Contract
CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE E | ||
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI | ||
TRA | ||
L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (nel seguito INFN), con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxx, | ||
00 Xxxxxxxx (XX), in persona del suo Presidente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Bologna il | ||
16/08/1961 | ||
E | ||
L’Università degli Studi di Cagliari, con sede in Cagliari, Via Università 40, in persona del | ||
Rettore, Prof.ssa Xxxxx Xxx Xxxxx, nata a Cagliari il 21/04/1951. | ||
PREMESSO CHE | ||
• In base all’art. 2 del proprio Statuto, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, promuove, | ||
coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, | ||
astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico | ||
pertinenti all’attività in tali settori; | ||
• in base all’art. 2 del proprio Statuto, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare nel | ||
perseguimento della propria missione si avvale in via prioritaria della collaborazione con le | ||
Università; | ||
• in base all’art. 3 del proprio Statuto, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per assolvere ai | ||
propri fini istituzionali si avvale anche di personale universitario associato alle proprie attività | ||
di ricerca; | ||
• le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle | ||
Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche | ||
promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati in | ||
tutto o in parte, dallo Stato o da organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca; | ||
• le attività delle Università nel campo della fisica nucleare subnucleare, astroparticellare e | ||
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delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico in tali settori, sono | ||
svolte prevalentemente presso i Dipartimenti dove hanno sede le sezioni dell’INFN; | ||
• riconosciuto da parte delle Università e dell’INFN, l’interesse della presenza delle Sezioni | ||
INFN nell’ambito dei dipartimenti, al fine di assicurare alle attività universitarie l’alto | ||
contributo della ricerca scientifica avanzata svolta dall’INFN e di favorire il loro | ||
coordinamento con le attività dei dipartimenti presso cui hanno sede; | ||
• l’INFN si impegna a mantenere al più elevato livello scientifico e tecnico le proprie Sezioni, | ||
compatibilmente con i mezzi finanziari a propria disposizione, promuovendo lo sviluppo delle | ||
attrezzature e garantendone l’efficienza operativa; | ||
• è ritenuta d’interesse per le Università l’attività di ricerca sperimentale e teorica nel campo | ||
della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la | ||
ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all’attività in tali settori, che si svolge nel suo | ||
ambito, in gran parte con i mezzi messi a disposizione dall’INFN per l’attuazione di ricerche | ||
presso la Sezione locale, le altre Sezioni, i Gruppi Collegati, i Laboratori Nazionali dell’INFN, | ||
il Centro Nazionale Ricerca e Sviluppo Tecnologie Informatiche e Telematiche (CNAF) ed | ||
altri laboratori italiani, stranieri ed internazionali; | ||
• l’I.N.F.N. intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di | ||
sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca e contribuire alla | ||
preparazione di figure professionali altamente qualificate attraverso l’appoggio ai corsi di | ||
diploma e di laurea, ai corsi di perfezionamento, alle scuole di specializzazione e ai master e | ||
che tale azione avverrà sia con l’utilizzo di proprie risorse e laboratori, sia con l’acquisizione | ||
di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari; | ||
• l’I.N.F.N. considera come uno dei suoi compiti preminenti la diffusione della cultura | ||
scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede altresì | ||
mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito | ||
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nazionale e internazionale; | ||
• Vista la convenzione sottoscritta in data 09/12/2014 tra l’Università degli Studi di Cagliari e | ||
L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che viene sostituita dalla presente convenzione; | ||
• Visto il D.P.R. n. 382/80 e s.m.i. | ||
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: | ||
Definizioni | ||
a) Per “Background” si intende tutte le informazioni (compreso il know how non | ||
brevettabile), nonché i diritti patrimoniali d’autore e ogni altro diritto di proprietà intellettuale | ||
e industriale relativi a tali informazioni, detenuti a qualsiasi titolo da ciascuna delle Parti | ||
prima della sottoscrizione della presente Convenzione, che ciascuna delle Parti mette a | ||
disposizione in quanto necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della stessa; | ||
b) Per “Foreground” si intende tutti i risultati, incluse le informazioni, proteggibili e non, quali | ||
diritto d’autore, brevetti, know how e ogni altra privativa industriale, generati dall’attività di | ||
ricerca oggetto della Convenzione; | ||
c) Per “Sideground” si intende tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da | ||
