COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COMUNE DI ANZOLA DELL'XXXXXX
Comunicata ai Capigruppo Consiliari il 01/06/2011Nr. Prot. 9876
PROVINCIA DI BOLOGNA
C O P I A
ACCORDO PER ASSICURARE LA LIQUIDITA' ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, CREDITRICI DEGLI ENTI TERRITORIALI, ATTRAVERSO LA CESSIONE PRO-SOLUTO DEI CREDITI A FAVORE DI BANCHE OD INTERMEDIARI FINANZIARI - APPROVAZIONE. | Nr. Progr. 94 Data 31/05/2011 Seduta NR. 23 |
Titolo | |
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Sottoclasse |
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4
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L'anno DUEMILAUNDICI questo giorno TRENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 15:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome | Carica | Presente |
XXXX XXXXX | PRESIDENTE | S |
XXXXXXXXX XXXXXX | ASSESSORE | S |
XXXXXXXXXXX XXXXX | ASSESSORE | S |
XXXXXX XXXXX | ASSESSORE | S |
XXXXXXX XXXXXXXXXXXX | ASSESSORE | S |
XXXXXXXXXX XXXXXX | ASSESSORE | S |
XXXXXX XXXXX | ASSESSORE | S |
Totale Presenti: 7 | Totali Assenti: 0 |
Assenti giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA XXXX XXXX.
Il Sig. XXXX XXXXX in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
OGGETTO:
ACCORDO PER ASSICURARE LA LIQUIDITA' ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, CREDITRICI DEGLI ENTI TERRITORIALI, ATTRAVERSO LA CESSIONE PRO-SOLUTO DEI CREDITI A FAVORE DI BANCHE OD INTERMEDIARI FINANZIARI - APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2011, esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2011, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 2011/2013 nonché il Programma triennale delle Opere Pubbliche;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 22 marzo 2011 avente ad oggetto: “Art. 9 D.L. 1 luglio 2009, 78 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102 – Tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni – Approvazione dei flussi finanziari anno 2011 e adozione misure organizzative”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 dell’8 marzo 2011 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2011;
Considerato che:
- gli effetti della crisi finanziaria internazionale ed i relativi effetti sull’andamento dell’economia reale continuano a perdurare, incidendo in modo particolare sulla fascia meno protetta della classe imprenditoriale e, segnatamente, sulle piccole e medie imprese del settore edile e sulle numerose attività artigianali connesse e che tali criticità interessano anche la Regione Xxxxxx-Romagna, benché il tessuto economico locale evidenzi parametri abbastanza positivi rispetto ad altre Regioni del Paese;
- le rigide regole del patto di stabilità interno aggravano ulteriormente la situazione, creando di fatto nella realtà quotidiana un blocco dei pagamenti per spese di investimento a favore dei fornitori degli enti, anche quando tali spese sono conseguenti ad obbligazioni legittimamente assunte dagli enti negli esercizi precedenti;
- ANCI, UPI e CESFEL Xxxxxx-Romagna stimano che nel corso del 2011 le Amministrazioni Comunali e Provinciali della Regione si vedranno costrette, per rispettare il patto con le attuali norme, a bloccare e rinviare al 2012 pagamenti per opere in corso ed altri investimenti per alcune centinaia di milioni;
- la Legge di Stabilità ha infatti un impatto molto pesante sugli Enti Locali della Regione, comportando per i Comuni una riduzione dei trasferimenti rispetto al 2010 di circa 110 milioni di euro ed un peggioramento dei vincoli del Patto di circa 230 milioni di euro rispetto al 2010;
- conseguentemente la necessità di ricorso al credito da parte delle imprese e la relativa esposizione degli operatori economici nei confronti delle banche assumono dimensioni sempre più rilevanti, non solo per sopperire alle normali esigenze di sviluppo, ma anche e soprattutto per far fronte alla mancata acquisizione di liquidità a fronte di lavori eseguiti;
- l’art. 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge n. 185/2008 (convertito dalla Legge n. 2/2009), così come modificato dall’art. 1, comma 16, del Decreto-Legge n. 194/2009 (convertito dalla Legge n. 25/2010) e dall’art. 31 del Decreto-Legge 78/2010 (convertito dalla Legge n. 122/2010), nell’ambito delle “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, prevede che “A partire dall’anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente”;
- con Decreto MEF 19.05.2009 sono state definite le modalità per la presentazione da parte delle imprese all’amministrazione debitrice delle istanze di certificazione del credito e per la successiva certificazione dello stesso da parte degli enti, ai fini della cessione del medesimo credito pro soluto a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto che:
- tali misure si configurano a sostegno dell’attuale crisi economica e finanziaria, caratterizzata da un lato dalla tensione nell’erogazione del credito alle imprese e dall’altro da vincoli di finanza pubblica (rispetto del patto di stabilità) sempre più stringenti e che comportano pertanto la necessità di individuare strumenti per assicurare in tempi brevi la liquidità necessaria ai fornitori degli enti;
- per favorire l’attuazione delle misure in oggetto, in data 19.05.2010 è stato sottoscritto un “Protocollo d’Intesa per assicurare la liquidità alle imprese creditrici dei Comuni e delle Province della Regione Xxxxxx-Romagna attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari”, promosso da ANCI Xxxxxx-Romagna, UPI Xxxxxx-Romagna, Unioncamere Xxxxxx- Romagna e Ce.S.F.E.L. (Centro Servizi Finanza e Investimenti Enti Locali Xxxxxx- Romagna);
- l’adesione al protocollo era aperta a tutti i soggetti pubblici e privati interessati;
