CAPITOLATO D’ONERI
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CAPITOLATO D’ONERI
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER CON RELATIVI ACCESSORI E SERVIZI CONNESSI PER LA FONDAZIONE XXXXXX XXXX
CIG 4867054404
SOMMARIO
CAPO I: ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ACCORDO QUADRO 3
Art. 1 – Oggetto dell’accordo quadro 3
Art. 2 – Numero di IMPRESE parti dell’accordo quadro 3
Art. 3 – Durata e opzione di proroga dell’accordo quadro 3
Art. 4 – Ammontare stimato dell’accordo quadro e quantitativi massimi 4
Art. 5 – Obblighi generali delle IMPRESE 4
Art. 6 - Stipulazione dell’accordo quadro, spese contrattuali e rimborso delle spese per le pubblicazioni 5
Art. 7 – Requisiti di ordine generale e aggiornamento della documentazione amministrativa 5
CAPO II: PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEI SINGOLI APPALTI SPECIFICI 6
Art. 8 – Contratti d’appalto basati sull’accordo quadro 6
Art. 9 – Rilancio del confronto competitivo 6
Art. 10 – Criteri di aggiudicazione degli appalti specifici 7
Art. 11 – Aggiudicazione degli appalti specifici 9
CAPO III: ELEMENTI ESSENZIALI DEGLI APPALTI SPECIFICI 9
Art. 12 – Stipulazione del contratto d’appalto discendente dall’accordo quadro e invio degli ordini di fornitura 9
Art. 13 – Caratteristiche generali dei beni e oneri compresi nel prezzo offerto 9
Art. 14 – Servizio di assistenza telefonica 10
Art. 15 – Garanzia e servizio di assistenza e manutenzione in garanzia on-site 10
Art. 16 – Centri di assistenza tecnica negli Stati membri dell’UE 11
Art. 17 – Disponibilità di parti di ricambio - riparabilità 12
Art. 18 – Servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 12
Art. 19 – Manuali di istruzione apparecchiature e informazioni sulle stesse 13
Art. 20 - Modalità di pagamento 13
Art. 21 - Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva 13
Art. 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari 14
Art. 23 - Cauzione definitiva 15
Art. 24 – Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione nominato da FEM 16
Art. 25 - Referente dell’IMPRESA e comunicazioni 16
Art. 26 - Avvio dell’esecuzione del contratto 17
Art. 27 - Avvio d’urgenza dell’esecuzione del contratto 17
Art. 28 - Ritardato avvio dell’esecuzione del contratto imputabile alla FEM 18
Art. 29 - Tempi e modalità di esecuzione della fornitura 18
Art. 30 – Predisposizione dei personal computer 19
Art. 31 – Consegna degli articoli 19
Art. 32 - Sospensione e ripresa dell’esecuzione del contratto 20
Art. 33 - Divieto di modifiche del contratto da parte dell’IMPRESA 20
Art. 34 - Eccezioni dell’IMPRESA 20
Art. 35 - Varianti introdotte dalla FEM 21
Art. 36 - Aggiornamento tecnologico 21
Art. 37 - Subappalto e cessione del contratto 21
Art. 38 - Sicurezza del lavoro, osservanza di norme previdenziali e assistenziali 22
Art. 39 - Certificato di ultimazione della fornitura e consegna 23
Art. 40 - Verifica di conformità 23
Art. 41 – Attestazione di regolare esecuzione 23
Art. 42 - Responsabilità per danni e riservatezza 24
Art. 43 - Ritardi, inadempimenti ed esecuzione in danno 24
Art. 44 - Penali 25
Art. 45 - Recesso unilaterale 25
Art. 46 - Clausola risolutiva espressa 26
Art. 47 - Validità dell’offerta 26
Art. 48 - Stipulazione del contratto e spese contrattuali 26
Art. 49 - Legge applicabile e definizione delle controversie 26
CAPO I: ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1 – Oggetto dell’accordo quadro
1. L’accordo quadro ha ad oggetto la definizione delle modalità di individuazione e di stipulazione di contratti d’appalto specifici per la fornitura di personal computer con relativi accessori e servizi connessi per la Fondazione Xxxxxx Xxxx (d’ora innanzi FEM).
2. Le IMPRESE parti dell’accordo quadro si impegnano a partecipare ai confronti competitivi che saranno indetti dalla FEM, ai sensi dell’art. 59, comma 8, del d.lgs. 163/2006, per l’aggiudicazione di appalti specifici basati sulle condizioni stabilite nel presente capitolato d’oneri(d’ora innanzi CDO) e/o alle condizioni precisate in occasione dei rilanci competitivi. Pertanto in occasione di ogni rilancio competitivo le IMPRESE, anche in ragione di quanto in essi richiesto, sono tenute ad offrire le prestazioni alle condizioni specificate nel presente CDO, nei capitolati tecnici riferiti ai personal computer e relativi accessori, negli atti di gara, nelle richieste d’offerta e, se migliorative, alle condizioni stabilite in sede di presentazione dell’offerta (sia in relazione alla procedura di individuazione degli operatori economici parti dell’accordo quadro che in occasione di ogni appalto specifico).
3. Le forniture e i servizi oggetto dell’accordo quadro non sono affidati alle IMPRESE in via esclusiva. La FEM si riserva la facoltà di affidare, ove lo ritenga opportuno e nel rispetto della normativa vigente, le stesse forniture e servizi oggetto dell’accordo quadro anche a soggetti terzi, diversi dalle IMPRESE parti dell’accordo quadro stesso.
Art. 2 – Numero di IMPRESE parti dell’accordo quadro
1. Ai sensi dell’art. 59, comma 5 del d.lgs. 163/2006, il numero di IMPRESE parti dell’accordo quadro è 3 (tre) purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i requisiti stabiliti dalla documentazione di gara.
2. Nell’ipotesi in cui non vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i requisiti stabiliti dalla documentazione di gara la FEM si riserva comunque la facoltà di stipulare l’accordo quadro.
Art. 3 – Durata e opzione di proroga dell’accordo quadro
1. L’accordo quadro ha una durata di 2 (due) anni con decorrenza dalla data di suo perfezionamento ovvero la minore durata determinata dall’esaurimento del quantitativo massimo stimato biennale di cui all’art. 4.
2. Xxxxx restando quanto stabilito al comma 1, per durata dell’accordo quadro si intende il periodo entro il quale la FEM può rilanciare il confronto competitivo tra le IMPRESE parti dell’accordo quadro stesso (invio della richiesta di offerta) per l’aggiudicazione del singolo appalto specifico. Pertanto i singoli appalti specifici potranno essere indetti esclusivamente entro il termine di durata dell’accordo quadro precisando che entro detto termine è sufficiente che sia stata inviata la richiesta di offerta (d’ora innanzi RDO).
3. Le IMPRESE facenti parte dell’accordo quadro, ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del d.lgs. 163/2006, si obbligano a prorogare, a richiesta della FEM, la durata dell’accordo quadro per un massimo di ulteriori 2 (due) anni successivi al periodo di cui al comma 1, ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Il diritto di opzione alla proroga è esercitabile dalla FEM sulla base di una relazione del responsabile del procedimento in fase di esecuzione disgiuntamente per il terzo e il quarto anno successivo al biennio iniziale.
4. L’opzione di proroga va esercitata dalla FEM con una comunicazione che deve avvenire almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del periodo contrattuale a condizione che alla scadenza di tale termine non sia esaurito il quantitativo massimo.
5. Nel caso in cui prima della scadenza del periodo contrattuale sia esaurito il quantitativo massimo l’opzione di proroga va esercitata dalla FEM con una comunicazione che deve avvenire entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di esaurimento del quantitativo massimo.
6. In assenza dell’esercizio del diritto di opzione di proroga l’accordo quadro scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
7. Nel caso di esercizio del diritto di opzione di proroga, alla scadenza del termine finale dell’accordo quadro o all’esaurimento del quantitativo massimo, così come prorogato, lo stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
8. Alla scadenza del periodo contrattuale o nell’ipotesi in cui sia esaurito anticipatamente il quantitativo massimo stimato, nelle more dell’affidamento di un nuovo accordo quadro, nel rispetto dell’art. 125, comma 10 del d.lgs. 163/2006, le IMPRESE si impegnano ad assicurare lo svolgimento senza interruzione delle forniture e servizi alle medesime condizioni stabilite nell’accordo quadro sino alla data di subentro dei nuovi operatori economici individuati dalla FEM.
9. Ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del Codice dei contratti, per la stima dell’importo complessivo dell’accordo quadro, è stato considerato anche il possibile esercizio del diritto di opzione di proroga ai fini delle soglie di cui all’articolo 28 del medesimo d.lgs. 163/2006.
Art. 4 – Ammontare stimato dell’accordo quadro e quantitativi massimi
1. L'ammontare stimato dell’accordo quadro, per l’intera durata massima quadriennale, è di Euro 764.000,00 (settecentosessantaquattromila/00), al netto degli oneri fiscali e senza costi per la sicurezza in quanto non sussistono rischi interferenziali. I quantitativi massimi di ciascun bene oggetto dell’accordo quadro, dati della somma dei quantitativi presunti degli appalti specifici che potranno essere aggiudicati dalla FEM in virtù dell’accordo quadro stesso, sono i seguenti:
Articoli | Quantità (su 4 anni) | Importi unitari a base di gara soggetti a ribasso | Importi complessivi |
Art. n. 1 – PC Desktop | 240 | € 750,00 | € 180.000,00 |
Art. n. 2 – PC Workstation | 40 | € 1.000,00 | € 40.000,00 |
Art. n. 3 – PC Portatile 15” | 280 | € 1.300,00 | € 364.000,00 |
Art. n. 3.1 – Docking station PC portatile 15” | 80 | € 160,00 | € 12.800,00 |
Art. n. 3.2 – Espansione Ram PC Portatile 15” | 80 | € 40,00 | € 3.200,00 |
Art. n. 4 – PC Portatile 12” | 80 | € 1.500,00 | € 120.000,00 |
Art. n. 4.1 – Docking station PC portatile 12” | 25 | € 160,00 | € 4.000,00 |
Art. n. 5 – Monitor LCD 23” | 200 | € 200,00 | € 40.000,00 |
TOTALE stimato su 4 anni | € 764.000,00 | ||
TOTALE stimato annuale | € 191.000,00 |
2. L’importo complessivo dell’accordo quadro, come sopra rappresentato, è stato stimato sulla base di una valutazione del fabbisogno dei beni oggetto dell’accordo stesso per il periodo di sua validità (2 anni
+1+1). Tali importi sono da intendersi presunti e non garantiti in quanto legati ad un fabbisogno connesso a variabili non definibili compiutamente a priori. Pertanto dalla stipulazione dell’accordo non discende alcun obbligo per la FEM di acquistare un quantitativo minimo di beni che saranno invece determinati nei singoli appalti specifici.
