Nell’occasione, le parti intendono ribadire che:
C.C.N.L. 16 dicembre 2011 - Dipendenti dalle cooperative del settore socio-sanitario- assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (sottoscritto da AGCI-Solidarietà, Federsoli- danetà-Confcooperative, LegaCoop Sociali e FP-Cgil, FP-Cisl, FISASCAT-Cisl, UIL-Fpl)
Nell’occasione, le parti intendono ribadire che:
• nel percorso di crescita del settore rilevante è stato l’impegno che ha caratterizzato le associazioni delle imprese cooperative e le organizzazioni sindacali nel fare del contratto e della sua applicazione uno degli elementi essenziali, non solo al fine di garantire agli operatori condizioni economiche e lavorative adeguate ma per affermare un sistema di regole in questo settore, sia contro pratiche di concorrenza sleale sia per contrastare comportamenti da parte della com- mittenza non sempre coerenti con questo impegno comune (in particolare, ma non solo, gli appalti al massimo ribasso e altre scelte finalizzate solo alla contrazione dei costi);
• tale esigenza si rafforza e si colloca oggi in presenza di un quadro in forte evoluzione le cui prospettive non sono completamente definite sia per quanto riguarda la gestione dei servizi comunemente intesi come tradizionali, sia per quanto riguarda indirizzi di regolazione di processi di emersione di nuove aree di lavoro in un mercato sempre più de- strutturato, come ad esempio il fenomeno del cosiddetto “badantato”, sia nelle politiche formative e professionali nel settore.
Titolo I - Validità e ambito di applicazione del contratto
1. Ambito di applicazione - Il presente contratto regola i rapporti di lavoro all’interno delle cooperative sociali e di quelle operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo che:
a) svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto socio-sanitario-assistenziale-educativo ed attività connesse;
b) hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l’inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione e tendono ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali soggetti al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari;
c) svolgono attività lavorative di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale, occupando lavoratrici e lavo- ratori normodotati e lavoratrici e lavoratori svantaggiati in proporzioni diverse in relazione al tipo di svantaggio di cui sono portatrici o portatori i soggetti avviati al lavoro, nonché, in base alle modalità di organizzazione della produzione.
Pertanto, per le persone svantaggiate presenti nelle cooperative che hanno come finalità l’inserimento lavorativo, l’attività lavorativa rappresenta uno strumento atto a integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a ve- rificare il grado di sviluppo delle capacità lavorative degli stessi.
A titolo esemplificativo le attività sono le seguenti:
- comunità alloggio per minori;
- centro di informazione e/o di orientamento;
- centri di aggregazione giovanili;
- servizi di animazione territoriali;
- comunità terapeutiche per soggetti tossicodipendenti;
- comunità alloggio per portatrici e portatori di handicap fisici e psichici;
- centri diurni e di accoglienza per soggetti portatori di handicap fisici e psichici;
- servizi di assistenza domiciliare;
- centri diurni per anziane e anziani;
- gestione di strutture protette;
- attività di inserimento lavorativo e di lavoro con presenza di persone svantaggiate realizzato attraverso la gestione di unità produttive di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale;
- attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi - residenzia- li e residenziali;
- gestione di case di riposo e/o case albergo per anziani;
- gestione di Rsa per qualsiasi categoria di utenti.
Per le attività di cui al punto c) dell’ambito di applicazione o per quelle comunque riconducibili a quanto previsto dal comma b, art. 1, L. n. 381/91 le cooperative possono applicare i ccnl di riferimento del settore di attività svolta, pre- via verifica aziendale, fatta salva la possibilità di utilizzo degli istituti di cui all’art. 2 del presente ccnl.
Premesso che l’adesione alla cooperativa pone la socia-lavoratrice e il socio-lavoratore nel diritto dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, di partecipare all’elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell’azienda, di partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati economici e alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a di- sposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, ferme restando le prerogative statutarie e le delibere del-
le assemblee sociali, per quanto attiene al trattamento economico complessivo delle socie-lavoratrici e dei soci- lavoratori delle cooperative si fa riferimento a quanto previsto dal presente ccnl.
Le parti si impegnano a recepire all’interno del presente ccnl quanto eventuali innovazioni normative o accordi in- terconfederali dovessero stabilire in materia di socia lavoratrice e di socio lavoratore.
2. Persone svantaggiate - Per persone svantaggiate si intendono quelle di cui all’art. 4 della L. 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”.
Gli istituti di cui al presente articolo sono applicabili, previa verifica tra le parti a livello locale, anche ai casi di per- sone in condizioni di particolare disagio sociale, segnalati e certificati dai servizi pubblici competenti, per il cui inseri- mento lavorativo è necessario rimuovere resistenze di carattere culturale, organizzativo e/o sociale.
Il rapporto tra la cooperativa e le persone svantaggiate ha come finalità la loro positiva integrazione nella vita socia- le e lavorativa.
Tale rapporto deve svilupparsi sulla base di un progetto personalizzato che preveda la durata e le modalità dell’inserimento.
I Comitati misti paritetici di cui all’art. 9, laddove costituiti, assumono l’onere di sollecitare presso gli enti locali un’azione di coordinamento, di supporto per tutta la durata del progetto tramite la garanzia di:
- servizi terapeutico-riabilitativi (e di verifica dell’evoluzione del disagio);
- di assistenza alla persona e alla famiglia;
- di trasporto;
- di formazione;
- di orientamento per la rimozione delle barriere architettoniche;
- di informazione sulle prestazioni fruibili e sulle modalità di sostegno dell’esperienza cooperativa tramite anche committenze pubbliche.
Allo stesso modo, alla luce della legge di riforma del collocamento obbligatorio (L. 68/99), i Comitati misti pariteti- ci in collegamento con le istituzioni di governo del mercato del lavoro promuovono politiche attive per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
Relativamente alle persone svantaggiate di cui trattasi le parti convengono sulle seguenti modalità di trattamento:
A) Alle persone svantaggiate viene riconosciuto il trattamento contrattuale per le mansioni effettivamente svolte in cooperativa.
B) I Comitati misti paritetici, in raccordo con la Commissione circoscrizionale per l’impiego e i servizi della Asl, a supporto dell’inserimento in mansioni confacenti alle condizioni psico-fisiche, attitudinali e professionali delle persone svantaggiate, sulla base di un’articolata informazione fornita dalla impresa cooperativa preventivamente all’avvio di un percorso di inserimento lavorativo e all’adozione di forme di sostegno, esprimono un parere motivato e controllano, an- che con interventi diretti sia presso gli enti locali sia a livello aziendale, la corretta attuazione da parte delle cooperative dei seguenti strumenti adottati sulla base di progetti personalizzati:
1. convenzioni con enti locali, Asl ed eventuali organismi associativi per “borse di lavoro” o assunzione del carico degli oneri sociali anche in presenza di contratti di formazione e lavoro (CFL);
2. contratti a tempo determinato;
3. contratti part-time (anche verticale, per consentire la fruizione di cure e terapie riabilitative), contratti di lavoro ripartito, di telelavoro;
4. salari di 1° ingresso (per periodi definibili sino a 3 anni).
C) Per le persone svantaggiate inserite nelle cooperative principalmente con uno scopo di recupero sociale e per le quali la partecipazione ad attività lavorativa rappresenta esclusivamente uno strumento socializzante a valenza pedago- gica e terapeutica, atto ad integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare l’eventuale grado d’idoneità al lavoro delle persone stesse, può essere previsto l’instaurarsi di specifici rapporti sulla base di progetti per- sonalizzati concordati con la pubblica amministrazione. I progetti, di cui i Comitati misti paritetici controllano l’applica- zione e gli sviluppi, devono comunque prevedere i tempi di svolgimento, le modalità di rapporto con la persona interes- sata (accoglienza in strutture residenziali, inserimento in stages formativi, in gruppi di lavoro, affidamento attività ma- nipolativa), il coinvolgimento di operatrici e operatori ed istituzioni interessate.
Al termine di tali progetti e in presenza di possibili evoluzioni positive possono essere adottati gli strumenti di age- volazione all’inserimento lavorativo previsti al punto precedente.
D) Xxxxxxx a conclusione di un progetto individualizzato di inserimento lavorativo non siano raggiunti i livelli pro- duttivi previsti da parte del soggetto inserito e non vi siano, quindi, gli estremi per ipotizzare una permanenza in azien- da, la cooperativa propone ai Comitati misti paritetici, dove costituiti, che esprimono su ciò parere vincolante, la possi- bilità di adottare gli strumenti atti a prevedere la prosecuzione del rapporto di lavoro a condizioni specifiche e persona- lizzate.
E) Le parti potranno richiedere ai Comitati misti paritetici la revisione del rapporto instaurato in base alle modalità di trattamento di cui ai punti A) e B) in relazione all’evoluzione o alla modifica delle condizioni psico-fisiche delle per- sone svantaggiate.
F) Qualora i Comitati misti paritetici non siano stati istituiti, le imprese si obbligano ad inviare la documentazione relativa ai progetti personalizzati alle XX.XX. provinciali di competenza.
Le parti, in relazione ai cambiamenti intercorsi e/o intercorrenti in merito al tema dell’inserimento lavorativo, con-
vengono di effettuare un confronto sull’intera materia, definendo, se del caso, una ipotesi di rideterminazione del com- plesso degli istituti.
3. Rinvio a norma di legge - Per quanto attiene le materie non disciplinate o solo parzialmente regolate dal presente contratto si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato e allo statuto dei lavoratori in quanto applicabili.
4. Condizioni di miglior favore - Sono fatte salve ad esaurimento le eventuali condizioni di miglior favore in atto.
A tal fine in sede di confronto aziendale di cui all’art. 9 del ccnl verranno individuate specifiche definizioni di ar- monizzazione nell’ambito normativo e nell’ambito retributivo tra il trattamento preesistente e quello previsto dal pre- sente ccnl.
5. Inscindibilità delle posizioni contrattuali - Le disposizioni del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, correlate e inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Il presente costituisce quindi l’unico ccnl in vigore fra le parti contraenti.
6. Normativa contrattuale confederale nazionale e legislativa - Gli eventuali accordi interconfederali e le normative legislative nazionali che intervenissero nell’arco della vigenza contrattuale su materie definite e/o riguardanti il presente ccnl saranno recepite nell’ambito dello stesso. Eventuali esigenze di armonizzazione normativa saranno prontamente definite tra le parti.
7. Decorrenza e durata - Salvo le specifiche decorrenze previste nei successivi articoli, il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2010 e scade il 31 dicembre 2012. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 7 (sette) mesi prima della sua scadenza.
Per le procedure di rinnovo si fa riferimento a quanto previsto all’art. 10, punto 1, lett. b, del presente contratto.
Ai fini del solo prossimo rinnovo, i termini di cui all’art. 10, punto 1, lett. b, del presente contratto decorrono da set- tembre 2012 (disdetta) e ottobre 2012 (invio piattaforma).
Le parti si danno reciprocamente atto che, con l’accordo di rinnovo del ccnl per le lavoratrici e i lavoratori delle co- operative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, sottoscritto in data 16 dicembre 2011, si è proceduto a dare copertura economica sulla base di parametri condivisi e parte normativa per il periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2012.
Le parti concordano che quanto di competenza economica per il prossimo rinnovo contrattuale relativamente al pe- riodo 1° gennaio 2013 al 30 aprile 2013 è stato compiutamente assolto dal presente rinnovo contrattuale.
Titolo II - Relazioni sindacali
8. Protocollo di relazioni industriali - Le parti si riconoscono nei valori e nelle finalità del protocollo nazionale di relazioni industriali del 5 aprile 1990 sottoscritto tra centrali cooperative e Cgil-Cisl-Uil.
Pertanto tate protocollo costituisce allegato al presente ccnl e ne è, quindi, parte integrante. Lo stesso protocollo co- stituisce parte operativa per quanto, dello stesso, non è previsto specificatamente dal presente ccnl.
9. Diritto di informazione e confronto tra le parti - Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e cono- scenze che consentano l’utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le parti, inoltre, convengono sulla necessità di sviluppare le idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla de- terminazione e all’utilizzo di strumenti di sostegno al governo dei processi di sviluppo del settore ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale, provinciale nonché aziendale.
1) Informazione e confronto
Le sedi di informazione e confronto, anche utilizzando i dati forniti dagli osservatori, sonore seguenti:
A) livello nazionale
Annualmente, di norma entro ottobre, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- valutare l’andamento del settore;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo complessivi del settore;
- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente ccnl;
- valutare le esigenze del settore al fine di promuovere iniziative anche volte alla pubblica amministrazione finaliz- zate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi dello stesso, nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili;
B) livello regionale e provinciale
Annualmente di norma entro dicembre, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare :
• a livello regionale per:
- verificare lo stato di definizione o applicazione delle normative regionali ex L. 381/91;
- valutare l’evoluzione dei rapporti di committenza con la pubblica amministrazione;
- valutare le esigenze al fine di assumere le opportune iniziative presso la pubblica amministrazione, per quanto di competenza del livello regionale, affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente ccnl;
• a livello provinciale per:
- valutare l’andamento del settore, ai diversi livelli con particolare attenzione all’assetto dei servizi ed al dato oc- cupazionale; valutare le esigenze al fine di assumere le opportune iniziative presso la pubblica amministrazione affin- ché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione e negli appalti, dei costi connessi con l’applicazione del presente ccnl;
- verificare i programmi e i progetti di sviluppo complessivi del settore;
- valutare le esigenze al fine di assumere le opportune iniziative presso la pubblica amministrazione, per quanto di competenza del livello provinciale affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente ccnl;
C) livello aziendale
1. Semestralmente, su richiesta, verranno fornite alle RSU, o in loro assenza alle RSA, o in loro assenza alle XX.XX. territoriali firmatarie del ccnl, adeguate informazioni riguardanti gli andamenti occupazionali, le innovazioni sull’organizzazione del lavoro e sul funzionamento dei servizi, i rapporti diretti e/o di convenzione o appalto con gli enti pubblici, i progetti ed i programmi di sviluppo.
Inoltre in caso di significative evoluzioni sui dati occupazionali e sui processi organizzativi, le relative informazioni verranno, su richiesta, tempestivamente fornite alle RSU, o in loro assenza alle RSA, o in loro assenza alle XX.XX. terri- toriali firmatarie del ccnl.
2. È demandata al confronto con le RSU, o in loro assenza con le RSA o in loro assenza con le rappresentanze terri- toriali delle XX.XX. firmatarie del ccnl la verifica dell’applicazione delle norme contrattuali, delle leggi sociali e delle norme in materia di condizioni di lavoro.
È altresì prevista per le stesse parti a livello aziendale la discussione sull’applicazione delle seguenti materie:
- ambiente;
- salute e sicurezza sul lavoro;
- formazione professionale;
- inquadramento professionale;
- gestione dell’orario di lavoro (in tale ambito le parti potranno anche definire la trasformazione della giornata del 4 novembre da giornata a retribuzione aggiuntiva in permesso retribuito aggiuntivo);
- diritto allo studio;
nonché ogni altra materia espressamente rinviata.
Tale confronto avverrà entro un mese dalla firma del presente ccnl per la prima applicazione dello stesso ed almeno annualmente per quanto attiene le materie ad esso rinviate.
2) Comitati misti paritetici e osservatori
A) Comitato Misto Paritetico Nazionale
1. A livello nazionale le parti stipulanti costituiscono il “Comitato Misto Paritetico Nazionale”, con sede in Roma, composto da 6 rappresentanti delle Associazioni Cooperative e da 6 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, non- ché eventuali supplenti.
2. Compiti principali di tale comitato sono:
I. Rilevare i fabbisogni professionali, quantitativi e qualitativi delle imprese di cui alla sfera di applicazione del ccnl sulla base dei rispettivi programmi di sviluppo.
II. Incentivare e promuovere studi e ricerche, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione.
III. Promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, percor- si formativi previsti dal D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive integrazioni e/o modificazioni, anche in riferimento all’apprendistato ed ai conseguenti possibili stage e tirocini formativi, in collaborazione con le istituzioni nazionali, eu- ropee, internazionali, nonché con altri organismi finalizzati ai medesimi scopi.
IV. Analizzare, progettare e di conseguenza favorire le opportunità di accesso per la cooperazione ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo.
X. Xxxxxxxxxxx progetti pilota di formazione professionale da realizzare a livello nazionale e/o territoriale.
VI. Promuovere e coordinare, a livello nazionale e territoriale, iniziative in materia di formazione e qualificazio- ne professionale anche in collaborazione con i Ministeri competenti, le Regioni ed altri enti interessati.
