CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
1 - GENERALITA’
Le condizioni di acquisto di seguito descritte si intendono valide per qualsiasi ordine della KB-SAC al Fornitore. Le presenti condizioni di acquisto si considerano come parte essenziale di ciascuna ordinazione. Eventuali condizioni particolari, anche in deroga alle presenti, dovranno essere espressamente riportate nel contesto dell’ordine o concordate con lettera a parte, in caso contrario, esse si considerano non scritte. L’ordine non è cedibile, neppure parzialmente, se non dalla KB-SAC ad altra Società del Gruppo e si intende perfezionato, quando perviene l’accettazione scritta (conferma) da parte del Fornitore. Ancorché la KB-SAC non riceva il duplicato dell’ordine sottoscritto dal Fornitore, l’esecuzione della fornitura da parte di quest’ultimo si intenderà, in ogni caso, come accettazione tacita delle presenti condizioni e quelle specifiche espresse nell’ordine. Per ogni controversia è Foro competente il Tribunale di Milano. Il Fornitore si obbliga a non pubblicizzare i suoi rapporti commerciali con la KB-SAC ed a trattare come confidenziali tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura, di cui venga a conoscenza in connessione con l’esecuzione dell’ordine. La KB-SAC si riserva di apportare qualsiasi variazione mediante l’emissione di una "variante all’ordine!’. Ogni "variante" conterrà la proposta di variazione del contratto e la sua decorrenza, e si intenderà accettata dal Fornitore salvo che questi non manifesti alla KB-SAC la propria indisponibilità a fornire alle nuove condizioni proposte con lettera, telefax o e-mail che dovrà pervenire entro 5 giorni dal ricevimento della variante; in tale ultimo caso, la fornitura continuerà, salvo recesso, alle condizioni precedenti.
Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di una delle due parti, non corrispondente ad una o più delle presenti condizioni, non potrà in nessun caso pregiudicare il diritto dell’altra parte di chiedere, in qualsiasi momento, l’applicazione delle stesse.
2 - TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna indicati nel presente ordine si intendono rigorosi ed essenziali. Non saranno ammessi né ritardi né consegne anticipate se non espressamente richieste da noi. La KB-SAC è autorizzata a rispedire le forniture pervenute prima del termine pattuito, a spese e a rischio del Fornitore, o a trattenerle addebitando a quest’ultimo le spese di magazzinaggio e tutti gli ulteriori eventuali oneri finanziari derivanti dalla consegna anticipata. Nel caso di ritardi di consegna, e anche nel caso di ritardo dovuto a mancata sostituzione di prodotti difettosi non dovuti a circostanze di forza maggiore, la KB-SAC avrà, a sua scelta, una o più delle seguenti facoltà:
a) pretendere l’esecuzione dell’ordine, in tutto o in parte, ed applicare una penalità convenzionale pari - salvo diversa misura eventualmente pattuita - allo 0,50 del prezzo delle quantità non consegnate entro il termine pattuito, per ciascun giorno di ritardo; b) approvvigionare altrove ed in qualunque momento, in tutto o in parte, i particolari ordinati, a spese e a rischio del Fornitore, con l’esclusivo onere di darne comunicazione al Fornitore; c) risolvere, con effetto immediato, l’ordine di pieno diritto ai sensi ed agli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione al Fornitore.
E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto di risarcimento dei maggiori danni effettivamente subiti e in particolare dei danni addebitati alla KB-SAC dai propri clienti a causa del ritardo nella fornitura dei prodotti dovuto alla ritardata consegna da parte del Fornitore. Nel caso in cui l’esecuzione dell’ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate circostante forza maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati ed il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo fra le Parti in relazione all’impedimento, e ciò a condizione che il Fornitore abbia informato prontamente la KB- SAC, a mezzo e-mail o telefax, all’insorgere della circostanza di forza maggiore nel momento in cui si è verificata e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.
La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto. È precisato inoltre che, in nessun caso, saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei subfornitori.
Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo nella consegna superiore a 20 giorni, o un ritardo anche inferiore ma incompatibile con le esigenze produttive della KB-SAC, quest’ultimo avrà il diritto di risolvere l’ordine, in tutto o in parte, in qualunque momento, mediante semplice avviso scritto al Fornitore. La responsabilità della KB-SAC è esclusa nel caso di scioperi, incendi, picchettaggi o altre circostanze al di fuori del controllo della KB-SAC che hanno impedito il ricevimento delle consegne o hanno comportato una diminuzione di fabbisogno dei particolari ordinati. I prodotti forniti si intendono sempre consegnati presso i magazzini della KB-SAC, anche nei casi in cui le spese di trasporto sono stati a carico dello stesso.
Anche in tali casi, il trasferimento del rischio dal Fornitore alla KB-SAC ha luogo unicamente all’atto della consegna della merce nell’Azienda della KB-SAC.
3 - PROGRAMMA ORDINI
Nel caso di forniture ricorrenti il Fornitore sarà tenuto a mantenere presso i propri magazzini le scorte di prodotti necessarie ad assicurare la continuità dei rifornimenti secondo i programmi. Le scorte, costituite da materiale collaudato, opportunamente ruotate, dovranno essere disposte in modo da facilitarne l’individuazione ed il controllo dei quantitativi da parte degli incaricati della KB-SAC. Nel caso in cui il Fornitore, in relazione ad impedimenti oggettivi, preveda difficoltà nel rispetto dei termini di consegna, ne darà immediata comunicazione alla KB-SAC, il quale lo potrà autorizzare ad attingere le quantità necessarie dalle scorte, salvo il pronto reintegro una volta cessata l’emergenza. Periodicamente, sarà precisata dalla KB-SAC al Fornitore l’entità delle scorte per ogni tipo di prodotto. In caso di inadempienza, sarà applicabile al Fornitore una penale pari al 20% del valore delle scorte mancanti. Nel caso in cui, per esigenze sopravvenute, la KB-SAC richiedesse di:
modificare la qualità e/o la forma dei prodotti ordinati, o annullare quelle voci che non potessero più essere utilizzate nei suoi cicli produttivi: dovrà tenere a proprio carico - salvo accordi - i prodotti ultimati o in corso di lavorazione, per un quantitativo comunque non superiore a quanto indicato al punto 6 CLAUSOLE: a) delle consegne previste per le prime 8 settimane successive a quella in cui viene notificato il preavviso di modifica o di annullamento; b) del 50% per le consegne previste per le successive 4 settimane; c) del volume di scorte obbligatorie eventualmente concordate.
Di volta in volta verranno presi accordi diretti per contenere nel limite del possibile le spese derivanti dall’utilizzazione dei prodotti modificati o annullati.
CLAUSOLE PER PROGRAMMA ORDINI
1. – Questo programma di consegne integra i precedenti, non costituisce un ordine ufficiale ma fa riferimento, per le condizioni generali di fornitura e per le condizioni commerciali, al Contratto d’Acquisto precedentemente stipulato con il nostro Ufficio Acquisti.
2. – E’ inviato ogni giovedì della settimana X e definisce 10 giorni di calendario di ordini fissi. Le successive settimane devono considerarsi previsive, salvo accordi specifici concordati tra le parti.
3. – Questo programma è basato sugli attuali ordini Cliente in nostre mani e quindi potrà subire delle variazioni.
4. – Il materiale richiesto deve essere consegnato nella quantità e nella data di consegna indicati nel programma ordini.
5. – Ogni eventuale impossibilità di rispettare tali date richieste deve esserci comunicata entro il Venerdì per la settimana X +1 ed entro il Mercoledì successivo per le altre settimane.
6. – Non saranno accettati anticipi di consegna, se non espressamente richieste da KB-SAC.
7. – Gli arretrati indicati in questo programma devono essere consegnati immediatamente salvo applicazione del paragrafo 10) delle condizioni generali di fornitura.
8. – In caso di annullamento da parte nostra degli ordini, o di una parte degli stessi, è garantito l’impegno al ritiro dei particolari relativi agli ordini fissi, salvo accordi specifici tra le parti.
