COMUNE DI GESSATE
Città Metropolitana di Milano
Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo triennio 2016/2018
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)
Modulo I – Scheda 1.1: illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti di legge
PARTE I: La relazione illustrativa
Data di sottoscrizione | Preintesa 07 giugno 2016 Contratto collettivo decentrato integrativo |
Periodo temporale di vigenza | Anni tre (Parte economica anni uno) |
Composizione della delegazione trattante | Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente: Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx Componenti: Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL-FP, CISL-FP, UIL-FPL, USAE DICCAP, F.I.A.D.E.L. e CSA, CISAL Firmatarie della preintesa: CGIL – FP, CISL FP Firmatarie del contratto: CGIL – FP, CISL FP |
Soggetti destinatari | Personale non dirigente |
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | Parte normativa: - Costituzione della delegazione trattante; - vigenza e sfera di applicazione; - interpretazione autentica; - schema di protocollo delle relazioni sindacali; - norme di garanzia per i servizi pubblici essenziali in caso di sciopero; - diritti e libertà sindacali; - diritti e agibilità sindacali; - partecipazione dei lavoratori; - lavoro straordinario; - banca delle ore;
Parte economica: il complesso delle risorse annuali viene impiegato prioritariamente per il finanziamento degli istituti aventi carattere di stabilità, ed in particolare: - la quota dell’indennità di comparto gravante sul fondo, di cui all’art. 33 del CCNL; - le progressioni economiche orizzontali in atto. La quota residua delle risorse stabili, unitamente alle risorse variabili, viene impiegata per il finanziamento degli istituti aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità nel tempo. In particolare: - l’indennità di rischio, di turno, di reperibilità, di disagio, di maneggio valori - i compensi per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità e particolari responsabilità; - le risorse destinate alla produttività individuale e collettiva ed al miglioramento dei servizi secondo il nuovo sistema di misurazione e valutazione adottato da questo comune con deliberazione di G.C. n. 62 del 24/06/2013; - le somme volte ad incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate a specifiche disposizioni di legge (art. 15 comma 1 lettera K CCNL 1/4/1999) quali gli incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006, gli incentivi per i messi notificatori di cui all’art. 54 del CCNL 14/09/2000 ed infine gli incentivi di cui all’art. 3 comma 57 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. |
Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. |
È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno. Sì in data 23 agosto 2016 |
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli?
Nessun rilievo. |
|
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 Ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all’articolo 10 del d.lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione approvato in data 25/05/2016. |
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013. Il programma è stato approvato in data 27/01/2016 (Del. G.C. n. 14) |
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/20091? Sì per quanto di competenza. |
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? L’OIV ha validato la relazione / verificato la rendicontazione dello strumento di programmazione operativa (PDP-PDO-PEG) |
Eventuali osservazioni ============= |
A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo
1. La delegazione trattante, costituita ai sensi dell’art. 10 del CCNL 1.4.1999 e successive modifiche, è così composta:
Per la parte pubblica:
Segretario Comunale (Presidente)
Responsabile Posizione Organizzativa (Componente) Responsabile Posizione Organizzativa (Componente)
2. Per la parte sindacale:
I componenti della rappresentanza sindacale unitaria:
I rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL: (CGIL FP), (CISL FPS), (UIL FPL), (CSA), (DICCAP).
1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) si applica a tutto il personale dipendente del Comune inquadrato nelle categorie A – B – C – D del vigente ordinamento professionale CCNL 31.3.1999, con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato (tempo indeterminato, tempo determinato, contratto di formazione e lavoro) a tempo pieno o parziale.
2. Il presente CCDI ha durata triennale, è valido per tutta la vigenza del CCNL e si applica con effetto immediato e decorre dalla data di stipula quando è sottoscritto da tutte le parti.
3. Il presente CCDI conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo CCDI, salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o dalla Legge.
4. A cadenza annuale vengono anche definite nel medesimo accordo integrativo le somme relative alla erogazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art.17 CCNL 1.4.1999 come modificato dall’art. 36 del CCNL 22.1.2004), secondo la disciplina prevista nel presente CCDI.
5. Con cadenza annuale, e comunque entro 15 giorni dalla richiesta di uno dei contraenti, le parti verificano l’applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente contratto collettivo decentrato integrativo.
6. Nel caso siano stipulate ulteriori intese a livello nazionale, anche correttive del vigente CCNL, le parti si incontreranno entro un mese dalla loro entrata in vigore al fine di verificare l’eventuale impatto sul presente contratto collettivo decentrato integrativo e definire eventuali integrazioni attuative.
1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, le Parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta della parte interessata, inviata alle altre con lettera raccomandata, e/o fax, e/o, posta certificata, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa.
3. L’eventuale accordo d’interpretazione autentica sostituisce la clausola controversa fin dall’inizio della vigenza del contratto decentrato.
4. I criteri di autoregolamentazione sono vincolanti per le Parti che li sottoscrivono.
1. Il sistema di relazioni sindacali deve permettere, nel rispetto dei distinti ruoli dell’ente e delle rappresentanze sindacali, la realizzazione degli obiettivi di cui al D.Lgs 165/01 e s.m.i., nonché all’esercizio dell’attività sindacale nell’ente e attuare la contrattazione integrativa, la consultazione, informazione e la concertazione.
2. Pertanto, anche in osservanza del disposto dei CCNL vigenti e del D.lgs 150/2009 si conviene quanto segue:
a) l’Amministrazione fornirà tutte le informazioni tempestivamente, riguardanti atti e procedure inerenti al rapporto di lavoro, all’organizzazione degli uffici, alla consistenza e alla variazione delle dotazioni organiche, alla gestione delle risorse umane, alla sicurezza ed alla prevenzione nei luoghi di lavoro, al trasferimento d’attività o servizi anche nel caso di appalti o convenzioni o altre forme previste dalla legge;
b) al fine di rendere agevole l’attività d’informazione delle rappresentanze sindacali, l’Amministrazione invierà tramite posta elettronica certificata o altri strumenti telematici alle XX.XX. e alla RSU aziendale i messaggi e la documentazione.