- il suddetto protocollo d’intesa riguardava la promozione di accordi da attivare a livello locale finalizzati a favorire l’accesso al credito delle imprese, anche mediante lo strumento della cessione pro soluto di crediti certificati, come previsto dalla normativa vigente (art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006, art. 9, comma 3- bis, del Decreto-Legge n. 185/2008, Decreto MEF 19 maggio 2009) e che a tale fine è stato elaborato uno schema-tipo di accordo, allegato al protocollo, avente ad oggetto le operazioni di certificazione e cessione pro soluto dei crediti delle imprese, nel quale sono state altresì definite le procedure operative e le condizioni massime da applicare alle stesse;
- in base alle ulteriori indicazioni fornite da Unioncamere Xxxxxx-Romagna, tale schema-tipo di Accordo è stato successivamente aggiornato nelle parti relative alle modalità di rimborso degli oneri sostenuti dalle imprese da parte delle Camere di Commercio;
Dato atto che:
- l’ultima modifica normativa dell’art. 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge n. 185/2009, ad opera del già citato art. 31 del D.L. n. 78/2010, ha messo a regime la possibilità per gli Enti Locali di certificare i crediti dei propri fornitori, originariamente prevista solo per l’anno 2009 e successivamente prorogata per il 2010;
- in considerazione delle crescenti difficoltà generate dal Patto di Stabilità e dal taglio dei trasferimenti statali, è emersa, a seguito di un confronto con i principali Enti Locali della Regione Xxxxxx-Romagna, l’esigenza di disporre anche nel 2011 di Accordi volti ad incentivare le operazioni di cessione ex art. 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge n. 185/2008 e s.m.i.;
- in esito a tali approfondimenti, è stato predisposto un documento avente ad oggetto le “Linee guida 2011 per la sottoscrizione di Accordi Locali per assicurare la liquidità alle imprese creditrici dei Comuni e delle Province della Regione Xxxxxx-Romagna, attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari”, che riporta uno schema-tipo di accordo nel quale sono state definite le procedure operative delle operazioni di cessione e le condizioni massime da applicare alle stesse;
- tali linee guida sono state sottoscritte in data 10.02.2011 dai seguenti soggetti: Associazione Nazionale del Comuni d’Italia (ANCI) Xxxxxx-Romagna, Unione delle Province d’Italia (UPI) Xxxxxx-Romagna, in collaborazione con il Centro Servizi Finanza e Investimenti Enti Locali Xxxxxx-Romagna (Ce.S.F.E.L.), Unioncamere Xxxxxx-Romagna, Banca Popolare di Verona - X. Xxxxxxxxx e X. Xxxxxxxx SpA, Bcc Factoring SpA, Eurofactor Italia SpA, Gruppo Intesa Sanpaolo (Biis – Carisbo - Cariromagna) e International Factors Italia SpA (IFITALIA SpA).
- al fine di semplificare l’iter operativo per la sottoscrizione degli Accordi, si è ipotizzata per il 2011 la sottoscrizione di Accordi su base provinciale, ai quali potranno contestualmente aderire tutti gli Enti Locali del territorio interessati e la competente Camera di Commercio, oltre alle banche od intermediari finanziari autorizzati che avranno manifestato la propria disponibilità, previa sottoscrizione delle suddette linee guida;
Preso atto che:
- il Comune di Anzola dell’Xxxxxx, con nota prot. n. 4716 del 21.03.2011, ha manifestato anche per l’anno 2011 il proprio interesse a stipulare un accordo su base provinciale, in base allo schema allegato alle Linee guida;
- la Camera di Commercio di Bologna ha comunicato in data 17 maggio 2011 che con atto di Giunta n. 74 del 19 aprile 2011 ha deliberato la propria disponibilità ad aderire all’Accordo in oggetto, rendendosi disponibile ad istituire un Fondo di € 200.000,00 per l’anno 2011, a carico della stessa Camera di Commercio, per il contributo del 100% degli interessi sostenuti dalle imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Bologna per la cessione pro soluto dei crediti vantati nei confronti di Enti Locali aderenti all’Accordo attuativo provinciale a favore di istituti finanziari anch’essi aderenti al citato accordo;
- la Banca e/o Factor nell’ambito del presente accordo, si rende disponibile a valutare la possibilità a sottoscrivere con le imprese con sede nella Provincia di Bologna, titolari di appalti di forniture, progettazioni, lavori pubblici rientranti nelle spese di investimento degli Enti Locali contratti di cessione del credito, relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti degli enti, per importi di norma superiori per singola cessione a 30.000,00 Euro;
- gli Enti Locali e la Camera di Commercio hanno interesse a che le BANCHE e/o FACTOR facilitino l’acceso al credito ai propri fornitori che ne facciano richiesta;
- a tal fine gli Enti Locali sono disponibili a certificare istanze pervenute entro il 31.10.2011 nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF del 19.05.2009, riconoscendo, in caso di certificazione positiva, che trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili, e che saranno pagati alla data che sarà indicata nella certificazione in base ai vincoli di finanza pubblica e comunque entro il termine massimo di 12 mesi dalla cessione;
- gli Enti Locali provvederanno al preventivo assenso alla cedibilità dei crediti a seguito dei dovuti riscontri da parte del Responsabile del procedimento sulla esigibilità delle fatture cedute, ivi compresa la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell’art. 48 bis del DPR n. 602/1973, nonché la regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione DURC, e che pertanto saranno esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva e incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa;
- il Dirigente del Servizio Finanziario, nel caso di certificazione positiva, indicherà inoltre al fornitore, e per conoscenza alla Camera di Commercio, in base ai vincoli del patto di stabilità nonché in base alle residue disponibilità del Fondo istituito presso la stessa e seguendo un ordine cronologico delle istanze di certificazione pervenute, se gli oneri della cessione potranno essere rimborsati dal Fondo della Camera di Commercio o se invece resteranno a carico dell’impresa;
Dato atto che:
- la cessione del credito dovrà comunque avvenire nel rispetto delle forme previste dall’art. 117 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, nonché della circolare del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’8 ottobre 2009, n. 29, e quindi si dovrà procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche attraverso - e ove ammissibile, in caso di partecipazione dell’ente alla cessione - il Segretario Comunale;
- al fine di agevolare le imprese nelle cessioni di credito oggetto dell’accordo e di limitare gli oneri a carico delle stesse, verificata la disponibilità del Segretario Generale a ricevere gli atti di cessione per l’autentica di firma, il Comune rende disponibile l’opera del Segretario nel ricevere gli atti per scrittura privata autenticata, limitatamente alle operazioni di cessione con oneri a carico dei Fondi istituiti presso le Camere di Commercio, sussistendo nello specifico l’interesse dell’ente di cui all’art. 97, 4° comma, lett. c, del D.Lgs. n. 267/2000, con modalità che verranno definite dal competente Servizio;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti unanimi resi nei modi di legge
D E L I B E R A
1) Di approvare il testo dell’accordo attuativo provinciale di Bologna volto ad assicurare la liquidità alle imprese creditrici, le linee guida 2011 e lo schema operativo della convenzione come da allegati “A”, “B” e “C” al presente atto, quali parti integranti e sostanziali, volti ad assicurare la liquidità alle imprese della Provincia di Bologna creditrici degli enti territoriali attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari, mediante il quale sono state definite le procedure operative delle operazioni di cessione e le condizioni massime da applicare alle stesse;
2) Di autorizzare il Direttore dell’Area Economico/Finanziaria e Controllo a:
- sottoscrivere l’accordo attuativo di cui al punto precedente, con la Camera di Commercio e con gli intermediari aderenti al Protocollo interessati;
- provvedere, effettuate le verifiche di cui al Decreto MEF 19.05.2009, di concerto con i Responsabili del Procedimento di spesa, a rilasciare le certificazioni previste dal medesimo Decreto Ministeriale circa l’esistenza di crediti certi, liquidi ed esigibile ovvero l’insussistenza o inesigibilità degli stessi;
- indicare al fornitore ed alla Camera di Commercio competente, in base ai vincoli ai pagamenti derivanti dalla necessità di rispettare il patto di stabilità nonché alle disponibilità residue dei Fondi istituiti presso le Camere di Commercio e seguendo come criterio l’ordine cronologico delle istanze di certificazione pervenute, se gli oneri della cessione potranno essere rimborsati dalla Camera di Commercio o se resteranno a carico dell’impresa;
- indicare, in caso di certificazione positiva, che l’importo del credito potrà essere corrisposto entro massimo 12 mesi dalla data della certificazione;
3) Di autorizzare altresì il Direttore dell’Area Economico/Finanziaria e Controllo ad apportare al presente accordo attuativo, fatta salva la natura e la sostanza dello stesso così come configurato nel presente provvedimento, tutte le integrazioni e precisazioni che si dovessero rendere necessarie ed utili a definire gli aspetti ivi previsti, anche in relazione ad eventuali particolarità o richieste delle banche o intermediari finanziari firmatari;
4) Di constare che gli atti di cessione, laddove le cessioni siano tra quelle autorizzate con oneri a carico dei Fondi istituiti presso le Camere di Commercio, potranno essere autenticati dallo stesso Segretario con facoltà di quest’ultimo di stabilirne le modalità operative;
Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
ACCORDO PER ASSICURARE LA LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA CREDITRICI DEGLI ENTI TERRITORIALI ATTRAVERSO LA CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI A FAVORE DI BANCHE OD INTERMEDIARI FINANZIARI
Con la presente scrittura tra:
la Camera di commercio di Bologna (qui di seguito Camera) con sede in Xxxxxx Xxxxxxxxx 0 Xxxxxxx rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxx
e
La Provincia di Bologna con sede in Xxx Xxxxxxx 00 Xxxxxxx rappresentata da……………………….
Il Comune di Anzola dell’Xxxxxx con sede in Xxx Xxxxxxxx 0 Xxxxxx xxxx’Xxxxxx rappresentato da
……………………
Il Comune di Baricella con sede in Xxx Xxxx 00 Xxxxxxxxx rappresentato da …………….…………
Il Comune di Castel S. Xxxxxx Terme con sede in Xxxxxx XX Xxxxxxxxx 0 Xxxxxx X. Xxxxxx xxxxx rappresentato da………………………..
Il Comune di Castello d’Argile con sede in Xxxxxx Xxxxxx 0 Xxxxxxxx d’Argile rappresentato da………………………..
Il Comune di Castenaso con sede in Xxxxxx X. Xxxxx 0 Xxxxxxxxx rappresentato da………………………
Il Comune di Dozza con sede in Via XX settembre 37 Dozza rappresentato da ………………….
Il Comune di Minerbio con sede in Xxx Xxxxxxxxx 00 Xxxxxxxx rappresentato da ………………….
Il Comune di Ozzano dell’Xxxxxx con sede in Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 Xxxxxx xxxx’Xxxxxx rappresentato da
……………………
Il Comune di San Giorgio di Piano con sede in Xxx Xxxxxxx 00 Xxx Xxxxxxx xx Xxxxx rappresentato da…………...........
Il Comune di San Xxxxxxx di Savena con sede in Xxxxxx Xxxxxx 0 Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx rappresentato da
…………………………………
Il Comune di San Xxxxxx in Casale con sede in Xxx Xxxxxxxxx 000 Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx rappresentato da
…………………………………
Il Comune di Zola Predosa con sede in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0 Xxxx Xxxxxxx rappresentato da
……………………………..
la Banca Popolare di Verona – Banco X. Xxxxxxxxx e X. Xxxxxxxx Spa, autorizzata dalle leggi in materia bancaria e creditizia all’esercizio di attività di acquisto di crediti d’impresa, con sede in Xxxxxx Xxxxxx 0 Xxxxxx rappresentata da ……………………………
BCC Factoring S.p.a., autorizzato dalle leggi in materia bancaria e creditizia all’esercizio di attività di acquisto di crediti d’impresa, con sede in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00/00 Xxxx e sede operativa in Xxx Xxxxx Xxxxxx 00/0 Xxxxxx, rappresentata da ………………………..
