PROVINCIA DI ORISTANO
PROVINCIA DI ORISTANO
Via Xxxxxx Xxxxxxx 09170 – Oristano (OR)
Capitolato di Polizza di Assicurazione Furto/Rapina e
Furto/Rapina Portavalori
Sede Legale: Via Nomentana, 183 - 00161 – Roma - pec: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Definizioni comuni
ANNUALITA’ ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO | il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell’assicurazione; |
ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
ASSICURAZIONE | Il contratto di assicurazione. |
ATTIVITA’ | Quella svolta in qualità di Amministrazione Provinciale per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività principale, ovunque e comunque svolte. |
BROKER | La GBSAPRI S.p.A. (in seguito detta Broker). |
CONTRAENTE | La persona giuridica che stipula l’assicurazione. |
FRANCHIGIA | L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato. |
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
POLIZZA/ CAPITOLATO | Il documento contrattuale che prova l’assicurazione. |
PREMIO | La somma dovuta alla Società. |
ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA) | La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto. |
RISCHIO | La probabilità del verificarsi del sinistro. |
SOMMA ASSICURATA | l’importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società. |
SCOPERTO | La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato. |
SINISTRO | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
SOCIETA’ | L’Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici. |
Definizioni di settore
CONTENUTO | qualunque bene mobile compresi quadri, tappeti, arazzi, oggetti d'arte e d'antiqua- riato, sculture, nonché argenteria e preziosi, ogni genere di mobilio, attrezzatura od impianto, merce ed arredamento, quali a titolo esemplificativo macchine d’ufficio, cancelleria, registri, stampati, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti e blocchi di cassette di sicurezza, impianti di prevenzione e di allarme, libri, manoscritti, codici, raccolte, collezioni divise, indumenti ed effetti personali di normale uso, di proprietà o non dei dipendenti contenuto nei fabbricati condotti, in comodato, in concessione, godimento, uso o comunque nella disponibilità del Contraente e quanto altro attinente l’attività principale e quelle secondarie della Contraente stessa, con la sola esclusione dei veicoli iscritti al PRA o comunque soggetti all’Assicurazione obbligatoria di cui al D.Lgs n. 209 del 07/09/2005 Titolo X e di quanto eventualmente assicurato con polizza All Risks Elettronica. |
PARTITA/SEZIONE | Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso. |
UBICAZIONE DEL RISCHIO | Le Sedi, filiali, strutture, siti, costruzioni e qualsivoglia locale ovunque ubicati, di proprietà, condotti, in comodato, in concessione, godimento, uso o comunque nella disponibilità al Contraente, o che per loro destinazione e/o uso debbono o possono trovarsi all’esterno delle stesse. |
VALORI | La valuta a corso legale (escluse le monete da collezione), nazionale ed estera (controvalore in valuta corrente), titoli di credito in genere, valori bollati, biglietti e tessere per mezzi pubblici e buoni pasto e buoni benzina, tessere telefoniche ed autostradali a consumo. |
Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale
Art. 1.1 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.
Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.
A parziale deroga dell’art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l’obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all’art. 1.3 “Variazione del rischio” e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 “Clausola di recesso”, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.
Art. 1.3 – Variazione del rischio
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.
Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art. 1.3 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.
2. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
Art. 1.5 – Clausola di Recesso
1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società.
3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”.
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 1.16 (Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
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Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:
- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.
Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.
Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei
il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.
Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
Art. 1.8 - Durata del contratto
Il contratto di assicurazione ha la durata di due anni a decorrere dalle ore 24,00 del giorno 31 dicembre 2020, non è previsto il tacito rinnovo.
Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni anche attraverso più periodi dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l’aggiudicazione di un nuovo contratto. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di xxxxxxx verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.
Art. 1.9 – Cessazione anticipata del contratto
È data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell’annualità. Nell’ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell’annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.
Art. 1.10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.11 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente/Assicurato.
Art. 1.12 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.13 – Coassicurazioni e delega
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all’uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l’atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.
La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l’esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.
