le sottoscritte parti
CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SOSTA NEL COMUNE DI UDINE
L'anno
addì
del mese di
( . .20 ) in Udine,
presso ,
le sottoscritte parti
Il COMUNE DI UDINE, con sede nella xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, x. 0 in Udine, P.I. 00168650307, nella persona del Dirigente
, nato a il / / , domiciliato per la carica a Udine P.zza Lionello 1, il quale agisce ai sensi del vigente Regolamento dei contratti del Comune di Udine;
SISTEMA SOSTA E MOBILITÀ S.p.A., Codice Fiscale e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese di Udine 01924950304 - con sede a Udine in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx x. 00, di seguito denominata S.S.M. S.p.A., rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxx nato a Udine il 20 ottobre 1960, domiciliato per la carica presso la sede della Società;
premesso
- che in data 30/07/2001 è stata stipulata una convenzione tra il Comune di Udine e la S.S.M. S.p.A. avente ad oggetto la gestione della sosta a pagamento nel Comune di Udine con durata ventennale;
- che in data 31/01/2011 è stata stipulata una convenzione tra il Comune di Udine e la S.S.M. S.p.A. avente ad oggetto la realizzazione e gestione di una autorimessa interrata in Piazza I Maggio a Udine;
- che con atto separato dd. 12/02/2013 tuttora in corso di validità è stata garantita la disponibilità dell’area nella quale è stata realizzata l’autorimessa di cui al punto precedente;
- che risulta coerente procedere ad un affidamento con un'unica convenzione alla
S.S.M. S.p.A. della gestione integrata della sosta a pagamento regolamentata a mezzo parcometri ed in autorimesse, costituendo la stessa il modello di gestione del servizio pubblico locale più funzionale in termini di efficienza per il perseguimento degli obiettivi di riqualificazione della sosta e mobilità nel centro cittadino e non;
- che le parti, in considerazione dei buoni risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia del servizio svolto da S.S.M. S.p.A., intendono proseguire mediante nuovo affidamento;
- che S.S.M. S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 175 del 2016 e detiene i requisiti statutari necessari per l’affidamento in house dei servizi pubblici da parte degli Enti partecipanti;
- che S.S.M. S.p.A. è partecipata in quota maggioritaria dal Comune di Udine ed ha per oggetto “l’esercizio del controllo delle soste degli autoveicoli nelle aree deputate e nei parcheggi in genere, la gestione delle stesse aree e dei parcometri, lo
sviluppo di tecnologie inerenti le modalità di pagamento della sosta, la gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale, verticale e complementare nonché semaforica, sia di carattere convenzionale, sia con strumenti informativi innovativi atti ad integrare i tipi la cui messa in uso è prescritta dal Codice della Strada, la gestione e la manutenzione di pannelli informativi elettronici e di strutture, mobili o meno, atte a regolare il traffico o comunque a delimitare zone riservate al transito o all’accesso al pubblico, la rimozione degli autoveicoli;
l’analisi e la soluzione delle problematiche inerenti la mobilità finalizzati al decongestionamento del traffico nei centri urbani, e ciò anche in coerenza con le disposizioni di cui alla L. 24.03.1989 n. 122, tra cui la progettazione e realizzazione di parcheggi in genere, ivi compresi quelli per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti, opere di accesso, tecnologie di informazione, la promozione e la gestione di strumenti e servizi orientati ad una sempre migliore facilitazione del traffico urbano intermodale, quale ad esempio il servizio di noleggio o commercio biciclette, anche elettriche, scooter, auto elettriche e quant’altro”;
- che l’affidamento in house garantisce al Comune di Udine la necessaria elasticità, i poteri ed i controlli nella gestione ed implementazione delle proprie politiche di mobilità coerenti alla tipicità ed alle dimensioni del territorio comunale. L’affidamento in house permette pertanto un controllo diretto dei servizi con facoltà di modifica degli assetti esistenti in funzione delle politiche di servizio perseguite, coerentemente alla peculiarità del territorio;
- che il Comune di Udine, con delibera di G.C. n. d’ord. 240 del 09.07.2021 ha approvato la relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 (relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta) e ex art. 192 del D. Lgs. 50/2016 (valutazione sulla congruità economica dell’offerta);
- che, con delibera di C.C. n. d’ord. 54 del 16.07.2021, il Comune di Udine ha deliberato l’affidamento in house alla società SSM Spa del servizio di gestione della sosta a pagamento nel territorio comunale;
- che, con delibera di G.C. n. d’ord. del , il Comune di Udine ha approvato la presente convenzione;
Ciò premesso, confermato e considerato parte integrante della presente convenzione, le parti, come sopra rappresentate,
convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Finalità della convenzione ed affidamento del servizio
Finalità della presente convenzione è la regolamentazione unitaria della sosta a pagamento a raso ed in autorimessa, per una gestione integrata del servizio da parte di
S.S.M. S.p.A..
Art. 2 – Oggetto
Con la presente convenzione il Comune di Udine affida a S.S.M. S.p.A. che, in persona come sopra, accetta, il servizio pubblico concernente la gestione della sosta a pagamento a raso e nelle autorimesse. In particolare, la presente convenzione ha per oggetto:
a) la gestione della sosta a raso a pagamento su tutto il territorio comunale, nelle zone appositamente individuate dal Comune;
b) la gestione del parcheggio a pagamento nelle autorimesse di Via Andreuzzi, Via Caccia, Via Magrini, Via Crispi (Tribunale), Via Xxxxxxx, Piazza Venerio, Via Bertaldia e nell’area di parcheggio a raso di Via del Vascello;
c) la gestione del parcheggio a pagamento nell’autorimessa di Piazza Primo Maggio;
d) la gestione di nuove aree e/o strutture di parcheggio a pagamento eventualmente da realizzarsi, anche mediante interventi di manutenzione straordinaria su parcheggi esistenti, previa verifica di fattibilità tecnica ed economico-finanziaria, come di seguito meglio specificato;
e) la gestione di eventuali servizi complementari, come di seguito meglio specificato.
S.S.M. S.p.A. dovrà provvedere al servizio di regolamentazione della sosta a pagamento nei posti auto affidati in esecuzione dei programmi approvati dall’Amministrazione Comunale e delle determinazioni in materia di orari, tariffe, trattamento residenti ed altre categorie particolari di utenti, il tutto nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada.
