FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER LE PMI DELLA SARDEGNA
ALLEGATO 4
FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER LE PMI DELLA SARDEGNA
Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4, e s.m.i.
ACCORDO CONVENZIONALE
TRA
SFIRS – Società Finanziaria Regione Sardegna SpA Società Unipersonale soggetta a Direzione e Coordinamento della Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Cagliari, via S. Margherita 4, capitale sociale pari a euro 125.241.120,00 interamente versato, iscritta al n. 4075 del Registro delle Imprese di Cagliari, codice fiscale 00206010928, partita IVA 00206010928 (di seguito “SFIRS”);
E
BANCA [•], con sede legale in [•], Via [•], capitale sociale pari a euro [•], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [•], [•] (di seguito, la “Banca”) per la quale interviene [•].
SFIRS e la Banca sono in seguito congiuntamente denominati le “Parti”.
PREMESSO
A) che con la D.G.R. n. 26/22 del 30.05.2017 è stato approvato lo schema di Accordo di Collaborazione tra la RAS e la Commissione Regionale ABI della Sardegna, successivamente sottoscritto e reso operativo in data 07/06/2017.
B) che con D.G.R. del 20 dicembre 2017, n. 56/12, la Regione Autonoma della Sardegna (di seguito, la “RAS”) ha stabilito le misure occorrenti per attivare la linea di credito della Banca Europea degli Investimenti (di seguito, la “BEI”) denominata “Sardinia Financial Instrument Financing” a favore del sistema imprenditoriale isolano.
C) che con delibera del 14 aprile 2016 la BEI si è impegnata a concedere una linea di credito di 100 milioni ad istituti di credito operanti sul territorio regionale a beneficio delle PMI e Mid Cap della Sardegna.
D) che con determina direttoriale 834/51 del 9 febbraio 2018 si è stabilito:
a) di dare incarico alla SFIRS S.p.A. di espletare la procedura competitiva per la selezione degli Istituti di credito che attueranno l’intervento legato alla linea di credito della BEI di 100 milioni di euro denominata “Sardinia Financial Instrument Financing”, garantendo un apporto di risorse proprie almeno pari al plafond BEI, con eventuale suddivisione del plafond di cui sopra in due lotti, uno da euro 60 milioni e uno da euro 40 milioni, riservando l’80% dei prestiti per sostenere le PMI e il restante 20% in favore delle Mid-cap.
b) di segregare una quota del Fondo Regionale di Garanzia di cui alla L.R. 1/2009 fino a un importo massimo di 35 milioni di euro da destinare alla partecipazione al rischio di credito e di garanzia secondo le tecniche convenzionalmente riconosciute quali Tranched Cover o portafoglio di prestiti (di seguito Fondo);
c) di destinare la quota di cui al punto b) alla garanzia dei portafogli dei prestiti a valere sulle risorse BEI che dovranno essere erogati dagli istituti. La quota segregata del Fondo sarà suddivisa proporzionalmente ai due lotti, nella misura rispettivamente di 21 milioni di euro e 14 milioni di euro.
d) di attribuire alla SFIRS S.p.A., nell’ambito della gestione del Fondo Regionale di Garanzia di cui alla L.R. 1/2009, l’incarico di attuare il complesso degli interventi propedeutici alla costituzione del Fondo segregato, nonché le attività di valutazione delle richieste di ammissione alla garanzia presentate dalle banche selezionate, di controllo a campione delle stesse, di verifica e di liquidazione delle istanze di escussione, e di tutte le attività susseguenti e correlate.
E) che in data …………………… 2018, SFIRS ha pubblicato l’Avviso per la selezione di uno o più istituti finanziari al fine di dare attuazione agli interventi della Regione Autonoma della Sardegna di cui sopra.
F) che la Banca ha presentato Istanza di Manifestazione di Interesse, corredata dalla documentazione indicata nell'Avviso, superando la medesima selezione, giusto provvedimento , in virtù del quale la Banca è risultata aggiudicataria del Lotto Finanziario ….. (inserire data e Lotto Finanziario assegnato).