ciascuna delle Parti durante il periodo di efficacia della Convenzione, quali diritto d’autore, | ||
brevetti, know how e ogni altra privativa industriale non rientranti tra gli obbiettivi previsti | ||
dalla Convenzione medesima, anche se attinenti al medesimo campo scientifico, e | ||
indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno; | ||
d) Per “Informazioni Confidenziali” si intende, ai fini della Convenzione, qualunque | ||
informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, scientifica, commerciale e/o di qualunque | ||
altra natura riferiti alle attività delle Parti e posti sotto il legittimo controllo dell’una o | ||
dell’altra Parte, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, divulgati da | ||
una Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto dell’/la Accordo/Convenzione. Per | ||
Informazioni Confidenziali si intendono, altresì, i risultati generati dall’attività di ricerca | ||
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oggetto della /Convenzione nonché, più in generale, le informazioni contenute nel | ||
Background, nel Foreground e nel Sideground delle Parti. | ||
Art. 1 | ||
1. L’Università ospita la locale sezione dell’INFN (nel seguito detta Sezione) presso il | ||
proprio Dipartimento di Fisica (nel seguito detto Dipartimento). | ||
Art. 2 | ||
1. L’esecuzione attuativa della presente convenzione è affidata, per quanto riguarda | ||
l’Università, al Direttore del Dipartimento di Fisica, per quanto riguarda l’INFN al direttore | ||
della Sezione. | ||
2. I soggetti di cui al precedente comma 1 procederanno d’intesa a verifiche periodiche | ||
sullo stato di attuazione della presente convenzione, dandone comunicazione ai rispettivi | ||
Organi Direttivi. | ||
Art. 3 | ||
1. I programmi annuali di ricerca della Sezione sono approvati e finanziati dagli Organi | ||
Direttivi dell’INFN, sentito il direttore del Dipartimento in ordine alla disponibilità di | ||
personale, di attrezzature e di locali secondo quanto previsto ai successivi artt. 5 e 6. Le | ||
responsabilità della loro attuazione è affidata al Direttore della Sezione. | ||
Art. 4 | ||
1. Il direttore della Sezione comunica annualmente al direttore del Dipartimento i | ||
programmi di ricerca approvati e finanziati dall’INFN che si svolgeranno nell’ambito del | ||
Dipartimento. | ||
2. Qualora il dipartimento o l’Università decidano di attuare piani di ricerca e di | ||
organizzare i laboratori o centri, per svolgere attività attinenti ai fini istituzionali dell’INFN, | ||
con personale e finanziamenti propri, si impegnano a darne comunicazione alla Sezione nel | ||
quadro della presente Convenzione e a consultarsi per eventuali realizzazioni comuni, stesso | ||
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impegno grava sull’INFN in caso di attuazione di piani di ricerca attinenti ai fini istituzionali | ||
del dipartimento. | ||
Art. 5 | ||
1. L’INFN, per favorire lo svolgimento dell’attività di ricerca, consente al dipartimento, | ||
previo accordo con il direttore della Sezione e compatibilmente con le proprie esigenze di | ||
ricerca, l'uso gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche e dei propri servizi | ||
tecnici locali e nazionali. | ||
2. Il direttore del dipartimento, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca del | ||
dipartimento, consente alla Sezione l’uso delle attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi | ||
tecnici, di arredi, di impianti e di locali del Dipartimento stesso. | ||
3. L’utilizzo da parte della Sezione e del dipartimento di quanto previsto ai commi | ||
precedenti è regolato dai successivi articoli. | ||
4. Le attrezzature scientifiche e tecniche e i servizi tecnici dell’INFN messi a disposizione | ||
del dipartimento sono indicati nell’Allegato 1. | ||
5. Le attrezzature scientifiche e tecniche e i servizi tecnici, gli arredi e gli impianti del | ||
dipartimento messi a disposizione dell’INFN sono indicati nell’Allegato 2. | ||
6. Eventuali variazioni agli allegati 1 e 2 saranno adottate in conformità alle esigenze della | ||
sezione e del Dipartimento previo accordo tra i Direttori, sentito il Rettore. | ||
7. Ove nello sviluppo dei propri programmi l’INFN ritenesse opportuna l’installazione | ||
presso l’Università di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo | ||
tecnico-scientifico, l’autorizzazione potrà essere accordata dal direttore del dipartimento, | ||
sentito il Rettore, compatibilmente con la disponibilità di spazi adeguati. | ||
8. Qualora si ravvisasse l’opportunità di estendere la collaborazione oggetto della presente | ||
Convenzione ad altri Dipartimenti o strutture dell’Università, le Parti si consulteranno in | ||
ordine alla stipulazione di uno specifico Protocollo Aggiuntivo. | ||
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9. L’Università attraverso il Dipartimento di fisica, cura a proprie spese la manutenzione | ||
ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti generali, dei servizi ad essi attinenti messi a | ||
disposizione dalla Sezione. | ||
10. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, | ||
necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza dei locali e degli edifici, | ||
nonché delle infrastrutture e relativi impianti, assegnati in uso all’INFN, restano a carico | ||
dell’Università, in quanto tenuta alla loro manutenzione. | ||
Gli obblighi previsti dal X.Xxx. 81/08 relativamente ai predetti interventi si ritengono assolti | ||
da parte del Direttore della Sezione con richiesta del loro adempimento all’Università | ||
competente (D.Lgs. 81/08 art. 18, comma 3 ed eventuali successive modifiche). | ||
Il Direttore della struttura, in qualità di dirigente avrà cura di informare il più presto possibile i | ||
lavoratori esposti al rischio di pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le | ||
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione. Il personale afferente alla Sezione | ||
INFN è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso | ||
l’Università, ed in particolare al rispetto di quanto contenuto nel Regolamento di ateneo per la | ||
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. | ||
Ferme restando le responsabilità di cui ai punti precedenti, laddove le Parti ravvisino | ||
l’interesse reciproco a procedere nell’assolvimento degli adempimenti di cui al presente | ||
comma attraverso azioni congiunte, potranno stabilire le modalità di intervento mediante | ||
accordi specifici, anche secondo le indicazioni riportate al punto 7. L’Università, con espressa | ||
autorizzazione del Rettore, fatto salvo l’ottenimento delle richieste autorizzazioni di legge, | ||
può consentire all’INFN la modifica della destinazione d’uso di locali per la migliore | ||
utilizzazione ai fini dell’attività di ricerca, a spese dell’INFN. L’INFN è in tal caso | ||
responsabile per gli aspetti di sicurezza relativi alla fase di realizzazione dei suddetti interventi | ||
nei luoghi di lavoro ed è tenuto, alla fine dei lavori, alla consegna all’Università delle | ||
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necessarie dichiarazioni e certificazioni di conformità degli impianti e di ulteriori | ||
documentazioni prescritte dalle vigenti normative. | ||
Art. 6 | ||
1. L’Università, per il tramite del dipartimento di fisica, consente alla Sezione, a norma del | ||
precedente art. 5, l’uso dei locali indicati nell’Allegato 3. | ||
2. Eventuali variazioni all’allegato 3 saranno adottate in conformità alle esigenze della | ||
Sezione compatibilmente con le esigenze istituzionali della struttura dipartimentale, previa | ||
autorizzazione del Rettore sentito il parere del direttore del Dipartimento. | ||
3. In relazione ai rischi derivanti dall’esecuzione della presente Convenzione è stabilito | ||
quanto segue: | ||
L’Università garantisce la copertura assicurativa attraverso primaria Compagnia di | ||
assicurazioni, nei limiti e massimali contrattualmente previsti, e salvo quanto espressamente | ||
specificato e/o escluso, per i rischi da: | ||
a) Incendio e altri danni materiali dei locali utilizzati dall’INFN ed indicati nell’allegato n° 3, | ||
comprensiva della garanzia Ricorso Terzi da Responsabilità Civile Terzi per il danno a terzi e | ||
per il danneggiamento dei beni di proprietà dell’INFN, in uso e comunque presenti in virtù | ||
della presente Convenzione, nei locali utilizzati dall’INFN; | ||
b) Responsabilità Civile Terzi per il danno a terzi derivante dalle attività consentite in virtù | ||
della presente Convenzione. | ||
L’INFN garantisce la copertura assicurativa attraverso primaria Compagnia di assicurazioni, | ||
nei limiti e massimali contrattualmente previsti, e salvo quanto espressamente specificato e/o | ||
escluso, per i rischi da: | ||
a) Incendio e altri danni materiali dei propri beni, utilizzati dal personale dello stesso | ||
nell’ambito delle attività oggetto della Convenzione, comprensiva della garanzia Ricorso | ||
Terzi e Responsabilità Civile per il danno a terzi e il danneggiamento di beni dell’Università | ||
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di Cagliari | ||
b) Responsabilità civile per il danno a terzi derivante dalle attività svolte dall’INFN, nonché | ||
del personale impiegato dall’INFN nell’ambito delle attività oggetto della presente | ||
Convenzione, ivi compreso il personale universitario associato alle proprie attività di ricerca. | ||
4. Il direttore della Sezione provvede a disciplinare le modalità di accesso ai locali | ||
assegnati in uso all’INFN, nel rispetto delle norme in vigore presso l’Università. | ||
5. Il direttore della Sezione e il Direttore del dipartimento determinano altresì d’intesa, le | ||
modalità di accesso alle aree, nonché alle officine e ai Laboratori comuni. | ||
6. L’Università garantisce ai dipendenti dell’INFN l’accesso al sistema bibliotecario | ||
d’ateneo, secondo le stesse norme applicate al personale dell’Università. | ||
Art. 7 | ||
1. l’Università mette a disposizione dell’INFN i servizi e le utenze di cui agli allegati 4 e 5. | ||
Eventuali variazioni agli allegati 4 e 5 saranno adottate in conformità alle esigenze della | ||
Sezione e compatibilmente con le esigenze istituzionali del Dipartimento previo accordo tra le | ||
Parti. | ||
2. L’INFN verserà all’Università: | ||
