ACSEL S.p.A.
ACSEL S.p.A.
CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
FORNITURA BIENNALE DEI PNEUMATICI E SERVIZI ACCESSORI PER GLI AUTOMEZZI AZIENDALI DELL’ACSEL S.p.A.
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 151.080,00
INDICE
3. SPECIFICHE DELLA FORNITURA RICHIESTA 5
4. DURATA E ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 6
5. OBBLIGHI GENERALI DELL’AFFIDATARIO 7
6. RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO 7
8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 8
10. RIFUSIONE DI DANNI E SPESE 8
14. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 9
16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 10
17. ACCORDO BONARIO E FORO DI COMPETENZA 10
18. CONTESTAZIONI E RISERVE 10
19. RIFERIMENTO A NORME DI DIRITTO VIGENTE 12
1. OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto, indetto dall’Azienda ACSEL S.p.A., (nel seguito denominata anche “Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx”), Xxx xxxxx Xxxxxx 00 – cap. 00000 - Xxxx’Xxxxxxxx (XX), ha per oggetto la fornitura biennale di pneumatici e servizi accessori per gli autocarri aziendali, per il trasporto pesante, secondo le modalità e nei termini riportati nel presente capitolato.
2. IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo complessivo, convenzionale, presunto, a base d’asta è pari ad Euro 151.080,00 (centocinquantunmilaottantaeuro/00), oltre IVA, di cui Euro 4.401,00 oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Per quanto riguarda le interferenze tra il personale della stazione appaltante e quello della ditta appaltatrice e delle interferenze che si possono verificare durante il soccorso di un mezzo sulla strada si rimanda al D.U.V.R.I. allegato I.
L’importo a base d’appalto è stato individuato con l’ipotesi, non vincolante per l’amministrazione, di effettuare le sostituzioni dei pneumatici e gli interventi riportati nell’elenco prezzi secondo i modelli e le modalità indicati nel presente capitolato, i quantitativi sono presunti sulla base degli interventi effettuati negli anni, nulla avrà a che pretendere la ditta appaltatrice se al termine dell’appalto non verranno raggiunti gli importi di aggiudicazione.
Gli importi delle prestazioni a misura, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee), del d.lgs. 50/2016, non rappresentano in alcun modo un impegno all’esecuzione delle prestazioni a misura per l’intero ammontare. In analogia all’art. 59, comma 5-bis, del d.lgs. 50/2016 per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva delle prestazioni eseguite. Di conseguenza le prestazioni in oggetto si intenderanno ultimati alla loro scadenza - determinata con il Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto come previsto al successivo art. 4. - anche qualora non fossero raggiunti gli importi contrattuali, senza che possa residuare diritto alcuno in capo all’operatore economico aggiudicatario per il mancato raggiungimento dell’importo contrattuale, fatta salva l’opzione prevista dal medesimo articolo.
Si riporta nel seguito l’elenco prezzi:
Pneumatici Nuovi | Pneumatici Ricoperti con caratteristiche analoghe al tipo “Marangoni” | ||||||
(marche indicate nell’art.3) | |||||||
Descrizione pneumatico | [u.m.] | Prezzo unitario | Prezzo unitario | ||||
a base d'asta* | Totale | a base d'asta* | Totale | ||||
[€/u.m.] | [€] | [€/u.m.] | [€] | ||||
13 R 22,5 | Num | 12 | 455 | 5.915,00 | 4 | 275 | 1.100,00 |
195/70 R15 | Num | 36 | 80 | 2.880,00 | 72 | 70 | 5.040,00 |
195/75 R16 | Num | 16 | 80 | 1.280,00 | 32 | 70 | 2.240,00 |
245/70 R17,5 (136/134G) | Num | 68 | 300 | 20.400,00 | 110 | 180 | 19.800,00 |
285/70 R19,5 (145/143G) | Num | 8 | 315 | 2.520,00 | 16 | 190 | 3.040,00 |
315/80 R22,5 (154/150M) | Num | 66 | 400 | 26.400,00 | 64 | 280 | 17.920,00 |
11 R 22,5 | Num | 6 | 275 | 1.650,00 | 22 | 210 | 4620 |
265/70 R 19,5 | Num | 16 | 280 | 4.480,00 | 16 | 170 | 2.720,00 |
(140/138M) | |||||||
155 R 12C | Num | 4 | 55 | 220 | |||
205/55 R16 | Num | 8 | 70 | 560,00 | |||
