Contract
INTEGRAZIONE CONTRATTUALE AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI NEGOZIAZIONE E DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, ESECUZIONE ORDINI PER CONTO DI CLIENTI ANCHE MEDIANTE NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NEGOZIATI SU MERCATI REGOLAMENTATI
“omissis”
da qui in avanti convenzionalmente definito/i “il Cliente”
Premesso che:
- il CLIENTE ha già concluso sottoscritto con la BANCA il contratto per la prestazione dei servizi bancari e finanziari offerti da FinecoBank s.p.a. così come individuato in epigrafe (CONTRATTO BASE) e ha preso atto che la titolarità di detto contratto e per esso del relativo conto corrente è condizione necessaria ed essenziale per la conclusione del presente accordo integrativo e per la conclusione delle operazioni in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI;
- il CLIENTE è interessato a concludere operazioni in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI che potranno richiedere o meno il versamento di margini di garanzia ed essere negoziati in mercati regolamentati ovvero fuori dai medesimi, secondo le modalità e caratteristiche proprie di ciascuna tipologia di STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI e pertanto è interessato alla sottoscrizione della presente proposta contrattuale;
intende conferire ordini aventi ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI;
- il CLIENTE ha preventivamente ricevuto dalla BANCA ed espressamente accettato i seguenti documenti: i) “Documento Informativo”, contenente, fra l’altro, informa- zioni sulla BANCA, sui servizi di investimento prestati, la natura ed i rischi dei prodotti e strumenti finanziari trattati, i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento, i compensi e le commissioni versate o percepite in relazione alla pre- stazione dei medesimi (cd. “incentivi); ii) “Policy in tema di conflitti d’interesse”, che descrive la politica seguita da codesta Banca in tema di conflitti d’interesse; iii) “Execution policy” che descrive la strategia di esecuzione degli ordini della BANCA e che prevede, tra l’altro, la possibilità che gli ordini aventi ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI, ivi inclusi STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI vengano eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, con rife- rimento alla quale il CLIENTE ha prestato il proprio esplicito consenso;
- il CLIENTE ha ricevuto prima della sottoscrizione dell’ACCORDO dettagliata informa- tiva sulla natura e sui rischi degli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI e ha, altresì, rice- vuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell’operatività in marginazione correlata a talune tipologie di STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, compresa una spiegazione dell’effetto leva e della sua incidenza. Al riguardo, con riferimento ai CFD (come di seguito definiti) la Banca ha reso disponibili apposite Schede Prodotto per ciascuna tipologia di CFD trattati (Schede Prodotto Vers. 1/2012
– Ottobre 2012).
- il CLIENTE ha fornito alla BANCA come dalla stessa richiesto, prima della prestazione dei servizi di investimento, informazioni sulle proprie conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI. A tal fine ha apposita- mente compilato il relativo questionario che si è impegnato ad aggiornare tempe-
stivamente in caso di variazione relativa ai dati in esso contenuti mediante accesso all’area riservata del sito xxx.xxxxxx.xx o mediante apposito modello (Manager
- Profilo) messo a disposizione dalla BANCA;
- la BANCA autorizzata, tra l’altro, allo svolgimento dei servizi di investimento di nego- ziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, può eseguire direttamente tali ordini nell’ambito svolgimento del servizio di negoziazione;
- la BANCA, quando svolge l’attività di ricezione e trasmissione di ordini su STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, può avvalersi, per la negoziazione degli stessi, di intermediari autorizzati;
- il CLIENTE dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni concernenti l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento della CASSA o degli altri enti corrispondenti sui MERCATI italiani ed esteri, quali ad esempio le Clearing House, nonché dei mercati, o, comunque, degli strumenti e dei sistemi di compensazione e garanzia presenti nei MERCATI ed operanti secondo le disposizioni normative primarie e secondarie di riferi- mento, nonché di ogni altra disposizione della CASSA o degli enti ed istituti corrispon- denti e prende atto che le eventuali modificazioni di tale normativa potranno comportare automaticamente modifiche a quanto stabilito nel presente ACCORDO, ove necessario;
- il CLIENTE è consapevole che la BANCA con riferimento ai servizi e alle operatività disciplinate dal presente accordo non presta il servizio di consulenza in materia di investimenti, restando, pertanto, esclusa qualsivoglia valutazione di adeguatezza delle operazioni qui disciplinate;
- il CLIENTE è stato preventivamente informato del suo diritto di recedere dalla presente proposta contrattuale ai sensi del Dlgs 6 settembre 2005 n.206 (Codice del consumo), entro il termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto, senza alcuna penalità;
- il CLIENTE attesta di aver preso esatta e completa cognizione delle condizioni con- trattuali ed economiche di seguito riportate relative alla prestazione dei servizi di investimento ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI di cui all’ACCORDO che dichiara di accettare integralmente, nonché delle indicazioni operative (ivi incluse le eventuali NORME OPERATIVE) rese disponibili nell’AREA RISERVATA del Sito;
- il CLIENTE è consapevole che il presente documento costituisce una proposta di contratto integrativa del CONTRATTO BASE e che la BANCA si riserva di respingere la documentazione contrattuale qualora la stessa non risulti debitamente compilata o sia incompleta, rechi abrasioni, cancellature o informazioni non coerenti con quelle già in possesso della BANCA;
ha preso conoscenza delle norme contrattuali di seguito riportate, che dichiara di accettare integralmente;
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue
Condizioni economiche
Per tutte le condizioni economiche relative alla negoziazione di Futures e Opzioni negoziati sui singoli mercati di riferimento si rimanda al relativo foglio informativo dispo- nibile sul sito Fineco.
Per quanto riguarda la negoziazione sui prodotti Forex e CFD classici si rimanda invece alla quotazione denaro e lettera di ogni singolo prodotto sempre aggiornata nell’area riservata del sito e delle piattaforme Fineco.
Raccolta ordini online - Derivati Euro | ||
Commissione FTSE MIB, DAX, Bund, Xxxxxx, Bobl, Buxl e Euro-BTP (long e short term) | 9,95 Euro a lotto | 3.95 Euro a lotto * |
Commissione Mini FTSE MIB, DJ Eurostoxx50 e DJ Stoxx | 50 3.95 Euro a lotto | 1.95 Euro a lotto* |
Commissioni Options FTSE MIB | 6,95 Euro a lotto | 3,95 Euro a lotto* |
Canone informativa Eurex in push (pull gratuito) | 12 Euro al mese | gratuito* |
* Importi commissionali validi al raggiungimento della soglia di 500 di commissioni generate nel mese per il mercato IDEM e EUREX e 500$ per il mercato CME. La fascia commissionale agevolata verrà mantenuta anche nel mese successivo
Raccolta ordini online - Derivati Dollari | ||
Commissione e-mini S&P, e-mini Nasdaq, e-mini Dow Xxxxx | 5.95 Dollari a lotto | 3.95 Dollari a lotto * |
Commissione Mini Eurodollaro, Euro FX, British Pound, Swiss Franc e Japanese Yen | 5,95 Dollari a lotto | 3,95 Dollari a lotto * |
Commissione Nikkei Index (dollar based) | 10.95 Dollari a lotto | 6.95 Dollari a lotto * |
Commissione dollaro Australiano e dollaro Canadese | 5.95 Dollari a lotto | 3.95 Dollari a lotto * |
Commissione Crude Oil, Natural Gas e Mini Gold | 10.95 Dollari a lotto | 5.95 Dollari a lotto * |
* Importi commissionali validi al raggiungimento della soglia di 500 di commissioni generate nel mese per il mercato IDEM e EUREX e 500$ per il mercato CME. La fascia commissionale agevolata verrà mantenuta anche nel mese successive
CFD LOGOS - CFD CLASSICI
Commissioni fisse | Nessuna |
Prezzo in acquisto e in vendita | Quotazioni Denaro/Lettera del CFD, tempo per tempo pubblicate sul sito Fineco (comprensive dell’eventuale Mark-up). |
Mark-up* | min 0 – max 0,19% |
(*) Misura minima e massima del Mark-up eventualmente applicato da Fineco ai Prezzi Denaro e Lettera del Sottostante rilevati in tempo reale sul mercato di riferimento. La misura puntuale ed aggiornata del Mark-up applicato nella quotazione Denaro/Lettera del CFD è indicata nell’area riservata del sito Fineco. |
ON04005TRA vers. 1/2006
FinecoBank S.p.A. – Società con Socio Unico - Appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all’Albo dei Gruppi bancari n° 2008.1 - Sede legale 00000 Xxxxxx - P.zza Durante, 11 – Direzione Generale 00000 Xxxxxx Xxxxxx Via Rivoluzione d’Ottobre, 16 - Cap. Soc. € 200.070.430,89 interamente versato, così come risultante dall’ultimo bilancio - Cod. ABI 3015.5 - X.Xxx 12962340159 - Codice Fiscale e n. iscr. R.I. Milano 01392970404 – R.E.A. n. 1598155 – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi - Fineco The New Bank è un marchio concesso in uso a FinecoBank S.p.A.