G) che con il presente Accordo Convenzionale le Parti intendono regolare i loro rapporti con riferimento all'erogazione dei Finanziamenti e alla costituzione della garanzia in favore della Banca a copertura dei Finanziamenti stessi in connessione all’operazione di Tranched Cover.
H) che la normativa di riferimento a del Fondo (Direttive di Attuazione approvate con Deliberazione della Giunta regionale n°39/2 del 10.11.2010, modificate con Deliberazione n°65/12 del 6.12.2016 e Regolamento approvato con la Determinazione ……………. del …………………….., sono allegate alla presente Convenzione, costituendone parte integrante.
I) che le parti si impegnano al rispetto assoluto di tutti gli obblighi e adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI
Le premesse con i relativi allegati formano parte integrante ed essenziale del presente Accordo convenzionale.
ART. 2 – FINALITA’
Il Fondo ha la finalità di favorire l’accesso al credito delle PMI e mid-cap della Sardegna nel rispetto della normativa comunitaria vigente.
ART. 3 – OGGETTO DELL’ACCORDO
Il presente Accordo Convenzionale disciplina i rapporti tra SFIRS e la Banca, soggetto finanziatore, per attuare quanto previsto nell'Avviso in relazione all’operazione di Tranched Cover consistente nella costituzione di un portafoglio di finanziamenti a favore delle imprese a fronte dell’assunzione da parte del Fondo Regionale di Garanzia gestito da SFIRS del rischio sulle prime perdite del portafoglio stesso Tranche Junior, nel limite massimo dell' 80% per ciascun finanziamento, tramite il rilascio di una garanzia in forma di pegno sul Cash Collateral.
ART. 4 COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO
La Banca provvede alla costituzione del Portafoglio durante il Periodo di Ramp-Up, secondo termini e modalità definite nell'Avviso.
Il Periodo di Ramp-Up deve concludersi obbligatoriamente entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, salvo proroghe concordate tra le Parti.
Entro il xxxxxxxxx la Banca trasmette a SFIRS la Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio, indicando in modo specifico la suddivisione del medesimo in due distinte tranches come di seguito:
α) una Tranche junior, esposta al rischio di prima perdita del Portafoglio, β) una Tranche senior, con grado di subordinazione minore.
Ai fini dell’intervento del Fondo, la Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio dovrà indicare la classe di merito creditizio della Tranche senior e i conseguenti punti di stacco e spessore della Tranche junior, determinati applicando l’approccio della formula di vigilanza (Supervisory Formula Approach) di cui all’articolo 262 del CRR. In alternativa potrà essere utilizzata la certificazione del rating da parte di una agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d’Italia (ECAI), nel qual caso detta certificazione dovrà venire allegata alla Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio.
La Banca assume la responsabilità della veridicità delle informazioni che saranno contenute nelle richieste di ammissione alla garanzia e si impegna, a far sì che tutti i Finanziamenti compresi nel Portafoglio alla data di delibera rispettino le seguenti caratteristiche:
- essere di nuova concessione;
-essere concessi ed erogati a favore di imprese aventi sede operativa in Sardegna e operanti nei Settori Ammissibili, valutate economicamente e finanziariamente sane, demandando la valutazione di tale requisito al libero giudizio della Banca, in conformità alle procedure interne di valutazione del merito di credito;
- aventi natura di finanziamento chirografario e ipotecario;
- essere di importo minimo pari a € 100.000 e massimo pari a € 10.000.000;
- aventi durata compresa tra 18 e 120 mesi;
- essere concessi ad imprese con rating non inferiore, così come stabilito dal sistema di rating della Banca, all’equivalente di “B -“ di Standard & Poors;
- essere concessi ad un tasso fisso o variabile inferiore al tasso di mercato normalmente praticato dalla Banca in assenza di interventi di mitigazione del rischio.