195/65 R15 (91T) | Num | 30 | 60 | 1800 | |||
215/55 R 17 94V | Num | 8 | 105 | 840 | |||
225/65 R16 | Num | 32 | 105 | 3360 | |||
155/80 R13 (79T) | Num | 16 | 45 | 720 | |||
225/75 R 17,5 | Num | 12 | 220 | 2640 | 24 | 150 | 3600 |
205/75 R 16 C | Num | 16 | 105 | 1680 | 48 | 85 | 4080 |
175/65 R 15 84T | Num | 4 | 65 | 260 | |||
215/45 R16 (86V) | Num | 16 | 120 | 1920 | |||
Totale fornitura pneumatici | 79.525,00 | 64.160,00 | |||||
Altri interventi: | |||||||
Montaggio/rimontaggio per pneumatici da invertire | Num. | 87 | 13 | 1.131,00 | |||
Riparazioni 195 | N° | 28 | 10 | 280 | |||
Riparazioni 245 | N° | 72 | 17 | 1.224,00 | |||
Soccorso | Ore | 14 | 30 | 420 | |||
Totale altri interventi | 3.055,00 | ||||||
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | 4.340,00 | ||||||
TOTALE A BASE D’ASTA | 151.080,00 |
* l’importo s’intende comprensivo degli oneri di smontaggio e del contributo ambientale di smaltimento del pneumatico usurato, il montaggio, la convergenza e l’equilibratura di quello nuovo o ricoperto e dei costi Aziendali della sicurezza ed esclusi gli oneri per la sicurezza del
D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso d’asta.
** l’importo s’intende comprensivo di ogni onere inclusi i costi Aziendali della sicurezza ed esclusi gli oneri per la sicurezza del D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso d’asta.
Le ipotesi di sostituzione sopra riportate sono indicative potendo l’Amministrazione Appaltante scegliere di volta involta se richiedere la fornitura di pneumatici ricoperti o nuovi.
Ai fini della quantificazione del corrispettivo in fase contrattuale i prezzi unitari riportati nell’offerta presentata in gara saranno applicati alle quantità, stimate ed indicative riportate nell’elenco prezzi.
Il prezzo sarà pagato a misura contabilizzando gli effettivi interventi effettuati e certificati dalle bolle di consegna firmate dal direttore dell’esecuzione del contratto.
3. SPECIFICHE DELLA FORNITURA RICHIESTA
Fornitura pneumatici:
L'appaltatore dovrà sostituire i pneumatici usati dei mezzi aziendali con pneumatici nuovi di prima scelta di produzione nazionale o extranazionale ma prodotti all’interno dell’unione europea di varie misure e disegno omologati secondo quanto previsto dai regolamenti ECE ONU 54 e comunque provvisti di omologazione CEE ai sensi del DL 30/03/1994. I pneumatici dovranno essere:
GOODYEAR o FULDA o HANKOOK x XXXXXX PIRELLI MICHELIN
In occasione della sostituzione dovrà essere effettuato lo smontaggio dei pneumatici usati, lo smaltimento, il montaggio, la convergenza e l’equilibratura di quello nuovo.
La stazione appaltante potrà richiedere all’appaltatore la sostituzione del pneumatico usurato con uno nuovo, ovvero con uno ricostruito garantito con carcassa di prima scelta.
I pneumatici dovranno riportare una data di fabbricazione espressa in settimana/anno inferiore a 12 mesi dalla data di consegna.
Tutti i pneumatici dovranno essere di tipo stradale lineare o tassellato a secco.
I pneumatici forniti dovranno essere garantiti da vizi e difetti dei materiali impiegati.
Qualora si riscontrino difetti nel periodo di garanzia l’appaltatore dovrà sostituire a propria cura e spese il bene difettoso entro 24 ore dalla denuncia del difetto.
Altri interventi:
La stazione appaltante potrà inoltre richiedere i seguenti interventi in base alle necessità:
• la riparazione dei pneumatici forati
• il soccorso su strada in caso di foratura
• il montaggio, smontaggio convergenza ed equilibratura delle ruote
• la riparazione e sostituzione delle camere d’aria
• la riparazione delle tubeless
• la permutazione delle ruote
• nel caso di sostituzione o riparazione delle gomme posteriori è obbligatorio mettere le prolunghe per il gonfiaggio.
Tutti gli interventi sopraelencati, ad eccezione del soccorso su strada, dovranno essere effettuati entro la giornata in cui vengono richiesti.
Il soccorso su strada in caso in caso di foratura dovrà essere effettuato entro 2 ore dalla chiamata mediante l’impiego di mezzi idonei.
