PROTOCOLLO D’INTESA
ISTAT - REGISTRI ACP/16/2020 15/06/2020
PROTOCOLLO D’INTESA
tra
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
(di seguito denominato Istat)
REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
(di seguito denominate Regioni e Province autonome)
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI
(di seguito denominata Anci)
UNIONE DELLE PROVINCE D’ITALIA
(di seguito denominato Upi)
L'Istituto nazionale di Statistica, indicato successivamente come "Istat", con sede in Roma, via Xxxxxx Xxxxx 16, nella persona del Presidente Xxxx. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la suddetta sede;
le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominate “Regioni e Province autonome”, rappresentate da Xxxxxxx Xxxxxxxxx, in qualità di Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome, domiciliato in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00;
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, indicata successivamente come “Anci” con sede in Xxxx, Xxx xxx Xxxxxxxx 00, nella persona del Presidente, Xxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso la suddetta sede;
l'Unione delle Province d'Italia, indicata successivamente come "Upi", con sede in Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx 0, nella persona del Presidente, Xxxxxxx de Xxxxxxx, domiciliato per la carica presso la suddetta sede;
PREMESSO
- che come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.24 della legge 23 agosto 1988, n.400", l'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale (di seguito Sistan), del quale fanno parte l’Istat e, tra gli altri, gli uffici di statistica delle Regioni e delle Province autonome, delle Province, dei Comuni singoli o associati e Unità sanitarie locali, delle Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (art.1, comma 2 e art.2);
- che l'Istat provvede ai compiti previsti dall’art.15 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, tra i quali in particolare all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti e uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;
- che ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 7 settembre 2010, n.166, l’Istat provvede a definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l’utilizzo in via telematica dell’informazione statistica e finanziaria, nonché a coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici, ai sensi dell’art.3, comma 73 della legge 24 dicembre 2007, n.244 e dell’art. 8, comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n.681;
- che l'art.9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 e successive modifiche e integrazioni, e il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, assicurano rispettivamente la tutela del segreto statistico e la protezione dei dati personali;
- che l’Istat e gli uffici di statistica delle Regioni e Province autonome e degli Enti Locali affermano l’esigenza di una piena applicazione dei principi del Codice italiano delle statistiche ufficiali in coerenza con il Code of practice on european statistics e con la c.d. legge statistica europea (Reg. CE 223/2009, come modificato dal Reg. UE 759/2015), nonché con quanto previsto dalla Direttiva Comstat n.10 del 17 marzo 2010 di adozione del “Codice italiano delle statistiche ufficiali”;
- che le Regioni hanno potestà legislativa in materia statistica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane hanno potestà regolamentare relativamente alle funzioni informative e statistiche, nei limiti delle disposizioni legislative statali per il "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale", secondo quanto previsto dall'art.117, comma 2, lettera r) della Costituzione;
- che in data 6 luglio 2017 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha sancito l’Accordo tra l’Istat e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art.4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, in materia di attività statistiche, che prevede l’individuazione degli strumenti volti al miglioramento della qualità dell’informazione statistica prodotta nell’ambito del Sistan;
- che gli uffici di statistica delle Province di Trento e Bolzano, in relazione alle peculiari competenze in materia statistica, applicheranno il presente protocollo in quanto compatibile con il decreto legislativo n.290/1993;
- che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, all'art.12 prevede che "gli Enti Locali esercitino i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale" e che tali sistemi "operano in collegamento con gli uffici di statistica" in modo da assicurare comunque l'integrazione con il "Sistema statistico nazionale";
- che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, all'art.14 e all’art.54 prevede che il sindaco del comune, quale ufficiale del Governo, sovrintenda, tra gli altri, agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia di statistica;
- che Istat, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni possono promuovere la costituzione di uffici di statistica in forma associata o consortile, secondo quanto previsto dalla Direttiva Comstat n.7 (Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici di statistica di cui all'art. 3, punto 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, mediante ricorso alle forme associative o di cooperazione), tenuto conto anche delle competenze legislative regionali in tale materia;