9. – Nel caso di mancato rispetto dei programmi di consegna a Voi richiesti, sarà applicata una penale convenzionale, previo avviso, pari al 0,5% del prezzo della quantità non consegnata entro il termine richiesto, per ciascun giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell’importo del prezzo dei prodotti mancanti.
E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei maggiori danni effettivamente subiti e in particolare dei danni addebitati alla KB-SAC dai propri clienti a causa del ritardo nella fornitura dei prodotti dovuto alla ritardata consegna da parte del Fornitore, salvo diverse misure eventualmente pattuite.
4 - FATTURE, DOCUMENTI DI TRASPORTO (DDT)
Le fatture devono contemplare i prodotti e/o prestazioni oggetto di un solo ordine, soggetti alla medesima aliquota IVA. Sulle stesse dovrà essere riportato: a) il numero dell’ordine ed il numero e la data dei documenti di trasporto; b) l’elenco dei particolari in ordine progressivo indicato nei DDT; c) l’unita di misura. I materiali dovranno essere accompagnati sempre dal DDT e contenere le seguenti indicazioni: nome del Fornitore, codice matricola disegno oppure simbolo dell’acquisitore, denominazione del prodotto, data di spedizione, numero d’ordine, numero di
xxxxxxxxx, quantitativo, numero dei colli consegnati ed ogni altra indicazione espressamente richiesta nell’ordine. Ciascun DDT dovrà contemplare i prodotti di un solo ordine. Per spedizioni dall’estero il Fornitore dovrà rilasciare fedeli dichiarazioni alle Autorità Doganali. Eventuali maggiori spese dovute all’inosservanza di quanto sopra saranno a carico del Fornitore. Le fatture, gli addebiti, gli estratti conto, come pure ogni altro documento inerente alle forniture devono essere inviati alla Direzione Amministrativa della KB-SAC.
5 – QUALITA’ DELLE FORNITURE
Per quanto riguarda la qualità delle forniture si rimanda al "Protocollo KB-SAC" nel fascicolo "PROGRAMMA GESTIONE QUALITÀ" che è parte integrante delle presenti Condizioni Generali di Fornitura.
6 - REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE
Nel caso in cui il particolare ordinato sia soggetto a regolamentazioni legislative, italiane o straniere (riguardanti la sicurezza, l’antinquinamento, etc.), su indicazione della KB-SAC, il Fornitore e tenuto a predisporre una documentazione specifica relativa all’omologazione ed ai processi produttivi, dalla quale risulti, fra l’altro con quali modalità, da chi e con quali risultati sono state collaudate le caratteristiche interessate. Detta documentazione dovrà essere conservata dal Fornitore e dovrà essere consegnata alla KB-SAC su richiesta di quest’ultimo. Inoltre. poiché la KB-SAC è tenuto, nei confronti delle autorità competenti, a permettere da parte delle medesime controlli ed ispezioni sui metodi di produzione e di collaudo, il Fornitore si dichiara disponibile a permettere analoghi controlli ed ispezioni anche presso la propria azienda.
7 - ACCETTAZIONE E GARANZIE
7.1 - La semplice consegna o l’ispezione da parte degli incaricati della KB-SAC o il pagamento della merce non possono in nessun caso essere considerati come accettazione della merce, la quale avviene a cura dei competenti enti della KB-SAC secondo le modalità indicate nel seguito del presente articolo né esonerano il Fornitore dalle relative garanzie. Il Fornitore potrà inviare proprio personale presso gli stabilimenti della KB- SAC, previo accordo con il medesimo, per prendere visione dei mezzi e dei procedimenti usati nel controllo di ricevimento e nel collaudo di accettazione.
