PARTI CONTRAENTI
DAL 2005 TABELLE MILLESIMALI
PER ECCELLENZA
OVUNQUE IN ITALIA
LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE
PARTI CONTRAENTI
(Compilare gli spazi vuoti)
COMMITTENTE:
(da ora in avanti Committente)
Denominazione: |
Indirizzo: |
Codice Fiscale: |
Partita I.V.A.: |
Email: |
Telefono: |
PEC: |
Codice Destinatario: |
Regime Fiscale (barrare la casella): Ordinario⎕ Agevolato/Forfettario⎕ Privato⎕ Condominio⎕ |
LO STUDIO INCARICATO:
(da ora in avanti denominato Lo Studio)
GEOM. XXXXX XXXXXXXX
Xxx Xxxxx xx Xxxxxx xx0 - 00000 X’Xxxxxx
Partita I.V.A.: 01924830662 C.F. BZZMRC84T14A345L
E-Mail: xxxxxxxxx@0000xxxxxxxxx.xxx PEC: xxxxxxxxxxxxx.x@xxx.xx
Codice Destinatario: W7YVJK9 Web: xxx.0000xxxxxxxxx.xxx
EDIFICIO IN OGGETTO:
(da ora in avanti Edificio in oggetto)
Denominazione Condominio/Edificio: |
Indirizzo: |
Codice Fiscale: |
PREMESSE
Premesso:
▪ che il presente contratto non può essere modificato ne a penna ne tramite mezzi digitali ad eccezione della compilazione degli appositi spazi. Pertanto tutte le correzioni apportate dal committente o altri al contratto, rispetto al File PDF o WORD (o documento cartaceo),
non saranno considerate valide. In tal caso verrà considerato valido il
contratto che è stato inviato dallo Studio mezzo email, fax, posta, manualmente, ecc. . Quanto appena specificato rimane valido anche nel caso in cui il Committente dovesse restituire solo una parte del contratto firmato (es. prima ed ultima pagina).
▪ che il lavoro, se non diversamente accordato, verrà svolto sulla base degli elaborati grafici forniti dal Committente. In caso di sopralluogo, ottenimento delle planimetrie catastali , rilievo planimetrico o altro, tali voci dovranno essere indicate nel preventivo (vedi Art.2 Allegati).
▪ che il Committente autorizza Lo Studio a lavorare sulla base degli elaborati grafici fornitigli o ottenuti dall’Agenzia delle Entrate, tali elaborati verranno considerati attendibili e coerenti con la realtà dei fatti a tutti gli effetti se non riscontrato diversamente nell’eventuale sopralluogo.
Tutto ciò premesso tra le Parti contraenti sopra identificate si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 (Affidamento ed accettazione)
Il Committente affida allo Studio la redazione delle tabelle millesimali dell’edificio / condominio in Oggetto.
Art. 2
(Allegati, Importo e Oggetto dell’Incarico)
Si ritengono parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:
1. Il Preventivo (inserire dati del preventivo)
Preventivo numero: |
Data Preventivo: |
Importo a cifre: € (oltre I.V. A. di legge) |
Importo a lettere: € (oltre I.V. A. di legge) |
e sue eventuali integrazioni/modifiche. Il Preventivo contiene anche, in una nota, il Listino Xxxxxx completo che verrà preso in considerazione in caso di eventuali lavori e quantità non preventivati ma svolti per necessità o per espressa richiesta del Committente.
2. Eventuali Preventivi successivi al primo, atti ad integrare lavori inizialmente non contemplati.
3. Tutte le e-mail (PEC e ordinarie), lettere, comunicazioni e corrispondenza in genere precedenti e successive alla sottoscrizione del presente contratto nelle quali il Committente fa specifiche richieste allo Studio. Esempio: richiesta di svolgere il lavoro in un particolare modo; modifica e/o comunicazione dati; invio documenti; comunicazioni tecniche ecc.
La presente lettera d’incarico ha per oggetto la redazione delle Tabelle Millesimali dell’edificio in Oggetto. Il lavoro si intende svolto sulla base degli elaborati grafici forniti dal committente. Il sopralluogo è incluso solo quando specificato Preventivo e/o negli altri allegati.