VII. Collaborare per l’applicazione settoriale del D.Lgs. n. 81 del 2008 sulla sicurezza e successive integrazioni e/o modificazioni in coordinamento con la Commissione prevista dall’Accordo interconfederale del 5 ottobre 1995.
VIII. Valorizzare in tutti gli ambiti significativi la specificità delle relazioni sindacali della cooperazione sociale.
IX. Promuovere e coordinare a livello nazionale iniziative in materia di formazione e aggiornamento dei promo- tori del Fondo pensione complementare Cooperlavoro.
X. Estendere e rafforzare l’esistenza dei Comitati Misti Paritetici Regionali.
XI. Rafforzare e diffondere l’azione degli Osservatori (a cominciare da quelli esistenti, attraverso la definizione di obiettivi annuali e un minimo di risorse).
XII. Confrontare i reciproci orientamenti, individuando eventuali proposte di approfondimento, in merito alla e- voluzione della normativa nazionale e comunitaria del settore;
XIII. Realizzare una informazione reciproca in materia di Politiche del lavoro e di riforma del sistema socio- sanitario-assistenziale-educativo, anche al fine di individuare iniziative nei confronti delle competenti autorità;
XIV. Sviluppare analisi sui sistemi di partecipazione e sul dialogo sociale europeo, nonché individuare apposite forme finalizzate alla certificazione della corretta applicazione contrattuale da parte delle cooperative operanti nel setto- re per gli usi previsti dalle leggi e segnalare agli organismi competenti eventuali inadempienze.
XV. Attivare iniziative e strumenti per favorire l’applicazione del ccnl anche utilizzando i dati forniti dagli appo- siti Osservatori.
XVI. Ricevere dalle organizzazioni territoriali gli accordi realizzati, valutarne la rispondenza al dettato del pre- sente ccnl e trasmettere le valutazioni alle parti.
3. Il Comitato Misto Paritetico Nazionale per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra stabilirà un rapporto fun- zionale e di collaborazione con gli Enti Bilaterali Confederali (CoopForm Nazionali o Regionali), sottoponendo le ini- ziative individuate in materia di formazione alla valutazione da parte degli stessi Enti Bilaterali al fine di fruire delle competenze e delle attività di tali Enti e di ottimizzare l’accesso e l’utilizzazione delle relative risorse necessarie.
4. In caso di assenza o di inattività dei Comitati Misti Paritetici Regionali o per progetti che interessano più ambiti regionali, il Comitato Misto Paritetico Nazionale può svolgere anche funzioni di promozione delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell’art. 18 della L. n. 196/97 e del D.M. 25 maggio 1998.
5. Le parti convengono di definire entro sei mesi dalla firma del presente ccnl il regolamento attuativo del Comitato Misto Paritetico Nazionale di cui al presente articolo.
6. Per l’attuazione dei compiti di cui ai precedenti punti (I/XVI) e per l’attività dell’Osservatorio Nazionale il
C.M.P.N. predisporrà appositi piani di lavoro sottoponendo alle parti le corrispondenti esigenze di risorse al fine del re- perimento delle medesime, per il quale vi sarà un particolare impegno da parte delle Associazioni Cooperative firmata- rie del presente contratto.
7. II C.M.P.N. si attiverà per la costituzione presso lo stesso dell’Osservatorio Nazionale con le seguenti caratteristi- che e funzioni: le parti stipulanti confermano la costituzione della sezione socio-sanitaria-assistenziale-educativa e di inserimento lavorativo cooperativo dell’Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione, previsto dal protocollo d’intesa in- terconfederale del 5 aprile 1990.
La sezione dell’Osservatorio è guidata dal comitato composto da sei (6) componenti effettivi e sei (6) supplenti, no- minato dalle parti stipulanti. La Sezione opererà secondo le norme del regolamento approvato dal comitato di cui sopra fermo restando l’impegno ad individuare le fonti di finanziamento di ogni singola iniziativa, nel quadro della integra- zione con l’Osservatorio Generale sulla Cooperazione secondo i piani di lavoro ai sensi del precedente punto 6.
Le problematiche che potranno essere oggetto di ricerca ed analisi del settore della cooperazione di cui trattasi sono di massima le seguenti:
a) presenza e sviluppo delle cooperative del settore nelle varie aree geografiche;
b) stato dei rapporti tra cooperative e pubbliche amministrazioni per l’insieme delle questioni che attengono al setto- re di attività;
c) verifica dello stato di applicazione del ccnl e dello stato delle relazioni industriali e sindacali;
d) applicazione delle leggi sociali e di norme in materia di condizioni di lavoro, sullo stato della sicurezza e della salute nell’ambiente di lavoro;
e) situazione del mercato del lavoro del settore, con analisi della struttura del medesimo nonché di quella dell’occupazione suddivisa per sesso, tipologia di contratto e per livelli di inquadramento, della formazione professiona- le e degli andamenti occupazionali nonché il monitoraggio delle modalità applicative dell’art. 1, comma 3;
f) andamento del lavoro di somministrazione e dei lavori atipici nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalle intese tra le parti sociali.
g) qualità ed efficienza dei servizi nell’ambito del settore;
h) dinamiche contrattuali e del costo del lavoro anche in rapporto alla legislazione e contribuzione sociale e rispetto alle stazioni appaltanti.
Tutte le deliberazioni e le proposte della sezione dell’Osservatorio Nazionale saranno trasmesse alle parti stipulanti il ccnl per consentire le opportune valutazioni nonché il loro eventuale utilizzo.
B) Comitati Misti Paritetici Regionali
1. a livello regionale e, con accordo tra le parti a livello provinciale, le parti stipulanti costituiranno i “Comitati Misti Paritetici”, composti da 3 rappresentanti delle Associazioni Cooperative e da 3 rappresentanti delle Organizzazioni Sin- dacali, nonché eventuali supplenti.
2. Compiti principali di tali comitati sono:
I. Attivare rapporti con gli enti pubblici sia al fine di migliorare le conoscenze che per favorire la reperibilità sul mercato occupazionale delle figure professionali necessarie alle imprese cooperative del settore.
II. Effettuare l’esame dell’andamento del mercato del lavoro, riferito al settore.
III. Rilevare i fabbisogni professionali, quantitativi e qualitativi delle imprese di cui alla sfera di applicazione del ccnl sulla base dei rispettivi programmi di ristrutturazione e sviluppo Regionali, sottoponendo le iniziative individuate in materia di formazione alla valutazione da parte degli stessi Enti Bilaterali al fine di fruire delle competenze e delle attività di tali Enti e di ottimizzare l’accesso e l’utilizzazione delle relative risorse necessarie.
IV. Svolgere anche funzioni di promozione di convenzioni per la realizzazione di tirocini formativi ai sensi dell’art. 18 della L. n. 196/97 e del D.M. 25 maggio 1998.
V. Svolgere le competenze specifiche di cui all’art. 2 del ccnl; in attesa di specifica definizione e attivazione del- la sede (provinciale o regionale) per l’espletamento del presente compito, continuano a svolgere la propria funzione le Commissioni Paritetiche di cui all’art. 2 del ccnl 7 maggio 1997.
Presso tali Comitati avranno sede la Commissione di Conciliazione e i Collegi Arbitrali secondo quanto previsto da- gli articoli 38 e 39.
3. I Comitati Misti Paritetici Regionali coordineranno la propria attività con il Comitato Misto Paritetico Nazionale sta- bilendo un rapporto funzionale e di collaborazione con gli Enti Bilaterali Confederali Regionali Coopform, in merito alle iniziative individuate e sviluppando quei compiti previsti per il C.M.P.N. che hanno attinenza con lo specifico territorio.
4. Le parti convengono di definire entro sei mesi dalla firma del presente ccnl il regolamento attuativo dei C.M.P.R. in coerenza con quello Nazionale di cui al presente articolo.
5. Per l’attuazione dei compiti di cui ai precedenti punti (I/VI) e per l’attività dell’Osservatorio Regionale il C.P.M.R. predisporrà appositi piani di lavoro sottoponendo alle parti le corrispondenti esigenze di risorse al fine del reperimento del- le medesime, per il quale vi sarà un particolare impaglio da parte delle Associazioni Cooperative Regionali.
6. I C.M.P.R. si attiveranno per la costituzione presso gli stessi degli Osservatori Regionali aventi analoghe compe- tenze con l’Osservatorio Nazionale.
10. Struttura della contrattazione - In applicazione delle regole sugli assetti contrattuali la struttura della contratta- zione è articolata su due livelli: nazionale e territoriale.
Per la verifica del corretto funzionamento delle regole definite dall’Accordo, si costituisce il Comitato Paritetico di cui all’art. 9 con compiti di monitoraggio, analisi e raccordo ed al fine di diffondere linee di orientamento e best practi- ces. Esso ha anche compito di monitoraggio della contrattazione di secondo livello. Il Comitato misto paritetico sarà costituito entro tre mesi dalla firma del presente accordo.
1) Il contratto nazionale
A) ruolo e riferimenti
Il ccnl ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative, di determinazione delle proce- dure negoziali e di precisa definizione delle materie rinviate alla competenza del secondo livello di contrattazione.
Il ccnl ha durata triennale sia per la parte economica che per quella normativa. Per quanto concerne gli effetti eco- nomici da esso prodotti, il ccnl fa riferimento a parametri condivisi.
B) procedure di rinnovo
Le procedure per il rinnovo del ccnl sono le seguenti:
- disdetta: almeno 7 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.;
- invio piattaforma: almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r;
- inizio trattativa: entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma.
Nei sei mesi antecedenti la scadenza delle ccnl, ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente, e per il mese successivo alla scadenza medesima le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo di cui al primo comma della presente lett. b, la norma di cui al secondo comma avrà efficacia limitatamente ai 7 mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima.
In caso di mancata o ritardata disdetta del ccnl, esso si intende prorogato di 1 anno e così di anno in anno.
In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto; qualora la revoca o la sospensione non siano attuate, la decorrenza del ccnl e de- gli eventuali accordi di secondo livello slitterà di un mese.
Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata, con le modalità definite nell’accordo di rinnovo, l’applicazione del meccanismo che riconosce una copertura economica alla data di scadenza del contratto precedente a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell’accordo di rinnovo.
2) Il contratto territoriale
A) competenze e procedure
Le parti ritengono che la contrattazione di 2° livello sia uno strumento importante che può concorrere a migliorare
sempre di più la qualità dei servizi offerti dalla cooperazione sociale nel settore socio sanitario assistenziale e educativo e di inserimento lavorativo.
Si conferma quindi la necessità di individuare, incrementare, rendere accessibili, tutte le misure volte ad incentivare, anche attraverso la riduzione degli oneri a carico della cooperativa, la contrattazione di secondo livello collegando in- centivi economici al raggiungimento di obiettivi di qualità, produttività, redditività, ai fini del miglioramento della competitività dell’impresa.
Le parti si danno reciprocamente atto che il contratto territoriale richiede nel settore il perseguimento di omogeneità in ambito regionale, per garantire un corretto sviluppo del mercato congiuntamente al miglioramento delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori.
Il contratto territoriale potrà essere di livello provinciale o sub-regionale o regionale; tali livelli sono tra loro alterna- tivi.
Il contratto territoriale si applica, salvo quanto previsto dall’art. 77, in maniera vincolante alle cooperative operanti nel territorio di competenza del medesimo contratto, relativamente alle attività svolte in quel territorio, ancorché la sede legale sia altrove.
Il contratto territoriale riguarda materie ed istituti non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale. Tale contrattazione, pertanto, verrà svolta nel rispetto delle specifiche clausole di rinvio previste dal presente contratto ed ha competenza nel definire l’Elemento Retributivo Territoriale.
In conseguenza di ciò le materie di competenza del Contratto Territoriale sono esclusivamente le seguenti:
1.) definizione delle modalità atte a permettere l’accesso delle lavoratrici e dei lavoratori interessati alle attività di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 70;
2. utilizzo del mezzo proprio di trasporto, per ragioni di servizio (art. 46);
3. attività di soggiorno (art. 83);
4. inquadramento profili professionali non specificatamente indicati tra i profili esemplificativi del sistema di classi- ficazione di cui all’art. 47, garantendo la coerenza con lo stesso;
5. elemento retributivo territoriale.
Il contratto territoriale ha durata triennale, si intende tacitamente rinnovato qualora non sia disdettato almeno due mesi prima della scadenza.
La titolarità del contratto territoriale è delle rispettive rappresentanze territoriali delle parti firmatarie del presente contratto.
Le richieste di rinnovo di contratti in scadenza o di prima definizione della contrattazione di secondo livello, ai sensi del presente rinnovo contrattuale, saranno fatte pervenire dalle Organizzazioni Sindacali titolari alle rispettive rappre- sentanze delle Associazioni Cooperative non prima delle 31 marzo 2012 e non oltre il 30 giugno 2012.
Entro nove mesi dalla firma del Ceni, ove non si sia già provveduto, a livello regionale, in appositi incontri tra le XX.XX e le Associazioni Cooperative, si procederà alla verifica degli ambiti territoriali per i quali verrà realizzata la ne- goziazione territoriale.
Nel caso di conferma o prima definizione della negoziazione territoriale a livello provinciale e/o sub regionale, ver- ranno previsti modi e strumenti per un coordinamento regionale delle varie fasi negoziali.
L’impegno comune delle parti è che il confronto sulle piattaforme rivendicative e la conclusione dello stesso si rea- lizzi nei tempi più celeri possibili, garantendo, per i due mesi successivi alla presentazione delle richieste di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo, e comunque per 3 mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, che le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.
Qualora si creassero nel confronto, condizioni di mancata realizzazione degli accordi, le parti, congiuntamente, po- tranno richiedere la mediazione da parte, rispettivamente, della struttura nazionale per le contrattazioni regionali e delle strutture regionali per le contrattazioni provinciali o sub regionali.
Il Contratto di secondo livello potrà prevedere procedure di monitoraggio di alcuni istituti e degli effetti dell’accordo stesso, da affidare agli osservatori competenti.
B) elemento retributivo territoriale
L’Elemento Retributivo Territoriale (ERT) è strettamente correlato ai risultati conseguiti dalle imprese del territorio coinvolto, in termini di produttività, qualità o altro dato denotante la competitività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi svolti. Pertanto al fine della definizione di tale elemento territoriale le parti valuteranno in particolare gli andamenti di tutti o alcuni dei seguenti indicatori determinati nella loro dimensione regionale e valutati anche alla luce di eventuali specificità territoriali, rilevati dai corrispondenti Osservatori Regionali:
1. rapporto fatturato (A1)/costo del personale (voce B9 bilancio di esercizio);
2. rapporto fatturato (A1)/occupazione (il dato occupazionale viene calcolato con riferimento riportando il comples- so delle ore lavorate alle unità lavorative a tempo pieno ovvero ore complessivamente lavorate nell’anno diviso 1.548);
3. variazioni del M.O.L. (voce A - B del bilancio);
4. tempi medi di pagamento da parte della committenza (voce CII/A del bilancio) con un limite massimo definito in sede di contrattazione territoriale.
5. rapporto fatturato privato/fatturato pubblico;
6. quantità e tipologia dei servizi offerti;
7. eventuali ulteriori indicatori definiti dalle parti a livello territoriale.
Alla luce dei principi di cui al primo comma della presente lettera, l’ERT sarà corrisposto ad ogni lavoratrice/ore in forza al momento dell’erogazione dell’ERT, in proporzione alle ore lavorate incrementate dalle ore relative alle assenze per infortunio o per astensione obbligatoria per maternità.
L’erogazione dell’Elemento Retributivo Territoriale avrà, quindi, le caratteristiche di non determinabilità a priori e di variabilità e, in quanto incerta nella corresponsione e nell’ammontare, sarà utile per l’applicazione dei particolari re- gimi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente.
Lo stesso Elemento Retributivo Territoriale sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione, poiché la correlazione ai risultati conseguiti è assunta dalle parti quale parametro di definizione per la corresponsione e l’ammontare.
L’elemento non è utile ai fini del calcolo di alcun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il TFR.
Per la verifica dei dati relativi agli indicatori di cui sopra, le parti definiranno un campione rappresentativo delle im- prese cooperative presenti sul territorio per il quale viene definito l’ERT.
Nel caso di accordi territoriali che coinvolgano imprese cooperative che operino anche in territori diversi da quelli previsti dall’accordo, saranno utilizzati i soli dati afferenti ai territori oggetto dell’accordo.
C) imprese in difficoltà
Le imprese cooperative che si trovassero in uno stato di sofferenza economica e/o finanziaria possono richiedere alle parti firmatarie del contratto territoriale un confronto per definire la sospensione, l’esonero, il riconoscimento parziale o il dilazionamento del pagamento dell’ERT.
