A SEGUITO DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL “DECRETO DIGNITÀ”
A SEGUITO DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL “DECRETO DIGNITÀ”
D.L. n. 87/2018, convertito, con modificazioni dalla L. n. 96/2018
IL CONTRATTO A TERMINE E IN SOMMINISTRAZIONE IN EDILIZIA
Direzione Relazioni Industriali SIENA, 20 NOVEMBRE 2018
DECRETO LEGGE N. 87 DEL 12 LUGLIO 2018 |
• PUBBLICATO NELLA G.U. N. 161 DEL 13 LUGLIO 2018 |
• IN VIGORE DAL 14 LUGLIO 2018 |
LEGGE N. 96 DEL 9 AGOSTO 2018, DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI DEL D.L. N. 87/2018 |
• PUBBLICATO NELLA G.U. N. 186 DELL’11 AGOSTO 2018 |
• IN VIGORE DALL’11 AGOSTO 2018 |
• «PERIODO TRANSITORIO»: LE NUOVE DISPOSIZIONI SI APPLICANO AI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO STIPULATI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO E AI RINNOVI E ALLE PROROGHE CONTRATTUALI SUCCESSIVE AL 31 OTTOBRE 2018 |
IL “DECRETO DIGNITÀ”
«DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DIGNITÀ DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE»
• RIDOTTA LA DURATA ORDINARIA DEL CONTRATTO A TERMINE DA 36 A 12 MESI
• PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI UNA DURATA SUPERIORE A 12 MESI E, COMUNQUE, NEL LIMITE MASSIMO DI 24 MESI, SOLO IN PRESENZA DI ALMENO UNA DELLE SEGUENTI CAUSALI:
• ESIGENZE TEMPORANEE E OGGETTIVE, ESTRANEE ALL’ORDINARIA ATTIVITÀ, OVVERO ESIGENZE SOSTITUTIVE DI ALTRI LAVORATORI;
• ESIGENZE CONNESSE A INCREMENTI TEMPORANEI, SIGNIFICATIVI E NON PROGRAMMABILI DELL’ATTIVITÀ ORDINARIA
• IN CASO DI STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI DURATA SUPERIORE A 12 MESI IN ASSENZA DELLE CAUSALI, IL RAPPORTO SI CONSIDERERÀ A TEMPO INDETERMINATO DALLA DATA DI SUPERAMENTO DEL TERMINE
IL “DECRETO DIGNITÀ”
LE NOVITÀ SUL CONTRATTO A TERMINE
• PREVISTO IL RISPETTO DELLE CAUSALI ANCHE NEL CASO DI XXXXXXX E DI PROROGHE SUPERIORI AI 12 MESI
• POSSIBILITÀ DI PROROGARE LIBERAMENTE SOLO NEL CASO DI CONTRATTI DI DURATA INFERIORE AI 12 MESI
• IN CASO DI RINNOVO O DI PROROGA SUPERIORE A 12 MESI, IN ASSENZA DELLE CAUSALI, IL RAPPORTO SI TRASFORMERÀ A TEMPO INDETERMINATO
• AUMENTATO IL TEMINE DI IMPUGNAZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE DA 120 A 180 GIORNI
IL “DECRETO DIGNITÀ”
LE NOVITÀ SUL CONTRATTO A TERMINE
• IL NUMERO DEI LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO OVVERO CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO NON PUÒ SUPERARE COMPLESSIVAMENTE IL 30% DEI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO IN FORZA AL 1° GENNAIO DELL’ANNO DI STIPULAZIONE DEI CONTRATTI, SALVA DIVERSA DISPOSIZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI E FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 23 DEL D.LGS N. 81/2015 (C.D. «JOBS ACT»)
NUMERO COMPLESSIVO CONTRATTI A TERMINE
• NEL CASO DI INIZIO ATTIVITÀ NEL CORSO DELL’ANNO IL LIMITE SI COMPUTA CON RIFERIMENTO AL NUMERO DEI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO IN FORZA AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
IL “DECRETO DIGNITÀ”
LE NOVITÀ SUL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
• IN CASO DI ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, IL RAPPORTO TRA SOMMINISTRATORE E
STOP&GO
LIMITI
QUANTITATIVI
DIRITTO DI
PRECEDENZA
LAVORATORE È SOGGETTO ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE, COME MODIFICATA DAL DECRETO, FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 21 CO.2, 23 E 24 DEL D.LGS N. 81/2015 (C.D. «JOBS ACT»)
• INTRODOTTA LA NORMA SULLA SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA CHE PREVEDE UNA AMMENDA DI 20€ PER CIASCUN LAVORATORE COINVOLTO E PER CIASCUN GIORNO DI SOMMINISTRAZIONE, QUALORA IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE SIA POSTO IN ESSERE PER ELUDERE NORME DI LEGGE O DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
IL “DECRETO DIGNITÀ”
LE NOVITÀ SUL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
CIRCOLARE CONFINDUSTRIA N. 20022/2018
“Stante i numerosi problemi interpretativi che non trovano soluzioni univoche, anche da parte della dottrina più accreditata, le indicazioni fornite saranno improntate alla prudenza e al buon senso, nel tentativo di orientare il più possibile in modo univoco le imprese associate”
• QUANTO ALLA “TENUTA” DELLE LIMITAZIONI PERCENTUALI PREVISTE DAI CONTRATTI COLLETTIVI, NON ESSENDO STATO MODIFICATO L’ART. 23 DEL D.LGS N. 81/2015 (NUMERO COMPLESSIVO DI CONTRATTI A TERMINE), LE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI CHE HANNO PREVISTO UN LIMITE QUANTITATIVO AL RICORSO DEL CONTRATTO A TERMINE RESTANO VALIDE
• NELL’IPOTESI, INVECE, DI DEFINIZIONE DI “LIMITI CONGIUNTI” TRA CONTRATTO A TERMINE E SOMMINISTRAZIONE, SUPERIORI AL 30%, È STATO CONSIGLIATO DI PROCEDERE AD UNA VERIFICA DELLA VOLONTÀ CONTRATTUALE DELLE PARTI
IL “DECRETO DIGNITÀ”
NOTA CONGIUNTA CGIL-CISL-UIL
«(…) SIA PER I CONTRATTI A TERMINE CHE PER LA SOMMINISTRAZIONE
I CONTRATTI COLLETTIVI SIGLATI PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE
MANTENGONO EFFICACIA»
OSSERVAZIONI UNITARIE TRASMESSE AL MINISTERO DEL LAVORO
IL “DECRETO DIGNITÀ”
MINISTERO DEL LAVORO - CIRCOLARE N. 17/2018
PRIME INDICAZIONI INTERPRETATIVE – CONTRATTO A TERMINE
• AI FINI DELL’APPOSIZIONE DELLA CAUSALE (PER I CONTRATTI SUPERIORI A 12 MESI) SI DEVE TENER CONTO DELLA DURATA COMPLESSIVA DEI RAPPORTI A TERMINE TRA STESSO DATORE DI LAVORO E STESSO LAVORATORE ANCHE CONSIDERANDO I CONTRATTI GIÀ CONCLUSI
• LA CAUSALE È SEMPRE NECESSARIA QUANDO SI SUPERA IL PERIODO DI 12 MESI ANCHE SE CIÒ AVVIENE A SEGUITO DELLA PROROGA DI UN CONTRATTO INIZIALMENTE INFERIORE A 12 MESI
ESEMPIO: NELL’IPOTESI IN CUI SI VOGLIA PROROGARE UN CONTRATTO DELLA DURATA DI 10 MESI, PER ULTERIORI 6 MESI, SARÀ NECESSARIO INSERIRE LA CAUSALE ANCHE SE LA PROROGA INTERVIENE PRIMA DEL SUPERAMENTO DEI 12 MESI
IL “DECRETO DIGNITÀ”
MINISTERO DEL LAVORO - CIRCOLARE N. 17/2018
PRIME INDICAZIONI INTERPRETATIVE - CONTRATTO A TERMINE
• RESTA FERMA LA POSSIBILITÀ DI STIPULARE UN ULTERIORE CONTRATTO DELLA DURATA MASSIMA DI 12 MESI PRESSO LE SEDI TERRITORIALI COMPETENTI DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
(NON ESSENDO STATO MODIFICATO L’ART. 19, CO. 3 DEL D.LGS N. 81/2015)
• NON È POSSIBILE PROROGARE UN CONTRATTO A TERMINE MODIFICANDONE LA MOTIVAZIONE
CIÒ DAREBBE LUOGO AD UN NUOVO CONTRATTO E QUINDI AD UN RINNOVO
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MINISTERO DEL LAVORO - CIRCOLARE N. 17/2018
PRIME INDICAZIONI INTERPRETATIVE - CONTRATTO A TERMINE
• I CONTRATTI COLLETTIVI (NAZIONALI, TERRITORIALI E AZIENDALI) MANTENGONO, ANCHE PER IL FUTURO, LA FACOLTÀ DI DEROGARE ALLA DURATA MASSIMA DEI CONTRATTI, PREVEDENDO UNA DURATA DIVERSA, ANCHE SUPERIORE,
RISPETTO AI 24 MESI
• LE PREVISIONI DEI CONTRATTI COLLETTIVI STIPULATI PRIMA DEL 14 LUGLIO 2018, CHE ABBIANO PREVISTO UNA DIVERSA DURATA DEI CONTRATTI A TERMINE PARI O SUPERIORE A 36 MESI, MANTENGONO LA LORO VALIDITÀ, MENTRE NESSUNA FACOLTÀ È STATA RICONOSCIUTA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA IN MERITO AL NUOVO REGIME DELLE CONDIZIONI
IL “DECRETO DIGNITÀ”
MINISTERO DEL LAVORO - CIRCOLARE N. 17/2018
PRIME INDICAZIONI INTERPRETATIVE - CONTRATTO A TERMINE
• IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE DELL’1,4% DELLA RETRIBUZIONE È INCREMENTATO DI UNO 0,5% IN OCCASIONE DI CIASCUN RINNOVO DEL CONTRATTO A TERMINE, ANCHE IN SOMMINISTRAZIONE
AL VALORE BASE CHE SI VERRÀ A DETERMINARE SI DOVRÀ AGGIUNGERE L’ULTERIORE 0,5% PER CIASCUN RINNOVO
• IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE NON SI APPLICA IN CASO DI PROROGHE
IL “DECRETO DIGNITÀ”
MINISTERO DEL LAVORO - CIRCOLARE N. 17/2018
PRIME INDICAZIONI INTERPRETATIVE - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
• ANCHE AL RAPPORTO TRA AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE E LAVORATORE, SI APPLICA LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE (FATTI SALVI: STOP&GO, LIMITI QUANTITATIVI E DIRITTO DI PRECEDENZA)
• PER I LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO DALL’AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE E INVIATI IN MISSIONE, SIA A TEMPO INDETERMINATO CHE A TERMINE, NON VIGE L’OBBLIGO DI CAUSALE NÉ I LIMITI DI DURATA
• NEI RAPPORTI DI LAVORO TRA SOMMINISTRATORE E LAVORATORE RESTA LA POSSIBILITÀ PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI DISCIPLINARE IL REGIME DELLE PROROGHE E LA DURATA
IL “DECRETO DIGNITÀ”
MINISTERO DEL LAVORO - CIRCOLARE N. 17/2018
PRIME INDICAZIONI INTERPRETATIVE - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
• IL LIMITE DEI 24 MESI DEVE ESSERE CONSIDERATO ANCHE PER I RAPPORTI DI SOMMINISTRAZIONE A TERMINE
IN CASO DI SUPERAMENTO DEL LIMITE DEI 24 MESI NON SI POTRÀ PIÙ RICORRERE ALLA SOMMINISTRAZIONE A TERMINE CON LO STESSO LAVORATORE (COMPRESI QUELLI ANTECEDENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA)
• LE CONDIZIONI (CAUSALI) DA APPORRE IN CASO DI CONTRATTI SUPERIORI A 12 MESI SI APPLICANO SOLO CON RIFERIMENTO ALL’UTILIZZATORE. IL SOMMINISTRATORE DOVRÀ INDICARE NEL CONTRATTO STIPULATO CON IL LAVORATORE UNA MOTIVAZIONE RIFERITA ALLE ESIGENZE DELL’UTILIZZATORE
• LE CAUSALI DEVONO ESSERE PREVISTE ANCHE SE L’UTILIZZATORE AVEVA INSTAURATO CON QUEL LAVORATORE UN PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE (INFERIORE A 12 MESI) PER LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI DI PARI LIVELLO O CATEGORIA
IL “DECRETO DIGNITÀ”
MINISTERO DEL LAVORO - CIRCOLARE N. 17/2018
PRIME INDICAZIONI INTERPRETATIVE - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
• IN CASO DI UN PRECEDENTE RAPPORTO DI LAVORO A TERMINE DI DURATA INFERIORE AI 12 MESI, UN ULTERIORE PERIODO DI MISSIONE PRESSO LO STESSO SOGGETTO, DOVRÀ PREVEDERE L’INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI, IN QUANTO CONSIDERATO UN RINNOVO
• IN CASO DI UN PRECEDENTE RAPPORTO DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE A TERMINE FINO A 12 MESI, L’UTILIZZATORE PUÒ ASSUMERE IL MEDESIMO LAVORATORE CON UN CONTRATTO A TERMINE, PER UNA DURATA MASSIMA DI 12 MESI,
INDICANDO LA RELATIVA MOTIVAZIONE
• XXXXX RESTANDO IL LIMITE PREVISTO PER IL CONTRATTO A TERMINE, IL NUOVO LIMITE PERCENTUALE DEL 30% TROVA APPLICAZIONE PER OGNI NUOVA ASSUNZIONE A TERMINE O IN SOMMINISTRAZIONE DAL 12 AGOSTO 2018
IL “DECRETO DIGNITÀ”
5 giorni | contratti inferiori a 6 mesi |
10 giorni | contratti superiori a 6 mesi |
• RIDOTTI GLI INTERVALLI DI TEMPO TRA UN CONTRATTO A TERMINE E UN ALTRO PER LE SEGUENTI FINALITÀ
• AVVIO DI UN NUOVO CANTIERE;
• AVVIO DI UNA SPECIFICA FASE LAVORATIVA NEL CORSO DI UN LAVORO EDILE;
• PROROGA DEI TERMINI DI UN APPALTO;
• ASSUNZIONE DI GIOVANI FINO A 29 ANNI E SOGGETTI DI ETÀ SUPERIORE AI 45 ANNI;
• ASSUNZIONE DI CASSAINTEGRATI;
• ASSUNZIONI DI DISOCCUPATI E INOCCUPATI DA ALMENO SEI MESI;
• ASSUNZIONE DI DONNE, DI QUALSIASI ETÀ, PRIVE DI IMPIEGO RETRIBUITO DA ALMENO SEI MESI, RESIDENTI IN AREE GEOGRAFICHE
IL CUI TASSO DI OCCUPAZIONE FEMMINILE SIA INFERIORE ALMENO DEL 20% DI QUELLO MASCHILE
IL CONTRATTO A TERMINE IN EDILIZIA – ART. 93 CCNL EDILE
1) STOP & GO
Art. 21 D.Lgs n. 81/2015
• IL RICORSO AI CONTRATTI A TERMINE NON PUÒ SUPERARE, MEDIAMENTE NELL’ANNO CIVILE, CUMULATIVAMENTE CON I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE, LA PERCENTUALE DEL 25%, DEI RAPPORTI DI LAVORO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DELL’IMPRESA NEL SUO COMPLESSO, IN FORZA MEDIAMENTE NELL’ANNO CIVILE PRECEDENTE ALL’ASSUNZIONE (1° GENNAIO – 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO)
• PREVISTO UN ULTERIORE 15% PER LE ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI LAVORATORI INOCCUPATI O DISOCCUPATI ISCRITTI IN XXXX.XX, IN AGGIUNTA ALLA PERCENTUALE DEL 25%
EFFETTUA ANNUALMENTE UN MONITORAGGIO SULL’ANDAMENTO DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO, SULLE LORO EVENTUALI TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO E SULLA FORMAZIONE EROGATA AI LAVORATORI, RELAZIONANDO AL FORMEDIL IL RISULTATO DI TALE MONITORAGGIO
IL CONTRATTO A TERMINE IN EDILIZIA– ART. 93 CCNL EDILE
2) LIMITI PERCENTUALI 1/2
Art. 23 D.Lgs n. 81/2015
• IL RICORSO AI CONTRATTI A TERMINE NON PUÒ SUPERARE, MEDIAMENTE NELL’ANNO CIVILE, CUMULATIVAMENTE CON I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE, LA PERCENTUALE DEL 40%, PUR ESSENDO LE FRAZIONI ARROTONDATE ALL’UNITÀ SUPERIORE
• PER LE IMPRESE CHE OCCUPANO FINO A 5 DIPENDENTI È SEMPRE POSSIBILE STIPULARE UN CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE
2017 | 2018 | |
n° dipendenti anno precedente | 25 (valore medio) | |
tot. contratti a termine e in somministrazione (25% valore medio) | 25 x 25%= 6,25 (7) | |
contratti a termine iscritti in XXXX.xx (15% valore medio) | 25 x 15%= 3,75 (4) | |
somma contratti a termine(25%+15%) | 7+4 = 11 contratti a tempo determinato | |
tot. contratti a termine (40%) | 25 x 40% = 10 contratti a tempo determinato |
IL CONTRATTO A TERMINE IN EDILIZIA – ART. 93 CCNL EDILE
2) LIMITI PERCENTUALI 2/2
Art. 23 D.Lgs n. 81/2015
• È RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI PRECEDENZA NELLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO EFFETTUATE DAL
DATORE DI LAVORO ENTRO I SUCCESSIVI 12 MESI, CON RIFERIMENTO ALLE MANSIONI GIÀ ESPLETATE IN ESECUZIONE DI RAPPORTI A TERMINE
• TALE DIRITTO, CHE DOVRÀ ESSERE FORMULATO PER ISCRITTO, SARÀ LIMITATO AI LAVORATORI CHE, NELL’ESECUZIONE DI UNO O PIÙ CONTRATTI PRESSO LA STESSA AZIENDA, ABBIANO PRESTATO ATTIVITÀ LAVORATIVA PER UN PERIODO COMPLESSIVO DI 36 MESI, IN LUOGO DEI 6 MESI PREVISTI DALLA LEGGE
IL CONTRATTO A TERMINE IN EDILIZIA – ART. 93 CCNL EDILE
3) DIRITTO DI PRECEDENZA
Art. 24 D.Lgs n. 81/2015