ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
TRA
L’Università degli Studi di Genova (nel seguito indicata come "l’Università o come “l’Ateneo”)
C.F. e P.I. n. 00754150100, rappresentata dal Magnifico Rettore pro-tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a , domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell’Ente in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, ed autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.6.2021
e
Xxxxxxxx – Società per azioni (nel seguito indicata come “Leonardo” o “Azienda”), con sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, 00195, pec: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx, C.F. e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 00401990585, P. IVA n. 00881841001, rappresentata dall’Ing. , in qualità di Chief Technology and Innovation Officer, autorizzato alla stipula del presente atto in forza di procura speciale
(qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”) Premesso che
1. L’Università ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca nonché le missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al territorio ed intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l’interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza;
2. L’Università realizza detti fini attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti dell’eccellenza presenti nell’Ateneo e nel sistema socio-economico territoriale;
3. L’Università intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nell’ottica di favorire la cooperazione nell’ambito di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;
4. L’Università ha costituito, con decreto rettorale n. 4271 del 23.10.2020, il Centro Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità quale secondo Centro Strategico di Ateneo, promuovendo la contaminazione di diverse discipline e differenti aree scientifiche per affrontare sul piano teorico e sul piano empirico le sovrapposizioni tra i campi di ricerca riferiti alle parole chiave identificanti il Centro stesso;
5. Xxxxxxxx, società che opera nei mercati dell’aeronautica, degli elicotteri, dello spazio, dell’elettronica per la difesa e sicurezza e dei sistemi di difesa, promuove l’innovazione al fine di preservare il proprio ruolo di leader tecnologico a livello mondiale;
6. Da decenni, le società confluite in Leonardo (le storiche Elsag e Xxxxxxx) e poi Leonardo stessa hanno collaborato e tuttora collaborano con l’Università di Genova in molteplici iniziative a carattere
scientifico, tecnologico e formativo;
7. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, Leonardo ha lanciato "The CTIO Strategy for the Leonardo 2030 Masterplan", composto da sei programmi interdivisionali dedicati allo sviluppo di tecnologie e competenze avanzate da perseguire anche attraverso collaborazioni esterne e laboratori congiunti con partner; in questo contesto Leonardo ha realizzato i Xxxxxxxx Xxxx, dedicati alla ricerca tecnologica a lungo termine, essenziali per rafforzare la competitività nei settori di riferimento di Leonardo;
8. Xxxxxxxx Xxxx ospiteranno i ricercatori specificatamente selezionati e destinati da Leonardo a lavorare su temi di ricerca ben individuati, integrandosi e supportando gli esperti già presenti nelle società del Gruppo;
9. Le Parti intendono altresì collaborare per l’attivazione di dottorati industriali;
10. Le Parti riconoscono che, attraverso la definizione di progetti condivisi, nei quali ricerca, innovazione e formazione beneficino delle sinergie tra Università e Impresa, è possibile generare eccellenze nelle aree della ricerca, dello sviluppo tecnologico, dell’innovazione e della formazione; Con il presente Accordo Quadro (di seguito, “Accordo Quadro” o “Accordo”) Leonardo e l’Università intendono stabilire i principi per avviare una reciproca collaborazione in attività di ricerca, sviluppo, innovazione e formazione.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Premesse e allegato
1.1 Le premesse e l’allegato al presente Accordo Quadro costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Articolo 2 - Oggetto dell’Accordo Quadro
2.1. Le Parti, con il presente Accordo Quadro, intendono disciplinare le reciproche collaborazioni in attività di ricerca, sviluppo, innovazione e formazione e, in particolare, nelle seguenti aree tematiche non esaustive e non vincolanti (d’ora in avanti anche “Aree”):
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2.2. Leonardo e l’Università potranno aggiornare e integrare dette Aree, secondo le modalità di cui all’Art. 6.
Articolo 3 - Contratti per attività di Ricerca e sviluppo
3.1. Per le attività di Ricerca e Sviluppo, le Parti individuano le seguenti modalità operative:
A) Iniziative di Ricerca a supporto dello sviluppo tecnologico e di prodotto, tramite:
✓ Generazione di idee, studi di prefattibilità, progetti di ricerca specifici svolti in partnership e/o commissionati da Leonardo;
✓ Partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione ai Programmi Quadro della Commissione Europea, che supportano la conduzione di attività di ricerca comune e permettono di individuare sinergie nella definizione di network di rapporti a livello internazionale;
✓ Messa a disposizione reciproca di laboratori per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, e comunque a supporto delle categorie di iniziative elencate ai punti precedenti;
✓ Consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
✓ Condivisione di scenari tecnologici e individuazione di priorità per la ricerca congiunta.
B) Attivazione di Dottorati di Ricerca in particolare sui temi di ricerca di interesse specifico dei Xxxxxxxx Xxxx, e per i quali l’attività di ricerca dei Dottorandi si svolga prevalentemente internamente a detti laboratori, anche al fine di creare sinergie e costituire gruppi di ricerca organizzati all’interno di Leonardo. In particolare, l’Università si dichiara interessata ad avviare con Leonardo percorsi innovativi di Dottorato gestiti valorizzando al massimo il ruolo di Leonardo nella ricerca e selezione dei candidati, nell’identificazione delle tematiche di ricerca, nel monitoraggio in itinere e nella valutazione finale, al fine di garantire il pieno raggiungimento dei risultati di ricerca industriale. L’Università dichiara altresì di essere interessata ad avviare con Xxxxxxxx xxxxx pilota derivanti da eventuali future disposizioni ministeriali che ne disciplinassero l’attivazione sperimentale anche in deroga alle normative nazionali.
3.2. Le eventuali iniziative concordate verranno regolate da specifici Contratti di Ricerca, attuativi del presente Accordo Quadro, sottoscritti da Leonardo e dall’Università (di seguito i “Contratti”), nei quali si determineranno l’oggetto, i risultati attesi, le modalità di esecuzione delle attività, la durata, i contributi delle Parti, le modalità di erogazione dei corrispettivi e quant’altro necessario.
3.3. I Contratti saranno redatti in conformità alle clausole contenute nel presente Accordo Quadro. In particolare, i Contratti relativi a progetti di ricerca e consulenze tecnico scientifiche finanziati da Leonardo saranno convenuti tra le Parti utilizzando lo schema di cui all’Allegato sub 1. Le Parti riconoscono che le attività sono sottoposte da un lato ai Regolamenti dell’Università e dall’altro a Procedure e Direttive aziendali di Leonardo, a cui occorre ottemperare al fine del raggiungimento di un comune risultato positivo.
3.4. Laddove le Parti aderiscano a iniziative regolate da specifici Bandi (europei, nazionali, regionali e internazionali), la regolamentazione contenuta nel presente Accordo Quadro è da intendersi vincolante tra le stesse solo per quanto nel Bando non stabilito, o derogabile, o dal Bando rimesso alla discrezionalità delle Parti stesse.