Art. 3 - Rapporti tra il Comune di Udine e la S.S.M. S.p.A.
a) S.S.M. S.p.A. assume la gestione unitaria e onnicomprensiva della sosta a pagamento regolamentata a mezzo parcometri nelle apposite zone che sono o saranno individuate dal Comune di Udine;
b) S.S.M. S.p.A. assume la gestione unitaria e onnicomprensiva dei parcheggi a pagamento nelle seguenti autorimesse:
denominazione | Rif. | n. | Foglio | Particella | Sub | Categoria | Sup. |
Xxx Xxxxxxx | XXXX | 0 | 34 | 330 | 1 | D/8 | 4.243 mq ca |
NCEU | 1 | 34 | 330 | 2 | D/8 | 4.243 mq ca | |
NCEU | 1 | 34 | 330 | 3 | D/8 | 4.243 mq ca | |
NCEU | 1 | 34 | 330 | 4 | D/1 | 25 mq ca | |
NCEU | 1 | 34 | 187/1064/ 1081 | 60/5/2 | D/8 | Nd | |
Xxx Xxxxxxxxx | XXXX | 0 | 38 | 442 1127 | 3 | D/8 | 11.120 mq ca |
Xxx Xxxxxx | XXXX | 0 | 23 | 580 | D/8 | 8.105 mq ca |
Xxx xxx Xxxxxxxx | XX | 0 | 50 | 449 | 4.230 mq ca | ||
Xxx Xxxxxx (Xxxxxxxxx) | XXXX | 0 | 39 | 1068 | D/8 | 6.326 mq ca | |
Xxx Xxxxxxx | XXXX | 0 | 39 | 1059 | D/1 | 2.721 mq ca | |
Xxx Xxxxxxx | XXXX | 0 | 32 | 2294 | D/8 | Nd | |
Xxx Xxxxxxxxx | XXXX | 0 | 41 | 1700 | D/8 | Nd | |
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx | XXXX | 0 | 36 | 123 | 5/6 | D/8 | 11.524 mq ca / 477 mq ca |
Le parti prendono atto dell’esistenza della servitù di transito dai controlli di accesso del parcheggio Magrini a servizio del condominio Palazzo Gorgo Maniago.
c) per quanto concerne l’autorimessa interrata di Piazza Primo Maggio, si intendono richiamati i contenuti di cui alla convenzione dd. 31/01/2011 e alla concessione del 12/02/2013 indicate in premessa, ed in particolare:
c1) Le parti prendono atto che la “Concessione all’occupazione permanente di suolo e sottosuolo pubblico per l’utilizzo dei terreni demaniali siti in Piazza Primo Maggio individuati al Foglio 36 Mappali A – strada (porzione) per la costruzione e gestione di un parcheggio interrato multipiano” N. 3/2013 prgr. O./P dd. 12/02/2013 in corso di validità mantiene invariati i propri effetti giuridici fini alla data della naturale scadenza e pertanto fino al 12/02/2049. Per l’utilizzo di tale area non è dovuto alcun canone in quanto trattasi di opera pubblica che a scadenza della concessione dell’area entrerà a far parte del patrimonio del Comune di Udine;
c2) Fino alla data di scadenza della concessione di cui al paragrafo precedente, l’autorimessa resterà integralmente di proprietà funzionale del gestore pro tempore dell’area e quindi di S.S.M. S.p.A. fino alla scadenza della presente convenzione. Alla scadenza del periodo di disponibilità dell’area, il Comune di Udine rientrerà a titolo gratuito nella proprietà dell’opera. Il gestore protempore conserverà pertanto la proprietà dell’intera opera fino alla devoluzione gratuita al Comune di Udine. L’opera dovrà essere manutenuta dal gestore in buono stato di conservazione e funzionamento, tenuto conto del normale deperimento d’uso;
c3) alla scadenza della presente convenzione (ovvero in caso di sua cessazione anticipata per fatti non imputabili al gestore inclusi eventuali provvedimenti legislativi e/o amministrativi, qualora S.S.M. S.p.A. non risultasse più affidataria dei servizi di cui alla presente convenzione), il diritto sull’opera si trasferirà al soggetto a qualsiasi titolo subentrante previo rimborso a S.S.M. S.p.A. dell’eventuale residuo valore contabile da ammortizzare, calcolato tenendo conto della vita utile residua dell’opera individuata rispetto alla scadenza del diritto sopra indicato e del contributo in conto impianti erogato dal Comune di Udine e come risultante dal prospetto allegato. La vita utile non si modifica per effetto degli eventuali successivi trasferimenti tra gestori. Il Comune di Udine garantisce il rimborso diretto o da parte
del gestore subentrante ad S.S.M. S.p.A. del valore residuo dell’opera come sopra calcolato;
c4) i proventi della gestione dell’autorimessa non concorrono alla determinazione di alcun canone a favore del Comune di Udine in quanto trattasi di opera pubblica che a scadenza della concessione entrerà a far parte del patrimonio del Comune di Udine;
c5) il gestore garantisce al Comune di Udine la disponibilità di n. 32 posti; le condizioni che regolano il rapporto tra le parti sono quelle del contratto di abbonamento per l’intera durata della convenzione e per l’importo annuale di Euro 240 a posto auto oltre a IVA di legge, con rideterminazione dell’importo tra le parti in base alla variazione media annua dell’indice ISTAT FOI.
Le parti prendono atto della “Convenzione per la disponibilità di n. 32 posti auto individuati al piano S1 del parcheggio di Piazza Primo Maggio” stipulata tra Comune di Udine e la Fondazione Friuli (già Fondazione C.R.U.P.) dd. 18/04/2017 attualmente in corso di validità.
d) il Comune di Udine, al fine di attuare il punto d) dell'art. 2 della presente convenzione, potrà concedere a S.S.M. S.p.A., mediante separati atti integrativi alla presente convenzione, la gestione di nuove aree e/o strutture di parcheggio a pagamento eventualmente da realizzarsi, anche mediante interventi di manutenzione straordinaria su parcheggi esistenti nei limiti di quanto previsto all’art. 6, previa verifica di fattibilità tecnica ed economico-finanziaria di concerto tra le parti che valuteranno di volta in volta la sostenibilità e la convenienza dei singoli interventi, nei limiti della disponibilità delle necessarie risorse finanziarie complessive.