Eurofactor Italia S.p.a., autorizzato dalle leggi in materia bancaria e creditizia all’esercizio di attività di acquisto di crediti d’impresa, con sede in Xxxxx Xxxxxxx 00 Xxxxxx rappresentato da ………………………
Gruppo Intesa Sanpaolo (BIIS – Carisbo – Cariromagna), autorizzato dalle leggi in materia bancaria e creditizia all’esercizio di attività di acquisto di crediti d’impresa, con sede in rappresentato da
………………………
International Factors Italia Spa (Ifitalia Spa), autorizzato dalle leggi in materia bancaria e creditizia all’esercizio di attività di acquisto di crediti d’impresa, con sede in ………………… rappresentato da ………………………
Premesso:
• Che l’art. 9, comma 3-bis, del Decreto legge 185/2008 (convertito dalla legge n. 2/2009), così come modificato dall’art. 1, comma 16, del Decreto legge n. 194/2009 (convertito dalla legge n. 25/2010) e dall’art. 31 del Decreto legge 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010), nell’ambito delle “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, prevede che “A partire dall’anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente”;
• Che con Decreto MEF 19/5/2009 sono state definite le modalità per la presentazione da parte delle imprese all’amministrazione debitrice delle istanze di certificazione del credito (modello «Allegato 1» al decreto) e per la successiva certificazione dello stesso da parte degli enti (modello «Allegato 2» al decreto), ai fini della cessione del medesimo credito pro soluto a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni;
• Che tali misure si configurano a sostegno dell’attuale crisi economica e finanziaria, caratterizzata da un lato dalla tensione nell’erogazione del credito alle imprese e dall’altro da vincoli di finanza pubblica (rispetto del patto di stabilità) sempre più stringenti e che comportano pertanto la necessità di individuare strumenti per assicurare in tempi brevi la liquidità necessaria ai fornitori degli enti;
• Che, per favorire l’attuazione delle misure in oggetto, in data 19/05/2010 è stato sottoscritto un “Protocollo d’Intesa per assicurare la liquidità alle imprese creditrici dei Comuni e delle Province della Regione
Xxxxxx-Romagna attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari”, promosso da ANCI Xxxxxx-Romagna, UPI Xxxxxx-Romagna, Unioncamere Xxxxxx-Romagna e Ce.S.F.E.L.;
• Che l’adesione al protocollo era aperta a tutti i soggetti pubblici e privati interessati;
• Che il suddetto protocollo d’intesa riguardava la promozione di accordi da attivare a livello locale finalizzati a favorire l’accesso al credito delle imprese, anche mediante lo strumento della cessione pro soluto di crediti certificati, come previsto dalla normativa vigente (art. 117 del .D.Lgs 163/2006, art. 9 comma 3-bis del decreto-legge n. 185/2008, Decreto MEF 19 maggio 2009);
• Che a tale fine è stato elaborato uno schema-tipo di accordo, allegato al protocollo, avente ad oggetto le operazioni di certificazione e cessione pro soluto dei crediti delle imprese, nel quale sono state altresì definite le procedure operative e le condizioni massime da applicare alle stesse;
• Che, in base alle ulteriori indicazioni fornite da Unioncamere Xxxxxx-Romagna, tale schema-tipo di Accordo è stato successivamente aggiornato nelle parti relative alle modalità di rimborso degli oneri sostenuti dalle imprese da parte delle camere di Commercio;
• Che, in attuazione del Protocollo d’intesa, vari enti della Regione hanno sottoscritto nel corso del 2010 Accordi locali attuativi con gli intermediari finanziari interessati e con le rispettive Camere di Commercio;
• Che, in coerenza con la normativa allora vigente, gli Accordi sottoscritti dagli enti prevedevano una scadenza in data 31/12/2010, salvo facoltà di rinnovo mediante accordo tra le parti in relazione ad eventuali modifiche normative che consentissero di presentare istanza di certificazione del credito anche successivamente a tale data;
• Che l’ultima modifica normativa dell’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185/2009, ad opera del già citato art. 31 del D.L. 78/2010, ha messo a regime la possibilità per gli enti locali di certificare i crediti dei propri fornitori, originariamente prevista solo per l’anno 2009 e successivamente prorogata per il 2010;
• Che, date le crescenti difficoltà generate dal Patto di Stabilità e dal taglio dei trasferimenti statali, è emersa, a seguito di un confronto con i principali enti locali della Regione Xxxxxx-Romagna, l’esigenza di disporre anche nel 2011 di Accordi volti ad incentivare le operazioni di cessione ex art. 9, comma 3-bis, del Decreto legge 185/2008 e s.m.i.;
• Che tale esigenza è stata oggetto di un incontro, in data 21/12/2010, fra i soggetti promotori del Protocollo d’Intesa siglato nel 2010, ed in particolare fra Unioncamere regionale ed Anci Xxxxxx-Romagna, al fine di approfondire le modalità di sottoscrizione dei nuovi Accordi per l’anno 2011;
• Che, in esito a tali approfondimenti, è stato predisposto un documento avente ad oggetto le “Linee guida 2011 per la sottoscrizione di Accordi Locali per assicurare la liquidità alle imprese creditrici dei Comuni e
delle Province della Regione Xxxxxx-Romagna, attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari”, che riporta in allegato uno schema-tipo di accordo nel quale sono state definite le procedure operative delle operazioni di cessione e le condizioni massime da applicare alle stesse;
• Che tali Linee guida sono state sottoscritte in data 10/02/2011 dai seguenti soggetti: Associazione Nazionale del Comuni d’Italia (ANCI) Xxxxxx-Romagna, Unione delle Province d’Italia (UPI) Xxxxxx- Romagna, in collaborazione con il Centro Servizi Finanza e Investimenti Enti Locali Xxxxxx-Romagna (Ce.S.F.E.L.), Unioncamere Xxxxxx-Romagna, Banca Popolare di Verona - X. Xxxxxxxxx e X. Xxxxxxxx SpA, Bcc Factoring SpA, Eurofactor Italia SpA, Gruppo Intesa Sanpaolo (Biis – Carisbo - Cariromagna) e International Factors Italia SpA (IFITALIA SpA).