3.5. Resta ovviamente inteso che il presente Accordo Quadro non costituisce in capo alle Parti alcuna esclusiva, né obbligo di concludere contratti o intese di qualunque tipo per l’esecuzione di attività o progetti, né la sua esecuzione potrà implicare concessione implicita di licenze o rinunce (anche relative alla “Background IP” di cui all’art. 8.1, lett. B).
3.6. Per l’esecuzione delle attività e/o progetti possono essere utilizzati, nei limiti della relativa disponibilità e tenuto conto primariamente delle attività proprie delle Parti contraenti, le attrezzature, gli impianti, le infrastrutture e le competenze dei Dipartimenti/Strutture dell’Università e/o di Leonardo, secondo i dettagli e le condizioni concordate di volta in volta nei singoli Contratti e definite nei relativi Allegati Tecnici.
Articolo 4 - Attività di Didattica, Formazione, Comunicazione e Promozione della cultura STEM sul territorio
4.1. Per le iniziative di Didattica e Formazione, le Parti individuano le seguenti modalità operative:
A) Collaborazione in Master, Stage, Tesi e formazione:
- Offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di laurea e tirocini formativi, anche al fine di fornire alla componente studentesca dell’Università l'opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro;
- Collaborazione alla realizzazione e attivazione di Master di primo e secondo livello;
- Svolgimento di esercitazioni e progettazione di casi di studio;
- Organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti di interesse comune da parte sia di docenti dell’Università che di dipendenti di Leonardo;
- Organizzazione di visite e stage didattici indirizzati alla componente studentesca presso stabilimenti, laboratori, ecc.;
- Possibilità di accesso, per il personale di Leonardo, alle biblioteche dell’Università per consultare libri e letteratura ivi disponibili, in conformità con quanto disposto nel successivo art. 7;
B) Organizzazione di testimonianze: interventi da parte di docenti dell’Università nella formazione aziendale di manager e dipendenti di Leonardo nell’ambito dell’attività didattica, sulla base di specifici accordi stipulati con l'ateneo o singoli dipartimenti;
C) Individuazione di profili professionali di interesse di Leonardo (studenti, neolaureati, postdoc) e loro coinvolgimento in attività di collaborazione con Leonardo e promozione delle opportunità professionali in Leonardo.
4.2. Per le iniziative di Comunicazione e Promozione della cultura STEM sul territorio, le Parti individuano le seguenti modalità operative:
A) Individuazione di nuovi modelli che consentano di rafforzare il legame con il territorio, attraverso forme di diffusione della conoscenza scientifica e promozione delle attività di interesse congiunto, anche attraverso le reti nazionali ed internazionali a cui l’Università degli Studi di Genova e Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx e parteciperanno;
B) Organizzazione di eventi, anche con il coinvolgimento della popolazione studentesca, quali ad esempio conferenze, dibattiti, seminari, challenge, hackaton.
4.3. Per l’esecuzione delle attività e/o dei progetti legati alla formazione, alla didattica e alla promozione della cultura STEM possono essere utilizzati, nei limiti della relativa disponibilità, le attrezzature, gli impianti, le infrastrutture e le competenze dei Dipartimenti/Strutture dell’Università e di Leonardo, secondo i dettagli e le condizioni concordate di volta in volta nei singoli Contratti.
4.4. Leonardo si rende disponibile a favorire la collaborazione di propri dipendenti e dei ricercatori dei Xxxxxxxx Xxxx per lo svolgimento di attività didattiche anche complementari (esercitazioni, insegnamenti a contratto, ecc.), a condizione che gli stessi dipendenti abbiano superato le consuete procedure di selezione dell’Università (valutazione comparativa) e fermo restando la prerogativa esclusiva dell’Università circa l’affidamento contrattuale degli insegnamenti, tenuto conto della normativa vigente in materia.
4.5. Nell’ambito di quanto premesso, e secondo le previsioni di legge in materia, Leonardo si riserva di valutare il finanziamento di borse di studio per posti aggiuntivi di Dottorato o posizioni di Ricercatore a tempo determinato.
4.6. Le sopradescritte attività potranno essere pianificate annualmente.
4.7. Le sopradescritte attività verranno svolte sulla base di accordi attuativi di volta in volta concordati tra le Parti.
Articolo 5 - Oneri economici
5.1. Il presente Accordo Quadro non comporta oneri economici a carico delle Parti.
5.2. Gli eventuali oneri economici saranno previsti nei Contratti attuativi.
Articolo 6 - Comitato Guida ed eventuali Comitati Tecnico Scientifici
6.1 Per l’attuazione delle finalità e delle attività di cui al presente Accordo quadro le Parti convengono di costituire un apposito Comitato Guida, che rimane in carica per tutto il periodo di vigenza del presente Accordo Quadro, composto da 6 membri, di cui 3 nominati dall’Università e 3 da Leonardo con il compito di:
- individuare, stimolare, valutare e coordinare le aree tematiche da sviluppare e, nell’ambito di queste, i macro-filoni di ricerca da avviare attraverso un piano attività di respiro strategico;
- individuare annualmente attività di ricerca e/o formazione nei settori strategici su tematiche di interesse Leonardo su cui eventualmente attivare contratti attuativi;
- individuare un budget non vincolante per le attività di ricerca e/o formazione sulla base del quale programmare le attività di cui sopra;
- proporre ai relativi Organi competenti delle Parti eventuali modifiche o deroghe al presente Accordo;
- esercitare il tentativo di definizione bonaria di eventuali controversie, così come previsto all’art. 16.
6.2. Il Comitato Guida si riunisce almeno due volte l’anno, e redige un verbale in duplice copia. Le Parti si riservano di nominare in un secondo tempo i rispettivi membri del Comitato Guida. Ciascuna Parte notificherà all’altra le proprie scelte entro un mese dalla sottoscrizione del presente Accordo.
6.3. I membri del Comitato Guida potranno essere sostituiti in qualsiasi momento dalla parte cui afferiscono previa comunicazione scritta alla controparte.
6.4. Il Comitato Guida può individuare, se lo ritiene necessario, un Comitato Tecnico Scientifico con compiti istruttori e operativi, ivi incluse specifiche attività di ricerca o di formazione per ogni singola Area di collaborazione individuata nell’Art. 2, eventualmente operando raggruppamenti.
6.5. I Comitati Tecnico Scientifici riferiranno al Comitato Guida e saranno composti da 4 membri, di cui 2 designati dall’Università e 2 da Leonardo. Ogni Comitato Tecnico Scientifico eventualmente istituito avrà il compito di:
- organizzare e gestire gli incontri semestrali di cui ai successivi commi;
- individuare e coordinare le attività e/o progetti intrapresi o da intraprendere in base alle necessità;
- redigere una relazione annuale di consuntivo da trasmettere alle Parti, sullo stato di attuazione;
- proporre al Comitato Guida, per le debite valutazioni e per i conseguenti adempimenti, eventuali modifiche all’Accordo Quadro.