Nell’ambito del confronto di cui al comma precedente o a fronte di situazioni di:
1. sofferenza economica da valutarsi con riferimento all’andamento del M.O.L. come definito alla lett. b) punto 3;
2. sofferenza finanziaria;
3. situazione di crisi in presenza di delibera ex L. 142/01.
Le parti definiranno nell’ambito del contratto territoriale stesso, le modalità e i criteri per la applicazione delle casi- stiche di cui al primo comma.
D) elemento di garanzia retributiva
Ai fini di assicurare un’effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, qualora, nonostante la presenta- zione di una piattaforma di secondo livello territoriale ai sensi del presente ccnl, non venga definito un accordo di se- condo livello territoriale entro il 31 marzo 2013 le imprese cooperative operanti nel territorio, con esclusione delle coo- perative individuate ai sensi della precedente lett. c), erogheranno, con la retribuzione del mese di maggio 2013, un e- lemento di garanzia retributiva di 110 euro lordi.
L’elemento compete i ai lavoratori in forza al 31 marzo che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L’azienda calcolerà l’importo spettante al singolo lavoratore in proporzione alle giornate di effettiva prestazione rese alle proprie dipendenze nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 marzo del 2013.
Per i lavoratori a tempo parziale l’ammontare dell’elemento sarà calcolato in proporzione all’entità della prestazione lavorativa. L’elemento non è utile ai fini del calcolo di alcun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il TFR.
L’elemento è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo ri- spetto a quanto previsto dal presente ccnl che venga pagato successivamente al 1° gennaio 2010.
In occasione del prossimo rinnovo del presente ccnl le parti valuteranno gli esiti della prima applicazione dell’elemento di garanzia retributiva al fine di concordare eventuali correttivi.
11. Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali - In attuazione di quanto previsto dalla L. 12 giugno 1990, n. 146 così come modificata dalla L. 83/2000, le parti individuano in ambito socio-sanitario-assistenziale- educativo i seguenti servizi essenziali:
• le prestazioni medico sanitarie, l’igiene, l’assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e/o la confezione, di- stribuzione e somministrazione del vitto a:
- persone non autosufficienti;
- minori;
- soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare.
Nell’ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti.
Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell’ambito del rapporto tra le par- ti in sede aziendale, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensa- bili inerenti ai servizi essenziali sopra individuati.
A livello aziendale potranno, inoltre, essere definite altre tipologie di servizio cui applicare la normativa del presente articolo.
Nota a verbale - Le parti si impegnano, entro 6 mesi dalla firma del presente ccnl, a definire un accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero ai sensi della L. 146/90 e successive modificazioni.
12. Procedure per la prevenzione del conflitto - Le parti sottolineano l’importanza di una coerente applicazione del- le procedure previste dal titolo 8 del protocollo 5 aprile 1990 tra le centrali cooperative e le XX.XX. Nello specifico le parti firmatarie su richiesta motivata di almeno una delle stesse, si riuniranno entro 30 giorni dal ricevimento della ri- chiesta per fornire interpretazione autentica sulle norme definite dal presente ccnl.
13. Pari opportunità tra uomo e donna - Ai fini di una piena e puntuale applicazione del D.Lgs. 198/2006 è costitui- to a livello nazionale il Comitato per le pari opportunità tra uomo e donna composto da una componente designata da ognuna delle XX.XX. firmatarie del presente ccnl e da un pari numero di componenti in rappresentanza delle centrali cooperative, tra le quali individuare la figura con funzioni di Presidente. Possono inoltre essere istituiti Comitati per le pari opportunità tra uomo e donna presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell’ambito del rapporto tra le parti.
Le associazioni cooperative assicurano le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento. Nell’ambito del rapporto tra le parti saranno definiti i termini del finanziamento delle iniziative assunte dal Comitato per le pari opportunità.
Le finalità dei Comitati per le pari opportunità tra uomo e donna sono quelle definite dalla legge di riferimento. I Comitati costituiti al livello territoriale opereranno sulla base delle indicazioni che perverranno dal Comitato per le pari opportunità tra uomo e donna nazionale che verrà istituito entro 6 mesi dalla data della stipula del presente ccnl.
14. Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psico-fisiche - Le lavoratrici e ai lavoratori per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura convenzionata prevista dalle leggi vigenti, la condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino a un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, si applicano le misure a sostegno di cui alla L. n. 162/90.
Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai permessi e/o aspettative non maturerà a favore della lavoratrice e del lavoratore alcun beneficio derivante dagli istituti previsti dal presente contratto.
15. Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap - Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento alla L. 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge qua- dro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone handicappate”. La fruizione dei permessi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 33 della stessa legge non comporta una contestuale riduzione proporzionale delle ferie e della tredicesima.
16. Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attività di volontariato al sensi della L. 266/91 - Le parti, sottolineando i valori solidaristici e civili del volontariato e in considerazione di quanto previsto dalla specifica legge quadro n. 266/91, convengono che alle lavoratrici e ai lavoratori che svolgono attività di volontariato ai sensi della sud- detta legge siano applicate,compatibilmente con l’organizzazione aziendale, le forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dal presente ccnl.
Titolo III - Diritti sindacali
17. Rappresentanze sindacali - Le rappresentanze sindacali nelle cooperative e nelle società collegate sono le RSU (rappresentanze sindacali unitarie) costituite ai sensi del protocollo d’intesa sottoscritto tra LegaCoop, ConfCooperati- ve, Agci, e Cgil, Cisl, Uil in data 13 settembre 1994 che costituisce parte integrante del presente ccnl.
Ad integrazione dell’art. 3 di detto protocollo le parti, relativamente al numero dei componenti le RSU, convengono quanto segue:
a) 3 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano fino a 75 addette/i;
b) 4 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano da 76 a 150 addette/i;
c) 5 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano da 151 a 200 addette/i.
Sino alla costituzione delle sopraindicate RSU le rappresentanze sindacali nelle cooperative e nelle società collegate sono le rappresentanze sindacali aziendali (RSA).
Le RSU o in loro assenza le RSA hanno competenze per quanto previsto dall’art. 9.
Per l’espletamento dei compiti e delle funzioni delle rappresentanze sindacali sono previsti permessi retribuiti se- condo i criteri e le procedure di cui all’art. 23 della L. n. 300/70 e permessi non retribuiti per le finalità e secondo i crite- ri di cui all’art. 24 della legge medesima.
A livello aziendale potrà essere concordato tra le parti, ove se ne ravvisi l’esigenza oggettiva riconosciuta, il supe- ramento delle quantità dei permessi orari retribuiti di cui al comma precedente.
18. Permessi per cariche sindacali - Le lavoratrici e i lavoratori componenti i Comitati direttivi delle XX.XX. nazio- nali, regionali o provinciali di categoria, hanno diritto ai permessi retribuiti ai sensi dell’art. 30 della L. n. 300/70 per la partecipazione alle riunioni degli organi predetti, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette.
I nominativi e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette all’azienda da cui la lavoratrice o il lavoratore dipende.
19. Aspettativa e permessi per funzioni pubbliche elettive - Per il collocamento in aspettativa di lavoratrici e di lavo- ratori chiamate/i a ricoprire cariche pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali, regionali o provinciali e per la concessione di permessi alle lavoratrici e ai lavoratori chiamate/i a funzioni pubbliche elettive, si rinvia alle di- sposizioni di cui agli articoli 31 e 32 della L. n. 300/70.
20. Assemblea - Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L’azienda cooperativa dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di esse/i, e sono indette nella misura massima di 10 ore annue dalle RSU di cui all’art. 17 del presente ccnl e nella misura massima di 2 ore annue dalle XX.XX. firma- tarie del presente ccnl.
In assenza delle RSU le 12 ore annue di assemblea, sono indette dalle RSA unitamente alle XX.XX. firmatarie del contratto.
Della convocazione della riunione deve essere data all’Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione, dirigenti donne e uomini esterni dei sindacati firmatari del presente ccnl. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell’utenza.
21. Affissione - È consentito ai sindacati territoriali aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in appositi spazi comunicazioni a firma delle responsabili o dei responsabili dei sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro. Le copie delle comuni- cazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla Direzione aziendale.
22. Contributi sindacali - Le addette e gli addetti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore della propria XX.XX., per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nel- la misura stabilita dai competenti organi statutari.
La delega ha validità dal 1° giorno del mese successivo a quello del rilascio e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessata o dall’interessato.
Sia la delega che la revoca della stessa devono essere inoltrate, in forma scritta, alla cooperativa di appartenenza e alla XX.XX. interessata.
Le trattenute mensili operate dalle singole cooperative sulle retribuzioni delle addette e degli addetti in base alle de- leghe presentate dalle XX.XX. sono versate entro il 10° giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità co- municate dalle XX.XX. con accompagnamento di distinta nominativa.
La cooperativa è tenuta, nei confronti dei terzi, alla riservatezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la de- lega e dei versamenti effettuati alle XX.XX.
Titolo IV - Tipologie, assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
23. Assunzione - Con l’obiettivo della valorizzazione degli eventuali titoli disciplinanti le professioni del personale che appartiene ai settori di intervento, l’assunzione al lavoro deve essere effettuata in conformità alle disposizioni di legge che regolano la materia.
All’atto dell’assunzione sarà comunicato alla lavoratrice e al lavoratore, per iscritto, quanto segue:
- la tipologia del rapporto di lavoro;
- la data di decorrenza dell’assunzione;
- la categoria e posizione economica cui viene assegnata o assegnato;
- il trattamento economico;
- la durata del periodo di prova;
- tutte le eventuali altre condizioni concordate.
Prima dell’assunzione in servizio, la cooperativa potrà accertare l’idoneità fisica attraverso visita medica da parte di strutture pubbliche, o convenzionate, delle lavoratrici e dei lavoratori aventi rapporto diretto con l’utenza.
L’assunzione delle persone svantaggiate avverrà con chiamata nominativa compatibilmente con quanto previsto dal- le leggi vigenti e sulla base di quanto stabilito fra le parti.
Le parti, in considerazione della specificità dell’attività svolta, confermano che le assunzioni relative al personale sotto indicato non concorrono a determinare la base di computo, in caso di reintroduzione di “quote di riserva” così co- me in passato previste dall’art. 25, L. 23 luglio 1991, n. 223: assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale, addetta/o all’assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o, animatrice/ore senza titolo, istrut- trice/ore di attività manuali ed espressive, istruttrice/ore di nuoto, guida, operatrice/ore dei servizi informativi e di orien- tamento, autista soccorritrice/ore, educatrice/ore senza titolo, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale, addetta/o all’assistenza di base o altrimenti definita/o,operatrice/ore socio sanitaria/o, coordinatri- ce/ore, maestra/o di attività manuali ed espressive, guida con compiti di programmazione, massaggiatrice/ore, animatri- ce/ore con titolo, infermiera/ere generica/o,ricercatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento, assistente
all’infanzia con funzioni educative, operatrice/ore dell’inserimento lavorativo, impiegata/o di concetto con responsabili- tà specifiche in area amministrativa, educatrice/ore professionale, assistente sociale, fisioterapista, terapista occupazio- nale, psicomotricista, logopedista, infermiere, consigliere di orientamento, capo ufficio, coordinatrice/ore di unità opera- tiva e/o servizi semplici, educatrice/ore professionale coordinatrice/ore, coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologa/o sociologa/o, pedagogista, medico, responsabile di area aziendale, responsabile di area aziendale strategica, direttrice/ore aziendale.
24. Documenti di lavoro - Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003 e dal D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni e/o integrazioni, all’atto dell’assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovrà presentare o con- segnare i seguenti documenti:
- scheda anagrafica e professionale (in sostituzione libretto di lavoro e certificato di iscrizione al collocamento);
- stato di famiglia;
- residenza anagrafica;
- libretto di idoneità sanitaria (ove previsto);
- fotocopia di codice fiscale;
- fotocopia documento di riconoscimento valido;
- certificato di iscrizione all’albo/ordine professionale (se obbligatorio);
- eventuale libretto di pensione;
- certificato che attesta il grado di istruzione e di qualifica.
È ammessa l’autocertificazione per i documenti ove previsto da norme di legge.
La lavoratrice e il lavoratore dovrà comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati forniti all’atto dell’assunzione.
25. Rapporti di lavoro a tempo determinato - In tutte le strutture comprese nell’ambito di applicazione di cui all’art. 1 del presente contratto, l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro è consentita, in relazione alle par- ticolari esigenze della cooperativa e al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
a) punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia pos- sibile sopperire con il normale organico;
b) per garantire le indispensabili necessità dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui all’art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie;
c) per l’esecuzione di progetti di ricerca nell’ambito dei fini istituzionali della cooperativa anche in collaborazione con Ministeri e altre istituzioni pubbliche o private;
d) per l’effettuazione di attività socio-sanitaria, riabilitativo-psico-pedagogica, assistenziale, nonché, promozionale, anche in collaborazione con Asl, Province, Regioni, Comuni, Ministeri o altri enti e inoltre per l’espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli enti di cui sopra;
e) per sostituzioni di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dalla coope- rativa;
f) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudi- zio, ecc.) nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice o del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
g) per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente anche soltanto per una parte dell’orario di lavoro con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa non retribuita, infortunio, permessi, servizio milita- re, servizio civile).
h) per i lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo “b” di cui all’art. 1, L. 381/91 il cui progetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro.
La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può essere superiore contemporaneamente al 30% del personale assunto a tempo indeterminato, ad esclusione di quanto riferito ai punti b), c), g) ed h).
Sarà comunque attivabile un numero minimo di n. 3 rapporti di lavoro a tempo determinato per cooperativa.
Per le cooperative di tipo b inquadrate ai fini previdenziali nel settore agricoltura rimangono ferme le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge per il settore agricolo in materia di lavoro stagionale e a termine.
Si precisa che l’istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell’organico.
Prima di procedere ad assunzioni a tempo determinato, secondo le ipotesi del presente articolo, le imprese coopera- tive attiveranno, con i soggetti di rappresentanza sindacale di cui all’art. 17, procedure di informazione sulle esigenze di assunzioni in questione e di confronto sulla coerenza delle motivazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Deroghe al limite massimo di cui al precedente paragrafo sono esclusivamente possibili previa intesa tra le parti al livello aziendale.
26. Lavoro a tempo parziale - Il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifi- cazioni ed integrazioni ha la funzione di:
- favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto alla attività della cooperativa, tutelando anche le esi- genze assistenziali ed educative dell’utenza in genere;
- consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, ferme restando le esigenze della cooperativa.
Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato nelle seguenti forme:
- di tipo orizzontale;
- di tipo verticale;
- di tipo misto, una combinazione tra le due precedenti fattispecie. In relazione a questa forma ai soli lavoratori ai quali sia stata erogata la maggiorazione del 10% prevista dalla precedente normativa contrattuale viene riconosciuta una indennità ad personam in cifra fissa pari all’importo erogato a tale titolo con l’ultima mensilità.
Il rapporto a tempo parziale si attiva nelle singole cooperative secondo il principio della volontarietà di entrambe le parti.
Le parti, ai fini della applicazione del comma 3 (trasformazione da tempo pieno a tempo parziale) dell’art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000 concordano quanto segue:
- le modalità per l’informazione e per la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o rifiuto della proposta sa- ranno definite a livello aziendale, nell’ambito delle attività di cui all’art. 9, lett. C, punto 2. I tempi di informazione e di esercizio del diritto di precedenza potranno essere oggetto di verifiche e modifiche garantendo la necessaria tempestivi- tà. In assenza della definizione delle procedure di cui al comma precedente l’espletamento complessivo delle procedure e della loro definizione dovrà essere concluso entro dieci giorni.
Le imprese, altresì, procederanno semestralmente a fornire informazioni sulle opportunità di assunzioni a tempo pieno.
Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato come segue:
A) Nel contratto individuale di assunzione dovranno essere specificati:
- l’eventuale periodo di prova;
- ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 61/2000, la durata della prestazione lavorativa e la collocazione tempo- rale dell’orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno;
- la qualifica assegnata.
B) La prestazione individuale sarà fissata tra le parti in misura non inferiore a:
1) 12 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
2) 52 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
3) 624 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
I contratti individuali già stipulati al 26 maggio 2004 (data di firma del contratto 1° gennaio 2001-31 dicembre 2005) sono comunque da ritenersi validi.
È ammessa la stipula di contratti con un minimo inferiore alle quantità sopra riportate per un numero massimo di lavoratrici e lavoratori pari complessivamente al 10% dell’organico al 31 dicembre dell’anno precedente. La presente limitazione non si applica alle Cooperative di tipo “B” di cui all’art. 1, L. 381/91, previa verifica in sede di commissioni miste paritetici.
Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in una unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità della lavoratrice o del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove la cooperativa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico produttiva d organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi.
Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore col rapporto di lavoro a tempo parziale presti la attività lavorativa in due o più ubicazioni nell’ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all’altro di lavoro spetta alla lavoratrice o al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai chilometri 15 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione di secondo livello.
Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni, la cooperativa, in relazione alle esigenze tecnico produttive, nell’ambito del confronto con le RSA, ricercherà soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale a tempo parziale. In tale ambito di confronto aziendale sarà valutata l’opportunità del consolidamento di parte delle ore supple- mentari. Tale consolidamento si effettuerà su richiesta del lavoratore relativamente alle ore di lavoro supplementare ec- cedenti il 25% dell’orario previsto nel contratto di lavoro a tempo parziale individuale ed a condizione che tali ore siano svolte per almeno nove mesi nell’arco di un anno (o al valore equivalente come media).
C) Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 61/2000 alla lavoratrice e al lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale posso- no essere richieste prestazioni di lavoro supplementare. L’eventuale rifiuto, adeguatamente motivato,non costituisce in- frazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. È ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell’orario individuale settimanale per il part-time di tipo orizzontale, fat- to salvo il limite massimo di prestazione lavorativa giornaliera di 8 ore. Le prestazioni di lavoro supplementare potran- no essere recuperate, nei sei mesi successivi fino ad un massimo del 50% delle ore supplementari prestate. Le ore sup- plementari, escluse quelle recuperate, saranno retribuite con una maggiorazione determinata convenzionalmente ai sensi dell’art. 3 comma 4, 2° periodo del D.Lgs. n. 61/2000, e quindi comprensiva di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali, pari al 27% della retribuzione oraria globale dovuta di cui all’art. 75.
Il lavoro supplementare di cui ai periodi precedenti è ammesso in relazione alle seguenti causali obiettive:
- garantire la continuità delle prestazioni all’utenza;
- punte di intensa attività con cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
- per sostituzione di assenze con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è ammesso lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie secondo la disciplina legale e contrattuale prevista per tale istituto.
D) Ai sensi e nel rispetto dell’art. 3 commi da 7 a 10 (clausole flessibili) del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifica- zioni, il datore di lavoro, a fronte del consenso espresso dal lavoratore e formalizzato con apposito patto scrit- to,occasione nella quale è possibile per il lavoratore richiedere l’assistenza di un componente dell’RSA da egli indica- to,ha il potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, sia in caso di tipo di contratto orizzontale, verticale o misto. In tale patto le parti possono stabilire, in caso di tempo parziale orizzontale, un arco temporale nella giornata,in caso di tempo parziale verticale, un arco di periodo con riferimento alla settimana, al mese, all’anno, e in caso di tempo parziale misto, un arco temporale risultante dalla combinazione delle due ipotesi so- pra prospettate all’interno del quale può essere espletato il servizio da parte del lavoratore e di conseguenza definire i tempi di preavviso. Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese della collocazione temporale riguar- dante un orario complessivo superiore al 30% dell’orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percen- tuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effet- tuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata.
E) Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite, con apposito patto simil- mente a quanto previsto nella precedente lett. D, anche clausole elastiche per la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (prolungamento della prestazione in giornate o in periodi nei quale non era prevista).
Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell’orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione men- sile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata.
In caso di aumento della prestazione nelle giornate nelle quali è già prevista una prestazione lavorativa si potranno utilizzare anche le clausole flessibili di cui alla lett. D).
Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, decorsi cinque mesi dalla data di stipulazio- ne del patto e accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro, il lavoratore potrà denunciare il patto in cui ai commi precedenti in forma scritta, accompagnando alla denuncia l’indicazione di una delle seguenti do- cumentate ragioni:
1. gravi esigenze di carattere familiare;
2. esigenze di tutela della salute certificate dal competente servizio sanitario pubblico;
3. necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
Cattività di studio e formazione di cui all’art. 69 e art. 70 del presente ccnl. Tali motivazione devono essere docu- mentate e oggettivamente incompatibili con quanto concordato nel patto citato.
È data comunque facoltà al lavoratore di concordare con il datore di lavoro, senza ricorrere alla denuncia delle clau- sole flessibili o elastiche, la sospensione delle stesse per tutto il periodo durante il quale sussistano le cause indicate nel- la prima parte.
F) La retribuzione oraria si ottiene come stabilito dall’art. 75.
L’utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazio- ne e confronto tra le parti a livello aziendale in particolare modo per quanto concerne l’andamento dell’utilizzazione del lavoro supplementare.
Impegno tra le parti - Le parti, dando reciprocamente atto che il presente articolo viene definito sulla base dell’attuale regolamentazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale definite con il D.Lgs. 61/2000 e successive modificazioni e integrazioni, si impegnano a definire le opportune armonizza- zioni o variazioni al testo dello stesso articolo in caso di modifiche della citata regolamentazione legislativa entro un mese dalla loro adozione.
27. Contratto di inserimento - Per quanto riguarda la normativa sul contratto di inserimento prevista dal D.Lgs. 276/03, art. 54, si fa riferimento all’accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004.
28. Apprendistato - A) finalità dell’istituto
1. Considerato il comune interesse all’utilizzo dell’istituto, le parti nel ritenere che tale tipologia di impiego rientri nell’ambito del confronto sul mercato del lavoro, vista la razionalizzazione e revisione dei rapporti di lavoro con conte- nuto formativo, in conformità con le direttive dell’Unione Europea e a quanto disposto dal D.Lgs. n. 167/2011, ritengo- no che l’istituto dell’apprendistato, quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, sia un valido strumento, sia per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al pas-
saggio dal sistema scolastico a quello lavorativo, che per l’incremento dell’occupazione giovanile.
2. L’apprendistato è un istituto che ha come fine l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della presta- zione lavorativa ed un percorso di transizione e di integrazione tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile, in un quadro che consenta di acquisire una professionalità ed esperienza ido- nea ad offrire servizi altamente qualificati che, unitamente ai processi di informatizzazione, sono indispensabili per la soddisfazione degli utenti e degli enti committenti.
3. Le parti concordano la presente disciplina dell’istituto dell’apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di con- crete opportunità occupazionali. A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la di- sciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l’attivazione di interventi con- giunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire, per fornire una rispo- sta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all’acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
4. In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante ex art. 4, D.Lgs. 167/2011, le parti determinano, per ciascun profilo professionale e secondo quanto previsto negli articoli successivi, la durata e le modali- tà di erogazione della formazione per la acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, i contenuti e la modalità di intervento, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i cri- xxxx per la registrazione nel libretto formativo o altro strumento idoneo.
B) ammissibilità
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di ap- prendistato è definito secondo le seguenti tre tipologie:
- contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
- contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
La tipologia del contratto di apprendistato per il conseguimento di alta formazione e di ricerca, per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata dell’apprendistato è demandata alle Regioni e Province au- tonome, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresen- tative sul piano nazionale.
2. L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale.
3. L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie: A, B, C, D, E ovvero nelle posizioni economiche da A2 ad E2 della classificazione del personale, di cui all’art. 47 del ccnl (Inquadramento del personale). È invece escluso per i seguenti profili sanitari di seguito elencati: infermiere generico, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, medico, psicologo.
4. Su richiesta di una delle parti firmatarie del ccnl, in presenza dell’opportunità di disciplinare l’apprendistato per altre qualifiche, le parti a livello nazionale si riuniranno entro giorni 60 per sviluppare ulteriori percorsi formativi relati- vi ai profili professionali da allegare al presente articolo.
C) assunzione: requisiti del contratto, limiti numerici e di età
1. Requisiti del contratto - Ai fini dell’assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il trattamento economico, la quali- fica e relativo livello che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale potrà essere definito e consegnato al lavoratore entro i trenta giorni successivi alla stipulazione del contratto.
2. Proporzione numerica - In virtù dell’art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 167/2011, le parti convengono che il nume- ro di apprendisti che le imprese hanno facoltà di occupare non può superare l’80% dei lavoratori specializzati e qua- lificati in servizio presso l’azienda stessa. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualifi- cati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non su- periore a tre.
3. Limiti di età - Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 167/2011, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005 n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a par- tire dal diciassettesimo anno di età.
D) percentuale di conferma
1. Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei la- voratori il cui periodo di apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si com- putano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa ed i rapporti di lavoro risolti nel corso o al ter- mine del periodo di prova.
2. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un so- lo contratto di apprendistato.
E) periodo di prova
Può essere convenuto tra le parti un periodo di prova, risultante da atto scritto, di durata non superiore a quanto pre- visto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello finale d’inquadramento durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
F) riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
1. Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completa- mento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l’addestramento ed il percorso formativo si riferiscano alle stesse attività, come risulta dal libretto formativo, e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superio- re ad un anno.
Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell’ambito dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si sommano con quelli dell’apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata.
2. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, sarà determinato in conformità alla regolamentazione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali, così come previsto dal presente ccnl.
3. Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre azien- de, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all’eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.
G) obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non sottoporre l’apprendista a lavori non attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l’acquisizione della formazione, interna o esterna alle singole cooperative, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali (nei limiti previsti dalla normativa regionale di riferimento);
e) di registrare le competenze acquisite all’interno del libretto formativo.
2. Le aziende daranno comunicazione per iscritto della qualificazione all’apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo di apprendistato.
H) doveri dell’apprendista
1. L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione presenti all’interno del piano formativo;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali rego- lamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
2. L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. C) del presente articolo, anche se in possesso di un tito- lo di studio.
I) trattamento normativo
1. L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presen- te contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il percorso formativo.
2. Le ore di insegnamento di cui alla precedente lett. G) sono comprese nell’orario di lavoro.
3. Sono fatti salvi, altresì, i contratti di apprendistato già esistenti alla data di stipula del presente ccnl.
4. Il periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione in- volontaria del rapporto superiore a trenta giorni, nonché in caso di congedo parentale di cui al D.Lgs. 151/2001.
5. Il periodo di apprendistato non è considerato utile ai fini della maturazione dell’istituto contrattuale degli scatti di anzianità previsti dai presente contratto.
6. Xxxx apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età, si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 66/03; per- tanto essi possono svolgere anche lavoro straordinario e notturno.
L) trattamento economico
1. Il trattamento economico per gli apprendisti è determinato applicando le sottoindicate percentuali sul minimo con- trattuale conglobato mensile, come previsto dall’art. 76 del ccnl, relativo alle posizioni economiche in cui è inquadrata la mansione professionale da conseguire, per la quale è svolto l’apprendistato, con le seguenti progressioni:
• per contratti di durata fino a 18 mesi:
- dal 1° al 9° mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire;
- dal 10° al 18° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire.
• per contratti di durata fino a 24 mesi:
- dal 1° al 12° mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire;
- dal 13° al 24° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire.
• per contratti di durata fino a 36 mesi:
- dal 1° al 18° mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire;
- dal 19° al 36° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire.
2. Alla fine dell’apprendistato la posizione economica d’inquadramento sarà quella corrispondente alla qualifica e- ventualmente conseguita.
M) malattia
1. Durante il periodo di malattia l’apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente per la sua qualifica, allo stesso trattamento del dipendente qualificato.
2. La disposizione di cui sopra si applica a decorrere dal superamento del periodo di prova.
3. Durante il periodo di prova, qualora previsto, l’apprendista avrà diritto a percepire il solo trattamento INPS.
N) durata dell’apprendistato
1. Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche secondo le scadenze espresse in mesi per le se- guenti categorie:
A = 18
B = 24
C = 24
D = 36
E = 36
2. La durata del contratto instaurato nei confronti dei soggetti per il raggiungimento della qualifica di educatore pro- fessionale, qualora l’apprendista sia in possesso di specifico titolo di studio, viene ridotta a 24 mesi, con la seguente progressione retributiva:
- dal 1° al 12° mese: 85%
- dal 13° al 24° mese: 90%
3. La durata del contratto instaurato nei confronti degli operatori socio sanitari effettivamente operanti in servizi e strutture sociosanitarie (C2) viene ridotta a 18 mesi, con la seguente progressione retributiva:
- dal 1° al 9° mese: 85%
- dal 10° al 18° mese: 90%
O) estinzione del rapporto di apprendistato
1. Il rapporto di apprendistato si estingue:
- al compimento del periodo massimo stabilito dal contratto, mediante disdetta a norma dell’art. 2118 c.c., ossia pre- vio preavviso o corresponsione dell’indennità sostitutiva prevista;
- per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo;
P) principi generali in materia di formazione dell’apprendistato professionalizzante
1. Si definisce qualificazione l’esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modali- tà di formazione interna, anche mediante l’affiancamento, o esterna, finalizzato all’acquisizione dell’insieme delle corri- spondenti competenze.
Q) la “formazione interna”
A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l’istituto, le eventuali competenze trasversali - di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di profes- sionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso.
1. In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante ex art 4, comma 2, D.Lgs. 167/2011, le parti definiscono la nozione, i contenuti e le modalità di intervento della formazione aziendale, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri di registrazione nel libretto formativo.
2. Le parti inoltre individuano la durata - intesa come durata del contratto e monte ore annuo di formazione - (come previsto dai successivi punti S e T) e le modalità di erogazione della formazione stessa, per l’acquisizione delle compe- tenze tecnico-professionali e specialistiche così come specificato all’interno dei percorsi formativi relativi ai profili pro- fessionali allegati al presente articolo, che costituiscono parte integrante dello stesso.
R) tutor aziendale
1. All’apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve essere garantita la presenza di un tutor a- ziendale.
2. Il tutor ha il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all’apprendista
le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative, garantendo l’integrazione tra l’eventuale formazione e- sterna all’azienda e l’apprendimento sul luogo di lavoro.
3. Nelle imprese con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delega tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l’apprendista dovrà conseguire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti può esse- re svolto direttamente dal datore di lavoro per l’intero programma formativo.
4. Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attestazione dell’avvenuta formazione da parte del datore di lavoro.
5. Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i la- voratori impegnati in qualità di tutor, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 167/2011, avente il compito di controllare la realizzazione del programma formativo.
S) durata della formazione
1. L’impegno formativo dell’apprendista è determinato, per l’apprendistato professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all’azienda, secondo quanto definito all’interno dei percorsi formativi relativi ai profili pro- fessionali allegati al presente articolo, che costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Per il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e per il contratto di apprendistato di alta formazione di ricerca, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalla normativa nazionale e dalle Regioni.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione ac- creditati, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.
3. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell’orario normale di lavoro.
4. L’eventuale frequenza dell’apprendista a percorsi di formazione per conseguire particolari qualifiche (Coordinato- re, Educatore, OSS, Animatore, ecc.) saranno computate come ore di formazione esterna ad ogni effetto di legge, pur- ché inerente al piano formativo dell’apprendista e formalizzabili nel libretto dell’apprendista.
T) formazione: contenuti e modalità di erogazione
1. Le attività formative, strutturate in una forma modulare, sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, tra loro connessi e complementari fi- nalizzati alla comprensione dei processi lavorativi.
2. Le attività formative a carattere trasversale di base saranno realizzate con il contributo delle Regioni, sentite le parti sociali,e dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti aree finalizzate a:
- accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo;
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro.
Qualora le Regioni non provvedano a predisporre l’offerta formativa di cui sopra, è facoltà dell’impresa procedere direttamente alla erogazione della formazione.
3. I contenuti dei percorsi tecnico-professionali a carattere professionalizzante, finalizzati all’acquisizione di compe- tenze professionali sia settoriali sia professionali specialistiche, da conseguire mediante l’esperienza di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
- conoscere e sapere applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
4. Le modalità di erogazione della formazione dovranno essere coerenti con l’obiettivo di acquisizione di specifiche competenze sia trasversali di base, sia tecnico professionali per il conseguimento di una delle qualifiche individuate dal- le declaratorie e per la cui concreta determinazione si rimanda all’allegato.
5. La formazione svolta deve essere registrata a cura del datore di lavoro in conformità alle disposizioni legislative vigenti nell’apposito libretto formativo o, in mancanza, su appositi supporti informatici o su fogli firma.
U) rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione e formazione professio- nale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
29. Lavoro ripartito - 1. definizione, costituzione e svolgimento
Il contratto di lavoro ripartito (o “job sharing”) consiste in un contratto di lavoro subordinato con il quale due o più lavoratori assumono in solido un’unica obbligazione lavorativa.
Il contratto di lavoro ripartito, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione tempo- rale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori inte-
ressati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro sempre garantendo la presta- zione lavorativa complessiva loro assegnata.