a) il rimborso, secondo le tariffe in uso, di un contributo di € 4.000,00 annui per le spese | ||
relative alle utenze telefoniche e all’energia elettrica della Sala di Calcolo; | ||
b) il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di sorgenti di radiazioni il cui acquisto sia | ||
stato formalmente e preventivamente autorizzato dal direttore della Sezione; | ||
c) il rimborso, in base al consumo, delle spese per la fornitura di liquidi criogenici, alle | ||
stesse tariffe in vigore per i gruppi universitari, formalmente e preventivamente autorizzate dal | ||
Direttore della sezione; | ||
d) il rimborso delle eventuali spese, formalmente e preventivamente autorizzate dal | ||
direttore della Sezione, sostenute per lo smaltimento di rifiuti radioattivi, speciali, non | ||
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pericolosi, da effettuarsi secondo le vigenti norme in materia; | ||
e) un contributo annuo di € 10.000,00 per la biblioteca del Distretto Biomedico Scientifico, | ||
destinato all’acquisto di materiale bibliografico (libri e riviste anche in formato elettronico) | ||
nell’interesse dell’INFN, secondo le norme previste dal Sistema Bibliotecario di Ateneo; | ||
f) un contributo annuo di € 74.000,00 per l’utilizzazione dei restanti servizi ed utenze di cui | ||
agli allegati 4 e 5 e per adempimenti comuni in materia di igiene e sicurezza, così come | ||
evidenziati nei documenti redatti ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/08 e loro s.m.i.; | ||
g) un eventuale contributo aggiuntivo per il cofinanziamento di eventuali programmi di | ||
ricerca di interesse comune, coinvolgenti personale universitario associato; | ||
h) un eventuale contributo annuo per il finanziamento o il cofinanziamento di borse di | ||
dottorato aggiuntive; | ||
i) un eventuale contributo annuo per il cofinanziamento, in misura non superiore al 50%, | ||
degli assegni sia di tipo istituzionale, sia su altri fondi per lo svolgimento di altre attività di | ||
ricerca, ai sensi dell’art. 22 della legge 240/2010, previsti dai vigenti regolamenti universitari, | ||
qualora fossero attribuiti in settori di interesse dell’INFN. | ||
3. Per quanto concerne i rimborsi del precedente comma, l’Università comunicherà con | ||
cadenza annuale, gli importi dovuti al fine di consentire al Direttore di Sezione dell’INFN di | ||
adempiere con continuità ai pagamenti di tali rimborsi e dei contributi dovuti e nel contempo | ||
consentire una gestione consapevole delle risorse a sua disposizione. | ||
Art. 8 | ||
1. L’importo dei contributi di cui al precedente art. 7, punto 2 lett. h) e i) è determinato | ||
annualmente dagli Organi Direttivi dell’INFN e comunicato al direttore della Sezione e al | ||
direttore del Dipartimento e non comprende eventuali oneri di attivazione, accesso o | ||
frequenza ai corsi di dottorato o degli assegni di ricerca. | ||
2. Gli importi versati relativi a borse di dottorato o ad assegni di ricerca, non attivati o | ||
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comunque non erogati in tutto o in parte, saranno restituiti all’INFN o detratti dall’importo da | ||
versare nell’anno successivo, a scelta dell’INFN medesimo. | ||
3. Le parti procederanno annualmente con accordi in sede locale per tutti gli aspetti relativi | ||
agli assegni di ricerca e alle borse di dottorato attivati con il contributo finanziario dell’INFN, | ||
non espressamente previsti dalla legge o dalla presente convenzione. | ||
Art. 9 | ||
1. L’Università prende atto che l’INFN svolge i propri programmi utilizzando personale | ||
proprio o personale dipendente da altri Enti comandato presso la Sezione. | ||
2. La lista del personale di cui al presente articolo è trasmessa, annualmente ed ogni volta | ||
che vi sia qualche variazione, dal Direttore della Sezione al direttore del Dipartimento. | ||
3. L’Università permette l’accesso alla sede Universitaria del personale INFN con le stesse | ||
regole in vigore per il personale universitario. | ||
Art. 10 | ||
1. Considerato che i programmi di ricerca dell’INFN possono essere di grande interesse per | ||
lo svolgimento dell’attività istituzionale di ricerca del personale universitario del Dipartimento | ||
e dell’attività didattica afferente al Dipartimento, l’INFN potrà, con il consenso | ||
dell’interessato e, previo parere favorevole del Dipartimento, assegnare annualmente al | ||
suddetto personale, incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica gratuiti, | ||
alle proprie attività di ricerca, secondo le modalità di cui al vigente regolamento INFN, che | ||
disciplina, altresì, il diritto del personale universitario a partecipare alla programmazione delle | ||
attività di ricerca dell’Istituto e a far parte dell’elettorato attivo e passivo negli organi | ||
dell’INFN e in conformità ai regolamenti di Ateneo. | ||
2. L’espletamento degli incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica, | ||
dev’essere compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei | ||
confronti dell’Università, tenuto conto di quanto stabilito nel successivo art. 13 e più in | ||
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generale nel rispetto delle vigenti disposizioni. | ||