• Che, al fine di semplificare l’iter operativo per la sottoscrizione degli Accordi, si è ipotizzata per il 2011 la sottoscrizione di Accordi su base provinciale, ai quali potranno contestualmente aderire tutti gli enti locali del territorio interessati e la competente Camera di Commercio, oltre alle banche od intermediari finanziari autorizzati che avranno manifestato la propria disponibilità, previa sottoscrizione delle suddette linee guida;
• Che diversi enti locali della provincia di Bologna hanno manifestato il proprio interesse a stipulare un Accordo su base provinciale, in base allo schema allegato alle Linee guida;
• Che la Camera di Commercio di Bologna ha deliberato in data 19 aprile 2011 la propria disponibilità ad aderire all’Accordo in oggetto, rendendosi altresì disponibile ad istituire un Fondo di € 200.000,00 per l’anno 2011, a carico della stessa Camera di Commercio, per far fronte agli oneri delle operazioni di cessione effettuate da imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Bologna, a fronte di crediti vantati nei confronti di enti locali aderenti all’Accordo;
• Che gli Enti locali e la Camera di commercio hanno interesse a che le BANCHE e/o FACTOR facilitino l’acceso al credito ai propri fornitori che ne facciano richiesta;
• Che a tal fine gli Enti locali sono disponibili a certificare istanze pervenute entro il 31/10/2011 nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF del 19/5/2009, riconoscendo, in caso di certificazione positiva, che trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili, e che saranno pagati alla data che sarà indicata nella certificazione in base ai vincoli di finanza pubblica e comunque entro il termine massimo di 12 mesi dalla cessione;
• Che gli Enti locali provvederanno al preventivo assenso alla cedibilità dei crediti a seguito dei dovuti riscontri da parte del Responsabile del procedimento sulla esigibilità delle fatture cedute, ivi compresa la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, nonché la regolarità
contributiva ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione DURC, e che pertanto saranno esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva e incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa;
• Che le BANCHE e/o FACTOR si sono detti disponibili ad acquistare i crediti dai Fornitori che ne faranno richiesta alle condizioni di cui al successivo art. 2.
TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 Oggetto della convenzione
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
La Banca e/o Factor nell’ambito del presente accordo, si rende disponibile a valutare la possibilità a sottoscrivere con le imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni, lavori pubblici rientranti nelle spese di investimento degli enti locali contratti di cessione del credito, relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti degli enti, per importi di norma superiori per singola cessione a 30.000 euro.
Gli Enti locali provvederanno al preventivo assenso alla cedibilità dei crediti secondo le modalità indicate al successivo articolo 2.
Sono esclusi dall’accordo i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa.
ART. 2 Condizioni e modalità
Le imprese titolari di crediti nei confronti degli Enti locali rientranti nelle fattispecie di cui all’art. 1 potranno richiedere alla Banca e/o Factor, che si riserverà comunque la facoltà discrezionale di valutare il merito creditizio del richiedente, il perfezionamento delle operazioni di cessione.
Il creditore potrà presentare entro il 31/10/2011, come previsto dall’art.9 comma 3-bis del DL 185/2008 e s.m.i., e dal Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19/5/2009 (pubblicato in G.U. N. 157/2009), al Servizio Finanziario dell’Ente istanza di certificazione con le modalità e caratteristiche indicate nel medesimo Decreto. Effettuate le verifiche previste il Responsabile del Servizio Finanziario certificherà entro 20 giorni dalla ricezione dell’istanza che il credito è certo liquido ed esigibile ovvero l’insussistenza o inesigibilità dello stesso. Nel caso di certificazione positiva, contenente anche l’indicazione della data massima entro cui
l’Ente effettuerà il pagamento alla Banca e/o Factor, il creditore provvederà a trasmetterla all’Istituto Finanziario al fine del perfezionamento dell’operazione di cessione.
Il Dirigente del Servizio Finanziario, nel caso di certificazione positiva, indicherà inoltre al fornitore, e per conoscenza alla Camera di Commercio, in base ai vincoli del patto di stabilità nonché in base alle residue disponibilità del Fondo istituito presso la stessa e seguendo un ordine cronologico delle istanze di certificazione pervenute, se gli oneri della cessione potranno essere rimborsati dal Fondo della Camera di Commercio o se invece resteranno a carico dell’impresa.
Si precisa inoltre che la cessione del credito dovrà comunque avvenire nel rispetto delle forme previste dall’art. 117 del Decreto Legislativo 12/4/2006 n. 163, nonché della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29, e quindi si dovrà procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche attraverso – e ove ammissibile, in caso di partecipazione dell’ente alla cessione – il Segretario Comunale/Provinciale.
Gli Enti locali si dichiarano disponibili, in caso di certificazione positiva e qualora continuino a sussistere le condizioni previste dalla normativa anche ai sensi dell’art. 48 bis DPR 602 /1973 ed della Circolare del MEF 8/10/2009 n° 29, a comunicare al cedente e al cessionario (Banca o Factor) l’espressa accettazione delle cessioni effettuate e notificate all’Ente o, in caso di partecipazione dell’Ente alla cessione, a rendere il proprio esplicito consenso tramite espressa dichiarazione contenuta nella cessione, attestando in entrambi i casi la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell’art 48 bis del DPR 602/1973 e della Circolare del MEF 8/1/10/2009 n. 29.