d1) S.S.M. S.p.A. sarà obbligata ad affidare i relativi lavori, le forniture di beni e/o di servizi in conformità alla normativa in materia di lavori pubblici allora vigente.
d2) I lavori di demolizione, costruzione, sistemazione, manutenzione straordinaria ed in generale tutti i costi, oneri e spese connessi agli eventuali interventi di cui sopra si intenderanno realizzati a titolo di corrispettivo e saranno oggetto di autonomo ed integrale addebito al Comune di Udine. Tali importi costituiscono canoni in natura a favore del Comune di Udine. Quanto al presente paragrafo potrà essere oggetto di diversi e specifici accordi tra le parti, che saranno regolamentati di volta in volta mediante separati atti integrativi alla presente convenzione.
d3) i proventi derivanti dalla gestione delle aree e/o strutture di parcheggio di nuova realizzazione con costi sostenuti in tutto o in parte da S.S.M. S.p.A. non concorreranno alla determinazione di alcun canone a favore del Comune di Udine, salvo diversi e specifici accordi tra le parti, che saranno regolamentati di volta in volta mediante separati atti integrativi alla presente convenzione;
d4) in caso di cessazione anticipata della presente convenzione, i rapporti economici tra il Comune di Udine e la S.S.M. S.p.A. verranno regolati così come previsto al successivo art. 14;
d5) alla scadenza della convenzione, il Comune di Udine rientrerà in possesso delle aree e/o strutture di nuova realizzazione e gestione, comprensive di tutti gli
eventuali impianti necessari per il loro funzionamento ed in normale stato di conservazione ed efficienza, senza che nulla sia dovuto a S.S.M. S.p.A. a titolo di indennità o a qualsiasi altro titolo, salvo quanto disposto al successivo art. 14.
e) Il Comune di Udine, al fine di attuare il punto e) dell'art. 2 della presente convenzione, potrà concedere in gestione a S.S.M. S.p.A., mediante separati atti integrativi alla presente convenzione, la gestione di servizi complementari, previa verifica di fattibilità tecnica ed economico-finanziaria da parte di S.S.M. S.p.A. che valuterà di volta in volta la sostenibilità e la convenienza economico-finanziaria anche in riferimento ai relativi necessari investimenti.
e1) Tali servizi potrebbero riguardare altri servizi compresi nell’oggetto sociale di
S.S.M. S.p.A..
e2) I rapporti contrattuali concernenti l’eventuale avvio di nuovi servizi, le relative eventuali tariffe ed i relativi corrispettivi da corrispondere a S.S.M. S.p.A. saranno concertati tra le parti.
e3) i proventi derivanti dalla gestione di eventuali nuovi servizi non concorreranno alla determinazione di alcun canone a favore del Comune di Udine, salvo diversi e specifici accordi tra le parti, che saranno regolamentati di volta in volta mediante separati atti integrativi alla presente convenzione;
e4) in caso di cessazione anticipata della presente convenzione, i rapporti economici tra il Comune di Udine e la S.S.M. S.p.A. verranno regolati così come previsto al successivo art. 14 per quanto concernente eventuali investimenti relativi ai servizi in parola.
f) Il Comune di Udine concede in uso a S.S.M. S.p.A. a titolo gratuito la zona a raso delimitata retrostante la palazzina di Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx x. 00 (x.x. peduncolo), mediante modifica parziale della destinazione d’uso da “area a servizio pubblico” a “accessoria al parcheggio e all’edificio” su n. 16 stalli come da allegata planimetria.
Si ravvisa infatti la necessità di un accesso controllato a tale area di parcheggio a raso retrostante la sede della Società e prospiciente l’accesso di servizio della Centrale Operativa e dei locali tecnici della struttura. Tale esigenza deriva dalla necessità di assicurare un adeguato livello di sicurezza del personale e della struttura, e di consentire sia una migliore gestione delle attività svolte dai vari fornitori, sia la regolare sosta dei mezzi aziendali e dei visitatori.
Sarà mantenuta la sosta a pagamento in tale area su n. 10 stalli (n. 7 per autovetture e n. 3 stalli per scooter).
Art. 4 - Durata dell'affidamento
La durata della presente convenzione è stabilita in anni 20 dalla data di sottoscrizione del presente atto, fatta salva l'eventuale risoluzione anticipata per inadempienza e/o revoca
per ragioni di pubblico interesse o per sopravvenute modifiche normative e ferma restando la decorrenza degli effetti economici scaturenti dal presente atto a far data dal
/ / .
Il presente rapporto convenzionale si estinguerà alla data della sua naturale scadenza senza la necessita di alcuna disdetta o preavviso.
Le normative tecniche e di settore inderogabili che intervenissero in vigenza della presente convenzione sostituiranno automaticamente le relative clausole divenute incompatibili o che sia necessario integrare.
Qualora la predetta sostituzione automatica comportasse per una, o per entrambe le parti, adempimenti aggiuntivi particolarmente onerosi, le parti si impegnano sin d'ora a ridefinire consensualmente gli aspetti economici e gestionali.
Art. 5 Obbligazioni delle parti
Obblighi di S.S.M. S.p.A.:
a) svolgere i servizi con personale proprio, fatta salva la possibilità di avvalersi, per determinate prestazioni e/o attività, dell’ausilio di terzi. È in ogni caso vietato il subappalto totale e/o la cessione del presente atto, pena la risoluzione dello stesso e fatto salvo il risarcimento dei danni subiti. Per l’espletamento delle attività oggetto del presente atto, S.S.M. S.p.A. garantisce l’impiego di personale numericamente e professionalmente adeguato, improntando l’espletamento del servizio a criteri di economicità, efficienza ed efficacia. Il personale suddetto, utilizzato per le incombenze inerenti al presente accordo contrattuale, sarà tutelato da S.S.M.