6.6. Le Parti si impegnano a partecipare con cadenza quadrimestrale ad incontri (anche organizzati
su piattaforme di “virtual presence”), di volta in volta su una o più “Aree” scelte dal Comitato Guida, durante i quali l’Università esporrà i risultati dell’attività di ricerca svolta indipendentemente fino a quella data e nella piena disponibilità della stessa, finalizzati a verificare l’eventuale interesse di Leonardo a partecipare alle ricerche a condizioni da concordare ovvero a commissionare all’Ateneo eventuali ulteriori sviluppi. Al termine di ciascun incontro l’Università consegnerà a Leonardo la documentazione presentata e ritenuta opportuna ai fini del presente comma, per essere diffusa all’interno di Leonardo.
6.7. Durante gli incontri di cui al precedente Art. 6.6, le Parti altresì:
- valuteranno la documentazione presentata, eventualmente organizzando ulteriori incontri tecnici ad hoc al fine di commentarla ed approfondirla ulteriormente;
- monitoreranno le manifestazioni di interesse ai risultati di cui al precedente Art. 6.6. redigendo un apposito rapporto;
- individueranno ulteriori temi di interesse su cui l’Università potrà svolgere attività di ricerca in base alle necessità tecnologiche future presentate da Leonardo.
6.8. Ciascuna Parte sopporterà i costi e le spese per l’attività dei propri membri nei vari Comitati.
Articolo 7- Sicurezza e Tematiche Ambientali
7.1. Qualora si rendesse necessario, Leonardo potrà consentire al personale dell’Università incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo l’accesso a strutture proprie di volta in volta individuate, nonché l’eventuale utilizzo di proprie attrezzature, impianti e infrastrutture, nel rispetto della propria normativa interna, con particolare riguardo a quelle su sicurezza, proprietà intellettuale e accesso ai siti.
7.2. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge per il proprio personale che in virtù del presente Accordo verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell’ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell’accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire completa informativa riguardante le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso detta sede ospitante. A seguito della trasmissione di tale informativa, sarà rilasciata dal personale ricevente apposita
dichiarazione controfirmata. Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
7.3. Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
7.4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito del presente accordo, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati da ciascuna Parte, o dalle loro articolazioni con autonomia gestionale, e formalizzati attraverso specifici accordi, prima dell’inizio delle attività previste negli accordi stessi.
Articolo 8 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale
8.1. DEFINIZIONI. Agli effetti del presente Accordo Quadro con il termine
A)“Risultato/i” si indica il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche (in via esemplificativa e non esaustiva, il software ed il relativo codice sorgente, le invenzioni, le opere ed il know-how e ogni altro documento, nota, dato, relazione, elaborato, disegno, progetto, prototipo fisico, campione, specifica tecnica, database, rapporto, corrispondenza, anche in formato elettronico) che è stato ottenuto in esecuzione dei Contratti e/o dell’Accordo Quadro, ancorché tutelabile o meno come privativa industriale, siano esse derivanti dalle attività condotte esclusivamente dal personale delle singole Parti che dalle attività condotte congiuntamente.
B) “Background IP” si indicano i diritti di proprietà intellettuale, di titolarità di ciascuna delle Parti o nella loro legittima disponibilità, preesistenti all’esecuzione di un Contratto o sviluppati autonomamente dalle Parti, ivi incluse le informazioni tecniche che non sono di pubblico dominio.
8.2. PROGETTI COFINANZIATI. La titolarità di qualunque Risultato derivante dall’esecuzione dei Contratti per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito di Programmi cofinanziati sarà disciplinata nel medesimo Contratto. In assenza di una specifica pattuizione, la titolarità verrà attribuita ad entrambe le Parti in proporzione al contributo finanziario di ciascuna Parte.
Inoltre, lo sfruttamento economico dei suddetti risultati sarà basato sulle seguenti linee guida:
a. Le Parti non potranno trasferire la propria quota di titolarità o concedere licenza a terzi sui
suddetti risultati senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte;
b. Le Parti non potranno utilizzare i suddetti risultati per far realizzare prodotti o servizi in concorrenza con quelli dell’altra Parte;
c. Le Parti non potranno utilizzare i suddetti risultati nell’ambito di attività di ricerca commissionate da terzi o cofinanziate con terzi che diano luogo a know-how, prodotti o servizi in concorrenza con l’altra Parte;
d. In caso di divulgazione dei Risultati dei progetti cofinanziati da parte dell’Università, si applica quanto previsto all’9 del presente Accordo al fine di salvaguardare l’eventuale Background IP di Leonardo messo a disposizione per il progetto.
Al termine del progetto le Parti dovranno produrre un exploitation plan in cui vengono dichiarate le intenzioni di valorizzazione dei risultati. In assenza della stesura dell’exploitation plan entro tre mesi dalla fine del progetto, le Parti saranno libere di procedere allo sfruttamento dei risultati.
8.3. PROGETTI FINANZIATI DA TERZI. In caso di partecipazioni a programmi finanziati da terzi, le Parti si accorderanno per la titolarità dei Risultati tenendo in considerazione quanto stabilito nei bandi e dalle normative per l’accesso ai finanziamenti usufruiti, nonché la partecipazione a detti progetti di altri partner.
8.4. PROGETTI FINANZIATI DA LEONARDO
8.4.1. Titolarità dei Risultati. Le Parti stabiliscono che, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 8.4.3, Leonardo è titolare esclusiva dei Risultati conseguiti in esecuzione di Contratti finanziati interamente da Leonardo e avrà, quindi, il diritto esclusivo di sfruttamento patrimoniale (fabbricare, farsi fabbricare, usare, vendere e concedere in licenza, ecc.) di detti Risultati e degli eventuali brevetti, o di altri titoli di tutela, per tutta la durata degli stessi senza limitazione alcuna e senza ulteriore corrispettivo oltre a quelli stabiliti nei relativi Contratti.
A prescindere dalla titolarità dei diritti patrimoniali sui risultati, i partecipanti di ambo le parti dovranno essere sempre indicati come inventori/autori. Ciascuna parte comunicherà attraverso i propri organi competenti i suddetti nominativi.
8.4.2. Tutela dei Risultati. Le Parti si impegnano a comunicarsi vicendevolmente, in modo completo ed in via strettamente confidenziale, il conseguimento di ogni Risultato che sia suscettibile di brevettazione o di tutela tramite altra privativa industriale. Successivamente a tale comunicazione, Leonardo avrà la facoltà di scegliere se brevettare il Risultato o sfruttarlo in regime di segreto. Tale scelta sarà comunicata al Comitato Guida. Nel caso in cui Leonardo scelga di procedere a tutelare il Risultato, le Parti stabiliscono sin da ora che Leonardo sarà l’unico responsabile delle fasi di protezione e gestione amministrativa, sostenendone i relativi costi.