Spread** | min 0 – max 0,6% |
(**) Differenza minima e massima tra i Prezzi Denaro-Lettera del CFD quotati dalla Banca nel caso in cui si avvalga della facoltà di adottare, quale criterio di determinazione dei medesimi, in luogo del Mark-up, quello del valore del Sottostante opportunamente diminuito (per la determinazione del prezzo Denaro) e aumentato (per la determinazione del Prezzo Lettera) in modo da assicurare che lo Spread non sia mai superiore alla misura massima indicata. Nel caso in cui il valore del Sottostante sia espresso in termini di prezzo denaro/lettera, quale valore di riferimento verrà assunto il cd. Mid-price (cioè il prezzo medio tra il prezzo denaro e il prezzo lettera del Sottostante). |
COSTI POSIZIONI MULTIDAY
In caso di posizioni CFD aperte per più giorni è previsto un onere calcolato sulla base di una percentuale applicata al controvalore della posizione al netto del margine di garanzia versato dal Cliente, nei termini che seguono:
- Posizioni Long su Cfd con sottostante azioni, indici e materie prime: Euribor1m 360 (**) (***) + 2,95%
- Posizioni Short su Cfd con sottostante Indici e materie prime : Euribor 1m360 (**) (***) - 2,95%
- Posizioni Short su Cfd con sottostante azioni: 2,95%
(**) L’Euribor (European interbank offered rate) è un tasso interbancario, vale a dire il tasso di interesse al quale le banche prestano denaro ad altre banche. Euribor 1 mese 360 è calcolato come media delle rilevazioni giornaliere dei tassi Euribor del mese precedente a quello in corso e arrotondato allo 0,1% più vicino. Alla data di pubblicazione del presente documento è pari al 0,11%.
(***) Per i CFD in valuta diversa da Euro, nella formula di calcolo degli oneri da applicare a posizioni Multiday, in luogo dell’Euribor, verrà utilizzata la media delle quotazioni denaro/lettera dei tassi swap relativi alla valuta considerata, pubblicate giornalmente nell’area riservata del sito internet della Banca.
CFD FOREX
Commissioni fisse | Nessuna |
Prezzo in acquisto e in vendita | Quotazioni Denaro/Lettera del CFD, tempo per tempo pubblicate sul sito Fineco (*) |
(*) Le quotazioni replicano l’andamento dei Prezzi Denaro - Lettera del Sottostante e, in condizioni normali di mercato, presentano Spread non superiori a quelli indicati per ogni Cross nell’area del sito dedicata al Servizio. |
II. Condizioni Normative
Art. 1. - Definizioni
1. Le Parti convengono nell’attribuire alle seguenti espressioni i relativi significati:
- con l’espressione “ACCORDO” si intende il presente accordo contratto che forma parte integrante del CONTRATTO BASE e riveste la natura di accordo normativo qua- dro avente ad oggetto l’operatività in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI;
- con l’espressione “CONTRATTO BASE” si intende il contratto FinecoBank avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari, (anche strumentali alla prestazione di servizi di investimento), finanziari e di investimento i sevizi di negoziazione, di ricezione e trasmissione di ordini, di mediazione, di collocamento, di custodia ed amministrazio- ne di strumenti finanziari, di concessione di finanziamenti;
- con l’espressione “CONTRATTO” o “CONTRATTI” si intende lo specifico contratto (operazione) o gli specifici contratti (operazioni) di STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI conclusi o da concludersi in applicazione del presente accordo;
- con l’espressione “BANCA” si intende FinecoBank S.p.A. con sede in Xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx 00;
- con l’espressione “CLIENTE” si intende il soggetto od i soggetti indicati nell’intesta- zione del presente accordoquadro;
- con l’espressione “INTERMEDIARIO” si intende un intermediario riconosciuto e autorizzato a operare sul MERCATO sul quale l’ordine deve essere eseguito o, comunque, a porre in essere l’operazione di negoziazione fuori dal MERCATO, in base alla disciplina legislativa e/o di regolamentazione applicabile di cui la BANCA si può avvalere per l’esecuzione dell’ordine ricevuto dal CLIENTE;
- con l’espressione “DECRETO” si intende il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni;
- con l’espressione “MERCATO” o “MERCATI” si intendono i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) di cui al DECRETO e comunque i mercati di Stati appartenenti all’OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adot- tate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede;
- con l’espressione “STRUMENTI FINANZIARI” si intendono quelli previsti dall’art. 1, comma 2, del DECRETO;
- con l’espressione “STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI” si intendono gli istrumenti finanziari quelli previsti dall’art. 1 comma 3, del DECRETO (con esclusione di warrants e covered warrants), negoziati su un MERCATO ovvero al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione;
- con l’espressione “STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI” si intendono GLI “STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI” che richiedono il versamento di margini iniziali per la costituzione di una posizione (tipicamente i Futures e i CFD);
- con l’espressione “STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON MARGINATI” si
intendono gli GLI “STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI” che non richiedono il versa- mento di margini iniziali per la costituzione di una posizione (tipicamente le opzioni);
- con l’espressione “CFD” (Contratti finanziari differenziali) si intendono gli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI di cui all’art. 1, comma 2, lettera i) del DECRETO che compor- tano il regolamento in contanti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure;
- con l’espressione “SOTTOSTANTE” si intende l’attività (valore mobiliare o altro con- tratto derivato, valuta, tasso di interesse, rendimento, merce, indice o misura) il cui andamento determina il valore dello strumento derivato su di essa basato;
- con l’espressione “NORMATIVA DI RIFERIMENTO” si intende il sistema normativo, sia di carattere primario che di carattere secondario, che presiede allo svolgimento dell’intermediazione finanziaria, come, a titolo meramente esemplificativo, il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 il DECRETO, il Regolamento Consob 1 luglio 1998, n. 11522
ON04005TRA vers. 1/2006
n. 16190 del 29 ottobre 2007 in materia di intermediari e il Regolamento Consob
n. 16191 del 29 ottobre 2007 in materia di mercati e loro successive modificazioni ed integrazioni;
- con l’espressione “MARGINE” o “MARGINI” si intendono i margini iniziali, quelli di variazione, quelli infra-giornalieri e comunque tutte le somme, ad eccezione dei
“PREMI”, che devono essere versati a garanzia dell’adempimento e/o regolamento delle operazioni aventi ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI così come pre- visto dalla CASSA, dalla BANCA, o dagli enti ed istituti corrispondenti;
- con l’espressione “PREMIO” o “PREMI” si intendono i premi versati o incassati in relazione alle operazioni di acquisto o vendita di opzioni;
- con l’espressione “GIORNO LAVORATIVO” un giorno in cui gli intermediari abilitati sono aperti ed operanti sul mercato di riferimento italiano;
- con l’espressione “CASSA” si intende la Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a. e gli altri enti corrispondenti sui MERCATI italiani ed esteri;
- con l’espressione “AREA RISERVATA” si intende l’apposita sezione del sito Internet della BANCA dedicata agli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI;
- con l’espressione “NORME OPERATIVE” si intendono le norme operative relative all’operatività in specifici STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (attualmente previste per i CFD), disponibili sul Sito Internet della BANCA.