3. Il sistema di relazioni sindacali deve permettere, sempre nel rispetto dei distinti ruoli, la realizzazione degli obiettivi di cui agli artt. 6– 7 – 7 bis – 9 – 42 del D. Lgs 165/2001 e smi.
Tale sistema di relazioni costituisce il presupposto:
• per dare maggiore efficacia al sistema contrattuale in termini di valorizzazione del lavoro e di sviluppo professionale;
• per favorire il raggiungimento di elevati standard dei servizi pubblici erogati;
• per concorrere a sostenere lo sviluppo sociale economico ed occupazionale del territorio, con particolare riguardo alle fasce più deboli e meno abbienti della cittadinanza;
• per dare risposte immediate ai bisogni della cittadinanza attraverso una maggiore efficienza del sistema delle Autonomie Locali.
4. Le Parti concordano che gli ulteriori momenti relazionali, già previsti dai CCNL e dalle norme vigenti così come modificate in particolare con D. Lgs. 150/2009, hanno l’obiettivo di realizzare tra le Parti, sulle materie riservate ai singoli istituti, momenti di:
a. informazione, intesa quale strumento per assicurare la dovuta trasparenza nei rapporti con le rappresentanze sindacali (art.7 del CCNL comparto regioni e autonomie locali del 01/4/1999;
b. concertazione, intesa quale strumento per consentire l’intervento della parte sindacale sulle materie previste dall’art.6 del CCNL del 22/01/2004 e dall’art.16 del CCNL del 31/03/1999;
c. consultazione, intesa come partecipazione sindacale prima dell’adozione di atti previsti dall’art.6 comma 1 del D.lgs 165/2001, oppure nelle specifiche fattispecie stabilite dall’art.7 comma 4 del CCNL 01/04/1999:
d. contrattazione decentrata, intesa quale strumento finalizzato alla stipula di accordi sulle materie indicate nell’art.4 del CCNL del 1/4/1999, con le integrazioni di cui all’art.16, comma 1, del CCNL 31/3/1999 e degli specifici rinvii contenuti in altri articoli dei contratti nazionali di lavoro vigenti, coordinato con le norme del D.lgs 150/2009.
5. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance ai sensi dell’articolo 45, comma 3. del D. Lgs. 165/2001 e xx.xx.
6. Le posizioni organizzative sono responsabili della corretta applicazione degli istituti contrattuali definiti nel CCNL e nel CCDI fatta salva ulteriore verifica delle Delegazioni Trattanti.
7. La delegazione trattante di parte pubblica adotta le iniziative necessarie per assicurare la coerenza delle relazioni sindacali.
1. Premesso che rimane tuttora in vigore l'accordo decentrato di cui all'art. 1 della premessa al CCNL 6/7/95, che fissa i contingenti minimi di personale per garantire i servizi essenziali, ovvero quelli risultanti dal seguente elenco:
Servizi o uffici | Funzioni essenziali |
Stato civile | n.1 unità di personale per la ricezione delle dichiarazioni di nascita e morte, espletamento delle pratiche amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni al trasporto e dei permessi di seppellimento, anche attraverso l’istituto della reperibilità. |
Elettorale | n.1 unità di personale per consentire le attività prescritte dalle scadenze di legge nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e la consegna dei plichi agli uffici competenti. |
Personale | n.1 unità di personale per l’erogazione degli elementi retributivi, compilazione e controllo distinte per il versamento, nel rispetto delle scadenze di legge, dei contributi previdenziali. |
Polizia Locale | n.1 unità di personale per turno di lavoro per consentire: a) l’attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori; b) l’attività antinfortunistica e di pronto intervento; |
Tecnico | n.1 unità di personale tecnico/amministrativo per consentire: a. l’attività di pronto intervento b. l’assistenza al servizio in caso di sgombero della neve |
Le procedure d’attivazione sono regolamentate come segue:
a. le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero ne daranno comunicazione con preavviso di almeno 10 giorni all'Amministrazione, precisando la durata dell'astensione dal lavoro;
b. in caso di revoca dello sciopero le strutture e le rappresentanze sindacali che l'hanno indetto dovranno darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione e al personale.
c. le posizioni organizzative, in qualità di datori di lavoro, in occasione d’ogni sciopero individuano i nominativi del personale incluso nei contingenti minimi, adottando criteri di rotazione ove possibile;
d. i nominativi vengono comunicati agli interessati e alle XX.XX. entro il 5° giorno precedente lo sciopero; il personale individuato ha diritto di esprimere, entro il giorno successivo, la propria intenzione di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione ove possibile;
e. durante lo sciopero le posizioni organizzative dovranno astenersi dall'assegnare lavoro straordinario al personale esentato o a quello che non avesse aderito alla manifestazione;
2. Nelle occasioni di sciopero l'ente si impegna a garantire un'opportuna informazione all'utenza mediante avviso all'Albo Pretorio e/o sito web e tabellone luminoso secondo quanto previsto dalla legge n. 146/1990.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme della premessa del CCNL 6/7/95 e alla legge 146/90.
1. Per quanto riguarda i permessi sindacali, si prevede quanto segue:
a) i permessi sindacali retribuiti dei dirigenti sindacali dipendenti dell’amministrazione sono utilizzati nel rispetto del monte ore spettante all’XX.XX. d’appartenenza e alla RSU secondo le modalità previste dal CCNL del 7 agosto 1998 e s.m.i. oltre che dalle altre norme vigenti in materia;
b) in applicazione dell’art. 30 della legge 300/1970 sono inoltre previsti, oltre il monte ore di cui sopra, permessi per le riunioni d’organismi direttivi statutari nazionali, regionali e provinciali secondo la disciplina di cui all’art.11 del citato CCNL quadro. L’Amministrazione comunica con separato conteggio i permessi fruiti a tale titolo;
c) le convocazioni dell’Amministrazione per partecipazione a trattative, confronti, e consultazioni, rientrano nel monte ore spettante alle XX.XX., fatto salvo si svolgano fuori orario di lavoro;
d) oltre il monte ore di cui sopra le XX.XX. possono richiedere, per i loro dirigenti sindacali, in applicazione dell’art. 12 del già citato CCNL quadro, permessi non retribuiti per partecipazione a congressi o convegni di natura sindacale. Al fine di semplificare le procedure, per il rispetto dei termini di copertura previdenziale, l’Amministrazione non opererà trattenute nei confronti del dipendente ma provvederà a richiedere le somme corrispondenti, al lordo di tutti gli emolumenti, all’O.S. che ha presentato la richiesta del permesso.