3. L’INFN prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL | ||
vigenti, e su richiesta dell’interessato, possa collaborare all’attività didattica e scientifica | ||
dell’Università, nell’ambito delle disposizioni vigenti in materia stabilite dall’Università. | ||
4. Il dipartimento può utilizzare, nell’ambito della normativa vigente, personale della | ||
Sezione a supporto della propria attività scientifica e didattica, previa comunicazione al | ||
Direttore della Sezione e con il consenso dell’interessato. | ||
5. Al personale di ricerca dell’INFN, nell’ambito della propria attività istituzionale e nel | ||
rispetto delle disposizioni in materia, possono essere affidati incarichi di insegnamento, | ||
gratuiti o retribuiti, impartiti presso l’Università a qualunque livello, purché nel rispetto della | ||
normativa vigente in materia, e può far parte delle commissioni per gli esami di profitto e | ||
conclusivi dei corsi di laurea, laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca, | ||
sempre nel rispetto delle norme vigenti in materia. Può altresì far parte dei consigli di | ||
dottorato, nonché delle commissioni di ammissione al dottorato e dei concorsi per assegni di | ||
ricerca, se la loro presenza è prevista dai regolamenti di ateneo. | ||
6. La normativa interna di ateneo determina le modalità attraverso le quali il predetto | ||
personale svolge le funzioni sopra indicate e partecipa alle deliberazioni relative alla | ||
programmazione della attività didattiche e scientifiche. | ||
L’Università e l’INFN possono convenzionarsi per organizzare corsi di formazione | ||
permanente e/o ricorrente, post universitaria o nell’ambito della formazione integrata | ||
superiore. | ||
7. Le parti si impegnano reciprocamente a collaborare per consentire ai professori e | ||
ricercatori dell’Università di svolgere la loro attività presso l’INFN e ai ricercatori dell’INFN | ||
di svolgere la loro attività presso l’Università, sulla base di apposite convenzioni redatte ai | ||
sensi del D.M. 27/11/2012 e s.m.i. | ||
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8. Ciascuna parte può consentire la partecipazione di personale dell’altra a corsi di | ||
formazione attivati per il proprio personale e da svolgere presso la propria struttura, | ||
comunicando all’altra i corsi che si svolgeranno e il numero di posti eventualmente | ||
disponibili. Resta inteso che la parte ospite sostiene i costi relativi alla partecipazione del | ||
proprio personale. | ||
Art. 11 | ||
1. L’INFN individua nel direttore della Sezione il datore di lavoro cui competono gli | ||
obblighi previsti dal D.Lgs. 81/80 e s.m.i. e dalla normativa in tema di sicurezza ed igiene nei | ||
luoghi di lavoro. | ||
Parimenti l’Università individua il datore di lavoro nel Magnifico Rettore. | ||
I datori di lavoro dell’Università e dell’INFN, tramite i rispettivi responsabili dei servizi di | ||
prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui contenuti riportati nei | ||
rispettivi documenti di valutazione dei rischi redatti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | ||
2. Per le attività di ricerca svolte in comune nell’ambito della presente convenzione, i due | ||
datori di lavoro, mediante scambio di corrispondenza, provvederanno ad individuare | ||
formalmente, prima dell’inizio delle attività, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal | ||
D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dal Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di | ||
lavoro (D.R. 558/14). | ||
3. Per quanto attiene al personale universitario del Dipartimento avente i requisiti di cui | ||
all’art. 3 dello statuto dell’INFN, in presenza dei rischi, formazione, informazione, | ||
addestramento e sorveglianza sanitaria, sarà compito dell’INFN assicurare tramite i propri | ||
competenti Servizi, limitatamente alle attività svolte presso Strutture dell’INFN o presso sedi | ||
diverse con spese di missione a carico dell’INFN, gli adempimenti che il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | ||
pone a carico del datore di lavoro. Resta comunque inteso che eventuali oneri assicurativi | ||
obbligatori per legge a favore del predetto personale sono a carico dell’Università. | ||
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L’Università e l’INFN si faranno carico di sottoporre a sorveglianza sanitaria il proprio | ||
personale tenendo conto delle attività svolte in comune. | ||
4. La formazione in materia di sicurezza, quale Lavoratore, Preposto, Dirigente dei | ||
dipendenti dell’Università associati alle attività dell’INFN spetta di norma all’Università. Nei | ||
casi specifici per i quali un’ulteriore e diversa formazione sia richiesta in relazione alle | ||
funzioni assunte nell’ambito dell’associazione alle attività dell’INFN, sarà compito dell’INFN | ||
assicurare questa formazione. | ||
5. Per quanto riguarda le attività con rischio di radiazioni ionizzanti, l’INFN assicura per il | ||
personale universitario del dipartimento avente i requisiti di cui all’art. 3 del Regolamento | ||
Generale dell’INFN gli adempimenti che il D. Lgs. 230/95 e s.m.i. pone a carico del datore di | ||