Art. 2. - Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente ACCORDO e di ciascun CONTRATTO stipulato in applicazione dell’ACCORDO medesimo e delle pattu- izioni nello stesso contenute.
Art. 3. - Oggetto del contratto
1. Il presente L’ACCORDO disciplina i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmis- sione di ordini, esecuzione ordini per conto di clienti anche mediante negoziazione per conto proprio prestati dalla BANCA a favore del CLIENTE e aventi ad oggetto gli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, nei limiti previsti dal presente accordo e dall’attuale offerta della BANCA, nonché ad oggetto ogni altro strumento finanziario derivato che la BANCA dovesse successivamente includere nella propria offerta.gli STRUMENTI FINANZIARI nei limiti previsti dal presente ACCORDO.
2. Le modalità, i termini e i limiti nella prestazione dei servizi di cui al comma 1 che precede, nonché gli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI e i mercati di riferimento per l’operatività di cui all’ACCORDO, sono indicati nell’AREA RISERVATA, e, ove previste, nelle NORME OPERATIVE.
3. L’ACCORDO stabilisce la regolamentazione comune a tutte le operazioni in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI che saranno concluse ai sensi del medesimo. Pertanto, gli ordini diretti alla conclusione di una o più di tali operazioni che saranno di volta in volta impartiti dal CLIENTE alla BANCA saranno regolati dalle disposizioni dell’ACCORDO e ne formeranno parte integrante e sostanziale.
4. Resta espressamente inteso e convenuto che ciascuna operazione in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI è considerata singolarmente ed autonomamente dalle eventuali altre.
5. La Banca si riserva la facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole - le condi- zioni contrattuali economiche del presente accordo integrativo secondo le modalità e i termini previsti dal CONTRATTO BASE (Sezione I – “Facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali – Modalità – Diritto di recesso del Cliente”). La Banca si riserva, altresì, la facoltà di modificare, ove previste, le NORME OPERATIVE dandone comunicazione al Cliente a mezzo di Tecniche di comunicazione a distanza (internet, e-mail).
Art. 4. - Prestazioni ed obbligazioni delle Parti
1. La BANCA si dichiara disponibile a prestare alle condizioni di cui al presente ACCORDO i servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini esecuzione ordini per conto di clienti anche mediante negoziazione per conto proprio relativi a:
- STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI negoziati sui MERCATI, quali ad esempio futures, opzioni, contratti differenziali, contratti differenziali sugli indici di borsa;
- STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI non negoziati sui MERCATI, quali ad esempio swaps, opzioni, contratti differenziali;
- STRUMENTI FINANZIARI qualora gli stessi siano sottostanti al contratto avente ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI e l’operazione sugli STRUMENTI
FinecoBank S.p.A. – Società con Socio Unico - Appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all’Albo dei Gruppi bancari n° 2008.1 - Sede legale 00000 Xxxxxx - P.zza Durante, 11 – Direzione Generale 00000 Xxxxxx Xxxxxx Via Rivoluzione d’Ottobre, 16 - Cap. Soc. € 200.070.430,89 interamente versato, così come risultante dall’ultimo bilancio - Cod. ABI 3015.5 - X.Xxx 12962340159 - Codice Fiscale e n. iscr. R.I. Milano 01392970404 – R.E.A. n. 1598155 – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi - Fineco The New Bank è un marchio concesso in uso a FinecoBank S.p.A.
FINANZIARI sia strumentale ed accessoria all’esecuzione del contratto principale avente ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.
2. L’ordine di acquisto o vendita potrà essere eseguito dalla BANCA nei MERCATI in cui la stessa operi quale negoziatore. Negli altri MERCATI l’ordine ricevuto dalla BANCA potrà essere eseguito anche tramite l’intervento di un INTERMEDIARIO riconosciuto e autorizzato a operare sul MERCATO sul quale l’ordine deve essere eseguito in base alla disciplina legislativa e/o alla regolamentazione applicabile a detto MERCATO. In caso di STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI non negoziati su MERCATI, la BANCA eseguirà direttamente l’ordine quando ciò sia possibile, oppure lo stesso ordine potrà essere eseguito tramite l’intervento di un INTERMEDIARIO.
3. Il CLIENTE prende atto che nell’ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini e di esecuzione ordini per conto dei clienti, l’ordine impartito, nei casi consentiti dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO di volta in volta applicabile, potrà essere raggruppato con ordini di altri investitori società del gruppo cui appartiene la BANCA e/o quelli di altri clienti della BANCA stessa e/o quelli dell’INTERMEDIARIO di cui si avvalga la BANCA di volta in volta, compatibilmente con la natura degli ordini stessi e le modalità di fun- zionamento del mercato su cui detti ordini devono essere eseguiti non comportino la formazione di prezzi riferiti a singole contrattazioni. In nessun caso gli ordini rilasciati dalla BANCA per conto proprio saranno raggruppati con quelli di pertinenza dei clienti.
4. Il CLIENTE prende atto che l’operatività sui MERCATI è soggetta anche a locali dispo- sizioni legislative e/o di autodisciplina e/o a prassi cui la BANCA e l’INTERMEDIARIO ivi operante sono tenuti ad uniformarsi. Conseguentemente, il CLIENTE dà atto che la BANCA e/o gli INTERMEDIARI di cui la stessa si avvalga, dovranno conformarsi a tali disposizioni, anche ove incidessero negativamente sull’eseguibilità dell’ordine o sulle condizioni di esecuzione.
5. Gli STRUMENTI FINANZIARI del CLIENTE a qualunque titolo detenuti dalla BANCA, ivi compresi gli strumenti finanziari dematerializzati, devono risultare da apposite evidenze contabili e costituiscono a tutti gli effetti patrimonio distinto da quello della BANCA stessa e degli altri clienti.
6. Il CLIENTE prende atto che le attività di cui al presente ACCORDO non comportano alcuna garanzia, per il CLIENTE stesso, di mantenere invariato o di incrementare il valo- re degli investimenti effettuati e che maturano a suo carico gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari acquistati e sottoscritti.
7. Per le operazioni aventi ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI il CLIENTE prende atto che:
- il valore di mercato di tali contratti è soggetto a notevoli variazioni;
- l’investimento effettuato su questi contratti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite, di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario, e comunque non quantificabili a priori.
- le operazioni in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI, che presuppongono una piena ed avanzata conoscenza delle procedure utilizzate per l’esecuzione degli ordini, nonché delle tecniche e delle strategie di negoziazione, sono caratterizzate da una forte componente speculativa e comportano l’assunzione di un alto rischio di perdite. Infatti, giacché l’ammontare del MARGINE è ridotto rispetto al valore delle singole operazioni, la marginazione determina un “effetto leva”, con la conseguenza che un movimento dei prezzi di mercato relativamente contenuto avrà un impatto proporzionalmente più elevato sulle disponibilità presenti sul Conto Corrente; tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore del CLIENTE.
8. Per le operazioni aventi ad oggetto CFD Forex, il CLIENTE dichiara di essere consa- pevole del fatto che:
- la negoziazione di valute è sottoposta al rischio della volatilità del rapporto di cambio, sia tra le divise negoziate, sia tra queste e l’Euro;
- poiché il mercato dei cambi è operativo 24 ore al giorno dal lunedì al sabato mentre il Servizio prevede una fase di immissione ordini compresa in fasce orarie stabilite dalla Banca (v. punto 4.2.3 delle Norme Operative), il Cliente che abbia posizioni per le quali abbia scelto l’opzione “Roll-over” - MO (di cui al successivo art. 9.14 del presente Accordo) è soggetto al rischio di oscillazione del corso dei cambi in momenti durante i quali non può impartire ordini relativi a Operazioni di Copertura. Per limitare tale rischio il Cliente ha facoltà, durante la fase di immissione ordini con opzione “Roll-over” - MO, di inserire ordini condizionati che potranno attivarsi anche in giornate e orari diversi da quelli della fase medesima.
8. Il CLIENTE si impegna ad impartire ordini aventi ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI dei quali il CLIENTE stesso conosce in modo adeguato natura, caratteristiche e rischi connessi.