I lavoratori devono informare preventivamente per iscritto il datore di lavoro dell’esercizio delle possibilità di sosti- tuzione o della modifica consensuale di distribuzione dell’orario di lavoro di cui al comma precedente sull’orario di la- voro di ciascun lavoratore. Il termine di preavviso sarà indicato negli accordi di cui al comma precedente.
Negli accordi individuali di sottoscrizione del contratto di lavoro ripartito, saranno indicate le modalità attraverso cui i coobbligati realizzeranno l’impegno alla esecuzione dell’intera prestazione lavorativa.
Per quanto non espressamente contenuto nella presente normativa si applicano, in quanto compatibili, le norme pre- viste per i lavoratori a tempo pieno.
2. trattamento economico e normativo
La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previden-
xxxxx ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della presta- zione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato.
Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previ- sto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi re- tributivi accessori.
Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate.
Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostitui- re altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.
30. Telelavoro - 1. definizione
Si definisce come telelavoro l’attività lavorativa ordinaria prestata presso il domicilio della lavoratrice o del lavora- tore con l’ausilio di tecnologie che permettano la connessione con la sede del datore di lavoro.
2. prestazione lavorativa
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei lo- cali fisici dell’impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origi- ne, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione.
I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) volontarietà delle parti;
b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quan- to esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione.
e) applicazione del presente ccnl.
La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla RSA o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle O- X.XX. firmatarie del presente accordo.
Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro.
3. postazione di lavoro
Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d’uso ex art. 1803 c.c. e seguenti - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell’attività lavorativa. La scelta e l’acquisizione dell’attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro che resta proprietario delle apparecchiature.
La postazione sarà completa ed adeguata alle esigenze dell’attività lavorativa prestata e comprenderà apparati per il collegamento con l’ufficio e con il sistema informativo aziendale (linea ISDN e/o accesso ad Internet).
Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
Le spese connesse all’installazione, gestione e manutenzione della postazione di telelavoro presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore sono a carico del datore di lavoro.
L’azienda si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile i guasti tecnici. Qualora non fosse possibile ripri- stinare la postazione di lavoro l’azienda può richiamare i sede la lavoratrice/lavoratore fino a riparazione avvenuta.
4. collegamenti telefonici
Le modalità d’impianto e di collegamento telefonico saranno definiti in funzione delle specifiche esigenze e delle caratteristiche del singolo caso.
Il costo dei collegamenti telefonici sarà a carico del datore di lavoro, previa presentazione di bollette con i dettagli dei consumi, salvo che non venga attivata a suo carico una linea dedicata.
5. arredi
Ove necessario, si prevede la dotazione di arredi (sedia, tavolo, ecc., rispondenti a criteri ergonomici) presso il do- micilio della lavoratrice/lavoratore in numero e tipo adeguati alla specificità di ogni singolo caso di telelavoro.
6. orario
La attività presso il domicilio avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero della lavoratrice e del lavoratore così come definito dagli accordi vigenti e sarà distribuita a discrezione della lavoratrice/lavoratore nell’arco della gior- nata. Potrà essere concordato tra le parti un periodo di tempo durante la giornata in cui si garantirà la reperibilità per comunicazioni, informazioni e contatti di lavoro. Detto periodo non potrà superare le due ore giornaliere per lavoratri- ce/lavoratore impegnato a tempo pieno, con proporzionale riduzione, comunque non inferiore ad un ora, per chi presta la propria attività a tempo parziale.
Le prestazioni straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale orario di lavoro sono da effettuarsi su esplicita richiesta da parte del datore di lavoro e di norma presso gli uffici aziendali o in trasferta.
7. comunicazione, informazione
Il datore di lavoro si impegna a mantenere la continuità della comunicazione istituzionale e di quella di servizio attraverso uno dei seguenti canali di comunicazione: collegamento telematico, gruppo di lavoro, gruppo di progetto, rientri settimanali.
Sarà altresì garantito l’accesso ai servizi aziendali nei giorni di rientro e comunque, in caso di bisogno, durante il normale orario di lavoro. I rientri periodici previsti non comporteranno alcun trattamento diverso da quelli spettanti ai lavoratori che operano stabilmente nell’organizzazione.
8. riunioni e convocazioni aziendali
In caso di riunioni programmate dall’azienda per l’aggiornamento tecnico-organizzativo la telelavoratrice/lavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Il tempo dedicato alla riu- nione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa. Il tempo dedicato alla riunione è di norma compreso nell’orario di lavoro di cui al comma 6.
9. diritti sindacali
Alle lavoratrici e ai lavoratori che espletino telelavoro, viene riconosciuto il diritto di accesso alla attività sindacale che si svolge in azienda, tramite l’istituzione di una bacheca elettronica o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo; alla partecipazione alla veste di elettorato attivo e passivo alla elezione delle RSU e ai dibattiti di natura sin- dacale in corso nel posto di lavoro. L’ammontare delle ore di assemblea della telelavoratrice e/o del telelavoratore è pari a quella stabilita dallo specifico articolo del presente ccnl.
10. controlli a distanza
Il datore di lavoro provvederà ad illustrare preventivamente alla lavoratrice/lavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli.
Le modalità di raccolta dei dati per la valutazione delle prestazioni della singola lavoratrice/lavoratore, anche a mez- zo di sistemi informatici e/o telematici saranno presentati alle RSU, o in loro assenza alle RSA o in loro assenza alle rappresentanze territoriali delle XX.XX. firmatarie del contratto per verificare che non violino le previsioni dell’art. 4 della L. n. 300/70 e delle norme contrattuali. Sempre in questo ambito verranno definite le modalità con cui il datore di lavoro, o suoi sostituti, potranno effettuare visite di controllo; fermo restando che le stesse dovranno essere concordate con la lavoratrice/ lavoratore, con congruo anticipo rispetto all’effettuazione.
11. sicurezza
La lavoratrice/lavoratore sarà comunque informata/o sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull’allestimento delle postazione di lavoro.
Secondo la normativa vigente (D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni) l’allestimento della po- stazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile alla sicurezza della coope- rativa di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili.
È facoltà della lavoratrice/lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavora- tori della sicurezza.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, ciascuna lavoratrice/lavoratore deve prendersi cura della pro- pria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemen- te alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provve- derà a sottoporre la lavoratrice/lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate.
Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l’uso non corretto degli apparati dati in dotazione.
12. riservatezza
A norma di legge e di contratto, la lavoratrice/lavoratore è tenuta/o alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle in- formazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale.
31. Somministrazione di lavoro - La somministrazione di lavoro a tempo determinato è disciplinata dalle disposizio- ni di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003 e successive modificazioni e/o integrazioni.
32. Periodo di prova - L’assunzione in servizio delle lavoratrici e dei lavoratori avviene con un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore ai seguenti periodi:
Categoria | Posizione economica | Giornate di effettiva prestazione |
A | A1 | 30 |
A2 | 30 | |
B | B1 | 30 |
C | C1 | 30 |
C2 | 45 | |
C3 | 60 | |
D | D1 | 60 |
D2 | 60 | |
D3 | 60 | |
E | E1 | 60 |
E2 | 180 | |
F | F1 | 180 |
F2 | 180 |
Nel corso del periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento sen- za obbligo di preavviso né di relativa indennità.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversa- mente stabilito dal contratto stesso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate e alle ore di lavoro, nonché i ratei di ferie, di 13a e di trattamento di fine rapporto.
Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia la lavoratrice e il lavoratore potranno essere ammessi a completare il periodo di prova qualora siano in grado di riprendere il servizio entro 60 giorni.
Trascorso il periodo di prova senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la lavoratrice e il lavora- tore si intenderanno confermati in servizio.
33. Preavviso di licenziamento e dimissioni - Xxxxx l’ipotesi di cui al punto e) dell’art. 42, il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti in giorni di calendario, come segue:
Categoria | Posizione economica | Giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 3 anni | Giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i tre anni |
A | A1 | 15 | 30 |
A2 | 15 | 30 | |
B | B1 | 15 | 30 |
C | C1 | 15 | 30 |
C2 | 30 | 45 | |
C3 | 45 | 60 | |
D | D1 | 45 | 60 |
D2 | 45 | 60 | |
D3 | 45 | 60 | |
E | E1 | 45 | 60 |
E2 | 90 | 120 | |
F | F1 | 90 | 120 |
F2 | 90 | 120 |
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.
La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto sia all’inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il periodo di preavviso per licenziamento l’impresa cooperativa concederà alla lavoratrice e al lavoratore dei
permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dall’im- presa in rapporto alle proprie esigenze.
Tanto il licenziamento che le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
34. Rilascio dei documenti e del certificato di lavoro - All’atto dell’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l’azienda cooperativa riconsegnerà alla lavoratrice e al lavoratore i dovuti documenti regolarmente aggiornati e di essi la lavoratrice e il lavoratore rilasceranno regolare ricevuta.
All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l’azienda cooperativa dovrà rilasciare a richiesta della lavoratrice e del lavoratore un certificato con l’indicazione della durata del rapporto di lavoro e delle mansioni svolte dalla stessa la- voratrice e dallo stesso lavoratore.
35. Trattamento di fine rapporto - Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della L. n. 297/82.
36. Mobilità e trasferimenti - Per mobilità temporanea si intende:
- la mobilità di urgenza dettata da eventi contingenti e imprevedibili;
- utilizzazione del personale in unità diversa da quella di provenienza nel rispetto delle attribuzioni spettanti alle sin- gole posizioni personali.
Qualora esigenze organizzative aziendali lo richiedano, lo spostamento può divenire trasferimento definitivo.
In sede di confronto aziendale tra le parti, di cui all’art. 10, verranno verificati i processi di mobilità posti in atto, con particolare attenzione a quelli con carattere definitivo attuati ai sensi dell’art. 13, L. 20 maggio 1970, n. 300.
37. Cambi di gestione - Rilevato che il settore è notevolmente caratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contratti di appalto o convenzioni o accreditamento soggetti a frequenti cambi di gestione, allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, viene concordato quanto ai seguenti punti:
A) L’azienda uscente, con la massima tempestività possibile, e comunque prima dell’evento, darà formale notizia della cessazione della gestione alle XX.XX. territoriali e alle RSU.
L’azienda subentrante (anch’essa con la massima tempestività possibile e comunque prima del verificarsi dell’evento), darà a sua volta formale notizia alle XX.XX. territoriali circa l’inizio della nuova gestione.
Quanto sopra al fine di garantire tutte le informazioni utili alla corretta applicazione delle norme contrattuali nazio- nali e provinciali e delle disposizioni di legge in materia.
B) L’azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d’appalto o convenzione, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell’impresa cessante, il personale addetto all’appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto dal successivo punto d), garantendo il mantenimento della retribuzione da contratto nazionale in essere (retri- buzione contrattuale), ivi compresi gli scatti di anzianità maturati.
C) Qualora, per comprovati motivi, alla data della cessazione dell’appalto o convenzione, quanto previsto dal punto b), del presente articolo non abbia trovato applicazione, l’azienda cessante potrà porre in aspettativa senza retribuzione e senza maturazione degli istituti contrattuali le lavoratrici e i lavoratori che operano sull’appalto o convenzione interessa- ti per un periodo massimo di 7 giorni lavorativi, al fine di consentire l’espletamento delle procedure relative alla assun- zione con passaggio diretto.
D) In caso di modifiche o mutamenti significativi nell’organizzazione e nelle modalità del servizio da parte del committente e/o tecnologie produttive con eventuali ripercussioni sul dato occupazionale e sul mantenimento delle con- dizioni di lavoro, l’azienda fornirà le opportune informazioni alle XX.XX. territoriali.
Le parti si attiveranno per individuare le possibilità di adibire il personale dell’azienda eccedente in altri servizi, an- che con orari diversi e in mansioni equivalenti.
38. Conciliazione in sede sindacale - 1. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e seguenti del c.p.c., come mo- dificati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, per tutte le controversie individuali singo- le o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati Misti Paritetici territoriali oppure dove hanno sede le Associazioni Cooperative, o presso le Organizzazioni Sindacali competenti territorialmente, alla quale aderiscono o conferiscono mandato la cooperativa o il lavoratore interessato.
2. La Commissione di cui al punto 1) è composta:
a) per le cooperative sociali, da un rappresentante della stessa Associazione delle Cooperative;
b) per gli addetti, da un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale, firmataria del presente contratto, compe- tente territorialmente a cui l’addetto aderisce o conferisce mandato.
3. Dinanzi alla commissione le parti interessate possono farsi rappresentare o assistere da una organizzazione sinda- cale cui aderiscono o conferiscono mandato.
4. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione Sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta inter-
rompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione il decorso di ogni termine di decadenza.
5. L’Associazione delle Cooperative ovvero l’Organizzazione Sindacale che rappresenta la parte interessata alla controversia, deve comunicare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento.
6. Ricevuta la comunicazione la Commissione di conciliazione provvederà entro e non oltre 15 giorni successivi alla data di ricezione, alla convocazione delle parti, fissando il giorno, luogo, ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Le parti interessate possono concordare che il termine suddetto venga sospeso ovvero prorogato nel mese di agosto. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 410-bis c.p.c.
7. Il termine previsto dall’art. 410-bis c.p.c. decorre dalla data di ricevimento o di presentazione da parte dell’Associazione delle Cooperative o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
8. La Commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 c.p.c. e successive modificazioni e/o integrazioni.
9. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di concilia- zione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio. Il processo verbale dovrà contenere:
a) il richiamo al contratto ovvero accordo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata o non conciliata;
b) le motivazioni che hanno dato origine alla controversia;
c) le motivazioni della conciliazione o della mancata conciliazione;
d) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate;
e) nel verbale le parti contraenti possono indicare la soluzione anche parziale su cui concordano.
Il verbale, debitamente firmato dai componenti la commissione, dovrà essere redatto in quattro copie, due delle quali saranno depositate presso la direzione provinciale del lavoro.
10. Qualora le parti abbiano già risolto la controversia, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 2113 comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. e successive modificazioni e/o integrazioni.
11. Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del contrat-
to.
12. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione
disciplinare conservativa, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
13. Le procedure di cui al presente articolo sono estese alle controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, ed alla L. 20 maggio 1970, n. 300 e successive modifiche; in attesa della conclusione del- la procedura di cui sopra, gli effetti del licenziamento sono differiti e l’addetta/o resta sospesa/o senza diritto alla retri- buzione.
Per territorio di riferimento si intende quello dove la lavoratrice/il lavoratore svolge abitualmente la propria attività lavorativa.
39. Arbitrato - 1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. o all’art. 38 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla L. 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice di procedura civile, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal codice di proce- dura civile, articoli 412-ter e quater e dal presente articolo.
2. L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conci- liazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto di- fensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazio- ne scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza.
3. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione.
4. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Colle- gio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi;
b) l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori mezzi istruttori.
5. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunica- zione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
6. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa.
7. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della L. 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento.
8. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli articoli 412-ter e quater del c.p.c.
Titolo V - Comportamenti in servizio
40. Comportamento in servizio - La lavoratrice e il lavoratore, in relazione alle caratteristiche del campo di interven- to, deve impostare il proprio contegno al rispetto e alla comprensione dell’utenza, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla direzione aziendale e alle regole aziendali e osservando in modo scrupoloso i propri doveri.
41. Ritardi e assenze - Premesso che i ritardi e le assenze devono essere giustificati immediatamente e che la lavora- trice e il lavoratore devono osservare il proprio orario di lavoro, i ritardi giustificati o dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore debbono essere recuperati; ove non sia possibile il recupero, i ritardi e le assenze comportano la perdita dell’importo della retribuzione corrispondente alla non effettuazione delle ore lavorabili.
I ritardi ingiustificati nonché l’assenza arbitraria e ingiustificata sono oggetto di sanzioni disciplinari di cui all’art.
42 e comportano la perdita della relativa retribuzione.
42. Provvedimenti disciplinari - Indicazione dei provvedimenti disciplinari
In conformità all’art. 7 della L. n. 300/70 le mancanze della lavoratrice e del lavoratore possono dar luogo all’adozione dei seguenti provvedimenti da parte dell’azienda:
- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all’importo di 4 ore della retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
- licenziamento.
Procedura per l’applicazione dei provvedimenti disciplinari
L’azienda non potrà applicare nei confronti della lavoratrice è del lavoratore alcun provvedimento disciplinare ad eccezione del rimprovero verbale senza aver preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato corso, nel corso dei quali la lavoratrice e il lavoratore potranno presentare le loro giusti- ficazioni.