Art. 5 – Obblighi generali delle IMPRESE
1. Sono a carico delle IMPRESE tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle forniture e dei servizi oggetto degli appalti specifici discendenti dall’accordo quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Ciascuna IMPRESA si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente CDO, nel relativo accordo quadro, nelle singole richieste d’offerta (d’ora innanzi RDO) nonché nei singoli contratti attuativi, ivi inclusi i rispettivi allegati.
3. Le IMPRESE sono tenute, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, all’osservanza di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate nel periodo di durata dell’accordo quadro.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al comma 3, anche se entrate in vigore successivamente alla data di perfezionamento dell’accordo quadro o dei singoli contratti attuativi, restano ad esclusivo carico delle IMPRESE, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale relativo agli appalti specifici.
5. Ciascuna IMPRESA parte dell’accordo quadro è tenuta a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei singoli contratti attuativi dell’accordo quadro secondo quanto specificato nel presente CDO;
b) avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali. Detto personale, in funzione degli appalti specifici, potrà accedere agli uffici della FEM nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell’IMPRESA verificare preventivamente tali procedure;
c) dare immediata comunicazione alla FEM di ogni circostanza che possa influenzare direttamente o indirettamente l’esecuzione delle attività discendenti dall’accordo quadro.
Art. 6 - Stipulazione dell’accordo quadro, spese contrattuali e rimborso delle spese per le pubblicazioni
1. L’accordo quadro viene stipulato, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 11, comma 10 del d.lgs. 163/06, non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
2. Il contratto è perfezionato quale scrittura privata non autenticata soggetta ad imposta di bollo (su tutte le copie) posta a carico delle IMPRESE in parti uguali (attualmente pari ad euro 14,62 - quattordici/62 - ogni 100 righe di contratto).
3. Al contratto (su tutte le copie) viene apposto il timbro postale per la data certa con oneri in capo alle IMPRESE in parti uguali (attualmente pari ad euro 0,60 per ogni pagina di contratto).
4. Ai sensi dell’art. 34, comma 35 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), le spese per la pubblicazione degli avvisi e del bando di cui alla presente procedura di gara sono rimborsate in parti uguali dalle IMPRESE alla FEM entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva. Tali spese sono stimate in complessivi Euro 3.400,00 al netto degli oneri fiscali (pubblicazione del bando di gara e dell’avviso sui risultati della procedura).
5. Se una o più Imprese aggiudicatarie dell’accordo quadro non dovessero presentarsi per la stipulazione dello stesso o non fosse in grado di esibire la documentazione richiesta entro il termine perentorio assegnato, la FEM annulla con atto motivato l’aggiudicazione nei loro confronti. In tal caso l’aggiudicazione avviene in favore dell’Impresa o Imprese che seguono in graduatoria con eventuale richiesta di risarcimento del danno subito dalla FEM.
6. Nel caso di cui al comma 4 sono comunque a carico dell’Impresa inadempiente le maggiori spese sostenute dalla FEM.
7. Tutte le spese relative al contratto e qualsiasi altra spesa fiscale anche susseguente (ad eccezione dell'I.V.A. sui corrispettivi degli appalti specifici che grava sulla FEM, destinataria delle relative prestazioni contrattuali) sono a carico delle IMPRESE. Tutti i suddetti oneri ed obblighi si intendono compresi e compensati nel prezzo risultante dall’offerta presentata.
Art. 7 – Requisiti di ordine generale e aggiornamento della documentazione amministrativa
1. Per tutta la durata dell’accordo quadro le IMPRESE parti dello stesso sono tenute a conservare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del d.lgs. 163/2006.
2. Per consentire alla FEM di verificare il mantenimento del possesso dei requisiti di ordine generale le IMPRESE parti dell’accordo quadro sono tenute:
a) ad inviare alla FEM, con periodicità semestrale, dichiarazione sostitutiva di certificazioni/di atto di notorietà (art. 46 e 47 DPR 445/2000) sottoscritta dai legali rappresentanti delle IMPRESE o persone abilitate ad impegnare validamente le stesse ed attestanti il mantenimento del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di gara;
b) a comunicare tempestivamente alla FEM ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di gara;
c) a comunicare tempestivamente alla FEM le modifiche soggettive di cui all’art. 51 del d.lgs. 163/2006.
3. Il venir meno in capo ad un’Impresa parte dell’accordo quadro dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del d.lgs. 163/2006, è causa di risoluzione dell’accordo quadro stesso nei suoi confronti. In tal caso la FEM si riserva la facoltà di disporre il subentro dell’operatore economico che segue in graduatoria.
CAPO II: PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEI SINGOLI APPALTI SPECIFICI
Art. 8 – Contratti d’appalto basati sull’accordo quadro
1. Successivamente alla stipulazione dell’accordo quadro e per tutta la durata dello stesso, la FEM, a seguito del rilancio del confronto competitivo, può aggiudicare uno o più contratti d’appalto basati sull’accordo quadro medesimo e con le modalità definite dal presente CDO e/o precisate nella richiesta d’offerta.
2. Prima di procedere con il rilancio del confronto competitivo la FEM verifica la possibilità di acquisire i beni e servizi richiesti tramite gli strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza (es. CONSIP e/o APAC – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti) o dal mercato elettronico della pubblica amministrazione. Nel caso in cui accerti che ciò sia possibile la FEM non procede con il rilancio del confronto competitivo e acquisisce detti beni e servizi utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza (es. CONSIP e/o APAC) o dal mercato elettronico della pubblica amministrazione.
3. Fermo quanto stabilito al comma 2, la FEM intende procedere con il rilancio competitivo per l’aggiudicazione dei singoli contratti discendenti dall’accordo quadro con due modalità:
a) sulla base di una definizione quantitativa del fabbisogno annuale;
b) sulla base dell’emergere di singole e/o specifiche esigenze non previste nella definizione quantitativa del fabbisogno annuale.
4. I quantitativi di ogni appalto specifico sono determinati alla FEM in occasione di ogni rilancio competitivo (annuale e specifico) sino alla concorrenza del quantitativo massimo dell’accordo quadro ed entro la durata dello stesso.
5. Limitatamente al primo anno di validità dell’accordo quadro l’aggiudicazione dell’appalto specifico relativo alla prima fornitura annuale (presumibilmente 2013/2014 e per il quantitativo annuale stimato nel presente CDO) è disposta a favore dell’operatore economico che ha ottenuto il maggiore punteggio nell’ambito della procedura di individuazione dei tre operatori economici facenti parte dell’accordo quadro stesso.
Art. 9 – Rilancio del confronto competitivo
1. L’affidamento di ciascun appalto specifico può avvenire unicamente a seguito del rilancio del confronto competitivo invitando tutte le IMPRESE parti dell’accordo quadro.
2. Le IMPRESE parti dell’accordo quadro sono tenute, prima della stipulazione dell’accordo quadro stesso, ad indicare un referente a cui inviare le RDO relative agli appalti specifici.
3. In sede di rilancio del confronto competitivo, oltre agli articoli oggetto dell’accordo quadro (così come eventualmente tecnologicamente aggiornati), può essere richiesta l’offerta anche per ulteriori componenti opzionali degli stessi quali:
a) upgrade di RAM;
b) hd esterni, box hd, usb;
c) borse notebook;
d) cabinet;
e) casse;
f) microfoni;
g) cuffie e auricolari;
h) mouse e accessori;
i) tastiere;
j) stampanti o apparati multifunzione;
k) tablet.
4. Le caratteristiche tecniche dei dispositivi di cui al comma 2 sono descritte dalla FEM nella RDO dell'appalto specifico. Si precisa che, in caso di richiesta di una o più delle succitate componenti
opzionali, il prezzo di queste ultime è oggetto di offerta economica in appalto specifico. Le relative basi d’asta sono fissate da FEM nella RDO dell’appalto specifico. Il quantitativo massimo dei beni di cui sopra è stimato, per ciascuno di essi, in 100 unità su base annua.
5. La FEM consulta per iscritto le IMPRESE parti dell’accordo quadro invitando le stesse a presentare offerta. Nella RDO la FEM precisa:
a) l’oggetto dell’appalto specifico, definendo esattamente la tipologia e la prestazione dei servizi connessi;
b) il quantitativo massimo;
c) la base d’asta dell’appalto specifico (anche in relazione all’intervenuta evoluzione tecnologica);
d) l’eventuale suddivisione in lotti (in funzione delle tipologie descritte nei capitolati tecnici);
e) la durata del contratto;
f) un termine congruo per la presentazione delle offerte nonché le ulteriori regole del confronto competitivo.
Art. 10 – Criteri di aggiudicazione degli appalti specifici
1. Ogni singolo appalto specifico viene aggiudicato dalla FEM secondo due distinte modalità:
a) per gli appalti di fornitura annuale e comunque per importi stimati superiori ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00), al netto degli oneri fiscali, tramite rilancio del confronto competitivo da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
b) per singole e specifiche esigenze non previste nella definizione del fabbisogno annuale e di importo stimato inferiore o uguale ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00), al netto degli oneri fiscali, tramite rilancio del confronto competitivo da aggiudicarsi con le medesime modalità di cui alla lettera a) o mediante rilancio del confronto competitivo da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso e previa verifica del rispetto delle caratteristiche tecniche minime.
2. Per gli appalti specifici da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la FEM applica il seguente metodo:
Ptot(as) = Pt.t(ered) + Pt.t(as) + Pt.e(as)
dove
Sigla | Descrizione | Punteggio | |
Minimo | Massimo | ||
Ptot(as) | Punteggio totale dell’appalto specifico | ||
Pt(ered) | Punteggio tecnico ereditato, sulla base del punteggio tecnico attribuito nella procedura di individuazione delle parti dell’accordo quadro, riproporzionato secondo le modalità descritte di seguito. | 10 | 40 |
Pt(as) | Punteggio tecnico attribuito per l’appalto specifico, eventualmente assegnato nella fase di rilancio all’offerta in base agli elementi specificati nella richiesta di offerta. | 0 | 10 |
Pe(as) | Punteggio economico attribuito per l’appalto specifico (ottenuto nella fase di rilancio competitivo), calcolato con la stessa formula utilizzata per il calcolo del punteggio economico nella procedura di individuazione delle parti dell’accordo quadro. | 50 | 80 |
I punteggi massimi attribuibili a ciascun elemento di cui sopra - Pt(ered), Pt(as) e Pe(as) - e la cui somma deve essere sempre pari a 100, sono stabiliti dalla FEM nella RDO di ciascun appalto specifico, nell’ambito dei limiti fissati nella tabella.
