FRA
Comune di Empoli
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
Ufficio Ambiente
Repertorio n°
CONVENZIONE, EX ART 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D. LGS. 117/2017), PER LE ATTIVITA’ DI RICOVERO, CURA, CUSTODIA TEMPORANEA E PERMANENTE DEI CANI RANDAGI E/O VAGANTI RICOVERATI PRESSO IL CANILE COMUNALE SITO IN XXX XXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX X.X.X. XXXXXX
L'anno addì del mese di presso i locali della Sede Comunale di Empoli
FRA
, nato a , domiciliato e residente per la carica nel palazzo degli uffici comunali, non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Servizio Tutela Ambientale del Comune di Empoli, - Codice fiscale e Partita I.V.A. n° 01329160483 - in applicazione dell'art. 107 del D. Lgs. Del 18.08.2000, n° 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” giusto decreto sindacale n. del che in seguito sarà chiamato Comune;
E
nato a ( ) il e residente a n. , che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante legale della Associazione di volontariato/ONLUS/ organizzazione
C.F. n. con sede legale in Via , iscritta al registro regionale delle associazioni di cui alla LRT n. 28/93 volontariato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. , che di seguito sarà chiamata Associazione;
PREMESSO CHE
a) la Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", affida alla competenza dei Comuni le attività di controllo della popolazione canina e felina, provvedendo in particolare alla realizzazione e alla gestione, anche tramite convenzione, dei canili per ospitare i cani randagi e/o vaganti;
b) la Legge Regionale n. 59 del 20.10.09 “Norme per la tutela degli animali” prevede
che i Comuni provvedano alle necessità degli animali ospiti delle dette strutture tramite convenzioni da stipulare preferibilmente con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali riconosciute ed iscritte in albi istituti con leggi regionali aventi finalità di protezione degli animali;
c) l'art 1 comma 12 e l'art 29 comma 3 del vigente Statuto del Comune di Empoli contiene le disposizioni di principio dirette alla valorizzazione del libero associazionismo, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità delle Associazioni (o formazioni sociali spontanee) in esecuzione dei principi comunitari e costituzionali di sussidiarietà, in forza dell'ultimo comma dell'art 118 della Costituzione, ed altresì della lettera a) art 4 legge 59/1997;
d) l'articolo 2 del D.Lgs. 117/2017 (c.d. “Codice del Terzo settore”) riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” );
e) l’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 lettera e) individua, tra le attività di interesse generale, gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
f) l' articolo 56 del Codice del Terzo settore:
• al comma 1, stabilisce che Le amministrazioni pubbliche, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale
• al comma II dispone che le convenzioni di cui prima possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.
g) l'articolo 17 del Codice del Terzo settore:
• al comma 2, definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” ;
• al comma 3, stabilisce che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
• al comma 5 statuisce che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
h) l’art. 101 del Codice del Terzo settore:
• al comma 2 prevede che “ fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale…”;
• al comma 3 dispone che… “il requisito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale … nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore”;
i) l'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 28/1993 prevede la possibilità per le Organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro regionale del volontariato da almeno 6 mesi, di sottoscrivere convenzioni con gli enti pubblici nei limiti e in osservanza alle condizioni previste negli articoli citati;
j) il Comune di Empoli ha realizzato e reso funzionante il Canile Municipale, comprendente sia il canile sanitario di cui all' art 31 c.1 della legge Regionale 59/2009 che il canile rifugio di cui all'art 31 c.3, sito in Via Del Castelluccio dei Xxxxxxxx, la cui capienza ricettiva massima è attualmente stabilita in n. 192 cani (n. 186 all’interno del canile rifugio e n. 6 all’interno del canile sanitario).