Trascorso il predetto termine di 5 giorni, ove l’azienda non abbia ritenuto valide le giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore o in assenza di giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore, la stessa potrà dare applicazione alle san- zioni disciplinari dandone motivata comunicazione all’interessata o all’interessato.
Se il provvedimento non verrà comunicato entro i 10 giorni successivi a quello della presentazione delle giustifica- zioni, le stesse si riterranno accolte.
Ferma restando la facoltà di adire all’autorità giudiziaria la lavoratrice o il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20 giorni successivi anche per mezzo della XX.XX. alla quale appartenga ov- vero conferisca mandato, la costituzione, tramite la direzione provinciale del Lavoro competente, di un Collegio di Conciliazione e di Arbitrato, composto da 1 rappresentante di ciascuna delle parti e da un 3° membro da scegliere di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore della direzione provinciale del lavoro competente.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora l’azienda cooperativa non provveda entro 10 giorni dall’invito della direzione provinciale del lavoro com- petente a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare re- sta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione e parimenti l’ar- co temporale per l’individuazione del numero delle infrazioni e dei corrispondenti provvedimenti disciplinari è di 2 anni.
Nel caso di persone svantaggiate le norme e i provvedimenti disciplinari dovranno essere individualmente armoniz- zati con i programmi personalizzati di risocializzazione.
Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari
A) rimprovero verbale - Nel caso di infrazioni di lieve entità alla lavoratrice e al lavoratore potrà essere applicato il ri- chiamo verbale.
B) rimprovero scritto - È un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Dopo 3 rimproveri scritti non caduti in prescrizione, la lavoratrice e il lavoratore
se ulteriormente recidiva/o, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di dura- ta non superiore a 1 giorno.
C) multa - Vi si incorre per:
- inosservanza dell’orario di lavoro;
- assenza non giustificata non superiore a 1 giorno; per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corri- spondente alle ore non lavorate;
- inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall’azienda, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento;
- irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno;
- mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo.
L’importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assisten- ziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all’INPS.
Eccezione fatta per il punto 5. la recidiva per 2 volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all’azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a un massimo di 4 giorni.
D) sospensione - Vi si incorre per:
- inosservanza ripetuta per oltre 3 volte dell’orario di lavoro;
- assenza arbitraria di durata superiore a 1 giorno e non superiore a 3;
- inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall’azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
- presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall’uso di sostanze stupefacenti;
- abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto dal punto del provvedimento di li- cenziamento;
- insubordinazione verso i superiori;
- irregolarità volontaria nelle formalità per il controllo delle presenze quando non costituisca recidiva;
- assunzione di un contegno scorretto e offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, i colleghi, atti o molestie anche di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona;
- rifiuti ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite.
La recidiva in provvedimento di sospensione non prescritti può fare incorrere la lavoratrice e il lavoratore nel prov- vedimento di cui al punto successivo (licenziamento).
E) licenziamento - Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l’ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:
- assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi;
- assenze ingiustificate, ripetute 3 volte in 1 anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie;
- abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell’esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
- inosservanza delle norme mediche per malattia;
- grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;
- danneggiamento volontario all’eventuale attrezzatura affidata;
- litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
- furto nell’azienda di beni a chiunque appartenenti;
- esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l’orario di lavoro;
- contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all’assunzione;
- azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa;
- gravi comportamenti lesivi della dignità della persona.
Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto.
L’elencazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.
43. Responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l’utenza - La responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l’utenza e verso terzi di cui all’art. 5, L. 13 maggio 1985, n. 190 verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile stipulata dall’impresa.
44. Patrocinio legale delle lavoratrici e dei lavoratori - L’impresa, nella tutela dei propri diritti e interessi, assicure- rà l’assistenza in sede processuale alle lavoratrici e ai lavoratori che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e atti connessi all’espletamento del servizio e/o all’adempimento dei compiti d’ufficio, in procedimenti di responsabilità civi- le o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l’impresa, ferma restando la responsabilità personale per colpa grave e/o dolo.
45. Ritiro della patente - Alla lavoratrice e al lavoratore con qualifica di autista o che per necessità di servizio è te- nuta/o al possesso di una patente di guida, che per motivi che non comportano il licenziamento in tronco sia dall’autorità ritirata la patente necessaria per l’esercizio della propria attività, viene riconosciuto il diritto alla conserva- zione del posto per un periodo di 9 mesi senza percepire retribuzione alcuna ne maturare altra indennità.
Alla lavoratrice o al lavoratore in questo periodo potranno essere assegnati, previo accordo tra le parti in sede azien- dale, ove ve ne sia la possibilità, altri lavori; in questo caso percepirà la retribuzione della categoria e posizione econo- mica in cui verrà a prestare servizio.
46. Utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio - L’utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ra- gioni di servizio, sarà materia del contratto territoriale di cui all’art. 10, punto 2. Vengono fatte salve, sino alla stipula del contratto territoriale, eventuali condizioni determinate in sede di confronto applicativo aziendale ai sensi dell’art. 10, comma 3 del ccnl 7 maggio 1997 al fine della verifica delle esigenze e dei relativi interventi.
Titolo VI - Classificazione del personale
47. Inquadramento del personale - Il nuovo sistema di classificazione, decorrente dal 1° gennaio 2009, è articolato in sei aree/categorie, denominate rispettivamente A, B, C, D, E, F.
Le categorie sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nelle categorie stesse, corrispondenti a livelli omogenei di conoscenze, competenze e capacità necessa- rie per l’espletamento delle relative attività lavorative.
Area/categoria A - Lavoro generico e servizi ausiliari
Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono gene- riche conoscenze professionali e capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici, con autonomia esecu- tiva e responsabilità riferita solo al corretto svolgimento delle proprie attività, nell’ambito di istruzioni fornite.
Area/categoria B - Lavoro qualificato, e servizi generici alla persona in ambito socio-assistenziale
Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono cono- scenze professionali di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati, capacità manuali e tec- niche specifiche riferite alle proprie qualificazioni professionali (anche acquisite attraverso l’esperienza lavorativa o at- traverso percorsi formativi), autonomia e responsabilità nell’ambito di prescrizioni di massima con procedure ben defi- nite.
Area/categoria C - Lavoro specializzato, servizi qualificati alla persona in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario
Appartengono a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capaci- tà manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie specializzazioni professionali, conoscenze teoriche e/o specialisti- che di base, capacità e conoscenze idonee al coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professio- nale. L’autonomia e la conseguente responsabilità sono riferite a metodologie definite e a precisi ambiti di intervento operativo nonché nell’attuazione di programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte e delle istruzioni emanate nell’attività di coordinamento. Le competenze professionali sono quelle derivanti dal possesso di titoli professionali abi- litanti riconosciuti a livello nazionale e regionale, o dalla partecipazione a processi formativi o dall’esperienza maturata in costanza di lavoro.
Area/categoria D - Lavoro specializzato, professioni sanitarie, servizi socio- educativi
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professio- nali teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l’espletamento delle attribuzioni, autonomia e respon- sabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordina- mento e controllo di altri operatori, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Le competenze professiona- li sono quelle derivanti dall’acquisizione di titoli abilitanti conseguiti secondo la legislazione corrente, laddove richie- sto, o dal possesso di adeguato titolo di studio o da partecipazione a processi formativi o dall’esperienza maturata in co- stanza di lavoro.
Area/categoria E - prestazioni specialistiche, attività di coordinamento
Appartengono a questa categoria le lavoratrici e lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conse- guiti, ove richiesti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali ca- ratterizzate da discrezionalità operativa nell’ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizza- tivo aziendale.
Area/categoria F - Attività di direzione
Appartengono a questa categoria lavoratrici e lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro caratterizzate da autono-
mia decisionale di diversa ampiezza e da responsabilità di direzione, in relazione alle dimensioni dell’ufficio o servizio in cui sono preposti o alle dimensioni operative della struttura.
Ogni categoria è composta da più posizioni economiche. L’inquadramento del personale nelle sei categorie e nelle rispettive posizioni economiche è determinato esclusivamente in relazione alle mansioni effettivamente svolte e non prevede automatismi di scorrimento tra le posizioni economiche. I profili riferiti alle posizioni economiche di seguito descritte hanno carattere esemplificativo.
Area/categoria A
N. 2 posizioni economiche, con i seguenti profili:
A1) (ex 1° livello) Addetta/o alle pulizie, addetta/o alla sorveglianza e custodia locali, addetta/o all’assolvimento di commissioni generiche, addetta/o ai servizi di spiaggia, ausiliaria/o.
A2) (ex 2° livello) Bagnina/o, operaia/o generica/o, centralinista, addetta/o alla cucina.
Area/categoria B
N. 1 posizione economica, con i seguenti profili:
B1) (ex 3° livello) Operaia/o qualificata/o, autista con patente B/C, aiuto cuoca/o, addetta/o all’infanzia con funzioni non educative, addetta/o alla segreteria, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale, addetta/o all’assistenza di base o altrimenti definita/o non formata/o.
Area/categoria C
N. 3 posizioni economiche, con i seguenti profili:
C1) (ex 4° livello) Operaia/o specializzata/o, cuoca/o, autista con patente D/K, autista soccorritrice/ore, autista ac- compagnatrice/ore, impiegata/o d’ordine, animatrice/ore senza titolo, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, opera- trice/ore socio-assistenziale, addetta/o all’assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o, operatrice/ore tecnico dell’assistenza, istruttrice/ore di attività manuali ed espressive, istruttrice/ore di nuoto, guida.
C2) (nuovo) Operatore socio sanitario effettivamente operante in servizi e strutture sociosanitarie.
C3) (ex 5° livello) Capo operaia/o, capo cuoca/o, assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socio- assistenziale, addetta/o all’assistenza di base o altrimenti definita/o coordinatrice/ore.
Area/categoria D
N. 3 posizioni economiche, con i seguenti profili
D1) (ex 5° livello) Educatrice/ore senza titolo, maestra/o di attività manuali ed espressive,guida con compiti di pro- grammazione, massaggiatrice/ore, animatrice/ore con titolo, infermiera/ore generica/o,assistente all’infanzia con fun- zioni educative, operatrice/ore dell’inserimento lavorativo, impiegata/o di concetto, operatrice/ore dei servizi informati- vi e di orientamento.
D2) (ex 6° Livello) Impiegata/o di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa,educatrice/ore pro- fessionale,assistente sociale, infermiere,capo cuoca/o-dietista,fisioterapista,terapista occupazionale, psicomotricista, lo- gopedista, ricercatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento.
D3) (ex 7° Livello) Educatrice/ore professionale coordinatrice/ore.
Area/categoria E
N. 2 posizioni economiche, con i seguenti profili:
E1) (ex 7° livello) Capo ufficio, coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi semplici.
E2) (ex 8° livello) Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologa/o, sociologa/o, pedagogista, medico.
Area/categoria F
N. 2 posizioni economiche, con i seguenti profili:
F1) (ex 9° livello) Responsabile di area aziendale; psicologa/o - sociologa/o - pedagogista - medico, se in possesso di 5 anni di esperienza nel settore cooperativo.
F2) (ex 10° livello) Responsabile di area aziendale strategica, direttrice/ore aziendale.
Area/categorie | Posizioni economiche |
A | X0-X0 |
X | X0 |
X | X0-X0-X0 |
X | X0-X0-X0 |
X | X0-X0 |
F | F1-F2 |
Nota esplicativa - Le posizioni C3 e D1 hanno uguale parametro e retribuzione, così come le posizioni D3 e E1.
Quadri
A) Definizione
Appartengono all’area quadri le lavoratrici e i lavoratori che, pur non facendo parte della categoria dirigenziale, svolgono in maniera continuativa e dietro formale incarico della cooperativa una funzione di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa.
Tali lavoratrici e lavoratori sono caratterizzati da notevole capacità di assunzione di responsabilità, capacità innova- tiva e capacità di perseguire obiettivi aziendali globali e integrati in armonia con la L. 13 maggio 1985, n. 190.
B) Procedure per l’individuazione
L’individuazione e l’inserimento nelle area quadri verranno effettuati dalle cooperative nell’ambito delle lavoratrici e dei lavoratori con funzioni direttive di cui alle categorie e posizioni economiche E2, F1, F2 del presente articolo.
Tale individuazione avverrà all’interno dello specifico sistema organizzativo e professionale sarà riferita al criterio oggettivo del ruolo svolto e al criterio soggettivo della professionalità espressa.
In tale senso non vi è coincidenza automatica fra appartenenza alle suddette categorie e posizioni economiche e ap- partenenza all’area quadri.
L’attribuzione della qualifica di quadro verrà comunicata alla lavoratrice e al lavoratore, mediante lettera (previa ac- cettazione da parte dell’interessata e dell’interessato) che specificherà ruolo, responsabilità, funzione e retribuzione.
C) Assegnazione non definitiva di mansioni
In attuazione degli articoli 5 della L. n. 190/85 e 1 della L. n. 106/86 l’assegnazione temporanea a un ruolo di quadro, che non sia avvenuta per sostituzione di una lavoratrice o di un lavoratore assente con diritto alla conserva- zione del posto, darà diritto al riconoscimento della qualifica di quadro solo dopo un periodo di 6 mesi di copertura del ruolo stesso.
D) Formazione professionale
Le parti riconoscono decisivo l’apporto delle donne e uomini quadri all’adeguamento delle aziende alle trasforma- zioni che stanno intervenendo nel settore. Le aziende si impegnano, pertanto, a favorire la partecipazione dei quadri a corsi di formazione e/o aggiornamento finalizzato a valorizzare la loro capacità professionale nell’ambito delle esigenze aziendali di gestione e di sviluppo.
E) Retribuzione
La retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori quadri è costituita, oltre che da quella di competenza della categoria e posizione economica di appartenenza, da una indennità di funzione, con decorrenza dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro.
L’indennità sarà mensile minima e articolata nelle seguenti fasce:
Posizione E2 - € 77,47 Posizione F1 - € 154,94 Posizione F2 - € 232,41.
La collocazione dei quadri donne e uomini all’interno delle rispettive fasce verrà attuata dall’impresa, tenuto conto degli elementi di cui al paragrafo b).
Le presenti indennità verranno corrisposte anche a copertura di particolari condizioni di orario richieste e prestate dai quadri e derivanti dalle funzioni attribuite.
Le citate indennità saranno corrisposte per tutte le mensilità previste dal presente contratto, nonché ai fini del calcolo del TFR.
Alla lavoratrice e al lavoratore appartenente all’area quadri, si applicano le norme del presente contratto, disposte per le altre lavoratrici e gli altri lavoratori e di legge disposte per le impiegate e per gli impiegati.
La società cooperativa è tenuta ad assicurare la lavoratrice e il lavoratore appartenente all’area quadri per rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle sue mansioni contrattuali.
48. Mansioni e variazioni temporanee delle stesse - La lavoratrice o il lavoratore deve essere adibita/o alle mansioni per le quali e stata/o assunta/o e a quelle corrispondenti ai livelli superiori che abbia successivamente acquisito, in con- formità all’art. 13, L. n. 300 del 20 maggio 1970.
La lavoratrice o il lavoratore, purché in possesso di necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti può essere assegnata/o temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria e posizione economica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione e- conomica della lavoratrice o del lavoratore medesima/o.
Alla lavoratrice o al lavoratore chiamata/o a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla sua, de- ve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della loro esplicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore e quella di inquadramento.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione della stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzio- ne di lavoratrice o di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di 3 mesi.
49. Mutamento delle mansioni per inidoneità fisica - Nel caso in cui alla lavoratrice e al lavoratore venga ricono- sciuta l’inidoneità in via permanente allo espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica, la cooperativa espe- rirà ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità di organico, per recuperare la lavoratrice e il lavoratore al servizio attivo anche in mansioni diverse rispetto a quelle proprie del pro- filo rivestito, o a qualifiche funzionali inferiori.
Dal momento del nuovo inquadramento la lavoratrice e il lavoratore seguirà la dinamica retributiva della nuova qua- lifica funzionale con il riassorbimento del trattamento già in godimento a seguito degli adeguamenti retributivi previsti dai futuri rinnovi contrattuali.
50. Trattamento economico conseguente al passaggio a posizione economica superiore - Nel caso di passaggio ad una posizione economica superiore il nuovo inquadramento retributivo verrà effettuato con l’attribuzione della retribu- zione in godimento maggiorata della differenza tra il valore iniziale della nuova posizione economica di inquadramento e il valore iniziale della posizione economica di provenienza.
Titolo VII - Orario di lavoro
51. Orario di lavoro - L’orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali.
L’articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale.
L’orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo set- timanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente.
Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi.