7.2 - Il Fornitore deve assicurare che le consegne effettuate rispondano a quanto concordato e corrispondano a quanto indicato nei DDT. Nel caso di discordanze la KB-SAC avrà, a sua scelta, una delle seguenti facoltà:
a) Accettare le differenze quantitative riscontrate con facoltà di modificare corrispondentemente i quantitativi delle eventuali forniture successive.
b) Salve le tolleranze eventualmente pattuite preventivamente per iscritto, respingere la parte della fornitura risultata eccedente, con facoltà, ove il Fornitore non provveda all’immediato ritiro di rispedire l’eccedenza a spese ed a rischio del Fornitore o addebitare al medesimo gli oneri di stock e le spese di magazzinaggio.
c) Ottenere che il Fornitore provveda immediatamente all’invio della parte di fornitura risultata mancante, essendo inteso che ogni maggior onere o spesa per l’immediata integrazione dell’ammanco saranno a carico del Fornitore. E’ altresì inteso che la KB-SAC addebita al Fornitore la parte di fornitura risultata mancante e che il Fornitore rifattura alla KB-SAC la quantità che provvede a reintegrare.
7.3 - Nel caso in cui all’atto del controllo di ricevimento risulti la non conformità quantitativa rispetto a quanto dichiarato nel DDT, la KB-SAC, in aggiunta a quanto sopra previsto, potrà applicare al Fornitore una penale del 10% dell’importo del prezzo dei prodotti mancanti.
7.4 - Il Fornitore garantisce i prodotti forniti esenti da vizi, difetti e non conformità a quanto stabilito ed alle prescrizioni legali eventualmente segnalate dalla KB-SAC, constatati in qualunque momento, prima o dopo l’immissione in commercio dei prodotti. Resta inteso che qualora, in caso di contestata divergenza nella qualità o condizione della merce, la KB-SAC non ne chiedesse verifica o accertamento all’Autorità Giudiziaria, come disposto dall’art. 1513 del c.c., esso resterebbe liberato dalle conseguenze previste nell’ultimo capoverso dell’articolo stesso. Tenuto conto dei sistemi di controllo interno della KB-SAC nel denunciare al Fornitore vizi o difetti della merce consegnata, anche se questa provenga dalla piazza, esso non sarà tenuto all’osservanza dei termini di cui all’art. 1495 c.c., ed il reclamo per tali vizi e/o difetti - ancorché appartenenti - potrà sempre essere da esso fatto in qualunque momento posteriormente alla ricezione della merce, anche se la medesima fosse già stata messa in lavorazione o fosse già stata posta in applicazione sui prodotti della KB-SAC stessa e anche se le fatture relative fossero già state pagate. L’azione conseguente potrà essere intrapresa dalla KB-SAC anche al di là dei termini di cui all’art 1495 del c.c..
7.5 - Qualora fossero stati riscontrati vizi o difetti della merce, la KB-SAC si riserva la facoltà di:
a) o procedere allo scarto della merce difettosa addebitandone l’imporlo e chiedendone la sostituzione che dovrà avvenire entro 3 giorni dalla relativa comunicazione della KB-SAC al Fornitore;
b) o recuperare i prodotti difettosi con lavorazioni supplementari a carico del Fornitore, in base ad accordi preventivi con quest’ultimo;
c) o invitare il Fornitore a provvedere a proprie spese alla selezione dei prodotti rispondenti alle prescrizioni concordate;
d) o non chiedere la sostituzione, quando il lotto di sostituzione non possa più essere utilizzato dalla KB-SAC. Se il materiale è fornito dalla KB-SAC:
- nessun compenso verrà riconosciuto al Fornitore per le lavorazioni eseguite sui prodotti che risultino di scarto per vizi e/o difetti dei materiali;
- i prodotti risultati non impiegabili per constatati vizi di lavorazione sono scartati; se ceduto in conto lavorazione, il materiale viene addebitato al Fornitore, dopo aver dedotto l’eventuale valore del materiale recuperabile.
7.6 - In ogni caso la KB-SAC farà valere le suddette garanzie inoltrando apposito reclamo al Fornitore entro 90 gg. dalla rilevazione del difetto o della difformità. La KB-SAC addebiterà al Fornitore le spese sostenute per sostituire o riparare i materiali difettosi fino alla scadenza del dodicesimo mese dalla consegna di tali materiali all’utilizzazione finale e in ogni caso non oltre il ventiquattresimo mese dalla loro consegna alla KB-SAC.