Per quanto concerne l’attribuzione del punteggio tecnico ereditato - Pt(ered) - la FEM applica il seguente metodo:
a) nella RDO relativa a ciascun appalto specifico si precisano gli elementi di valutazione tecnica delle offerte della prima fase (accordo quadro) che, in quanto elementi rilevanti ai fini dell’appalto specifico, concorrono all’attribuzione del punteggio tecnico ereditato e se ne definisce il loro peso complessivo massimo (da minimo 10 a massimo 40 punti);
b) si attribuisce un coefficiente pari ad 1 (uno) all’offerta che nella procedura di individuazione delle parti dell’accordo quadro ha ottenuto il punteggio tecnico più elevato rispetto agli elementi specificati nella richiesta di offerta ed alle altre offerte un coefficiente determinato applicando la seguente formula:
Ct(ered) = Pt(AQ) / Pt(AQ)max
dove
Ct(ered) | Coefficiente tecnico ereditato variabile da zero ad uno |
Pt(AQ) | Punteggio tecnico ottenuto nella procedura di individuazione delle parti dell’accordo quadro per gli elementi specificati nella richiesta di offerta per l’appalto specifico |
Pt(AQ)xxx | Xxxxxxxxx tecnico massimo ottenuto nella procedura di individuazione delle parti dell’accordo quadro |
c) si calcola il punteggio tecnico ereditato moltiplicando il coefficiente tecnico ereditato per il corrispondente peso massimo attribuibile e definito nella RDO dell’appalto specifico (da minimo 10 a massimo 40 punti):
Pt(ered) = Ct(ered) x Pmax(AS Ptered)
dove
Pt(ered) | Punteggio tecnico ereditato |
Ct(ered) | Coefficiente tecnico ereditato variabile da zero ad uno |
Pmax(AS Ptered) | Peso massimo attribuibile al criterio di valutazione relativo al punteggio tecnico ereditato definito nella richiesta di offerta dell’appalto specifico (da 10 a massimo 40 punti) |
Per quanto concerne l’attribuzione del punteggio tecnico assegnato per l’appalto specifico - Pt(as) - nella RDO la FEM precisa i criteri e sottocriteri di valutazione delle offerte tecniche con indicazione dei relativi pesi. Essi possono fare riferimento a caratteristiche tecniche migliorative dei beni (migliori prestazioni, certificazioni di prodotto o soluzioni che assicurino una maggiore sicurezza e durata nel tempo, ecc.) e dei servizi richiesti (estensione della garanzia e dell’assistenza, ecc.).
3. Con riferimento a ciascun appalto specifico il concorrente, parte dell’accordo quadro, è tenuto a presentare:
a) un’offerta economica con prezzi unitari che non devono essere superiori ai rispettivi prezzi unitari offerti nella prima fase di individuazione dei soggetti parti dell’accordo quadro (salvo quanto diversamente stabilito nella RDO);
b) un’offerta economica che non superi gli eventuali prezzi a base d’asta definiti nella seconda fase di affidamento dell’appalto specifico relativi a nuove componenti opzionali o alle richieste specifiche come precedentemente indicato (es. aggiornamento tecnologico delle caratteristiche tecniche minime specificate nella RDO);
c) un’offerta tecnica di prodotti e/o servizi che mantengano, necessariamente, almeno le caratteristiche minime e migliorative offerte nella prima fase di individuazione dei soggetti parti dell’accordo quadro (salvo quanto specificato nella singola RDO in riferimento a caratteristiche tecniche aggiornate o a nuove componenti opzionali).
4. Sono esclusi dal rilancio del confronto competitivo relativo a ciascun appalto specifico i concorrenti che:
a) offrano anche solo un prezzo unitario superiore al corrispondente prezzo unitario offerto per l’aggiudicazione dell’accordo quadro (salvo quanto diversamente stabilito nella RDO);
b) offrano anche solo un prezzo unitario superiore al corrispondente prezzo a base d’asta definito in seconda fase e relativo ad ulteriori componenti opzionali o alle richieste specifiche come precedentemente indicato (es. aggiornamento tecnologico delle caratteristiche tecniche minime specificate nella RDO);
c) offrano prodotti e/o servizi privi delle caratteristiche minime e migliorative offerte per l’aggiudicazione dell’accordo quadro (salvo quanto diversamente stabilito nella RDO).
Art. 11 – Aggiudicazione degli appalti specifici
1. La FEM dispone l’aggiudicazione di ciascun appalto specifico secondo il seguente ordine di attività:
a) invio della RDO alle IMPRESE parti dell’accordo quadro con la determinazione delle ulteriori condizioni relative al singolo appalto specifico non stabilite nell’accordo quadro (eventualmente fissando anche dei nuovi importi a base d’asta);
b) analisi e valutazione delle offerte ricevute secondo quanto stabilito nella RDO con eventuale esclusione delle offerte che non rispettano i requisiti tecnici minimi;
c) aggiudicazione dell’appalto specifico in favore dell’IMPRESA che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per la FEM o, come sopra riportato, l’offerta con il prezzo più basso.
d) stipulazione del contratto d’appalto specifico.
CAPO III: ELEMENTI ESSENZIALI DEGLI APPALTI SPECIFICI
Art. 12 – Stipulazione del contratto d’appalto discendente dall’accordo quadro e invio degli ordini di fornitura
1. A seguito della procedura di rilancio competitivo la FEM stipula con l’IMPRESA risultata aggiudicataria il singolo contratto d’appalto discendente dall’accordo quadro.
2. I contratti di fornitura annuale hanno una durata di 1 (uno) anno con decorrenza dalla data di loro perfezionamento ovvero la minore durata determinata dall’esaurimento del quantitativo massimo stimato precisato nella RDO.
3. Per i contratti relativi alle forniture annuali e fino all’esaurimento del quantitativo massimo da questi previsto (eventuale minore durata annuale determinata dall’esaurimento del quantitativo massimo stimato), la FEM invia all’IMPRESA, in funzione del proprio fabbisogno, gli ordini di acquisto relativi alle singole forniture richieste. In tal caso i tempi massimi per la consegna degli articoli decorrono dalla data di ricezione dell’ordine da parte dell’IMPRESA.
Art. 13 – Caratteristiche generali dei beni e oneri compresi nel prezzo offerto
1. Gli articoli offerti e, comunque, oggetto dei singoli appalti specifici, devono essere nuovi di fabbrica, costruiti utilizzando parti nuove, devono rispondere alle caratteristiche tecniche minime descritte nel presente CDO, nei rispettivi capitolati tecnici, negli atti di gara, nelle richieste di offerta e, se migliorative, devono essere conformi alle condizioni stabilite in sede di presentazione dell’offerta (sia in relazione alla procedura di individuazione degli operatori economici parti dell’accordo quadro che in occasione di ogni appalto specifico).
2. Gli articoli offerti devono essere progettati in modo da consentire l’upgrade (espansione/installazione/sostituzione) senza richiedere l’utilizzo di utensili particolari.
3. L’IMPRESA è tenuta a fornire tutti i cavi e le componenti necessarie al funzionamento degli articoli offerti.
4. Tutti gli articoli offerti, oggetto dell'accordo quadro e degli appalti specifici, devono essere muniti dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell’Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica. Inoltre deve esserne garantita la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.
5. In sede di partecipazione alla procedura per l’individuazione delle parti dell’accordo quadro (all’interno dell’offerta tecnica) le Imprese concorrenti sono tenute ad indicare, per ciascun articolo offerto, la marca dello stesso che dovrà restare la medesima per tutta la durata dell’accordo quadro, salvo qualora esca di produzione.
6. Tutti i beni forniti devono essere dotati di un’etichetta autoadesiva, indelebile e antimanomissione per garantire l’inventariazione degli stessi. Tali etichette devono resistente a carichi meccanici e chimici, a graffiature, abrasioni, urti ed intemperie e devono inoltre recare:
a) ragione sociale e logo dell’ente proprietario (Fondazione Xxxxxx Xxxx);
b) numero/sigla identificativa dell’articolo indicata dal direttore dell’esecuzione;
c) codice a barre identificativo dell’articolo;
d) Il numero di telefono relativo all’assistenza tecnica.
7. La FEM corrisponde all’IMPRESA l’importo fisso risultante dall’offerta economica presentata senza alcun incremento di sorta salvo le eventuali varianti di cui all’articolo 35 richieste espressamente dalla FEM. Non sono considerate varianti e non danno adito ad alcuna ulteriore pretesa economica le correzioni che verranno richieste di volta in volta all’IMPRESA nell’ambito del coordinamento con la FEM per dare corretta esecuzione alla fornitura.
Art. 14 – Servizio di assistenza telefonica
1. L’IMPRESA è tenuta ad attivare un servizio di assistenza telefonica che abbia la funzione di centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica per il malfunzionamento delle apparecchiature con particolare riferimento a:
a) richieste relative allo stato degli ordini in corso ed alla loro evasione;
b) richieste relative allo stato delle consegne;
c) richieste di intervento per manutenzione ed assistenza tecnica.
2. Prima della stipulazione del contratto d’appalto specifico l’IMPRESA è tenuta a comunicare gli indirizzi di PE, di PEC e i numeri di FAX, TELEFONO FISSO ed eventualmente di CELLULARE dedicati al servizio di assistenza telefonica.
3. La richiesta di informazioni ed assistenza potrà essere effettuata dalla FEM utilizzando i recapiti comunicati dall’IMPRESA.
4. Il servizio di assistenza telefonica deve garantire la ricezione delle chiamate almeno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 dei giorni lavorativi e deve garantire una risposta entro 30 (trenta) minuti.
