REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
COMUNE DI XXXXXXXXXXXX XXXXXX
(Provincia di Modena)
REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 23/03/2015
INDICE
ART. 1 – Norme generali di riferimento..........................................
ART. 2 - Finalità...............................................................................
ART. 3 - Ambito d'applicazione .......................................................
ART. 4 - Definizioni ..........................................................................
ART. 5 - Contenuto ..........................................................................
ART. 6 - Sponsorizzazioni di interventi di restauro e manutenzione su beni sottoposti a tutela artistica, architettonica e culturale........
ART. 7 - Vincoli.................................................................................
ART. 8 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione ............
ART. 9 - Sistema di scelta dello sponsor .........................................
ART. 10 - Determinazione a contrattare e contenuti .....................
ART. 11 - Contratto..........................................................................
ART. 12 - Diritto di rifiuto - esclusione.............................................
ART. 13 - Affidamento del contratto ..............................................
ART. 14 - Procedura per affidamento di incarico di ricerca di sponsor ..........................................................................................
ART. 15 - Aspetti contabili e fiscali ................................................
ART. 16 - Xxxxxxxxx e controlli ........................................................
ART. 17 - Rinvio .............................................................................
ART. 18 - Disposizioni finali entrata in vigore................................
Allegato 1 : Note a corollario
ART. 1 – Norme generali di riferimento
Il presente regolamento disciplina le sponsorizzazioni che il Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx (di seguito Comune) intende attivare sulla base delle seguenti norme generali, in attuazione dell'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., dell'articolo 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i e dell’art.26 D. Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
Non sono ricomprese nel presente regolamento le erogazioni liberali.
ART. 2 – Finalità
1. Le iniziative di sponsorizzazione incentivano e promuovono l'innovazione nell'organizzazione tecnica ed amministrativa dell'Ente, realizzando economie di spesa ed una migliore qualità nei servizi erogati alla collettività.
2. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare le condizioni e gli strumenti normativi necessari per una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, sanciti dall’art. 26 del Decreto legislativo 12/4/2006
n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" (di seguito Codice).
3. Le procedure di affidamento e le altre attività amministrative, nella materia disciplinata dal presente regolamento, si svolgono nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e, per quanto in essa non espressamente previsto, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal codice civile.
ART. 3 - Ambito d'applicazione
1. Le iniziative di sponsorizzazione del Comune sono realizzate tramite la stipula di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati (società di persone e di capitali, imprese individuali, etc.) ed associazioni senza fini di lucro e pubblici, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
ART. 4 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a. per “contratto di sponsorizzazione”: (di seguito "Contratto") un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale il Comune (sponsee) offre - nell'ambito di proprie iniziative culturali, sociali, ricreative e altro, ad un terzo (sponsor) che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo in denaro o a fornire una predeterminata prestazione, diretta o indiretta, a titolo gratuito - la possibilità di
pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e simili, nei modi previsti dal Contratto;
b. per “accordo di collaborazione”: uno strumento negoziale bilaterale o plurilaterale, mediante il quale vengono regolate le forme e modalità di coinvolgimento delle parti nella ideazione e/o realizzazione di iniziative concertate o di interesse comune che preveda precipuamente la promozione dell’immagine del Comune;
c. per “sponsorizzazione”: ogni contributo che può consistere in una somma di denaro, nella fornitura di beni o nella prestazione di servizi, nella realizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico o in altre utilità provenienti da terzi, allo scopo di promuovere il nome, il logo, il marchio, il prodotto dello sponsor;
d. per “sponsor”: il soggetto, parte del contratto di sponsorizzazione, che si assume l'obbligo di corrispondere una determinata prestazione a favore della controparte contrattuale, in cambio della veicolazione del proprio nome nell'ambito di una iniziativa attuata dal Comune al fine di incrementare la propria notorietà e la propria immagine presso il pubblico;
e. per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.
ART. 5 – Contenuto
1. Il ricorso al contratto di sponsorizzazione e/o di collaborazione può riguardare tutte le iniziative, le attività, i beni, i servizi e le opere pubbliche inserite nella programmazione dell'Ente.