2. Per quanto concerne le assemblee, si concorda che:
a) nel rispetto del limite massimo consentito (ad oggi 12 ore), la RSU e le XX.XX. firmatarie del presente contratto collettivo decentrato possono indire assemblee del personale comunicando all’Amministrazione, di norma almeno tre giorni prima, la data, il luogo e l’orario dell’assemblea che potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole categorie o profili professionali, o aderenti a una O.S. firmataria del contratto;
b) l’Amministrazione fornirà idonei locali per lo svolgimento delle riunioni;
c) in caso d’assemblea l’Amministrazione individuerà, di concerto con le XX.XX., i contingenti minimi di personale che non potrà parteciparvi se non in disponibilità/reperibilità;
d) il personale operante fuori dalla sede presso cui si svolge l’assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede e alla partecipazione all’assemblea stessa;
e) il personale partecipante alle assemblee è considerato in servizio ordinario, il prolungamento d’orario d’assemblea oltre il proprio orario di lavoro non sarà considerato dall’ente.
1. Il diritto a disporre di uno spazio appositamente dedicato alle pubblicazioni di informazione ai dipendenti, secondo le modalità previste dal CCNL quadro del 7.8.1998 è esteso alla R.S.U.
2. Rimangono in vigore gli accordi precedenti, se di miglior favore, in materia di bacheche, sedi, referendum, compatibili con le norme vigenti.
3. Per le agibilità operative delle XX.XX. firmatarie del presente contratto e per le R.S.U, le Parti concordano di individuare sul posto di lavoro, punti di collegamento telematico e di fax, utilizzabili dai soggetti sindacali. L’ente è dotato di bacheca informativa.
4. Per le parti non disciplinate dal presente CDI, in tema di libertà ed agibilità sindacali, si applicano le norme vigenti del CCNL quadro del 7.8.1998.
5. Ai sensi della Legge n. 537/1993 art. 3, comma 32, ai dipendenti si applica la Legge n. 300/1970, e xx.xx.
1. Al fine di garantire al massimo la partecipazione dei lavoratori, l’Amministrazione attiverà, senza ulteriore informazione sindacale, tutti quegli strumenti atti alla circolazione dell’informazione oppure la raccolta di questionari anonimi di tipo percettivo sui servizi erogati.
2. Le R.S.U ed XX.XX. possono formulare proposte relativamente alle strategie e alle eventuali modifiche organizzative e gestionali e, nello specifico, in relazione alle seguenti materie:
I. Innovazioni organizzative nel lavoro;
II. Ambiente, igiene e sicurezza del lavoro;
III. Promozione delle pari opportunità;
IV. Qualità dei servizi erogati;
X. Xxxxxx e valorizzazione del personale diversamente abile.
3. A tal fine il confronto fra le parti deve attuarsi entro 15 giorni dalla ricezione delle proposte sindacali da parte dell’Amministrazione, senza alcun vincolo di recepimento per l’Amministrazione.
1. Ai fini dell’applicazione del lavoro straordinario si rimanda agli art. 14 del CCNL 1.4.1999, 38 e 39 del CCNL 14.9.2000 e art. 40 del CCNL 22.1.2004, nonché alle disposizioni contrattuali tempo per tempo vigenti.
1. L’Ente si avvale della Banca delle Ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto delle ore confluiscono, su richiesta esclusiva del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, nel limite complessivo annuo stabilito a livello aziendale, da utilizzarsi entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione, fatta salva l’esigenza di servizio che proroga il termine. Scaduto tale termine si provvederà d’ufficio all’azzeramento di tutte le ore non recuperate entro il termine predetto.
3. Il limite individuale di lavoro straordinario da inserire nella banca ore è fissato in 21 ore annuali.
4. Il dipendente è tenuto a comunicare, contestualmente alla richiesta di autorizzazione, al proprio Responsabile, le prestazioni di lavoro straordinario di cui richiede il pagamento o di cui intende usufruire con riposo compensativo.
5. Le ore di lavoro straordinario di cui si richiede il recupero non potranno in alcun modo essere successivamente richieste in pagamento. Tale annotazione dovrà essere riportata nel prospetto riassuntivo mensile.
6. A livello di ente possono essere realizzati a richiesta delle XX.XX. o delle R.S.U. incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della Banca delle ore ed all’assunzione di iniziative tese ad attuarne l’utilizzazione.
7. Tali incontri dovranno essere convocati entro 15 giorni dalla richiesta.
Le Parti concordano:
a. che la quantificazione delle risorse decentrate non costituisce oggetto della contrattazione decentrata, ma è disposta in via unilaterale ed esclusiva dall’Amministrazione nel rispetto del CCNL e che altresì le risorse finanziarie variabili possono essere integrate dall’ente, su richiesta delle Delegazioni Sindacali e di Parte Pubblica, previa valutazione della sussistenza dei requisiti e dell’entità delle risorse necessarie per sostenere il maggiore onere finanziario ed individuazione della relativa copertura nell’ambito della capacità di bilancio e nel rispetto delle norme di contenimento della spesa del personale;
b. che le risorse finanziarie vengano distribuite nel rispetto nel principio della differenziazione delle valutazioni in base al merito;
c. che la ripartizione delle risorse finanziare rispetti il principio della corrispettività pertanto non si possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese (art. 7 D. Lgs. 165/2001 come innovato dall’art. 57, comma 1, lett. b del D. X.xx 150/2009).
1. L’indennità di rischio è corrisposta al personale che svolge mansioni riportate dalle condizione di rischio indicate nel Piano di Valutazione dei Rischi ai sensi della Legge 81/08 recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.
