Contract
Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti nella sede centrale del MIPAAF in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” – Aggiornamento del 9 ottobre 2020
Tra
Il Datore di lavoro della sede ministeriale di Xxx XX Xxxxxxxxx, 00, xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Capo Dipartimento DPQAI
e
Le Organizzazioni Sindacali – Comparto FP CGIL
FP CISL UIL PA
CONFSAL UNSA FLP – FP
Confintesa FP MIPAAF USB PI
Le Organizzazioni Sindacali – Area Dirigenza FP CGIL
FP CISL UIL PA
CONFSAL UNSA DIRPA DIRSTAT
CIDA FC UNADIS
ASSOMED SIVEMP FLEPAR
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Rilancio”), recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
VISTO, in particolare, l’art. 263 del d.l. n. 34/2020, come risultante dalla legge di conversione, che dispone che “1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l’operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministero per la Pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative, fissati criteri e princìpi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto.”;
VISTO il DPCM 14/7/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la Circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, registrata alla Corte dei Conti in data 19 agosto 2020 Reg. n. 1588;
VISTA la Direttiva n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”, che fornisce ulteriori indicazioni sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nella fase due e sulle misure organizzative di prevenzione e protezione;
VISTA la Circolare n. 3 del 24/7/2020 del Dipartimento della funzione pubblica, recante “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” - Rientro in sicurezza, sottoscritto tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni sindacali in data 24 luglio 2020; VISTO il DPCM 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33”;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la Circolare congiunta n. 13 del 4/9/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute, recante “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività. Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici "fragili”;
VISTO il DPCM 7/07/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio dell’1/01/2020, con la quale, tra l’altro, è stato posto l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina nei luoghi all’aperto, durante l’intera giornata;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, che ha esteso l’obbligatorietà dell’utilizzo di DPI nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private;
TENUTO CONTO delle attribuzioni e delle corrispondenti responsabilità del Datore di lavoro previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., nonché dalla normativa emergenziale in vigore; CONSIDERATO che le parti intendono promuovere e agevolare il ricorso a tutte le misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e, contestualmente, garantire la continuità dei servizi;
RILEVATO che, xxxxx rimanendo i poteri datoriali connessi alle responsabilità derivanti dal ruolo di datore di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, le iniziative e le misure di sicurezza da adottare devono coinvolgere tutto il personale, dirigenziale e non dirigenziale;
CONDIVISA l’opportunità di attivare da parte dell’Amministrazione modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali al fine di condividere informazioni e azioni volte a
contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con quella di garantire la continuità dei servizi;
le parti sottoscrivono il presente Protocollo, per quanto non espressamente previsto dalla normativa vigente, dai CCNL dei comparti e delle aree di contrattazione e dal Protocollo di accordo del 3 aprile 2020 sottoscritto tra il Datore di lavoro della sede MIPAAF di Xxx XX Xxxxxxxxx, 00 e le XX.XX., nonché in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva n. 2/2020, dalla Circolare n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione e dal DPCM 26 aprile 2020.
Art. 1 (Condivisione delle misure)
L’Amministrazione si obbliga a dare applicazione alle disposizioni richiamate in premessa e alle misure contenute nel DVR aggiornato e nel Piano operativo allegato al presente Protocollo, tenuto conto del rischio legato all’emergenza epidemiologica da Covid – 19.
L’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali convengono che l’adozione delle misure organizzative di prevenzione e protezione necessarie nel contesto emergenziale per garantire il lavoro in sicurezza presso la sede MIPAAF di via XX Settembre, 20 debba avvenire secondo un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all’attuale emergenza pandemica e nell’ottica di un approccio partecipato per l’attuazione delle procedure individuate, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà condurre a risultati efficaci.
L’attuazione delle misure avviene mediante il coinvolgimento sinergico di tutte le figure della prevenzione sui luoghi di lavoro (medico competente, RSPP, RLS) e le Organizzazioni sindacali territoriali, per un puntuale monitoraggio dell’attuazione attenta e responsabile delle misure di prevenzione.
Le parti convengono che le misure da adottare per prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro debbano essere di tre tipologie:
• Misure organizzative
• Misure di prevenzione e protezione
• Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici.