La Banca si impegna altresì a:
- garantire che il Portafoglio costituito non si discosti, orientativamente, dal modello di distribuzione indicato nella Proposta di Accordo di Portafoglio oppure, qualora il Portafoglio risultante si discosti dal modello di distribuzione indicato nella Proposta di Accordo, fornire a SFIRS apposita relazione descrittiva che riporti le motivazioni che hanno determinato lo scostamento;
e, in ogni caso:
- a garantire che il Portafoglio risulti distribuito sulle differenti classi di rating e collocazione geo-settoriale in modo inclusivo, garantendo un sostegno significativo, in relazione all’efficienza dello strumento di garanzia, all’efficienza complessiva del Portafoglio, alla sua dimensione e allo spessore della Tranche Junior, a classi di rating medio-basso, contraddistinte da maggior difficoltà di accesso al credito.
La Banca si impegna, infine, a garantire che le imprese posseggano tutti i requisiti di cui alla normativa di riferimento del Fondo tra i quali:
- che appartengano alla categoria di Micro, Piccola o Media Impresa o mid-cap;
- che siano in regola con gli obblighi contributivi;
- che non abbiano ricevuto aiuti in regime “de minimis” oltre le soglie previste dai Regolamenti Comunitari;
- che non siano qualificabili come Imprese in difficoltà;
- che non abbiano restituito agevolazioni pubbliche per le quali sia stata disposta la restituzione.
Nel caso in cui, al termine del Periodo di Ramp-Up, si dovesse verificare che l’importo del Portafoglio è minore dell’ammontare indicato nella Proposta di Accordo di Portafoglio, il Lotto Finanziario assegnato in via provvisoria si ridurrà proporzionalmente.
ART. 5 — COSTITUZIONE DEL PEGNO SUL CASH COLLATERAL
Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Convenzionale, SFIRS sottoscriverà con la Banca il contratto di conto vincolato intestato a “Fondo regionale di Garanzia”, procederà al versamento del Cash Collateral e sottoscriverà il Contratto di Pegno, secondo il modello allegato al presente Accordo Convenzionale, eventualmente integrato per aspetti non sostanziali legati all’organizzazione e operatività della Banca.
L’efficacia del presente Accordo Convenzionale è condizionata risolutivamente alla sottoscrizione del Contratto di Pegno e al contestuale versamento del Cash Collateral sul Conto Vincolato.
Sul Conto Vincolato verranno applicate le seguenti condizioni:
- apertura e la tenuta di un conto corrente, inclusa la liquidazione periodica e la chiusura dello stesso ed ogni altra operazione, con le seguenti caratteristiche:
a. gestione senza spese di alcun tipo;
b. servizio di Internet Banking, senza oneri ne costi, con possibilità di effettuare operazioni anche on line illimitate;
- scadenza a 3 anni dalla data aggiudicazione definitiva con impegno, per il periodo di validità, di non modificare in senso peggiorativo le caratteristiche di gestione del conto;
- invio a SFIRS, con cadenza trimestrale tutte le informazioni previste dalle norme sulla trasparenza bancaria (estratti conto, documenti di sintesi, ecc…);
- tasso Euribor 3 mesi base 365 media del mese precedente rilevato il primo giorno lavorativo del trimestre di riferimento più uno spread complessivo di 0,24 (zero virgola ventiquattro) punti percentuali annui, tasso minimo garantito 0,24 (zero virgola ventiquattro)%.
Come previsto nell’Avviso e nel Contratto di Pegno, il pegno sarà costituito, in favore della Banca, a garanzia delle prime Perdite del Portafoglio, registrate in qualsiasi momento a partire dalla data di determinazione di ammissione alla garanzia del Centro Regionale di Programmazione per un ammontare pari all’80% di ogni Perdita.
ART. 6 - MODALITA’ OPERATIVE
La BANCA, previa istruttoria interna con esito positivo espresso con proprio insindacabile giudizio, potrà concedere, su autorizzazione del competente Organo deliberante e alle condizioni da questo stabilite, alle PMI e mid-cap che ne facciano richiesta, interventi finanziari di cui all’art 7 del Regolamento.
Ai fini dell’ammissione degli interventi finanziari di cui al precedente art. 4 alla garanzia diretta del Fondo, la BANCA trasmetterà a SFIRS, secondo le modalità indicate all’art 6 del Regolamento, richiesta di intervento, completa degli allegati previsti dalla normativa di riferimento.