5. Alla ricezione della richiesta l’IMPRESA è tenuta a comunicare alla FEM:
a) un numero progressivo di chiamata, identificativo della richiesta di intervento (ticket);
b) data e ora di ricezione della richiesta;
c) data ed ora stimata di intervento dell’operatore on-site per la risoluzione della problematica evidenziata, fatto salvo il termine per la rimozione del malfunzionamento.
6. I termini di erogazione del servizio di assistenza e manutenzione in garanzia decorrono dall’ora di ricezione della richiesta di intervento.
7. A fronte della risoluzione del problema che ha generato la chiamata, la chiusura della stessa deve essere comunicata dall’IMPRESA alla FEM.
Art. 15 – Garanzia e servizio di assistenza e manutenzione in garanzia on-site
1. L’IMPRESA è tenuta a prestare garanzia sui beni forniti, a prescindere che siano realizzati dall’IMPRESA stessa o da Imprese terze, per un periodo non inferiore a 36 (trentasei) mesi (ovvero al maggiore termine offerto quale elemento migliorativo) decorrenti dalla data di accertamento della regolare esecuzione da parte del direttore dell’esecuzione nominato da FEM.
2. Durante questo periodo l’IMPRESA ha l’obbligo di intervenire on-site per l’eliminazione, a propria cura e spese, di qualsiasi difetto o malfunzionamento dei beni forniti e dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di configurazione, da difetti dei materiali impiegati, ecc..
3. Ogni intervento deve essere effettuato, senza nessun onere aggiuntivo in capo a FEM (anche per quanto riguarda eventuali spese di trasporto, per la mano d’opera e per i materiali), entro 24 (ventiquattro) ore lavorative, esclusi il sabato, domenica e festivi, dalla richiesta di intervento (telefonata, fax o e-mail) che notifica dell’inconveniente rilevato con invito ad intervenire e può riguardare, a titolo di esempio:
a) sostituzione delle parti di ricambio e/o di componenti che risultino difettosi o danneggiati per malfunzionamento attribuibile al prodotto o al suo montaggio/installazione;
b) sostituzione dell’intero articolo con uno identico o analogo qualora non sia possibile procedere alla riparazione. In tal caso qualora il malfunzionamento non dovesse essere relativo all'unità disco fisso, l’IMPRESA deve procedere allo spostamento del disco fisso dal personal computer guasto a quello in sostituzione al fine di ripristinare pienamente l'operatività della postazione di lavoro;
c) fornitura temporanea di un articolo “di cortesia” qualora la riparazione o la sostituzione necessiti di un periodo superiore a 24 (ventiquattro) ore lavorative, esclusi il sabato, domenica e festivi, dalla richiesta di intervento.
4. Per malfunzionamento dei beni si intende ogni guasto, anomalia o difformità del prodotto hardware rispetto alle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso. Il servizio non comprende assistenza sul software (sia esso sistema operativo od altro precaricato). Tuttavia il l’IMPRESA deve fornire ed installare gratuitamente su richiesta della FEM, gli adeguamenti (patch) rilasciati dal produttore del software (sistema operativo e software di base) nelle versioni dei prodotti installati per tutta la durata del periodo di garanzia.
5. Gli interventi effettuati dall’IMPRESA non devono arrecare inconvenienti alla FEM tenendo conto della natura del bene e della loro funzione. In caso di sostituzione di componenti del personal computer, deve essere garantita la piena compatibilità con il software precedentemente installato.
6. In caso di ritardo nell’intervento o di mancato intervento, la FEM comunica all’IMPRESA che, qualora la stessa non intervenga entro le successive 8 (otto) ore lavorative, esclusi il sabato, domenica e festivi (dalla lettera, fax o e-mail), si riserva la facoltà di provvedere alle riparazioni necessarie incaricando altra Impresa, con addebito del relativo importo all’IMPRESA inadempiente senza che ciò possa comportare la cessazione della garanzia o qualsiasi altra conseguenza pregiudizievole per FEM.
7. L’esito positivo della verifica di regolarità tecnico-amministrativa non esonera l’IMPRESA dalla responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica di conformità.
8. La garanzia non copre i difetti dimostrati dall’IMPRESA e causati:
a) da un uso improprio o da manomissioni;
b) da uno stoccaggio o un uso in ambienti non conformi agli standard per cui le apparecchiature sono state progettate e costruite, da interventi di terzi non autorizzati se non conformi alle istruzioni ad eccezione di quanto stabilito al comma 6.
9. L’IMPRESA, oltre a garantire da vizi i beni oggetto della fornitura, garantisce altresì specificatamente la FEM contro ogni ricorso risultante dall'uso di brevetti, licenze, software, disegni, modelli, marchi di fabbrica o di commercio e si impegna formalmente a indennizzare la FEM per danni a terzi derivanti da controversie riguardo a marchi, brevetti o privative industriali relative all'uso dei beni.
10. L’IMPRESA, per ogni intervento effettuato in base a quanto previsto dal presente articolo, è tenuta a redigere un’apposita nota, sottoscritta dal tecnico da questa incaricato, nella quale deve essere descritto l’oggetto dell’intervento, la data di sua effettuazione e di sua chiusura. Tale Nota deve essere trasmessa al direttore dell’esecuzione nominato dalla FEM entro 3 (tre) giorni dalla data di ultimazione dell’intervento.
11. A presidio del corretto adempimento a tali oneri contrattuali vi è la cauzione definitiva. Il periodo di esecuzione del contratto, ai fini dello svincolo progressivo della cauzione definitiva stessa stabilito dall’art. 113, comma 3 del d.lgs. 163/2006, è rapportato alla durata complessiva della garanzia così come eventualmente estesa in sede di presentazione dell’offerta.
Art. 16 – Centri di assistenza tecnica negli Stati membri dell’UE
1. I PC Xxxxxxxxx (articoli 3 e 4) offerti e forniti devono essere coperti da una rete di centri di assistenza tecnica presente su tutti gli Stati che alla data di pubblicazione del bando di gara sono membri dell’Unione Europea. Tale rete di assistenza tecnica deve fare capo direttamente o indirettamente all’IMPRESA o al produttore dei beni stessi. In sede di presentazione dell’offerta le imprese concorrenti sono tenute ad indicare (anche tramite il rinvio a pagine web o altra documentazione idonea), per ogni Stato membro dell’Unione Europea, il/i centri di assistenza tecnica dei beni offerti. Negli Stati membri dell’Unione Europea operano, anche per periodi prolungati, dipendenti FEM per seguire numerose collaborazioni internazionali intraprese dalla FEM stessa con enti di ricerca, università e aziende.
2. L’IMPRESA, prima della stipulazione del contratto d’appalto specifico, è tenuta a fornire gli indirizzi postali, di PE, i numeri di FAX, TELEFONO FISSO ed eventualmente di CELLULARE dei centri di assistenza tecnica presenti in tutti i paesi dell’Unione Europea.
3. L’IMPRESA è tenuta a garantire ai dipendenti della FEM un supporto nell’individuazione del centro di assistenza tecnica attraverso il servizio di assistenza telefonica di cui all’art. 14.
4. I centri di assistenza tecnica devono essere autorizzati dall’IMPRESA e dal produttore dei beni offerti ad intervenire sugli stessi per l’eliminazione, nell’ambito della garanzia offerta, di qualsiasi difetto o malfunzionamento dei beni forniti e dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di configurazione, da difetti dei materiali impiegati, ecc..
5. Il servizio di assistenza tecnica nell’ambito degli Stati membri dell’Unione Europea, esclusa l’Italia, è di tipo on-center. Tali centri devono garantire la possibilità per i dipendenti della FEM di portare presso stessi i beni forniti per la loro riparazione. Gli interventi devono essere effettuati con le modalità e la tempistica descritta all’art. 15.
6. La rete dei centri di assistenza tecnica di cui al presente articolo è estesa a tutti i paesi dichiarati dall’IMPRESA in sede di presentazione dell’offerta tecnica (sia nell’ambito che fuori dall’Unione Europea).
7. La FEM, in occasione del rilancio del confronto competitivo (precisandolo nella relativa RDO), può chiedere l’estensione della rete dei centri di assistenza tecnica anche per altre categorie di beni oltre ai PC Portatili (articoli 3 e 4).
Art. 17 – Disponibilità di parti di ricambio - riparabilità
1. Per tutti i beni forniti l’IMPRESA garantisce, a prescindere che essi siano realizzati dall’IMPRESA stessa o da Imprese terze, la disponibilità di parti di ricambio identiche a quelle originali o che comunque ne assicurano la funzionalità, per almeno 5 (cinque) anni dalla data di accertamento della regolare esecuzione della fornitura.
2. Le parti di ricambio, per essere considerate tali, devono svolgere la stessa funzione degli elementi sostituiti, anche se non necessariamente identiche alle componenti da sostituire. In tal caso Xxxx’ipotesi in cui le parti di ricambio non siano identiche a quelle originali l’IMPRESA è tenuta a produrre una certificazione rilasciata direttamente dal produttore che attesti la loro piena compatibilità con i beni forniti.
3. La disponibilità delle parti di ricambio deve essere garantita alla FEM entro 2 (due) giorni lavorativi dalla lettera, fax o e-mail di richiesta.
4. La FEM, in caso di ritardo dell’IMPRESA nella messa a disposizione delle parti di ricambio, ove possibile e non eccessivamente oneroso, provvede alle sostituzioni e/o riparazioni necessarie autonomamente, con addebito del relativo importo all’IMPRESA a titolo di penale.
5. La FEM, nel caso in cui l’IMPRESA non sia in grado di garantire la disponibilità delle parti richieste e ove non sia possibile riparare in altro modo il bene (rendendosi pertanto necessaria la sua sostituzione), addebita all’IMPRESA un importo calcolato nel seguente modo:
a) divisione del corrispettivo pagato dalla FEM per la fornitura del bene da sostituire per gli anni di disponibilità di parti di ricambio che l’IMPRESA si è impegnata a garantire (5 anni);
b) moltiplicazione del valore di cui alla lettera a) per gli anni o le frazioni di anno che dalla data di richiesta di disponibilità della parte di ricambio residuano relativamente all’obbligo contrattuale di cui al presente articolo.
Art. 18 – Servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
1. L’IMPRESA è tenuta a prestare con oneri compensati nell’importo offerto un servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche qualora la FEM lo richieda in occasione dell’esecuzione del contratto d’appalto specifico.
2. Nell’espletamento di tale servizio l’IMPRESA è tenuta all’osservanza della vigente normativa in materia sollevando la FEM da ogni responsabilità legata ad un non corretto adempimento agli obblighi prescritti.
3. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da ritirare possono essere di qualsiasi marca o modello ma equivalenti, per caratteristiche di peso e dimensione, alle apparecchiature oggetto degli ordinativi di fornitura discendenti dai contratti d’appalto specifici. Pertanto l’IMPRESA è tenuta ad adempiere a tale servizio nelle quantità e/o peso e/o dimensione pari quello delle apparecchiature ordinate.
4. Il servizio deve essere erogato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta inviata dalla FEM.
Art. 19 – Manuali di istruzione apparecchiature e informazioni sulle stesse
1. Ogni apparecchiatura deve essere fornita di un manuale tecnico di istruzioni edito dal produttore (in lingua italiana oppure, se non prevista, in lingua inglese.), o altra documentazione di accompagnamento al prodotto, che informi sul suo corretto uso (con riferimento agli impatti ambientali) e che includa, in particolare:
a) informazioni sulle opzioni attivabili per un ridotto consumo di energia;
b) informazioni sul corretto utilizzo e manutenzione dell’apparecchiatura per garantirne una maggiore durata nel tempo.
2. Il manuale tecnico di istruzioni deve essere fornito in formato elettronico.
3. Al fine di semplificare l’uso delle apparecchiature e/o le funzioni opzionali, l’IMPRESA è tenuta a fornire puntuali istruzioni alla FEM volte a chiarire:
a) l’entità del risparmio energetico annuo medio conseguibile disconnettendo l’apparecchio dalla rete elettrica (calcolando anche lo scollegamento durante le notti dei giorni feriali, i weekend e i festivi);
b) modalità di ritiro e trattamento RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche);
c) modalità dell’estensione di garanzia e assistenza, dove offerta.
Art. 20 - Modalità di pagamento
1. Per l’esecuzione del contratto d’appalto specifico la FEM corrisponde all’IMPRESA, tramite ordine di pagamento a seguito di emissione di regolare fattura, l'importo contrattuale in un'unica soluzione ad avvenuto accertamento della regolare esecuzione così come risultante dall’attestazione di regolare esecuzione.
2. Per i contratti di fornitura annuale la FEM corrisponde all’IMPRESA, tramite ordine di pagamento a seguito di emissione di regolari fatture, l’importo relativo ai singoli ordini di acquisto discendenti dal contratto annuale ad avvenuto accertamento della regolare esecuzione delle singole forniture.
3. A norma dell’art. 4, comma 3 del DPR 207/2010, sull’importo relativo agli ordini discendenti dai contratti di fornitura annuale, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento a tutela dei lavoratori. La ritenuta può essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale accertata dall’attestazione di regolare esecuzione.
4. Si procede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricezione delle rispettive fatture e previa acquisizione, da parte della FEM, di un DURC regolare. Il termine di pagamento può essere modificato solo a seguito di una concorde ed espressa volontà di entrambe le parti che dia prova che sia intervenuta una effettiva negoziazione sullo stesso.
5. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili, non riconoscendosi alcuna revisione dei prezzi.
6. Nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisionale ed effettiva, che occorra all’esecuzione del contratto, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nell’offerta economica presentata. I prezzi si intendono dunque offerti dall’IMPRESA in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore, o straordinaria, per tutta la durata del contratto d’appalto specifico (anche in riferimento ai contratti di fornitura annuale).
7. Le fatture emesse dall’IMPRESA devono sempre riportare il codice identificativo di gara (CIG) acquisito dalla FEM per la stipulazione dell’accordo quadro e il CIG per lo specifico contratto d’appalto da esso discendente.
8. È facoltà dell’IMPRESA presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
Art. 21 - Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva
1. Sono a carico dell’IMPRESA gli oneri ed obblighi derivanti da leggi, regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori e ogni altro onere ed obbligo imposto dalla legge.
2. In caso di emissione, all’atto del singolo pagamento, di DURC irregolari relativamente all’IMPRESA o ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, la FEM trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla FEM direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR 207/2010.
3. Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente dell’IMPRESA o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118 del d.lgs. 163/2006, il responsabile del procedimento in fase di esecuzione invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’IMPRESA, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la FEM può pagare anche in corso d’esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’IMPRESA.
4. I pagamenti, di cui al comma 3 sono provati dalle quietanze predisposte a cura della FEM e sottoscritte dagli interessati.
5. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 3, la FEM provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
6. In caso di emissione, per due volte consecutive, di un DURC irregolare relativo all’IMPRESA, il responsabile del procedimento in fase di esecuzione, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’art. 135, comma 1, del d.lgs. 163/2006 la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del DURC irregolare per due volte consecutive riguardi l’eventuale subappaltatore, la FEM pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del d.lgs. 163/2006 dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio dei contratti pubblici per l’inserimento nel casellario informatico.
Art. 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. La FEM e l’IMPRESA si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 per finalità di ordine pubblico e per prevenire infiltrazioni criminali.
2. L’IMPRESA, gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti sono tenuti:
a) ad inserire nei rispettivi contratti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
b) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
c) a registrare sui conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto e, salvo le eccezioni di cui alla legge 136/2010, effettuarli tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) a comunicare alla FEM gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera a) entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
e) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi alla FEM in ottemperanza dell’art. 3 della legge 136/2010;
f) a riportare, negli strumenti di pagamento utilizzati ed in relazione ad ogni transazione posta in essere in esecuzione del rispettivo contratto, i codici identificativi di gara (CIG) acquisiti dalla FEM per la stipulazione dell’accordo quadro e per lo specifico contratto d’appalto da esso discendente.
g) a dare immediata comunicazione alla FEM e alla prefettura - ufficio territoriale del governo di Trento qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 136/2010.
3. La FEM effettua il pagamento del corrispettivo unicamente tramite bonifico bancario o postale presso il conto corrente bancario o postale indicato dall’IMPRESA ed inserendo nella causale del versamento i codici CIG di riferimento.
4. Nel caso di appalti specifici suddivisi in lotti e in caso di aggiudicazione da parte dell’IMPRESA di più di un lotto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la FEM elegge quale “CIG master” quello del lotto di importo contrattuale più elevato. In tal caso, fermo restando che nel contratto d’appalto viene riportato l’elenco di tutti i CIG dei lotti aggiudicati e dell’accordo quadro, solo il CIG master viene utilizzato al fine di assicurare l’adempimento agli obblighi richiesti dalla legge 136/2010.
5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
6. L’articolo 6 della legge 136/210, a cui si rimanda, disciplina le sanzioni comminate in caso di mancato
rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 23 - Cauzione definitiva
1. In relazione agli appalti specifici di fornitura annuale L’IMPRESA risultata aggiudicataria, a proprie spese, deve costituire successivamente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva ed entro il termine perentorio assegnato dalla FEM nella relativa comunicazione, prima della stipulazione del contratto medesimo, una cauzione definitiva a garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti.
2. Il valore del deposito cauzionale è pari al 10,00 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale salvo quanto stabilito dall’art. 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006.
3. L’importo della garanzia è ridotto del 50% qualora l’IMPRESA sia in possesso della certificazione di qualità, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell’art. 75, comma 7 del d.lgs. 163/2006. Per fruire di tale beneficio l’IMPRESA deve allegare, alla documentazione comprovante la costituzione della cauzione, la certificazione di qualità o la dichiarazione che dimostra la presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciati da soggetti accreditati (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all’originale nelle forme di cui all’art. 19 del DPR n. 445/2000).
4. La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite:
a) presentazione di assegno bancario circolare intestato alla Fondazione Xxxxxx Xxxx;
b) libretto di deposito al portatore;
c) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
d) fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 175. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla FEM.
5. In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori.
6. Nel caso in cui l’IMPRESA presenti fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, le stesse devono essere redatte, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) presentata in carta legale o resa legale;
b) presentata con la sottoscrizione del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito) con una delle seguenti modalità:
1. con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del DPR 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito). Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti;
oppure
2. con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell’esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.
c) massimale o importo garantito pari al 10,00% dell’importo contrattuale, con espressa indicazione, di tutte le seguenti clausole:
1. “la garanzia prestata con la presente fideiussione è valida fino a quando la stazione appaltante non disporrà la liberazione dell’obbligato principale e la conseguente restituzione dell’originale della fideiussione. Il periodo di esecuzione del contratto, ai fini dello svincolo progressivo della cauzione definitiva stessa stabilito dall’art. 113, comma 3 del d.lgs. 163/2006, è rapportato alla durata complessiva della garanzia così come eventualmente estesa in sede di presentazione dell’offerta”;
2. “il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, nonché all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti
delle somme garantite, quando richiesto dalla stazione appaltante, a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale”;
3. “non può essere opposto alla stazione appaltante l’eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione”;
4. “il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Fondazione Xxxxxx Xxxx è quello in cui ha sede la medesima”;
5. solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l’obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell’azione di regresso, così come previsto dall’art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: “la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla stazione appaltante;
7. La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall’art. 113, comma 3, del d.lgs. 163/2006. Il periodo di esecuzione del contratto, ai fini dello svincolo progressivo della cauzione definitiva, è rapportato alla durata complessiva della garanzia di prodotto così come eventualmente estesa in sede di presentazione dell’offerta. A garanzia della corretta esecuzione del servizio di garanzia e assistenza in garanzia l’IMPRESA può costituire un’autonoma cauzione definitiva di importo pari al 2,5 % dell’importo contrattuale.
8. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della FEM, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
9. Non sono accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della FEM.
10. Salvo il diritto degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento la FEM può ritenere sul deposito cauzionale, con l'adozione di semplice atto amministrativo, i crediti derivati in suo favore dal contratto d’appalto. In tal caso l’IMPRESA è obbligata ad integrare e a costituire il deposito cauzionale entro 15 giorni da quello della notificazione del relativo avviso.
Art. 24 – Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione nominato da FEM
1. Il responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 10, comma 9 del Codice dei contratti, dell’art. 272 del DPR 207/2010 e dell’art. 25 del regolamento di organizzazione e funzionamento della FEM, è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, dirigente del servizio sistemi informativi, organizzazione e comunicazione della FEM.
2. Per ogni contratto d’appalto specifico la FEM nomina il direttore dell’esecuzione con la funzione di supervisionare la corretta esecuzione del contratto e controllare che lo stesso venga eseguito secondo le condizioni di cui al CDO, dei capitolati tecnici e dell’offerta presentata. Il direttore dell’esecuzione può nominare uno o più assistenti a cui affidare, sotto la sua sorveglianza e responsabilità, alcune attività di sua competenza.
