CIG. Z071F766C7
ALLEGATO 2
Schema di convenzione relativa alla concessione in gestione dei campi da tennis dell’impianto sportivo Parco Verde del Comune di Serra de' Conti
CIG. Z071F766C7
In attuazione della Determinazione Dirigenziale n. …. del ………….., l’anno 201.., nel giorno … del mese di…………., presso la sede del Area Lavori Pubblici del Comune di Serra de’Conti con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge
fra
il Comune di Serra de’Conti, Area Lavori Pubblici, che di seguito nel testo sarà denominato "Comune" o “Amministrazione Comunale”, rappresentata/o dal geom. Xxxx Xxxxxxxx, nato a Serra de’Conti, il 05/12/1957, con sede legale in Serra de’Conti, via Marconi,6, cod. fisc. 00339900425,
e
l’Associazione / Società sportiva ……………………………. che di seguito nel testo sarà denominata per brevità anche "Associazione / Società” o “soggetto affidatario” o “concessionario”, operante sul territorio del Comune di
………………con sede legale in
.............................................., rappresentata dal dirigente
..............................................., nato a
.........................., il ..........……., cod. fisc. ..........
………………………………………………………….
premesso
- che l’Amministrazione Comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture ed impianti sportivi;
- che l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti a consentire l’ottimizzazione dell’offerta ed a garantire alle associazioni sportive un quadro strutturale di riferimento ampio, nei termini previsti dall’art. 90, comma 26 della legge n. 289/2002;
- che l’ottimizzazione dell’uso degli impianti sportivi è realizzabile anche mediante l’affidamento in gestione in via preferenziale alle associazioni, alle società sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive, come delineato dal comma 25 del richiamato art. 90 della legge n. 289/2002, nonché dalla
legge regionale Marche n. 5/2012;
- che si è proceduto a selezione pubblica di un possibile soggetto affidatario - concessionario dei campi da tennis e delle strutture correlate, qualificato come impianto sportivo complesso, con individuazione dell’associazione/società/ente
……………………………………;
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
(Oggetto della convenzione)
1. L’Amministrazione affida all’Associazione la gestione dell’impianto sportivo di Via Fonte/via Montessori , delle strutture correlate e dei servizi complementari al buon funzionamento del complesso, costituito nello specifico da: n. 2 ( due) campi da tennis in erba sintetica, dall’xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,x x. 0 box prefabbricati adibiti a servizi con annessi spazi di ristoro e svago, nonché da un parco pubblico circostante;
2. Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al soggetto affidatario: relativamente ad essi, le parti hanno redatto verbale di consistenza dei beni mobili ed immobili affidati (in gestione).
Art. 2
(Durata della convenzione)
1. La convenzione, al fine di dare continuità alla gestione dell’impianto, ha durata stabilita in venti anni a far data dalla stipulazione della stessa.
Art. 3
(Ammodernamento dell’impianto)
L’Associazione/Società sportiva si obbliga a realizzare a propria cura e spese, previa concessione del diritto di superficie da parte del Comune di Serra de’ Conti, la seguente struttura:
copertura pressostatica, a cura e spese del concessionario, con membrana singola, del campo da tennis, con le seguenti caratteristiche minime:
*copertura pressostatica a singola membrana di metri 18 per 36 ed altezza di circa metri 8,50;
*membrana in tessuto Tipo 1 Classe B-s2;
*n. 2 soffietti per porte;
*n. 2 sacche di mandata aria;
*manica di ripresa aria;
*asola rinforzata in materiale tipo 'Panama'
*patelle interne ed esterne;
*predisposizione per numero otto punti luce.
Art. 4.
(Profili economici )
1. Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento dell’impianto sportivo assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria come di seguito meglio specificati. Ad esso competeranno pertanto tutte le entrate derivanti dall’uso dell’impianto affidato in gestione.
2. Il valore attribuito alla concessione, è di € , come da atti di gara, per
il periodo massimo previsto di durata della concessione stessa, determinata in 20 (venti anni).
3. Il soggetto affidatario corrisponde all’Amministrazione un canone di concessione determinato in base all’offerta presentata in gara, pari a complessivi € (come
riportato nel precedente punto 2), versando su base annuale, entro il 30 giugno di ogni anno, l'importo di €.............. (pari alla quota annuale dell'importo complessivo ventennale del canone).