8.4.3. Prima domanda di Brevetto. Nel caso in cui Leonardo scelga di procedere a tutelare il Risultato,
fatti salvi i diritti di sfruttamento patrimoniale di cui al precedente Art. 8.4.1, ogni nuova domanda di brevetto (“Prima domanda di Brevetto”) sarà depositata a titolarità congiunta delle Parti. L’Università, ora e per allora, si impegna a cedere a Leonardo entro 10 mesi dalla data di deposito della “Prima domanda di Brevetto” tutti i propri diritti relativi alla propria quota. La trascrizione dell’atto di acquisizione da parte di Leonardo della piena titolarità della domanda di brevetto deve in ogni caso avvenire a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della domanda. Resta inteso che, nel periodo in cui l’Università è contitolare della Prima Domanda di Brevetto, la stessa non potrà utilizzare i relativi diritti in attività che siano in concorrenza con l’attività svolta da Leonardo.
8.4.4. Costi di tutela. È stabilito tra le Parti che i costi relativi al deposito e al mantenimento della Prima Domanda di Brevetto, nonché a ogni ulteriore deposito e mantenimento del brevetto e/o di ogni altra forma di privativa industriale saranno a carico di Xxxxxxxx. Resta inoltre inteso e concordato che Xxxxxxxx xxxxxxxx in piena autonomia se procedere al deposito di privative industriali e che la gestione delle stesse (intendendosi per “gestione” a titolo esemplificativo e non esaustivo: presentazione della domanda di brevetto, risposta ad eventuali opposizioni alla stessa, modifiche eventuali alle rivendicazioni descritte nel brevetto, scelta dello studio di consulenza che provvederà all’espletamento delle pratiche dinanzi alle amministrazioni competenti, trascrizioni, estensione all’estero, mantenimento in vigore, ecc.) è rimessa all’esclusivo, preliminare ed irrinunciabile sindacato di Leonardo.
8.4.5. Estensioni brevettuali. Le estensioni di ogni Prima Domanda di Brevetto saranno decise esclusivamente ed in piena autonomia da Leonardo e depositate a titolarità unica di Leonardo a cui l’Università cede, ora e per allora, i diritti di depositare la domanda di brevetto in qualunque ulteriore Paese, unitamente ai corrispondenti diritti di priorità.
8.4.6. Premio inventivo. È stabilito inoltre che Leonardo corrisponderà all’Università un premio inventivo (da corrispondersi in unica soluzione) pari alla somma di €
) oltre IVA nell’aliquota di legge entro il decimo mese dal deposito della Prima Domanda di Brevetto. Al pagamento del premio inventivo, l’Università cederà la propria quota di proprietà della Prima domanda di Brevetto, fermo restando il diritto per l’Università di utilizzare i risultati oggetto della domanda di Brevetto per i soli fini didattici e di ricerca ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs n. 30/05.
Spetterà a Leonardo richiedere all’Xxxxxxx Xxxxxxxx la trascrizione dell’atto di acquisizione della piena titolarità del brevetto e/o di ogni altra forma di privativa industriale. L’Università si impegna a fornire il supporto necessario ad effettuare la domanda di brevetto e la relativa trascrizione. Resta inteso che tutti i costi inerenti la cessione, la trascrizione e quanto ad esse relativo saranno a carico di Leonardo.
8.5. Documentazione per i depositi. L’Università si impegna, anche in nome e per conto del proprio
personale dedicato all’attività di ricerca relativa ai Contratti attuativi stipulati sulla base del presente Accordo Quadro o dell’inventore medesimo, a fornire il supporto necessario all’espletamento delle procedure necessarie, nonché a firmare tutti i documenti necessari affinché Leonardo possa procedere ai depositi delle domande di brevetto ove lo ritenga opportuno, nei limiti in cui tale supporto non implichi spese vive per l’Università.
Al fine di rendere attuabile quanto sopra previsto, l’Università dovrà acquisire dal proprio personale (intendendosi per personale i propri dipendenti, collaboratori, laureandi, dottorandi e stagisti) che sarà addetto all’attività di ricerca, la titolarità di know-how, del software e dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile, chiunque di questi sia l’autore, obbligandosi nei confronti di Leonardo per il fatto del terzo ai sensi dell’art. 1381 Codice Civile, unitamente alla rinunzia da parte degli autori ad ogni diritto (ad eccezione di quello morale di essere indicato come inventore nella domanda di brevetto) su invenzioni, software e know-how derivanti dall’esecuzione dei Contratti di ricerca.
L’Università garantirà a tal fine la piena titolarità dei diritti patrimoniali da essa indicati.
8.6. Personale non strutturato e componente studentesca. Il precedente Art. 8.5, si applica “mutatis mutandis” al caso di laureando o studente tirocinante, includendo prestazioni di servizi e/o consulenze professionali svolte da personale dell’Università, da dottorandi e da studenti.
Qualora partecipino alle attività di ricerca dottorandi, assegnisti di ricerca, borsisti, studenti, ecc., questi ultimi, nonché i loro tutori accademici e responsabili avranno il diritto di utilizzare i Risultati in conformità con quanto previsto dall’art. 9.
Uso di Background IP. Il Background IP che ciascuna Parte intende utilizzare per lo svolgimento delle attività verrà specificato in ogni relativo Contratto. Resta inteso tra le Parti che il Background IP sarà messo a disposizione dalla Parte titolare all’altra Parte a titolo gratuito e solo ed esclusivamente per l’esecuzione dei Contratti stessi. Le Parti si impegnano a dichiarare ex ante rispetto alla firma di ogni Contratto l’esistenza di eventuali propri diritti che potrebbero impedire o limitare lo sfruttamento dei Risultati da parte dell’altra Parte. In presenza di tali diritti, l’Università si impegna a non impedire né limitare lo sfruttamento dei Risultati da parte di Leonardo, concedendo sin da ora un diritto di uso a titolo gratuito dell’eventuale Background IP di titolarità dell’Università in caso di progetto cofinanziato, stipulando accordi specifici in caso di progetto finanziato da Leonardo, qualora questo sia necessario per l’utilizzo di detti Risultati da parte di Leonardo.
8.8. Manleva. Le Parti dichiarano e garantiscono che, per quanto ragionevolmente sia dato sapere, i Risultati di Xxxxxxx non utilizzano informazioni confidenziali ricevute da terze parti. Le Parti inoltre dichiarano e garantiscono che qualsivoglia gruppo di ricerca formato a seguito e per effetto del presente accordo si asterrà dall’indirizzare attività e progetti su soluzioni applicative protette da brevetti di terzi e da ogni altra forma di privativa industriale, di cui il gruppo medesimo sia a
conoscenza, nell’ambito dei Contratti. Nel caso in cui l’Università o Leonardo dovessero ricevere indicazione della possibile violazione di diritti di proprietà industriale ed intellettuale di terzi per effetto dell’attività di una Parte nell’ambito dei Contratti di attuazione del presente Accordo Quadro, la Parte stessa provvederà, a sua discrezione e senza alcun aggravio economico per l’altra Parte, a:
- ottenere una adeguata licenza dal titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, oppure
- implementare una soluzione alternativa che non comporti violazione di diritti di terzi.