2. Il contratto di sponsorizzazione può avere ad oggetto:
a. la fornitura di materiale/attrezzature;
b. la gestione di un'opera/area;
c. la realizzazione di un'opera o lavoro;
d. la fornitura di una prestazione di servizio o di un bene;
e. un contributo in denaro.
3. La sponsorizzazione può realizzarsi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attraverso le seguenti iniziative:
a. sponsorizzazione di eventi sportivi, commerciali, culturali e/o di rilevanza sociale;
b. utilizzo a fini pubblicitari di spazi all'interno degli stabili comunali (es.bacheche, biblioteca, sale riunioni, impianti sportivi, coperture con teli di opere e/o lavori );
c. utilizzo a fini pubblicitari di spazi su documentazione del Comune (a titolo esemplificativo, sito internet, periodico comunale);
d. servizi di manutenzione e gestione di aree verdi, manutenzione o sostituzione dei
giochi e attrezzi ludici o servizi diversi;
e. fornitura di beni, con riferimento, a titolo esemplificativo, ad attrezzature informatiche di vario genere ed alla fornitura di arredo urbano;
f. attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
g. realizzazione di cataloghi, mostre, concerti e spettacoli, iniziative culturali;
h. gestione di sportelli informativi con contenuti concordati con l’amministrazione, marketing e promozione territoriale;
i. attività di comunicazione istituzionale attraverso i mezzi di comunicazione, assistenza agli uffici di staff e ufficio stampa, realizzazione di periodici con contenuti concordati con l’amministrazione.
ART. 6 - Sponsorizzazioni di interventi di restauro e manutenzione su beni sottoposti a tutela artistica, architettonica e culturale
0.Xx contratto di sponsorizzazione può avere inoltre ad oggetto il restauro di beni architettonici e monumentali, recupero di opere d'arte e/o archivi storici.
2.Per gli interventi sui beni culturali di qualsiasi importo i Soggetti Esecutori devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione tecnica previsti dall’articolo 201 del Codice dei Pubblici Contratti approvato con D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dal relativo Regolamento di Attuazione, approvato con DPR 207/2010, dalle normative specifiche di settore per i beni e le attività culturali.
3. I contratti di sponsorizzazione inerenti ai beni culturali sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza/Direzione Regionale competente in relazione alla tipologia dell’intervento, al fine di ottenere i nulla osta o gli atti di assenso normativamente richiesti.
ART. 7 – Vincoli
1. Le iniziative di sponsorizzazione sono soggette ai seguenti vincoli di buona amministrazione, sanciti dall'art.43 della legge 449/1997:
a. devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici;
b. devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
c. devono essere compatibili alla natura istituzionale del Comune e garantire la posizione di neutralità del medesimo;
d. devono produrre risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti o acquisizione di entrate.
ART. 8 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione
1. La Giunta Comunale formula in corso d'anno indirizzi specifici ai responsabili di area per l'attivazione d'iniziative di sponsorizzazione da attuare secondo le norme di cui al presente regolamento.
2. I responsabili di area elaborano i programmi ed i progetti per i quali si può fare ricorso ai contratti di sponsorizzazione, nonché la loro necessaria quantificazione economico-finanziaria.
ART. 9 - Sistema di scelta dello sponsor
1. La scelta dello sponsor è effettuata in base al valore economico della sponsorizzazione, secondo le seguenti procedure:
a. per i contratti di importo pari o inferiore a € 40.000,00, con affidamento diretto ad un soggetto, privato/associazione con facoltà dell’Ente di avviare procedure comparative tramite pubblicazione di avviso esplorativo.
b. Contratti di importo superiore a € 40.000,00 e sino a € 99.999,00, con procedura negoziata con bando da pubblicarsi all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale dell’Ente per almeno 30 giorni;
c. Contratti di importo pari o superiore a € 100.000,00 con procedura aperta mediante pubblicazione di bando all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale dell’Ente per almeno 30 giorni e dell’estratto del Bando stesso su due quotidiani a diffusione nazionale.