4. Per la copertura del campo da tennis con strutture pressostatiche, qualora sia accertata la necessità di procedere agli atti necessari per il rispetto della normativa antincendio, le cui spese si intendono a totale carico del soggetto affidatario, nella fase di fine lavori dovrà essere presentata la documentazione prevista dal DPR 151/2011.
5. La concessione della gestione del campo da tennis oggetto della presente convenzione è subordinata alla realizzazione sul posto, da parte del soggetto affidatario/concessionario e a proprie spese, di una copertura pressostatica a membrana singola con le caratteristiche minime riportate tanto nella delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29/06/2017, quanto nel relativo bando di gara.
Art. 5
(Riferimenti per gli utenti – Carta dei Servizi)
Il concessionario predisporrà, entro sei mesi dall’avvio del servizio, in accordo con il Comune di Serra de’ Conti, la carta dei servizi che dovrà contenere:
• Gli standard relativi alla qualità dei servizi erogati:
• Le sanzioni correlate al mancato rispetto degli stessi;
• La procedura per la presentazione dei reclami;
• Le modalità di informazione/comunicazione all’utenza.
Art. 6
(Modalità operative di funzionamento dell’impianto)
1. L'impianto deve essere aperto al pubblico (utenti singoli od organizzati in Enti e Società sportive) nei periodi e secondo gli orari determinati in base all’offerta presentata dall’affidatario.
Art. 7.
(Obblighi generali in capo al soggetto affidatario-concessionario)
a. assumersi tutti gli oneri derivanti dalla gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto, come in seguito meglio specificato. Eventuali interventi di miglioria e di manutenzione straordinaria dovranno essere preventivamente concordati con l’Amministrazione Comunale;
b. mantenere in buono stato di conservazione l’impianto mediante pulizia, custodia e quant’altro necessario;
c. garantire liberamente l’accesso al parco, salvo nel momento in cui si svolgeranno attività agonistiche o altre attività e/o manifestazioni; l’uso dei campi da tennis e degli spogliatoi da parte dei soggetti che lo richiedessero, è garantito dietro pagamento delle tariffe determinate dal soggetto affidatario. Le tariffe vigenti, che il soggetto affidatario dovrà comunicare preventivamente all'Amministrazione comunale, dovranno essere adeguatamente rese note dal gestore mediante esposizione in luoghi facilmente accessibili al pubblico. I proventi delle tariffe per l’uso dell’impianto saranno introitati dal gestore;
d. servizio bar, di biglietteria e/o raccolta di prenotazioni e rapporto con il pubblico;
e. il pagamento di tutte le utenze dei vari servizi (gas, metano, elettricità, acqua, rifiuti e c c . ) necessari al funzionamento dell’impianto;
f. osservare e a fare osservare il buon uso dell’impianto da parte di ogni utente, la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi uso improprio o danno all'impianto, alle attrezzature o a terzi. Gli impianti, le attrezzature e gli arredi devono essere riconsegnati nello stato d’uso in cui si trovavano all’atto della consegna, fatto salvo il normale deperimento dovuto al corretto uso degli stessi e alla naturale vetustà;
g. rifondere il Comune di tutti i danni provocati all'impianto e alle attrezzature, in dipendenza dall'uso dell'impianto durante l’affidamento in gestione;
h. gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato in osservanza delle normative vigenti;
i. garantire il pieno rispetto delle norme di legge e/o regolamento relativamente alle attività svolte nell’impianto;
j. il soggetto affidatario si impegna ad utilizzare l’impianto in modo diretto ed esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato l’affidamento. Per
nessun motivo è consentita la sub-concessione dell’impianto, pertanto il concessionario non può essere sostituito nella gestione della struttura sportiva, pena la risoluzione di diritto della presente convenzione, fatta eccezione per i servizi attinenti alla gestione del bar. Non sono in ogni caso considerate sub- concessioni le commesse date dal concessionario ad altre Imprese per la fornitura di beni e la realizzazione di interventi di manutenzione in genere che siano a carico del concessionario medesimo, nonché gli accordi conclusi per la custodia e la pulizia degli impianti;
k. in caso di manifestazioni o eventi pubblici o comunque aperti al pubblico, il soggetto affidatario deve provvedere a propria cura e spese a:
- compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S. ed eventualmente da altre autorità competenti, per il regolare svolgimento delle manifestazioni ivi incluso ottenere tutte le autorizzazioni necessarie;
- predisporre i servizi necessari previsti dalla legge, servizi che dovranno essere assicurati per tutto il periodo della manifestazione e fino a quando l'impianto non sarà chiuso;
- provvedere al servizio sanitario.