S.p.A. con tutti gli adempimenti prescritti dalla Legge in tema di sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni, adempimenti assicurativi, contributivi, previdenziali e fiscali. Il personale addetto ai diversi servizi dovrà indossare appropriata divisa tale da consentire il riconoscimento immediato degli operatori, dovrà comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità, e tenere comunque un atteggiamento consono ad un incaricato di pubblico servizio.
b) svolgere il servizio oggetto della presente convenzione con la massima diligenza, professionalità e correttezza, effettuando la gestione in condizioni di equilibrio economico-finanziario e garantendo nel tempo la regolarità del servizio;
c) garantire l'uniformità e l'imparzialità di trattamento degli utenti;
d) assumere tutte le iniziative necessarie e/o opportune per assicurare la migliore conservazione dei beni assegnati, mantenendone l'efficienza e la funzionalità e garantendo idonee condizioni di esercizio, la sorveglianza e la custodia;
e) organizzare un servizio di pronto intervento costantemente attivo, in grado di intervenire con immediatezza in caso di disservizio, nonché eseguire interventi di messa in sicurezza utilizzando le migliori tecnologie disponibili sul mercato;
f) applicare in modo scrupoloso la normativa vigente tempo per tempo, con particolare riferimento al Codice della Strada e alle disposizioni sull'esercizio degli impianti e sulla gestione dei servizi pubblici;
g) garantire la vigilanza sulle aree adibite a sosta a pagamento in conformità alle normative vigenti tempo per tempo;
h) dotarsi di mezzi, materiali, prestazioni, tecnologie, manodopera e quant'altro necessario per la buona gestione del servizio affidato;
i) comunicare al Comune di Udine con periodicità annuale, o, su richiesta, in qualsiasi momento dell'anno, la situazione degli interventi realizzati, le metodologie utilizzate, i costi sostenuti ed ogni altro eventuale elemento conoscitivo sui servizi oggetto della presente convenzione;
j) tenere costantemente informato il Comune di Udine su fatti e circostanze che possono incidere in maniera significativa sulla regolarità del servizio;
k) stipulare con primaria compagnia di assicurazione, per un massimale adeguato, una polizza per la copertura del rischio della responsabilità civile verso terzi;
l) comunicare immediatamente i danni provocati da terzi ed i sinistri occorsi nelle strutture oggetto di gestione ai fini dell'attivazione della polizza di competenza del Comune di Udine;
m) garantire l'apertura al pubblico delle autorimesse oggetto della presente convenzione H24 sette giorni su sette, ferme restando le promozioni tariffarie attuate a titolo sperimentale alla data di sottoscrizione della presente convenzione salvo verifica dell’economicità delle stesse.
L'eventuale riduzione dell'orario di apertura al pubblico sopra stabilito dovrà acquisire la preventiva autorizzazione del Comune di Udine.
In caso di necessità, debitamente motivate da ragioni di pubblico interesse, per esigenze occasionali e non continuative, S.S.M. S.p.A. dovrà, su semplice richiesta del Comune di Udine e con preavviso di almeno due settimane, variare gli orari suddetti.
n) assicurare agli utenti abbonati, aventi diritto in base alla tipologia di contratto sottoscritto con la S.S.M. S.p.A., l'accesso alle autorimesse mediante sistemi automatici anche durante gli orari di chiusura;
o) predisporre / mantenere un sistema di videosorveglianza su tutte le autorimesse di cui alla presente convenzione garantendo il monitoraggio di tutta l'area adibita a sosta interna e dei relativi locali di accesso;
p) garantire la reperibilità e l'assistenza notturna e festiva per ogni singola autorimessa con tempi di intervento non superiori a 30 minuti;
q) assicurare agli utenti modalità di pagamento alternative all’uso del denaro contante e favorire lo sviluppo di tecnologie inerenti le modalità di pagamento, anche sostitutive e migliorative delle esistenti, finalizzato all’offerta del migliore servizio all’utenza, con conseguente eventuale adeguamento dei mezzi e degli strumenti utilizzati e commercializzati da S.S.M. S.p.A.;
r) gestione del servizio di bike sharing;
s) gestione del servizio di deposito biciclette elettriche con ricarica presso i parcheggi in struttura e/o le aree di parcheggio in gestione a S.S.M. S.p.A..
Obblighi del Comune di Udine:
a) esercitare le funzioni ad esso conferite dalle leggi nazionali, regionali e comunque previste dalla normativa vigente. In particolare, competono al Comune di Udine le funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo delle attività svolte da S.S.M. S.p.A., al fine
di verificare i livelli e le condizioni di espletamento del servizio; competono altresì al Comune di Udine tutte le funzioni necessarie ed opportune per garantire il rispetto delle prescrizioni vigenti;
b) comunicare a S.S.M. S.p.A. le modifiche ai regolamenti comunali inerenti, direttamente o indirettamente, i servizi oggetto del presente atto, anche al fine di consentire a S.S.M. S.p.A. di produrre eventuali osservazioni in relazione ai servizi affidatogli, nonché trasmettere a S.S.M. S.p.A. tutte le delibere inerenti modifiche e/o variazioni attinenti la gestione della sosta a raso e dei parcheggi;
c) provvedere alla pulizia delle vie, strade e piazze del territorio comunale e a quant’altro necessario alla fruizione delle aree presso le quali viene svolto il servizio, garantendo l’accesso ed il parcheggio nelle stesse;
d) rispettare scrupolosamente le tempistiche di preavviso in modo da porre S.S.M.
S.p.A. in condizione da organizzare ed espletare i servizi in modo ottimale;
e) provvedere alla formazione e conseguente emanazione dei decreti di nomina degli ausiliari, dipendenti di S.S.M. S.p.A. ed in generale assicurare a S.S.M. S.p.A. la piena collaborazione dei propri uffici per il disbrigo delle incombenze connesse con l'espletamento del servizio affidato;
f) concedere a S.S.M. S.p.A. la disponibilità del suolo e del sottosuolo pubblico, per collocarvi gli impianti e le attrezzature all'uopo necessarie, sulla base di schemi o progetti approvati dagli uffici comunali.
Art. 6 – Investimenti, opere e manutenzioni alle strutture esistenti
S.S.M. realizzerà a propria cura e spese e secondo i tempi di volta in volta stabiliti, gli investimenti e le opere di cui all’allegato Piano Economico Finanziario – prospetto “Interventi richiesti C. UD”.
Il Comune di Udine dovrà preventivamente approvare lo Studio di Fattibilità Tecnico Economico di ciascun intervento e successivamente il Progetto Definitivo.
L’approvazione del progetto definitivo costituisce anche autorizzazione comunale ex art. 7 del D.P.R. n. 380/2001.
Le parti potranno concordare delle modifiche al piano investimenti, mediante specifici addendum al presente contratto.