Precisamente:
- Redazione Tabelle Millesimali di proprietà;
- Altre Tabelle richieste dal Committente ed accettate dallo Studio.
- Relazione.
Art. 3
(Variazioni ai Lavori/Servizi)
Art. 4
(Tempi di Esecuzione)
Il lavoro sarà terminato entro e non oltre 30 giorni lavorativi a partire dal ricevimento del pagamento dell’anticipo, degli elaborati grafici necessari e di tutti i dati necessari allo svolgimento del lavoro.
Qualora, per particolari condizioni o per difetto di previsione, si dovessero eseguire maggiori quantità di lavoro rispetto a quelle previste, il tempo utile per dare i lavori ultimati, verrà automaticamente e proporzionalmente incrementato a discrezione dello Studio.
Art. 5 (Pagamenti)
I pagamenti del lavoro verranno effettuati come di seguito (N.B. questa sezione non può essere modificata) :
1. Per importi fino ad € 500.00 (cinquecento/00) pagamento anticipato (alla sottoscrizione del contratto) pari al totale dell’importo. Pertanto i lavori, compresi Sopralluoghi, Rilievi Planimetrici, e Partecipazioni ad Assemblee, non avranno inizio finché non sarà ricevuto il pagamento per intero e/o non sarà inviata una valida ricevuta di versamento.
2. Per importi superiori ad € 500.00 (cinquecento/00): pagamento anticipato pari al 50% dell’importo da versare al momento della sottoscrizione del contratto, la restante parte del 50% da versare al momento della consegna del lavoro. Resta inteso che il saldo dell’importo non è mai legato all’approvazione delle Tabelle Millesimali da parte del condominio o dell’assemblea condominiale ma alla sola consegna del lavoro.
In caso di pagamento anticipato l’importo non è mai rimborsabile nel caso in cui Lo Studio abbia anche soltanto iniziato il lavoro o parte di esso, incluso:
• Invio e raccolta deleghe; intrapreso contatti di qualsiasi tipo (telefono, posta, ecc.) con condomini o altri;
• Effettuato sopralluoghi o rilievi anche parziali dell’edificio in oggetto e di unità immobiliari;
• Impostazione calcoli lavoro; inserimento dati nell’apposito software; ecc.;
In caso di pagamento come al punto 2, o di pagamento posticipato (a fine lavori) il Committente si impegna a saldare per intero l’Importo dell’Incarico anche in caso di svolgimento parziale dei lavori e comunque non portato a termine a causa di uno seguenti motivi (o simili):
• Mancanza di collaborazione del Committente.
• Mancanza di collaborazione di uno o più condomini, per esempio: rifiuto di inviare deleghe o documentazione necessaria; ostacolare o negare l’accesso negli appartamenti o parte di essi, ostacolare lo svolgimento del lavoro in generale.
In caso di pagamento come al punto 2, al momento della consegna del lavoro, verrà consegnata un’anteprima come prova dello
svolgimento del lavoro. Verrà inviata la rimanente documentazione solo al momento del ricevimento del pagamento finale.
Art. 6 (Affidamento Compiti a Terzi)
Resta inteso che lo Studio, ferma restando la sua responsabilità contrattuale nei confronti del Committente, potrà usufruire della collaborazione di Xxxxxxx, Società e collaboratori autonomi per prestazioni specialistiche quali ad esempio:
▪ Sopralluoghi nell’immobile in oggetto;
▪ Realizzazione di documentazione fotografica;
▪ Rilievi Planimetrici;
▪ Consulenze;
▪ Partecipazione Assemblea Condominiale;
▪ Ottenimento documenti Catastali;
▪ ecc..
Art. 7
(Oneri a carico dello Studio)
Lo Studio si impegna:
1. a rimanere a completa disposizione ed a fornire assistenza al Committente per dare ogni chiarimento necessario al termine del lavoro per un periodo di 90 giorni (novanta). Le modalità di svolgimento di tale periodo di assistenza saranno indicate dallo Studio via email.