Il soggetto affidatario si assume ogni responsabilità, esonerando il Comune, per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo, prima, durante e dopo la manifestazione e per danni a persone o cose, in dipendenza dell'uso dell'impianto nel periodo sopra specificato anche da parte del pubblico.
l. per le prestazioni inerenti la conduzione e la gestione dell’impianto, il concessionario dovrà attivarsi, con costi totalmente a suo carico, per l’ottenimento dei titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività.
m. adempimento di qualsiasi altra obbligazione prevista dalla normativa vigente e dall’avviso di selezione per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo del Parco Verde.
Art. 8
(Obblighi specifici in capo al soggetto affidatario-concessionario)
1. Il soggetto affidatario dovrà:
-corrispondere all’amministrazione comunale il canone ricognitorio per l’uso dell’impianto, nell’importo risultante dagli atti di gara, da liquidare entro il mese di Giugno.
-realizzare a propria cura e spese, previa concessione del diritto di superficie da parte del Comune di Serra de’ Conti, la seguente struttura:
copertura pressostatica, a cura e spese del concessionario, con membrana singola, del
campo da tennis, con le seguenti caratteristiche minime:
*copertura pressostatica a singola membrana di metri 18 per 36 ed altezza di circa metri 8,50;
*membrana in tessuto Tipo 1 Classe B-s2;
*n. 2 soffietti per porte;
*n. 2 sacche di mandata aria;
*manica di ripresa aria;
*asola rinforzata in materiale tipo 'Panama'
*patelle interne ed esterne;
*predisposizione per numero otto punti luce.
Il concessionario dovrà assumersi, inoltre, tutti gli oneri necessari per garantire il rispetto della normativa vigente in materia di lavori, forniture e servizi pubblici, nonché la specifica in materia di edilizia impiantistica sportiva.
Tutti gli interventi indicati dovranno essere ultimati entro il termine di un anno dalla data di efficacia dell’aggiudicazione, salvo termine più breve indicato in sede di gara, con una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. La penale non potrà superare complessivamente il 10% del valore delle opere. Se il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore, al 10% del valore delle opere, il responsabile del procedimento promuoverà l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto.
Per la realizzazione delle opere, in quanto sotto la soglia di cui all’art. 28 del d. Lgs
n. 163/2006, non si applica la normativa prevista dal D. Lgs. 163/2006, art. 32 commi 1 e 2, pur trattandosi di lavori pubblici affidati a un soggetto concessionario di un servizio, strettamente strumentali alla gestione del servizio stesso. Il concessionario dovrà garantire obbligatoriamente la copertura del campo da tennis con strutture pressostatiche, al fine di poterne usufruire anche nel periodo invernale. La copertura dovrà avere caratteristiche tali da garantire il minimo impatto ambientale, rispettare i vincoli urbanistici cui è soggetta l'area e soddisfare tutte le prescrizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza. La copertura produce, di fatto, una modifica della situazione attuale dell’impianto sportivo; è a carico del concessionario la verifica del permanere delle condizioni per il rispetto della normativa antincendio o in caso contrario la predisposizione degli atti necessari per il rispetto della stessa.
Il Concessionario dovrà presentare entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione sulla gestione dell’impianto sportivo e il registro aggiornato degli interventi di manutenzione ordinaria, per le finalità istituzionali di controllo da parte dell’ente. Tale relazione dovrà consistere in un dettagliato rapporto illustrativo sull’andamento gestionale riferito al periodo precedente e sui risultati ottenuti nelle varie attività previste nel programma di gestione e/o nella relazione programmatica, evidenziando le eventuali collaborazioni con altri soggetti nella realizzazione delle attività poste
in essere, nonché l’eventuale servizio reso dal volontariato. Deve inoltre risultare ogni altra attività collaterale promossa autonomamente dal gestore nell’ambito della concessione. Al rapporto sulla gestione deve essere allegato un rendiconto economico entrate/uscite dell’esercizio di gestione riferito alla stagione precedente. Il tutto deve essere reso nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000. Il concessionario/affidatario dovrà segnalare tempestivamente al comune gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al fine di evitare eventuali maggiori danni alla struttura, agli impianti e ai beni , nonché al fine dell’adeguamento dell’impianto sportivo alle normative, ivi incluse quelle sportive , di sicurezza pubblica, igienico- sanitarie etc. In caso contrario ricadranno sul concessionario le spese e le responsabilità conseguenti.