7.7 - Il Fornitore solleva da ogni responsabilità la KB-SAC da ogni danno, diretto o indiretto, inclusa la Product Liability, che lo stesso avesse a sopportare in conseguenza dei difetti o difformità di cui ai punti 7.4 e 7.5 e interverrà a richiesta, sostituendosi allo stesso in ogni procedimento instaurato a suo carico con riferimento a tali difetti o difformità.
8 – RESPONSABILITA’ CIVILE
Nel caso in cui la KB-SAC fosse convenuto in giudizio per responsabilità civile, inclusa la Product Liability, o contrattuale, o gli fosse contestata la violazione di prescrizioni legali, ovvero fosse obbligato in altro modo a risarcire un danno ai propri clienti o a terzi in conseguenza della difettosità, non conformità o non affidabilità dei particolari forniti, il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne la KB-SAC ed a risarcire i danni eventualmente subiti dal medesimo, ed interverrà, a richiesta, sostituendosi allo stesso in ogni procedimento instaurato a suo carico con riferimento a tali difetti o difformità.
9 - APPROVVIGIONAMENTO DEL MATERIALE DESTINATO ALLA LAVORAZIONE
Se il materiale è fornito dal Fornitore, esso è tenuto a presentare la documentazione attestante la qualità richiesta del materiale approvvigionato. Se il materiale è fornito dalla KB-SAC, il Fornitore ha l’obbligo di collaudarlo e di assicurarlo contro i rischi di’incendio e di furto.
10 - DISEGNI, DOCUMENTI TECNICI ED ATTREZZATURE SPECIFICHE
I disegni, capitolati, norme e tabelle ed eventuali altre documentazioni tecniche, nonché i modelli, i campioni e le attrezzature specifiche che la KB-SAC mette a disposizione del Fornitore restano di proprietà della KB-SAC stesso e possono venire usati soltanto per l’esecuzione dell’ordine. Il Fornitore, salvo che per l’esecuzione dell’ordine:
a) non può riprodurli né trasmetterli o consentire l’utilizzazione a terzi, senza l’autorizzazione scritta della KB-SAC; b) riconosce per illeciti, al di fuori della fornitura, la fabbricazione ed il commercio di prodotti su disegni, modelli, campioni della KB-SAC, tanto per produzione quanto per ricambi di ogni genere o per qualsiasi altro impiego, con richiamo a non al nome, ai macchi o ai segni distintivi della KB-SAC; c) deve conservarli con la massima cura e riservatezza e restituirli alla KB-SAC su richiesta dello stesso; - d) deve contraddistinguerli come di proprietà della KB- SAC qualora quest’ultimo non vi abbia provveduto; e) non può domandare brevetti o altro titolo di privativa industriale, i quali tuttavia, una volta domandati, dovrebbero essere ceduti In proprietà esclusiva alla KB-SAC; f) deve imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo con lui cooperante al quale egli sia stato autorizzato dalla KB-SAC a trasmettere le informazioni tecniche di cui sopra nell’ambito dell’esecuzione dell’ordine. Le attrezzature (calibri, stampi, attrezzature specifiche, attrezzature di controllo, etc.) che la KB- SAC mette a disposizione del Fornitore per l’esecuzione dell’ordine rimangono di proprietà esclusiva della KB-SAC. Il Fornitore e responsabile per la loro perdita, distruzione o danneggiamento. In ordine alle predette attrezzature, il Fornitore si impegna a:
a) registrarle e contrassegnarle come proprietà della KB-SAC; b) provvedere, ove richiesto dalla KB-SAC, ad adeguata copertura assicurativa contro l’incendio, il furto, il vandalismo, disastri naturali, manomissioni ed altri rischi assicurabili; c) custodirle ed utilizzarle con la massima cura e provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria; d) segnalare alla KB-SAC le riparazioni straordinarie, le sostituzioni o i rifacimenti occorrenti, con la massima urgenza, essendo inteso che spetterà alla KB-SAC ogni decisione circa l’attuazione di tali riparazioni, sostituzioni o rifacimenti, i quali si intendono a carico della KB-SAC sempre che essi non siano dovuti ad incidenti, a negligenza o altre cause imputabili al Fornitore, nel qual caso ogni spesa