Ai sensi dell’art. 17, del D.Lgs. 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista, laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente ccnl, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore.
Dalla data del 1° gennaio 1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro infe- riori alle 38 ore, la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente ccnl a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data del 1° gen- naio 1992 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti.
Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all’orario contrattuale di 38 ore settimanali (165).
52. Flessibilità - È consentita la facoltà di superare le ore settimanali di cui all’art. 51 nella misura massima di 10 ore settimanali con recupero nei successivi 6 mesi del monte ore lavorato in eccedenza nel periodo sopra considerato; qualora comprovate esigenze organizzative sopravvenute non permettano il recupero totale di tale monte ore è dovuta per le ore non recuperate e nei limiti di cui all’art. 53 la retribuzione con le maggiorazioni previste per il lavoro straor- dinario.
53. Lavoro straordinario - È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario settimanale di lavoro, da riposo a riposo, stabilito dall’art. 51.
Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare di norma le 100 ore annue per dipendente.
Il lavoro straordinario oltre il tetto annuo di 100 ore e fino a 150 ore sarà utilizzato, d’intesa con le RSA o con le RSU, per comprovate e motivate esigenze di servizio.
Per la retribuzione delle ore di lavoro straordinario valgono le maggiorazioni sottoindicate riferite ai minimi contrat- tuali conglobati:
a) lavoro diurno straordinario 15%
b) lavoro notturno straordinario 30%
c) lavoro festivo diurno straordinario 30%
d) lavoro festivo notturno straordinario 50%.
Per lavoro notturno si intende quello prestato dalle 22,00 alle 6,00. Si considera lavoro in orario festivo quello ese- guito nelle festività di cui all’art. 59 o nelle giornate programmate come riposo settimanale, ovviamente per le presta- zioni non a turno.
Compatibilmente con le esigenze di servizio è privilegiata la possibilità di effettuare pari ore di riposo compensati- vo, senza maggiorazione.
54. Lavoro notturno - 1) Lavoro notturno ordinario
Per lavoro notturno si intende ai soli fini retributivi quello prestato dalle ore 22.00 alle ore 06.00.
Per tale lavoro è prevista una indennità di € 12,39 per prestazioni oltre le quattro ore e fino alle otto ore per notte, di
€ 6,20 per prestazioni oltre le due ore e fino alle quattro ore per notte. Fino alle due ore per notte non è dovuta l’indennità di cui al presente articolo.
La presente indennità non è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori che usufruiscono della indennità di cui all’art. 56. Per le addette e gli addetti ai servizi di sorveglianza e custodia, non soggetti a turni e la cui attività si svolge esclusi-
vamente in ore notturne, la suddetta indennità è sostituita da una maggiorazione del 10% su paga oraria lorda per ogni ora effettivamente svolta.
2) Applicazione del D.Lgs. 66/03
È considerato lavoro notturno agli effetti legali di cui al D.Lgs. 66/03, quello effettivamente prestato per un periodo di almeno sette ore consecutive in un arco di tempo apprendente l’intervallo tra le 24.00 e le ore 05.00 in relazione alla ipotesi formulata all’art. 1, lett. d), del citato decreto legislativo.
Agli effetti della lett. e), dell’art. 1, del citato decreto legislativo, è considerato lavoratore notturno il lavoratore che con riferimento all’orario giornaliero svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di continuativa assegnazione (e cioè per almeno otto mesi per anno lavorativo), durante il periodo tra le ore 24.00 e le 05.00; l’inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato “adibizione eccezionale” e pertanto non comporta l’assunzione della qualifica di lavoratore notturno;
Si considera lavoro notturno svolto in via eccezionale quello prestato per un numero di notti inferiori alle 5 al mese.
Ai sensi dell’art. 17, del D.Lgs. 66/2003, si concorda che l’orario dei lavoratori notturni non può superare le 12 ore nell’arco delle 24 ore.
Ai sensi dell’art. 15 del citato decreto legislativo, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che nel caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbli- che e in mancanza di soluzioni nell’ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livel- lo inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l’occupazione. Le eventuali contestazioni saranno sottoposte all’esame delle competenti RSA/RSU o in loro assenza alle XX.XX. territoriali.
Ai lavoratori notturni viene concessa una riduzione di orario di 26 ore su base annua. Tale riduzione viene usufruita tramite permessi retribuiti da godere entro sei mesi dalla loro maturazione. In caso di comprovato impedimento per la fruizione di tale riduzione entro i citati sei mesi gli stessi permessi potranno essere sostituiti da corrispondente retribu- zione aggiuntiva.
55. Lavoro festivo e domenicale - A decorrere dal 1° dicembre 2009 per ogni ora di lavoro svolta nelle giornate di domenica e nelle festività di cui all’art. 59 spetterà una maggiorazione oraria del 15% riferita ai minimi contrattuali con- globati.
56. Indennità di turno - Alle lavoratrici e ai lavoratori, inseriti in servizi funzionanti su turni ruotanti con continuità nell’arco delle 24 ore, comprensivi di almeno 5 notti al mese per la singola lavoratrice o lavoratore, viene corrisposta un’indennità di turno pari al 10% della quota oraria lorda per ogni ora di turno effettivamente svolta dalla singola lavo- ratrice o lavoratore.
57. Servizio con obbligo di residenza nella struttura - Nei casi di servizi residenziali continuativi alle lavoratrici e ai lavoratori cui è richiesta la reperibilità con obbligo di residenza nella struttura secondo un’apposita programmazione, oltre alla normale retribuzione, verrà riconosciuta un’indennità fissa mensile lorda di € 77,47. Nei casi di richiesta di reperibilità con obbligo di residenza nella struttura aventi carattere di occasionalità e per periodi non superiori ai 10 giorni al mese tale indennità verrà sostituita da un’indennità lorda giornaliera di € 5,16.
Gli orari di reperibilità compresi nelle ore di riposo, notturno e/o diurno, nonché per la consumazione dei pasti non sono ovviamente conteggiati ai fini del computo dell’orario di lavoro così come definito all’art. 58. Laddove per esigen- ze di servizio la reperibilità dovesse convertirsi in servizio effettivo, le ore lavorate verranno computate come ore stra- ordinarie e retribuite come previsto dall’art. 53.
L’individuazione dei servizi e le figure professionali corrispondenti tenute al servizio di obbligo di residenza nella struttura vengono definite dalla direzione aziendale previo confronto tra le parti ai sensi dell’art. 9, lett. c), punto 2, fa- vorendo un equo meccanismo di rotazione.
58. Pronta disponibilità - reperibilità - Il servizio di pronta disponibilità è legato allo svolgimento di particolari ser- vizi e caratterizzato dalla reperibilità delle lavoratrici e dei lavoratori e dall’obbligo degli stessi di raggiungere il luogo di lavoro indicato nel più breve tempo possibile dalla chiamata secondo intese da definirsi in ambito aziendale fra le parti.
L’individuazione dei servizi e le figure professionali corrispondenti tenute al servizio di pronta disponibilità vengo- no definite dalla direzione aziendale previo confronto tra le parti ai sensi dell’art. 9, lett. c), punto 2, favorendo un equo meccanismo di rotazione.
Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi notturni, festivi e prefestivi; ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore. Per le ore di pronta disponibilità alla lavoratrice e al lavoratore spetta un’indennità oraria lorda di € 1,55.
In caso di chiamata al lavoro, l’attività prestata viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell’art. 48. Di regola non potranno essere previste, per ciascun dipendente, più di 8 turni di pronta disponibilità al mese.
Titolo VIII - Festività e ferie
59. Festività - Tutte le lavoratrici e i lavoratori devono fruire di 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna delle se- guenti festività:
1) Capodanno;
2) Epifania;
3) anniversario della Liberazione;
4) lunedì di Pasqua;
5) festa del Lavoro;
6) 2 giugno (festa della Repubblica)
7) Assunzione della Madonna;
8) Ognissanti;
9) Immacolata Concezione;
10) X. Xxxxxx;
11) X. Xxxxxxx;
12) X. Xxxxxxx (a Roma tale festività ricorre il 29 giugno).
In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione.
Nel caso in cui una delle festività sopra indicate cada nel giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla normale retri- buzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla retribuzione normale di fatto giornaliera (1/26).
La lavoratrice e il lavoratore che, per ragioni inerenti al servizio, dovrà prestare la propria opera nelle suddette gior- nate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a un corrispondente riposo da fruire, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabi- lita dall’impresa sentito l’interessato.
In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga xxxxxx- sta la normale prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione aziendale in accordo con l’interessata o l’interessato, fermo restando il paga- mento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivo.
60. Xxxxx - Xxxxx le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni.
In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribu- zione di fatto.
In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla L. n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l’anno solare.
Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all’orario di lavoro in azienda.
Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1° domenica del mese, si provve- derà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta antici- pata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito.
Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali.
L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1° giugno-30 settembre, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell’azienda.
Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell’anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio.
Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavora- trice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad al- tra epoca.
In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico.
La lavoratrice e il lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in pro- porzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese intero.
Titolo IX - Permessi, aspettative e congedi
61. Permessi e recuperi - Alla lavoratrice e al lavoratore possono essere concessi dall’azienda, per particolari esi- genze personali, e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero per un massimo di 38 ore nel corso dell’anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 4 giorni di cui all’art. 60 del presente contratto.
Entro i 2 mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice e il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l’impresa provvede a trattenere una somma pari alla retri- buzione spettante alla lavoratrice e al lavoratore per il numero di ore non recuperate.
62. Congedo matrimoniale - La lavoratrice e il lavoratore, non in prova, in occasione del matrimonio ha diritto a un periodo di permesso con decorrenza della retribuzione, della durata di 15 giorni consecutivi di calendario.
63. Tutela della maternità - Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.
L’impresa cooperativa provvederà, ad integrare il trattamento assistenziale a carico degli enti competenti, limitata- mente al periodo di astensione obbligatoria, fino al raggiungimento dell’80% della normale retribuzione.
Dichiarazione congiunta - Le parti ritengono particolarmente importante e qualificante una efficace applicazione nel settore della L. 53/2000 sui con- gedi parentali e L. 151/2001 testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno maternità e paternità.
64. Servizio militare, obiezione di coscienza in servizio civile - Il lavoratore, tenuto ad adempiere agli obblighi di leva, ha diritto alla conservazione del posto, con decorrenza dell’anzianità di servizio, (ai soli fini del TFR e degli scatti d’anzianità) sempreché si sia messo a disposizione dell’impresa nel termine di 30 giorni cui all’art. 3 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303.
Gli obiettori di coscienza in servizio civile secondo le norme vigenti hanno diritto, conformemente alle leggi in vi- gore, alla conservazione del posto, secondo le disposizioni del citato D.L.C.P.S. n. 303/46.
65. Donazione sangue - La lavoratrice e il lavoratore che dona il sangue o suoi componenti ha diritto al permesso retribuito secondo la legge vigente.
66. Permessi per lutto di famiglia - In caso di decesso della moglie, del marito, della convivente, del convivente ri- sultanti dallo stato di famiglia, della figlia, del figlio, della sorella, del fratello, dei genitori, dei suoceri, spetta alla lavo- ratrice e al lavoratore un permesso retribuito fino a un massimo di 2 giorni lavorativi per evento.
67. Aspettativa non retribuita - Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore a 1 anno, che ne faccia richiesta può essere concessa, per gravi o comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, un’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto, per un periodo massimo di 6 mesi nell’arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del 3% del totale degli addetti a tempo pieno dell’impresa.
La lavoratrice e il lavoratore che entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per ripren- dere servizio è considerato dimissionario.
L’impresa, qualora accerti che durante l’aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la conces- sione, può invitare la lavoratrice e il lavoratore a riprendere servizio nei termini di 10 giorni.
68. Trattamento spettante alle lavoratrici e al lavoratori in occasione delle elezioni e/o referendum - Per il tratta- mento delle lavoratrici e dei lavoratori operanti nei seggi elettorali in qualità di presidente, scrutatrice e scrutatore, se- gretaria e segretario di seggio, rappresentante di lista si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Per l’esercizio del diritto di voto alle lavoratrici ai lavoratori con residenza extraregionale sarà concesso un permesso non retribuito di giorni 1.
Titolo X - Diritto allo studio e formazione professionale
69. Diritto allo studio - 1) Le lavoratrici e i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o co- munque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.
Le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per sostenere le prove d’esame.
Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente la lavoratrice e il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova).
I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.
2) Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuite.
Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 2% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.
70. Qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale - Le parti convengono sulla necessità di predi- sporre condizioni tali da favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori operanti nell’area socio-sanitario- assistenziale-educativa cooperativa ai corsi di qualificazione, riqualificazione o aggiornamento necessari a una sempre migliore qualificazione delle prestazioni.
A tale scopo le lavoratrici e i lavoratori nella misura massima annua dell’8% del totale dell’organico della coopera- tiva facente capo al presente ccnl potranno usufruire di permessi retribuiti individuali fino a un massimo di 100 ore an- nue.
In sede di confronto aziendale verranno individuate le priorità in base alle quali programmare la qualificazione, ri- qualificazione e aggiornamento del personale, tenuto conto delle esigenze di servizio.
Verranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per l’identificazione delle priorità per l’accesso ai corsi indicando i criteri di riparto all’interno delle singole qualifiche.
Nell’adozione dei criteri si dovrà tenere conto dell’anzianità anagrafica e successivamente quella di servizio.
Le lavoratrici e i lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno fornire alla direzione azienda- le il certificato di iscrizione al corso, il calendario delle lezioni e, successivamente, i certificati di regolare frequenza.
I suddetti permessi non sono cumulabili con i permessi di cui al punto 2 dell’art. 69.
Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi istituzionali competenti la predi- sposizione di adeguati processi formativi.
Titolo XI - Trattamento delle assenze per motividi salute e ambiente di lavoro
71. Trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro - L’assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’azienda al più presto e comunque entro la 1 a ora prevista per l’inizio della presenza al lavoro, salvo il caso di accertato impedimento; inoltre la lavoratrice e il lavoratore devono inviare all’azienda stessa entro 2 giorni dall’inizio dell’assenza idonea certificazione sanitaria attestante l’incapacità lavorativa.
La conservazione del posto si ha per 12 mesi nell’arco dell’ultimo triennio.
Oltre i limiti di cui sopra il datore di lavoro potrà effettuare la risoluzione del rapporto di lavoro, rimanendo salvo in ogni caso per la lavoratrice e il lavoratore il diritto al TFR e all’indennità sostitutiva del preavviso.
I limiti di cui sopra potranno essere raggiunti per assenze di malattia o di infortunio non sul lavoro anche se fatti in più riprese.
In presenza di malattia o di infortunio non sul lavoro, alla lavoratrice o al lavoratore non in prova sarà corrisposto il trattamento assistenziale a integrazione dell’indennità di malattia a carico degli enti competenti fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione fino al 180° giorno.
Nel caso di malattia superiore a 3 giorni il diritto a percepire il trattamento previsto dal presente articolo è subordi- nato al riconoscimento dell’indennità di malattia da parte degli enti assicuratori.
La malattia insorta durante il periodo di ferie di cui all’art. 60 ne sospende la fruizione nell’ipotesi di ricovero ospe- daliero per la durata dello stesso e/o di prognosi complessiva superiore a 7 giorni di calendario.
72. Infortunio sul lavoro e malattie professionali - In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l’anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata dall’istituto assicuratore.
In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l’interessata/o percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.
L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore dire affinché l’azienda possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.
La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenuti a consegnare, nel più breve tempo possibile, la certificazione sanita- ria rilasciata dall’ente competente.
Alla lavoratrice e al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1 ° giorno di assenza e fino al 180° giorno, un trattamento assistenziale a integrazione di quanto corrisposto dall’istituto assicuratore fino al raggiun- gimento del 100% della normale retribuzione.
La corresponsione dell’integrazione è subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’ente assicuratore.
73. Superamento delle barriere architettoniche - In attuazione dell’art. 24 della L. n. 104/92 le singole aziende coo-
perative valuteranno con le rappresentanze sindacali la fattibilità di progetti conformi alla normativa e finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Nell’ambito delle compatibilità la possibile fattibilità dei singoli interventi dovrà essere realizzata entro 1 anno dalla concessione edilizia.
74. Tutela della salute e ambiente di lavoro - In materia di sicurezza sul lavoro, fermo restando quanto previsto nel protocollo d’intesa sottoscritto tra le XX.XX. Cgil-Cisl-Uil e le centrali cooperative LegaCoop, Confcooperative, Agci in data 5 ottobre 1995, allegato al presente ccnl, si fa riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed in- tegrazioni, e al D.M. lavoro 13 aprile 2011 attuativo dell’art. 3, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008.
