PROCEDURA PER L’INGRESSO DI CITTADINI NON-EU PER RICERCA SCIENTIFICA CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SUPERIORE A TRE MESI
PROCEDURA PER L’INGRESSO DI CITTADINI NON-EU PER RICERCA SCIENTIFICA CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SUPERIORE A TRE MESI
ART. 27ter del DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 0000, x. 000 - X.X. IMMIGRAZIONE |
La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 286/1998 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; nello specifico l’art. 27-ter prevede quando segue: Art. 27ter - Ingresso e soggiorno per ricerca 1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote [annualmente stabilite], è consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca. |
GLOSSARIO | |
NULLA OSTA | Autorizzazione al fine del rilascio del visto d’ingresso. |
VISTO D’INGRESSO | Autorizzazione concessa allo straniero per l’ingresso nel territorio italiano. |
SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE | Struttura istituita presso ogni Prefettura deputata al rilascio del nulla osta all’assunzione di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero. |
UFFICIO IMMIGRAZIONE | Struttura istituita presso ogni Questura deputata al rilascio del permesso di soggiorno di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero. |
CONVENZIONE DI ACCOGLIENZA | Accordo tra l’Ateneo e il cittadino NON UE con cui il lavoratore si impegna a realizzare il progetto di ricerca nei tempi e nei modi convenuti e l’Università si impegna ad accoglierlo; la convezione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro, le risorse mensili pari ad almeno il doppio dell’assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, l’obbligo dell’Ateneo di provvedere all’iscrizione del cittadino al Servizio Sanitario Nazionale ovvero l’indicazione della polizza assicurativa stipulata dal ricercatore. |
ACCORDO DI INTEGRAZIONE | Accordo sottoscritto al fine di assicurare il godimento dei diritti fondamentali e di fornire gli strumenti che consentano di acquisire la lingua, la cultura ed i principi della Costituzione italiana da parte del cittadino straniero, il quale si impegna al rispetto delle regole della società civile, al fine di perseguire, nel reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione. |
PERMESSO DI SOGGIORNO | Documento che autorizza la presenza regolare dello straniero sul territorio italiano fino alla scadenza del permesso stesso. È rilasciato dalla Questura competente per territorio. |
KIT POSTALE | Insieme dei documenti che dovranno essere compilati ai fini della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Il Kit dovrà essere spedito presso un Ufficio Postale alla Questura competente per territorio al rilascio del permesso di soggiorno. |
1. XXXXX XXXX X XXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXX DI UN CITTADINO NON-EU PER RICERCA SCIENTIFICA: CONTRATTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO (RTD), ASSEGNO DI RICERCA, COLLABORAZIONE O VISITING SCIENTIST
FASI DELLA PROCEDURA:
X. Xxxxx osta: richiesto dall’Ateneo
B. Visto di ingresso: richiesto dal cittadino NON-EU
X. Xx sensi dell’art. 27-ter, l’Università provvede a presentare la richiesta di nulla osta per RICERCA SCIENTIFICA.
DOCUMENTI NECESSARI
Il cittadino NON-EU deve trasmettere all’Ateneo i seguenti documenti:
• Fotocopia del passaporto del cittadino in corso di validità;
• Indirizzo e attestazioni dell’alloggio del ricercatore secondo le modalità previste dal successivo punto “ALLOGGIARE A MILANO”.
Il cittadino NON-EU deve restituire debitamente firmata una delle due copie del contratto di lavoro/collaborazione ricevuta dall’Ateneo (una copia è trattenuta dal cittadino) ovvero per i visiting scientists un documento attestante il finanziamento ricevuto dall’ente di appartenenza, o da ente esterno, quale supporto allo svolgimento del progetto di ricerca.
Deve altresì restituire debitamente firmata una delle due copie della convenzione di accoglienza ricevuta dall’Ateneo (una copia è trattenuta dal
cittadino).
L’Ateneo dovrà altresì presentare la seguente documentazione:
• Delega rettorale per l’appuntamento presso Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Milano del rappresentante dell’Ateneo;
• Attestazione di Iscrizione dell’Ateneo all’Elenco degli Istituti autorizzati alla stipula delle convenzioni di accoglienza presso il MUR;
• Copia ultimo modello F24 dell’Università;
• Copia Statuto dell’Ateneo.