Le parti di comune accordo stabiliscono che l’ammontare massimo complessivo delle opere, degli investimenti e delle manutenzioni straordinarie a carico di SSM nell’intero periodo di validità della presente convenzione è pari ad Euro 8.000.000, come risultante dal Piano Economico Finanziario – prospetto “Interventi richiesti C. UD”, all’uopo redatto ed allegato alla presente convenzione. Tali interventi saranno effettuati nel periodo contrattuale secondo tale piano investimenti, le cui tempistiche potranno subire variazioni da concordare con il Comune, nel rispetto della sostenibilità economico-finanziaria.
I lavori di demolizione, costruzione, sistemazione, manutenzione straordinaria ed in generale tutti i costi, oneri e spese connessi agli eventuali interventi di cui sopra si intenderanno realizzati a titolo di corrispettivo e saranno oggetto di autonomo ed integrale
addebito al Comune di Udine. Tali importi costituiscono canoni in natura a favore del Comune di Udine.
Quanto al presente paragrafo potrà essere oggetto di diversi e specifici accordi tra le parti, che saranno regolamentati di volta in volta mediante separati atti integrativi alla presente convenzione.
Qualora gli interventi di cui all’allegato sopra citato non possano essere realizzati oppure subiscano variazioni di costo, le parti ridefiniranno congiuntamente il programma degli interventi, entro il limite di Euro 8.000.000.
Le spese di manutenzione ordinaria, relative alla sosta a raso ed alle autorimesse, sono di esclusiva competenza di S.S.M. S.p.A. che ne assume l’onere.
Le spese di manutenzione straordinarie da effettuarsi ai parcheggi in struttura esistenti di cui all’art. 3 l. b) saranno a carico di S.S.M. S.p.A., fino alla concorrenza e nei limiti di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario allegato - prospetto “Interventi richiesti
C. UD”.
Le manutenzioni straordinarie eccedenti tale previsione saranno a carico del Comune di Udine, che approverà la programmazione degli interventi ritenuti necessari. S.S.M. S.p.a. realizzerà gli interventi approvati; il Comune provvederà alla liquidazione e pagamento dei relativi costi sulla base dei documenti contabili che verranno presentati da S.S.M. S.p.A..
Nel caso eccezionale in cui la mancata tempestiva realizzazione di un intervento causasse interruzione nel servizio, ovvero comportasse rischi per l’incolumità degli utenti, S.S.M.
S.p.a. è autorizzata ad eseguire l'intervento stesso senza acquisire il preventivo nulla osta del Comune. La Società è tenuta a comunicare entro 24 ore al Comune l'intervento e le cause che lo hanno originato per consentire le verifiche propedeutiche e necessarie per il riconoscimento degli oneri sostenuti.
Saranno inoltre a carico di S.S.M. S.p.A. le sostituzioni dei parcometri, delle attrezzature di controllo dell'accesso alle autorimesse ed in generale di tutte le attrezzature necessarie per la rilevazione ed il pagamento della sosta a raso.
Art. 7 – Ricavi e canone per la gestione della sosta
7.1 Le tariffe relative alla sosta a pagamento, così come i canoni delle eventuali concessioni pluriennali autorizzate, saranno approvate dal Comune di Udine tenendo conto degli aspetti economico finanziari dello specifico servizio. Eventuali modifiche ad orari e tariffe saranno stabilite dal Comune di Udine, previa consultazione di S.S.M. S.p.A..
7.2 A S.S.M. S.p.A. competono le tariffe direttamente riscosse, quale corrispettivo per le prestazioni relative alla gestione dei parcheggi pubblici a pagamento e per i servizi accessori. Le tariffe verranno determinate dal Comune di Udine.
7.3 S.S.M. S.p.A. riconoscerà al Comune di Udine, a fronte del servizio pubblico concernente la gestione della sosta a raso ed in autorimessa e della piena titolarità dei relativi ricavi (compresi gli abbonamenti) un canone annuo calcolato sulla base dei corrispettivi e delle fatture emesse nel periodo di riferimento, così determinato:
Ricavi da corrispettivi e fatture emesse per anno solare | Misura del canone da versare al Comune di Udine (in % sui ricavi imponibili) | |
Fino a Euro 4.750.000 | 24,9% | |
Oltre a Euro 4.750.000 e fino a Euro 5.270.000 | 81% | |
Oltre a Euro 5.270.000 | 95% |
L’eventuale calcolo del canone di cui sopra per frazione d’anno sarà effettuato confrontando i ricavi di quel periodo con la corrispondente frazione della soglia di cui alle tabelle precedenti.
7.4 Concorrono a formare la base imponibile di calcolo dei suddetti canoni tutti i ricavi derivanti dalla sosta su aree pubbliche di proprietà del Comune di Udine, ad esclusione di:
- Sosta oraria e abbonamenti parcheggio Piazza Primo Maggio di cui alla lettera c) dell’art. 3 della presente convenzione;
- Ricavi e proventi derivanti dalla gestione di aree / strutture di sosta e servizi complementari di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 3 della presente convenzione, salvo diversi e specifici accordi tra le parti, che saranno regolamentati di volta in volta mediante separati atti integrativi alla presente convenzione;
- Ricavi da vendita di spazi pubblicitari sui parcometri, nei parcheggi, nelle aree di parcheggio e sui ticket emessi dalle apparecchiature di esazione automatica;
- Altri ricavi, proventi e rimborsi, di qualsiasi natura.
7.5 I lavori di demolizione, costruzione, sistemazione, manutenzione straordinaria ed in generale tutti i costi, oneri e spese connessi agli eventuali interventi di cui all’art. 3 e all’art. 6 si intenderanno realizzati a titolo di corrispettivo e saranno oggetto di autonomo ed integrale addebito al Comune di Udine. Tali importi costituiscono canoni in natura a favore del Comune di Udine.
Quanto al presente paragrafo potrà essere oggetto di diversi e specifici accordi tra le parti, che saranno regolamentati di volta in volta mediante separati atti integrativi alla presente convenzione.
7.6 Nel PEF previsionale, la sommatoria complessiva a consuntivo dei canoni calcolati sui ricavi imponibili dell’anno di riferimento come sopra descritto, delle quote annuali corrispondenti ai canoni in natura e delle quote di ammortamento degli investimenti (vedasi criterio di calcolo utilizzato alla voce previsionale “Totale canoni Comune di Udine” evidenziata in calce al prospetto Conto Economico incluso nel Piano Economico Finanziario allegato) non supera, in media, l’importo corrispondente al 35,20% dei ricavi. Qualora nel singolo esercizio di gestione la sommatoria complessiva a consuntivo dei canoni calcolati sui ricavi imponibili dell’anno di riferimento come sopra descritto, delle quote annuali corrispondenti ai canoni in natura e delle quote di ammortamento degli investimenti superi proporzionalmente di oltre il 12% tale media, le parti possono rinegoziare i termini economici della presente convenzione per l’anno di riferimento.