sarà a carico di quest’ultimo; e) non trasferirle fuori dai suoi stabilimenti se non nei limiti di quanto di volta in volta preventivamente autorizzato dalla KB-SAC stesso; f) consentire agli incaricati della KB-SAC di controllare, durante il normale orario di lavoro, le modalità della loro conservazione ed utilizzazione nonché il loro stato di uso; g) non cederle a terzi a qualunque titolo e non costruire su di esse garanzie; h) non utilizzarle o permettere che vengano utilizzate se non per l’esecuzione degli ordini della KB-SAC anche dopo la cessazione della fornitura a quest’ultima, e comunque, non produrre e/o cedere a terzi a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, per impiego in produzione o come ricambi, particolari disegnati o prodotti sulla base delle stesse; i) attenersi alle istruzioni che gli verranno fornite dalla KB-SAC in ordine alla loro riconsegna, rottamazione o conservazione; l) restituirle senza indugio e senza eccezione di sorta consegnandole a persone o imprese incaricate dalla KB- SAC, a semplice richiesta di questo. Con riferimento alle attrezzature specifiche di proprietà del Fornitore, in ordine alle quali la KB-SAC si obblighi a pagare l’ammortamento residuo in caso di cessazione anticipata della fornitura: a) esse dovranno essere cedute alla KB-SAC ad un prezzo pari al residuo ammortamento, in qualsiasi caso di cessazione della fornitura; b) è espressamente pattuito che esse non potranno essere utilizzate se non per l’esecuzione degli ordini della KB-SAC.
11 - FORNITURE DI PRODUZIONE BREVETTATA
Nel proporre o accettare di studiare e/o adottare per la KB-SAC o fornire allo stesso un prodotto, il Fornitore è tenuto a comunicare preventivamente per iscritto alla KB-SAC se e da quali titoli di privativa industriale sia coperto il particolare stesso.
La mancata preventiva comunicazione da parte del Fornitore si intenderà come rinuncia dello stesso a far valere i suoi eventuali titoli di privativa industriale nei confronti della KB-SAC e dei Fornitori ai quali venga affidata dall’Acquirente la produzione del particolare per conto della medesima. Salvo diverso preventivo accordo nel momento in cui lo studio e/o l’adattamento e/o la fornitura del particolare vengano proposti o accettati dal Fornitore, e salvi i diritti del Fornitore derivanti dai titoli di privativa industriale comunicati alla KB-SAC, nel caso in cui in concessione con lavori di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppo effettuati per un prodotto destinato alla KB-SAC, il Fornitore realizzi invenzioni, brevettuali o meno, ne darà comunicazione alla KB-SAC e, su richiesta di quest’ultimo, metterà a disposizione dello stesso ogni documentazione ed informazione necessaria o utile per la relativa realizzazione produttiva; in relazione a tali invenzioni ed ai relativi titoli di privativa industriale, si riterranno automaticamente concessi alla KB-SAC il diritto di licenza per la produzione (diretta o per il tramite di terzi), la vendita e l’uso in Italia e all’estero, nonché il diritto di sub-licenze. Il Fornitore si obbliga, ove richiesto dalla KB-SAC, a domandare l’idonea privativa dell’invenzione in Italia e nei principali Paesi esteri, oppure a consentire alla KB-SAC di farlo, in nome e per conto del Fornitore. Nel caso in cui l’invenzione, oggetto del titolo di privativa industriale sia ottenuta dal Fornitore comprovatamente in modo autonomo, senza informazione, documentazione o collaborazione tecnica della KB-SAC, quest’ultimo, come corrispettivo della suddetta licenza, pagherà un’equa remunerazione. Negli altri casi i diritti di licenza e sub-licenza di cui sopra si intenderanno a titolo gratuito. Nel caso in cui il lavoro di ricerca progettazione, sperimentazione o sviluppo sia effettuato dal Fornitore in esecuzione di uno specifico incarico della KB-SAC l’invenzione o i relativi titoli di privativa industriale, i disegni e, in generale, i risultati tecnici, saranno di