L’ACSEL potrà richiedere l’effettuazione delle prestazioni di cui al presente appalto dal lunedì al sabato in tutti i periodi dell’anno. Non saranno pertanto possibili periodi di chiusura per ferie.
Tutte le richieste saranno effettuate telefonicamente da parte del direttore dell’esecuzione del contratto che visterà, successivamente, il documento (bolla) atto a certificare l’effettuazione dell’intervento. Tale bolla dovrà essere allegata alla fattura.
Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d’arte restando l’appaltatore l’unico responsabile di qualunque incidente si verifichi a causa dell’esecuzione non a regola d’arte del proprio lavoro.
4. DURATA E ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA
L'appalto avrà la durata di 24 mesi decorrenti dalla data del Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, corrispondente alla prima richiesta d’intervento. Successivamente, in base alle esigenze della stazione appaltante, verranno inviate le altre richieste di intervento, con l’indicazione delle modalità e dei termini per l’esecuzione delle prestazioni richieste.
Nel caso in cui il corrispettivo non si sia esaurito alla naturale scadenza contrattuale, la stazione appaltante - in corso di esecuzione e ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), del d.lgs. 50/2016 - può disporre l’estensione della durata contrattuale per un tempo pari a 6 mesi (sei). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
5. OBBLIGHI GENERALI DELL’AFFIDATARIO
L’affidatario sarà obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività.
L’affidatario sarà altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
6. RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO
Sarà obbligo dell’affidatario adottare nella esecuzione della fornitura tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la tutela e l'incolumità del personale, per non produrre danni a persone e/o cose nonché a beni pubblici e/o privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che l’appaltatore assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, dalla quale si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa la stazione appaltante. Il completo risarcimento dei danni eventualmente provocati resterà a totale carico dell’affidatario.
Nella conduzione e gestione della fornitura, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nell’effettuazione della fornitura, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.
Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione della fornitura. L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l’ACSEL e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone.
Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare, e fornire all’ACSEL, idonea polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura di eventuali responsabilità con massimale di almeno € 3.000.000,00 (tremilioni/00)
7. PENALITA'
Per mancata effettuazione di ogni intervento richiesto entro la giornata 150 €/giorno per ogni giorno di ritardo.
Ritardo nell’effettuazione dell’intervento su strada 50 €/ora,
In merito alla procedura di applicazione delle penali si richiama quanto previsto dall’art. 18 dello schema di contratto che verrà allegato alla lettera di invito.
ACSEL si riserva di far effettuare a terzi la fornitura o il servizio di riparazione richiesto rivalendosi su quest’ultimo oltre con l’applicazione della penale anche con richiesta di risarcimento dei costi sostenuti.
La sommatoria delle penalità applicate ai sensi dei commi precedenti potrà raggiungere l’importo massimo del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, IVA esclusa. Il raggiungimento dell’importo massimo delle penali costituirà motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art 1456 del Codice Civile, si avrà la risoluzione di diritto del contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
• frode nell’esecuzione della fornitura;
• inadempimento alle disposizioni che riguardano i tempi di esecuzione;
• manifesta incapacità e inidoneità nell’esecuzione della fornitura;
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie;
• sospensione della fornitura da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
• subappalto abusivo cessione anche parziale del contratto;
• perdita, da parte dell’appaltatore dei requisiti per l’esecuzione della fornitura, quali il fallimento, la sospensione, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
• accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxx contrattuale;
• perdita dei requisiti generali di cui all’art. 80, del d.lgs. 50/2016, delle autorizzazioni, abilitazioni, certificazioni necessarie per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente appalto.
9. FORZA MAGGIORE
Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di notifica dell’aggiudicazione o la data in cui prende effetto il contratto, tenendo conto della prima in ordine cronologico.
10. RIFUSIONE DI DANNI E SPESE
Per ottenere il rimborso delle spese, la rifusione dei danni ed il pagamento della penalità, ACSEL S.p.A. potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti dell'aggiudicataria per consegne già eseguite o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.
11. PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati 30 g.f.m.d.f. solo dopo il positivo esperimento dei controlli normativamente previsti in materia di regolarità fiscale e delle prescritte verifiche di legge.
La fattura dovrà riportare: il codice CIG, l’elenco degli intervanti effettuati, data e numero della bolla.
I pagamenti saranno effettuati contabilizzando gli effettivi interventi effettuati e certificati dalle bolle di consegna firmate dal direttore dell’esecuzione del contratto.