Art. 5 – Aleatorietà dei CONTRATTI
1. La BANCA e il CLIENTE dichiarano espressamente che tutti i CONTRATTI che saranno stipulati in attuazione dell’ACCORDO avranno natura di contratti aleatori e, conse- guentemente, si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell’art. 1469 Codice civile, non ne potrà essere richiesta la risoluzione per eccessiva onerosità.
2. La BANCA e il CLIENTE sono inoltre consapevoli che ai CONTRATTI, ai sensi della vigente normativa, non si applica l’art. 1933 Codice civile.
3. Il CLIENTE prende atto che le obbligazioni che deriveranno alle Parti a seguito della stipulazione dei singoli CONTRATTI sono soggette a notevoli variazioni e che, pertan- to, la stipulazione di detti CONTRATTI comporta l’assunzione di un elevato rischio di risultati negativi, preventivamente non quantificabili, non sussistendo, in particolare, alcuna garanzia di mantenimento di eventuali risultati positivi.
Art. 6 5. - Corrispettivi - spese - interessi moratori
1. A fronte delle prestazioni rese dalla BANCA, il CLIENTE pagherà a quest’ultima:
- le commissioni e le spese, così come indicate nelle Condizioni economiche allegate al presente contratto nel paragrafo Condizioni Economiche del presente accordo nei Fogli Informativi Analitici;
- l’importo di qualsiasi penalità, sanzione, spesa o altro onere che venga imposto da qualsiasi autorità del MERCATO, organizzazione di compensazione, organizzazione autoregolamentata, agenzia governativa o autorità giudiziaria competente in relazione a qualsiasi conto aperto o operazione eseguita dalla BANCA su istruzioni del CLIENTE, salvo il caso in cui gli oneri suddetti siano causati da negligenza della BANCA;
ON04005TRA vers. 1/2006
- qualsiasi importo dovuto alla BANCA o a terzi incaricati dalla BANCA come indicato nelle note informative o nel relativo estratto conto;
- ogni onere od imposta o tassa eventualmente dovuta sugli importi di cui ai punti precedenti.
2. Le commissioni, le spese e gli eventuali oneri saranno addebitati sul conto corrente con valuta pari a quella di regolamento dell’operazione.
3. Qualora il pagamento degli importi dovuti dal Cliente alla Banca in base a ciascuna operazione e/o ai sensi dell’ACCORDO fosse ritardato per insufficienza della disponi- bilità presente sul Conto Corrente o per qualsivoglia altro motivo, saranno dovuti dal Cliente medesimo alla Banca interessi moratori nella misura prevista dalle condizioni economiche applicate con riferimento al Conto Corrente. Gli interessi decorreranno di diritto, senza bisogno di preventiva costituzione in mora, salvo comunque il diritto della Banca al risarcimento dell’eventuale maggior danno e di richiedere la risoluzione dell’operazione e/o delle operazioni concluse ai sensi dell’ACCORDO.
Art. 7 6. - Modalità di deposito di somme di denaro e strumenti finanziari
1. Le modalità di deposito di somme di denaro e strumenti finanziari sono quelle indicate nelcontratto base CONTRATTO BASE.
2. Il CLIENTE, inoltre, autorizza espressamente la BANCA, anche ai sensi dell’art. 1723 c.c., a trasferire dal conto deposito titoli gli STRUMENTI FINANZIARI occorrenti per il compimento per conto del CLIENTE delle operazioni oggetto dell’presenteACCORDO
3. La BANCA aprirà appositi conti di deposito, strumentali al compimento delle opera- zioni in derivati, destinati a raccogliere le somme relative ai margini iniziali. Ciò potrà non avvenire nel caso in cui, per espressa previsione contrattuale, le operazioni di apertura e chiusura della posizione in derivati debbano essere concluse nella stessa giornata.
Art. 8 7. - Regolamento in conto corrente - Depositi - marginipagamenti
1. Il CLIENTE, titolare del Conto Corrente di corrispondenza indicato nell’intestazione del presente accordo, conferisce alla BANCA mandato irrevocabile, a norma dell’art. 1723 c.c., di regolare sul medesimo tutti i pagamenti a lui o da lui dovuti in forza dei CONTRATTI che venissero conclusi. Al riguardo, il CLIENTE prende atto, riconosce ed accetta che le scritture contabili della BANCA costituiscono e formano piena prova anche in giudizio al fine dell’esatta determinazione degli importi dovuti dal CLIENTE in linea capitale, interessi, ed a titolo di commissioni, spese ed oneri accessori ai sensi dell’ACCORDO e dei singoli CONTRATTI.
2. 1. Il CLIENTE dovrà provvedere al versamento dei MARGINI nella misura calcolata dalla BANCA come predefinita e pubblicata nell’area del sito della medesima BANCA dedicata gli STRUMENTI FINANZAIRI DERIVATI, con valuta del giorno di regolamento dell’operazione tenendo conto delle modalità previste dalle disposizioni della CASSA o degli enti ed istituti corrispondenti nei MERCATI, con valuta del giorno lavorativo di determinazione dei margini.
3. 2. Il CLIENTE si impegna a versare e a mantenere sul Conto Corrente in qualsia- si momento una giacenza sufficiente al compimento di ogni operazione oggetto dell’ACCORDOpresente accordo. Tale giacenza dovrà essere integrata dal CLIENTE a richiesta della BANCA. Il CLIENTE prende atto che le somme richieste dalla BANCA come MARGINE potranno eccedere quelle richieste dai regolamenti dei MERCATI in cui gli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI vengono negoziati e possono essere modi- ficate mediante semplice comunicazione al CLIENTE con effetto dal quinto GIORNO LAVORATIVO dal ricevimento di tale comunicazione.
4. 3. Il CLIENTE dovrà inoltre versare alla BANCA ogni importo che sia necessario al regolamento delle operazioni concluse, nonché consegnare alla BANCA tempestiva- mente, e comunque in osservanza di quanto previsto dal calendario del mercato in cui viene eseguita l’operazione, gli STRUMENTI FINANZIARI che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni.
5. 4. Qualora le somme versate dal CLIENTE non risultino sufficienti alla copertura di tali importi, la BANCA ne informerà il CLIENTE e richiederà il versamento di somme aggiuntive.
6. 5. Nel caso in cui le somme richieste dalla BANCA non siano presenti sul Conto Corrente e/o il CLIENTE non adempia nei termini stabiliti dalla BANCA al versamento richiesto, la BANCA non darà corso all’operazione ovvero è autorizzata a procedere comunque alla chiusura parziale o totale delle operazioni nello stato in cui si trova- no, utilizzando le somme e quant’altro depositato presso la BANCA a copertura di eventuali perdite e/o danni e restando sollevata da ogni e qualunque responsabilità. Resta, inoltre, salva la facoltà per la BANCA di recedere, senza ulteriore preavviso, dal contratto, nonché il diritto al risarcimento del danno.
7. 6. Durante l’operatività giornaliera sugli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, a chiu- sura di ogni posizione aperta, la BANCA può riaccreditare il controvalore del margine di cui al comma 32, diminuito di una quota percentuale prefissata, a garanzia della solvibilità del CLIENTE. A fine giornata la BANCA effettua il calcolo completo della posizione del CLIENTE sugli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI e dei relativi MARGINI, riaccreditando al CLIENTE, ove dovuto, il MARGINE percentuale trattenuto di cui sopra.
8. 7. Le parti convengono che al CLIENTE, il quale espressamente riconosce ed accet- ta, non spetterà alcun interesse sulle somme prelevate per suo conto dalla BANCA o comunque versate dal CLIENTE a titolo di MARGINI.
9. Nel caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali supe- riori al costo di acquisto degli STRUMENTI FINANZIARI, la BANCA comunica eventuali perdite che superino il capitale investito di un importo pari a 1 espresso in Euro o in altra valuta nel caso di operazioni regolate in valuta diversa dall’Euro (cd.”soglia”). La comunicazione sarà effettuata entro la fine del giorno nel quale tale soglia è superata (o del giorno successivo, se il superamento avviene in un giorno lavorativo, tenuto altresì conto degli orari di apertura/chiusura dei mercati). Resta ferma la facoltà per il CLIENTE di richiedere, tramite apposita istruzione impartita via Internet o tramite Call Center, l’applicazione di una diversa soglia.