7.7 Nell'ipotesi di riduzione dei ricavi da sosta, derivanti dalla presente convenzione, di
S.S.M. S.p.A. di un importo maggiore o uguale al 5% rispetto alle soglie aggiornate di cui al punto 7.3, dovuta a modifiche delle tariffe e/o degli orari della sosta a pagamento, delle zone regolamentate, od in generale per qualsiasi intervento non dipendente dalla volontà di S.S.M. S.p.A., la percentuale riservata al Comune di Udine subirà una riduzione proporzionale.
7.8 La soglia del primo scaglione di ricavi viene automaticamente rivalutata ogni anno del 100% della variazione media annua dell’indice Istat nazionale del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati rilevata da gennaio a dicembre dell’anno precedente per la parte eccedente l’1% annuo; dopo che i ricavi superano la 2^ soglia, quest’ultima viene rivalutata del 130% della variazione media annua dell’indice sopra indicato per la parte eccedente l’1% annuo.
Negli esercizi in cui il valore rivalutato della prima soglia supera il valore della seconda soglia, il limite inferiore per l’applicazione della percentuale dell’81% è rappresentato dal valore della prima soglia rivalutata. In tal caso, per il calcolo del canone non trova applicazione la misura del 95%.
7.9 Qualora i ricavi complessivi consuntivi annuali fossero inferiori al totale dei costi di gestione previsti nel budget dell’anno di riferimento oltre i costi derivanti da eventi imprevisti, (vedasi criterio di calcolo utilizzato alla voce previsionale “Totale costi di gestione (esclusi canoni sui ricavi C.UD)”, esclusi i canoni calcolati sui ricavi ed inclusi invece l’ammontare dei canoni in natura, nessun ulteriore canone calcolato sui ricavi sarà dovuto al Comune di Udine in deroga a quanto previsto dall’art. 7.3
7.10 I canoni dovuti da S.S.M. S.p.A. saranno liquidati come segue:
Acconto - 50% del canone calcolato sui ricavi dell’anno precedente | Entro 30 giorni decorso il primo semestre dell’anno di riferimento |
Saldo - a conguaglio dei canoni dovuti per il periodo di riferimento | Entro 90 giorni decorso il secondo semestre dell’anno di riferimento |
I pagamenti dovuti da S.S.M. S.p.A. al Comune di Udine saranno effettuati a 30 giorni dal ricevimento delle relative fatture.
7.11 Il Comune di Udine autorizza S.S.M. S.p.A. ad apporre materiale pubblicitario negli appositi spazi collocati sui parcometri, nei parcheggi, nelle aree di parcheggio e sui ticket emessi dalle apparecchiature di esazione automatica. S.S.M. S.p.A. provvederà a proprie spese ed oneri, esonerando il Comune di Udine da qualsiasi costo, fermo restando il diritto integrale di S.S.M. S.p.A. ai ricavi conseguenti dalla vendita degli spazi pubblicitari escluso qualsiasi diritto del Comune di Udine a canoni, aggi, provvigioni, commissioni e simili, fatta salva l’imposta pubblicità spettante al Comune di Udine per l’esposizione pubblicitaria.
7.12 Le parti considerano quale corrispettivo dell’esercizio ai fini della determinazione del canone tutti i ricavi introitati nel periodo, inclusi quelli derivanti dalla vendita dei titoli
prepagati, fatta eccezione per le modalità prepagate per le quali sia possibile determinare il consumo effettivo a consuntivo.
7.13 Alla scadenza della presente convenzione nessun rimborso sarà dovuto da S.S.M.
S.p.A. al Comune di Udine, al futuro gestore della sosta, o agli utenti per il credito residuo incorporato in tessere prepagate o per sistemi di pagamento equipollenti già venduti da
S.S.M. S.p.A..
7.14 Le parti si impegnano a rinegoziare il canone in modo da ripristinare l’equilibrio economico finanziario e le condizioni di redditività inizialmente previste qualora il Comune operasse degli aumenti o riduzioni tariffari, cambi di tariffazione di zone, previsione o riduzioni di zone a pagamento, variazione degli orari di sosta a pagamento, che comportino una variazione cumulata dei ricavi di almeno il 20 % rispetto ad € 4.612.800 (corrispondente, alla media dei ricavi soggetti a canone dei primi 10 anni del P.E.F) . Tale rinegoziazione terrà conto di eventuali maggiori costi conseguenti alle variazioni tariffarie.
7.15 In generale, qualora nel corso di vigenza del presente atto il Comune di Udine apportasse modifiche ai parametri operativi o ad altre condizioni dei servizi oggetto del presente atto tali da alterarne l’equilibrio economico, le parti convengono di definire di comune accordo nuove condizioni contrattuali. Infatti, il principio di economicità nell’espletamento dei servizi dovrà essere sempre rispettato e le parti si impegnano a garantire un tanto mediante eventuale revisione degli accordi economici.
Art. 8 – Controllo analogo
Con riferimento ai servizi oggetto del presente atto tra S.S.M. S.p.A. e Comune di Udine, affidati con modalità “in house”, le parti concordano un sistema di controllo analogo così come previsto dalle norme vigenti in materia.
La S.S.M. S.p.A. dovrà provvedere alla tenuta della contabilità analitica di costi e ricavi riferiti alla gestione della sosta espletata per conto del Comune di Udine e a fornire con periodicità quadrimestrale documentazione statistica e reportistica economica in merito ai sevizi espletati, mettendo in condizione il Comune di Udine di esercitare un’attività di controllo sui servizi analoga a quella relativa ad un’ipotetica gestione diretta. Il Comune di Udine potrà pertanto in qualsiasi momento richiedere a S.S.M. S.p.A. l’esibizione di tutta e sola la documentazione visionabile in merito ai servizi affidati in modalità “in house”, con facoltà di consultazione e verifica nei locali della stessa.
