ACCORDO PER LA GESTIONE DI PORZIONE
ACCORDO PER LA GESTIONE DI PORZIONE
DELL’IMMOBILE DENOMINATO “ex Xxxxxxxx xx Xxx Xxxxxxxxx”(Xxxxx) AD USO COLLEGIO UNIVERSITARIO.
(ACCORDO AI SENSI DELL’ART.15 L.241/90)
con la presente scrittura privata redatta in forma elettronica ed a valere ad ogni effetto di legge
TRA
IL COMUNE DI TERNI (C.F. 00175660554) con sede in
Terni, Corso del Popolo 111, in persona del Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato/a a
………………(…), il ……………….., il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Terni, giusto Decreto Sindacale prot.n.179234 del 13.12.2019
E
L'AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA (C.F. 00453460545), con
sede legale in Perugia, Via Benedetta,14, di seguito denominata "ADiSU", in persona del Dirigente Xxxx.Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato/a a ………………(…), il ……………….., il quale interviene nel presente atto in esecuzione di quanto disposto con Decreto del Direttore Generale n.67 del 30.07.2020 di seguito definite anche congiuntamente Parti
PREMESSO CHE
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a) con Deliberazione della Giunta municipale del 22.4.2004
n.212 – atto di indirizzo – L’Amministrazione comunale di Terni, tra l’altro, ha stabilito di procedere alla stipula di un accordo, tra il Comune ed ADISU, per la definizione delle modalità di gestione, in comodato d’uso, di parte della struttura “ex Convento di San Valentino”, non utilizzata dall’Università, come Casa dello Studente e servizi collaterali;
b) in data 17.01.2005 veniva sottoscritta una convenzione tra ADiSU ed Università degli Studi di Perugia Polo Didattico e Scientifico di Terni con la quale sono state definite le modalità di uso e la ripartizione delle spese, ciascuno per la propria parte, dei locali occupati nel complesso edilizio denominato “Ex Convento di San Valentino
c) con determinazione dirigenziale n. 382 del 30.09.2004 il Comune ha approvato lo schema di concessione per la cessione in uso e gestione di porzione dell’immobile ubicato in Terni denominato “Ex Convento di San Valentino”, da adibire a residenza universitaria da parte dell’ADiSU;
d) con decreto n. 51 del 16.12.2004 del Commissario dell’Adisu è stato approvato il medesimo schema di concessione;
e) il Comune ha proceduto, nelle more delle procedure del
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rilascio del certificato di agibilità, così come da relazione del Dirigente dell’Assetto del territorio e Infrastrutture, nota prot. ADISU n. 3391 del 11.01.2005, in data 31.01.2005, alla consegna dell’immobile ad ADiSU;
f) in data 14.12.2012 è stato sottoscritto dal COMUNE e da ADiSU il verbale di consegna dei beni mobili descritti nell’inventario allegato al verbale stesso;
g) l’ADiSU, nel pieno rispetto di quanto contenuto nello schema di concessione, ha utilizzato l’immobile come residenza universitaria e che, nel 2015 ha trasferito all’interno della Residenza anche la propria sede amministrativa decentrata;
h) in data 30.01.2019, con nota prot. dipvvf.COM- TR.REGISTROUFFICIALE.U.0000873.30.01.2019, è stato rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni – Ufficio Prevenzione Incendi al Comune di Terni il Certificato di Prevenzione Incendi (prot. Adisu n. 3841/19 del 25.06.2019);
i) in data 20.11.2019 è stato emesso dal Comune di Terni, ai sensi dell’art. 212 co.7, L.R. 01/2015, il certificato di agibilità del complesso immobiliare di San Valentino (prot. Adisu n. 24800/19 del 21.11.2019;
j) a tutt’oggi l’ADiSU detiene l’immobile stante la necessità di garantire agli studenti universitari beneficiari i postiletto;
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k) l’art. 15 della L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” prevede che “anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
l) l’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico) al comma 6 prevede “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per
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cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