3. Il direttore dell’esecuzione presiede l’esecuzione del contratto e si rapporta con il referente indicato dall’IMPRESA. Provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto. Accerta la regolarità e la conformità delle prestazioni contrattuali redigendo un’attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 325 del DPR 207/2010.
Art. 25 - Referente dell’IMPRESA e comunicazioni
1. L'IMPRESA, prima della stipulazione del contratto d’appalto specifico, è tenuta a designare e comunicare alla FEM un proprio referente. In via principale ogni rapporto inerente l’esecuzione del contratto deve essere intrapreso con il direttore dell’esecuzione ad opera del referente nominato dall’IMPRESA. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate all’IMPRESA ai sensi e per gli effetti di legge.
2. Le comunicazioni tra il referente e il direttore dell’esecuzione, per la definizione di questioni di servizio rilevanti e tali da non poter essere risolte telefonicamente, devono avvenire in forma scritta, utilizzando preferibilmente la posta elettronica ordinaria (PE) o certificata (PEC) e i rispettivi documenti trasmessi
devono essere sottoscritti digitalmente o di pugno ed inviati tramite scansione. Gli indirizzi di PE, di PEC e i numeri di FAX, TELEFONO FISSO e CELLULARE devono essere comunicati dall’IMPRESA contestualmente alla nomina del referente.
3. Il referente nominato dall’IMPRESA deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
b) poteri necessari per l’esecuzione della fornitura e dei servizi connessi;
c) poteri di coordinamento con le altre imprese eventualmente impegnate nella fornitura degli altri lotti all’interno dello stesso edificio;
d) garantire la sua reperibilità almeno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 dei giorni lavorativi coincidenti con quelli relativi all’esecuzione del contratto.
4. In caso di impedimento o assenza del referente, l’IMPRESA deve darne tempestiva comunicazione al direttore dell’esecuzione indicando contestualmente il nominativo e i recapiti del sostituto.
5. LA FEM si riserva di chiedere motivatamente la sostituzione del referente o del sostituto in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze legate all’esecuzione del contratto, senza che l’IMPRESA possa sollevare obiezioni.
6. L’IMPRESA e il referente nominato da quest’ultima hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente al direttore dell’esecuzione i nominativi di eventuali ulteriori soggetti incaricati dall’IMPRESA di risolvere specifiche problematiche.
Art. 26 - Avvio dell’esecuzione del contratto
1. L’avvio dell’esecuzione del contratto specifico è disposta dal direttore dell’esecuzione entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di perfezionamento del contratto stesso. Il contratto è perfezionato con la sottoscrizione dello stesso da parte della FEM.
2. Con il perfezionamento del contratto il direttore dell’esecuzione è autorizzato a dare avvio alla sua esecuzione.
3. Per gli appalti specifici di fornitura annuale l’IMPRESA è tenuta a predisporre e concordare con il direttore dell’esecuzione, entro 15 (quindici) giorni dalla data di perfezionamento del contratto, un programma temporale di esecuzione dello stesso nel corso dell’anno e in funzione delle esigenze della FEM.
4. L’IMPRESA è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal direttore dell’esecuzione per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la FEM ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
5. Il direttore dell’esecuzione ha la facoltà di redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’IMPRESA. Ove redatto il verbale di avvio dell’esecuzione contiene i seguenti elementi ove ritenuti pertinenti in relazione all’oggetto del singolo appalto specifico:
a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui l’IMPRESA svolge l'attività;
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell’IMPRESA dalla FEM per l'esecuzione dell'attività;
c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del contratto sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.
6. Xxx redatto il verbale è steso in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall’IMPRESA.
7. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
8. Qualora l’IMPRESA intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuta a formulare esplicita contestazione, a pena di decadenza, sul verbale di avvio dell'esecuzione, o, ove non redatto, con nota scritta indirizzata al direttore dell’esecuzione.
Art. 27 - Avvio d’urgenza dell’esecuzione del contratto
1. La FEM può disporre l’esecuzione anticipata del contratto dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace nelle seguenti due ipotesi:
a) qualora si renda necessaria l’immediata consegna degli articoli offerti per esigenze legate ad attività non rinviabili per la FEM;
b) in casi di comprovata urgenza.
2. La FEM autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.
3. Nei casi di avvio d’urgenza, nell'ipotesi di mancata stipulazione del contratto, la FEM tiene conto della parte della prestazione eseguita per il rimborso delle relative spese.
Art. 28 - Ritardato avvio dell’esecuzione del contratto imputabile alla FEM
1. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa della FEM, l’IMPRESA può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l’IMPRESA ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal comma 3. Ove l'istanza dell’IMPRESA non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, l’IMPRESA ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal comma 3.
2. La facoltà della FEM di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 1, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
3. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso avanzata dall’IMPRESA per ritardo nell'avvio dell'esecuzione attribuibile a fatto o colpa della FEM ai sensi dei commi 1 e 2, l’IMPRESA ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque complessivamente non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
a) 1,00 % per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50 % per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
c) 0,20 % per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
4. Xxx l'istanza di recesso non venga accolta dalla FEM e si proceda tardivamente alla consegna, l’IMPRESA ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo contrattuale dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di avvio dell'esecuzione del contratto.
5. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 3 e 4, nessun altro compenso o indennizzo spetta all’IMPRESA.
6. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 3, debitamente quantificata, è inoltrata dall’IMPRESA, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 4 è formulata dall’IMPRESA, a pena di decadenza, mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all’art. 190 del DPR 207/2010.
Art. 29 - Tempi e modalità di esecuzione della fornitura
1. Salvo quanto diversamente stabilito in occasione del rilancio del confronto competitivo relativo ad ogni appalto specifico, i beni devono essere consegnati dall’IMPRESA entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione dell’ordine o, ove redatto, dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto (ovvero, in caso di avvio d’urgenza, dalla data di comunicazione all’IMPRESA del provvedimento di avvio d’urgenza antecedente a quella di stipulazione del contratto).
2. Il termine di cui al comma 1 è da intendersi ridotto di un numero complessivo di giorni pari a quanto eventualmente indicato dall’IMPRESA all’interno dell’offerta economica per l’attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione “RIDUZIONE DEI TEMPI DI CONSEGNA”.
3. Il termine di cui al comma 1 si intende comprensivo anche di tutti gli adempimenti che l’IMPRESA è chiamata a svolgere prima della concreta messa in produzione o reperimento dei beni. Pertanto, ritardi nella produzione della documentazione richiesta o nell’espletamento delle attività prodromiche alla messa in produzione/reperimento dei beni, imputabili all’IMPRESA, non impediscono il decorso del termine utile per l’ultimazione delle prestazioni contrattuali.
4. L’IMPRESA:
a) è responsabile dell’esatto adempimento e della perfetta esecuzione del contratto;
b) garantisce la continuità operativa nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali in stretto contatto con il direttore dell’esecuzione nominato dalla FEM secondo i tempi previsti, le modalità stabilite e le esigenze manifestate dalla FEM;
c) riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività oggetto del contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone o cose, sia della FEM, che di terzi, in dipendenza di colpa grave o negligenza nella esecuzione delle prestazioni previste, restandone sollevata la FEM stessa;
d) si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possano derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell’esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del contratto d’appalto;
e) si impegna a mantenere indenne la FEM in relazione ad ogni qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento dei servizi o dai suoi risultati;
f) ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, e ciò anche dopo la scadenza del contratto d’appalto;
g) è obbligata a comunicare tempestivamente alla FEM ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d’Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
h) si impegna a ripetere quelle prestazioni che a giudizio della FEM non risultassero eseguite a regola d’arte senza pretendere alcuna integrazione al corrispettivo offerto;
i) si impegna a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni al direttore dell’esecuzione nominato dalla FEM;
j) qualora la FEM utilizzi i beni forniti prima dell'emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, rispondere comunque fino all’emissione della stessa dei difetti derivanti da vizi, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali, esclusi i guasti derivanti dall’ordinario utilizzo dei beni (ordinaria usura);
k) provvedere all'assicurazione rischio contro terzi, inerente all' esecuzione del contratto.
Art. 30 – Predisposizione dei personal computer
1. L’IMPRESA è tenuta consegnare ciascuna apparecchiatura con il sistema operativo già precaricato e pronto all’uso assicurandosi di verificare il corretto funzionamento dell’intera configurazione (comprensiva delle eventuali componenti opzionali).
2. Per ciascuna apparecchiatura devono essere forniti CD-ROM/DVD-ROM contenenti una procedura di installazione del sistema operativo, dei drivers dei dispositivi presenti nell’apparecchiatura e, eventualmente, delle utilities per la gestione dell’apparecchiatura stessa.
3. Di ogni prodotto software fornito è richiesta una copia completa della documentazione tecnica e d’uso (ove esistente sul mercato) in formato elettronico. La documentazione deve essere fornita in lingua italiana oppure, se non prevista, in lingua inglese.
Art. 31 – Consegna degli articoli
1. Ciascuna consegna deve essere effettuata utilizzando con uno o più pacchi contenenti i beni ordinati che devono essere opportunamente sigillati in modo tale da garantirne la loro integrità.
2. Per ogni consegna l’IMPRESA è tenuta:
a) separare i pacchi contenenti i beni ordinati in funzione del numero d’ordine a cui essi si riferiscono (evitando di inserire nel medesimo pacco beni riferiti ad ordini diversi);
b) elaborare un documento di sintesi dei beni in consegna in cui riportare, per ogni articolo, il/i numero/i d’ordine a cui si riferiscono in modo da facilitare la verifica della completezza della fornitura da parte dell’incaricato di FEM;
c) preavvisare tramite e-mail il Centro Servizi Operativi della FEM e direttore dell’esecuzione della data di consegna trasmettendo allo stesso il documento di sintesi che deve essere anche allegato ai pacchi in consegna;
d) seguire ogni altra indicazione sulla consegna specificata nell’ordine di acquisto o dal direttore dell’esecuzione.