In particolare si individuano:
• Lavoratori che svolgono attività’ manuali con l’utilizzo di attrezzature specifiche della mansione (Operaio);
2. E’ comunque esclusa l’erogazione dell’indennità di rischio per le figure professionali che svolgono attività amministrativa.
3. L’individuazione del personale avente diritto alla predetta indennità avverrà con provvedimento della posizione organizzativa a cui è assegnato il dipendente e con la verifica della previsione delle risorse economiche nel fondo di produttività. Il provvedimento sarà trasmesso in copia all’ufficio del personale per l’attribuzione dei compensi.
4. L’indennità di rischio è corrisposta nella misura di € 30,00 mensili per il periodo di effettiva esposizione al rischio.
1. Si definisce disagio una condizione lavorativa non ordinaria che non può essere generalizzata sull’ente ed è rivolta a remunerare singole situazioni organizzative che variano in modo sostanziale rispetto all’organizzazione dell’ente nel suo complesso, influenzata da almeno uno dei seguenti aspetti:
1. Particolare articolazione di orario in momenti giornalieri non usuali e differenziati rispetto al normale orario del servizio di appartenenza; non sussiste tale condizione se l’orario è determinato su richiesta del dipendente;
2. Attività svolta prevalentemente in particolari e pesanti e insalubri condizioni ambientali per la quale non è prevista l’indennità di rischio e non collegate alla declaratoria del profilo professionale di cui all’allegato A) del CCNL 31/3/1999.
2. L’individuazione del personale avente diritto alla predetta indennità avverrà con provvedimento della posizione organizzativa a cui è assegnato il dipendente, previa verifica della sussistenza o meno delle condizioni lavorative particolarmente disagiate e delle risorse all’interno del fondo di produttività, che sarà trasmesso in copia all’ufficio del personale per l’attribuzione dei compensi.
3. La ripartizione dell’indennità è definita con i seguenti criteri generali:
a. provvedimento formale di assegnazione ad attività disagiate del dipendente da parte della posizione organizzativa;
b. differenziazione della misura dell’indennità in relazione al grado di disagio.
La misura dell’indennità mensile è pari a quella prevista per l’indennità di rischio.
1. Al personale addetto in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, individuati con apposita deliberazione, compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati nell’anno, secondo i seguenti parametri:
Valori trattati Importi mensili | Indennità €/giorno |
Fino a € 154,92 | - |
da € 154,93 a € 1.032,91 | 0,52 |
Da € 1.032,92 a 2.065,82 | 1,03 |
Oltre € 2.065,82 | 1,55 |
2. L’indennità compete unicamente per le sole giornate di effettivo e diretto maneggio di valori di cassa (denaro contante, valori bollati, assegni) fermo il valore annuo pro capite sopra indicato; gli importi delle fasce sopra individuate devono intendersi per singola persona.
3. L’individuazione del personale avente diritto alla predetta indennità avverrà con provvedimento della posizione organizzativa, previa verifica da parte dello stesso della sussistenza o meno delle condizioni di cui sopra e delle risorse all’interno del fondo di produttività. Tale provvedimento sarà trasmesso in copia all’ufficio del personale per l’attribuzione dei compensi.
4. La corresponsione dell’indennità giornaliera maturata avviene a consuntivo su attestazione della posizione organizzativa.
5. L’indennità giornaliera maturata viene erogata, sempre a consuntivo e su attestazione della posizione organizzativa, secondo la fascia di appartenenza del dipendente addetto al maneggio valori e limitatamente ai giorni di effettivo e diretto maneggio dei valori.
1. Per Specifiche Responsabilità ai sensi dell’art. 17 del CCNL 9.5.2006 si intendono le seguenti attività con l’attribuzione dei relativi punteggi:
Responsabilità nell’istruttoria sulle proposte di determinazioni: punti 20;
Responsabilità di istruttoria nel rilascio di autorizzazioni, concessioni/attività contrattuale: punti 20;
Responsabilità di rendicontazione di risorse: punti 20;
Responsabilità di coordinamento di personale interno: punti 20;
Responsabilità, con particolare frequenza, di relazioni con soggetti esterni: punti 20;
2. Per l’attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità, occorre raggiungere un punteggio minimo di 40/100.
3. Le parti convengono annualmente, all’atto della ripartizione del fondo, di costituire il budget da assegnare alle specifiche responsabilità. L’individuazione e l’attribuzione della specifica responsabilità deve tener conto delle attività d’istituto attribuibili e/o comunque ascrivibili alla categoria di appartenenza. Le particolari responsabilità non sono generalizzate e non coincidono con la attribuzione della responsabilità di procedimento.
4. La ripartizione delle risorse avverrà nel seguente modo:
• sommando tutti i punteggi assegnati alle specifiche responsabilità;
• dividendo il budget destinato per la somma dei punteggi, in modo da ottenere il valore punto;
• moltiplicando il valore punto per il singolo punteggio attribuito alla responsabilità.
L’attribuzione dei compiti di cui al presente articolo è di competenza della posizione organizzativa, mediante provvedimento. Tale provvedimento sarà trasmesso in copia all’ufficio del personale per l’attribuzione dei compensi. Nel provvedimento di nomina la posizione organizzativa provvederà a specificare, oltre ai compiti assegnati, anche il punteggio attribuito alla specifica responsabilità, secondo i criteri di cui sopra.
La pesatura verrà validata dall’O.I.V. il quale valuterà la giusta proporzione tra il numero di figure incaricate in relazione alle competenze dei singoli settori.
L’erogazione dell’indennità sarà annuale.
1. L’indennità di Particolari Responsabilità è finalizzata a compensare le specifiche responsabilità, attribuite con atto formale degli enti, e derivanti dalle qualifiche di:
• ufficiale di stato civile, anagrafe e ufficiale elettorale;
• responsabile dei tributi ;
Compensare altresì i compiti di responsabilità affidati:
• agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico;
• agli archivisti informatici ;
• ai formatori professionali.
Compensare le funzioni di:
• ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;
• addetti ai servizi di protezione civile.