Ai fini della presente clausola, per capitale investito, si intende:
- per gli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI, il MARGINE;
- per gli altri STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, quanto richiesto al CLIENTE per l’aper- tura o l’incremento della posizione di volta in volta considerata.
8. Il CLIENTE prende atto che il valore di riferimento assunto dalla BANCA per l’ope- ratività in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI è diverso in funzione della tipologia di tali strumenti.
Nel caso di STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI la BANCA assume, quale valore di riferimento, il valore dei MARGINI INIZIALI risultanti in portafoglio, aggior- nando tale valore:
- in aumento a fronte dell’ampliamento della posizione detenuta in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI
- in diminuzione in seguito al maturare di una perdita pari o superiore al 50% del
FinecoBank S.p.A. – Società con Socio Unico - Appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all’Albo dei Gruppi bancari n° 2008.1 - Sede legale 00000 Xxxxxx - P.zza Durante, 11 – Direzione Generale 00000 Xxxxxx Xxxxxx Via Rivoluzione d’Ottobre, 16 - Cap. Soc. € 200.070.430,89 interamente versato, così come risultante dall’ultimo bilancio - Cod. ABI 3015.5 - X.Xxx 12962340159 - Codice Fiscale e n. iscr. R.I. Milano 01392970404 – R.E.A. n. 1598155 – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi - Fineco The New Bank è un marchio concesso in uso a FinecoBank S.p.A.
Valore di Riferimento stesso (in questo caso il valore diminuisce di un importo pari alla perdita) e nel caso di chiusura o riduzione della posizione sui singoli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI.
Nel caso di STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON MARGINATI la BANCA assume,
quale valore di riferimento,il valore di carico complessivo di tali strumenti che, esclu- sivamente a tal fine, vengono assimilati ai warrants e covered warrants. In tal caso il valore di riferimento viene aggiornato:
- in aumento, a fronte dell’ampliamento della posizione complessivamente detenuta in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON MARGINATI, warrants e covered warrants;
- in diminuzione, al maturare di una perdita pari o superiore al 50% del Valore di Riferimento stesso (in questo caso il valore diminuisce di un importo pari alla perdita) e in seguito alla riduzione della posizione sui singoli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON MARGINATI, warrants e covered warrants.
9. La BANCA si riserva la facoltà di modificare i criteri di determinazione del valore di riferimento per l’operatività in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI dandone preventiva comunicazione ai clienti mediante tecniche di comunicazione a distanza.
10. La BANCA informa prontamente e per iscritto a mezzo e-mail il CLIENTE appena le operazioni in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento si ridetermina secondo le modalità indicate al precedente comma 8.
10. 11. Il cliente prende atto che tutte le operazioni disposte su STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, warrants e covered warrants si considerano concluse per finalità diverse da quelle di copertura.
11. Qualora il Conto Corrente sia intestato a più persone, ai sensi del CONTRATTO BASE, il CLIENTE cointestatario ha facoltà di conferire ordini diretti alla conclusione di un CONTRATTO separatamente dagli altri, disponendo del rapporto e della liquidità ivi depositata con piena liberazione della BANCA anche nei confronti di tali altri cointestatari. Gli obblighi derivanti dall’ACCORDO e dai singoli CONTRATTI, sono assunti dai cointe- statari in via solidale e indivisibile.
Art. 9 8. - Ordini, istruzioni e conferme
1. Gli ordini possono essere impartiti dal CLIENTE esclusivamente via Internet o attraverso altre tecniche di comunicazione a distanza che la BANCA dovesse rendere disponibili con le modalità e nell’ambito degli orari indicati dalla BANCA nell’AREA RISERVATA, ovvero, ove presenti, nelle NORME OPERATIVE.
In caso di temporanea indisponibilità di tali canali è consentito impartire ordini per la chiusura di posizioni aperte anche via telefono. È fatto salvo quanto diversamente stabilito nell’AREA RISERVATA e o nelle eventuali NORME OPERATIVE con riferimento a specifici STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.
2. Ogni ordine inserito in via telematica viene identificato univocamente dalla BANCA mediante l’attribuzione di un codice numerico. L’attestazione dell’ordine ricevuto è rap- presentata dall’inserimento del medesimo nella schermata relativa agli ordini conferiti. Il CLIENTE può ottenere copia dell’attestazione stampando la pagina corrispondente. Tutti gli ordini inseriti dal CLIENTE vengono registrati dalla BANCA su supporto infor- matico ed opportunamente archiviati. Per il conferimento degli ordini mediante
il servizio telematico fanno piena prova le registrazioni della BANCA. Per ogni ordine eseguito, il CLIENTE ha la possibilità di visualizzare in via telematica e stampare la rela- tiva nota informativa. Per la trasmissione degli ordini per via telematica è necessario che il CLIENTE si doti di apparecchiature e programmi secondo le specifiche tecniche stabilite dalla BANCA e pubblicate sul sito Internet della medesima.
Con riferimento a ciascun CONTRATTO, l’ordine del CLIENTE si intenderà completo solo ove riporti i dati richiesti dalla BANCA in relazione alla specifica operatività e caratteristiche del singolo STRUMENTO FINANZIARIO.
2. Gli ordini una volta conferiti dal CLIENTE possono essere revocati dal CLIENTE stesso solo se non ancora eseguiti dalla BANCA.
3. Il CLIENTE è tenuto a seguire le istruzioni fornite dalla BANCA per il conferimento degli ordini e la conclusione dei CONTRATTI, restando in ogni caso responsabile dei danni di qualsiasi genere, diretti o indiretti, derivanti alla BANCA medesima e/o a terzi dall’inosservanza di dette istruzioni.
Il CLIENTE dovrà prontamente, e comunque enro i limiti temporali indicati dalla Banca, fornire ogni istruzione che la Banca possa richiedere relativamente agli ordini ricevuti. Qualora il CLIENTE non adempia prontamente a tale eventuale richiesta nei suddetti limiti temporali, la Banca, a sua esclusiva discrezione, potrà compiere , a spese del CLIENTE, ogni azione necessaria a protezione dei propri interessi e di quelli del cliente stesso.
4. La BANCA non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al com- portamento del CLIENTE inadempiente agli obblighi derivanti dall’presente ACCORDO.
5. Il CLIENTE deve fornire i valori necessari all’esecuzione di ciascuna operazione, nonché al sostenimento di ogni altra commissione e spesa di cui al precedente art. 65 entro un termine coerente con le condizioni e i tempi previsti per la liquidazione dell’operazione stessa.
6. Resta salva la facoltà della BANCA di richiedere al CLIENTE modalità particolari per la consegna dei valori, a garanzia del buon fine dei CONTRATTI contratti.
7. Il CLIENTE autorizza la BANCA ad effettuare la registrazione delle conversazioni telefoniche inerenti all’attività qui disciplinata. Tali registrazioni saranno di proprietà della BANCA e saranno ritenute come idonea prova di ordini, istruzioni e comunica- zioni date verbalmente.
8. Il CLIENTE dà atto che le operazioni vengono concluse sulla base di un’autonoma valutazione del CLIENTE e non su sollecitazione della BANCA la quale, con riferimento agli strumenti finanziari e alle operatività oggetto dell’ACCORDO, non presta alcuna attività di consulenza in materia di investimenti ex art. 1 comma 5-septies del DECRETO.
9. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel CONTRATTO BASE in materia di operazioni non appropriate, Oove la BANCA riceva dal CLIENTE disposizioni relative ad un’operazione non appropriata adeguata, lo informa di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora il CLIENTE intenda comunque dar corso all’operazione, la BANCA la eseguirà solo in base ad apposita con- ferma impartita secondo le stesse modalità previste al comma 1 del presente articolo 9.