- che tra le funzioni fondamentali dei comuni, in base all’art.19, comma 0, xxxxxxx x-xxx, xxx xxxxxxx legge 6 luglio 2012, n.95, sono previsti “i servizi in materia statistica”;
- che tra le funzioni fondamentali delle Province e delle Città metropolitane, in base all’art.1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n.56 sono previste quelle di “raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali”;
- che il decreto legge 18 ottobre 2012, n.179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, ha introdotto l'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione residente) (art.2), il Censimento permanente (art.3, comma 1), l’ANNCSU (Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane) (art.3, comma 2);
- che l’Anci, in quanto associazione rappresentativa dei Comuni e delle Città metropolitane, è chiamata, a norma di statuto, a promuovere e coordinare attività di informazione, consulenza e assistenza nei confronti dei suoi associati;
- che l'Upi, in quanto associazione rappresentativa delle Province italiane, è chiamata, a norma di statuto, a promuovere e coordinare attività di informazione, consulenza e assistenza nei confronti delle Province associate;
- che l’Usci è un’associazione degli Uffici di Statistica dei Comuni, che, a norma di statuto, ha fra le sue finalità quelle di favorire, sviluppare e divulgare la cultura statistica, promuovere la realizzazione dei sistemi informativi statistici e le attività di ricerca e analisi statistiche presso le autonomie locali; promuovere la collaborazione, gli scambi informativi e il confronto di
esperienze, per migliorare la produzione, la diffusione e l’impiego dell'informazione statistica ufficiale a livello locale; rappresentare gli uffici comunali di statistica nell’ambito del Sistema statistico nazionale; promuovere lo sviluppo e l’integrazione del Sistema statistico nazionale; sviluppare rapporti di collaborazione con altre Associazioni operanti nel campo delle autonomie locali, della statistica e della ricerca;
- che il Coordinamento degli Uffici di Statistica delle Province d’Italia (di seguito Cuspi) è l'organismo tecnico dell'Upi in materia statistica e ha tra le sue finalità quella di contribuire alle attività, alla gestione, alla determinazione degli indirizzi e al miglioramento costante del Programma statistico nazionale;
- che il Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici (di seguito Cisis) è costituito al fine di promuovere e garantire un efficace coordinamento tra le Regioni e le Province autonome per la definizione, lo sviluppo e il coordinamento di iniziative e attività inerenti la Società dell’informazione e della conoscenza e per assicurare il miglior raccordo tra le Regioni, lo Stato e gli Enti Locali su tali temi, ed è organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di sistemi informatici, geografici e statistici;
- che la Conferenza unificata, ai sensi dell’art.9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, lett. c), promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune e, alla lett. e) della medesima norma, assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6;
CONSIDERATO
- che la programmazione delle attività e le relazioni fra le parti del presente protocollo contribuiscono a garantire un’azione amministrativa improntata ai principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- che è necessario sviluppare un sistema di produzione dell’informazione statistica omogeneo per contenuti, metodi e qualità che garantisca la completezza dell’informazione nazionale e l’accuratezza e la comparabilità delle informazioni territoriali, anche valorizzando le singole peculiarità;
- che i processi innovativi avviati relativamente allo sfruttamento dei registri statistici e il trattamento dei cosiddetti big data, comportano significativi riflessi sull’organizzazione e l’operatività degli uffici di statistica territoriali;
- che l'Istat, le Regioni e le Province autonome e gli Enti Locali sono consapevoli della necessità di un riesame delle disposizioni che regolano il Sistema statistico nazionale;
- che l’attuale assetto istituzionale promuove lo sviluppo di forme di collaborazione fra le Regioni e le Province autonome e gli Enti Locali insieme a tutti gli enti operanti a livello regionale e locale facenti parte del Sistema statistico nazionale, quali Camere di commercio e Prefetture;
- che le profonde innovazioni intervenute nell’ordinamento degli Enti Locali, con l’istituzione delle Città metropolitane e la trasformazione delle Province in enti di secondo livello strettamente legati ai Comuni del territorio, impongono una valorizzazione delle funzioni fondamentali di raccolta ed elaborazione dati e di assistenza tecnica e amministrativa a supporto dei Comuni del loro territorio, anche tramite la Conferenza metropolitana e l’Assemblea dei Sindaci a livello provinciale, in coerenza con l’obiettivo di favorire la costituzione di una rete di uffici di statistica locali efficienti e funzionali nel territorio;