2. L’importo massimo del compenso è definito in € 300,00 annui lordi.
3. L’importo di € 300,00 non è cumulabile con l’indennità prevista per le specifiche responsabilità di cui all’art. 17 se erogata con la stessa motivazione.
3 bis. Per quanto attiene gli ufficiali di stato civile, anagrafe elettorale, qualora abbiano deleghe disgiunte (ad esempio solo anagrafe, o solo elettorale o solo stato civile) l’importo sarà proporzionale alla responsabilità ricoperta.
4. L’indennità fino a € 300,00 prevista per le finalità di cui al comma 1 non è cumulabile tra le fattispecie descritte nello stesso comma; la cumulabilità di più responsabilità del comma 1 non determina l’utilizzo dell’art. 17.
5. L’individuazione del personale avente diritto alla predetta indennità avverrà con provvedimento della posizione organizzativa, previa verifica da parte dello stesso della sussistenza o meno delle condizioni di cui sopra e delle risorse all’interno del fondo di produttività. Tale provvedimento sarà trasmesso in copia all’ufficio del personale per l’attribuzione dei compensi.
1. In applicazione di tale indennità si rimanda a quanto stabilito nel CCNL 14.9.2000 art. 22.
1. E’ l’attività di rientro in servizio, entro 30 minuti, su chiamata per svolgere un intervento d’urgenza. Il rientro in servizio determina il pagamento dello straordinario e la sospensione dell’indennità di reperibilità per le ore lavorate.
2. L’indennità di reperibilità è regolata dall’art.23 del CCNL del 14/09/2000 e, limitatamente allo stato civile, viene riconosciuta al personale che presta servizio nei giorni ove è prevista la chiusura del servizio per due o più giornate consecutive.
1. L’attribuzione al personale del compenso premiale (incentivante la produttività) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi oggettivamente misurabili e concretamente verificabili.
2. Non è consentita l’attribuzione generalizzata dei compensi premiali per la produttività sulla base di automatismi comunque denominati.
3. La quota del fondo destinata al compenso premiale incentivante la produttività sarà utilizzata per premiare l’apporto del dipendente alla performance organizzativa e alla performance individuale. Le rispettive percentuali sono quelle stabilite dal sistema di valutazione in dotazione all’ente.
4. Per ogni dipendente, in base alla valutazione assegnata, il budget viene così suddiviso:
20% da ripartire in base alla valutazione della performance organizzativa (parametri di valutazione 1 – 2), al raggiungimento dei valori indicati nella scheda di valutazione;
80% da ripartire in base alla valutazione della performance individuale (parametri di valutazione dal 3 all’8), al raggiungimento dei valori indicati nella scheda di valutazione.
5. L’accesso al premio, in base all’esito della valutazione (sia di performance individuale che organizzativa) viene così determinato:
• Valutazione superiore al 90 = 100% del budget individuale
• Valutazione tra il 81 e il 90 = 90% del budget individuale
• Valutazione tra il 71 e l’80 = 80% del budget individuale
• Valutazione tra il 61 e il 70 = distribuzione direttamente proporzionale rispetto al punteggio attribuito (da un minimo del 61% a un massimo del 70%)
• Valutazione inferiore al 61 = nessuna distribuzione di produttività.
6. Gli eventuali residui che si dovessero creare nella ripartizione della quota di produttività, effettuata in base all’esito della valutazione, saranno resi disponibili l’anno successivo.
7. Le valutazioni relative dei lavoratori saranno portate a conoscenza degli interessati, in modo chiaro e completo. Gli stessi avranno diritto ad averne copia.
8. Le schede di valutazione devono essere consegnate, previa certificazione ai sensi dell’art. 37 comma 3 del CCNL 22.1.2004, personalmente dal valutatore al valutato previo confronto sui contenuti delle stesse. Il dipendente sottoscrive l’avvenuta valutazione da parte della posizione organizzativa. Entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento, il dipendente ha facoltà di presentare ricorso in forma scritta all’OIV e di farsi assistere da un legale di fiducia o dall’O.S. a cui conferisce mandato. Decorso tale termine in assenza di richieste di contraddittorio, la posizione organizzativa procede alla liquidazione dei premi.
9. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, l’ammontare del premio è proporzionato al servizio prestato nel corso dell’anno stesso.
10. Tutti i lavoratori dell’ente, compreso il personale assunto a tempo determinato, che abbiano prestato servizio nel corso dell’anno per un periodo superiore a 4 mesi, hanno diritto di partecipare all’erogazione di compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi attraverso la corresponsione di
compensi correlati al merito ed all’impegno individuale in modo selettivo e secondo i risultati accertati, proporzionalmente ai mesi di servizio prestati.
11. Al personale in servizio a tempo parziale l’erogazione delle risorse di cui al presente articolo sono corrisposte in misura proporzionale in relazione alla durata del contratto part-time.
12. Non ha diritto alla partecipazione il dipendente che nel corso dell’anno ha ricevuto due o più provvedimenti disciplinari con sanzione superiore al richiamo scritto.
1. Le Parti concordano che gli incentivi previsti dalla norme di Legge, sono attribuiti sulla base dei criteri e delle modalità stabilite in apposito accordo definito in sede di Contrattazione Decentrata Aziendale e sulla base dei regolamenti comunali in materia di compensi previsti dalla Legge.
Art. 21 -Servizio Mensa/Buoni Pasto
1. Si rimanda alle previsioni dell’art.45 e 46 del CCNL 14/09/2000.
Il Comune di Gessate, previa informazione ed esperite le procedure previste dal sistema delle relazioni sindacali, può definire progetti di telelavoro con le modalità stabilite dall’art. 3 DPR 8/3/99 n. 70.