⮚ L’Università provvede a presentare telematicamente allo Sportello Unico Immigrazione di Milano attraverso il portale del Ministero
dell’Interno la richiesta di nulla osta.
⮚ Il Ministero trasmette la richiesta allo Sportello Unico Immigrazione (SUI) presso la Prefettura di Milano.
⮚ La Prefettura, acquisito il parere della Questura di assenza di motivi ostativi all’ingresso del cittadino NON-EU nel territorio nazionale, richiede all’Ateneo di produrre entro dieci giorni la documentazione sopra indicata. Successivamente, rilascia il nulla osta, che viene trasmesso dallo stesso SUI alla Rappresentanza Diplomatica dello Stato di residenza e all’Ateneo.
B. Il cittadino NON-EU deve acquisire il visto di ingresso
⮚ Informato dalla Rappresentanza Diplomatica e dall’Ateneo del rilascio del nulla osta, il cittadino NON-EU deve entro 180 giorni presentarsi
all’Ambasciata/il Consolato per la richiesta e il ritiro del visto, allegando una copia della convenzione di accoglienza.
Informazioni sulla modalità di richiesta del visto di ingresso e dei documenti da allegare sono disponibili sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - MAECI : xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxx.xxxx
⮚ Acquisito il visto, il cittadino NON-EU può fare ingresso in Italia: comunica quindi all’Ateneo la data di ingresso e trasmette copia del visto
acquisito.
2. PERMESSO DI SOGGIORNO IN ITALIA DI UN CITTADINO NON-EU TITOLARE PER UN CONTRATTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO (RTD), ASSEGNO DI RICERCA, CONTRATTO DI COLLABORAZIONE O VISITING SCIENTIST
FASI DELLA PROCEDURA |
• Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, l’Ateneo prenota un appuntamento presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) della Prefettura di Milano, dove il cittadino NON-EU si presenterà assistito dal datore di lavoro o suo delegato. Documenti da presentare a cura del cittadino NON-EU: Copia del visto e timbro di ingresso (timbro non richiesto in caso di provenienza da uno Stato dell’Unione Europea); - Copia del codice fiscale, ove già acquisito. • In questa sede, il cittadino NON-EU sottoscrive l’accordo di integrazione e per la richiesta e rilascio del permesso di soggiorno riceve le informazioni necessarie, tra le quali viene consegnato l’apposito KIT postale. • La richiesta di permesso di soggiorno viene presentata dallo straniero alla Questura di Milano tramite gli Uffici Postali abilitati contrassegnati dal logo "Sportello Amico", attraverso la spedizione del KIT postale rilasciato dalla Prefettura. L’Ufficio postale provvede a consegnare al cittadino straniero la ricevuta della raccomandata di spedizione dove sono stampati due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali si può conoscere, collegandosi al sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx lo stato di avanzamento della pratica, la data di convocazione presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano per essere sottoposto ai rilievi fotodattilografici (impronte digitali) e di fotosegnalamento (identificazione della persona). Solo dopo aver effettuato i suddetti adempimenti, nelle more del rilascio del permesso, il cittadino straniero è considerato regolarmente soggiornante nel territorio previa esibizione del visto d’ingresso e della ricevuta della raccomandata di spedizione rilasciata dall’Ufficio Postale e può essere assunto e iniziare a prestare la propria attività lavorativa. • Il permesso di soggiorno è rilasciato entro trenta giorni dalla sua richiesta. |
• Validità del permesso di soggiorno: il permesso per ricerca scientifica è rilasciato per la durata del programma di ricerca, per un massimo di 24 mesi. In caso di proroga del programma di ricerca il permesso di soggiorno per ricercatore è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza e della documentazione richiesta dalla Prefettura.
RICERCATORE GIA’ SOGGIORNANTE IN ITALIA: la procedura qui illustrata si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante nel territorio nazionale ad altro titolo. In tale caso, al ricercatore è rilasciato il relativo permesso di soggiorno, in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta presso lo Sportello Unico Immigrazione della competente Prefettura.