2. ad apportare eventuali piccole modifiche, correzioni ed integrazioni, purché non strutturali, al lavoro eseguito qualora il Committente ne facesse espressa richiesta. La richiesta deve essere fatta entro e non oltre 90 giorni (novanta) dalla riconsegna del lavoro;
3. ad inviare o consegnare al Committente tutto il materiale (File PDF o Word) necessario per dare il lavoro completo in tutte le sue parti. Non è inclusa la riconsegna su materiale cartaceo se non preventivamente concordato e/o preventivato;
4. a consegnare al committente, qualora preventivato, le Planimetrie Catastali in formato elettronico (File PDF) ottenute ed utilizzate per lo svolgimento del lavoro. Le stesse rimarranno di proprietà del Committente;
5. a inviare e raccogliere a tutti i condòmini le deleghe per l’ottenimento delle planimetrie catastali (qualora espressamente richiesto) allo scopo di alleggerire il carico di lavoro dell’Amministratore Condominiale (o Committente). Tale servizio non comporta nessun costo aggiuntivo se non diversamente accordato. L’invio e/o ricezione della documentazione deve avvenire via e-mail. Al fine di portare a termine il lavoro, Lo Studio potrà, di sua iniziativa, inviare o ricevere la suddetta documentazione tramite Posta (anche Raccomandata). Tutte le spese postali sostenute dallo Studio dovranno essere rimborsate dal Committente.
Art. 8
(Oneri a carico del Committente)
Il Committente si impegna:
1. ad effettuare i pagamenti nei tempi e modi stabiliti.
2. a fornire allo Studio tutto il materiale e le informazioni necessarie per una corretta realizzazione del lavoro (planimetrie dell’immobile, progetti, materiale fotografico, regolamento condominio) tramite posta o posta elettronica (con formati che siano compatibili con quelli usati dallo Studio);
3. a fornire al momento della sottoscrizione del contratto la copia del verbale di assemblea condominiale riferita alla nomina dello Studio per lo svolgimento del lavoro senza la quale non si potrà procedere (in particolar modo se si devono effettuare sopralluoghi, rilievi, invio/raccolta deleghe)
4. a recarsi, qualora richiesto dallo Studio, sull’immobile in oggetto per fornire eventuali delucidazioni, ulteriore materiale fotografico, in generale ogni qualvolta lo Studio Tecnico ne faccia richiesta perchè necessario per il corretto svolgimento del lavoro.
5. a rimanere a completa disposizione durante la realizzazione del lavoro;
6. a rimborsare tutte le spese Postali sostenute dallo Studio al fine di reperire la documentazione utile per lo svolgimento del lavoro (raccolta deleghe, invio/ricezione documenti, ecc.);
7. a fornire, allo scopo di raccogliere le deleghe e/o le Planimetrie degli immobili, la lista completa dei nominativi dei Proprietari degli appartamenti ( o chi per loro) comprensiva di numeri di telefono, indirizzi validi, indirizzi e- mail validi, e quanto altro necessario.
8. in caso di ostruzionismo, difficoltà o impossibilità di contattare i condomini Lo Studio potrà pretendere in qualsiasi momento dal Committente una rapida risoluzione del problema eventualmente richiedendo la delega per l’ottenimento delle planimetrie firmata dall’amministratore (Provvedimento della Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2006. art. 2,4) e provvedimento Garante della Privacy n.149 del 21 marzo 2013.
Art. 9 (Autorizzazioni)
Il Committente, tramite il presente contratto, autorizza Lo Studio o chi per lui:
1. ad effettuare sopralluoghi anche all’interno delle abitazioni private e nelle parti condominiali comprensivo di realizzazione di materiale fotografico, rilievi e misurazioni necessarie.
2. a contattare nel modo che ritiene opportuno gli interessati al fine di reperire le deleghe per l’ottenimento delle Planimetrie Catastali e/o le Planimetrie in loro possesso. Autorizza altresì lo Studio a sollecitare gli interessati a concretizzare tale operazione.
3. a contattare terze parti (studi tecnici, architetti, ingegneri, geometri, enti, associazioni, privati ecc.) in possesso di elaborati grafici utili per lo svolgimento del lavoro, autorizzandolo a richiedere suddetti elaborati grafici e le necessarie informazioni per lo svolgimento del lavoro.