Art. 1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Per effetto di quanto sopra si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze preesistenti che dalla presente, quest’ultima opererà solo dopo l’esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di sinistro non coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo
- delle preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.
Art. 1.15 – Xxxxxxxx broker
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker GBSAPRI SPA il ruolo di cui al D. Lgs.
N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
Si precisa quanto segue:
- che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”;
- che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 7% (sette per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.
Art. 1.16 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
3. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
‐ il Contraente di Polizza;
- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- il numero di polizza;
‐ la data di accadimento dell’evento;
- il periodo di riferimento;
‐ la data della denuncia;
‐ l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ; gli importi indicati dovranno essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .]:
2. la Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d’intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
3. La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del broker ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma1.
Art. 1.17 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro o la cessazione anticipata del contratto, che dovranno essere trasmesse direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, PEC e/o fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
Art. 1.18 – Efficacia temporale della garanzia
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.
Art. 1.19 – Tracciabilità Flussi Finanziari
Le parti:
- La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
- Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da’ immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente.
Art. 1.20 – Elementi per il calcolo del premio
Il premio viene anticipato in base all’applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui seguenti parametri (somme assicurate a P.R.A.):
Sezioni Assicurate | Somma assicurata per singolo sinistro | Tasso lordo promille |
SEZIONE I | ||
Partita 1 Furto e rapina Contenuto in genere (beni, valori ed opere d’arte) | € 100.000,00 | tasso lordo per mille… ‰ |
Partita 2 Furto e rapina di denaro e valori chiusi in cassaforte | € 10.000,00 | tasso lordo per mille… ‰ |
Partita 3 Furto e rapina di denaro e valori chiusi e riposti a chiave | € 10.000,00 | tasso lordo per mille… ‰ |
Sezione II | ||
Furto/Rapina portavalori | € 10.000,00 | tasso lordo per mille… ‰ |
Art. 2 – Norme che regolano l’assicurazione Furto/Rapina
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che
regolano l’assicurazione Furto/Rapina, le norme che regolano la gestione dei sinistri, le condizioni particolari, le disposizioni di legge in materia e le norme del Codice Civile sui contratti di Assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.
Sezione I – Furto/Rapina contenuto
Sez. I Art. 2.1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono, assicura i danni materiali e diretti da perdita o danneggiamento delle cose oggetto della garanzia di cui al successivo Art. 2.3 della Sezione I, anche se di proprietà di terzi ed entro la somma assicurata ovunque esistenti e comunque utilizzate, di proprietà, in locazione, in comodato, condotti, in uso o comunque nella disponibilità del Contraente e/o per le quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali il Contraente abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant’altro inerente l’espletamento delle attività del Contraente/Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso, da:
A) Furto
per i beni posti all’interno di immobili, se l’autore del reato si sia introdotto nei locali assicurati:
1. violandone le difese esterne, mediante rottura, scasso, effrazione dei mezzi di protezione, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili
2. per vix xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, che richieda superamento di ostacoli o di ripari, mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
3. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.
L'assicurazione è estesa inoltre al furto commesso:
4. attraverso le luci di serramenti o di inferriate con la rottura del vetro retrostante;
5. con rottura delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'attività esercitata e durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione tra le ore 8 e le 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché effettivamente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
B) Rapina ed estorsione
Rapina ed estorsione anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevati dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
C) Scippo
L’assicurazione copre il furto commesso strappando di mano o di dosso i beni assicurati nei limiti della somma assicurata.
La garanzia è operante con una franchigia fissa di Euro 250,00=.
D) Infedeltà dei dipendenti
La Società presta la garanzia, anche se l’autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell’Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell’interno dei locali stessi.
E) Atti vandalici
Commessi dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati; la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di Euro 5.000,00. = per sinistro e per anno;
F) Guasti causati alle cose assicurate
Per commettere o tentare di commettere il furto, la rapina o l’estorsione.