Gli oneri delle operazioni di cessione:
a) nel caso di cessione pro soluto di fatture rientranti tra quelle autorizzate con oneri a carico del Fondo istituito presso la Camera di Commercio:
- in caso di cessioni effettuate da imprese fornitrici degli Enti locali iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Bologna, saranno rimborsati dalla Camera di Commercio di Bologna, nei limiti delle risorse disponibili, al netto delle ritenute di legge, anticipatamente calcolati sul periodo ricompreso tra la data di pagamento del prezzo di cessione - come determinato nell’atto di cessione del credito - e la data massima indicata dall’Ente per il pagamento, dietro apposita rendicontazione e documentazione contabile (ad es. fattura- E/C ecc.) inviata dalla Banca e/o Factor all’impresa fornitrice cedente, che provvederà a sua volta a trasmetterla alla Camera di Commercio e per conoscenza all’Ente debitore;
- la Camera di Commercio di Bologna effettuerà i rimborsi alle imprese seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste (da parte delle imprese) nei limiti delle risorse stanziate; per accedere al rimborso degli oneri da parte della Camera di Commercio è necessario che l'impresa sia in regola con il pagamento del diritto camerale (art. 18 L. 580/1993).
b) nel caso di cessione pro soluto di fatture non rientranti tra quelle autorizzate con oneri a carico del Fondo della Camera di Commercio, saranno a carico delle imprese che hanno ceduto il credito con le modalità concordate negli atti di cessione.
Alle operazioni di cessione di cui trattasi verrà applicato un tasso omnicomprensivo non superiore all’euribor corrispondente alla durata dell’operazione di sconto (o, in alternativa, all’euribor 3 mesi), maggiorato di uno spread pari all’1,50% per anno, calcolato in relazione alla durata effettiva dell’operazione, comprensivo di ogni onere e costo (interessi, commissioni di factoring, spese di istruttoria, ecc.). Per Xxxxxx Effettiva dell’ operazione si intende il numero di giorni intercorrente tra la data di pagamento del prezzo, come determinato nell’atto di cessione tra la Banca e il Cedente, e la data massima indicata dall’Ente, in sede di rilascio della Certificazione del Credito, per l’ effettuazione del pagamento.
Resteranno a carico dell’impresa che ha ceduto il credito le eventuali spese di tenuta conto, che dovranno essere concordate e non potranno in ogni caso eccedere l’importo massimo di euro 50 euro trimestrali, e le spese relative alla stipula/autentica dell’atto di cessione.
La Banca e/o Factor, relativamente ai crediti certificati, non intraprenderà fino alla data di scadenza indicata nella certificazione stessa, nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000 e relativi decreti attuativi. Resta inteso che, nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione, si applicheranno, a partire dal giorno successivo alla suddetta scadenza, gli interessi legali e/o moratori previsti dalla normativa di cui al D.Lgs 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000.
Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico degli Enti locali nei confronti della Banca e/o Factor cessionaria fino alla data di scadenza indicata nella certificazione.
ART. 3 Durata e recesso
Il presente accordo ha durata fino al 31/12/2011 e scadrà automaticamente a tale data, salvo facoltà di rinnovo mediante accordo tra le parti. Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessioni effettuate fino a tale data nell’ambito di quanto previsto con il presente accordo.
Le Parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza dell’accordo con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi alle altre parti a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso l’accordo cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessioni effettuate fino a tale data nell’ambito di quanto previsto con il presente accordo.
ART. 4 Adesioni successive
Al presente accordo potranno successivamente aderire altri Enti Locali dell’Xxxxxx Xxxxxxx, mediante apposita comunicazione da inviare alla Camera di Commercio, che informerà per conoscenza gli altri firmatari dell’accordo.
All’accordo potranno altresì aderire altri intermediari finanziari, mediante apposita comunicazione da inviare alla Camera di Commercio, che informerà per conoscenza gli altri firmatari dell’accordo, e previa sottoscrizione delle “ Linee guida 2011 per la sottoscrizione di Accordi Locali per assicurare la liquidità alle imprese creditrici dei Comuni e delle Province della Regione Xxxxxx-Romagna, attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari”.
Letto, approvato e sottoscritto
Per Camera di commercio di Bologna Firma Data |
Per Provincia di Bologna Firma Data |
Per Comune di Anzola dell’Xxxxxx Firma Data |
Per Comune di Baricella Firma Data |
Per Comune di Castel San Xxxxxx Terme Firma Data |
Per Comune di Castello d’Argile Firma Data |
Per Comune di Castenaso Firma Data |
Per Comune di Dozza Firma Data |
Per Comune di Minerbio Firma Data |
Per Comune di Ozzano dell’Xxxxxx Firma Data |
Per Comune di San Giorgio di Piano Firma Data |
Per Comune di San Xxxxxxx di Savena Firma Data |
Per Comune di San Xxxxxx in Casale Firma Data |
Per Comune di Zola Predosa Firma Data |
Per Banca Popolare di Verona – Banco X. Xxxxxxxxx e X. Xxxxxxxx Firma Data |
Per BCC Factoring S.p.a. Firma Data |
Per Eurofactor Italia S.p.a. Firma Data |
Per Gruppo Intesa Sanpaolo (BIIS – Carisbo – Cariromagna) Firma Data |
Per International Factors Italia Spa (Ifitalia Spa) Firma Data |
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
D.ssa Giada Grandi Xxxxx Xxxxxxx
LINEE GUIDA 2011
CONTRIBUTI PER RIMBORSO INTERESSI SU CESSIONE CREDITI
SOGGETTI AI VINCOLI DEL PATTO DI STABILITA’
Con deliberazione n. 74 del 19 aprile 2011 la Giunta della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna (CCIAA) ha approvato l’accordo riferito al territorio provinciale bolognese per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese della provincia di Bologna nei confronti di Comuni e Province, il cui pagamento risulta assoggettato ai vincoli del Patto di stabilità.
Nel Preventivo 2011 risulta stanziato un fondo di € 200.000,00 per l’assegnazione di contributi alle imprese della provincia di Bologna per il rimborso degli interessi sostenuti per la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche e/o factor aderenti all’accordo.
L’accordo è stato previsto in attuazione del “Protocollo d’Intesa per assicurare la liquidità alle imprese creditrici dei Comuni e Province della Regione Xxxxxx-Romagna attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari”, promosso da ANCI Xxxxxx-Romagna, UPI Xxxxxx-Romagna, Unioncamere Xxxxxx-Romagna e Ce.S.F.E.L., sottoscritto il 19/05/2010 e poi prorogato per l’anno 2011 in base alle linee guida 2011 sottoscritte il 10 febbraio 2011.