Dato atto che:
a) l’articolo 56 comma 3 del Codice del Terzo settore stabilisce che la Pubblica Amministrazione individua le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
b) dal giorno al giorno è stato pubblicato, sul sito xxxxxxxxxxxxx in “Amministrazione trasparente”, uno specifico “Avviso pubblico”,per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l’ente;
c) è stata svolta la procedura comparativa, con Determinazione nr. del
è stata selezionata l’Associazione non lucrativa denominata
per lo svolgimento del servizio come meglio descritto negli articoli seguenti della presente convenzione;
Tanto premesso, si conviene quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO
La presente convenzione ha per oggetto l’affidamento del servizio di canile sanitario e di canile rifugio all’Associazione al fine di assicurare le attività di ricovero, somministrazione pasti, pulizia, assistenza cura e custodia temporanea o permanente e vigilanza dei cani randagi e/o vaganti e dei cani oggetto di rinuncia di proprietà nella struttura di proprietà comunale posta in Via Del Castelluccio dei Xxxxxxxx all'uopo destinata, alle condizioni meglio specificate negli articoli che seguono.
ART. 2 – ATTIVITA’ DI CUSTODIA DEI CANI
La custodia e il mantenimento quotidiano dei cani accolti deve avvenire secondo regole di buona condotta e diligente cura veterinaria, con personale dotato di esperienza al fine di garantire il benessere degli animali custoditi, assicurando la pratica di quotidiani esercizi di sgambatura in aree adeguate e gli ordinari trattamenti di igiene (pulizia e toilettatura).
I cani catturati devono essere accolti nel canile sanitario, ove stazionano per il periodo di osservazione e la profilassi sanitaria, per un periodo massimo di 60 giorni, come previsto dall’art. 31 della L.R. 59/2009, in attesa di essere trasferiti al canile rifugio. Nel caso in cui non siano identificati eventuali proprietari, dopo i 60 giorni dal ricovero nel canile sanitario, il cane può essere trasferito al canile rifugio in cui viene garantita l’assistenza medico-veterinaria ordinaria. Le prestazioni veterinarie non di carattere ordinario, ove possibile, verranno comunicate preventivamente al Comune.
L’Associazione dovrà tenere, in collaborazione con il medico veterinario, un registro di carico e scarico (informatico e/o cartaceo), ai sensi dell'art. 32 c. 4 L.R. 59/09, degli animali custoditi nel canile, compresi quelli di proprietà temporaneamente ospitati che consenta in ogni momento di conoscere il numero di animali presenti all’interno della struttura e la loro distribuzione all’interno dei box/reparti, nonché per ciascun animale ospitato, la sua provenienza, gli interventi medico veterinari ai quali è stato sottoposto, la sua eventuale destinazione (affido, restituzione ai proprietari, morte ecc.) e le rispettive date; per i cani abbandonati, l’Associazione deve provvedere ad effettuare la comunicazione di ingresso al Comune, Ufficio Ambiente Servizio Tutela Ambientale, ed al Servizio veterinario USL e custodirli presso il canile sanitario per il tempo necessario ad effettuare i trattamenti necessari.
L’Associazione garantisce lo svolgimento dell’attività in modo continuativo con il seguente orario di apertura della struttura:
▪ dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nel periodo invernale;
▪ dalle ore 9.00 alle ore 19.00 nel periodo estivo.
Al di fuori di tali fasce orarie giornaliere, dovrà comunque essere garantita la reperibilità di almeno un operatore per interventi d'urgenza. L’orario per le visite è dalle ore 12,30 alle ore 14,30 in periodo invernale e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 nel periodo estivo; la visita del canile viene effettuata in compagnia dei responsabili della struttura che hanno il compito di illustrare e dare le indicazioni necessarie annotando le visite nel diario delle presenze.
Tali orari dovranno essere esposti in modo ben visibile con apposita cartellonistica all’ingresso della struttura.
Il ricovero dei cani vaganti sul territorio comunale, recuperati dal soggetto
appositamente incaricato dall’A.C., deve essere prioritario rispetto all'accoglimento nel canile di quelli oggetto di rinuncia di proprietà. A tal fine, dovranno essere sempre resi disponibili almeno due posti all’anno all’interno del canile.
L’Associazione è tenuta a fornire al soggetto incaricato delle operazioni di cattura, un recapito telefonico cui rivolgersi per i casi urgenti per garantire l’ingresso al canile dei cani catturati.
In caso di animale ferito, il soggetto preposto alla cattura dovrà portarlo in idonea struttura veterinaria con la quale l’Associazione è tenuta preliminarmente a stipulare apposita convenzione per la cura dei cani feriti.
Il nominativo della struttura suddetta dovrà essere comunicato all’Ufficio Ambiente del Comune.
L’Associazione si impegna altresì a:
a) provvedere alla pulizia giornaliera dei box, da effettuarsi, di norma, entro la mattinata, e alla loro disinfezione/disinfestazione secondo cadenze programmate - in ragione anche dei periodi stagionali;
b) garantire l’approvvigionamento di cibo di buona qualità, utilizzando anche le offerte di privati cittadini;
c) garantire la costante presenza di acqua fresca e pulita per l’ abbeveramento dei cani , scongiurandone il ristagno, il congelamento nei periodi freddi ed il surriscaldamento nei periodi caldi.
d) effettuare la pratica di quotidiani esercizi di sgambatura e gioco e gli ordinari trattamenti di igiene (pulizia ,toelettatura, profilassi antiparassitaria) nonché di pulizia delle ciotole di acqua e cibo.
e) effettuare le operazioni di riconsegna degli animali all’eventuale legittimo proprietario presso la struttura del canile nel più breve tempo possibile, previa verifica della riscossione degli oneri di ricovero secondo il tariffario approvato con D.G.C. n. 107 del 15.06.2017 e successiva integrazione allegato alla presente e di eventuali cure effettuate sull’animale, dando comunicazione all’Ufficio Ambiente del Comune del nominativo, nonché del periodo di presenza presso il canile dell’animale ospitato, delle eventuali spese mediche o interventi effettuati, tenuto conto dei minimi tariffari dell’ordine professionale dei veterinari. Per i cani di proprietà ritirati oltre il 3° giorno di permanenza al canile, comunicare i dati necessari alla Asl per effettuare la denuncia di smarrimento da trasmettere alla Polizia Municipale per la relativa sanzione;
f) fornire assistenza al personale del servizio veterinario dell'Azienda USL Toscana Centro di Empoli durante la visita dei cani custoditi presso il canile di Via del Castelluccio;
g) predisporre, di concerto con l’Amministrazione Comunale, apposito programma informatico, consultabile nell’area dedicata del sito del Comune, contenente la descrizione, le immagini fotografiche degli animali ospitati nel rifugio, le varie manifestazioni che si potranno effettuare nell’arco dell’anno, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, per incentivare le adozioni e le campagne di sensibilizzazione contro l’abbandono;
h) tenere aggiornate le schede individuali dei cani, annotando terapie e qualsiasi problema di salute riguardante l’animale. Tali schede dovranno essere siglate dal veterinario di struttura o da quello della Ausl.
i) mantenere un collegamento funzionale, efficace e più rapido possibile con la Ausl
affinché provveda alla microchippatura dei cani e alla contestuale iscrizione all’anagrafe canina;
j) garantire lo smaltimento dei resti dei cani morti tramite il competente servizio come da legge vigente.
ART. 3 – AFFIDO DEGLI ANIMALI
L’associazione si impegna a:
a) provvedere, in base a quanto previsto dal Decreto del Ministro della Sanità 14.10.96
G.U. n. 300 del 23.12.1996, alle operazioni di affido sia temporaneo, che definitivo, a nuovi proprietari che ne facciano richiesta, dei cani in stato di adottabilità;
b) redigere per ogni affido l'apposita scheda, prevista dal Decreto 14.10.96, che deve essere conservata per eventuali controlli, insieme alle fotocopie del documento di identità o altro documento equipollente dell'affidatario;
c) adottare misure idonee per incentivare le adozioni anche attraverso la promozione , in accordo con l’Amministrazione Comunale, di apposite campagne di adozione, con cadenza almeno semestrale, e campagne di sensibilizzazione contro l’abbandono;
d) favorire, in base agli orari di apertura della struttura, l’accesso al pubblico per il riconoscimento degli animali e per le richieste di affido o adozione;
e) effettuare controlli pre e post-affido sui cani per verificarne il benessere e le condizioni di mantenimento.
Nel caso in cui dovessero insorgere particolari problematiche per i cani affidati, monitorati dall’Associazione, che impediscano o rendano difficoltosa la detenzione da parte del privato, l’Associazione può rientrare in possesso dei cani affidati, nella misura del 3% dei cani detenuti nell’arco del triennio.
ART. 4 – PERSONALE
L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività descritte nella presente convenzione, ad utilizzare il proprio personale, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente.
A tal fine, deve essere garantita la formazione specifica del personale volontario tramite istruzioni interne, corsi di formazione, percorsi di affidamento che deve essere documentabile e finalizzata all’incarico. Devono essere previsti periodici incontri di formazione specifici per il personale incentrati in particolare sul benessere degli animali, la loro gestione comportamentale e sanitaria.
I volontari devono essere prevalenti per numero e prestazioni rispetto al personale dipendente. Il rapporto con personale dipendente o collaboratori deve essere regolato dai contratti di lavoro in vigore o dalle normative previdenziali e fiscali in materia.
Tutto il personale volontario operante nell’Associazione deve essere regolarmente assicurato ai sensi di legge e individuabile attraverso l’esposizione di apposito tesserino di riconoscimento con foto del volontario, numero di matricola e logo dell’Associazione. L’Associazione si impegna ad assicurare con polizza di
responsabilità civile verso terzi se stessa e il personale impegnato, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l’attività oggetto del presente accordo.
I responsabili delle attività indicate nella presente convenzione sono:
Il personale dell’Associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde all’operato esclusivamente al responsabile dell’Associazione designato.
ART. 5 – LOCALI E ATTREZZATURE
La sede dell’attività è presso il canile municipale sito in Via Del Castelluccio dei Xxxxxxxx e rappresentato al Catasto Terreni dal Foglio di Mappa 21 particella 7.
Il domicilio dell’Associazione è presso e ad esso l’A.C.
indirizzerà avvisi, comunicazioni e richieste inerenti il rapporto con lo stesso. L’Associazione risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall’uso di strumenti, attrezzature e materiali inidonei messi a disposizione, nonché per lo svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione, ivi comprese le attività e modalità per le quali possa essere prevista la presenza di persone all'interno del canile, non facenti parte della struttura organizzativa , e che vengano, per qualsiasi ragione in contatto con gli animali presenti.
L’Associazione dovrà garantire, dall’inizio dell’attività, un recapito telefonico costantemente attivo presso il quale sia reperibile un referente del servizio al quale far riferimento in caso di particolare urgenza.
ART. 6 – RESPONSABILITÀ
L 'Organizzazione/Associazione stipula la polizza, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017, per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. che copre l'intera durata della convenzione, comprensiva dei rischi contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente Convenzione.
Ad oggi risulta che l'Associazione ha stipulato la seguente polizza assicurativa: polizza rilasciata da
– Agenzia di
, numero
in data , scadenza .
Si conviene che l'Amministrazione resta sollevata, in generale, da qualsiasi danno a persone o cose, interamente e senza eccezione alcuna, che possa derivare dall'espletamento dell'attività di volontariato, esonerando espressamente l'Ente da ogni responsabilità al riguardo.
ART. 7 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE
L’Associazione svolge l’attività convenzionata secondo le direttive e la supervisione dell’Ufficio Ambiente e si impegna a:
a) garantire l’adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione;
b) rispettare le norme , assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale volontario impiegato;
c) conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per lo svolgimento del servizio, quali a titolo indicativo e non esaustivo:
• la Legge Quadro 281/1991;
• il Decreto ministero della sanità 14.10,1996;
• la Legge Regione Toscana n° 59/09 e Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n. 38/R del 04/08/2011;
• D.LGS 117/2017;
• il Regolamento di tutela degli animali approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28/05/2007.
Qualora dovessero essere emanate, dalle varie istituzioni competenti, altre norme di legge o regolamenti attinenti alla presente convenzione, l’associazione sarà tenuta ad osservarle. Gli indirizzi dell’Amministrazione saranno comunque vincolanti.
L’associazione è tenuta a presentare annualmente al Comune di Empoli una relazione dettagliata sull'attività svolta oggetto della presente convenzione e, in ogni caso, ogni qualvolta ne venga fatta richiesta.
L’Associazione si impegna a destinare le eventuali offerte di terzi pro - canile, per finanziare prioritariamente le attività previste dal presente atto e, in subordine, gli eventuali progetti di sviluppo elaborati dall'Associazione in collaborazione con l'Amministrazione comunale volti a migliorare i servizi (ad esempio campagne pubblicitarie per favorire le adozioni ecc.).
L’associazione dovrà sottoscrivere unitamente al comune il Documento di valutazione dei rischi di cui alla legge n.81/2008.
ART. 8 – MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA
L’Associazione è tenuta a provvedere alla manutenzione ordinaria della struttura di ricovero così come definita dall'art. 42 L.R. n. 47 del 7.12.1978, salvo rimborso delle spese di cui all'art. 11 lett. a della presente convenzione.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano l’insieme delle opere di riparazione, rinnovamento, sostituzione da attuare con continuità temporale al fine di
conservare le strutture e gli impianti nelle condizioni migliori, di garantirne il buon funzionamento e tali da mantenerli in efficienza, rallentando il progressivo stato di usura e deterioramento.
Il Comune di Empoli ha l’onere degli interventi e delle opere di manutenzione straordinaria così come definita dall’art. 43 della L.R. 47 del 7.12.1978 e cioè alle opere e modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali, fatiscenti o pericolanti degli edifici, nonché opere e modifiche per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici.
Inoltre sarà a carico del Comune lo sgombero della neve dalla strada di accesso ed il recupero e smaltimento dei rifiuti, servizio derattizzazione e mantenimento del verde.
L’associazione si impegna, inoltre, a non apportare modifiche alla struttura del canile senza le preventive autorizzazioni degli uffici comunali competenti.
ART. 9 – OBBLIGHI DEL COMUNE
Spettano al Comune:
• redazione del Documento di valutazione dei rischi di cui alla legge n.81/2008;
• le manutenzioni straordinarie
• le forniture energetiche ed idriche
• le funzioni amministrative di gestione e controllo.
ART. 10 –CONTROLLI
Presso gli uffici del Comune di Empoli – Servizio Tutela Ambientale secondo piano Palazzo Comunale Via G. Del Papa n. 41 è conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione.
Il Comune di Empoli procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell’attività oggetto della presente convenzione. A tal fine, l’Associazione si impegna a consentire al personale del Comune, in ogni momento e a semplice richiesta, l’accesso e l’ispezione ai luoghi ed alla struttura dove viene svolto il servizio.
Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento dell’attività.
ART. 11 – SPESE RIMBORSABILI
Per i servizi svolti dall’Associazione di volontariato ai sensi della presente convenzione il Comune riconoscerà, a fronte delle spese sostenute, un rimborso spese massimo di
60.000 euro/anno.
Verranno rimborsate le spese rientranti nella categoria contrassegnata dalla lettera A) di seguito indicata, allorquando le stesse risultino debitamente“documentate”. A tal fine si considerano documentate le spese comprovate da adeguati "giustificativi di spesa".
Dal giustificativo di spesa dovranno potersi dedurre le seguenti informazioni:
- tipologia di spesa per la quale si chiede il rimborso;
- entità della spesa;
- data della spesa.
A) Spese “rimborsabili” debitamente dimostrate con documentazione fiscale valida:
⮚ costi per la copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile dei volontari adibiti al servizio;
⮚ costi afferenti la formazione obbligatoria del personale volontario impiegato nel servizio in qualità di “operatore di canile”;
⮚ costi per le spese sostenute per l’espletamento delle attività previste nella presente convenzione;
⮚ eventuali spese sostenute per attrezzature e strumenti di protezione individuale (D.Lgs 81/2008), che si dovessero rendere necessari per espletare le attività di cui alla presente convenzione;
⮚ costi relativi alla realizzazione delle attività convenzionate quali a titolo esemplificativo attrezzature,farmaci, spese veterinarie, pulizia, sostentamento, manutenzione ordinaria ecc;
⮚ il rimborso delle spese effettuate a favore dei volontari per la realizzazione del servizio nei limiti e con le modalità di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore);
B) Sono, di converso, considerate spese “non rimborsabili” quelle di seguito specificate:
⮚ rimborsi spese forfettarie;
⮚ tutti quei costi i cui documenti giustificativi non siano intestati all’Associazione di volontariato;
⮚ spese relative alla copertura dei costi di gestione delle attività non attinenti quanto previsto dalla presente convenzione.
Le note di addebito saranno liquidate sulla base di acconti trimestrali con saldo - a fine di ciascun anno oppure al termine della convenzione – previa rendicontazione dell’intero anno.
E’ fatta salva la possibilità per l’Associazione di presentare rendicontazioni trimestrali per la liquidazione dell’importo effettivo.
La rendicontazione dovrà risultare corredata dei giustificativi comprovanti le spese sostenute di cui si chiede il rimborso.
Le spese suddette si riferiscono esclusivamente alle attività svolte dall’Associazione ai sensi della presente convenzione, mentre nulla è dovuto all’Associazione per le spese sostenute nello svolgimento di altre attività presso strutture diverse.
La documentazione dovrà essere presentata all’Ufficio Tutela Ambientale
L'ufficio in questione nell'arco temporale di giorni 30 dal ricevimento delle note di addebito e delle rendicontazioni di rimborso verificherà:
- che le spese per le quali è stata avanzata richiesta di rimborso rientrino nella categoria delle spese rimborsabili (categoria A);
- che le spese siano corredate dai giustificativi di spesa.
Il rimborso delle spese rimborsabili verrà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dell’Associazione di cui al successivo art. 14.
ART. 12 – DURATA
La presente convenzione ha validità a partire dalla data della sottoscrizione fino alla data del 31.12.2022 con possibilità dell'amministrazione di retrocedere dalla stessa per motivi di interesse pubblico. L’Organizzazione/Associazione ….... potrà recedere dalla convenzione con un preavviso di almeno 90 giorni. Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, previo accordo tra le parti, per ulteriori 6 mesi.
Il servizio potrà essere affidato in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8) del D.Lgs 50/2016.
ART. 13 – RISOLUZIONE
Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida da inviarsi a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, almeno un mese prima, per inadempienza da parte dell'Associazione, degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla erogazione del rimborso spese per la parte dell’anno precedente la diffida, con particolare riferimento a:
• sospensione o mancata effettuazione da parte della Associazione di uno o più compiti affidati con la presente convenzione;
• impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
• continuata violazione degli orari concordati con l'Amministrazione e loro effettuazione fuori dai tempi convenuti.
Tutti i reclami e le osservazioni, atti a giustificare la volontà di recesso o di disdetta della convenzione, saranno formalizzati per iscritto direttamente all’Associazione.
L’A.C. può in ogni caso revocare la presente convenzione per eccezionali necessità di pubblico interesse.
ART. 14 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
L'Associazione è formalmente obbligata, secondo le previsioni dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 36 e successive modifiche e integrazioni a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi alla presente convenzione per la gestione delle attività di ricovero, cura, custodia temporanea e permanente dei cani randagi e/o vaganti utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e comunque assicurando il pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa testè richiamata. A tal fine specifica che:
• il numero di conto corrente dedicato è il seguente Codice IBAN e risulta acceso presso .;
• i soggetti deputati a operare su tale conto corrente sono:
;
L'associazione si impegna a comunicare tempestivamente a questa Amministrazione Comunale, ogni modifica relativa ai dati indicati nel comma che li precedente
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto, secondo le
previsioni dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 36 e successive modifiche e integrazioni, costituisce causa di risoluzione della convenzione.
ART. 15 – SPESE E FORO
Ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Dlgs n. 117 del 3 luglio 2017 gli atti derivanti dall'applicazione della legge precisata sono esenti dall'imposta di bollo; le eventuali spese che comunque dovessero derivare dalla presente convenzione saranno a carico dell' Amministrazione.
Le Parti eleggono domicilio legale presso la residenza comunale, foro competente quello del Tribunale di Firenze In ogni caso, prima di dar corso all'instaurazione di un contenzioso giudiziario , le Parti si obbligano ad un tentativo di conciliazione amichevole, da concludersi entro 30 giorni dalla richiesta della parte
ART. 16 – NORME DI CHIUSURA
Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione, autorizzano il trattamento dei dati personali, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dall'atto, ai sensi del vigente GDPR e con le finalità di gestione del rapporto convenzionale.
Resta inteso che le Parti assicurano la massima riservatezza dei dati trattati, con obbligo per l'Organizzazione/Associazione di consegnare, al termine del rapporto, ogni documento, sia in forma cartacea che digitale o altro supporto informatico, contenente dati raccolti durante il periodo convenzionale, rilevando che ogni trattamento al di fuori di un'espressa autorizzazione dell' Amministrazione è vietato.
L ' Amministrazione informa che con D.G.C. n. 13 del 31/12/2018, è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e il Codice di Comportamento dei dipendenti dell' Amministrazione, rilevando che la violazione alle disposizioni ivi contenute può comportare, nei casi più gravi, la risoluzione della presente convenzione.
Le Parti forniscono i propri domicili digitali:
• per l' Amministrazione xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
• per l'Organizzazione/Associazione pec …
Per quanto non previsto nella presente convenzione, le Parti rinviano all'art. 11 della legge
n. 241/1990, alle norme del codice civile,
Si provvederà a registrazione esclusivamente in caso d'uso a cura del richiedente l'art. 6 del D.P.R. n. 131/1986
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente FIRMA
FIRMA
Per il Comune Empoli Per l’Associazione
Allegato
TARIFFE DI INGRESSO E CUSTODIA DEI CANI IN FORMA TEMPORANEA
A tali tariffe deve essere aggiunta l'IVA aliquota ordinaria vigente
CUSTODIA IN FORMA TEMPORANEA | PRIVATI | COMUNE | |
Cattura, recupero, mantenimento e cura del cane fino alla riconsegna al proprietario | € 2,50 al gg. | € 3,30 al gg. | |
Trattamento e assistenza veterinaria | A titolo di rimborso, in funzione delle spese sostenute | ||
RESTITUZIONE (non soggetti ad agevolazioni) | |||
1° e 2° giorno dalla cattura | € 2,50 al gg. | ||
dal 3° giorno dalla cattura in poi | € 5,00 al gg. | ||
Trasporto del cane dal luogo di cattura al canile (da addebitare alla 1° cattura) | € 12,30 a forfait | ||
Trasporto del cane dal luogo di cattura al canile (da addebitare dalla 2° cattura) | € 33,00 a forfait | ||
Trasporto del cane dal luogo di cattura al canile (da addebitare dalla 3° cattura) | € 49,00 a forfait | ||
CRITERI DI VALUTAZIONE PER ESENZIONE O RIDUZIONE DAL PAGAMENTO | |||
Indicatore della situazione economica | DICHIARAZIONE ISEE | ||
DA | A | TARIFFA | |
€ 0 | € 6.000,00 | ESENZIONE TOTALE | |
€ 6.001,00 | € 11.000,00 | PAGAMENTO AL 50% | |
€ 11.001,00 | € 20.000,00 | PAGAMENTO AL 70% |