Al termine del periodo ventennale di concessione, la copertura pressostatica realizzata sul campo da tennis dall'affidatario-concessionario rimarrà di proprietà di quest'ultimo, che dovrà provvedere, a proprie spese, alla sua rimozione e al suo eventuale smaltimento.
2. In relazione allo svolgimento delle attività per l’ottimale gestione dell’impianto e delle strutture correlate, il soggetto affidatario-concessionario è tenuto obbligatoriamente a far rispettare le seguenti norme comportamentali:
o indossare calzature idonee alla superficie destinata all’attività agonistica e nello stesso tempo tali da garantire che neppure gli spazi a servizio vengano danneggiati o sporcati, per cui sarà buona regola che le scarpette da gioco vengano indossate esclusivamente durante la pratica sportiva, nei soli spazi ad essa destinati;
o non introdurre veicoli, attrezzi o strumenti estranei alla pratica sportiva per cui l’impianto è concesso oppure tali da causare comunque danni alle strutture;
o non consumare pasti o spuntini all’interno del campo da tennis salvo che l’iniziativa non preveda espressamente il consumo di alimenti o bevande al suo interno;
o non esercitare, all’interno dell’impianto sportivo, attività comunque diverse da quelle a cui è destinato;
o servirsi delle attrezzature con la diligenza del buon padre di famiglia;
o non manomettere gli impianti alterandone le modalità di funzionamento e le regolazioni, che spettano esclusivamente al soggetto-affidatario o da esso autorizzato;
o segnalare tempestivamente al personale di custodia eventuali danni o guasti subiti dagli impianti;
o riconsegnare gli impianti e le attrezzature perfettamente in ordine, verificando in particolare che i rubinetti delle docce e dei bagni siano stati chiusi e le luci spente;
3. Il Soggetto affidatario - concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell’impianto in oggetto. In particolare il concessionario è
tenuto a:
A. Apertura, chiusura, sorveglianza e custodia.
Il servizio prevede:
• apertura del centro;
• servizio di guardia durante il funzionamento dell’impianto;
• controllo degli ingressi d'accesso affinché estranei non si introducano negli spogliatoi, nei locali e negli spazi durante le attività sportive e manifestazioni;
• controllo sull'accesso da parte degli utenti in aree loro vietate e sull'eventuale utilizzo improprio delle strutture ed attrezzature;
• controllo del locali destinati a spogliatoi durante le attività affinché non vengano arrecati danni agli immobili ed alle strutture sportive;
• custodia e sorveglianza dell’impianto sportivo affidato e quanto in esso contenuto, segnalando tempestivamente al Comune ogni menomazione, danno, sottrazione, abuso o altro che riguardi la buona conservazione dell'impianto e delle attrezzature,
• vigilanza sul rigoroso rispetto dei regolamenti che disciplinano l'uso ed il funzionamento dei servizi pubblici a cui sono adibiti i beni immobili e mobili affidati in custodia, richiamando gli utenti al rispetto delle disposizioni;
• preparazione di ogni struttura, a seconda dell'utilizzo, per ogni utente;
• controllo che al termine delle attività non siano rimaste persone all'interno dell'impianto sportivo;
• spegnimento di tutte le luci;
• chiusura degli ingressi d'accesso alle strutture dell’impianto;
• custodia delle relative chiavi in luogo chiuso e vigilato.
B. Servizio di pulizia.
Il servizio dovrà essere eseguito sotto la diretta responsabilità del Soggetto affidatario - concessionario a perfetta regola d'arte, da parte di unità lavorative idonee e sufficienti, senza intralciare le attività nell’impianto e tali da garantire in ogni momento il decoro e le condizioni igieniche ottimali per l’utilizzo delle strutture.
A carico del Soggetto affidatario - concessionario sono i prodotti per l'igiene.
Il Soggetto affidatario - concessionario dovrà provvedere all'acquisto delle attrezzature e dei prodotti detergenti necessari per l'espletamento dei servizi in questione.