Le misure adottate con il presente Protocollo trovano applicazione nelle more dell’adozione del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), previsto dall’art. 263 del decreto legge 34 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77 del 2020 e regolamenta la fase di applicazione dell’art. 263 citato, dal 15 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020 o fino al termine dell’emergenza sanitaria, se successivo.
Art. 2
(Lavoro agile e lavoro in sede)
Per dare concreta attuazione alla disposizione di cui all’articolo 263 del D.L. n. 34/2020, come risultante dalla legge di conversione e in applicazione delle indicazioni fornite dal Ministro per la pubblica Amministrazione, è effettuata, a cura di tutti gli uffici dell’Amministrazione, come già richiesto con circolare AGRET n. 9035047/2020, la mappatura delle attività esperibili in modalità di lavoro agile.
Ciascun dirigente, tenuto conto dei processi che possono essere svolti in modalità agile e delle attività che richiedono comunque la presenza in sede, autorizza il proprio personale al lavoro agile, con modalità semplificate.
La percentuale del 50 per cento può essere realizzata garantendo l’alternanza tra il lavoro in sede e quello da remoto al personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.
Il lavoro agile è concordato con i dirigenti/responsabili delle strutture garantendo che il 50% del personale che espleta attività lavorabili da remoto, sia autorizzato al lavoro agile.
Il lavoro agile può essere autorizzato da uno sino a tre giorni a settimana, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle mansioni assegnate a ciascun dipendente.
L’autorizzazione al lavoro agile avviene utilizzando i seguenti criteri di priorità:
- lavoratori in condizioni di disabilità psico-fisica, accertate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- lavoratori su cui grava la cura di figli minori, con particolare riferimento ai figli minori di anni 14 o che hanno parenti disabili conviventi, con certificazione ai sensi della legge 104/92, da accudire o assistere;
- lavoratrici in stato di gravidanza;
- lavoratori che utilizzano ordinariamente i mezzi pubblici per raggiungere l’ufficio;
- lavoratori con particolari condizioni di salute, debitamente certificate, che rendano oggettivamente più difficoltoso il tragitto casa lavoro, in base alle indicazioni fomite dal medico competente.
I soggetti fragili, in possesso di idonea certificazione sanitaria, sono collocati in lavoro agile in base alle indicazioni fomite dal medico competente anche per tutte le giornate lavorative della settimana, con la procedura indicata al successivo art. 9 (“sorveglianza sanitaria eccezionale”).
Il rimanente personale adibito ad attività lavorabili a distanza - compatibilmente con il rispetto della percentuale del 50%, accede al lavoro agile su base volontaria.
Rimane ferma la possibilità per il lavoratore e il direttore dell'ufficio, per specifiche esigenze di servizio o personali di natura temporanea, di concordare eccezionalmente lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per singole giornate, tenendo conto delle necessità rappresentate dai dipendenti (particolari esigenze familiari, pendolarismo, motivi di salute, contatto con persona risultata positiva, nelle more degli accertamenti sanitari).
Laddove l’attività lavorativa debba espletarsi fuori dall’ufficio per specifiche esigenze di servizio, il dipendente assicura comunque la presenza per due giorni a settimana, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile della struttura, al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali.
L’Amministrazione assicura l’applicazione della previsione di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legge n. 111 del 2020, che prevede che “Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico”.
Nella programmazione delle giornate in presenza e nell’espletamento quotidiano delle attività in sede occorre tenere conto della necessità di assicurare il rispetto del distanziamento.
Art. 3
(Modalità della prestazione in lavoro agile)
Durante l’espletamento della prestazione lavorativa resa in modalità agile, il lavoratore assicura sempre una fascia di contattabilità giornaliera, pari ad almeno quattro (4) ore, anche non consecutive, in orari concordati con il direttore di ciascun ufficio/struttura, in relazione alle esigenze di servizio, salva la possibilità di essere contattati anche al di fuori della stessa per la durata dell’orario di servizio.
Il lavoratore agile è tenuto ad effettuare una dichiarazione reportistica, giornaliera o settimanale o mensile, a seconda delle direttive del direttore di ufficio/struttura, sulle attività svolte e sugli obiettivi realizzati.