2. Nell'ambito della scelta del contraente l'Amministrazione comunale riconosce la possibilità che la sponsorizzazione avvenga per iniziativa di terzi. In questo caso il riconoscimento della utilità e della accettazione della proposta avviene con Deliberazione della Giunta comunale. Con la citata deliberazione la Giunta comunale dà mandato all’area competente di formalizzare l’accoglimento della proposta ricevuta ove ciò non sia incompatibile con norme imperative di legge.
ART. 10 - Determinazione a contrattare e contenuti
1. Il responsabile di area, in relazione a singoli progetti e fatto salvo quanto già sopra evidenziato nel precedente articolo 9 comma 1, lettera a), avvia il procedimento con l'adozione di una determinazione a contrattare ai sensi dell'art.192 del d.lgs. 267/2000 che contiene, tra l'altro, oltre a quanto previsto nel presente regolamento, un avviso con il quale si invitano i soggetti alla stipula di contratti di sponsorizzazione e/o collaborazione.
2. L'avviso o la lettera d’invito deve contenere, in particolare, i seguenti elementi:
a. l'oggetto del contratto secondo i contenuti dello specifico progetto di sponsorizzazione;
b. le modalità e i termini di presentazione delle offerte, non inferiori a 15 gg;
c. i requisiti di partecipazione;
d. le modalità e i criteri di valutazione delle offerte;
e. le modalità di stipula del contratto;
f. la durata e il valore del contratto;
g. il valore della garanzia per l'adempimento degli obblighi contrattuali;
h. lo schema di contratto;
3. Il criterio di selezione è quello dell'offerta economica più vantaggiosa di cui all'art.83 del Codice dei Contratti, secondo parametri predefiniti nell’avviso. E' in facoltà del Comune, in relazione a singoli progetti, fissare criteri particolari di selezione.
4. Il Responsabile del procedimento è il responsabile di area competente fatta salva la nomina da parte di quest'ultimo di altro funzionario della propria area.
ART. 11 – Contratto
1. Il contratto contiene, in particolare, i seguenti elementi:
a) l'indicazione analitica degli impegni assunti dallo sponsor, secondo i contenuti dello specifico progetto di sponsorizzazione;
b) le obbligazioni che lo sponsee garantisce allo sponsor in termini di pubblicità dell'iniziativa supportata dallo stesso (modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda, etc.);
c) le autorizzazioni che lo sponsee deve ottenere preliminarmente;
d) le modalità di controllo del Comune, a cura del responsabile del procedimento, sull'esatta esecuzione del contratto;
e) la definizione degli aspetti fiscali;
f) le eventuali sanzioni in caso di inadempienza;
g) la disciplina di eventuali contenziosi e le cause di recesso;
h) Le cause e le modalità di revoca del contratto;
i) Il divieto di cessione contrattuale.
2. Il contratto potrà prevedere clausole relative all'esenzione per lo sponsor del pagamento degli oneri previsti dalla COSAP, mentre per i canoni e/o tasse sulla pubblicità, I'aliquota di esenzione non potrà superare il 50% degli oneri previsti dalle tariffe pubblicitarie del luogo dove si realizza I'intervento di sponsorizzazione.
3. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l’utilizzazione dello “spazio pubblicitario” espressamente indicato nel capitolato nei tempi e nei modi definiti richiamati nel contratto stesso, fatto salva la preventiva acquisizione da parte dello sponsor di nulla osta/autorizzazioni di enti esterni qualora necessari.
ART. 12 - Diritto di rifiuto - esclusione
1. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione qualora:
x. Xxxxxxx possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
b. Ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività;
c. Reputi la sponsorizzazione inattuabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni aventi ad oggetto le finalità di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo:
a. di propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b. di pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico e gioco d’azzardo;
c. di diffusione di messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o qualsiasi forma di discriminazione.
3. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che:
a. non sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 34-38 del D.Lgs. n. 163/2006;
b. si trovano in condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
c. non dichiarino di rispettare i principi definiti dalla Risoluzione ONU 2003/16 del 13/08/2003:
- diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminatorio;
- diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
- diritti dei lavoratori;
- rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, degli interessi pubblici, delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza dei comportamenti imprenditoriali e pubblici;
- obblighi riguardanti la tutela dei consumatori;
- obblighi riguardanti la protezione dell’ambiente;
d. abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l’Amministrazione
ART. 13 - Affidamento del contratto
1. La sponsorizzazione è formalizzata mediante determinazione adottata dal responsabile di area sulla base delle risultanze, qualora effettuate, del confronto concorrenziale.
2. Il Comune resta obbligato solo a seguito della sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione e, comunque, solo dopo la verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti previsti per contrattare con l’Ente.
ART. 14 - Procedura per affidamento di incarico di ricerca di sponsor
1. Il Comune può, qualora non si possa far fronte con personale in servizio e, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, procedere mediante affidamento di incarico, per il reperimento di sponsorizzazioni, ad agenzie nel campo pubblicitario o ad altro soggetto pubblico e/o privato specializzato.
2. In tale eventualità l'affidatario è scelto con le procedure previste dal Codice e dalle norme regolamentari attuative.
ART. 15 - Aspetti contabili e fiscali
1. Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale inerente alle imposte dirette, per quanto applicabili, alle imposte indirette (IVA, ecc.) ed ai tributi locali (TOSAP-TARES,ecc.), alla cui applicazione si fa rinvio.
2. In particolare, quando la prestazione oggetto del contratto di sponsorizzazione consiste in servizi o fornitura di beni a carico dello sponsor, è fatto obbligo di operare la doppia fatturazione: dello sponsor al Comune per il valore del servizio o del bene, soggetta ad IVA, e la fatturazione del Comune allo sponsor per un pari importo, sempre soggetto ad IVA, per il valore del messaggio pubblicitario concesso allo sponsor.
ART. 16 - Verifiche e controlli
1. Gli interventi di sponsorizzazione sono soggetti a periodiche verifiche da parte del Responsabile del procedimento, al fine di accertare la corretta esecuzione delle prestazioni contenute nel contratto.
ART. 17 – Rinvio
1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nel area oggetto del contratto di sponsorizzazione.
ART. 18 - Disposizioni finali entrata in vigore
1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento diventa esecutivo dopo il decimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione all'Albo pretorio on-line.
Allegato 1: Note a corollario
Le indicazioni qui descritte assumono la valenza di contributo esplicativo agli uffici comunali e hanno il fine di armonizzazione l’approccio al procedimento di sponsorizzazione.
Come noto, l’art. 43, co. 2, l.n. 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) dispone che i contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione stipulati dalle pubbliche amministrazioni con soggetti privati ed associazioni devono (oltre che comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti):
1) “essere dirette al perseguimento di interessi pubblici”; e
2) “escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata”.
Ai due principi sopra enunciati è possibile ricondurre una serie di criteri operativi più specifici che si ritengono esplicativi - sebbene certo non esaustivi - dell'intento perseguito dal legislatore.
● Una sponsorizzazione non dovrebbe imporre o presupporre condizioni che limitino o appaiano limitare la capacità dell'ente pubblico di svolgere le sue funzioni istituzionali in modo completo e imparziale. L'ente pubblico dovrebbe continuare a svolgere le sue funzioni istituzionali a prescindere dagli interessi dello sponsor.
● Non dovrebbe esservi contrasto tra l'interesse perseguito dall'ente pubblico e l'interesse perseguito dallo sponsor. I rispettivi valori, obiettivi e mission non dovrebbero essere in opposizione. Qualora tale opposizione si verifichi nel corso del rapporto, dovrebbe esservi la possibilità per l’ente pubblico di recedere.
● Problemi particolari pone il caso di uno sponsor che nel corso della sponsorizzazione sia destinatario (anche solo potenzialmente) dei poteri autoritativi dell’ente pubblico. Lo stesso pare potersi dire per il caso di uno
sponsor che nel corso della sponsorizzazione sia (o possa essere) fornitore di lavori, beni o servizi nei confronti dell’ente pubblico ai sensi del d.lgs. n. 163/2006.