Il Protocollo d’Intesa fissa anche il tasso massimo di interesse applicabile dalle banche/factor aderenti per la cessione pro soluto dei crediti, pari al tasso Euribor vigente + spread dell’1,5%.
Soggetti beneficiari
Sono ammissibili al contributo della Camera di commercio di Bologna le imprese e i soggetti giuridici
assimilati, in particolare enti pubblici economici, con sede legale nella provincia di Bologna, regolarmente iscritti al registro delle imprese della CCIAA di Bologna ed a condizione che siano in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bologna.
Spese ammissibili e modalità operative
L’ammissibilità al contributo si riferisce esclusivamente agli interessi sostenuti dall’impresa nei confronti di
una banca/factor aderente all’accordo attuativo provinciale per la cessione pro soluto a quest’ultima dei crediti, il cui pagamento è soggetto ai vincoli del Patto di stabilità, vantati verso Province o Comuni anch’essi aderenti all’accordo attuativo per il territorio provinciale bolognese.
L’elenco aggiornato degli enti territoriali e delle banche/factor aderenti all’accordo attuativo provinciale sarà reso disponibile sul sito xxx.xx.xxxxxx.xx. Gli interessi sostenuti per cessioni in cui siano coinvolti, alla data di invio della domanda di contributo, enti territoriali e/o banche/factor non aderenti all’accordo provinciale bolognese non saranno ammissibili a contributo.
Per l’ammissione a contributo l’importo unitario del credito ceduto non può essere inferiore a € 30.000,00.
Per la cessione del credito le imprese interessate dovranno presentare istanza di certificazione dell’esigibilità del credito al Comune/Provincia debitore.
Il responsabile del Servizio Finanziario comunale/provinciale appura l’esigibilità del credito e contestualmente chiede via e-mail verifica alla CCIAA della regolarità del pagamento del diritto annuale dell’impresa creditrice e la disponibilità residua del fondo. La Camera di commercio di Bologna opzionerà il fondo per 60 giorni per la cifra presunta degli interessi che l’impresa in questione si appresta a sostenere.
Se la certificazione è positiva il Comune/Provincia indica anche la data massima, non superiore ad un anno, in cui effettuerà il pagamento alla banca/factor che acquisisce il credito e contestualmente comunica alla CCIAA di Bologna l’avvenuta certificazione e le informazioni necessarie all’assegnazione del contributo.
La cessione del credito a vantaggio di una banca/factor avviene mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio. L’autentica può essere effettuata anche dal Segretario Comunale o Provinciale, per ridurre tempi ed oneri.
Come previsto dal Protocollo d’Intesa resteranno in ogni caso a carico dell’impresa che ha ceduto il credito tutte le spese diverse dagli interessi di sconto della fattura, quali ad esempio le eventuali spese di tenuta conto, che dovranno essere concordate e che non potranno in ogni caso eccedere l’importo massimo di 50 euro trimestrali, e le spese relative alla stipula/autentica dell’atto di cessione.
Entità del contributo e normativa comunitaria di riferimento
La Camera di commercio di Bologna riconosce il rimborso a fondo perduto del 100% degli interessi
sostenuti dall’impresa, fino ad esaurimento del fondo stanziato dalla CCIAA per l’anno 2011 (€ 200.000,00).
Qualora dovessero presentarsi casi di parità nella data di invio domanda in corrispondenza della quale si esauriscono le risorse disponibili per il presente bando, si provvederà alla riduzione proporzionale del contributo in capo alle aziende occupanti tale ultima posizione.
I contributi previsti dal presente bando vengono assegnati in base al Reg. CE n° 1998/2006 sugli aiuti “de minimis” (G.U.C.E. L 379 del 28/12/06), che esclude le imprese dei settori della produzione primaria in agricoltura (coltivazione del fondo e allevamento del bestiame), dell’acquacoltura, della pesca e carboniero.
Il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà, in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime “de minimis” nell’esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti “de minimis” ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente bando.
Non potranno essere assegnati aiuti alle imprese e soggetti assimilati in difficoltà. Per la definizione di impresa in difficoltà si farà riferimento ai criteri previsti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà di cui alla G.U.C.E. C 244 dell’1/10/2004.
Presentazione delle domande
Le domande di contributo dovranno essere inviate tra il 16 maggio 2011 ed il 18 novembre 2011, salvo
chiusura anticipata del bando per esaurimento del fondo disponibile, in modalità telematica con firma digitale attraverso lo specifico sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere (xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/) – Servizi e-gov (collegato alla banca dati CERC utilizzata dall’ufficio competente per l’istruttoria della pratica).
Sul sito internet camerale xxx.xx.xxxxxx.xx saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.
Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di contributo. Le domande spedite successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.
I contributi saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse stanziate e, conseguentemente, nel caso di esaurimento del fondo prima della data di scadenza prevista si procederà alla chiusura anticipata del bando e ne verrà data comunicazione sul sito internet camerale.
Le domande di contributo in cui il modulo base risulti firmato digitalmente da soggetto diverso dal legale rappresentante dell’impresa sono considerate irricevibili e non verrà attivato l’esame dell’istanza.
Per l’ammissione a contributo l’impresa dovrà trasmettere il modulo di domanda (modello base WebTelemaco) firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa a cui deve essere allegata solo la seguente documentazione:
• il file pdf per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà compilata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall’ufficio competente e disponibile sul sito xxx.xx.xxxxxx.xx, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa. Nel modulo andranno riportati gli estremi relativi agli interessi sostenuti, con la possibilità di indicare anche più operazioni di cessione credito. La mancata allegazione di tale modulo firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa comporta l’inammissibilità della domanda di contributo;
• il file pdf della documentazione contabile rilasciata dalla banca/factor riportante l’ammontare degli interessi addebitati all’impresa per la cessione pro soluto del credito, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa.