1. E’ destinata annualmente una quota alla formazione del personale, da definire in riferimento alla normativa nazionale nei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. La formazione dovrà nel tempo riguardare il più possibile tutto il personale dipendente e dovrà essere effettuata una programmazione suddivisa per funzioni e obiettivi finalizzata:
a fornire strumenti normativi, comportamentali e tecnici per lo svolgimento della propria attività lavorativa e per un miglioramento della propria professionalità;
a favorire i processi di innovazione delle procedure e dell’integrazione tra i servizi;
3. E’ considerata formazione l’attività di apprendimento svolta presso l’ente o presso agenzie formative purché essa abbia sempre come esito finale un documento che attesti la frequenza al percorso formativo, e, ove concordato, anche una valutazione dell’apprendimento attraverso il superamento di una prova finale.
4. Ogni posizione organizzativa si impegna ad elaborare, in accordo con i lavoratori, un elenco delle competenze relativo a ciascun profilo di ruolo/posizione.
1. I congedi parentali di cui al comma 1 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001 possono essere fruiti su base oraria. La base oraria viene calcolata prendendo a riferimento la settimana lavorativa di cinque giorni.
2. Al solo fine di disciplinare la fruizione dei congedi parentali di cui al comma 1 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001 la singola giornata lavorativa viene convenzionalmente stabilita in 7 ore e 12 minuti di lavoro.
1. L’Amministrazione applica quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, in base alle indicazioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’Ente, che l’Amministrazione si impegna a comunicare ai dipendenti.
2. L’Amministrazione provvede ad organizzare, di concerto con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’Ente, le attività formative in materia di salute e sicurezza.
3. In accordo e con la collaborazione del RLS e R.S.U, vanno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiature o degli impianti.
4. Vanno altresì predisposte opportune iniziative per facilitare le attività di dipendenti disabili e l’applicazione delle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
1. Le parti concordano sull’esigenza di prevenire e contrastare attivamente il fenomeno del mobbing, di incentivare Politiche di Pari Opportunità e di dare piena attuazione a quanto previsto dall’art. 21 della L. 183 del 4/11/2010.
2. Il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing ha sede presso la sede dell’ente.
3. Tenuto conto della trasversalità delle materie oggetto delle competenze del CUG, al fine di favorire il coinvolgimento di tutti/e i/le dipendenti pubblici, sarà costituito un unico CUG che includa rappresentanze di tutto il personale appartenente all’amministrazione.
4. A titolo esemplificativo, il CUG esercita i compiti di seguito seguenti indicati Propositivi su:
- predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l’uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
- promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- temi che rientrino nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
- iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
- analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere);
- diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;
- azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
- azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing - nell’amministrazione pubblica di appartenenza.
Consultivi, formulando pareri su:
- progetti di riorganizzazione dell’amministrazione di appartenenza;
- piani di formazione del personale;
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- criteri di valutazione del personale,
- contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze. Di verifica su:
- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
- esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing;
- assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.
5. L’Amministrazione favorisce l’operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. Il Comitato adotta un regolamento per la disciplina dei propri lavori ed è tenuto a svolgere una relazione annuale sull’attività svolta.
6. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell’incarico: per la loro partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.
1. Nell’ambito della raccolta e dell’utilizzo dei dati personali relativi alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative del personale dipendente l’Ente, le XX.XX. e la RSU si impegnano ad osservare un’adeguata tutela della riservatezza richiamandosi ai principi fissati dal Dlgs.196 del 2003.
Allo scopo di una costante verifica dell’applicazione del contratto e del raggiungimento dei risultati previsti, le Parti che hanno sottoscritto il presente CCDI si incontreranno annualmente, entro il 30 settembre, su richiesta di una delle parti.
0.Xx presente Contratto Integrativo sostituisce i precedenti contratti decentrati aziendali. 2.Copia del presente CCDI verrà distribuito a ciascun dipendente.
B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Descrizione* | Importo |
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività | 5.988,47 |
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali | 37.600,00 |
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo | 2.980,00 |
Art. 17, comma 2, lett. f) – altri compensi per specifiche responsabilità | 7.467,00 |
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) (progetto recupero evasione ICI, incentivo distribuzione tesserini venatori, indennità messi notificatori, previdenza complementare) | 3.400,00 |
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per particolari responsabilità | 1.500,00 |
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto | 14.000,00 |
Art. 15 comma 2 CCNL 01/04/1999 | 5.999,00 |
Somme rinviate |
|
Totale | 78.934,47 |
Sulla base dei criteri di cui al Titolo III – Utilizzo delle risorse per la politica di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, art. 11 e seguenti, le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:
* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 C) effetti abrogativi impliciti
Il contratto determina l’abrogazione implicita delle norme del CCDI sottoscritto in data 09/10/2013
D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 25/05/2016).
E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche; Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche i
F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale
Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel piano degli obiettivi approvato con deliberazione di G.C. n. 53 del 25/05/2016.
G) altre informazioni eventualmente ritenute utili Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
PARTE II: La relazione tecnico-finaziaria
Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con deliberazione n. 47 del 27/04/2016 nei seguenti importi:
Descrizione | Importo |
Risorse stabili | 63.515,99 |
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 | 13.850,44 |
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 | 1.568,04 |
Totale risorse | 78.934,47 |
Al netto delle somme da destinare al finanziamento della retribuzione di posizione relativa agli incarichi a termine delle alte professionalità (art. 32 comma 7 del CCNL del 22/01/2004), in quanto non sono stati affidati incarichi nell’anno in corso.
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
Risorse storiche consolidate
La parte “storica” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2016 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 46.832,59, come di seguito dettagliata:
1) Art. 15, comma 1, del CCNL 01.04.1999, lettere:
•lettera a): art. 31 comma 2 lettere b, c, d ed e CCNL 1995; economie art. 1, comma 57 e ss. della Legge 662/1996, per un importo pari ad euro 31.499,61;
•lettera g): risorse già destinate per l’anno 1998 al pagamento del LED nella misura prevista dal CCNL del 06/07/1996, per un importo pari ad euro 6.021,88;
•lettera j): importo pari allo 0,52% del monte salari anno 1997, per un totale di euro 2.599,57;
2) Art. 4 comma 1 del CCNL del 05/10/2001: incremento delle risorse del fondo di cui all’art. 15 del CCNL 01.04.1999 di un importo pari al 1,1% del monte salari 1999, per un ammontare pari ad euro 6.711,53;
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL
Sono stati effettuati i seguenti incrementi:
Descrizione | Importo |
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 | 4.164,81 |
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 | 3.358,72 |
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 | 3.538,32 |
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 | 4.631,19 |
Note esplicative:
1) Art.32 del CCNL 22/01/2004:
- comma 1: aumento dell’importo pari allo 0,62% del monte salari riferito all’anno 2001, per un totale di euro 4.164,81;
- comma 2: ulteriore incremento dell’importo corrispondente allo 0,50 % del monte salari riferito all’anno 2001, per un totale di euro 3.358,72, (questo incremento è consentito in quanto la spesa del personale risulta inferiore al 39% delle entrate correnti e può trovare applicazione in quanto il Comune di Gessate non è un ente dissestato o strutturalmente deficitario).