Le attività in oggetto rimarranno a completo carico dell’Amministrazione promotrice e non potranno in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività sociali. Tali modalità rimarranno valide per tutta la durata contrattuale, salvo diverse pattuizioni tra le parti.
Art. 9 - Utenti e carta dei servizi
S.S.M. S.p.A. gestirà i servizi oggetto della presente convenzione secondo le migliori condizioni tecniche ed imprenditoriali, adeguate ai diversi servizi resi, osservando criteri di
efficienza, efficacia ed imparzialità di gestione secondo gli standard minimi e di qualità risultanti dalla "carta dei servizi".
S.S.M. S.p.A. si obbliga ad elaborare/aggiornare la "Carta dei servizi", secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in funzione delle obbligazioni scaturenti dalla presente convenzione.
Le modalità di gestione dei servizi potranno variare in funzione di esigenze organizzative e/o dell'introduzione di tecnologie innovative, ferma restando l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente atto e dalle normative vigenti tempo per tempo. S.S.M. S.p.A. assicura altresì il conseguimento degli standard minimi di qualità relativi al servizio oggetto della presente convenzione che dovranno risultare dalla "carta dei servizi".
S.S.M. S.p.A. deve altresì assicurare la massima informazione in ordine alle tariffe ed alle prestazioni rese agli utenti e dovrà attivare / mantenere adeguati canali informativi che favoriscano il dialogo tra utente e gestore, su basi di correttezza, semplicità, rapidità ed efficacia.
Agli utenti dovrà essere garantito il diritto di accesso nel rispetto della normativa in vigore in materia di trasparenza.
Art. 10 - Responsabilità gestionale di S.S.M. S.p.A.
S.S.M. S.p.A. è responsabile in via diretta verso l'utenza ed i terzi (intendendosi per terzo anche il Comune di Udine) per gli eventuali danni conseguenti o comunque connessi all'espletamento del servizio ex art. 2043 C.C.
S.S.M. S.p.A. è inoltre responsabile in via diretta ed esclusiva nei confronti del Comune di Udine per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione anche in presenza di prestazioni di soggetti terzi per l'espletamento parziale del servizio e/o per la realizzazione degli interventi edili necessari per il funzionamento degli impianti.
S.S.M. S.p.A. è tenuta a garantire continuità nel servizio, ad evitare interruzioni e, in caso di astensione dal lavoro del personale è tenuta ad adottare tutte le misure previste dalla legge a carico degli enti gestori dei servizi pubblici, riducendo al minimo possibile il disagio per l'utenza.
Art. 11 - Penali
In caso di inosservanza delle norme di cui alla presente Convenzione o nelle ipotesi di scarso livello qualitativo delle prestazioni e dei servizi resi il Comune di Udine intimerà per iscritto a S.S.M. S.p.A. di porvi rimedio entro il termine congruo caso per caso assegnato.
Qualora la S.S.M. S.p.A. non ottemperasse all’intimazione ricevuta, sarà facoltà del Comune di Udine eseguire in proprio o tramite terzi le attività oggetto della convenzione, salvo rivalsa nei confronti di S.S.M. S.p.A. e fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti.
In caso di mancata ottemperanza al termine di cui sopra da parte della società, inoltre,
potrà essere applicata una penale variabile a seconda dell’irregolarità e del danno arrecato al normale funzionamento del servizio e dell’eventuale ripetersi delle inadempienze, tra un minimo di 100 euro ad un massimo di 300 euro giornalieri graduati sulla base della gravità della violazione.
Le penali non esonerano il gestore dalle responsabilità che possono insorgere a causa delle inadempienze.
In caso di accertate gravi e reiterate inadempienze il presente contratto sarà risolto nelle forme di legge.
Art. 12 Cessazione ex legge, Revoca e Risoluzione del contratto
Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c., per i casi di inadempienza delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto anche il verificarsi delle seguenti ipotesi:
a) apertura di una procedura fallimentare o di liquidazione a carico dell'aggiudicatario;
b) il verificarsi di gravi e reiterate inadempienze sostanziali;
c) inosservanza delle norme di legge relativa al personale;
d) interruzione non motivata del servizio per un periodo superiore a 3 giorni;
e) morosità reiterata e continuativa;
f) utilizzo delle aree difforme rispetto a quanto stabilito nella presente convenzione;
g) mancanza di accordo tra le parti per rinegoziazione delle condizioni economiche in caso di sopravvenuta non economicità della gestione.
Art. 13 – Garanzie, cauzione e coperture assicurative
Considerato che S.S.M. S.p.A. è una società pubblica con partecipazione maggioritaria del Comune di Udine, non è richiesta una cauzione per l’esecuzione del presente contratto.
S.S.M. S.p.A. si impegna a stipulare con primaria compagnia di assicurazione, per un massimale adeguato, e mantenere per tutta la durata contrattuale una polizza per la copertura del rischio della responsabilità civile verso terzi ed una polizza all risks property.
Art. 14 – Rapporti economici nell’ipotesi di cessazione della convenzione
Nell’ipotesi di revoca, decadenza o di risoluzione unilaterale anticipata della presente convenzione, S.S.M. S.p.A. avrà diritto al rimborso da parte del Comune di Udine, o di altro soggetto gestore subentrante nella gestione, del valore residuo contabile degli investimenti relativi a quanto all'art. 3 lettere c), d) ed e) nonché degli altri investimenti effettuati in diritti, costi pluriennali, attrezzature, impianti e dotazioni inerenti la gestione espletata in riferimento alla presente convenzione.
In caso di cessazione anticipata, l’ammontare massimo complessivo delle opere, degli investimenti e delle manutenzioni straordinarie a carico di SSM nell’intero periodo di
validità della presente convenzione indicato all’art. 6 si intende riproporzionato in funzione della durata effettiva del contratto.
Alla scadenza della presente convenzione, S.S.M. S.p.A. avrà diritto al rimborso da parte del Comune di Udine, o di altro soggetto gestore subentrante nella gestione, del residuo valore contabile degli investimenti, delle opere, dei beni, dei costi pluriennali e dei costi ripartiti per competenza su più esercizi iscritti nell’attivo patrimoniale inerenti il presente contratto. Per quanto riguarda il parcheggio di Piazza Primo Maggio, tale residuo valore contabile è evidenziato nell’allegata tabella di ammortamento finanziario.