m)la legge regionale 28 Marzo 2006, n. 6 “Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria”, ed in particolare l’art. 3, nel dettare norme specifiche sul diritto allo studio universitario individua le tipologie degli interventi per il raggiungimento delle finalità dell’Agenzia ed in particolare i “servizi abitativi ed edilizia residenziale per studenti universitari”;
n) l’ADISU ritiene necessario effettuare specifici interventi straordinari sull’immobile al fine di migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi offerti ai propri utenti;
o) il COMUNE di Terni persegue l’interesse pubblico evidenziato nei seguenti atti:
- Nel DUP 2020-2022 approvato con D.G.C. n. 121 del 22/6/2020 di presentazione al Consiglio Comunale, il Comune di Terni ha individuato tra gli obiettivi strategici lo Sviluppo universitario, politiche educative e scolastiche (Ob. 4.03) nel quale si sottolinea come l’autonomia universitaria è traguardo raggiungibile anche in un’ottica di attenzione e di collaborazione territoriale ad ampio raggio. [ciò attraverso] politiche educative e scolastiche volte a tutelare il diritto allo studio, migliorare i servizi e promuovere il rapporto con il mondo del lavoro;
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- nel medesimo documento programmatorio è specificato che il miglioramento dei servizi universitari si realizza attraverso misure che possono migliorare la qualità e la vivibilità dell’offerta del polo universitario. In questo settore la collaborazione con ADISU, con il governo regionale dell’Umbria e con il MIUR è essenziale per la realizzazione di ogni progetto (Focus, pag. 37);
- il Programma 04 - Istruzione universitaria del DUP evidenzia che le politiche di sostegno per l’istruzione universitaria rappresentano una parte importante delle politiche per lo sviluppo locale e proprio questo rende ammissibili investimenti finanziari e strumentali a supporto di istituzioni di alta formazione e del polo ternano dell’Università di Perugia.
L’Amministrazione intende svolgere un ruolo di promozione della presenza universitaria per completare la “filiera” dell’istruzione e per sviluppare la terza missione del polo universitario.
Al fine di rilanciare la presenza universitaria a Terni occorre definire una strategia di riqualificazione e di rinnovamento dell’offerta didattica dell’Università degli Studi di Perugia.(…) Alla luce delle rinnovate esigenze didattiche e della necessità di accrescere la popolazione universitaria occorre far leva
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sull’attrattività di una logistica funzionale e di una ricettività potenziata e accogliente. (Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio, pag. 242);
- la ricettività potenziata e accogliente rivolta alla popolazione universitaria è strettamente collegata ai servizi ad essi dedicati, tra cui i servizi di ristorazione per gli studenti;
p) che le condizioni di cui l’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 sono tutte realizzate in quanto entrambe le parti contraenti perseguono il comune interesse pubblico rivolto a garantire il servizio abitativo agli studenti universitari sul territorio del Comune di Terni;
q) che con Decreto del Direttore Generale dell’ADiSU n. … del ……… e con ………………… del Comune di Terni n. …. del
……….. è stato approvato lo schema del presente accordo;
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SISTIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Principi generali
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 Oggetto
1. Il COMUNE di Terni concede in uso all’ADiSU, per la realizzazione dei servizi abitativi agli studenti universitari e come sede amministrativa decentrata, la porzione
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dell’immobile sito in Terni – Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00, come meglio descritta nelle planimetrie riportate nell’allegato A al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
Art. 3 – Durata
1. La durata del presente accordo è di anni 2 (due), con decorrenza dal 01.09.2020 al 30.08.2022, salvo disdetta anticipata da parte dei contraenti da comunicare alla controparte con preavviso di almeno 6 (sei) mesi a mezzo di posta certificata, e potrà essere rinnovata previo nuovo accordo scritto fra le Parti da comunicare almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza.