C. Manutenzione ordinaria.
Sono a carico del soggetto affidatario tutti gli oneri derivanti dalla gestione compresi gli oneri derivanti dagli interventi di manutenzione ordinaria dell’impianto. Si precisa che, nell’ambito degli obblighi previsti dalla normativa
vigente in materia di manutenzione ordinaria a carico del concessionario (a titolo puramente esemplificativo manutenzione dei campi da gioco, degli impianti, delle strutture ecc), dovranno essere tassativamente effettuati i seguenti interventi secondo la tempistica a fianco indicata:
o Taglio erba
nel periodo aprile – settembre ogni volta che l’altezza dell’erba raggiunga i 15 cm.;
o Tinteggiatura interna dei locali una volta l’anno;
o Tinteggiatura esterna dei locali ogni 5 anni/ al bisogno
o Verniciatura delle recinzioni esterne ogni 5 anni/al bisogno
o Verniciatura di tutte le parti in ferro al bisogno
o Trattamento delle parti in legno una volta l’anno;
Gli interventi di manutenzione ordinaria sopra elencati dovranno essere tassativamente svolti e le loro cadenze rispettate; il mancato adempimento comporterà l’irrogazione delle penalità di cui al successivo art. 11. Il soggetto affidatario dovrà presentare, entro il 31 Maggio di ciascun anno, il registro aggiornato degli interventi di manutenzione ordinaria. Eventuali interventi di miglioria e di manutenzione straordinaria dovranno essere preventivamente concordati con l’Amministrazione Comunale.
Art. 9
(Obblighi specifici in capo all’Amministrazione)
1. Costituiscono obblighi specifici in capo all’Amministrazione le seguenti attività:
a) la manutenzione straordinaria dei locali e delle attrezzature dell’impianto sportivo oggetto di concessione, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 8. lettera C.
b) la definizione del sistema tariffario.
Art. 10
(Verifiche e controlli)
1. L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare controlli ed ispezioni sul corretto adempimento di quanto previsto dalla convenzione. A tale scopo il Responsabile del competente Settore / Servizio comunale comunicherà al concessionario i nominativi dei tecnici ed incaricati cui quest’ultimo dovrà consentire in ogni momento l’accesso ad ogni parte dell’impianto.
Art. 11
(Inadempimenti e penali)
Nel caso di inadempimento degli obblighi a carico del concessionario l’Amministrazione comunale contesterà l’inadempienza riscontrata, con l’invito a presentare eventuali controdeduzioni entro 10 giorni dalla comunicazione della contestazione. Se, in esito al, procedimento di cui sopra, venga confermato l’inadempimento contestato e la responsabilità del concessionario, il Comune irrogherà una penale che potrà variare da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro, per ciascun inadempimento. La penale verrà determinata in base alla gravità dell’inadempimento con riguardo al pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e al danno di immagine arrecato all’Amministrazione Comunale, oltre del valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori di cui all’art. 8, come sopra indicato, si applicherà una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.
Art. 12
(Divieto di subaffidamento-subconcessione)
1. E’ fatto divieto al soggetto affidatario-concessionario di subaffidare/subconcedere, anche solo in parte, le attività per la gestione dell’impianto sportivo e delle strutture correlate, fatta eccezione per i servizi attinenti alla gestione del bar. Non sono in ogni caso considerate sub-concessioni le commesse date al concessionario ad altre imprese per la fornitura di beni e la realizzazione di interventi di manutenzione in genere che siano a carico del concessionario medesimo, nonché gli accordi conclusi per la custodia e la pulizia degli impianti;
2. L’eventuale elusione di fatto del divieto costituisce causa di immediata risoluzione della convenzione, secondo quanto previsto dal successivo articolo 13.
Art. 13
(Risoluzione della convenzione)
1. L’Amministrazione può, a proprio giudizio insindacabile, risolvere la presente convenzione con effetto immediato, fatto comunque salvo il risarcimento danni, qualora:
a) il soggetto affidatario reiteri inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per l’impianto sportivo, a danno dei fruitori dello stesso;
b) insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al soggetto affidatario tali da pregiudicare l’esercizio delle attività dell’impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario;
c) il soggetto affidatario operi od ometta attività in modo tale da comportare inadempimenti gravi.
d) il soggetto affidatario non concluda gli interventi, di cui all’art. 8 della presente convenzione, entro il termine di un anno dalla data di efficacia dell’aggiudicazione, salvo termine più breve indicato in sede di gara, e la penale prevista di € 50,00 per ogni giorno di ritardo superi complessivamente il 10% del valore delle opere;
e) il soggetto affidatario compia azioni od ometta adempimenti espressamente previsti nella presente convenzione e nell’avviso di selezione per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo del Parco Verde, come cause di risoluzione della stessa.