lavoro, limitatamente alle attività svolte presso le strutture dell’INFN o presso sedi diverse | ||
con spese di missione a carico dell’INFN. | ||
Per il personale universitario di cui sopra impegnato in attività proprie dei lavoratori esposti | ||
anche per conto dell’Università, sarà cura dell’Università stessa concordare con l’INFN le | ||
eventuali limitazioni da osservare allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di cui | ||
all’art. 2 lettere a) e B) e dei limiti di dose di cui all’art. 96 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. | ||
6. L’INFN è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le | ||
macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate | ||
nell’attività di ricerca di cui è proprietaria. Il personale associato che se ne avvale è tenuto al | ||
rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di | ||
igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale. | ||
Parimenti, l’Università è responsabile della conformità alle norme di sicurezza vigenti per le | ||
macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate | ||
nell’attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale INFN che se ne avvale è tenuto al | ||
rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di | ||
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igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva e individuale. | ||
7. Le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate e | ||
utilizzate nell’attività di ricerca, di proprietà dell’INFN, messi a disposizione del personale | ||
associato in altri Dipartimenti dell’Università o utilizzati previa autorizzazione del direttore | ||
della Sezione, in locali non assegnati in uso alla Sezione, sono sotto la completa responsabilità | ||
dell’Università, mentre il direttore della Sezione assicura all’atto della consegna la completa | ||
conformità alle norme di sicurezza applicabili. | ||
8. Laddove le Parti riconoscono che l’obiettivo comune di sicurezza possa essere più | ||
efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiunte, il direttore del Dipartimento e il | ||
direttore della Sezione concordano le modalità tese a dare seguito comune a determinati | ||
adempimenti previsti dalla vigente normativa e /o dai rispettivi documenti di valutazione del | ||
rischio (ad esempio, la gestione delle emergenze e la redazione dei piani di emergenza, la | ||
designazione del personale incaricato delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei | ||
lavoratori e primo soccorso, l’attivazione di organismi di controllo e verifica previsti dai | ||
sistemi di gestione sulla sicurezza e salute, la formazione, la gestione dei rifiuti, redazione di | ||
un unico documento sui rischi specifici esistenti presso il dipartimento per ospiti e/o ditte | ||
esterne etc.). | ||
9. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture i datori di lavoro dell’Università e dell’INFN, | ||
anche tramite i rispettivi responsabili unici del procedimento, si scambiano reciproche | ||
informazioni anche sui contenuti riportati nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi | ||
Interferenziali (DUVRI), emanando, in esito alle suddette valutazioni dei rischi, gli atti di | ||
rispettiva competenza. | ||
L’elaborazione del DUVRI dovrà valutare le eventuali interferenze che potrebbero derivare | ||
dalla possibile compresenza di una o più imprese con il personale di entrambe le parti. | ||
L’Università e l’INFN attiveranno modalità atte ad evitare valutazioni parziali. | ||
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In particolare, in applicazione a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il | ||
direttore della Sezione INFN si impegna ad informare preliminarmente il Direttore del | ||
Dipartimento e le Direzioni dell’Amministrazione centrale competenti. Il dipartimento e le | ||
Direzioni segnaleranno entro 10 giorni le eventuali interferenze che potrebbero derivare dalla | ||
possibile compresenza di altre imprese e/o con il personale di entrambe le parti e fornirà | ||
l’eventuale necessaria collaborazione per l’elaborazione del documento di valutazione dei | ||
rischi da interferenze. | ||
L’Università si impegna ad informare il direttore della Sezione INFN sui possibili rischi a cui | ||
potrebbero essere esposti i lavoratori e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in | ||
relazione ai lavori affidati dall’Università nelle sedi in cui prestano servizio anche lavoratori | ||
INFN. | ||
Art. 12 | ||
1. L’INFN e l’Università si impegnano reciprocamente a menzionare l’altra Parte in ogni | ||
opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il | ||
concorso di una delle Parti nel quadro della presente Convenzione e nel rispetto delle | ||
disposizioni del successivo art. 13. | ||
2. Il personale universitario associato all’INFN ai sensi del precedente articolo 10 dovrà | ||
indicare sia l’appartenenza all’Università sia l’associazione all’INFN in tutte le pubblicazioni | ||
relative ad attività di ricerca svolte nell’ambito della presente Convenzione. | ||
Art. 13 | ||
Pubblicazioni | ||
Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuno per i propri ambiti di competenza, in modo da | ||