L’indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale l’impresa elegge domicilio per la richiesta di contributo rappresenta un elemento fondamentale affinché anche tutte le comunicazioni
successive all’invio possano essere gestite con modalità telematica. In caso di mancata indicazione di un indirizzo di PEC l’istanza viene considerata inammissibile.
Le domande presentate saranno ammesse a contributo in base all’ordine cronologico di trasmissione della pratica telematica alla Camera di Commercio di Bologna, attestato dalla data e numero di protocollo assegnato automaticamente dal sistema informatico. In corrispondenza dell’ultima pratica in cui si verifica l’esaurimento del fondo si procederà ad attribuire a tale pratica l’importo residuo del fondo.
Gli uffici camerali competenti, in presenza di tutti i requisiti di cui al presente bando, provvederanno alla liquidazione del contributo fino ad esaurimento del fondo disponibile, in base al suddetto ordine cronologico. Verrà data comunicazione alle imprese interessate dell’esito delle istanze presentate.
Nel caso in cui le domande di contributo risultino parzialmente incomplete ma presentino gli elementi essenziali e siano integrabili, l’istanza sarà considerata in base all’ordine cronologico del giorno in cui viene completata invece dell’ordine cronologico di invio iniziale.
La CCIAA effettuerà controlli a campione ai sensi del DPR 445/2000 per verificare l’esistenza e il contenuto dei documenti autocertificati e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalle imprese.
Regolamento generale
Per tutto quanto non precisato nelle presenti linee guida si fa riferimento al regolamento camerale di cui alla
delibera della Giunta camerale n. 229 del 14/12/2010, e successive modifiche e integrazioni, che detta criteri a carattere generale per l’assegnazione di contributi e altri vantaggi economici.
Norme per la tutela della privacy
La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa
contenuti, per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico.
Allegato "C" alla deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 31.05.2011
CESSIONE PRO SOLUTO CREDITI VINCOLATI DAL PATTO DI STABILITA’ - SCHEMA OPERATIVO CONVENZIONE
CREDITORE | COMUNE / PROVINCIA | BANCA / FACTOR | CAMERA DI COMMERCIO | |
1 | Presenta istanza al Comune / Provincia per la certificazione della certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti (fino al 31/10/2011) | |||
2 | Il responsabile del Servizio Finanziario appura l’esigibilità del credito e contestualmente chiede alla CCIAA via e-mail (xxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx ) la verifica della regolarità del pagamento del diritto annuale e la presenza di risorse residue del fondo | |||
3 | Riceve la comunicazione del Comune/Provincia per la verifica del diritto annuale e disponibilità fondo e risponde allo stesso sulle risorse disponibili e sul pagamento: 1) regolare, 2) irregolare ma sanabile (il Comune/Provincia invita l’impresa a contattare l’Ufficio Diritto annuale della CCIAA) | |||
4 | Certifica esigibilità credito entro 20 giorni dal ricevimento dell’istanza (previa risposta positiva sul diritto annuale della CCIAA). Se la certificazione è positiva indica anche la data massima in cui il Comune/la Provincia effettuerà il pagamento alla banca/factor e contestualmente comunica alla CCIAA di Bologna l’avvenuta certificazione e le informazioni necessarie all’assegnazione del contributo. La cessione del credito avviene mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio o dal Segretario Comunale o Provinciale per ridurre tempi ed oneri | |||
5 | Inoltra la certificazione del Comu- ne / Provincia alla Banca/Factor, concordando cessione credito | Riceve dal responsabile del Comune / Provincia la certificazione e le informazioni necessarie per l’assegnazione del contributo | ||
6 | Calcola gli oneri finanziari, anticipatamente calcolati sul periodo compreso tra la data di erogazione del credito e la data massima indicata dal Comune / Provincia, emette apposita rendicontazione contabile e la invia all’impresa cedente | |||
7 | Invia alla CCIAA domanda entro 18/11/2011 (salvo esaurimento fondi) con contabile interessi ri- cevuta dalla banca/factor per liqui- dazione del contributo + invio con- tabile anche a Comune/Provincia | |||
8 | Riceve la documentazione contabile da parte dell’impresa | Riceve domanda e liquida all’impresa un contributo pari al 100% degli oneri finanziari, in regime de minimis, in base alle residue disponibilità del fondo in ordine cronologico delle istanze di certificazione pervenute agli enti territoriali aderenti alla convenzione |
COMUNE DI ANZOLA DELL'XXXXXX
PROVINCIA DI BOLOGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero Delibera 94 del 31/05/2011
AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO
OGGETTO
ACCORDO PER ASSICURARE LA LIQUIDITA' ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, CREDITRICI DEGLI ENTI TERRITORIALI, ATTRAVERSO LA CESSIONE PRO-SOLUTO DEI CREDITI A FAVORE DI BANCHE OD INTERMEDIARI FINANZIARI - APPROVAZIONE.
PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267
IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Data 30/05/2011
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO
IL DIRETTORE AREA
ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO
X.xx XXXXXXXX XXXXXXX
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
IL DIRETTORE AREA
FAVOREVOLE
Data 30/05/2011
ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO
X.xx XXXXXXXX XXXXXXX
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 94 DEL 31/05/2011
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE X.xx XXXX XXXXX X.xx CICCIA XXXX XXXX
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 01/06/2011 al 16/06/2011 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
ANZOLA DELL'XXXXXX, Lì 01/06/2011
L' OPERATORE AMMINISTRATIVO
X.xx XXXXXXXXXX XXXXX
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
È copia conforme all'originale. ANZOLA DELL'XXXXXX, Lì 01/06/2011
IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI/ISTITUZIONALI
XXXXXXXX XXXXXXX
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ.
La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari.
La presente deliberazione, NON è soggetta al controllo preventivo di legittimità, ed entro 10 giorni non sono pervenute richieste di invio al controllo, così come previsto dall'Art. 127, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; inoltre la presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati, ed è divenuta esecutiva il 11/06/2011, dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
Addì,
IL SEGRETARIO GENERALE X.xx CICCIA XXXX XXXX