Art. 14 (Responsabilità)
Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente, in via diretta ed esclusiva, ogni e qualunque responsabilità per danni o incidenti alle persone (atleti o terzi) , alle cose e alla struttura conseguenti il godimento degli impianti, esonerando il Comune di Serra de’ Conti da ogni e qualsiasi responsabilità. Il gestore risponde altresì di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio
personale quali quelli derivanti, a titolo di esemplificazione:
a) da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili;
b) dallo svolgimento delle attività all’interno dell’impianto in gestione;
c) dall'operato, anche omissivo, nell’attività di vigilanza – custodia - manutenzione nonché da qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dal Comune, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature o a terzi.
Il Comune di Serra de’ Conti resta esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose prodottisi in dipendenza di tumulti, risse o altri disordini che dovessero verificarsi durante le attività espletate o, comunque, consentite dal concessionario.
Ai fini di cui al presente articolo, il concessionario, prima dell’uso dell’impianto, è tenuto a stipulare, con primaria compagnia di assicurazione e per un massimale adeguato, non inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni) una o più Polizze Assicurative da presentare al Comune all’atto della stipula della Convenzione, che
garantiscano :
a) tutti i frequentatori per danni o incidenti per infortuni a persone;
b) per rischi relativi all’organizzazione di manifestazioni o gare sportive;
c) eventuali danni agli impianti compresi quelli addebitabili ai singoli fruitori.
Art. 15
(Recesso dalla convenzione)
1. Le parti possono recedere dalla convenzione prima che essa abbia esecuzione, per motivate ragioni, con esplicitazione attraverso comunicazione a mezzo posta raccomandata con A/R inviata con anticipo di almeno trenta giorni.
2. L’Amministrazione può recedere unilateralmente dalla presente convenzione per ragioni di pubblico interesse, previa comunicazione al soggetto affidatario- concessionario. In tale caso il Comune, previa verifica dello stato di funzionalità delle attrezzature, impianti ed opere realizzate, rimborserà a quest’ultimo una somma pari al mancato ammortamento, tenuto conto anche delle fatture e delle scritture contabili obbligatorie fornite dal concessionario.
Art. 16
(Profili inerenti la cessione della convenzione e dei crediti derivanti dalla stesso)
1. E' vietato all’affidatario cedere in tutto o in parte le attività riferite alla gestione dell’impianto sportivo oggetto della presente convenzione senza la preventiva approvazione scritta dell’Amministrazione ed esclusivamente a seguito di motivata richiesta scritta.
2. L'autorizzazione da parte dell’Amministrazione alla cessione di parte delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri convenzionali dell’affidatario, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del committente delle attività affidate a terzi.
Art. 17
(Consegna dell’impianto)
La consegna dell’impianto avverrà in contraddittorio tra le parti mediante redazione di apposito verbale dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici, nonché la consistenza e lo stato d’uso degli arredi e delle attrezzature.
Il concessionario dovrà garantire obbligatoriamente, come sopra dettagliato, la copertura dei campi con strutture pressostatiche al fine di poter usufruire dei campi da tennis anche nel periodo invernale oltre a provvedere a proprie spese alla dotazione di attrezzature e arredi, ulteriori a quelli già installati e in dotazione, necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere al riguardo dal Comune.
Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato della consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente alla consegna, tenendo conto anche delle opere di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria realizzate. Alla scadenza della concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale fino al momento detenuta dal concessionario. Di tutte le operazioni verrà data atto in un verbale di riconsegna.
Rimane fermo che tutte le opere di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e
le eventuali migliorie realizzate a cura e spese del concessionario, allo scadere della concessione, rimarranno in proprietà del Comune, senza che possa essere rivendicato alcun compenso, rimborso indennizzo nei confronti del Comune.
Il concessionario assume la funzione e gli obblighi del “datore di lavoro” previsti dalla normativa vigente. Dovrà inoltre individuare il responsabile della sicurezza dell’impianto in base alla normativa vigente.
Per tutta la durata della concessione, il concessionario dovrà condurre l’impianto nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici.
Art. 18
(Disposizioni di rinvio)
1. Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto:
a) dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi;
b) dal codice civile, per quanto riguarda i profili pattizi.
Art. 19
(Risoluzione delle controversie)
Le controversie che insorgessero in relazione all’interpretazione della presente convenzione tra l’Amministrazione e il soggetto affidatario, non risolvibili in xxx xxxxxxx, xxxxxxx devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo competente territorialmente.
Art. 20
(Spese relative alla convenzione)
Le spese relative a tasse, imposte, tributi, registrazione e in genere sono a carico del Soggetto affidatario/concessionario.
Data, ……………………………
Per l’Amministrazione
Il Responsabile di Settore / Servizio
Per il soggetto affidatario Il Presidente