- che le Regioni hanno regolamentato con proprie norme la costituzione degli uffici di statistica, provvedendo in alcuni casi anche alla definizione di sistemi statistici regionali e al coordinamento dei programmi regionali con il Programma statistico nazionale;
- che la rete degli Uffici Territoriali dell’Istat costituisce un importante presidio di competenze e professionalità per le attività previste dal presente protocollo;
- che la rete degli Uffici Territoriali dell’Istat, degli Uffici di statistica delle Regioni e Province autonome e degli Enti Locali può garantire lo sviluppo di progetti finalizzati alla valorizzazione del patrimonio informativo della statistica pubblica, realizzando - con l’uso di tecnologie avanzate e rigorose metodologie - prodotti e servizi più idonei e aderenti ai fabbisogni degli stakeholder e delle cittadinanze locali, rafforzando al contempo le relazioni con gli altri uffici di statistica del territorio e con i soggetti privati;
- che Anci e Upi, il 18 giugno 2014, hanno sottoscritto un Protocollo di intesa per pervenire ad una progressiva integrazione delle loro strutture associative e che, il 10 aprile 2015, Anci, Upi, Usci e Cuspi hanno costituito tra di loro un gruppo unitario di coordinamento in materia statistica, per definire modalità organizzative e di lavoro per l’assolvimento della funzione statistica degli Enti Locali;
- che in data 20 aprile 2016 Istat, Anci e Upi hanno stipulato un protocollo d’intesa in materia di attività statistiche che prevede come finalità, attraverso diverse modalità e strumenti e con la collaborazione di Xxxx e Cuspi, principalmente la promozione e il rafforzamento della qualità dell’informazione statistica mediante forme di collaborazione tra Comuni, Province e Città metropolitane nell’ambito del Sistan, anche attraverso la formazione di uffici in forma associata;
- che in data 16 ottobre 2019 il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica ha espresso parere favorevole in merito alla predisposizione di un protocollo Istat- Territorio, che coinvolga Anci, Upi e Regioni e Province autonome;
VISTO
- l’atto n. 38/CU del 7 maggio 2020 con il quale la Conferenza Unificata ha provveduto all’approvazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dello schema di Protocollo d’intesa tra l’Istituto nazionale di statistica (Istat), le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l’ANCI e l’UPI per il rafforzamento della qualità dell’informazione statistica ufficiale.
Tutto ciò premesso, considerato e visto, l’Istat, le Regioni e Province autonome, l’Anci, l’Upi convengono quanto segue:
Art. 1 (Finalità)
Con il presente protocollo le Parti intendono sviluppare la qualità dell’informazione statistica ufficiale secondo principi di sussidiarietà e di rafforzamento delle potenzialità esistenti, in modo da rispondere alle specifiche esigenze territoriali con l’azione degli stessi enti del territorio nel rispetto della funzione di coordinamento nazionale, nonché condividendo e diffondendo le buone pratiche attuate sul territorio nazionale.
Art. 2 (Modalità operative)
1. Il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo sarà perseguito attraverso collaborazioni territoriali promosse dall’Istat, dalle Regioni e le Province autonome, dall’Anci e dall’Upi, con la collaborazione dell’Usci, del Cuspi e del Cisis attraverso programmi e lavori volti principalmente a:
a) sensibilizzare le amministrazioni e la cittadinanza alla rilevanza e all’utilizzo delle statistiche ufficiali;
b) rafforzare le capacità degli Uffici di statistica attraverso azioni di formazione, assistenza metodologica, fornitura di servizi IT, proposizione di soluzioni organizzative e gestionali, incentivazione alla costituzione anche in forma associata di uffici di statistica funzionali nel territorio;
c) creare reti di collaborazione con i soggetti attivi sul territorio, quali le CCIAA, le Prefetture, il mondo dell’Università e della ricerca;
d) produrre analisi territoriali, valorizzare le rispettive basi informative, comunicarle e diffonderle efficacemente tenendo conto delle specificità, degli interessi e delle sensibilità dei diversi territori;
e) promuovere la standardizzazione dei metodi e degli strumenti per la raccolta e la diffusione dei dati statistici, anche mediante lo sviluppo di basi di dati e di sistemi informativi armonizzati e interoperabili.
Art. 3 (Attuazione del protocollo)
1. Gli obiettivi, le modalità e i tempi di realizzazione delle iniziative necessarie al perseguimento delle finalità di cui all’art.1, sono individuati con appositi programmi di lavoro annuali o pluriennali concordati tra le Parti secondo i rispettivi ordinamenti.
2. I programmi di lavoro di cui al comma precedente sono definiti dalle Parti mediante Tavoli tecnici regionali la cui composizione sarà individuata sulla base delle linee di indirizzo allegate, che costituiscono parte integrante del presente protocollo, anche tenendo conto delle strutture organizzative e delle reti statistiche già esistenti nelle Regioni.
3. L’Istat, anche attraverso la propria rete territoriale, le Regioni e le Province autonome, l’Anci e l’Upi promuoveranno, in collaborazione con Usci, Cuspi e Cisis, i contenuti del presente Protocollo e gli obiettivi in esso perseguiti, presso tutti gli enti territoriali favorendo il coinvolgimento degli amministratori e dei decisori.