3. I beni, con l’eventuale relativo software già installato (ove previsto), devono essere consegnate a cura e spese dell’IMPRESA nella sede della FEM, in xxx X. Xxxx, 0, 00000 Xxx Xxxxxxx all’Adige (TN). In particolare l’attività di consegna si articola in due fasi:
a) accettazione della consegna con verifica di un incaricato di FEM e presso il Centro Servizi Operativi della completezza della fornitura (controllo dell’integrità dei pacchi e della corrispondenza tra quanto ordinato e quanto consegnato);
b) scarico dei beni nell’edificio indicato dall’incaricato di FEM.
4. Le attività di consegna dei beni si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, e, ove richiesto, asporto dell’imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale.
5. La FEM, in occasione dei singoli ordinativi di fornitura, si riserva la facoltà di indicare un diverso luogo di consegna rispetto a quello indicato nel comma 3.
6. I beni devono essere consegnati unitamente alla manualistica tecnica d’uso (hardware e software).
Art. 32 - Sospensione e ripresa dell’esecuzione del contratto
1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
2. E' ammessa la sospensione della prestazione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni contrattuali. È inoltre ammessa la sospensione negli altri casi previsti dall’art. 308 del DPR 207/2010.
3. Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento e la sottoscrizione del referente dell’IMPRESA o di un legale rappresentante di quest’ultima, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione specificando le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri in capo alla FEM, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale è inviato al responsabile del procedimento in fase di esecuzione entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
4. Il verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, è sottoscritto dal referente dell’IMPRESA ed inviato al responsabile del procedimento in fase di esecuzione entro cinque giorni dalla data di sua redazione. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
Art. 33 - Divieto di modifiche del contratto da parte dell’IMPRESA
1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’IMPRESA, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione e preventivamente approvata dalla FEM nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’art. 18.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’IMPRESA, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite dal direttore dell’esecuzione.
Art. 34 - Eccezioni dell’IMPRESA
1. Nel caso in cui l’IMPRESA ritenga che le disposizioni impartite dalla FEM siano difformi dalle obbligazioni nascenti dal contratto, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all’esecuzione dei servizi richiesti siano più gravosi di quelli prescritti dai capitolati e tali, quindi, da richiedere la corresponsione di un particolare compenso, essa, prima di dar corso alla loro esecuzione, deve presentare le proprie riserve tramite nota scritta indirizzata al direttore dell’esecuzione nominato dalla FEM.
2. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la FEM ad oneri imprevisti, non sono accolte richieste postume e che le eventuali riserve s’intendono prive di qualsiasi efficacia.
Art. 35 - Varianti introdotte dalla FEM
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 311 del DPR 207/2010, la FEM può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento in fase di esecuzione o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
2. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della FEM, le varianti, in aumento o in diminuzione rispetto agli importi stimati, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5 % dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al presente comma sono disposte dal direttore dell’esecuzione dietro approvazione del responsabile del procedimento in fase di esecuzione. Non è pertanto richiesta alcuna formale accettazione dell’IMPRESA.
3. Nei casi previsti al comma 2, la FEM può chiedere all’IMPRESA una variazione in aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20 % dell’importo originario del contratto che l’IMPRESA stessa è tenuta ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la FEM procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’IMPRESA.
4. In ogni caso l’IMPRESA ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla FEM e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’IMPRESA maggiori oneri.
Art. 36 - Aggiornamento tecnologico
1. Nel caso in cui a seguito dell’intervenuta evoluzione tecnologica si sia verificata l’immissione sul mercato di prodotti con caratteristiche tecniche innovative e migliorative rispetto a quelle offerte in sede di partecipazione alla procedura di gara per la stipulazione dell’accordo quadro o in occasione del rilancio del confronto competitivo relativo all’appalto specifico, l’IMPRESA è tenuta alla sostituzione dei prodotti offerti con quelli nuovi, alle medesime o più favorevoli condizioni economiche.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, fermo restando la necessità che i nuovi prodotti rispecchino le caratteristiche tecniche minime stabilite dalla documentazione di gara e quelle migliorative offerte, l’IMPRESA, prima di dare avvio all’esecuzione del contratto, è tenuta ad informare il direttore dell’esecuzione della loro presenza sul mercato e a proporre il loro utilizzo in sostituzione dei prodotti offerti in sede di gara.
3. Il direttore dell’esecuzione, verificata la rispondenza dei nuovi prodotti alle caratteristiche tecniche minime stabilite dalla documentazione di gara e a quelle migliorative offerte, autorizza o meno l’IMPRESA alla sostituzione dei prodotti offerti con quelli aggiornati tecnologicamente.
Art. 37 - Subappalto e cessione del contratto
1. L’IMPRESA è tenuta ad eseguire in proprio le forniture e i servizi oggetto del contratto di appalto specifico. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’articolo 116 del d.lgs. 163/2006.
2. L’importo complessivo delle prestazioni contrattuali subappaltati dovrà comunque rimanere contenuto entro il limite di legge, ossia entro il 30 % dell’importo complessivo del contratto.
3. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che l’IMPRESA all'atto dell'offerta abbia indicato specificatamente le prestazioni contrattuali che intende subappaltare;
b) che l’IMPRESA provveda al deposito del contratto di subappalto presso la FEM almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni;
c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la FEM, l’IMPRESA trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. 163/2006 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del medesimo d.lgs. 163/2006;
d) che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge
31 maggio 1965 n. 575. Per la verifica di tale requisito la FEM provvederà a richiedere all’IMPRESA tutta la documentazione riferita all'affidatario necessaria per la richiesta della comunicazione o informazione antimafia a norma del DPR 3 giugno 1998 n. 252.
4. L’IMPRESA rimane unica responsabile nei confronti della FEM per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, fatti, omissioni o negligenza da parte dei subappaltatori.
5. Poiché la FEM non intende provvedere direttamente al pagamento del subappaltatore, è fatto obbligo all’IMPRESA di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti stessi via via corrisposti con l'indicazione delle ritenute di garanzia e indicazione del CIG riferito alla presente gara nel rispetto della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e di ogni altra normativa in materia.
6. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, d.lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i subcontratti stipulati dall’IMPRESA per l’esecuzione del contratto, quest’ultima è tenuta a comunicare al direttore dell’esecuzione il nominativo del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
7. Restano ferme tutte le altre prescrizioni stabilite dall’articolo 118 del d.lgs. 163/2006 e delle altre norme stabilite dalla legislazione vigente in materia di subappalto.
Art. 38 - Sicurezza del lavoro, osservanza di norme previdenziali e assistenziali
1. L’IMPRESA si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008. Le prestazioni richieste, potendosi configurare quali “mere forniture di materiali o attrezzature” o, in relazione ai servizi richiesti “servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni”, non richiedono la necessità dell’elaborazione da parte di FEM di un DUVRI ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del d.lgs. 81/2008 non essendo nemmeno presenti “rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato IX”.
2. L’IMPRESA è tenuta ad adottare, nel corso dell’esecuzione del contratto, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta x xxxxxxxxx da parte della FEM, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge e d'esperienza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette all’esecuzione del contratto che dei dipendenti della FEM e dei terzi. L'IMPRESA si impegna, inoltre, ad informare i soggetti coinvolti nell’esecuzione del contratto di tutti gli eventuali rischi inerenti l’uso dei beni forniti.
3. Tutti i beni forniti e le relative componenti di sicurezza dovranno essere conformi alle vigenti normative di settore.
4. L’IMPRESA deve farsi carico di segnalare tempestivamente al direttore dell’esecuzione eventuali guasti o problemi vari riscontrati durante l’esecuzione della fornitura.
5. Ai sensi del d.lgs. 81/2008 la FEM promuove la cooperazione ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi durante la fase di esecuzione del contratto.
6. L’IMPRESA è responsabile in proprio, in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente alle persone o alle cose, tanto alla FEM che a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, anche se eseguite da parte di terzi.
7. L’IMPRESA si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.
8. L’IMPRESA si impegna altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in
generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
9. L’IMPRESA è obbligata a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
10. I suddetti obblighi vincolano l’IMPRESA anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
11. L’IMPRESA, inoltre, risponde in sede di responsabilità civile qualora tali violazioni possano ledere l’immagine della FEM.
Art. 39 - Certificato di ultimazione della fornitura e consegna
1. Ai sensi dell’art. 309 del DPR 207/2010, l’IMPRESA è tenuta a comunicare, con nota scritta indirizzata al direttore dell’esecuzione del contratto, l’ultimazione delle operazioni di fornitura e consegna dei beni oggetto di ogni singolo contratto d’appalto specifico.
2. Per i contratti specifici di fornitura annuale l’IMPRESA, oltre alla comunicazione di cui al comma 1, è tenuta a comunicare l’ultimazione delle operazioni di fornitura e consegna riferita ad ogni singolo ordinativo discendente dal contratto.
3. Il direttore dell’esecuzione, effettuati i necessari accertamenti, entro 14 (quattordici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, rilascia nella forma della semplice dichiarazione il certificato attestante l’ultimazione della fornitura.
4. Il certificato di ultimazione della fornitura è confermato dal responsabile del procedimento in fase di esecuzione.
Art. 40 - Verifica di conformità
1. Il contratto è sottoposto a verifica di conformità affidata al direttore dell’esecuzione.
2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
3. La FEM si riserva la facoltà di procede, con cadenza adeguata per garantire un accertamento progressivo della regolare esecuzione del contratto, ad una verifica di conformità in corso di esecuzione.
4. Il direttore dell’esecuzione, in corso di esecuzione del contratto, effettua i controlli che ritiene più opportuni invitando alle operazioni di verifica l’IMPRESA. Di dette operazioni di controllo è redatto apposito verbale.
5. I verbali di verifica di conformità vengono trasmessi al responsabile del procedimento in fase di esecuzione entro 15 (quindici) giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.
6. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’IMPRESA che deve mettere a disposizione del direttore dell’esecuzione i mezzi eventualmente necessari ad eseguirle. Nel caso in cui l’IMPRESA non ottemperi a tale obbligo, il direttore dell’esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo contrattuale o dalla cauzione definitiva (ove richiesta).
Art. 41 – Attestazione di regolare esecuzione
1. Il responsabile dell’esecuzione accerta la regolarità e la conformità delle prestazioni contrattuali redigendo un’attestazione di regolare esecuzione.
2. Per i contratti specifici di fornitura annuale il direttore dell’esecuzione accerta la regolarità e conformità delle prestazioni contrattuali dei singoli ordinativi discendenti dal contratto con semplice dichiarazione con cui autorizza o meno il pagamento. A chiusura del periodo di validità del contratto di fornitura annuale il direttore dell’esecuzione redige un’attestazione di regolare esecuzione riferita all’intero contratto.