Alla scadenza della presente convenzione, inoltre, il Comune di Udine potrà esercitare il diritto di prelazione sui parcometri, sulle attrezzature di controllo dell'accesso alle autorimesse, al valore normale degli stessi.
Art. 15 – Modificazioni del presente atto
Eventuali modificazioni al presente contratto dovranno essere formalizzate mediante apposito atto aggiuntivo.
Art. 16 - Controversie
La S.S.M. S.p.A. elegge il proprio domicilio in Udine, presso la propria sede legale, ed il Comune di Udine presso la sede municipale.
Tutte le contestazioni che potessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'interpretazione o esecuzione del presente contratto, anche per quanto non espressamente contemplato ma afferente alla gestione del servizio, saranno deferite alla competenza del foro di Udine.
ART. 17 - Spese contrattuali
Tutte le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico di S.S.M. S.p.A..
Per la registrazione del presente atto si chiede l'applicazione dell'imposta fissa di registro essendo le prestazioni soggette ad IVA.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.S.M. S.p.A. dichiara che il Consiglio di Amministrazione di S.S.M. S.p.A. ha approvato la stipula della presente convenzione.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Ai sensi dell'art.1341 del C.C., la S.S.M. S.p.A. dichiara di approvare espressamente l'art. 16 – Controversie
Allegati:
1) prospetto residuo contabile opera Primo Maggio;
2) prospetto “Interventi richiesti C.UD.”
3) Planimetria c.d. “peduncolo”
SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.P.A.
Ammortamento finanziario Parcheggio Primo Maggio | ||
Valore da ammortizzare | 5.682.439,23 | |
2016 - 2049 anni | 34 | |
Quota ammortamento 2016-2017 Quota ammortamento dal 2018 | 167.130,57 167.134,11 | |
ANNO | QUOTA XXX.XX | RESIDUO DA AMMORTIZZARE |
2016 | 167.073,91 | 5.515.365,32 |
2017 | 167.073,91 | 5.348.291,41 |
2018 | 167.134,11 | 5.181.157,30 |
2019 | 167.134,11 | 5.014.023,19 |
2020 | 167.134,11 | 4.846.889,08 |
2021 | 167.134,11 | 4.679.754,97 |
2022 | 167.134,11 | 4.512.620,86 |
2023 | 167.134,11 | 4.345.486,75 |
2024 | 167.134,11 | 4.178.352,64 |
2025 | 167.134,11 | 4.011.218,53 |
2026 | 167.134,11 | 3.844.084,42 |
2027 | 167.134,11 | 3.676.950,31 |
2028 | 167.134,11 | 3.509.816,20 |
2029 | 167.134,11 | 3.342.682,09 |
2030 | 167.134,11 | 3.175.547,98 |
2031 | 167.134,11 | 3.008.413,87 |
2032 | 167.134,11 | 2.841.279,76 |
2033 | 167.134,11 | 2.674.145,65 |
2034 | 167.134,11 | 2.507.011,54 |
2035 | 167.134,11 | 2.339.877,43 |
2036 | 167.134,11 | 2.172.743,32 |
2037 | 167.134,11 | 2.005.609,21 |
2038 | 167.134,11 | 1.838.475,10 |
2039 | 167.134,11 | 1.671.340,99 |
2040 | 167.134,11 | 1.504.206,88 |
2041 | 167.134,11 | 1.337.072,77 |
2042 | 167.134,11 | 1.169.938,66 |
2043 | 167.134,11 | 1.002.804,55 |
2044 | 167.134,11 | 835.670,44 |
2045 | 167.134,11 | 668.536,33 |
2046 | 167.134,11 | 501.402,22 |
2047 | 167.134,11 | 334.268,11 |
2048 | 167.134,11 | 167.134,00 |
2049 | 167.134,00 | 0,00 |
TOTALE | 5.682.439,23 |
PEF 2021-2041 090721.xlsx INTERVENTI RICHIESTI C.UD.
cat | tipologia | ID | PARCHEGGIO VENERIO | Note | SPESA PRESUNTA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
A | OPERA | 1 | quota intervento impermeabilizzazione e nuovi accessi pedonali comprensivi di spese tecniche ed imprevisti | sulla base fattibilità Studio Valle − appalto comune udine (salvo verifica natura fiscale / contrattuale dell'operazione) | 1.000.000 € | 1.000.000 | |||||||||||||||||||
OPERA | 2 | intervento di SSM per riqualificazione interna e impiantistica | pavimenti, muri, pitture, gestione traffico su rampa, illuminazione led, videosorveglianza | 800.000 € | 800.000 |
cat | tipologia | ID | PARCHEGGIO VASCELLO | Note | ||
B | OPERA | 3 | intervento di SSM di demolizione e nuova realizzazione parcheggio a raso comprensivo di spese tecniche | 800.000 € | 800.000 |
cat | tipologia | ID | PARCHEGGI IN STRUTTURA | Note | ||||||
C | INV | 4 | SOSTITUZIONE GRADUALE IMPIANTI CONTROLLO ACCESSI E CASSE AUT. | 1.200.000 € | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | ||
INV | 5 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE - LED | 300.000 € | 300.000 | ||||||
OPERA | 6 | ADEGUAMENTI NORMATIVI PREVENZIONE INCENDI | 400.000 € | 50.000 | 150.000 | 200.000 | ||||
OPERA | 7 | INTERVENTI STRUTTURALI E DI RESTYLING | 1.900.000 € | 600.000 | 600.000 | 700.000 |
cat | tipologia | ID | PROGETTO SMART CITY SOSTA SU STRADA | Note | ||||
D | INV | 8 | parcometri integrati con i pagamenti elettronici e inserimento targa sviluppo applicativi gestionali di controllo e per smartphone | evoluzione gestione sosta su strada e dei controlli mediante sistemi di acquisizione in tempo reale dei pagamenti e rilievo dinamico dei pagamenti | 1.200.000 € | 800.000 | ||
INV | 9 | sistemi multi sensore statici/dinamici sosta su strada e indicazioni infomobilità sistemi dinamici di rilievo infrazioni tramite targa e controllo centralizzato | 400.000 |
INV
E
DEPOSITO BICICLETTE RICARICA | 380.000 € | 380.000 |
10
cat | tipologia | ID | ALTRI INTERVENTI | Note | ||
F | OPERA | 11 12 13 | −− | - € | ||
OPERA | area esterna villa Toppani | 20.000 € | 20.000 | |||
OPERA | −− | - € |