8.9. Report annuale dei risultati. Le Parti si impegnano a redigere e sottoscrivere annualmente un quadro riepilogativo dei Risultati ottenuti e delle relative titolarità.
Articolo 9 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei Risultati
9.1. Qualora l’Università sia interessata a pubblicare i Risultati o parte di essi, dovrà fare pervenire una richiesta scritta a Leonardo all’attenzione del responsabile tecnico del progetto di ricerca di Leonardo, indicato nel Contratto. Qualunque Risultato potrà essere pubblicato dall’Università solo dopo esplicita autorizzazione scritta di Leonardo, a cui sarà sottoposto il testo da pubblicare; l’autorizzazione non sarà negata se non per motivate ragioni e, comunque, nei limiti in cui tale divulgazione non pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati stessi e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’Art. 11, Leonardo dovrà rispondere nel termine di 30 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scritta di autorizzazione. Trascorso tale termine, l’autorizzazione si intenderà concessa, secondo il principio del silenzio assenso. In ogni caso, l’Università si impegna a pubblicare il testo nella versione autorizzata da Leonardo che, nel caso di silenzio assenso, sarà la versione così come precedentemente inviata a Leonardo dall’Università unitamente alla richiesta di autorizzazione.
9.2. Fermo restando quanto previsto all’Art. 8, l’Università si riserva il diritto di utilizzo dei Risultati per il proseguimento della ricerca per i soli fini didattici e di ricerca, intendendosi come tali esclusivamente quelli interni dell’Università. In tale caso, l’Università terrà informata Leonardo.
9.3. Ciascuna Parte avrà la facoltà di pubblicare sui rispettivi siti notizie riguardanti i Contratti attuativi del presente Accordo Quadro, alle condizioni di seguito specificate. Il testo della comunicazione dovrà sempre essere stato preventivamente approvato dai rispettivi uffici stampa nonché dal Comitato Guida, all’unanimità. L’oggetto della comunicazione dovrà comunque essere limitato alla mera descrizione dell’oggetto della ricerca/consulenza.
Articolo 10 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
10.1 La collaborazione di cui al presente Accordo Quadro non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, insegna o altra designazione dell’altra Parte (inclusi loghi e abbreviazioni).
10.2. Le Parti, rappresentate dal Comitato Guida, concorderanno se dare comunicazione al pubblico della collaborazione oggetto del presente Accordo.
Articolo 11 - Riservatezza
11.1. Fermo restando quanto previsto ai precedenti Articoli, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione (i.e.: tecnica e/o commerciale, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi documento, disegno, bozza o progetto, materiale, know-how, software, conoscenza, campione, dimostratore tecnologico o prodotto di prototipo o simili beni o prodotti che sia nel possesso, custodia o controllo della Parte divulgante) indicata come confidenziale e scambiata in esecuzione del presente Accordo Quadro (di seguito “Informazione Confidenziale”), e conseguentemente si impegnano a:
• non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte;
• non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo e dal Contratto attuativo nell’ambito del quale tali Informazioni Confidenziali possono essere scambiate;
• custodire tali informazioni e non renderle accessibili a terzi che non siano i soggetti di cui al seguente Art. 11.2;
• non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del Contratto, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
• restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del Contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
11.2. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le Informazioni Confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le Informazioni Confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente Accordo o dei Contratti e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo Quadro.
11.3. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali
a. quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo Quadro;
b. le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell’attività di ricerca;
c. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.
11.4. La comunicazione di qualsiasi informazione confidenziale non attribuisce alla parte ricevente licenze e/o diritti di proprietà.
11.5. È vietato ogni possibile procedimento di reverse engineering, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, metodi di decompilazione o disassemblaggio ed altre attività di tale natura applicabili alle Informazioni Confidenziali.
11.6. Le Parti si impegnano a mantenere riservate tali informazioni confidenziali usando lo stesso grado di attenzione che userebbero per proteggere le proprie informazioni riservate, ma in ogni caso con un'attenzione non inferiore a quella ragionevole. In tale caso le Parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo.
11.7. Le Parti concordano sin d'ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dallo specifico Contratto, salvo il caso di dolo o colpa grave.
11.8. Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente Art. 11, rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente Accordo Quadro o del Contratto attuativo nell’ambito del quale tali Informazioni Confidenziali possono essere scambiate.
11.9. Le Parti s’impegnano altresì a rispettare, ove applicabili, le norme comunitarie e statunitensi – quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’Export Administration Regulations (EAR), l’International Traffic in Arms Regulations (ITAR), il Regolamento CE n. 1334/2000 e le loro successive modifiche ed integrazioni - in tema di controlli e limitazioni all’esportazione, trasferimento, ed uso di particolari tecnologie ed informazioni tecniche.
Articolo 12 - Documentazione utilizzata in ambito di attività di formazione
12.1. Nell’ambito delle attività di formazione di cui all’0, ciascuna Parte potrà mettere a disposizione dell’altra documentazione e casi di studio.
12.2. Resta inteso tra le Parti che tutti i diritti relativi alla suddetta documentazione, nonché ai
relativi contenuti, restano della Parte che li mette a disposizione. L’altra Parte avrà comunque il diritto di riprodurre e usare la suddetta documentazione per attività didattica e formativa limitatamente al proprio personale e per l’Università anche alla propria componente studentesca.
Articolo 13 - Legge Anticorruzione
13.1. Nell’esecuzione del presente Accordo Quadro, le Parti dovranno agire nel pieno rispetto della normativa anticorruzione applicabile (di seguito “Leggi Anticorruzione”).
13.2. Le Parti si impegnano, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali loro collaboratori e/o subcontraenti tutti i principi contenuti nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato da ciascuna Parte ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. (di seguito “Modello 231”), nel Codice Etico e nel Codice Anticorruzione del Gruppo (di seguito congiuntamente “Codici”), disponibili sul sito web di ciascuna Parte.
13.3. L’inosservanza, anche parziale, dei principi stabiliti nel Modello 231 e/o nei Codici e/o nelle Leggi Anticorruzione costituirà grave inadempimento e darà facoltà a ciascuna Parte di risolvere l’Accordo mediante invio di lettera raccomandata A.R. o tramite PEC contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto comprovanti l’inosservanza. Nell’eventualità di notizie, anche di stampa, da cui possa desumersi tale inosservanza, in attesa dei relativi accertamenti, la Parte adempiente avrà facoltà di sospendere e/o risolvere l’esecuzione del presente Accordo mediante invio di lettera raccomandata A.R. o PEC contenente l’indicazione delle circostanze da cui possa desumersi ragionevolmente l’inosservanza. I costi derivanti e conseguenti all’esercizio del diritto di risolvere o sospendere l’esecuzione del presente Accordo saranno a carico della Parte inadempiente, la quale sarà altresì responsabile del risarcimento degli ulteriori danni, patrimoniali e non, derivanti dalla violazione compiuta. La Parte inadempiente avrà altresì l’obbligo di manlevare e tenere indenne la Parte adempiente in relazione a qualsivoglia azione o pretesa di terzi derivante da tale inosservanza o ad essa comunque conseguente.