3. L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell’ultimazione delle operazioni di fornitura e consegna e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) l’indicazione dell’IMPRESA;
c) il nominativo del responsabile dell’esecuzione;
d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni ;
e) le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
f) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’IMPRESA;
g) la certificazione di regolare esecuzione.
4. E’ fatta salva la responsabilità dell’IMPRESA per eventuali vizi o difetti non controllabili in sede di attestazione di regolare esecuzione.
5. Successivamente all’emissione dell’attestato di verifica di conformità, si procede al pagamento delle prestazioni contrattuali eseguite.
6. Lo svincolo della cauzione prestata dall’IMPRESA a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto avviene una volta scaduto il periodo di garanzia e di disponibilità di parti di ricambio.
Art. 42 - Responsabilità per danni e riservatezza
1. L’IMPRESA solleva la FEM da ogni eventuale responsabilità civile, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione del contratto. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della FEM, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
2. L’IMPRESA è responsabile dei danni che dovesse arrecare al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari ecc., agli immobili, nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà della FEM o in deposito presso la stessa che dovesse verificarsi durante l’esecuzione del contratto, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto. L’IMPRESA è responsabile di qualsiasi danno arrecato a terzi.
3. L'IMPRESA è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la FEM.
Art. 43 - Ritardi, inadempimenti ed esecuzione in danno
1. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in fase di esecuzione in merito agli eventuali ritardi o altri inadempimenti nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.
2. Il direttore dell’esecuzione, qualora l’IMPRESA per sua negligenza ritardi l’adempimento delle prestazioni contrattuali rispetto a quanto stabilito nel contratto d’appalto (e/o quanto concordato in sede di avvio dell’esecuzione), ovvero qualora nel corso dell’esecuzione non sia garantito il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali o si siano verificate degli inadempimenti o delle inefficienze nel coordinamento, assegna all’IMPRESA un termine per compiere le prestazioni in ritardo o il ripristino delle condizioni contrattuali e l’immediato espletamento delle necessarie azioni correttive. Tale termine, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi e decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione da parte dell’IMPRESA. Il direttore dell’esecuzione dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie affinché l’IMPRESA possa compiere le prestazioni non ancora eseguite o non eseguite correttamente.
3. Scaduto il termine assegnato, il direttore dell’esecuzione verifica, in contraddittorio con l’IMPRESA, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita compilando un verbale da trasmettere al responsabile del procedimento in fase di esecuzione.
4. Sulla base del verbale trasmesso dal direttore dell’esecuzione, qualora l'inadempimento permanga, la FEM, su proposta del responsabile del procedimento in fase di esecuzione, delibera la risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’art. 146 del DPR 207/2010 qualora l’IMPRESA sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la FEM, esperito infruttuosamente la procedura prevista dai commi precedenti, può procedere
d’ufficio in danno dell’esecutore inadempiente ai sensi dell’articolo 125, comma 6, lettera f), del d.lgs. 163/2006.
6. Nell’eventualità di cui al comma 5, salvo il diritto della FEM al risarcimento del danno, all’IMPRESA può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la FEM.
7. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, trova applicazione l’art. 140 del d.lgs. 163/2006.
Art. 44 - Penali
1. Nel caso di attività che devono concludersi entro una data certa (compresa quella di ultimazione della fornitura e consegna), la FEM irroga, previa contestazione all’IMPRESA, una penale stabilita nella seguente misura:
a) fino a 30 giorni di ritardo: addebito di un importo pari all’ 1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre all’addebito di eventuali spese sostenute (comprese quelle dovute ad un eventuale contratto di locazione di beni equivalenti);
b) oltre i 30 giorni di ritardo: facoltà per la FEM di risolvere il contratto in danno.
2. Per ogni altro inadempimento contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, la FEM può irrogare, previa contestazione all’IMPRESA, una penale parametrata al livello di gravità dell’inadempimento e compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell’importo netto contrattuale.
3. In ogni caso l’ammontare complessivo delle penali applicate non può superare il 10% dell’importo netto contrattuale. Nell’eventualità in cui ciò si verifichi la FEM potrà procedere alla risoluzione totale o parziale del contratto per grave inadempimento e disporre l’esecuzione in danno nei confronti dell’IMPRESA.
4. Le penali di cui al presente articolo sono trattenute sull’ammontare contrattuale o escusse dalla cauzione definitiva (ove richiesta) salva in ogni caso la facoltà per la FEM di risolvere il contratto stesso, previa diffida ad adempiere secondo quanto stabilito dal codice civile e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti.
5. Le penali di cui sopra vengono notificate all’IMPRESA dal direttore dell’esecuzione tramite contestazione scritta. Decorsi 10 giorni dal ricevimento della comunicazione le penali si intenderanno accettate.
6. Quando il ritardo sul termine nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali riguarda parti delle stesse il cui valore complessivo è inferiore al 30% dell’importo contrattuale, la FEM si riserva l’applicazione parziale delle penali. Ricorrendo questa condizione, le penali sono calcolate ed applicate in misura ridotta e proporzionale all’incidenza percentuale, sul totale della fornitura, delle parti per cui è si è verificato il ritardo da parte dell’IMPRESA.
7. È ammessa, su motivata richiesta dell’IMPRESA, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando la FEM riconosca che il ritardo non è imputabile all’IMPRESA stessa, oppure quando la FEM riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della FEM alla corretta esecuzione del contratto. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’IMPRESA. Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide il responsabile del procedimento in fase di esecuzione, sentito il direttore dell’esecuzione.
Art. 45 - Recesso unilaterale
1. Ai sensi dell’art. 1373, primo e quarto comma e dell’art. 1671 del codice civile, è facoltà della FEM recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell’IMPRESA, della relativa comunicazione. Tale facoltà può essere esercitata dalla FEM anche nelle ipotesi in cui, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano disponibili i beni oggetto del contratto (che soddisfano le esigenze della FEM) attraverso gli strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza – CONSIP e/o APAC - o dal mercato elettronico della pubblica amministrazione (o altri mercati elettronici).
2. In caso di esercizio della facoltà di recesso la FEM resta obbligata al pagamento delle sole prestazioni eseguite alla data in cui il recesso diviene efficace oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Con tale ultimo pagamento l’IMPRESA si ritiene soddisfatta di ogni sua pretesa senza che l’anticipato scioglimento del vincolo contrattuale possa dare adito ad ogni ulteriore pretesa.
Art. 46 - Clausola risolutiva espressa
1. La FEM e l’IMPRESA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, oltre alle ipotesi specificate negli altri articoli del presente capitolato e nelle disposizioni di legge, convengono la risoluzione espressa del contratto, nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi:
a) sospensione dell’esecuzione del contratto senza giustificato motivo;
b) gravi e reiterate inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l’irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale;
c) verificarsi di situazioni di conflitto di interesse dell’IMPRESA e valutate come tali e adeguatamente motivate dalla FEM;
d) venir meno in capo all’IMPRESA, durante l’esecuzione del contratto, dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del d.lgs. 163/2006;
e) sostituzione di una o più delle imprese partecipanti all’R.T.I.;
f) cessione del contratto in violazione dell’art. 116 del d.lgs. 163/2006;
g) per motivi di pubblico interesse;
h) nei casi di subappalto non autorizzato dalla FEM;
i) inosservanza delle norme di legge relative alla sicurezza e tutela del lavoro, al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
j) impiego di personale non dipendente dell’IMPRESA;
k) mancato rispetto delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L’IMPRESA riconosce alla FEM il diritto di risolvere di diritto il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. al domicilio eletto dalla stessa.
3. In tutti i casi in cui si addivenga alla risoluzione del contratto, la FEM si riserva la facoltà di subentro nell’esecuzione del contratto, del concorrente secondo classificato.
4. A carico dell’IMPRESA grava anche l’onere dell’eventuale maggior costo sostenuto dalla FEM per assicurare l’esecuzione del contratto.
5. In tutti i casi di cui al presente articolo la risoluzione si verifica di diritto.
Art. 47 - Validità dell’offerta
1. L’IMPRESA può svincolarsi in caso di mancata stipulazione del contratto d’appalto specifico discendente dall’accordo quadro entro 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data fissata per la ricezione dell’offerta nell’ambito del rilancio del confronto competitivo.
2. Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del d.lgs. 163/2006, la FEM può chiedere all’IMPRESA il differimento di detto termine per un periodo di ulteriori 180 giorni.
Art. 48 - Stipulazione del contratto e spese contrattuali
1. Il contratto d’appalto specifico discendente dall’accordo quadro è perfezionato mediante scambio di corrispondenza.
2. Al contratto viene apposto il timbro postale per la data certa con oneri in capo all’IMPRESA (pari ad euro 0,60 per ogni pagina di contratto).
3. Se l’IMPRESA non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto o non fosse in grado di esibire la documentazione richiesta entro il termine perentorio assegnatole, la FEM annulla con atto motivato l’aggiudicazione. In tal caso l’aggiudicazione avviene in favore dell’Impresa che segue in graduatoria con eventuale richiesta di risarcimento del danno subito dalla FEM.
4. Nel caso di cui al comma 3 sono comunque a carico dell’IMPRESA le maggiori spese sostenute dalla FEM.
5. Tutte le spese relative al contratto e qualsiasi altra spesa fiscale anche susseguente (ad eccezione dell'I.V.A. che grava sulla FEM, destinataria delle prestazioni contrattuali) sono a carico dell’IMPRESA. Tutti i suddetti oneri ed obblighi si intendono compresi e compensati nel prezzo risultante dall’offerta presentata dall’IMPRESA.
Art. 49 - Legge applicabile e definizione delle controversie
1. Per quanto non disposto dall’accordo quadro e dalla documentazione di gara trova applicazione il d.lgs. 163/2006 e il DPR 207/2010.
2. Le eventuali controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione dell’accordo quadro o del contratto d’appalto da esso discendente, da presentarsi comunque sempre per iscritto e quale che sia la natura tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, saranno possibilmente definite in xxx xxxxxxx.
0. Il ricorso all’arbitrato potrà avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di specifico compromesso arbitrale.
4. Qualora una delle parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia verrà decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento.
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
- dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx -
x.xx Xxxxx
FC/x.xx Xxxxx Xxxxxxxx GG/x.xx Xxxxxxxx Xxxxxx