La BANCA trasmetterà un numero massimo di 20 istanze di ammissione al mese.
La SFIRS si impegna a svolgere, nei termini previsti dalla normativa richiamata e nella sua qualità di Gestore del Fondo di Garanzia per le PMI, l’attività istruttoria necessaria al rilascio a favore della BANCA di garanzie dirette esclusivamente a valere sul Fondo, secondo le modalità previste dall’art 8 del Regolamento, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dall’art 4 del vigente Regolamento.
ART 7 – OBBLIGHI DEL FINANZIATORE
La Banca si impegna a:
a) tenere informata SFIRS su eventuali circostanze rilevanti, di cui venga a conoscenza, che, ai sensi della Disciplina di Riferimento e del D.Lgs. 123/98, possano comportare la revoca dell'Aiuto da parte del Fondo mediante comunicazione da inviarsi a SFIRS senza indugio al verificarsi dell’evento e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui acquisisce l’informazione;
b) comunicare a SFIRS l’eventuale decisione di rinegoziare con un'impresa finanziata e il cui Finanziamento non sia stato classificato come Finanziamento in Default, la durata o altre condizioni essenziali del
Finanziamento purché tutto ciò avvenga con il preventivo nulla osta di SFIRS che farà pervenire le proprie osservazioni nel termine massimo di 45 giorni dalla comunicazione;
c) in caso di classificazione di un Finanziamento come Finanziamento in default e/o di risoluzione del contratto di finanziamento, e comunque in ogni caso in cui provveda ad escutere la garanzia di SFIRS, esperire tutte le azioni che riterrà opportune per il recupero del relativo credito, anche nell'interesse di SFIRS
d) fornire a SFIRS aggiornamenti concernenti l’espletamento di dette attività di recupero dei crediti;
e) comunicare a SFIRS gli estremi di società terze eventualmente incaricate del recupero dei crediti e diverse da quelle già attualmente incaricate dalla Banca;
La Banca:
a) prende atto che in caso di inadempimento degli obblighi assunti con la domanda di finanziamento ai sensi della Disciplina di Riferimento o qualora sia accertata l’assenza o la perdita dei requisiti richiesti per l'accesso all’Aiuto e comunque, col ricorrere di una o più cause di revoca dell’Aiuto regolate dalla Disciplina di Riferimento, il Fondo, ove previsto, potrà proporre provvedimento di revoca dell’Aiuto e del relativo beneficio inteso come valore economico della garanzia rilasciata a costo zero;
b) dichiara di essere a conoscenza che il credito derivante dalla restituzione della garanzia escussa nonché quello derivante dal recupero dell'Aiuto indebitamente fruito vantato da SFIRS sono assistiti da privilegio generale ai sensi del d.lgs. 123/98. L’Autorità di Xxxxxxxx potrà procedere al recupero dell'Aiuto nei modi di legge anche mediante iscrizione a ruolo.
ART. 8 - ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA E RECUPERO DEL CREDITO
L’attivazione della garanzia diretta avverrà secondo le modalità previste dall’ art 13 del Regolamento.
La Banca, svolgerà l’ordinaria attività di gestione e recupero dei crediti derivanti dai Finanziamenti, nei modi e nei tempi valutati opportuni compatibilmente con la normativa vigente e in linea con le policy interne della stessa Banca.
La Banca, secondo quanto precede ed attenendosi alle proprie procedure interne di gestione dei crediti, in caso di classificazione di un Finanziamento come Finanziamento in Default e/o di risoluzione del contratto di finanziamento, e comunque in ogni caso in cui provveda ad escutere la garanzia del Fondo, esperirà tutte le azioni che riterrà opportune per il recupero del relativo credito.
Le somme recuperate dalla Banca a seguito delle procedure esperite nel proprio e nell'interesse di SFIRS saranno imputate pro-quota.