4. ad affiggere sul portone di ingresso (o bacheca o altro posto utile e visibile ai condomini) comunicazioni riguardanti il lavoro da svolgere. Contestualmente autorizza Lo Studio ad affiggere di fianco alle suddette comunicazioni, eventuali locandine di piccole dimensioni con contenuti pubblicitari dello Studio.
5. ad inserire sul proprio sito web, sulle sue brochure, depliant, e materiale pubblicitario in generale, foto dell’edificio in Oggetto al solo scopo illustrativo e di “curriculum”.
Art. 10
(Cause risolutive del contratto)
Nel caso di gravissima inadempienza dello Studio, il Committente potrà chiedere la risoluzione del contratto, dandone comunicazione con lettera raccomandata A.R. e specificandone i motivi con apposita relazione tecnica.
Per gravissima inadempienza dello Studio s’intende l'esecuzione dei lavori in totale contrasto con le normali tecniche esecutive e in totale difformità dal contratto, per i quali non fosse sufficiente un intervento d’adattamento bensì sia necessario un rifacimento totale.
Lo Studio può liberarsi dall’incarico in qualsiasi momento per inadempienza (Committente o Condomini) di una delle clausole del presente contratto o di parte di essa.
Art. 11 (Rinvio)
Per quanto non esplicitamente disposto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile.
Art. 12
(Foro Competente)
Tutte le parti che hanno sottoscritto il presente contratto stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connesse allo stesso, è competente il Tribunale di L’Aquila.
Resta inteso che prima di intraprendere una azione legale o arbitrale, le parti si obbligano ad esperire il tentativo di mediazione.
N.B. questa sezione non può essere modificata
Art. 13 (Note Tecniche)
1. Se non diversamente accordato con il committente/amministratore di condominio, il lavoro verrà svolto sulla base dei coefficienti indicati nella circolare ministeriale n°12480 del 26/03/1966. Le parti concordano che tutti i coefficienti più recenti non presenti nella circolare saranno a completa discrezione dello Studio che utilizzerà parametri derivanti dalla propria esperienza.
2. Il calcolo delle superfici (in alcuni casi dei volumi) è sempre considerato valido se contiene un errore non superiore al 5% rispetto alla realtà. In alcuni casi tale margine di errore può essere portato al 7% o oltre (impossibilità di reperire materiale, impossibilità di effettuare sopralluoghi/rilievi, casi particolari, errori su planimetrie, ecc.).
3. I coefficienti di destinazione (CD) delle unità immobiliari saranno riferiti alle categorie catastali di appartenenza salvo diversa indicazione del committente/amministratore di condominio.
4. L’eventuale sopralluogo indicato nel preventivo comprende il sopralluogo di un rappresentante dello Studio nell’edificio in oggetto. Questo servizio comprende l’ispezione dei singoli appartamenti e delle singole pertinenze (cantine, soffitte, garage, ecc.). L’Ispezione ha lo scopo di verificare la congruenza tra gli elaborati grafici in possesso e lo stato reale dei fatti. E’ pertanto incluso il rilievo di porzioni di unità immobiliari sufficienti da poter riportare gli elaborati in scala e le misurazioni necessarie delle parti che divergono da quelle rappresentate nelle planimetrie in possesso (es. tramezzo, finestra, veranda).
Il sopralluogo è disponibile solo a seguito dell’ottenimento delle planimetrie degli immobili. Il sopralluogo sarà svolto nei giorni e negli orari stabiliti dallo Studio. Se indicato nel preventivo il sopralluogo può essere svolto in più giorni. Il costo unitario del sopralluogo è inteso per ogni giornata.
Lo Studio non assume responsabilità per impossibilità ad effettuare il Sopralluogo nei singoli Appartamenti e/o pertinenze nel caso di: assenza proprietario, ingressi ostruiti, locali pieni, locali bui senza corrente elettrica, ecc..
5. Nel caso in cui non sia possibile effettuare sopralluoghi/rilievi o reperire materiale adeguato per lo svolgimento del lavoro, o in caso di ostruzionismo da parte del Committente o di uno o più condomini, lo Studio è autorizzato a valutare alcune unità immobiliari in base alla propria esperienza e/o in base al materiale disponibile. Tale valutazione sarà considerata del tutto valida per lo svolgimento del lavoro.