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10. Nell’esecuzione degli ordini la BANCA si attiene alle istruzioni impartite dal CLIENTE, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell’oggetto e della tipologia degli investimenti. La BANCA si riserva tuttavia la facoltà di non eseguire l’ordine e/o di non concludere il CONTRATTO, dandone tempestiva comunicazione al CLIENTE nella stessa
forma in cui lo ha ricevuto, senza che ciò possa comportare in capo alla stessa alcuna responsabilità od obbligo di carattere risarcitorio o di indennizzo.
11. La documentazione attestante l’esecuzione degli ordini si intenderà tacitamente approvata dal CLIENTE in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere tra- smesso alla BANCA entro 5 GIORNI LAVORATIVI dalla data dell’ordine, salvo:
(i) correzione da parte della BANCA entro 5 GIORNI LAVORATIVI dall’invio;
(ii) errore manifesto sulle componenti dell’operazione.
12. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dal CLIENTE.
13. Il CLIENTE prende atto che ad ogni Posizione aperta su STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI è associato automaticamente un ordine “al meglio” (ordine di stop loss) di chiusura della Posizione che viene inviato al mercato (o, a seconda dei casi, all’INTERMEDIARIO o alla BANCA) nel caso in cui il prezzo di mercato dello STRUMENTO FINANZIARIO DERIVATO MARGINATO che forma la Posizione o del SOTTOSTANTE dello stesso registri una variazione sfavorevole al CLIENTE, rispetto al prezzo di carico, di una percentuale (percentuale stop loss) indicata all’atto del conferimento dell’ordine e variabile in relazione a quella utilizzata per il calcolo del MARGINE. L’impostazione di tali ordini automatici, salvo nei casi espressamente indi- cati dalla BANCA, non ne garantisce l’esecuzione ad un prezzo prestabilito, in quanto il raggiungimento della percentuale di Stop Loss costituisce soltanto condizione per l’invio dell’ordine di chiusura.
Tra l’invio dell’ordine e la sua esecuzione, il prezzo di mercato può variare, soprattutto in presenza di particolari condizioni come, ad esempio, in caso di titoli sottili o di forte volatilità.
14. In relazione ad alcune tipologie di STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (es. CFD Classici), come specificato nelle relative NORME OPERATVE e/o nelle SCHEDE PRODOTTO, il CLIENTE ha la facoltà di disporre operazioni (CONTRATTI) in modalità Intraday, con chiusura della posizione nella stessa giornata in cui è stata costituita, ovvero in modalità Multiday con il prolungamento della posizione oltre la giornata in cui è stata costituito, con una differente operatività a seconda della tipologia di CFD. Nel caso di CFD Forex, per i quali è disponibile la sola operatività Intraday, ove il Cliente non provveda di sua iniziativa alla chiusura del CFD entro la stessa giornata in cui è stato costituito, sarà la procedura stessa, al termine della giornata operativa, a gene- rare ed eseguire un ordine di chiusura.
Il Cliente, tuttavia, all’atto dell’apertura del CFD Forex o anche successivamente fino alla chiusura del medesimo, può conferire alla Banca l’ordine di concludere una nuova distin- ta operazione di uguale segno e nozionale (cd. Roll-over), con effetto all’orario di aper- tura del servizio dei giorni lavorativi immediatamente successivi (selezionando l’opzione “Roll-over”- MO). In tal caso, la Posizione viene automaticamente riaperta dalla Banca all’inizio della giornata operativa successiva, per un identico nozionale. Il Roll-over prose- gue per tutti i giorni lavorativi seguenti, fino a quando non sia il Cliente stesso a decidere espressamente di chiudere il CFD (o non si verifichi una chiusura automatica a seguito di Stop Loss). Il Roll-over non potrà, in ogni caso, avere una durata superiore a 12 mesi. Anche nel caso in cui il saldo disponibile sul Conto Corrente del CLIENTE sia negativo per un importo superiore al MARGINE, la BANCA ha facoltà, a ciò fin d’ora espressa- mente autorizzata, di disporre, in nome e per conto del CLIENTE, le opportune opera- zioni a chiusura (utilizzando a copertura delle eventuali perdite la liquidità rinveniente dalle medesime) ovvero di non provvedere alla riapertura dell’operazione.
Nel caso di CFD Classici, invece, l’operazione disposta in modalità Multiday, comporta il prolungamento della posizione oltre la giornata in cui l’ordine è stato impartito, senza chiusura della stessa da parte della Banca. In tal caso, la posizione potrà essere chiusa o dal CLIENTE, conferendo apposita disposizione, oppure automaticamente alla scadenza del CONTRATTO CFD.
Ove previsto in relazione alla tipologia di CFD, così come riportato nelle NORME OPERATIVE, al CLIENTE che abbia disposto l’operazione in modalità Intraday, è confe- xxxx la facoltà di modificare tale scelta, mediante esplicita disposizione di “trasforma- zione” della posizione da Intraday in Multiday.
13. Il CLIENTE prende atto che gli ordini condizionati (ad esempio ordini di tipo “stop loss” o “take profit”) inviati alla BANCA possono non trovare esecuzione sul mercato. 14. Il CLIENTE prende atto che ogni ordine su STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI deve essere eseguito nella stessa giornata di inserimento sul mercato. In caso contrario verrà cancellato.
15. Con riferimento ad alcune tipologie di STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (Futures) il roll-over (prolungamento della posizione oltre la scadenza) deve essere effettuato manualmente dal CLIENTE chiudendo il contratto prima della scadenza e ricostituendo la stessa posizione sulla scadenza successiva.
16. Salvo che sia diversamente previsto in relazione a specifici STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (così come previsto nell’AREA RISERVATA ovvero nelle eventuali NORME OPERATIVE) tutte Tutte le posizioni relative a STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI ancora in essere nel giorno di scadenza verranno chiuse automaticamente dalla BANCA mediante invio al mercato di ordini automatici di ricopertura senza limite di prezzo. L’orario (o l’intervallo orario) di invio degli ordini automatici di ricopertura a scadenza è prefissato e può variare per ogni STRUMENTO FINANZIARIO DERIVATO MARGINATO. La BANCA pubblica tale orario (o l’intervallo orario) nell’AREA RISERVATA nella sezione informativa del sito dedicata a ciascun STRUMENTO FINANZIARIO DERIVATO MARGINATO.
17 16. La BANCA può determinare limiti alla posizione massima che un CLIENTE può detenere su un singolo STRUMENTO FINANZIARIO DERIVATO nonché, più in generale, dell’esposizione complessiva del CLIENTE per l’operatività in marginazione. Tali limiti sono predefiniti e pubblicati nell’area del sito dedicata agli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI e/o nelle relative Schede Prodotto.
Art. 10 9. – Opzioni
1. Non è consentito effettuare operazioni di vendita allo scoperto di opzioni.
2. Le opzioni negoziabili sono quelle tempo per tempo indicate dalla Banca nell’appo- sita apposita areaAREA RISERVATA del Sito.
3. Il CLIENTE prende atto che i termini, gli orari e le modalità di negoziazione e di esercizio delle opzioni sono quelli stabiliti dalla BANCA e pubblicati nell’apposita area del sito AREA RISERVATA per ciascun tipo di opzione negoziabile. In particolare la BANCA pubblica almeno:
• orari di negoziazione;
• modalità di quotazione dei prezzi;
• modalità di determinazione del valore del contratto;
FinecoBank S.p.A. – Società con Socio Unico - Appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all’Albo dei Gruppi bancari n° 2008.1 - Sede legale 00000 Xxxxxx - P.zza Durante, 11 – Direzione Generale 00000 Xxxxxx Xxxxxx Via Rivoluzione d’Ottobre, 16 - Cap. Soc. € 200.070.430,89 interamente versato, così come risultante dall’ultimo bilancio - Cod. ABI 3015.5 - X.Xxx 12962340159 - Codice Fiscale e n. iscr. R.I. Milano 01392970404 – R.E.A. n. 1598155 – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi - Fineco The New Bank è un marchio concesso in uso a FinecoBank S.p.A.
• tick minimo;
• data di scadenza e ultimo giorno di negoziazione del contratto;
• modalità di esercizio ed eventuali limitazioni (ad esempio impossibilità di chiedere l’esercizio per eccezione);
• modalità di liquidazione.