Articolo 14 - Trattamento dei dati
14.1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente Accordo Quadro e ai Contratti attuativi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
14.2. Qualora ai fini della sottoscrizione dei Contratti attuativi, le Parti constatino che è necessario trattare dati personali ai sensi della Normativa Privacy Applicabile e del cui trattamento una è titolare (“Titolare del Trattamento” o “Titolare”), le stesse si impegnano sin d’ora al rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Privacy Applicabile, nei ruoli rispettivamente assunti da ciascuna Parte
nell’ambito del trattamento dei dati personali. In tale ultimo caso il titolare nominerà l’altra Parte, che accetterà, responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR (“Responsabile del Trattamento”), con un atto di nomina che verrà concordato tra le Parti e, conseguentemente, il Responsabile si obbligherà, in virtù di tale nomina, a rispettare le previsioni poste a proprio carico dal Titolare del Trattamento, adempiendo agli obblighi previsti a proprio carico dalla Normativa Privacy Applicabile.
Articolo 15 - Durata e recesso
15.1. Il presente Accordo Quadro e tutte le obbligazioni in esse contenute, entra in vigore dalla data dell’ultima sottoscrizione ed ha durata di 5 anni.
15.2. Il rinnovo dell’Accordo Quadro, per un periodo di pari o di diversa durata, può essere chiesto per iscritto, entro tre mesi dalla scadenza da una delle Parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra Parte entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta, nonché, per l’Ateneo, previa delibera dell’organo competente. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Accordo.
15.3. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo Quadro in qualsiasi momento con un preavviso di sessanta (60) giorni. Il recesso non avrà effetto sulle attività e sui Contratti in corso al momento del recesso.
Articolo 16 - Controversie
16.1. In caso di controversia derivante, o relativa all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione dell’Accordo Quadro o dei Contratti, i membri del Comitato Guida, su richiesta di una delle Parti ed entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla richiesta, si riuniranno per cercare di comporre bonariamente la controversia e redigere il relativo Verbale.
16.2. Nel caso in cui non si raggiunga una composizione, qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Accordo Quadro sarà devoluta alla cognizione del Foro di Genova.
Articolo 17 - Completezza delle pattuizioni contrattuali
17.1. Il presente Accordo Xxxxxx descrive l’accordo complessivo tra le Parti in riferimento all’Oggetto e, fatta eccezione per quanto qui diversamente previsto, annulla tutti i precedenti accordi, intese, comunicazioni, rappresentazioni e premesse, sia orali sia scritti, intercorsi tra i rappresentanti delle Parti.
Articolo 18 - Legge applicabile
18.1. Per tutto quanto non ivi espressamente indicato, il presente Accordo Quadro è regolato dalla Legislazione italiana.
Articolo 19 - Punti di Contatto per comunicazioni
19.1. Qualsiasi comunicazione ufficiale tra le Parti relativa al presente Accordo Quadro dovrà essere fatta per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC e dovrà essere indirizzata come segue:
se a Università:
Xxx.xx: Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx – Rettore Università degli Studi di Genova Indirizzo: Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx
PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx se a Leonardo:
Xxx.xx: Ing. - Chief Technology And Innovation Officer Indirizzo: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxx
Email:
PEC: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
salvo che non venga comunicato un diverso indirizzo, nel qual caso la comunicazione dovrà essere inviata al nuovo indirizzo comunicato. La comunicazione si intenderà effettuata alla data della ricezione.
Articolo 20 - Registrazione
20.1 Il presente Accordo Quadro sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.
Accordo concluso con scambio di corrispondenza. Proposta dell’Università il 29.6.2021, accettazione Leonardo il 12.7.2021.
Università degli Studi di Genova
Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxx – Società per azioni
Chief Technology and Innovation Officer Ing.
Allegati:
Allegato 1 – Schema tipo contratto di ricerca
ALLEGATO 1
CONTRATTO DI RICERCA
Tra
Leonardo S.p.a., con sede legale in Roma, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx x. 0, Xxx. Soc. € 2.543.861.738,00 i.v., C.F. e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 00401990585, P. IVA n. 00881841001 in persona di (di seguito “Leonardo”)
e
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA - Dipartimento di (c.f. XXXX, P.IVA
XXXX), con sede in XXXX, (in seguito indicato come UNIVERSITÀ), rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del
Consiglio di Dipartimento del --.
(Leonardo e l’UNIVERSITÀ di seguito indicate, individualmente, come “Parte” e collettivamente, come “Parti”)
Premesso che
● In data Leonardo e UNIVERSITÀ hanno sottoscritto un accordo quadro, (di seguito anche “Accordo”), contenente termini e condizioni generali per lo svolgimento, tra l’altro, di attività di ricerca nell’ambito delle tematiche ivi identificate;
● Quanto stabilito nell’Accordo è parte integrante e sostanziale del presente contratto;
● Leonardo intende affidare all’UNIVERSITÀ lo svolgimento dell’attività di ricerca relativa a
;
● Le Parti intendono ora disciplinare in modo dettagliato la suddetta attività di ricerca.
Tutto ciò premesso
Si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 OGGETTO DELL'ATTIVITÀ
Leonardo affida all’UNIVERSITÀ un’attività di ricerca (qui di seguito “Attività di Ricerca”) avente come titolo «XXXXXXXXXXX», secondo le modalità riportate nell'Allegato Tecnico che si acclude al presente contratto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (di seguito Allegato “A”). Nel corso dello svolgimento dell’Attività di Ricerca, in relazione all’evoluzione della stessa, potranno essere concordate tra i Responsabili di cui all’art. 2, aggiornamenti alla pianificazione concordata, sempre nei limiti dell’Attività di Ricerca in argomento.
Art. 2 RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA E REFERENTE AZIENDALE
l’UNIVERSITÀ designa come responsabile dell'Attività di Ricerca il Prof. xxxxx. Leonardo indica quale Referente aziendale per i rapporti con l’UNIVERSITÀ inerenti il presente contratto il xxxxx
Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto entra in vigore ed è efficace tra le Parti dalla data di sottoscrizione fino al , salvo il caso in cui le Parti concordino per iscritto di estendere la durata del contratto medesimo.
Art. 4 CORRISPETTIVO
Per l'esecuzione delle Attività di Ricerca Leonardo riconoscerà all’UNIVERSITÀ un corrispettivo fisso ed invariabile di Euro xxxxxxx (xxxxxxxx00), oltre IVA in base all’aliquota in vigore.
Tale somma è comprensiva di ogni onere e/o spesa sostenuta dall’UNIVERSITÀ in esecuzione del presente contratto.