RICERCATORE GIA’ IN POSSESSO DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICERCA RILASCIATO DA UN ALTRO STATO DELL’UE E IN CORSO DI
VALIDITA’
Soggiorno in Italia per proseguire la ricerca iniziata in uno Stato dell’Unione Europea
• il ricercatore è autorizzato a soggiornare nel territorio italiano al fine di proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato membro (se ciò è previsto nell'originaria convenzione di accoglienza), per un periodo massimo di 180 giorni ripartito in un arco temporale massimo di 360 giorni;
• non è necessario procedere alla richiesta di rilascio di un nuovo permesso di soggiorno;
• il nulla osta è sostituito da una comunicazione telematica a cura dell’Ateneo, compilando il modello FC e indicando gli estremi del passaporto del ricercatore e degli eventuali familiari e producendo i seguenti documenti:
✓ attestato iscrizione al MIUR;
✓ copia del permesso di soggiorno rilasciato dall’altro Stato dell’Unione Europea per il ricercatore e i familiari;
✓ convenzione di accoglienza con l’Istituto di ricerca del Stato membro;
✓ documentazione relativa al possesso delle risorse economiche atte a non gravare sul sistema di assistenza sociale italiano
✓ assicurazione sanitaria per il ricercatore ed i suoi familiari.
Soggiorno in Italia per svolgere una nuova attività di ricerca presso l’Ateneo
Per svolgere la nuova attività per un periodo superiore a 180 giorni in un arco temporale di 360 giorni, il ricercatore è autorizzato all’ingresso in
esenzione di visto, previa richiesta da parte dell'Ateneo di un nuovo nulla osta (modello FR).
Nel caso, infine, in cui il ricercatore in possesso di permesso di soggiorno per ricerca rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità, sia già presente in Italia per svolgere attività di ricerca entro il periodo massimo di 180 giorni e decida poi di prolungare ulteriormente la sua presenza in Italia, l’Ateneo dovrà provvedere a formalizzare la richiesta di rilascio nulla osta almeno 30 gg prima della scadenza del permesso di soggiorno.
RICHIEDERE IL CODICE FISCALE ITALIANO
• Presso l’Ambasciata/il Consolato Italiano nel Paese di origine il professore può richiedere il codice fiscale.
• In alternativa, dopo l’arrivo in Italia, il professore può rivolgersi ad uno sportello locale della Agenzie delle Entrate o presentare domanda in modalità telematica, utilizzando un apposito modulo (Modulo AA4/8).
Per tutte le informazioni di dettaglio si rimanda alla pagina del Portale dell’Agenzia delle Entrate:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxx/xxxxx/xxxxxxxxx-x-xxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxx
ALLOGGIARE A MILANO |
Nel corso dell’incontro presso lo Sportello Unico Immigrazione (SUI), il ricercatore dovrà fornire la seguente documentazione relativa al luogo individuato come alloggio in fase di presentazione del Modello FR: • Prenotazione di un Albergo o Residence, rilasciata su carta intestata della struttura della durata di almeno 1 mese dalla data di convocazione in Prefettura (in originale più fotocopia); • Copia documento di identità in corso di validità di chi ha firmato la prenotazione. In alternativa, per sistemazioni presso privati: • Copia del contratto di affitto con relativa registrazione presso l’Agenzia delle Entrate; • Certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune in corso di validità in originale (più fotocopia); • Dichiarazione sottoscritta dal conduttore in cui sia indicato il numero delle persone che occupano l’abitazione (con allegato documento di identità in corso di validità); • Cessione di fabbricato (art. 7 del D.lgs. 25/7/1998 n° 286) in originale più fotocopia; • Copia documento di identità in corso di validità dell’ospitante. L'Università degli Studi di Milano ha sottoscritto delle convenzioni con alcuni Residence nella città di Milano e provincia disponibili alla pagina dedicata del Portale di Ateneo xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxx/xxxxxxx/xxxx-xxxxx-xxxxxxx |
MAGGIORI INFORMAZIONI AI SEGUENTI PORTALI ISTITUZIONALI | COMPETENZA DI MATERIA | |
Prefettura Milano | Nulla osta Visto | |
Questura di Milano | Permesso di soggiorno |