assicurare che tutti i soggetti dell’INFN e dell’ Università coinvolti nelle attività ascrivibili | ||
alla presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle | ||
pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno, | ||
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in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e | ||
azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. | ||
Le Parti avranno diritto di pubblicare congiuntamente e/o disgiuntamente, presentare o | ||
dimostrare (più genericamente "divulgare" con qualsiasi atto ed in qualsiasi forma) il | ||
Foreground congiunto a terzi, purché la Parte proponente la divulgazione abbia | ||
precedentemente informato o fornito al responsabile di progetto dell’altra Parte copia dell’atto | ||
di divulgazione proposto e, entro 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione, questa non abbia | ||
richiesto per iscritto alla Parte proponente di rimandare la divulgazione per una delle seguenti | ||
ragioni: | ||
- proteggere le proprie Informazioni Confidenziali; | ||
- consentire il deposito di eventuali domande dirette a ottenere una privativa industriale; | ||
- proteggere la segretezza del Foreground e del Sideground nel caso in cui questi abbiano | ||
particolare importanza (dati sensibili) sino a quando gli stessi siano sottoposti ad un regime di | ||
segretezza. | ||
Nello specifico, in caso di deposito di domanda di brevetto in itinere la posticipazione della | ||
pubblicazione avrà efficacia fino alla data dello stesso deposito o, se concordato per iscritto tra | ||
le Parti, per tutta la durata del periodo di segretezza della stessa domanda. | ||
Resta inteso tra le Parti che il consenso alla pubblicazione non potrà essere negato senza | ||
adeguata motivazione. | ||
Obblighi di riservatezza | ||
Le Parti si impegnano, per tutta la durata della Convenzione a non divulgare le informazioni | ||
confidenziali né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, e a non renderle in alcun | ||
modo accessibili a soggetti terzi, e a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o | ||
indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dalla Convenzione. | ||
Resta inteso tra le Parti che non possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle | ||
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che erano già pubbliche prima di essere ricevute o che erano già in possesso della Parte | ||
ricevente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni informazione che può essere | ||
considerata confidenziale secondo le previsioni della presente Convenzione e delle relative | ||
attuazione può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione: | ||
i) diventa pubblica senza che ci sia inadempienza dell’Accordo e delle relative convenzioni | ||
attuative; | ||
ii) è ottenuta dalla parte ricevente da terze parti senza obbligo di segretezza; | ||
iii) è accertata o sviluppata dalla parte ricevente in modo indipendente. | ||
Per le finalità del presente comma, per Parte ricevente si intendono tutte le strutture che | ||
appartengono o afferiscono alla stessa. | ||
Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima | ||
riservatezza sulle Informazioni Confidenziali nonché la diligenza necessaria a prevenire usi | ||
non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite. | ||
Chi riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli | ||
per proteggere le Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni | ||
caso non inferiore al grado di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni | ||
interne o esterne indebite. | ||
Gestione della proprietà intellettuale | ||
Ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare del proprio Background. Le Parti avranno la | ||
facoltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, | ||
nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati di ciascun Programma di Ricerca | ||
Congiunto e comunque non oltre la loro durata. Le Parti si danno reciprocamente atto che | ||
niente di quanto previsto nella Convenzione deve considerarsi in modo diretto o indiretto | ||
come implicante la cessione di alcun diritto sul proprio Background. | ||
Ciascuna Parte è esclusiva titolare del Foreground e del Sideground generato autonomamente | ||
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dal proprio personale utilizzando le proprie strutture. | ||
Le Parti sono contitolari in pari quota, o nella diversa misura che verrà determinata tra le | ||
stesse con apposito accordo scritto, del Foreground generato congiuntamente dalle stesse. In | ||
tal caso, le Parti valuteranno l’opportunità di proteggere i risultati conseguiti anche tramite il | ||
deposito di una domanda di brevetto congiunta, rinviando la definizione delle quote di | ||
titolarità e la modalità di gestione della domanda e del relativo brevetto ad un apposito | ||
successivo accordo di gestione. Resta inteso tra le Parti che la titolarità dei diritti del | ||
Foreground congiunto nonché le modalità di sfruttamento e valorizzazione dello stesso verrà | ||
stabilita di volta in volta per ogni singolo Programma di Ricerca Congiunto ed in relazione ad | ||