Art. 5 FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
La somma di cui al precedente Art. 4 sarà fatturata a Leonardo come segue:
- Euro xxxxxxx,00 (xxxxxxxx/00) oltre all’IVA, alla stipula del presente contratto;
- Euro xxxxxx,00 (xxxxxx/00), oltre all’IVA alla data di consegna del rapporto tecnico intermedio di cui all’articolo 6;
- Euro xxxxxxx,00 (xxxxxxx/00), oltre all’IVA, all’accettazione di Leonardo del rapporto tecnico finale di cui all’articolo 6. Qualora nelle attività di ricerca siano concordati finanziamenti di specifici Dottorati, Ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca e borsisti in genere, la somma pari a Euro xxxxx a copertura completa delle sole attività sopra menzionate sarà versata per intero con il primo acconto
Le fatture elettroniche saranno emesse solo al completamento delle Milestone indicate nell’Allegato A, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 205/2017 e, saranno inviate attraverso il sistema di interscambio (codice SDI azienda ), dal (inserire acronimo dipartimento).
Alle fatture elettroniche saranno allegati gli avvisi di pagamento, contenenti il codice IUV, affinchè Leonardo possa versare le suddette somme all’UNIVERSITÀ tramite il sistema PagoPA.
LEONARDO provvederà a fornire all’UNIVERSITÀ specifico riferimento identificativo da riportare in tutte le fatture emesse dall’UNIVERSITÀ a fronte delle attività previste dal presente Contratto.
LEONARDO dichiara, ai fini dell’erogazione del corrispettivo di cui al comma 2, di essere soggetto rientrante nel regime dell’art. 17 ter D.P.R. 633/72.
Sulle fatture dovrà essere riportata, come causale, la dicitura “DAP - saldo fattura n. XXX Leonardo
n. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Il pagamento delle fatture avverrà entro 90 (novanta) giorni dalla data fattura fine mese.
Art. 6 IMPEGNI DELL’UNIVERSITÀ
6.1 L’UNIVERSITÀ dovrà eseguire l’Attività di Ricerca in conformità a quanto previsto nell’Allegato A. L’UNIVERSITÀ si impegna, inoltre, a completare l’Attività di Ricerca entro il
e a consegnare a Leonardo un rapporto tecnico intermedio e un rapporto tecnico finale, contenenti un resoconto sui risultati ottenuti dall’esecuzione delle Attività di Xxxxxxx, rispettivamente entro il ed entro il . Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di ciascun Rapporto, Leonardo dovrà comunicarne all’UNIVERSITÀ l’accettazione. In ogni caso, decorsi detti 30 (trenta) giorni senza che vi sia contestazione del Rapporto tecnico intermedio o finale, lo stesso si intenderà tacitamente accettato.
6.2 In caso di difformità degli esiti della ricerca rispetto a quanto stabilito nell’Allegato A, l’UNIVERSITÀ si impegna, senza ulteriori oneri a carico di Leonardo, ad operare opportuni interventi di adeguamento ai criteri dedotti nel predetto allegato nei 90 (novanta) gg. decorrenti da eventuali contestazioni operate da Leonardo nel periodo riservato all’accettazione degli esiti della ricerca di cui al paragrafo 6.1.
6.3. L’UNIVERSITÀ si impegna altresì a manlevare e tenere indenne Leonardo da eventuali pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni oggetto del contratto causati dal personale dell’UNIVERSITÀ, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
Art. 7 SICUREZZA E ASSICURAZIONE
[DA INTEGRARE EVENTUALMENTE PER L’ATTIVITA’ DI RICERCA SPECIFICA]
Per quanto attiene alla disciplina della sicurezza e delle assicurazioni in merito al presente contratto, le Parti richiamano gli impegni già assunti con l’Art.7 dell’Accordo.
Art.8 TEMATICHE AMBIENTALI
[DA INTEGRARE/MODIFICARE EVENTUALMENTE IN BASE ALLA DIVISIONE/SOCIETA’ RICHIEDENTE DI LEONARDO O ALLE RELATIVE STRUTTURE
DOVE SI SVOLGERA’ LA ATTIVITA’ DI RICERCA]
Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse comunque designati, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
In presenza di specifiche procedure/regolamenti ambientali di Leonardo o dell’UNIVERSITÀ, entrambi i contraenti sono tenuti al rispetto degli stessi.
In particolare, il personale di entrambi i contraenti si impegna a:
- seguire le vigenti disposizioni in materia di smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, attenendosi a quanto previsto dalle procedure/regolamenti vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività;
- in caso di utilizzo nel corso delle attività di sostanze pericolose, a rendere disponibili presso le sedi di impiego le pertinenti schede di sicurezza (conformi a quanto previsto dal Reg. REACH e s.m.i.), preventivamente sottoposte ai referenti del progetto;
- in caso di necessità di installazione di nuovi impianti, ad attenersi a quanto previsto dalle procedure/regolamenti vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività.
In generale, con riferimento alla gestione degli aspetti ambientali, entrambe le Parti dovranno utilizzare per lo svolgimento delle attività mezzi ed attrezzature conformi a quanto previsto ex lege, in relazione alle peculiarità delle attività stesse, ed impiegare, se necessario, personale appositamente formato in materia.
Leonardo è tenuta alla trasmissione della seguente documentazione al personale dell’UNIVERSITÀ coinvolto: (i) politica ambientale e (ii) procedure/istruzioni operative concernenti la gestione degli aspetti ambientali significativi generati dalle attività svolte nell’ambito del contratto di ricerca, sia in condizioni normali che di emergenza.
Art. 9 - DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Fatto salvo quanto previsto agli articoli 8 e 9 dell’Accordo, nel caso in cui nel corso di attività di ricerca, condotte dal medesimo gruppo di ricerca dell’UNIVERSITÀ nell’arco dei primi 12 (dodici) mesi successivi alla naturale scadenza del presente contratto, emergano risultati brevettabili o comunque consistenti in programmi per elaboratore direttamente imputabili all’attività di ricerca, l’UNIVERSITÀ ne darà pronta comunicazione a Leonardo e si impegna sin da ora a concedere a Leonardo un diritto d’opzione all’acquisto dei relativi diritti. Leonardo dovrà esercitare tale diritto mediante apposita dichiarazione che dovrà pervenire all’UNIVERSITÀ entro 90 (novanta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.. In caso di mancato riscontro entro tale termine, Leonardo non potrà vantare alcun diritto su tali risultati e l’UNIVERSITÀ ne rimarrà esclusiva titolare e sarà conseguentemente libera di disporne.
Nel caso in cui i risultati di cui sopra siano anche in parte imputabili ad apporti intellettuali, di lavoro o comunque ad altri investimenti effettuati dall’ UNIVERSITÀ successivamente alla naturale scadenza del contratto, il corrispettivo che Leonardo dovrà versare all’Università per esercitare il suddetto diritto di opzione dovrà corrispondere a valore di mercato di tali risultati incrementali.
Nel caso in cui le Parti non addivengano a un accordo circa l’ammontare del corrispettivo di cui sopra entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di esercizio del diritto di opzione resa da Leonardo all’ UNIVERSITÀ le Parti dovranno congiuntamente domandare la determinazione del prezzo a un esperto nominato dal Tribunale, che non potrà essere un professore dell’Università di Genova.