2) Art. 4, comma 1 del CCNL 09.05.2006: dispone un incremento a carico dei bilanci degli enti e con effetto dall’anno 2006, delle risorse decentrate stabili per un importo annuo lordo pari allo 0,50% del monte salari dell’anno 2003, per un ammontare complessivo pari ad euro 3.538,32, (questo incremento è consentito in quanto la spesa del personale risulta inferiore al 39% delle entrate correnti).
3) Art. 8, comma 2 del CCNL 11/04/2008: dispone un incremento a carico dei bilanci degli enti e con effetto dall’anno 2008, delle risorse decentrate stabili per un importo annuo lordo pari allo 0,60% del monte salari dell’anno 2005, con esclusione della quota relativa alla dirigenza, pari ad euro 4.631,19. L’incremento è consentito agli enti locali la cui spesa del personale non sia superiore al 39% delle entrate correnti.
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Descrizione | Importo |
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 | 1.662,30 |
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari | 412,22 |
Note esplicative:
1) Art. 4 comma 2 del CCNL del 05/10/2001: integrazione risorse dell’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale dipendente comunque cessato dal servizio, pari ad euro 1.662,30;
1) Art. 14 comma 4 del CCNL del 1/4/1999: risorse derivanti dalla riduzione del 3% dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
Sezione II – Risorse variabili
Descrizione* | Importo |
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge | 3.000,00 |
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario | 4.705,24 |
Art. 15, comma 2 | 5.999,00 |
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori | 400,00 |
Somme non utilizzate l’anno precedente | 1.568,04 |
Le risorse variabili sono così determinate
* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 Note esplicative:
1) CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)
Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 499.916,85, per una possibilità di incremento massima di € 5.999,00 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 5.999,00.= pari al 1,2%.
Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione da parte del Nucleo di valutazione / OIV.
2) CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1: lettera k) del CCNL del 01.04.1999: risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione delle prestazioni o di risultati del personale, con vincolo di destinazione, nello specifico:
- € 1.500,00: “Progetto controllo I.C.I.” normato da apposito regolamento (di cui all’art.59, comma 1 lett. p) del d. Lgs. 446/97), per il personale dell’Ufficio Ragioneria/Tributi, (importo presunto);
- € 400,00: incentivo distribuzione tesserini venatori/incentivo messi notificatori (importo presunto).
- € 1.500,00: previdenza complementare Agenti di Polizia Locale, (importo presunto).
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo
Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:
Descrizione | Importo |
Parte stabile | 64.600,15 |
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa) | 66.133,91 |
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa) | 1.084,16 |
Totale riduzioni di parte stabile | 1.084,16 |
Parte variabile | 14.104,24(*) |
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile) | 15.481,63 (*) |
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile) | 253,80 |
Totale riduzioni di parte variabile | 253,80 |
Totale generale riduzioni | 1.337,96 |
(*) al netto delle somme non utilizzate nell’esercizio precedente.
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Descrizione | Importo |
A) Fondo tendenziale |
|
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 64.600,15 |
Risorse variabili | 15.672,28* |
Totale fondo tendenziale | 77.467,47 |
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale |
|
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 1.084,16 |
Decurtazione risorse variabili | 253,80 |
Totale decurtazioni fondo tendenziale | 1.337,96 |
C) Fondo sottoposto a certificazione |
|
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 63.515,99 |
Risorse variabili | 15.418,48* |
Totale Fondo sottoposto a certificazione | 78.934,47* |
*al lordo delle somme non utilizzate nell’esercizio precedente per euro 1.568,04.
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo
Sono state allocate all’esterno del fondo risorse per:
- € 1.343,49 da destinare al finanziamento della retribuzione di posizione relativa agli incarichi a termine delle alte professionalità (art. 32 comma 7 del CCNL del 22/01/2004), in quanto non sono stati affidati incarichi nell’anno in corso.
Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 51.600,00 relative a:
Descrizione | Importo |
Indennità di comparto | 14.000,00 |
Progressioni orizzontali | 37.600,00 |
Totale | 51.600,00 |
Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 22.935,47 così suddivise:
Descrizione | Importo |
Indennità di rischio | 1.080,00 |
Indennità di reperibilità | 200,00 |
Indennità di maneggio valori | 1.700,00 |
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999) | 1.500,00 |
Indennità particolari responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999) | 7.467,00 |
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 | 5.000,00 |
Produttività (art. 17, comma 2, lett. a), comprensivo delle risorse di cui all’art. 15, comma 2 | 5.988,47 |
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Voce non presente
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
Descrizione | Importo |
Somme non regolate dal contratto | 0,00 |
Somme regolate dal contratto | 78.934,47 |
Destinazioni ancora da regolare | 0,00 |
Totale | 78.934,47 |
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Voce non presente.
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
Le risorse stabili ammontano a € 63.515,99, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali,) ammontano a € 51.600,00.
Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione / OIV.
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Tabella 1 – Costituzione Fondo.