6. La presenza nelle assemblee condominiali è prevista solo quando opportunamente preventivata. La presenza in Assemblea non supererà le 2 ore. Tale importo dovrà essere saldato anche in caso di: Assemblee deserte; Non raggiungimento delle presenze e delle maggioranze assembleari; Mancata approvazione delle Tabelle; ecc.
Le date delle assemblee vanno decise di comune accordo con lo Studio.
7. A meno di casi particolari le misure degli infissi esterni verranno considerate con un’altezza di circa 1 metro per le finestre e di circa 2 metri per le porte balcone se non diversamente indicato negli elaborati grafici.
8. Come parte integrante del lavoro verranno consegnate al Committente, a meno di casi particolari, anche le schede delle unità immobiliari che riporteranno i metodi di calcolo utilizzati ed i relativi coefficienti e superfici. Il Committente si impegna a non fornire tale documentazione ai proprietari degli appartamenti in quanto la stessa rappresenta materiale prettamente tecnico che deve essere conservata come parte integrante del lavoro ed utilizzata in futuro solo per eventuali revisioni. Le parti convengono che Lo studio non è obbligato a fornire ai singoli condòmini le schede di calcolo. Ai proprietari sarà consegnata la Relazione Tecnica che risulta di facile comprensione.
9. Le superfici ed i dati presenti nelle schede delle unità immobiliari non rappresentano in nessun caso un documento ufficiale utilizzabile per altri scopi al di fuori delle Tabelle Millesimali, non certificano dati da poter utilizzare presso enti statali o privati (Comune, Agenzia Delle Entrate, Agenzia Del Territorio, CAF, Ecc.).
10. In nessun caso l’attribuzione di un nominativo ad una unità immobiliare ne certifica o ne attribuisce la proprietà. Lo Studio non si assume responsabilità riguardo la veridicità dei nominativi e le dichiarazioni di proprietà forniti dal committente e dai condomini.
11. L’inserimento nel conteggio delle Tabelle Millesimali di un vano modificato/realizzato abusivamente o non ancora regolarizzato non attribuisce né certifica in alcun modo la proprietà, non sana l’abuso, tantomeno autorizza la prosecuzione dell’abuso stesso. Le Tabelle Millesimali realizzate rappresentano solo un valore millesimale valido ai fini della gestione del condominio.
accertamenti e stime nell'ambito civile ed agrario, fornire pareri e consulenze attraverso la conoscenza della legislazione inerente al campo di attività (Tracciamenti, frazionamenti e tipi mappali), accatastamenti con procedure informatizzate per l’attribuzione delle rendite fiscali degli immobili, misurazioni e riconfinamenti, volture catastali e frazionamenti, prevenzione incendi, e prevenzione infortuni, sicurezza cantieri ecc.
• I dati forniti dal committente verranno trattati con strumenti elettronici e non elettronici
• Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali pertinenti allo scopo della raccolta non renderà possibile procedere all’erogazione del servizio richiesto.
• Potranno venire a conoscenza dei dati personali forniti dal committente gli incaricati del trattamento e gli addetti alla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici.
• I dati personali potranno essere comunicati a collaboratori esterni, liberi professionisti ed, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità per cui è stato conferito l’incarico.
• I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione. Titolare del trattamento è Geom. Xxxxx Xxxxxxxx con domicilio eletto in Xxx Xxxxx xx Xxxxxx xx0 Xxxxxxx, 00000 L’Aquila
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Xxxxxxxx del trattamento.
FIRME
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I l C o m m i t t e n t e ( F i r m a e T im b r o )
L’Aquila lì / /
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DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196.
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• I dati vengono raccolti con l’ esclusiva finalità di svolgere l’incarico conferito, in particolare per redazione tabelle millesimali, redigere computi metrici preventivi e consuntivi, effettuare e rappresentare rilievi secondo le tecniche tradizionali, leggere carte tematiche ed utilizzarle nella progettazione urbanistica, progettare ed eseguire infrastrutture stradali ed idrauliche, effettuare
IL COMMITTENTE dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del cod. civ. di approvare espressamente, dopo averle rilette singolarmente, le disposizioni contenute nei seguenti articoli sopra riportati: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
L’Aquila lì / /
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