Al riguardo, è stato osservato che un assoluto divieto di sponsorizzazione con detti soggetti porterebbe a limitare in modo eccessivo le prospettive di sponsorizzazione dell'ente pubblico e a vanificare di fatto l'efficacia dell'istituto.
Linee guida esistenti a livello internazionale raccomandano, in tal caso, di sviluppare strategie che consentano all’ente pubblico di accettare la sponsorizzazione - ove questa corrisponda al miglior interesse pubblico - continuando tuttavia a svolgere le proprie funzioni in modo imparziale, trasparente e responsabile, e adottando quindi, a tal fine, particolari accorgimenti, quali a mero titolo esemplificativo:
1) indicare preventivamente in presenza di quali presupposti sarà possibile instaurare o proseguire una sponsorizzazione nonostante ci si trovi nelle condizioni predette;
2) assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei processi decisionali rilevanti;
3) sviluppare procedure volte minimizzare il rischio di gestione non corretta e imparziale delle funzioni istituzionali (ad esempio prevedendo che il personale o l'ufficio coinvolto nella sponsorizzazione non coincida con il personale o l'ufficio coinvolto nelle altre attività – autoritative, contrattuali, ecc. – che l'ente pubblico svolge nei confronti dello sponsor);
4) sviluppare procedure per il caso in cui, durante una sponsorizzazione già in atto, lo sponsor divenga destinatario di poteri autoritativi dell'ente pubblico o divenga sua controparte contrattuale (in tal caso
potrebbe essere opportuno prevedere – quale estrema risorsa – la facoltà per l'ente pubblico di recedere dalla sponsorizzazione o di sospenderla per un certo periodo di tempo).
● Una sponsorizzazione di per sé tende a esprimere un messaggio implicito di approvazione da parte dell'ente pubblico nei confronti dello sponsor, e questo è uno degli effetti perseguiti dagli sponsor. Tuttavia la sponsorizzazione non dovrebbe implicare forme di esplicita approvazione da parte dell'ente pubblico nei confronti dello sponsor o dei suoi prodotti o servizi.
● Ove la sponsorizzazione contempli la fornitura all’ente pubblico di prodotti o servizi dello sponsor, l’ente pubblico dovrebbe sempre valutarne la effettiva adeguatezza in base a parametri oggettivi collegati alle proprie esigenze. L'accettazione di prodotti o servizi giustificata semplicemente in base alla loro gratuità potrebbe esprimere una implicita approvazione di prodotti o servizi di bassa qualità.
● In nessun caso un dipendente dell'ente pubblico dovrebbe ricevere benefici personali da una sponsorizzazione. I benefici derivanti dalla sponsorizzazione dovrebbero riguardare solo l'ente. In caso di benefici fruibili dall’ente mediante i suoi dipendenti (es. la partecipazione a eventi formativi), la sponsorizzazione dovrebbe comunque essere negoziata dall’ente stesso tramite gli uffici per ciò designati. Inoltre, dovrebbe essere l'ente (non lo sponsor) a individuare i dipendenti da coinvolgere, avendo cura di non selezionare quelli che, in ragione delle loro mansioni, svolgono attività che coinvolgono lo sponsor.
Infine, si formulano due precisazioni, che riguardano tutte le attività poste in essere dal Comune, e quindi anche le eventuali sponsorizzazioni.
In primo luogo, anche alle sponsorizzazioni si applica la disciplina generale riguardante il conflitto di interesse in cui può incorrere il dipendente pubblico. Il dipendente pubblico, trovandosi in situazione di conflitto di interesse rispetto a una
pratica, deve astenersi dal compiere qualsiasi attività relativa a quella pratica e segnalare la circostanza al suo responsabile (cfr. art. 6-bis, l.n. 241/1990; artt. 6-7,
d.p.r. n. 62/2013; codice di comportamento comunale).
In secondo luogo, le attività di sponsorizzazione, una volta attivate, sono assoggettate – come ogni altra attività comunale – ai processi di valutazione e gestione del rischio di corruzione, conformemente al sistema anticorruzione vigente all’interno del Comune.