12. VARIAZIONE PREZZI
Non sarà consentita alcuna variazione dei prezzi per tutta la durata del contratto anche nel caso in cui si registrino variazioni sui listini nazionali.
13. SEDI E RECAPITI
L’appaltatore dovrà:
a) mantenere edotto l’ACSEL circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail;
b) l’affidatario s’impegna a mantenere due officine in cui far effettuare gli interventi di cui al presente capitolato nei comuni soci ACSEL e comunque entro 25 km dal cantiere ACSEL situato nel Comune di BRUZOLO;
c) l’affidatario dovrà comunicare un numero telefonico presso il quale dovrà essere sempre reperibile ed a cui verranno formulate le richiesta tra le ore 6,00 e le ore 19 dal lunedì al sabato; dovrà altresì comunicare un numero di fax al quale saranno inoltrate le comunicazioni.
14. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Le eventuali modifiche, nonché le varianti del contratto in oggetto, ulteriori a quanto già previsto all’art. 4., seguiranno le disposizioni di cui all’art. 106, del d.Lgs. 50/2016, in particolare, ai sensi del comma 12, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un’aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
15. COOPERAZIONE
È fatto obbligo al personale dipendente dell’Appaltatore di segnalare al competente Ufficio quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento dei compiti assegnati, possano impedire il regolare funzionamento dei mezzi.
16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art 1456 del Codice Civile, si avrà la risoluzione di diritto del contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
- frode nell’esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni che riguardano i tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità e inidoneità nell’esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie;
- sospensione del servizio da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
- subappalto abusivo cessione anche parziale del contratto;
- perdita, da parte dell’appaltatore dei requisiti per l’esecuzione del servizio, quali il fallimento, la sospensione, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di notifica dell’aggiudicazione o la data in cui prende effetto il contratto, tenendo conto della prima in ordine cronologico.
17. ACCORDO BONARIO E FORO DI COMPETENZA
Ai sensi dell’art. 206, del d.lgs. n. 50/2016, le disposizioni di cui all'art. 205, del d.lgs. n. 50/2016 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di forniture servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva delle stesse, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l’Esecutore, non risolte con l’accordo bonario, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Torino.
18. CONTESTAZIONI E RISERVE
18.1 Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore su aspetti tecnici
1. Nel rispetto dell’articolo 21, delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dell’esecuzione di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
n. 49 in data 7 marzo 2018, il direttore dell’esecuzione del contratto o l'esecutore comunicano al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni; il Responsabile del Procedimento convoca le parti entro 5 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di rispondere con riserva, alla
comunicazione ricevuta dal Responsabile del procedimento, entro 2 giorni dal ricevimento della stessa, pena la decadenza della riserva.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell’esecuzione redige in contraddittorio con l’esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell’esecuzione nel termine perentorio di tre giorni dalla data del ricevimento della stessa. In mancanza di osservazioni entro il termine perentorio, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accertate e accettate dall’esecutore.
3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.
18.2 Eccezioni e riserve dell'esecutore da esplicare sullo stato d’avanzamento delle prestazioni
1. Nel rispetto del combinato disposto degli articoli 21 e 26, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 in data 7 marzo 2018, durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione delle prestazioni, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività un documento contabile, con il quale si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa, denominato “Stato d’avanzamento delle prestazioni” (in seguito S.A.P.). Il S.A.P. è inviato a mezzo PEC all’esecutore, che dovrà restituirlo - sempre a mezzo PEC e debitamente firmato per accettazione - entro il termine perentorio di due giorni dal ricevimento dello stesso.
2. Se l’esecutore non restituirà il S.A.P. - nei termini e con le modalità di cui al punto precedente - i fatti registrati producenti spesa, si intendono accertati e accettati dallo stesso.
3. Se l'esecutore ha firmato con riserva il S.A.P., qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli dovrà esplicare nel termine di tre giorni - a pena di decadenza - le sue riserve, inviando, a mezzo PEC, le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dell’esecuzione, nei successivi tre giorni, espone nel S.A.P. o allega allo stesso, le sue motivate deduzioni.
18.3 Forma e contenuto delle riserve
1. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell’esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva nel S.A.P.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul S.A.P. successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. Le riserve non
espressamente confermate sull’ultimo S.A.P., emesso dal direttore dell’esecuzione, si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
19. RIFERIMENTO A NORME DI DIRITTO VIGENTE
Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato speciale si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore ed in particolare a quanto previsto dal x.x.xx. 50/2016.