proprietà esclusiva della KB-SAC, sempre ché l’incarico sia stato affidato a titolo oneroso. Il Fornitore si obbliga, ove richiesto dalla KB-SAC, ad apporre il marchio della KB-SAC o altri marchi o segni distintivi comunque appartenenti alla stessa sui particolari ordinati e/o sulle confezioni originali che la KB-SAC potrà richiedere, secondo il cliché ed in conformità con le modalità ed istruzioni indicate dalla KB-SAC. Siffatta applicazione e/o confezione non potranno in alcun caso intendersi come licenza d’uso del marchio della KB-SAC, è dar luogo a pretese di alcun genere, da parte del Fornitore, sul marchio dell’Acquirente. L’apposizione di tale marchio dovrà cessare a richiesta della KB-SAC e comunque con l’ultima fornitura dell’ordine risolto. Pertanto, i particolari come sopra contrassegnati potranno essere forniti esclusivamente alla KB-SAC. Il Fornitore assume ogni responsabilità per pretese ed azioni di terzi per violazioni di diritti di privativa, in particolare per quelle dirette ad inibire la fornitura dei suoi materiali alla KB-SAC, nonché la produzione e la vendita dei prodotti della stessa, assumendosi l’obbligo della loro pronta definizione, previa consultazione con la KB-SAC e tenendo sempre presente gli interessi della stessa; fatto salvo il risarcimento dei danni diretti ed indiretti subiti dalla KB-SAC, il Fornitore si sostituirà alla stessa in ogni procedimento eventualmente intervenuto a suo carico.
12 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Il Fornitore è tenuto a trattare come segreto commerciale tutte le informazioni commerciali e tecniche che non fossero già notorie, di cui sia venuto a conoscenza grazie al suo rapporto con la KB-SAC. Disegni, modelli, forme, campioni ed altri oggetti simili non devono essere resi accessibili a terzi non autorizzati. La produzione di tali oggetti è ammissibile soltanto nel quadro delle necessità aziendali e della legislazione in materia di diritto d’autore.
13 - PAGAMENTI
La KB-SAC, procederà al pagamento, nelle modalità ed alla scadenza concordate, subordinatamente al ricevimento di un estratto conto delle fatture emesse, separatamente per ogni scadenza. Tale estratto conto dovrà pervenire alla KB-SAC, entro i primi giorni del mese successivo a quello di emissione delle fatture. E fatto espresso divieto al Fornitore di emettere tratte, esse non verrebbero ritirate, ed il Fornitore sarebbe ritenuto responsabile di tutti i danni derivanti dal mancato ritiro suddetto. E’ inoltre fatto espresso divieto di cessione a terzi, sotto qualunque forma dei crediti relativi al prezzo della fornitura. L’accertamento dell’inadempienza da parte del Fornitore darà diritto alla KB-SAC di sospendere i pagamenti maturati ed a ritenerli in garanzia contro le conseguenze dell’inadempimento del Fornitore senza bisogno di provvedimenti cautelativi dell’Autorità Giudiziaria. Non sono riconosciute spese di sorta quali, ad esempio, quelle di carico, di imballaggio, interventi di case di spedizioni, né altre ragioni di spesa, senza preventiva autorizzazione.
14 - INSOLVENZA
Nel caso che intervengano circostanze tali da far prevedere che il Fornitore non sarà in grado di assicurare l’assolvimento corrente degli impegni assunti e tanto più in caso di fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale a carico dell’impresa del Fornitore o in caso di liquidazione o cessione di tale impresa, la KB-SAC avrà la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale mediante semplice comunicazione scritta.
15 - STRUTTURA PROPRIETARIA
Il Fornitore si impegna a far conoscere la propria struttura proprietaria, la composizione del management direttivo e le società controllate e collegate con la compilazione e ritorno a "KB-SAC" di un modulo che quest’ultima invierà al Fornitore.
16 - RAPPRESENTANTI
Il Fornitore si impegna a non utilizzare nei rapporti commerciali con "KB-SAC" rappresentanti e intermediari.
Il Fornitore (Firma per accettazione)