Art. 4
(Protezione dati personali e segreto statistico)
1. Le attività poste in essere in esecuzione del presente Protocollo che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte dalle Parti nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo.30 giugno 2003, n.196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101.
2. Le attività poste in essere in esecuzione del presente Protocollo, che richiedano l’utilizzo di dati raccolti nell’ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale e nei Programmi regionali e provinciali, sono svolte nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, con particolare riferimento alle norme in materia di segreto statistico (art.9).
Art. 5
(Gruppo di lavoro tecnico)
1. Per l'attuazione del presente Protocollo, le Parti si avvalgono di linee di indirizzo di cui all’art. 3, comma 2, per l’esame di questioni e problematiche inerenti la materia statistica e di comune interesse dell’Istat, delle Regioni e Province autonome e degli Enti Locali.
2. Le linee di indirizzo di cui al comma precedente forniscono indicazioni relativamente alla composizione dei tavoli tecnici di cui all’art. 3, comma 2, nonché alla definizione dei programmi territoriali di cui all’art. 3, comma 1, assicurando la coerenza con il livello nazionale e l’uniformità della programmazione nel rispetto delle specificità territoriali, anche al fine di diffondere le “buone pratiche”.
3. Il Gruppo di lavoro permanente, istituto dalla Conferenza Unificata, con delibera n. 861 del 14 luglio 2005, verifica annualmente lo stato di attuazione dei programmi di lavoro di cui all’art. 3, comma 1.
Art. 6 (Durata)
II presente Protocollo ha validità quinquennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e può essere prorogato per espressa volontà delle Parti, da manifestare prima della scadenza, o rinnovato con apposito atto predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula del protocollo stesso.
Il Presidente dell’Istat | Il Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome |
m(eGntieadna:GCiaanrCloarlBo lBalannggiiaardrodo) e:ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/8011181 20 11:45:57 | (Xxxxxxx Xxxxxxxxx) 0588 |
Il Presidente dell’Anci | Il Presidente dell’UPI |
Decar(xXxxxxxx Xxxxxx) | (Xxxxxxx de Xxxxxxx) |
Firmato digital Organizzazion Data:15/06/20
Firmato da:Xxxxxxx
Organizzazione:ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI/80118510587
Motivo:responsabile legale anci Luogo:roma
Data: 11/06/2020 17:11:01
Firmato digitalmente da:Xxxxxxx De Xxxxxxx Organizzazione:COMUNE DI RAVENNA/00354730392
Limite d'uso:Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holde must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data:25/05/2020 16:14:27
Firmato digitalmente dalle parti
Allegato 1 al Protocollo d’intesa tra Istituto nazionale di statistica – Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano – Associazione nazionale dei comuni italiani – Unione delle Province d’Italia
Linee di indirizzo
per la redazione dei programmi di lavoro per il rafforzamento della qualità dell’informazione statistica ufficiale
Secondo quanto previsto all’articolo 5, comma 1, del Protocollo d’intesa tra Istituto nazionale di statistica (Istat), Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, Associazione nazionale dei comuni Italiani (Anci) e Unione delle province d’Italia (Upi), ai sensi dell’articolo 9, lettera c), del decreto legislativo n. 281 del 1997, per l’esame di questioni e problematiche inerenti la materia statistica e di comune interesse dell’Istat, delle Regioni e Province autonome e degli Enti Locali sono definite le seguenti linee di indirizzo.
1. Premessa
Il Protocollo d’intesa (Protocollo) tra l’Istituto nazionale di statistica (Istat), le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, l’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) e l’Unione delle Province d’Italia (Upi), prevede che l’attuazione del protocollo sia finalizzata attraverso appositi programmi di lavoro annuali o pluriennali concordati tra le Parti secondo i rispettivi ordinamenti (articolo 3, comma 1).
Il Protocollo individua, all’articolo 2, cinque tipologie di azione su cui intervenire:
a) sensibilizzare le amministrazioni e la cittadinanza alla rilevanza e all’utilizzo delle statistiche ufficiali;
b) rafforzare le capacità degli Uffici di statistica attraverso azioni di formazione, assistenza metodologica, fornitura di servizi IT, proposizione di soluzioni organizzative e gestionali, incentivazione alla costituzione anche in forma associata di uffici di statistica funzionali nel territorio;
c) creare reti di collaborazione con i soggetti attivi sul territorio, quali le CCIAA, le Prefetture, il mondo dell’Università e della ricerca;
d) produrre analisi territoriali, valorizzare le rispettive basi informative, comunicarle e diffonderle efficacemente tenendo conto delle specificità, degli interessi e delle sensibilità dei diversi territori;
e) promuovere la standardizzazione dei metodi e degli strumenti per la raccolta e la diffusione dei dati statistici, anche mediante lo sviluppo di basi di dati e di sistemi informativi armonizzati e interoperabili.