G) Guasti cagionati da ladri
In occasione di furto, estorsione e rapina consumati o tentati per danneggiamenti ai locali contenenti le cose assicurate od agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00=per sinistro e per anno
H) Mezzi di chiusura
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. E con lato minore non superiore a 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
Se l’introduzione avviene attraverso pareti, serramenti, inferriate e vetrate, non conformi a quelli sopra indicati, la garanzia opererà con uno scoperto del 20% dell’importo del danno liquidato a termini di polizza.
I) Furto con destrezza
L’assicurazione copre il furto commesso con destrezza nell’interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza per sinistro e per anno di € 5.000,00=. Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia pari a € 500,00=.
Sez. I Art. 2.2 – Delimitazione dell’assicurazione – Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, invasione, occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, confisca e requisizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, sollevazione militare, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di radiazioni, contaminazioni radioattive, eruzione vulcaniche, inondazioni, maremoto, terremoto ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) causati o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente e/o dall’Assicurato;
d) commessi e/o agevolati con dolo o colpa grave dai dipendenti del Contraente e/o dell’Assicurato durante l’orario di lavoro, nonché dai dipendenti incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
e) causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, implosione e scoppio provocati dall’autore del sinistro;
f) il furto di gronde e pluviali, elementi di finitura dei fabbricati e di cavi esterni ai fabbricati contenenti le cose assicurate, rame, nonché gli eventuali guasti cagionati dai ladri in tali occasioni o anche solo nel tentativo di asportare tali beni;
g) derivanti dal furto del rame e della ghisa e di tutti i beni contenenti rame e ghisa, manufatti in rame ovunque riposti o ubicati
Sez. I Art. 2.3 – Partite e somme assicurate a P.R.A.
Sezioni Assicurate | Somma assicurata per singolo sinistro |
Partita 1 Furto e rapina Contenuto in genere (beni, valori ed opere d’arte) | € 100.000,00 |
Partita 2 Furto e rapina di denaro e valori chiusi in cassaforte | € 10.000,00 |
Partita 3 Furto e rapina di denaro e valori chiusi e riposti a chiave | € 10.000,00 |
Sez. I Art. 2.4 – Scoperti/franchigie per sinistro
Per ogni sinistro è previsto uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00, fatti salvi franchigie e scoperti differenti previsti contrattualmente.
Sezione II – Furto/Rapina portavalori
Sez. II Art. 2.1 – Oggetto dell’assicurazione
La presente assicurazione è riferita a tutti i dipendenti del Contraente iscritti a Libro paga quando svolgono, per conto del medesimo, la mansione di portavalori.
J) L’assicurazione è prestata contro:
▪ il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
▪ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
▪ il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
▪ la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
commessi sulle persone assicurate, adibite al trasporto dei valori indicati in polizza, mentre nell’esercizio delle loro funzioni, relative al servizio esterno che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di X. Xxxxxx e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi.
B. L’assicurazione è operante alla condizione che le persone adibite al trasporto (portavalori ed accompagnatori) non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori, siano di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65 anni.
Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente.
Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti alle Forze dell’Ordine ed agli Istituti di Polizia privata sono convenzionalmente equiparati a “dipendenti”.
K) L’assicurazione vale soltanto durante l’orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.
L) Per servizio esterno si intende sia quello svolto all’interno dei locali del Contraente sia quello svolto all’esterno dei medesimi;
M) Qualora due o più dipendenti appartenenti a sedi diverse adibiti al trasporto valori si trovino insieme, l’assicurazione si intende complessivamente limitata alla somma massima assicurata;
N) I trasporti di valori possono essere effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto.
Sez. II Art. 2.2 – Somma assicurata a P.R.A.
Le garanzie sono prestate sino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per sinistro.
Sez. II Art. 2.3 – Franchigia frontale
Resta convenuto che per ciascun sinistro rimarrà a carico del Contraente uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000,00, fatte salve franchigie e/o scoperti più elevati che siano indicate espressamente per particolari garanzie.
Art.3 – Norme che regolano la gestione sinistri
Art. 3.1 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve:
1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 Codice Civile;
2) darne avviso alla Società per il tramite del Broker entro trenta giorni da quando l’ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile.