Art. 4 - Obblighi dell’ADiSU
1. L’ADiSU si impegna:
a) a gestire l’immobile con la diligenza del buon padre di famiglia e ad attenersi ai regolamenti municipali o di altre competenti autorità;
b) ad assumere a proprio onere e spesa le manutenzioni ordinarie e quelle necessarie per l’utilizzo dell’immobile relative alla fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento, tributi relativi alla gestione dei rifiuti (TASI), servizi telefonici e di connettività, ed altri oneri accessori ed a quant’altro connesso con il normale uso dell’unità immobiliare;
c) a farsi carico delle riparazioni di piccola manutenzione di cui all’art. 1609 c.c. e della gestione e manutenzione
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ordinaria degli impianti degli ascensori. Tutti i miglioramenti e le addizioni, anche se autorizzati, resteranno al termine del rapporto di proprietà del COMUNE, senza che esso sia tenuto a pagare alcun compenso e ciò in deroga al disposto degli artt. 1592 e 1593 c.c.. L’ADiSU si impegna a non opporsi ai sopralluoghi disposti dal COMUNE per la verifica della buona conservazione dei locali e dell’osservanza di ogni obbligo contrattuale; né può opporsi all’esecuzione nei locali medesimi e nelle parti comuni, dei lavori di riparazione, rifacimento, miglioramento, ristrutturazione e innovazione ritenuti necessari dal COMUNE, senza reclamare diritto e rinunciando fin d’ora ai benefici previsti dall’art. 1584c.c..;
d) a realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria,
definiti con accordi preliminari e dettagliati nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, di valore pari complessivo pari ad €78.000,00 (+ IVA), cui vanno aggiunte le spese tecniche per l’elaborazione del progetto esecutivo e la direzione dei lavori, nonché i costi amministrativi per la procedura di gara, il tutto quantificabile in circa €7.000,00;
e) ad assumere a proprio onere e spesa l’ottenimento delle prescritte autorizzazioni amministrative e di altro genere per le attività che l’ADiSU svolgerà nell’immobile e di
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tenere periodicamente informato il Comune;
f) ad esonerare espressamente il COMUNE da ogni responsabilità inerente lo svolgimento delle attività nonché l’uso dei locali stessi;
g) ad esonerare espressamente il COMUNE da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano provenire ad esso, allo stabile o ai locali da fatti, omissioni o colpa degli studenti ivi residenti o di terzi. L’ADiSU risponde inoltre di tutti i deterioramenti o danni prodotti per sua colpa, sia ai locali sia allo stabile ed alle sue pertinenze;
h) a stipulare idonea polizza incendio sull’immobile;
Art. 5 - Obblighi del COMUNE
1. Il COMUNE si impegna:
a) a consegnare e garantire, in qualità di proprietario, l’immobile perfettamente a norma anche ai fini della prevenzione incendi, per una capienza maggiore ai 50 posti letto (DPR 151/2011: attività 66 – categoria C), ed inferiore ai 100;
b) a comunicare con congruo anticipo i sopralluoghi che il COMUNE volesse esperire per la verifica della buona conservazione dei locali e dell’osservanza di ogni obbligo contrattuale.
Art. 6 – Consegna dell’immobile
1. Le parti riconoscono che i locali, oggetto del presente
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accordo, si intendono consegnati nello stato in cui si trovano, unitamente ad attrezzature, arredi e quant’altro presente, nella consistenza di cui Allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Al termine naturale del presente accordo o in caso di recesso l’ADiSU è tenuto alla riconsegna dei locali, in buone condizioni di manutenzione e con gli interventi fin a quel momento realizzati alla luce di quanto previsto nel presente accordo; mentre per quanto concerne gli arredi e le attrezzature, ad eccezione di quelli di proprietà dello stesso, dovranno essere riconsegnati in uno stato consono con una normale usura dovuta all’utilizzo.
Art. 7 Controversie
1. Le parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obbiettivi e a definire eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l’accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l’autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del codice di procedura civile.
Art. 8 Diritto di recesso
1. Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di
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diritto pubblico o di sopravvenute normative inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell’interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente dal presente accordo con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, da comunicarsi a mezzo pec.
Art. 9 Imposte e spese contrattuali
2. Le parti convengono che il presente accordo venga registrata in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del DPR 26.04.1986 n.131.
3. L’imposta di registro è a carico per metà di ciascuna delle parti contraenti.
Art. 10 Oneri fiscali
1. L’Accordo di Cooperazione tra Enti pubblici non rientra tra le operazioni imponibili di cui agli artt. 1-3-4 del DPR 26.10.1972 n. 633 e pertanto non è soggetta ad IVA.
Art. 11 Trattamento dei dati personali
1. Le parti, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente accordo unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della stessa e nel rispetto della normativa citata.
Art. 12 Invio delle comunicazioni
1. Le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire a mezzo di posta certificata, ed in particolare:
all’attenzione della struttura “Servizio III – Lavori,
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Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio”;
b) Per il COMUNE: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx all’attenzione delle strutture “Direzione Attività Finanziarie” e “Direzione Istruzione – Cultura”.
2. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei rispettivi riferimenti di cui al comma 1 del presente articolo.
Terni, …………………………
Documento sottoscritto digitalmente
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
ADISU COMUNE DI TERNI IL DIRIGENTE SERVIZIO III IL DIRIGENTE
DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 85/05 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 85/05
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