Art. 11 – Contratti finanziari differenziali
1. I CFD sono STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI, a carattere tipicamente speculativo, che prevedono il pagamento in contanti del differenziale di prezzo regi- strato su un determinato SOTTOSTANTE, tra la data di sottoscrizione del CONTRATTO e la data di chiusura dello stesso; senza che ciò comporti lo scambio fisico del SOTTOSTANTE.
2. Il SOTTOSTANTE può essere costituito ad esempio da un indice, da un altro stru- mento finanziario o da un tasso di cambio. Il CFD permette di assumere una posizione lunga o corta per una determinata quantità riferita al SOTTOSTANTE realizzando tutti gli effetti economici (compresi eventuali interessi e dividendi, oltre al differenziale di prezzo) conseguenti a tale posizione.
3. Ai sensi del DECRETO sono considerati CFD anche i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (cd “roll-over”), il cui valore è direttamente collegato all’andamento del rapporto di cambio tra una valuta (c.d. valuta certa) e un’altra (c.d. valuta di riferimento - cd. CFD Forex). In tal caso, il regolamento per differenza, implica il regolamento di ogni singola operazione di compravendita mediante accredito/adde- bito giornaliero sul Conto Corrente del CLIENTE del differenziale, positivo o negativo, determinato sulla base del cambio di chiusura della giornata e di quello, positivo o negativo, tra i tassi di interesse delle divise oggetto del CONTRATTO, senza possibilità per il CLIENTE di richiedere il regolamento dell’operazione per consegna della quantità di divisa oggetto della compravendita.
3 4. Le tipologie di CFD negoziabili sono quelle di tempo in tempo indicate dalla BANCA nelle Schede Prodotto pubblicate nell’AREA RISERVATA sul Sito (attualmente “CFD Logos”, “CFD Classici”, “CFD Forex”), nel quale saranno altresì riportate le liste di SOTTOSTANTI che il CLIENTE potrà proporre ai fini della conclusione dei CONTRATTI.
5. Tali CONTRATTI sono conclusi dalla BANCA in contropartita diretta con il CLIENTE, nell’ambito del servizio di negoziazione per conto proprio dalla medesima BANCA prestato.
5 6. I CFD sono negoziati dalla BANCA solo over the counter (OTC), ovvero fuori dai mercati regolamentati e dai sistemi multilaterali di negoziazione.
6 7. Salvo quando diversamente stabilito nelle Schede Prodotto e/o nelle NORME OPERATIVE con riferimento alle specifiche tipologie di CFD, per ciascuna proposta di CONTRATTO, dovranno essere indicati:
il CLIENTE dovrà indicare:
- il segno dell’operazione (acquisto o vendita);
- la tipologia di proposta (a mercato, con limite di prezzo, condizionata);
- numero di lotti e/o importo nozionale del CONTRATTO che dovranno essere ricompresi tra i limiti minimi e massimi previsti nelle relative Schede Prodotto e/o entro i limiti di importo indicati dalla BANCA nella sezione riservata del SITO (es. nel caso dei CFD Classici per ogni proposta di CONTRATTO può essere selezionato un (1) solo lotto);
- il SOTTOSTANTE (nel caso di CFD Forex, si intende il cambio tra la valuta certa e la valuta di riferimento c.d. CROSS);
- il mercato di riferimento del SOTTOSTANTE (ove previsto, ad es. CFD Classici);
- il MARGINE (non inferiore alla percentuale minima prefissata dalla BANCA – sia per l’operatività Intraday che per quella Multiday ove prevista);
- la modalità di chiusura delle operazioni Intraday o Multiday (ove previsto, es. CFD Classici, come dettagliatamente riportato nelle relative Schede Prodotto e/o nelle NORME OPERATIVE);
- la durata del CONTRATTO, intesa come la durata massima dello strumento finan- ziario, così come definita dalla BANCA e riportata nelle relative Schede Prodotto e/o nel SITO;
- la soglia di Stop Loss.
Tale proposta potrà essere presentata dal CLIENTE secondo le modalità previste dall’ar- ticolo 9 che precede, tramite Internet, ovvero nel caso di disposizione di chiusura di un CONTRATTO aperto in precedenza, anche tramite Call-Center.
7 8. In caso di accettazione del CONTRATTO, la BANCA rilascerà al CLIENTE un’attesta- zione – trasmessa per via telematica – recante il contenuto essenziale della proposta e le caratteristiche del CONTRATTO.
9. Per alcune tipologie di CFD (es. CFD Classici e CFD Forex) nel caso in cui il CLIENTE sottoscriva più CONTRATTI della stessa tipologia aventi il medesimo SOTTOSTANTE, medesima durata, e/o scelta sull’opzione Roll-over resta espressamente inteso e conve- nuto che, ai fini delle evidenze per il CLIENTE presso la BANCA, tali CONTRATTI saranno convenzionalmente considerati come un’unica posizione (identificata tramite apposita CFD ID) che il CLIENTE avrà la facoltà di incrementare, ridurre, “ribaltare” o chiudere mediante nuove operazioni di uguale segno e/o di segno opposto, con adeguamento del relativo MARGINE e del prezzo di Stop Loss. Tale posizione rimane aperta sino a quando l’operatività relativa ai CONTRATTI pendenti comporti l’azzeramento della posizione netta (posizione netta=0). Ogni disposizione che comporti la chiusura di un CFD determina il relativo regolamento contabile e fiscale, nonché l’eventuale adegua- mento del margine e del prezzo di Stop loss della Posizione.
10. Il regolamento di ciascuna operazione (CONTRATTO) in CFD Classici e CFD Forex potrà avvenire, anche, mediante compensazione degli importi risultanti da una o più operazioni e addebito/accredito sul Conto Corrente del CLIENTE dell’importo risultante a seguito della compensazione, eventualmente (nel caso di valute di riferimento differenti dall’Eu- ro), convertito in Euro al tasso di cambio rilevato dalla BANCA alla data di regolamento. Nel caso di CFD Classici espressi in valuta diversa dall’Euro, così come previsto nelle NORME OPERATIVE, gli elementi essenziali del CONTRATTO (prezzo, margine etc.) saranno espressi in tale valuta. Per il calcolo del MARGINE, dovrà farsi riferimento al tasso di cambio valuta/Euro applicato al momento della rilevazione e nel caso in cui tale cambio subisse un deprezzamento oltre il 50% la BANCA si riserva la facoltà di chiudere la posizione.
ON04005TRA vers. 1/2006
8 11. Per ulteriori indicazioni di carattere operativo e termini esemplificativi di opera- zioni in CFD si rinvia alle Schede Prodotto e alle pertinenti NORME OPERATIVE.
9 12. La BANCA mette a disposizione del CLIENTE nell’AREA RISERVATA, le proprie quotazioni relative ai CFD, sulla base di predeterminati criteri di pricing che assicurano
– direttamente o indirettamente – la coerenza con le prevalenti condizioni di mercato.
Art. 12 10. - Limitazione di responsabilità
1. Il CLIENTE dovrà prontamente, e comunque entro i limiti temporali indicati dalla BANCA, fornire ogni istruzione che la BANCA possa richiedere relativamente agli ordini ricevuti. Qualora il CLIENTE non adempia prontamente a tale eventuale richiesta nei suddetti limiti temporali, la BANCA, a sua esclusiva discrezione, potrà compiere, a spese del CLIENTE, ogni azione necessaria a protezione dei propri interessi e di quelli del CLIENTE stesso.
12. Il CLIENTE libera e manleva la BANCA da ogni costo, spesa, danno subiti a causa di comportamenti attivi od omissivi del CLIENTE stesso.
3. È espressamente esclusa ogni responsabilità della Banca per gli eventuali pregiudizi, che derivino al Cliente dalla mancata, ritardata o inesatta esecuzione degli ordini e/o delle operazioni dovuta a cause non prevedibili o esterne al controllo della medesima o, in ogni caso, ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, cause di forza maggiore, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi o controversie sindacali anche del personale della Banca, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi, malfunzionamenti o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfun- zionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni normative o da atti di autorità nazionali od estere, da provvedimenti o da atti di natura giudiziaria o da atti o fatti di terzi, ed, in genere, ogni impedimento od ostacolo, che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza.