In caso di inattività delle Parti nell’ultimo termine citato, il diritto di opzione cesserà automaticamente.
L’UNIVERSITÀ impegna il proprio personale, ora per allora, a richiesta di Leonardo, a sottoscrivere gli atti necessari agli espletamenti relativi alle pratiche di tutela sopramenzionate.
Art. 10 OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Fatto salvo quanto previsto all’Art. 11 dell’Accordo, le Parti stabiliscono altresì che i Responsabili della Ricerca dell’una e dell’altra Parte saranno responsabili dello scambio e gestione delle Informazioni Confidenziali avendo altresì cura di provvedere alla loro raccolta e – ove strettamente necessario – riproduzione delle stesse.
Resta inoltre inteso che, alla scadenza del presente contratto o in caso di risoluzione o recesso, le Parti stabiliscono reciprocamente di restituire le Informazioni Confidenziali che ciascuna Parte avrà ricevuto dall’altra (unitamente ad ogni eventuale riproduzione esistente delle medesime) per l’esecuzione del presente contratto.
Art. 11 DOCUMENTAZIONE E SPECIFICHE
Ogni documento, specifica, disegno e campione ed ogni altra informazioni fornita da Leonardo all’UNIVERSITÀ sulla base di quanto stabilito nell’Allegato A con riferimento all’oggetto del presente contratto è e rimane di proprietà di Leonardo e, nel caso in cui fossero indicati/e come Confidenziali, soggetta alle disposizioni di cui all’Art. 10 che precede.
Articolo 12 – COLLABORAZIONI ESTERNE
Nello svolgimento delle attività di ricerca di cui al presente Contratto, l’UNIVERSITÀ potrà avvalersi di personale esterno, anche mediante assegni di ricerca o borse di studio.
Previa comunicazione per iscritto a LEONARDO, che si richiederà prima dell’avvio delle procedure di selezione, l’UNIVERSITÀ potrà avvalersi di personale esterno anche mediante assegni di ricerca o borse di studio e affidare l'esecuzione di particolari lavori a ditte specializzate o conferire incarichi di consulenza a terzi nell'ambito del presente Contratto.
Resta inteso che il coinvolgimento di collaboratori esterni non comporterà alcun maggior costo per Leonardo.
L’UNIVERSITÀ sarà responsabile per l’attività prestata dal collaboratore esterno, ivi incluso per quanto attiene gli obblighi di riservatezza, nonché della disciplina della proprietà intellettuale, così come previsto nell’Accordo.
Articolo 13 – ACCESSO ALLE STRUTTURE ED UTILIZZO DI ATTREZZATURE [DA INTEGRARE EVENTUALMENTE PER L’ATTIVITA’ DI RICERCA SPECIFICA]
Qualora sia necessario, Leonardo consentirà al personale dell’UNIVERSITÀ incaricato dello svolgimento della ricerca di accedere alle proprie strutture individuate di volta in volta, nonché di utilizzare le proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate. Il personale dell’UNIVERSITÀ che abbia accesso ai siti di Leonardo si impegna a rispettare le procedure aziendali applicabili.
Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù del presente Contratto, abbia accesso alle strutture e alle apparecchiature dell’altra Parte, è responsabile dei danni causati alle apparecchiature stesse e a terzi.
Le Parti garantiscono copertura assicurativa al proprio personale ed ai propri collaboratori e/o consulenti relativamente agli infortuni e per i danni ad essi imputati secondo le regole di responsabilità civile.
L’utilizzo delle attrezzature dell’altra Parte è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
Art. 14 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del Codice Civile, in tutto o in parte, e fatto salvo comunque il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno e rimedio, dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o in alternativa tramite l’invio di pec) avvalendosi di tale clausola, nei seguenti casi:
a) mancata esecuzione e/o ritardo di esecuzione di una delle Parti con riferimento a qualsiasi obbligo contrattuale (ivi inclusi in particolare gli obblighi inerenti alla comunicazione di dati, informazioni e altri materiali necessari all’esecuzione del rapporto) nel caso in cui il ritardo nell’adempimento si sia protratto per più di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data prevista per il completamento delle attività;
b) inadempienze gravi di una delle Parti in termini di non conformità delle attività svolte dalla Università all’Allegato A e/o di violazione delle disposizioni in materia di proprietà intellettuale e di riservatezza.
Art. 15 RECESSO
È facoltà di ciascuna Parte recedere dal presente contratto in ogni momento ed a qualsiasi stato d’avanzamento delle Attività di Ricerca con un preavviso di 60 (sessanta) giorni notificato a mezzo raccomandata AR o PEC. In questo caso, e ferma restando l’irripetibilità del corrispettivo già versato al momento del recesso, quest’ultimo non avrà effetto sulle attività e i contratti in corso (fra cui in particolare assegni di ricerca, borse di dottorato, contratti di fornitura di beni e/o servizi inerenti all’esecuzione del contratto) al momento del recesso.
ART. 16 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO
Resta inteso che in caso di risoluzione/recesso restano valide le disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 del contratto.
Art. 17 REGISTRAZIONE
Tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti derivanti dal presente contratto sono a carico di Leonardo. Il presente atto, che si compone di numero pagine, è soggetto a registrazione solo in caso di
uso ai sensi dell’art. 1 lett. b) della Tariffa - Parte II^ annessa al DPR 26/04/1986 n. 131.
Il presente contratto stipulato nella forma della scrittura privata è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa tariffa Parte I, art. 2, come allegata al D.M. 20.8.1992.
Art. 18 INCOMPATIBILITA’
Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente contratto, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti rinviano a quanto previsto nell’Art. 14 dell’Accordo
ART. 20 – CONTROVERSIE
Le Parti rinviano a quanto previsto nell’art. 16 dell’Accordo.
Art. 21 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
Le Parti stabiliscono che ogni comunicazione scritta che dovesse rendersi necessaria o solamente opportuna in relazione all’esecuzione, risoluzione, recesso del presente contratto dovrà essere indirizzata ai seguenti destinatari:
Per Leonardo: | Per UNIVERSITÀ: |
xxxxxxxxxx | Direttore del Dipartimento e al Responsabile Gestionale |
tel. +39 xxxxxxxxx | tel. +39 xxxxxxxxxx |
mail: xxxxxxxxxxxxxx |
Qualsiasi eventuale variazione che dovesse riguardare i nominativi dei destinatari e loro rispettivi contatti, dovrà essere comunicata tempestivamente all’altra Parte.
Art. 22 RINVIO
Tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto sarà disciplinato dall’Accordo stipulato tra le Parti e citato in premessa, nonché dalla legislazione Italiana.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
Per Leonardo S.p.a. | Per UNIVERSITÀ: |
Dipartimento di xxxxxxx | |
Il Direttore | |
…………………………………………. | …………………………………………. |
Il Responsabile Scientifico | |
…………………………………………. | |
Il Responsabile Gestionale | |
…………………………………………. |
ALLEGATO A [ALLEGATO TECNICO]