Il Contraente deve altresì:
1) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità competente del luogo precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Broker;
2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte/rubate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 3.2 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 3.3 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
Art. 3.4 – Procedura per la valutazione del danno – Nomina dei Periti
L’ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o dall’Assicurato con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
La Società rimborserà gli onorari di competenza del Perito che il Contraente o l’Assicurato avrà nominato nonché l’eventuale quota parte, pari al 50% di spesa e onorari in seguito di nomina del terzo Perito. Le predette spese, nell’ambito dei capitali assicurati, sono rimborsate fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro 5.000,00.=.
Art. 3.5 – Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
3) verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 3.1 (Obblighi in caso di sinistro);
4) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito dall’art. 3.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);
5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l’attività esercitata.
Art. 3.6 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuna delle esclusioni previste dal contratto.
Trascorso il termine di cui sopra senza che la Società provveda alla liquidazione del danno, sulle somme da liquidare saranno dovuti interessi moratori nella misura del 10%.
Art. 3.7 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta, in particolare, al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 3.8 – Limite massimo dell’indennizzo
Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell’ambito di quanto disciplinato dall’art 1914 Codice Civile.
Art. 4 – Condizioni particolari
Art. 4.1 – Deroga alla regola proporzionale
A deroga di quanto disposto dall’art. 1907 Codice Civile, l’assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.
Art. 4.2 – Riduzione ed Aumento della somma assicurata e reintegro automatico
In caso di sinistro le somme assicurate s’intendono ridotte con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini di polizza al netto di franchigie e scoperti.
Resta inteso che tale importo si intenderà automaticamente reintegrato su richiesta dell’Assicurato con l’obbligo da parte dello stesso di corrispondere il rateo di premio entro 60 giorni dalla presentazione dell’appendice di aumento che verrà emessa dopo la liquidazione del danno.
Le Parti convengono che, su richiesta del Contraente, la Società sarà tenuta ad aumentare i valori assicurati e proporzionalmente il premio fino ad un massimo delle somme assicurate. La garanzia decorre dalle ore 24,00 della richiesta.
Art. 4.3 – Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente/Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione mentre il resto spetta alla Società.
Art. 4.4 – Furto, rapina, estorsione con utilizzo di veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso al Contraente
Qualora il furto o la rapina o l’estorsione siano commessi utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell’area in uso al Contraente od all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 20% che rimarrà a carico del Contraente o dell’Assicurato stesso.
Art. 4.5 – Anticipo dell’indennizzo
Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 40% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 25.000,00.=. L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni della richiesta dell’anticipo.
Art. 4.6 – Titoli di credito
Per i titoli di credito rimane stabilito che:
a. la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze se previste;
b. l’Assicurato o il Contraente deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano diventati inefficaci;
c. il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 4.7 – Chiusura inchiesta
In caso di danno, l’Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l’Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l’evento riguardante il sinistro considerato. L’Assicurato si obbliga, inoltre, a rimborsare l’indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell’indagine preliminare o dall’eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.
Art. 4.8 – Cumulo scoperti
Qualora siano operanti in concomitanza più scoperti, questi verranno applicati unitariamente in misura non superiore al 25%.
Disposizione finale
Il presente capitolato, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale
richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui al successivo comma 9 e fatto salvo quanto ivi previsto.
Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.
La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d’atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.
Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.
La Società aggiudicataria inserirà l’eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all’atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.
Dichiarazione
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Art. 1.3 – Variazioni del rischio;
Art. 1.6 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; Art. 1.7 – Recesso in caso di sinistro;
Art. 1.8 – Durata del contratto;
Art. 1.9 – Cessazione anticipata del contratto; Art. 1.11 – Foro competente;
Art. 1.14 – Assicurazione presso diversi assicuratori; Art. 1.15 – Xxxxxxxx Xxxxxx;
Art. 1.19 – Tracciabilità Flussi Finanziari.