Titolo XII - Retribuzione
75. Elementi della retribuzione - Gli elementi che concorrono a formare la retribuzione globale della lavoratrice e del lavoratore sono i seguenti:
- minimo contrattuale conglobato;
- scatti d’anzianità;
- elemento retributivo territoriale di cui all’art. 10, punto 2;
- ogni altro elemento retributivo corrisposto alla lavoratrice o al lavoratore.
Per determinare la paga oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l’importo mensile degli elementi stessi per 165 per un orario contrattuale di lavoro di 38 ore settimanali.
76. Minimi contrattuali conglobati mensili - Il minimo contrattuale conglobato, relativo a ciascuna categoria e posi- zione economica, verrà incrementato ai seguenti valori:
Categoria | Posizione economica | Minimo contrattuale conglobato dal 1° gennaio 2012 | Minimo contrattuale conglobato dal 1° ottobre 2012 | Minimo contrattuale conglobato dal 1° marzo 2013 |
A | A1 | € 1.148,98 | € 1.166,59 | € 1.184,19 |
A2 | € 1.159,59 | € 1.177,36 | € 1.195,13 | |
B | B1 | € 1.213,61 | € 1.232,21 | € 1.250,81 |
C | C1 C2 | € 1.305,21 € 1.344,30 | € 1.325,21 € 1.364,90 | € 1.345,21 € 1.385,50 |
C3 | € 1.383,99 | € 1.405,20 | € 1.426,41 | |
D | D1 D2 | € 1.383,99 € 1.459,93 | € 1.405,20 € 1.482,30 | € 1.426,41 € 1.504,67 |
D3 | € 1.554,17 | € 1.577,99 | € 1.601,80 | |
E | E1 | € 1.554,17 | € 1.577,99 | € 1.601,80 |
E2 | € 1.677,49 | € 1.703,19 | € 1.728,90 | |
F | F1 | € 1.852,73 | € 1.881,12 | € 1.909,51 |
F2 | € 2.115,88 | € 2.148,31 | € 2.180,73 |
Nota a verbale - I valori dei minimi contrattuali conglobati mensili relativi alla vigenza contrattuale 1° gennaio 2006-31 dicembre 2009 sono riportati in allegato al presente ccnl.
77. Accordi di gradualità - 1) Al fine di estendere il livello di applicazione del presente contratto, nella consapevo- lezza che tale obiettivo sia funzionale a garantire adeguate condizioni di competitività delle imprese cooperative ed a salvaguardare i livelli occupazionali, le parti regionali o, su loro delega, le parti provinciali possono definire programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici in atto per le lavoratrici e i lavoratori a quelli previsti dal presente ccnl.
Detti programmi possono essere definiti per l’intero territorio regionale e/o per territori sub regionali o provinciali e devono essere depositati presso gli Uffici Provinciali del Lavoro e presso le sedi territoriali dell’INPS e dell’INAIL.
Le aziende che rientrano nella fattispecie aderiscono a detti programmi sottoscrivendo apposito verbale di accetta- zione.
I programmi di gradualità di cui al presente articolo non potranno prevedere tempi attuativi oltre il 31 dicembre 2006.
Eventuali accordi che interessino il 2006 non vanno intesi come implicito ed automatico slittamento degli effetti e- conomici dei successivi rinnovi contrattuali.
Le parti firmatarie del presente ccnl a livello regionale in appositi incontri verificano e certificano le condizioni ter- ritoriali di necessità dei succitati accordi di gradualità in base ad uno dei seguenti requisiti:
- applicazione globale intervenuta nel 2002 del trattamento economico previsto dal ccnl 8 giugno 2000;
- carenza di applicazione globale del trattamento economico previsto dal ccnl 8 giugno 2000 alla data della succitata verificata tra le parti.
Entro tre mesi dall’espletamento della succitata verifica gli accordi di gradualità saranno tra le parti firmatarie del presente ccnl.
Nella stessa sede saranno opportunamente definiti successivi momenti intermedi di verifica e/o di aggiornamento degli accordi in questione.
Le parti ribadiscono, quindi, che le condizioni di trattamento contrattuale valide per i servizi effettuati in ciascun ter- ritorio sono quelle derivanti da quanto previsto dal presente contratto, e da eventuali accordi integrativi territoriali esi- stenti.
Entro tre mesi prima della data di riallineamento definitivo prevista nei singoli accordi di gradualità, le parti compe- tenti possono valutare specifici ulteriori interventi di riallineamento nei confronti di particolari casi eccezionali debita- mente motivati.
Dell’intero processo di definizione degli accordi di gradualità le parti competenti informano parti nazionali che pos- sono, su richiesta fornire adeguata assistenza.
In caso di mancata definizione dei citati accordi di gradualità e se risultano sussistere le esigenze, le parti nazionali possono convocare le parti regionali per l’espletamento delle procedure sopra descritte ai fini del raggiungimento degli stessi accordi.
Con periodicità semestrale e con l’assistenza della specifica sezione settoriale dell’Osservatorio Nazionale di cui all’art. 9 le parti nazionali procederanno a un esame congiunto sugli effetti e sull’evoluzione degli accordi in questione anche al fine di concordare, se del caso, appositi interventi.
2) Nella consapevolezza che l’attuale fase di crisi del Paese e l’impatto che essa produce, in modo diversificato, sul- la tenuta della spesa dei servizi e sui bilanci degli enti locali, potrebbe determinare, nella fase applicativa del nuovo ccnl, situazioni di evidenti difficoltà di tenuta economico finanziaria per alcune Cooperative e/o territori, le parti sotto- scriventi il “Ccnl Cooperative Sociali 2010-2012” ritengono utile prevedere la possibilità di ricorrere a percorsi di gra- dualità concordata dalle parti.
Al fine di garantire l’applicazione del ccnl le parti stipulanti individuano anche una gradualità mirata per quei terri- tori ove sopravvenuta difficoltà renda complessa l’applicazione dei contenuti economici del presente contratto (incre- menti retributivi).
La gradualità sarà esercitata attraverso accordi in sede territoriale di slittamento della decorrenza degli incrementi retributivi con esclusione di quello decorrente dal 1° gennaio 2012 (prima tranche).
Detti accordi sono sottoscritti dalle articolazioni territoriali delle medesime parti.
Qualora una o più cooperative operanti in un territorio segnalino le difficoltà ed esprimano l’esigenza, su richiesta delle associazioni di rappresentanza, si procederà ad un esame congiunto tra le parti, che dovrà avere inizio almeno 1 mese prima della decorrenza degli incrementi retributivi.
Gli elementi sottoposti all’esame congiunto finalizzato alla definizione degli accordi di cui sopra, sono quelli ricon- ducibili ad uno stato di particolari difficoltà generalizzate di carattere economico-finanziario.
In caso di mancata intesa è facoltà delle parti territoriali, anche singolarmente, di chiedere l’attivazione di un inter- vento delle parti stipulanti il presente ccnl che deve realizzarsi entro 15 giorni dalla richiesta.
Le parti territoriali negli incontri su richiamati:
1. verificano e certificano le condizioni oggettive che hanno prodotto la sopravvenuta richiesta di gradualità nell’applicazione degli incrementi retributivi;
2. concordano e definiscono le modalità ed i tempi della gradualità;
3. definiscono i criteri e le modalità attraverso cui garantire sia l’efficacia dell’accordo di gradualità, sia il contrasto a qualunque concorrenza al ribasso a livello territoriale;
4. concordano e redigono un programma di azioni comuni temporalmente coerente con gli obiettivi di gradualità e finalizzato alla creazione di condizioni oggettive territoriali più favorevoli e compatibili con la piena esigibilità del con- tratto.
L’accordo di gradualità verrà consegnato agli Uffici territoriali già indicati al punto 1 del presente articolo del ccnl e tassativamente inviato entro e non oltre 10 giorni dalla firma alle parti stipulanti il presente contratto.
Con periodicità trimestrale le parti nazionali procederanno ad un esame congiunto sugli effetti e sull’evoluzione de- gli accordi in questione anche al fine di concordare, se del caso, appositi interventi, con la finalità di sostenere, in armo- nica interazione,le diverse iniziative territoriali e di affrontare difficoltà diffuse in specifici ambiti territoriali.
78. Indennità professionali - Al personale inquadrato nei seguenti profili professionali saranno corrisposte le se- guenti indennità mensili lorde:
- infermiera/e generica/o € | 61,97 |
- infermiera/e € | 154,94 |
- fisioterapista, psicomotricista, terapista occupazionale, logopedista € | 154,94 |
- medico € | 258,23 |
- direttrice e direttore aziendale € | 232,41 |
Alla direttrice e al direttore aziendale verrà corrisposta una specifica indennità di direzione nella misura minima mensile lorda di €180,76.
79. Tredicesima mensilità - Entro il mese di dicembre di ogni anno l’azienda corrisponderà al personale un importo pari a 1 mensilità della retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno dovranno essere corrisposti tanti dodice- simi dell’ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’impresa.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni lavorativi va considerata come mese intero.
La 13a mensilità non spetta per il periodo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra po- sizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio.
80. Scatti di anzianità - A decorrere dalla data della firma del presente contratto ogni addetta/o ha diritto alla matu- razione, per ogni biennio d’anzianità presso una stessa impresa, di 1 scatto biennale per un massimo di 5 scatti, secondo i valori mensili sotto indicati per ciascuna categoria e posizione economica.
Categoria | Posizione economica | Valore mensile dello scatto di anzianità |
A | A1 | € 11,62 |
A2 | € 13,43 | |
B | B1 | € 16,27 |
C | C1 C2 | € 18,59 € 19,63 |
C3 | € 20,66 | |
D | D1 D2 | € 20,66 € 23,24 |
D3 | € 26,86 | |
E | E1 | € 26,86 |
E2 | € 31,50 | |
F | F1 | € 39,51 |
F2 | € 46,48 |
Gli aumenti periodici d’anzianità decorrono dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio d’anzianità.
In caso di passaggio ad una posizione economica superiore l’importo degli scatti maturati sarà attribuito in funzione della nuova posizione e la frazione di biennio in corso di maturazione al momento del passaggio sarà considerata utile agli effetti della maturazione del biennio nella nuova posizione, fermo restando il numero massimo di 5 scatti di cui al comma 1.
81. Indennità di cassa o di maneggio denaro - Alla lavoratrice e al lavoratore che effettua normalmente maneggio di denaro con onere per errori (ovvero con responsabilità finanziaria in caso di xxxxxxxx) deve essere corrisposta un’indennità mensile lorda di € 30,99. Le somme eventualmente richieste a detta lavoratrice e a detto lavoratore a titolo di cauzione, devono essere depositate e vincolate a nome delle parti presso un istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore della lavoratrice o del lavoratore.
82. Rimborsi di trasferta o di missione - Alle lavoratrici e ai lavoratori occasionalmente e temporaneamente coman- date o comandati in missione per esigenze di servizio, vanno rimborsate, entro i limiti della normalità, a piè di lista, le spese sostenute per trasporto, vitto e alloggio. In sede d’impresa cooperativa saranno fissati i criteri per i rimborsi delle spese chilometriche e per le eventuali coperture assicurative.
83. Attività di soggiorno - Alle lavoratrici e ai lavoratori impiegate o impiegati in attività di soggiorno, spetta il trat- tamento definito nell’ambito del rapporto tra le parti in sede d’impresa cooperativa o, su richiesta di una delle parti, in ambito territoriale.
84. Corresponsione della retribuzione - La retribuzione deve essere corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore in una data stabilita non oltre il 20° giorno successivo alla fine di ciascun mese.
Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo di busta paga in cui devono essere distinta- mente specificati la ragione sociale della società, il nome e la qualifica della lavoratrice e del lavoratore, il pe- riodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l’importo dei singoli elementi che concorrono a formarla (salario o stipendio scatti di anzianità maturati, indennità di contingenza, ecc.) e l’elencazione delle trattenute di legge e di contratto.
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta paga deve essere fatto all’atto del pagamento.
85. Abiti da lavoro - L’impresa è tenuta a fornire alla lavoratrice e al lavoratore 2 abiti da lavoro all’anno, quando necessario, con reintegro previa riconsegna del vecchio abito inutilizzabile per normale usura.
86. Fondo previdenza complementare cooperlavoro - Istituzione e soggetto attuatore
I lavoratori ai quali si applica il presente contratto, una volta superato il periodo di prova, possono volontariamente iscriversi al Fondo Pensione Cooperlavoro, costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari a favore, fra gli altri, dei soci lavoratori e dei dipendenti delle cooperative sociali, dei loro consorzi, di società ed enti ope- ranti nel settore.
Contribuzione
A favore dei lavoratori iscritti le aziende contribuiscono con un’aliquota pari all’1% da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini al calcolo del TFR. Tale obbligo contributivo è assunto dalle aziende solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo Cooperlavoro.
Hanno diritto al contributo a carico azienda, di cui al precedente capoverso i lavoratori iscritti al Fondo che hanno optato per il versamento, mediante trattenuta mensile, contributo minimo pari all’1% calcolato sulla retribuzione utile ai fini al calcolo del TFR. Il lavoratore iscritto può liberamente incrementare la contribuzione a proprio carico.
A favore dei medesimi lavoratori l’azienda verserà al Fondo pensione una quota non inferiore al 26% dal TFR matu- rando (corrispondente 1,8% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR), con equivalente minor accantonamento ai fini del trattamento di fine rapporto.
A favore dei lavoratori iscritti con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, così come previsto dal D.Lgs.
252/05, e successive modificazioni, è dovuto il versamento dell’intero importo del TFR maturando nell’anno.
Le contribuzioni di cui ai commi precedenti decorrono dal mese di presentazione della domanda d’adesione all’azienda.
Quota d’iscrizione
All’atto del primo versamento contributivo successivo all’adesione, sia in forma esplicita che tacita, del lavoratore a Cooperlavoro, l’azienda versa a titolo di quota d’iscrizione, a proprio carico, l’importo di € 10 per ciascun nuovo iscrit- to. Tale importo può essere adeguato annualmente dagli organi sociali del Fondo.
Ritardo nei versamenti contributivi
La contribuzione è versata trimestralmente, salvo accordo a livello aziendale per versamenti mensili, entro il 16 del mese successivo a quello di fine del periodo contributivo. L’azienda è tenuta a rifondere eventuali danni diretti (al lavo- ratore) e indiretti (al Fondo) causati per versamenti effettuati con un ritardo superiore ai 30 giorni, secondo quanto stabi- lito nel Regolamento del Fondo.
Trasferimento per cambio datore di lavoro
Preso atto delle deliberazioni COVIP, le parti concordano che, in caso di cambio appalto o di cessione di ramo d’azienda o in qualsiasi altro caso in cui è notorio il passaggio, senza soluzione di continuità, del lavoratore ad altro ente facente parte dell’area dei destinatari di Cooperlavoro, l’azienda cedente comunichi all’azienda subentrante l’elenco dei lavoratori iscritti al Fondo coinvolti nel trasferimento. Lo stesso elenco deve essere inviato al Fondo. L’azienda suben- trante è tenuta a continuare la contribuzione al Fondo, senza intervallo alcuno, senza obbligo di versamento della quota d’iscrizione e senza necessità di alcun’altra comunicazione da parte del lavoratore.
Rinvio
Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni di legge vigenti e quanto previsto dagli atti i- stitutivi del Fondo Pensione (accordi interconfederale del 12 febbraio 1998 e intercategoriale del 6 maggio 1998).
Tutta la documentazione relativa al Fondo è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
87. Assistenza sanitaria integrativa - Le parti convengono di introdurre, all’interno del settore della cooperazione sociale, l’istituto dell’assistenza sanitaria integrativa per gli addetti e le addette.
A decorrere dal 1° maggio 2013 sono iscritti al fondo cooperativo che le parti andranno a individuare tutti gli addetti e le addette del settore della cooperazione sociale assunti a tempo indeterminato, fatte salve le forme di assistenza sani- taria integrativa aziendali o territoriali in essere che dovranno comunque garantire una prestazione non inferiore a quelle previste dal fondo di assistenza sanitaria integrativa che le parti avranno individuato.
Per la copertura dell’assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo, per ogni lavoratore, a carico dell’impresa cooperativa pari a 5 euro mensili per lavoratrice/lavoratore.
Nel caso in cui il fondo individuato richieda, all’atto dell’iscrizione, una quota una tantum, la stessa sarà a carico dell’impresa.
Allo scopo di individuare le modalità operative per l’applicazione dell’istituto sarà insediata una commissione ad hoc che dovrà predisporre un regolamento entro il 31 dicembre 2012.