4. Nei casi, di cui al comma precedente, la Banca informa immediatamente il Cliente dell’impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procede alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività.
5. Qualora si verifichino errori o ritardi nella determinazione o nella comunicazione, nell’ambito del Servizio, dei tassi di cambio, in relazione ad una o più operazioni concluse dal Cliente , la Banca ha facoltà di procedere alle relative rettifiche e correzioni, anche mediante addebito/accredito sul Conto Corrente, avendo riguardo alle effettive condi- zioni di mercato, e non sarà vincolata dalle operazioni, che siano state concluse ad un prezzo manifestamente non corretto, ovvero che il Cliente conosceva o avrebbe dovuto conoscere essere non corretto.
Art. 13 11. - Inadempimento
1. Qualora si verifichi uno qualsiasi dei seguenti eventi, anche in relazione ad una sola delle operazioni concluse:
(i) il CLIENTE non proceda a versare quanto dovuto in base all’presente ACCORDO, o a dare dimostrazione dell’effettivo ordine di versamento accettato ed eseguito dall’in- termediario incaricato, o ad integrare la giacenza nei tempi richiesti dalla BANCA;
(ii) il CLIENTE non proceda a consegnare tempestivamente gli STRUMENTI FINANZIARI che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni tempestivamente, e comunque in osservanza da quanto previsto dal calendario del mercato in cui viene eseguita l’operazione;
(iii) mancata integrazione da parte del CLIENTE del saldo a debito del Conto Corrente che ecceda l’affidamento allo stesso eventualmente concesso e ancora in essere, nei tempi richiesti dalla BANCA;
(iv) il CLIENTE operi cessioni di beni ai creditori ex artt. 1977 e ss. c.c., proponga concordati stragiudiziali agli stessi o venga comunque a trovarsi in stato d’insolvenza; in tali casi la BANCA avrà il diritto di intraprendere qualsiasi delle seguenti operazioni, dandone preventiva comunicazione al CLIENTE:
(a) effettuare la chiusura anticipata delle posizioni aperte del CLIENTE eseguendo le operazioni di segno opposto a quella dei CONTRATTI contratti in essere del CLIENTE;
(b) acquistare o vendere per conto del CLIENTE, nel caso che il CONTRATTO contratto
lo preveda, lo STRUMENTO FINANZIARIO sottostante il CONTRATTO contratto in essere;
(c) dare avvio alle operazioni di chiusura dei contratti in essere del CLIENTE mediante la consegna dello STRUMENTO FINANZIARIO sottostante scelto dalla BANCA, qualora il CONTRATTO contratto lo preveda, oppure mediante il regolamento per contanti;
(d) compensare con qualsiasi somma del CLIENTE di cui la BANCA sia in possesso, incluse le somme originariamente versate quali MARGINI e successivamente divenute libere in ragione della chiusura anticipata delle operazioni.
2. La BANCA è autorizzata ad utilizzare quanto ricavato da tali operazioni per far fron- te a impegni ed obbligazioni e, qualora la BANCA debba pagare ai terzi in conseguen- za di perdite superiori ai margini depositati dal CLIENTE presso la BANCA, il CLIENTE sarà tenuto a pagare l’ammontare eccedente su richiesta della BANCA.
3. Il mancato o ritardato esercizio di tali diritti non potrà essere considerato come rinuncia agli stessi. Il tutto senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimen- to degli eventuali danni ulteriori.
4. La Banca ha facoltà di sospendere o interrompere la Marginazione, in qualsiasi momen- to, senza che la stessa possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni o sospensioni, per motivi tecnici, disservizi e/o malfunzionamenti, ovvero per ragioni connesse all’efficienza ed alla sicurezza del servizio e/o della Marginazione, ovvero in condizioni di elevata volatilità dei mercati valutari, che, a giudizio della Banca possano ostacolare il corretto svolgimento della Marginazione. La Banca ha, altresì, facol- tà di ridurre o sospendere l’operatività del Cliente, per motivi cautelari, ovvero qualora, il Cliente sia divenuto insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non abbia dato le garanzie che aveva promesse (Articolo 1186 c.c.) o al verificarsi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, economica o finan- ziaria del Cliente, in modo da porre in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito della Banca. La Banca non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di informazioni trasmesse, ascrivibili a difetti di funzionamento e dovuti ad eventi fuori dal controllo diretto della Banca.
Art. 14 12. - Norme applicabili
1. Le Parti convengono espressamente che al presente ACCORDO trovano applicazio- ne tutte le norme già previste dal CONTRATTO BASE in quanto compatibili con quelle di cui all’presenteACCORDO medesimo.
Nell’ipotesi di eventuale difformità o contrasto tra quanto previsto nel CONTRATTO BASE e quanto previsto nel presente accordo prevarranno, in ogni caso, le disposizioni contenute in quest’ultimo.
2. La presente integrazione contrattuale annulla e sostituisce ogni altro accordo avente il medesimo oggetto eventualmente in precedenza sottoscritto.
Art. 15 13. - Legge applicabile
1. Il presente accordo è regolato dalla legge della Repubblica Italiana.
FinecoBank S.p.A. – Società con Socio Unico - Appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all’Albo dei Gruppi bancari n° 2008.1 - Sede legale 00000 Xxxxxx - P.zza Durante, 11 – Direzione Generale 00000 Xxxxxx Xxxxxx Via Rivoluzione d’Ottobre, 16 - Cap. Soc. € 200.070.430,89 interamente versato, così come risultante dall’ultimo bilancio - Cod. ABI 3015.5 - X.Xxx 12962340159 - Codice Fiscale e n. iscr. R.I. Milano 01392970404 – R.E.A. n. 1598155 – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi - Fineco The New Bank è un marchio concesso in uso a FinecoBank S.p.A.
“omissis”
Per commissioni, eventuali spese ed altri oneri sulle singole operazioni applicate alla negoziazione di STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, si fa riferimento ai Fogli Informativi aggiornati, come disponibili tramite il sito internet di FinecoBank.
Il CLIENTE dichiara di aver preso conoscenza dell’intero testo contrattuale ed in particolare di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, secondo comma, c.c., i seguenti articoli:
Art. 3 (comma 5 - facoltà della Banca di modificare le condizioni contrattuali ed economiche e di modificare le Norme Operative);
Art. 4 (comma 6, e 7 e 8 – rischi investimento ed oneri fiscali – rischi specifici per operatività in strumenti finanziari marginati derivati – rischi specifici dei CFD Forex comma 8 ordini operazioni);
Art. 5 (aleatorietà dei CONTRATTI);
Art. 65 – (Corrispettivi – spese – Interessi moratori);
Art. 76 (comma 12 – addebito somme; comma 23 – trasferimento di strumenti finanziari);
Art. 87 – (Regolamento in Conto Corrente – Depositi - margini)pagamenti;Art. 98 (comma 3 – istruzioni sugli ordini ed inadempimenti; comma 4 – esenzioni di responsabilità della
Banca per ordini Cliente; comma 5 e 6 – consegna dei valori e spese; comma 7 – autorizzazione alla registrazione di conversazioni; comma 8 – valutazione operazioni; comma 13
– ordine di stop loss - ordini condizionati; comma 14 - ordini condizionati; comma 15 – validità temporale degli ordini; comma 16 – chiusura automatica delle posizioni a scadenza; comma 1617 – limiti delle posizioni);
Art. 109 (comma 1 – vendita allo scoperto di opzioni; comma 3 – modalità di negoziazione ed esercizio delle opzioni);
Art. 11 (comma 4, 5, 6, 7 e 9 - limiti e modalità di negoziazione dei CFD – comma 10 – facoltà della Banca di chiudere la posizione in CFD classici in valuta);
Art. 1210 – (Limitazione di responsabilità);
Art. 1311 – (Inadempimento e facoltà della Banca di sospendere la MARGINAZIONE). Art. 14 (Norme applicabili).
ON04005TRA vers. 1/2006
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