ogni risultato brevettabile, tenendo conto del contributo inventivo prestato da ciascuna Parte, | ||
dell’apporto economico e strumentale nonché del numero di inventori coinvolti. | ||
Nel caso in cui una delle Parti comunichi per iscritto a mezzo di raccomandata a/r o PEC entro | ||
30 giorni dal conseguimento dei risultati di non avere interesse al deposito della relativa | ||
domanda di brevetto ed al conseguente sfruttamento patrimoniale, l’altra Parte può | ||
manifestare il proprio interesse alla brevettazione, ovvero alla registrazione, facendone | ||
formale richiesta a mezzo di raccomandata a/r o PEC entro ulteriori 30 giorni dalla ricezione | ||
della raccomandata di rinuncia. In tal caso, la Parte rinunciataria autorizzerà per iscritto l’altra | ||
entro 10 giorni dalla ricezione della manifestazione di interesse a depositare a proprio nome la | ||
domanda di brevetto o altro titolo. La Parte interessata si impegna a sostenere tutti i costi | ||
connessi al deposito della domanda di brevetto, nonché tutti i successivi oneri relativi al | ||
mantenimento del brevetto e alla sua eventuale estensione all’estero. È fatto, comunque, salvo | ||
il diritto morale del personale della Parte rinunciataria che abbia conseguito l’invenzione, di | ||
essere riconosciuto autore della medesima nella relativa domanda di brevetto. | ||
Le Parti potranno liberamente utilizzare il Foreground congiunto per la propria attività di | ||
ricerca e didattica, salvo l’obbligo di riservatezza. | ||
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Art. 14 | ||
1. Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall’esecuzione della presente | ||
convenzione, qualora le parti non riescano a definirla amichevolmente, è competente a | ||
decidere il Foro di Cagliari. | ||
Art. 15 | ||
1. La presente convenzione ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data della sua | ||
sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti. | ||
2. Qualora in vacanza di convenzione persista la condizione d’uso degli spazi di cui agli | ||
allegati alla presente convenzione da parte dell’INFN, quest’ultimo corrisponderà le somme di | ||
cui all’art. 7 in misura proporzionale ai mesi in cui si protrarrà l’uso. Ogni frazione superiore | ||
ai 15 gg verrà considerata equivalente a un mese. | ||
Art. 16 | ||
1. La presente convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell’art. | ||
15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990 m. 241 e verrà registrata solo in caso d’uso a cura | ||
e spese della parte interessata. | ||
Art. 17 | ||
1. In conformità a quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla | ||
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le Parti | ||
dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali raccolti in relazione alla | ||
presente convenzione saranno trattati da ciascuna Parte al fine esclusivo di dare esecuzione | ||
alla stessa ed il mancato conferimento non consentirà il raggiungimento di tale obiettivo. | ||
Qualora le Parti determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, si | ||
impegnano a definire con separato accordo le rispettive responsabilità in merito all'osservanza | ||
degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, | ||
con particolare riferimento all’esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito | ||
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alla comunicazione dell’informativa. | ||
Titolari del trattamento sono le Parti come individuate in epigrafe, contattabili ai recapiti ivi | ||
indicati. | ||
I dati raccolti saranno trattati, con modalità informatiche o analogiche, dal personale | ||
autorizzato al trattamento da ciascun Titolare. Potranno altresì essere trattati da soggetti terzi | ||
espressamente individuati come responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il | ||
periodo di vigenza della convenzione; il trattamento successivo sarà effettuato ai soli fini di | ||
archiviazione. | ||
I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dal | ||
diritto nazionale o dell’Unione europea. | ||
Le parti dichiarano di garantire reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e | ||
limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti | ||
previsti dal Regolamento europeo; l’esercizio di tali diritti è consentito, presso l’INFN, | ||
contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati all’indirizzo xxx@xxxx.xx e presso | ||
l’Università contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati all’indirizzo xxx@xxxxx.xx. | ||
Le parti inoltre garantiscono reciprocamente il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante | ||
per il trattamento dei dati personali. | ||
DATA* | ||
FIRMA** FIRMA** | ||
Il Rettore Il Presidente | ||
dell’Università degli Studi di Cagliari dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | ||
Prof. ssa Xxxxx Xxx Xxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx | ||
*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell’ultima firma digitale. | ||
**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del | ||
D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. | ||
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