Successivamente all’escussione delle somme dovute dal Fondo lo stesso Fondo, con formale atto notarile, è surrogato ai sensi dell’art. 1203 del codice civile in tutti i diritti derivanti dal contratto di Finanziamento e dalle eventuali garanzie personali o reali ad essi accessorie, nei limiti della quota oggetto di escussione.
ART. 9 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
La SFIRS, in qualità di Soggetto Gestore, ha facoltà di richiedere alla Banca, durante il periodo di valenza della garanzia, informazioni e notizie sull’andamento dei rapporti garantiti; informazioni e notizie che la Banca si impegna a fornire nei tempi tecnici consentiti.
La BANCA, con cadenza annuale, dovrà produrre una relazione contente la condizione delle posizioni in essere garantite a valere sul Fondo.
ART. 10 - VERIFICHE E CONTROLLI
Il finanziatore è tenuto a sottoporre la propria attività ai processi valutativi e ai controlli predisposti da SFIRS SpA per verificare l’esecuzione del presente accordo e il perseguimento degli obiettivi e finalità di cui all’Avviso.
ART. 11 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY
SFIRS e la BANCA si danno reciprocamente atto di essersi pienamente informate sul reciproco trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003, come successivamente modificato e integrato) e si impegnano ad effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto di tale normativa. In Particolare, ciascuna Parte garantisce, assumendosi al riguardo ogni responsabilità, che i dati personali di terzi saranno trattati e comunicati alle altre Parti per sole finalità inerenti o, comunque, connesse all’esecuzione della Convenzione. Le Parti, consapevoli dei diritti e delle libertà tutelate da detta normativa, tratteranno i dati personali forniti dai clienti in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati personali ex art. 28 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Ciascuna Parte dovrà garantire misure di sicurezza idonee ad impedire la perdita, o l’alterazione dei dati personali ovvero l’accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura degli stessi da parte di terzi. In caso di cessazione, per qualsiasi causa della qualità di Parte della presente Convenzione, SFIRS si impegna fin d’ora a cancellare in modo permanente e irreversibile tutti i dati personali ricevuti dalla BANCA in esecuzione della Convenzione, il cui trattamento non sia richiesto per legge o regolamento o non sia necessario al fine di gestire i rapporti sorti in attuazione della Convenzione stessa.
ART. 12 – DURATA
La presente Convenzione avrà la durata di 1 anno a decorrere dalla sua sottoscrizione, e si intenderà prorogata di anno in anno, in mancanza di recesso di una delle Parti, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima della scadenza.
ART. 13 – RISOLUZIONE
Ciascuna Parte potrà dichiarare risolta la Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., in qualsiasi momento, mediante comunicazione per iscritto inviata all’altra Parte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel caso di violazione da parte di una Parte di quanto disposto dall’ art 11 (privacy).
Rimane espressamente inteso che l’eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti di un’altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nella Convenzione, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate nonché al diritto di esigerne l’esatto adempimento.
In ogni caso di risoluzione della Convenzione, resta fermo il diritto della parte risolvente al risarcimento dei danni subiti.
ART. 14 - REGIME DI AIUTO
L’elemento di Aiuto, determinato in termini di ESL, è calcolato sulla base della disciplina vigente al momento della concessione dell’aiuto ed è disciplinato dai Regolamenti Comunitari relativi alla concessione di Aiuti di Importanza minore (de minimis).
ART. 15 - VARIE
Qualsiasi modifica o variazione al presente Accordo Convenzionale dovrà risultare da un atto scritto firmato da entrambe le Parti. Il complesso di obblighi ed oneri a carico della Banca esplicitati nel presente Accordo Convenzionale non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali e, pertanto, ove si rendesse necessario per la Banca far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l’espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dello stesso.
Le Parti riconoscono che le attività previste nel presente Accordo Convenzionale necessitano, per loro natura, di una costante e fattiva cooperazione in buona fede tra le stesse e si impegnano a scambiarsi ogni comunicazione, documento e/o, informazioni necessarie e/o utili a tali fini.
ART. 16- FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla Convenzione, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Cagliari.
A tal fine i contraenti eleggono domicilio rispettivamente : Per SFIRS:
Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxxx