CAPITOLATO SPECIALE
Milanosport S.p.A.
Viale Tunisia N. 35 – 20124 Milano Tel. 02-62345107 Fax 02-62345191
sito internet: www.milanosport.it
CAPITOLATO SPECIALE
Affitto di ramo d’azienda avente ad oggetto le attività di bar, punti di ristoro e/o tavola fredda, all’interno degli impianti sportivi gestiti da Milanosport S.p.A. - REP. 10/2019 per i seguenti Lotti:
Lotto n. 1: Affitto del ramo d’azienda avente per oggetto le attività di bar, punti di ristoro e/o tavola fredda, all’interno dei Centri Balneari Argelati (Bar), Romano (Bar);
Lotto n. 2: Affitto del ramo d’azienda avente per oggetto le attività di bar, punti di ristoro e/o tavola fredda, all’interno dei Centro Sportivo Lido (Bar e Chiosco + Chiosco del Parco del C.S. Lido);
Lotto n. 3: Affitto del ramo d’azienda avente per oggetto le attività di bar, punti di ristoro e/o tavola fredda, all’interno Centro Sportivo Saini (Bar e Chiosco).
INDICE
Art. | 1 | OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO | pag. | 3 |
Art. | 2 | SEDE DEI BAR PUNTI DI RISTORO E/O TAVOLA FREDDA | pag. | 3 |
Art. | 3 | DURATA DELL’AFFIDAMENTO | pag. | 3 |
Art. | 4 | MESSA A DISPOSIZIONE DEI LOCALI | pag. | 4 |
Art. | 5 | CANONE DI AFFITTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO | pag. | 4 |
Art . | 6 | SPESE UTENZE | pag. | 5 |
Art. | 7 | ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO | pag. | 5 |
Art. | 8 | ASSICURAZIONI | pag. | 6 |
Art. | 9 | GESTIONE DELL’AFFIDAMENTO | pag. | 7 |
Art. | 10 | QUANTITA’ E QUALITA’ DEI GENERI DI CONSUMO | pag. | 7 |
Art. | 11 | SPONSOR | pag. | 7 |
Art. | 12 | CLAUSOLA SOCIALE DI SALVAGUARDIA | pag. | 8 |
Art. | 13 | PERSONALE | pag. | 8 |
Art. | 14 | FASI DI ESECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO | pag. | 8 |
Art. | 15 | DOCUMENTI DA CONSEGNARE A MILANOSPORT | pag. | 9 |
Art. | 16 | DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALL’AGGIUDICATARIO | pag. | 9 |
Art. | 17 | PENALI | pag. | 10 |
Art. | 18 | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | pag. | 10 |
Art. | 19 | NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI E TUTELA DEI | ||
LAVORATORI | pag. | 11 | ||
Art. | 20 | CONTROVERSIE | pag. | 12 |
Art. | 21 | DIVIETI | pag. | 12 |
Art. | 22 | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | pag. | 12 |
Art. | 23 | OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO RELATIVI ALLA |
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI pag. 12 Art. 24 TASSE ED IMPOSTE pag. 12
Art. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Costituisce oggetto dell’affidamento l’affitto di ramo d’azienda avente ad oggetto le attività di bar, punti di ristoro e/o tavola fredda, all’interno degli impianti sportivi gestiti da Milanosport
S.p.A. - REP. 10/2019 – per i seguenti Lotti:
Lotto n. 1: Affitto del ramo d’azienda avente per oggetto le attività di bar, punti di ristoro e/o tavola fredda, all’interno dei Centri Balneari Argelati (Bar), Romano (Bar);
Lotto n. 2: Affitto del ramo d’azienda avente per oggetto le attività di bar, punti di ristoro e/o
tavola fredda, all’interno dei Centro Sportivo Lido (Bar e Chiosco + Chiosco del Parco del C.S. Lido);
Lotto n. 3: Affitto del ramo d’azienda avente per oggetto le attività di bar, punti di ristoro e/o tavola fredda, all’interno Centro Sportivo Saini (Bar e Chiosco).
Le attività oggetto dell’affitto di ramo d’azienda si svolgeranno presso i siti indicati nell’Art. 2 secondo le modalità ed i termini descritti nei successivi articoli.
Art. 2 - SEDE DEI BAR, PUNTI DI RISTORO E/O TAVOLA FREDDA
Gli impianti sportivi in cui si trovano i punti bar sono:
Lotto n. 1
1. Centro Balneare Argelati (Bar), Via Segantini n. 6 – 20143 Milano;
2. Centro Balneare Romano (Bar), Via Ampere n. 20 – 20131 Milano;
Lotto n. 2
Centro Balneare Lido (Bar e Chiosco + Chiosco del Parco del C.S. Lido), Piazzale Lotto n. 15
– 20148 Milano;
Lotto n. 3
Centro Sportivo Saini (Bar e Chiosco), sito in Milano, Via Corelli n. 136 – 20134 Milano.
Art. 3 - DURATA DELL’AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA
Di seguito la durata dell’affitto per i singoli lotti:
- per il Lotto n. 1 è dall’01/06/2019 (ad eccezione del C.B. Romano che decorrerà dal 15/06/2019) all’01/09/2019, prorogabile sino al 15/09/2019, con chiusura dal 03/06/2019 al 07/06/2019 incluso e con riposo settimanale per il C.B. Argelati il martedì mentre per il C.B. Romano il mercoledì;
- la durata per il Lotto n. 2 è dall’01/06/2019 all’01/09/2019, prorogabile sino al 15/09/2019, con chiusura dal 03/06/2019 al 07/06/2019 incluso e con riposo settimanale il lunedì;
- per il Lotto 3 è dall’01/06/2019 al 31/12/2019 per il Bar; mentre per il Chiosco dal 09/06/2019 al 18/08/2019 e con riposo settimanale il lunedì.
L’avvio dell’attività dei bar per la stagione estiva 2019 è previsto in concomitanza con l’apertura dei Centri Balneari.
Milanosport si riserva la facoltà di chiedere l’esecuzione anticipata in pendenza della stipulazione del contratto. Milanosport si riserva, altresì, la facoltà di prorogare l’affidamento nei termini che saranno concordati tra le parti.
Si precisa che nell’ipotesi di condizioni meteo avverse gli impianti in cui insistono i punti bar possono essere chiusi per insindacabile decisione di Milanosport che ne darà comunicazione all’Affidatario. La chiusura impianto può essere, altresì, disposta per circostanze diverse dalle condizioni meteo, come - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - per interventi di manutenzione non programmata. La chiusura degli impianti non dipendente dalla volontà di Milanosport non genererà alcuna riduzione del canone.
L’Affidatario deve garantire lo svolgimento delle attività rispettando gli stessi orari di apertura e chiusura degli impianti in cui insistono le attività bar (10,00-19,00 salvo diversa indicazione di Milanosport) per i Centri Balneari; per il Chiosco del Parco del C.S. Lido e per il Bar del C.S. Saini gli orari seguiranno il calendario delle attivtà di Milanosport con facoltà di chiusura su approvazione di Milanosport.
Art. 4 - MESSA A DISPOSIZIONE DEI LOCALI
Per l’espletamento delle attività oggetto di affidamento, Milanosport mette a disposizione dell’Affidatario appositi locali ubicati all’interno degli impianti sportivi, concessi in comodato d’uso a sevizio esclusivo delle attività. E’ vietata la concessione a terzi dell’uso, anche saltuario delle strutture o di parte di esse. La messa a disposizione dei predetti locali non configurerà in alcun modo locazione di unità immobiliari destinate ad attività commerciali e, pertanto, non sarà sottoposta alla disciplina delle locazioni urbane.
Delle operazioni di consegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti. L’Affidatario si impegna a mantenere in buono stato quanto consegnato, a non apportare modifiche, innovazioni o trasformazione dei locali e degli impianti, senza previa autorizzazione di Milanosport.
Durante l’affidamento Milanosport ha diritto di eseguire sulle aree e porzioni di immobili adibiti a locali bar e/o ad essi connessi, verifiche o lavori che discrezionalmente ritenga necessari, previo avviso all’Affidatario, che non può rifiutarli.
Durante l’eventuale esecuzione dei lavori rimane sospesa la responsabilità dell'Affidatario. Eventuali migliorie o innovazioni, di qualsiasi natura, rimangono acquisite di diritto a Milanosport senza che l’Affidatario possa asportarle, ritenerle o pretendere compensi al termine dell’affidamento.
Resta salvo l'obbligo per l’Affidatario di rimessa in pristino dei locali a propria cura e spese.
Art. 5 – CANONE DI AFFITTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il canone di affitto in parola è stabilito come di seguito:
per il Lotto n. 1 l’aggiudicatario della procedura dovrà corrispondere a Milanosport un canone pari al canone a base d’asta stabilito € 40.000,00 (euro quarantamila/00) oltre I.V.A. maggiorato della percentuale offerta a rialzo sullo stesso importo;
per il Lotto n. 2 l’aggiudicatario della procedura dovrà corrispondere a Milanosport un canone pari al canone a base d’asta stabilito in € 30.000,00 (euro trentamila/00), maggiorato della percentuale offerta a rialzo sullo stesso importo.
per il Lotto n. 3 l’aggiudicatario della procedura dovrà corrispondere a Milanosport un canone pari al canone a base d’asta stabilito in € 25.000,00 (euro venticinquemila/00), maggiorato della percentuale offerta a rialzo sullo stesso importo.
Il canone del Lotto n. 1 dovrà essere corrisposto in tre rate così scadenzate: 09 luglio 2019, 09 agosto 2019 e 09 settembre 2019, a mezzo bonifico bancario, valuta fissa per il beneficiario e spese di bonifico ed incasso a carico dell’Affidatario. Il ritardo nel pagamento del canone oltre 15 giorni dalle scadenze indicate legittimerà Milanosport ad ottenere gli interessi di mora come previsti dal D.Lgs. 231/02, salvo il maggior danno ed il diritto di risolvere il Contratto. Il predetto ritardo, inoltre, legittimerà Milanosport ad escutere la cauzione definitiva per l’importo dovuto, ivi inclusi gli interessi di mora.
Il canone del Lotto n. 2 dovrà essere corrisposto in tre rate così scadenzate: 09 luglio 2019, 09 agosto 2019 e 09 settembre 2019, a mezzo bonifico bancario, valuta fissa per il beneficiario e spese di bonifico ed incasso a carico dell’Affidatario. Il ritardo nel pagamento del canone oltre 15 giorni dalle scadenze indicate legittimerà Milanosport ad ottenere gli interessi di mora come previsti dal D.Lgs. 231/02, salvo il maggior danno ed il diritto di risolvere il Contratto. Il predetto ritardo, inoltre, legittimerà Milanosport ad escutere la cauzione definitiva per l’importo dovuto, ivi inclusi gli interessi di mora.
Il canone del Lotto n. 3 dovrà essere corrisposto, in due rate bimestrali ed una trimestrale, alle seguenti scadenze: 31/07/2019, 30/09/2019 e 31/12/2019, a mezzo bonifico bancario, valuta fissa per il beneficiario e spese di bonifico ed incasso a carico dell’Affidatario. Il ritardo nel pagamento del canone oltre 15 giorni dalle scadenze indicate legittimerà Milanosport ad ottenere gli interessi di mora come previsti dal D.Lgs. 231/02, salvo il maggior danno ed il diritto di risolvere il Contratto. Il predetto ritardo, inoltre, legittimerà Milanosport ad escutere la cauzione definitiva per l’importo dovuto, ivi inclusi gli interessi di mora.
Il pagamento dei canoni e loro tranches sarà effettuato a seguito di emissione di regolare fattura. Il codice fatturazione di Milanosport è: XWJKNZD.
ART. 6 – SPESE UTENZE
L’Affidatario è tenuto al pagamento delle spese delle utenze per il Lotto n. 3 (energia elettrica, riscaldamento, acqua calda e fredda) che saranno commisurate all’effettivo consumo imputabile all’Affidatario in base alle letture dei contatori/contabilizzatori ove esistenti o determinati forfettariamente. A titolo indicativo le spese sono stimabili in € 8.000,00 per l’intera durata dell’affidamento.
ART. 7 – ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
Oltre al canone di cui al precedente art. 5, sono a carico dell’Affidatario i seguenti ulteriori oneri:
1) il possesso delle necessarie autorizzazioni/ permessi/attestazioni per la gestione dei bar;
2) la trasmissione della S.C.I.A. ai competenti uffici del Comune di Milano;
3) fornire a Milanosport il nominativo del Responsabile dell’Affidatario, il quale avrà il compito di organizzare e coordinare le attività del proprio personale, e sarà autorizzato a comunicare con Milanosport;
4) la fornitura di strutture ed attrezzature di cui vorrà dotarsi per l’esecuzione dell’affidamento;
5) la fornitura e lo stoccaggio delle derrate alimentari occorrenti per l’espletamento dell’affidamento;
6) la pulizia, sanificazione del locale bar e delle pertinenze ed aree esterne adiacenti utilizzati dell’Affidatario, nonché di tutti gli impianti, apparecchiature, arredi e di tutte le attrezzature fisse e mobili, comprese le stoviglie utilizzate per la preparazione e somministrazione degli alimenti e delle bevande;
7) la manutenzione ordinaria del locale e dell’arredo;
8) il conferimento dei rifiuti negli orari e luoghi deputati, secondo la normativa vigente, derivanti dall’attività espletata. L’Affidatario è tenuto a rimborsare l’importo delle eventuali sanzioni che dovessero venire comminate a Milanosport imputabili all’irregolare gestione dei rifiuti da parte dell’Affidatario;
9) la retribuzione, completa degli elementi accessori ed aggiuntivi, da erogare al personale alle proprie dipendenze ed i relativi oneri assicurativi, previdenziali e sociali, applicando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza;
10) il pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti dallo svolgimento dell’affidamento;
11) l’essere assicurato agli effetti della responsabilità civile nei confronti di terzi e verso i dipendenti. Resta inteso che l’Affidatario è pienamente responsabile di ogni eventuale danno, a persone o cose, dipendenti dalle prestazioni oggetto dell’affidamento in parola, sollevando così Milanosport da qualsivoglia responsabilità civile e penale;
12) il pagamento di tutte le imposte, le tasse, i contributi, i diritti di qualsiasi genere inerenti all’affidamento;
13) custodia e conservazione di tutto quanto costituisce gli spazi assegnati all’Affidatario, l’arredamento e le dotazioni di cui all’Allegato B (Lotto n. 1, Lotto n. 2 e Lotto n. 3);
14) vietare ai propri dipendenti nonché ai propri collaboratori, in qualunque forma legati all’Impianto, di rilasciare dichiarazioni di qualunque tipo inerenti Milanosport, gli Impianti da essa gestiti ed il personale da questa dipendente, a qualunque soggetto non espressamente autorizzato da Milanosport e senza permesso della stessa;
15) vietare ingressi di favore presso tutti gli impianti gestiti da Milanosport;
16) il rispetto del Regolamento di Impianto esposto in ciascun impianto;
17) l’Affidatario è obbligato a subordinare al preventivo assenso scritto di Milanosport la realizzazione di ogni evento avente rilevanza economica e/o di immagine. A prescindere dalla rilevanza, per ogni evento avente durata pari o superiore a 5 (cinque) giorni, l’Affidatario dovrà darne preventiva comunicazione almeno 7 (sette) giorni prima dell’inizio;
18) ad utilizzare OBBLIGATORIAMENTE bicchieri, piatti e posate compostabili in luogo della plastica.
Art. 8 - ASSICURAZIONI
1) A garanzia del pagamento del canone come stabilito nel precedente art. 5, nonché a garanzia di tutte le obbligazioni ricadenti sull’Affidatario in forza del presente Capitolato, ivi incluse le penali di cui all’art. 17, l’Affidatario consegnerà a Milanosport, all’atto della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva a prima richiesta pari all’importo di aggiudicazione del canone per il Lotto assegnato. La garanzia definitiva (per il Lotto aggiudicato), bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385 del 1993, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, dovrà recare le seguenti clausole: 1.1) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944, co. 2 c.c.; 1.2) rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c.; 1.3) operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Milanosport S.p.A.; 1.4) validità della durata sino allo svincolo da parte di Milanosport.
2) Polizza RCT/RCO.
L’Affidatario si obbliga a stipulare e mantenere in vigore, per tutta la durata dell’affidamento, una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) e verso terzi (RCT) ossia verso gli utenti del servizio e/o qualsiasi altra persona coinvolta nella distribuzione, per danni a cose a chiunque appartenenti e a persone, con massimali minimi per ogni sinistro e per ogni persona, non inferiori ad € 200.000,00 (euro duecentomila/00) e con validità non inferiore alla durata dell’affidamento.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCT/RCO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.
La mancata presentazione di dette polizze è elemento ostativo alla gestione del servizio.
In caso di recesso da parte della Compagnia Assicuratrice dalle polizze sottoscritte dall’Aggiudicatario, quest’ultimo dovrà provvedere:
❑ ad inoltrare richiesta alla Compagnia affinché dia immediata comunicazione della propria intenzione di recesso a Milanosport, garantendo a quest’ultima un periodo di almeno 15 (quindici) giorni di copertura prima di mettere in opera quanto deciso;
❑ a sottoscrivere entro i predetti 15 giorni nuove polizze sostitutive di quelle rescisse.
Art. 9 – GESTIONE DELl’AFFIDAMENTO
L’affidamento dovrà essere svolto rispettando gli orari di apertura e chiusura degli impianti, con la massima diligenza e nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato, delle norme sulla tutela del consumatore, delle norme igienico sanitarie vigenti e dovrà essere eseguito a regola d’arte sia per la qualità delle materie prime utilizzate che per le modalità di esecuzione delle varie operazioni.
Resta fermo l’obbligo di tenere calmierati i prezzi dei prodotti al pubblico, o comunque in linea con i prezzi medi di mercato.
L’Affidatario è tenuto all’emissione dello scontrino fiscale ogni qualvolta si verifichi la vendita di un prodotto.
E’ fatto divieto all’Affidatario di esporre negli spazi dove viene svolta l’attività, marchi, insegne etc. non autorizzate preventivamente da Milanosport.
L’Affidatario si obbliga a condurre le attivià oggetto di affidamento con il miglior decoro possibile e con la massima scrupolosità, garantendone la pulizia, l’ordine, l’igiene, avvalendosi di personale qualificato per il quale si assume ogni responsabilità.
È fatto divieto assoluto di vendere alcolici, vino ed altre bibite alcoliche, qualunque sia il loro contenuto di alcool. L’Affidatario si impegna a non consegnare agli utenti del bar recipienti di vetro, le bevande contenute in bottiglie di vetro saranno servite in bicchieri di plastica e/o di vetro: l’Affidatario risponderà dei danni provocati da bottiglie di vetro abbandonate in qualsiasi parte dell’impianto.
Art. 10 – QUANTITÀ E QUALITÀ DEI GENERI DI CONSUMO
Tutti gli acquisti dei prodotti necessari per lo svolgimento dell’affidamento dovranno essere fatti dall’Affidatario a proprio nome, con esonero di Milanosport da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali ritardi o inadempimenti nei pagamenti.
L’Affidatario dovrà provvedere alla conservazione di tutti i prodotti confezionati e non, rispettando scrupolosamente le disposizioni vigenti in materia. I residui alimentari e gli altri scarti della produzione alimentare dovranno essere gestiti e trattati in base alla normativa in vigore e dovranno sostare negli ambienti del bar non oltre il tempo necessario alla lavorazione, preparazione, somministrazione quotidiana degli alimenti.
I generi di consumo devono essere di ottima qualità prodotti alimentari di qualità, di primarie marche e aziende e conformi alle norme vigenti ed in quantità sufficiente a garantire la continuità del servizio, possibilmente quelli cosiddetti a “chilometro zero”. Nello svolgimento dell’attività e nella somministrazione dei cibi il concessionario non potrà utilizzare bicchieri di plastica e di vetro (sono ammessi solo quelli di carta); inoltre nella somministrazione di cibi e
bevande non potranno essere utilizzati bicchieri o qualsiasi altro oggetto di vetro. Le parti concordano che per i seguenti alimenti e bevande nel corso dell’intera durata della gestione saranno applicati al pubblico i prezzi a fianco riportati:
- acqua in bottiglia da 50 cl Euro 1,00 (un euro);
- caffè espresso al banco Euro 1,00 (un euro),
Art. 11 – SPONSOR
L’Affidatario dovrà rispettare gli accordi di esclusiva merceologica stipulati da Milanosport ed efficaci durante il periodo di vigenza dell’Affidamento e si impegna, dunque, ad approvvigionarsi dei prodotti alimentari necessari allo svolgimento dell’attività rivolgendosi ai soggetti sponsor di Milanosport, come da Allegato C Sponsor, quali Algida per i prodotti gelato e San Carlo per i prodotti salati (patatine, snak salati, grani salati).
Milanosport si riserva la facoltà di accogliere nelle strutture bar e nei luoghi immediatamente adiacenti allestimenti di sponsor dalla stessa graditi.
Art. 12 – CLAUSOLA SOCIALE DI SALVAGUARDIA
L’aggiudicatario del Lotto n. 3 dovrà assumere il personale impiegato dall’Affidatario uscente e più precisamente n. 1 risorsa con contratto a tempo indeterminato, tempo parziale orizzontale, ore settimanali medie: 30, inquadrata al 6° livello del C.C.N.L. per i dipendenti di aziende alberghiere; pubblici esercizi; stabilimenti balneari; alberghi diurni; imprese di viaggio e turismo; campeggi e villaggi turistici; qualifica: banconiere di bar; mansione: operaio barista.
Art. 13 – PERSONALE
L’aggiudicatario di ciascun Lotto dovrà garantire che il personale di cui si avvale sia qualificato, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, che sia tecnicamente preparato e fisicamente idoneo alla mansione. Il personale dovrà essere in linea con la normative vigenti del C.C.N.L. di riferimento della categoria.
Nello svolgimento del servizio, il personale è tenuto a tenere un comportamento discreto, riservato, decoroso, conformato alle regole di buona educazione e di rispetto per la specifica situazione nella quale viene svolto il servizio.
Nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra Milanosport ed il personale addetto all’espletamento delle attività oggetto di affidamento, tale personale lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità dell’Affidatario.
Art. 14 - FASI DI ESECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO A ) FASE POST-AGGIUDICAZIONE
Subito dopo l’aggiudicazione, l’Aggiudicatario dovrà presentarsi negli uffici di Milanosport preposti per ricevere tutte le indicazioni necessarie per dare avvio alle attività oggetto di affidamento.
L’Aggiudicatario dovrà iniziare le attività il giorno indicato nell’Art. 3 del presente Capitolato.
Milanosport si riserva la facoltà di chiedere l’esecuzione anticipata delle attività oggetto di affidamento in pendenza della stipulazione del contratto; in tal caso l’Aggiudicatario dovrà comunque adempiere alle prescrizioni di Capitolato ed alle richieste del Responsabile del Procedimento e per esso il Responsabile del Contratto.
B ) GESTIONE DEL CONTRATTO
Le attività oggetto di affidamento di cui al presente Capitolato dovranno essere svolte a far data dall’ordine/comunicazione del Responsabile del Procedimento e/o per esso del Responsabile del Contratto o da altra data evidenziata nella comunicazione di affidamento in funzione dei tempi di aggiudicazione, secondo la programmazione disposta dal Responsabile del Procedimento, nel più ampio spirito di collaborazione e disponibilità, segnalando allo stesso o a suoi collaboratori ogni eventuale elemento ostativo ad una puntuale, corretta e serena esecuzione dell’affidamento.
Nel caso di inadempienze dell’Affidatario che comportassero l’intervento delle Autorità con provvedimenti ingiuntivi e/o sanzionatori, l’Affidatario, quale unico responsabile, sarà tenuto ad eseguire, a proprie cure e spese, tutte le prescrizioni ingiunte, nonché a farsi carico del pagamento delle sanzioni o contravvenzioni comminate.
Ciò, peraltro, non esclude l’ulteriore applicazione, da parte di Milanosport, delle sanzioni e/o penalità di cui all’Art. 17.
L’Affidatario dovrà tempestivamente segnalare per iscritto a Milanosport ogni e qualsiasi impedimento all’esecuzione dell’affidamento; la mancata segnalazione di fatti ostativi all’esecuzione dello stesso non potrà essere motivo di riserva in caso di applicazione di penali.
L’esecuzione dell’affidamento si svolgerà secondo le modalità ed i tempi indicati nel presente Capitolato.
Nello svolgimento dell’affidamento oggetto del presente Capitolato, l’Affidatario è tenuto al rispetto degli orari e dei giorni di apertura e chiusura degli impianti previsti o comunicati da Milanosport. E’ fatto obbligo all’Affidatario di rispettare il Regolamento di Impianto che, esposto in ciascun sito, seppur non materialmente allegato, è parte integrante del presente Capitolato e si presume perfettamente conosciuto e, come tale, da applicarsi da parte dell’Affidatario.
Le attività oggetto di affidamento devono essere svolte avvalendosi di personale idoneo, nel rispetto delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.
Milanosport si riserva, a sua completa discrezione, di procedere, mediante controlli, a verifiche in ordine alla buona esecuzione del contratto.
Pertanto, l’Affidatario deve assicurare, in ogni momento, la disponibilità del proprio Responsabile per l’effettuazione dei suindicati controlli.
Milanosport effettuerà, quindi, con i propri referenti le verifiche sul risultato effettivo e provvederà in caso di inadempienza a convocare il Responsabile dell’Affidatario per la contestazione in contraddittorio, con redazione di verbale, individuando la gravità dell’inadempienza ed eventualmente applicando le penali previste all’Art. 17.
Milanosport si riserva la facoltà di comunicare all’Affidatario variazioni relative alle consistenze (impianti).
C ) TERMINE DELL’AFFIDAMENTO
Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del contratto, Milanosport procederà allo svincolo del deposito cauzionale ove non vi siano ragioni ostative.
Art. 15 - DOCUMENTI DA CONSEGNARE A MILANOSPORT
L’Aggiudicatario di ciascun Lotto prima della stipula del contratto e comunque prima dell’inizio dell’affidamento dovrà consegnare a Milanosport le polizze di cui all’Art. 8 del presente Capitolato.
Art. 16 - DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALL’AGGIUDICATARIO
Milanosport consegnerà all’aggiudicatario di ciascun Lotto la documentazione necessaria per la trasmissione della SCIA al SUAP che avverrà a cura dell’aggiudicatario.
Art. 17 - PENALI
Per il controllo del corretto espletamento delle attività oggetto dell’affidamento si prevede l’applicazione di penalità suddivise in tre fasce, secondo una classificazione per livello di gravità e relativa graduazione: Lieve, Media e Grave. Ad ogni fascia corrisponde un importo che verrà applicato ad ogni occorrenza riscontrata da Milanosport. Si riporta di seguito in tabella una classificazione delle tipiche infrazioni. L’elenco riportato è da ritenersi incompleto e non esaustivo.
LIVELLO | INFRAZIONE | PENALE |
Lieve | Comportamento dei dipendenti e/o linguaggio utilizzato non corretto e non consono | € 50,00 |
Media | Mancato adempimento degli obblighi di fornitura presso gli sponsor di Milanosport e/o ponendo in vendita prodotti concorrenziali non consentiti | € 100,00 al giorno |
Scarsa igiene dei punti bar/ristoro | € 100,00 al giorno | |
Grave | Mancata apertura dei punti bar/ristoro, non giustificata o non avallata da Milanosport | € 300,00 al giorno |
Mancato conferimento dei rifiuti negli orari e luoghi deputati secondo la normativa vigente | € 200,00 al giorno | |
Mancato rispetto del Regolamento di Impianto | € 200,00 |
Il mancato conferimento dei rifiuti negli orari e luoghi deputati, secondo la normativa vigente, mediante utilizzo di idonei sacchi darà luogo all’applicazione di una penale pari ad 200,00 per ogni giorno in cui Milanosport dovesse rinvenire rifiuti in luoghi non deputati. Sarà a carico dell’Affidatario il pagamento di eventuali verbali che fossero elevati in conseguenza della sua attività.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto dal Responsabile del Procedimento e/o per esso del Responsabile del Contratto, con raccomandata A/R o Pec o tramite fax, all’Affidatario e quest’ultimo avrà facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro cinque giorni dal ricevimento della nota di contestazione.
Valutate le controdeduzioni dell’Affidatario, qualora si dimostrasse la fondatezza delle inadempienze, Milanosport applicherà le penalità entro i 10 giorni successivi. Si potrà stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l’inadempimento, seppure accertato, non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d’immagine, per Milanosport, non abbia causato alcun disservizio e si sia verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni scritte).
L’Affidatario prende atto che l’applicazione delle penali non preclude il diritto di Milanosport di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Nel caso in cui non vengano eseguite le attività oggetto di affidamento per tre giorni anche non consecutivi, Milanosport potrà considerare tale comportamento come abbandono delle prestazioni con conseguente risoluzione del contratto ai sensi del successivo Art. 17.
L’Affidatario prende atto che l’applicazione delle penali non preclude il diritto di Milanosport di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La contestazione dell’inadempienza cui non venga posta fine entro il termine perentorio indicato nell’atto di contestazione, potrà costituire inadempienza grave e comportare la risoluzione contrattuale con conseguente escussioe del deposito cauzionale.
L’emissione, da parte del Responsabile del Procedimento, di cinque avvisi per inadempienza, comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e consentirà a Milanosport di procedere all’affidamento al concorrente giunto secondo in graduatoria nella gara con cui si era proceduto all’aggiudicazione.
La Milanosport potrà esercitare tale facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata e/o Pec, senza necessità di ulteriori adempimenti; la medesima facoltà di risoluzione contrattuale potrà essere esercitata nei seguenti casi:
• mancato pagamento del canone;
• frode nell’esecuzione del servizio;
• mancata emissione di scontrini fiscali;
• manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
• sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’Affidatario senza giustificato motivo;
• mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
Il contratto è, altresì, risolto in caso di perdita, da parte dell’Affidatario, dei requisiti per l’esecuzione delle attività oggetto di affidamento, quali la perdita delle prescritte licenze/autorizzazioni, il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta da Milanosport è fatta all’Affidatario nella forma della raccomandata con ricevuta di ritorno e/o Pec, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza delle attività oggetto di affidamento.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata da Milanosport si fa luogo, in contraddittorio fra il Responsabile del Procedimento e per esso il Responsabile del Contratto e l’Affidatario od un suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza delle attività oggetto di affidamento.
Nei casi di risoluzione del contratto Milanosport escuterà il deposito cauzionale.
Milanosport, nei casi di cui ante, si riserva la facoltà, valutata la convenienza economica, l’opportunità ed ogni termine necessario ed opportuno per determinare l’affidamento diretto delle residue prestazioni di Capitolato.
Art. 19 - NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI E TUTELA DEI LAVORATORI
• NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI
Le attività oggetto di affidamento devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81/2008; in ogni caso le attività oggetto di affidamento devono essere eseguite in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, sotto la piena ed incondizionata responsabilità dell’Affidatario.
L’Affidatario, pertanto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le norme di cui sopra e prendere, inoltre, di propria iniziativa tutti i provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene sul lavoro.
• TUTELA DEI LAVORATORI
L’Affidatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di personale, comprese quelle che potessero essere emanate in vigenza di contratto. L’Affidatario si obbliga ad applicare integralmente a tutti i dipendenti tutte le norme inerenti la loro categoria contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l’affidamento.
I suddetti obblighi vincolano l’Affidatario anche se non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica ed economica. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata da Milanosport o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, Milanosport comunicherà all’Affidatario ed anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una contestazione e conseguente applicazione di una penale anche se non espressamente prevista nel predetto Art. 17 al quale si rinvia.
Art. 20 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie di qualsiasi natura tra la Milanosport e l’Affidatario, così durante l’esecuzione dell’affidamento come al termine del contratto, che non si siano potute comporre bonariamente, sono devolute all’Autorità Giudiziaria del Foro di Milano.
Art. 21 - DIVIETI
E’ vietata qualunque cessione o subappalto del contratto, sotto pena di risoluzione dello stesso e risarcimento del danno.
Art. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si applica la vigente normativa in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003) consolidato con il D.Lgs. 101/2018 di recepimento della direttiva comunitaria Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679.
2. La Stazione Appaltante in qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà l’impresa aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato, la quale dovrà accettare tale nomina e si impegnerà conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal predetto decreto legislativo e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché in aderenza alle disposizioni emanate dalla Stazione Appaltante in termini di sicurezza e tutela della riservatezza.