Costituzione fondo | Fondo Anno 2016 | Fondo Anno 2016 | Differenza |
RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA’ |
Risorse storiche |
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31, c. 2, CCNL 22/01/2004) | 46.832,59 | 46.832,59 | 0,00 |
Incrementi contrattuali |
art. 32, c. 1, 2, 7 CCNL 22/01/2004 | 7.523,53 | 7.523,53 | 0,00 |
art. 4, c. 1, CCNL 9/05/2006 | 3.538,32 | 3.538,32 | 0,00 |
art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008 | 4.631,19 | 4.631,19 | 0,00 |
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità |
XXX ed assegni ad personam cessati (art. 4, c. 2, CCNL 5/10/2001) | 1.662,30 | 1.662,30 | 0,00 |
Incrementi per riduzione stabile del fondo lavoro straordinario (art. 14, comma 4, CCNL 1/04/1999) | 412,22 | 412,22 | 0,00 |
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità |
TOTALE | 64.600,15 | 64.600,15 | 0,00 |
RISORSE VARIABILI |
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi (art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999) |
3.000,00 |
4.500,00 |
-1.500,00 |
Risorse derivanti da rimborsi spese notificazioni degli atti dell’Amministrazione finanziaria (art. 54 CCNL 14/09/2000) |
400,00 |
500,00 |
-100,00 |
1,2 % monte salari anno 1997: incremento max. contrattabile (art. 15, c. 2, CCNL 1/04/1999) |
5.999,00 |
5.999,00 |
0,00 |
Economie anni precedenti (art. 17, c. 5, CCNL 1/04/1999) | 1.568,04 | 41,68 | 1.526,36 |
Eventuali risparmi derivanti disciplina straordinari (art. 15, comma 1, lett. m), CCNL 1/04/1999) |
4.705,24 |
3.172,27 |
1.532,97 |
Totale risorse variabili |
TOTALE | 15.672,28 | 14.212,95 | 1.459,33 |
DECURTAZIONI DEL FONDO |
Decurtazione “permanente” ex. art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014 (riduzioni operate nel 2014 per effetto dell’applicazione dei vincoli ex. art. 9, comma 2-bis, L. 122/2010) |
1.337,96 |
1.337,96 |
0,00 |
Totale decurtazioni del fondo |
TOTALE | 1.337,96 | 1.337,96 | 0,00 |
RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE |
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 64.600,15 | 64.600,15 | 0,00 |
Risorse variabili | 15.672,28 | 14.212,95 | 1.459,33 |
Decurtazioni | 1.337,96 | 1.337,96 | 0,00 |
Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione |
TOTALE | 78.934,47 | 77.475,14 | 1.459,33 |
Tabella 2 – Programmazione di utilizzo del Fondo
Programmazione di utilizzo del fondo | Fondo Anno 2016 | Fondo Anno 2015 | Differenza |
DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA |
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004) | 14.000,00 | 14.484,39 | -484,39 |
Progressioni orizzontali storiche (art. 17. comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999) | 37.600,00 | 39.321,62 | -1.721,62 |
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa |
TOTALE | 51.600,00 | 53.806,01 | -2.206,01 |
DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA |
Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc. (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1/04/1999) |
2.980,00 |
2.980,00 |
0,00 |
Indennità particolari responsabilità cat. B, C, D (art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999) |
7.467,00 |
1.467,00 |
6.000,00 |
Indennità particolari responsabilità uff. anagrafe, stato civile, ecc. (art. 17,comma 2, lett. i), CCNL 01/04/2000) |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
Compensi produttivita' individuale e collettiva (art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 1/04/1999) |
11.987,47 |
12.975,93 |
-988,46 |
Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999) |
3.400,00 |
4.746,20 |
- 1.346,20 |
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa |
TOTALE | 27.334,47 | 23.669,13 | 3.665,34 |
DESTINAZIONI DA REGOLARE |
Risorse ancora da contrattare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Accantonamento per alte professionalità (art. 37, comma 7, CCNL 22/01/2004) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totale destinazioni ancora da regolare |
TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESTINAZIONI DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE |
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Destinazioni ancora da regolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione |
TOTALE | 78.934,47 | 77.475,14 | 1.459,33 |
Il sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell’articolazione riportata al precedente Modulo II.
In particolare, a tal fine, nel bilancio di previsione dell’Ente sono previsti i seguenti capitoli di spesa:
Capitoli nn. 80, 270, 370, 630, 740, 880, 1210, 1330, 1950, 2090, 2240, 140, 140/2, 300, 300/2, 400, 400/2, 660,
660/2, 661, 770, 770/2, 910, 910/2, 1230, 1230/2, 1350, 1350/2, 1970, 1970/2, 2110, 2110/2, 2260 e 2260/2.
Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato (ed eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai fini del rispetto dell’integrale utilizzo delle risorse)
Dal rendiconto della gestione per l’anno 2015 risulta che è stato rispettato il limite di spesa del relativo Fondo per le risorse decentrate. Dall’erogazione e dalla distribuzione dello stesso risultano le seguenti “economie contrattuali del Fondo” destinate ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del Fondo oggetto del presente Contratto Integrativo (vedi Modulo I, Sezione II), in ogni caso nel rispetto della vigente normativa (art. 17, comma 5, CCNL 1/04/1999): euro 1.568,04.
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Le somme da liquidare nell’esercizio 2017 sono state stanziate, secondo quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria nei capitoli del FPV, (capitoli nn. 140/2, 300/2, 400/2, 660/2, 770/2, 910/2, 1230/2, 1350/2, 1970/2, 2110/2, 2260/2, 90/2, 280/2, 380/2, 640/2, 750/2, 890/2, 1220/2, 1340/2, 1960/2, 2100/2,
2250/2, 255/2, 351/2, 445/2, 725/2, 825/2, 965/2, 1315/2, 1415/2, 2071/2, 2177/2 e 2465/2). Queste somme
confluiranno nei rispettivi capitoli in conto competenza esercizio 2017 (capitoli nn. 140, 300, 400, 660, 770, 910,
1230, 1350, 1970, 2110, 2260, 90, 280, 380, 640, 750, 890, 1220, 1340, 1960, 2100, 2250, 255, 351, 445, 725, 825,
965, 1315, 1415, 2071, 2177 e 2465).
Gessate, lì 16 agosto 2016.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 X.X.xx. n.
82/2005 e s.m.i.)