Infine, si prevede che, per dare attuazione al Protocollo, le Parti si avvalgano delle linee di indirizzo indicate nel presente documento (articolo 5, comma 1).
2. Finalità
Le linee di indirizzo forniscono indicazioni sulla composizione dei Tavoli tecnici regionali (Tavoli) e sulla definizione dei programmi di lavoro, assicurando la coerenza con il livello nazionale e l’uniformità della programmazione nel rispetto delle specificità territoriali anche al fine di diffondere “buone pratiche” (articolo 5, comma 2).
Le soluzioni organizzative adottate per attivare i tavoli tecnici devono essere comunque coerenti con gli ordinamenti degli enti che li istituiscono.
3. Destinatari
Le linee di indirizzo sono destinate ai componenti dei Tavoli tecnici regionali (articolo 3, comma 2).
I Tavoli tecnici sono istituiti e sono composti da rappresentanti designati dalle Parti che hanno sottoscritto il Protocollo, secondo i diversi livelli istituzionali da queste espressi Regioni e Province autonome, Province, Città metropolitane, Comuni e possono includere componenti designati dai Sistemi statistici regionali e dalle reti statistiche e di ricerca attive nei territori regionali di competenza.
Le Regioni e le Province autonome, l’Upi e l’Anci designano i propri rappresentanti sentite le proprie articolazioni territoriali e avvalendosi, rispettivamente, del Cisis, del Cuspi e dell’Usci, tenuto conto delle specifiche esigenze territoriali e di rappresentatività. I Tavoli non dovranno, di preferenza, essere composti da più di 9 persone.
4. Programmi territoriali
I programmi di lavoro sono definiti al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 2 del Protocollo, in considerazione delle possibilità e delle esigenze effettive di informazione statistica rilevate sul territorio. A tale fine, i Tavoli possono procedere alla consultazione degli stakeholder presenti nei territori di competenza
I programmi territoriali, di norma di durata triennale, sono approvati secondo gli ordinamenti dei soggetti coinvolti.
I programmi sono considerati strumenti agili di lavoro. Per agevolare le operazioni di monitoraggio dello stato di attuazione da parte del Gruppo di lavoro permanente istituito dalla Conferenza Unificata (articolo 5, comma 3) i programmi territoriali sono elaborati secondo uno schema semplificato, uniforme e coerente con le aree di lavoro previste all’articolo 2 del Protocollo. In dettaglio, per ciascuna delle aree di attività, si prevede un’articolazione dei contenuti proposti secondo lo Schema 1 allegato.
Ciascun programma di lavoro è predisposto dal Tavolo regionale di riferimento individuando, innanzitutto, una o più aree di lavoro tra quelle previste nel Protocollo.
Per ciascuna area di lavoro, i contenuti delle attività proposte sono articolati secondo lo Schema allegato, prevedendo eventualmente opportune forme di consultazione, coinvolgimento e collaborazione con altri soggetti interessati nei territori in cui le azioni incideranno.
Il Gruppo di lavoro permanente assicura anche il coordinamento dell’attività, al fine di verificare la coerenza con il livello nazionale e la possibile diffusione di informazioni sulle “buone pratiche”, ciascun programma di lavoro e i risultati relativi ai rispettivi stati di avanzamento a livello territoriale sono trasmessi, almeno una volta all’anno, al Gruppo di lavoro permanente di cui all’articolo 5 comma 3 del Protocollo.
Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) è aggiornato annualmente sul funzionamento e sui risultati conseguiti grazie ai programmi di lavoro attuati.
Allegato 2
Schema 1: Template dei contenuti di un programma territoriale (fac-simile)
Periodo di riferimento (avvio e termine) | Area di lavoro (articolo 2 del Protocollo)* | ||||
Sensibilizza -zione | Rafforza- mento delle capacità | Reti di collabora- zione | Analisi territoriali | Standardizza -zione dei metodi | |
Obiettivo perseguito | |||||
Azione/i da attuare •Fasi previste •Soggetti coinvolti •Elementi innovativi •Risorse necessarie | |||||
Modalità di comunicazione adottate | |||||
Note e commenti finali (risultati attesi; punti di forza e di debolezza della iniziativa attuata) |
*Nei programmi è possibile sviluppare una o più iniziative, eventualmente incluse nella stessa area o distinte tra più aree di lavoro.