Nello svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, il dipendente osserva tutte le pause e i periodi di riposo previsti dalla normativa vigente.
Art. 4
(Utilizzo eventuale di modalità mista)
I dirigenti/responsabili delle strutture possono concordare con il proprio personale, nell’ambito dell'orario di servizio, gli ingressi in fasce orarie di entrata, onde evitare assembramenti.
I dirigenti/responsabili delle strutture, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono autorizzare l’espletamento della prestazione dell'attività lavorativa in modalità mista, sia in presenza che agile, nella stessa giornata lavorativo. Per la giornata completata in modalità agile verrà considerato l'orario teorico previsto senza maturazione di eventuale surplus orario.
I dirigenti possono altresì concordare con il proprio personale, nell’ambito dell’orario di servizio e su base volontaria del dipendente, l’esecuzione della prestazione lavorativa nell'arco temporale mattutino e pomeridiano, con possibilità di completamento dell’orario di lavoro in modalità agile dall’uscita dalla sede (se in presenza al mattino) o dall'entrata in sedo (se in presenza al pomeriggio). Anche in tale caso per la giornata lavorativa verrà considerato l’orario previsto senza maturazione di eventuale surplus orario.
Art.5
(Regole obbligatorie di comportamento nel lavoro in sede)
Tutto il personale è invitato ad adottare i comportamenti igienico sanitari già comunicati dall’Amministrazione e, in particolare:
- Lavare e asciugarsi bene le mani; utilizzare preferibilmente acqua e sapone per 40-60 secondi o un disinfettante per le mani per 20-30 secondi;
- Evitare il contatto ravvicinato con persone;
- Evitare abbracci e strette di mano;
- Mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro;
- Evitare gli assembramenti;
- Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); gettare il fazzoletto monouso, usato per il naso e/o per la bocca, nei cestini in dotazione: non abbandonare il fazzoletto utilizzato a terra o su superfici diverse;
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- Chiudere il coperchio/copri sedile prima di scaricare, dopo l’uso dei servizi igienici;
- Preferire l’utilizzo delle scale a quello dell’ascensore sia in salita che in discesa; in caso di necessità, l’ascensore potrà essere utilizzato, ma da una persona per volta;
- Limitare la permanenza nelle aree comuni, se non per il tempo strettamente necessario;
- Sgomberare e mantenere tutte le superfici di lavoro libere da documenti e da qualsiasi suppellettile, non corrispondente agli strumenti di lavoro (hardware, tastiera, mouse, video-PC e simili), per consentire un’adeguata, approfondita e specifica attività di pulizia.
È fatto espresso divieto a tutto il personale affetto da sintomi influenzali potenzialmente riconducibili all’infezione da Covid-19 (febbre, tosse, congiuntivite, dispnea e simili) e per i dipendenti che, pur non presentando sintomi, abbiano avuto contatto con persona con test positivo al Covid-19, di presentarsi in servizio. In tali casi, è necessario contattare preventivamente il medico di medicina generale per le valutazioni sanitarie necessarie.
I lavoratori sono tenuti alla tempestiva comunicazione al Dipartimento di Prevenzione/ASL territorialmente competente in caso di “contatto stretto”, così come definito dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria o in caso di sintomi influenzali, quali febbre a 37.5°, tosse, difficoltà respiratoria e simili.
Art. 6
(Misure di prevenzione e protezione - Gestione degli spazi di lavoro)
Nella relazione del 15 settembre 2020 il RSPP della sede di xxx XX Xxxxxxxxx, 00 ha verificato, previo sopralluogo, che tutte le stanze presenti presso la sede sono compatibili ad ospitare lo stesso numero di lavoratori già previsto in origine, risultando garantito il distanziamento di almeno un metro tra una postazione e l’altra, senza la necessità di installare schermi separatori.
In un’ottica di particolare attenzione alle condizioni logistiche del lavoro, nell’organizzazione dei turni di lavoro agile, i dirigenti privilegiano l’alternanza per ridurre la compresenza dei lavoratori negli stessi ambienti.
E’ fatto obbligo a tutto il personale di indossare la mascherina di tipo chirurgico negli spazi comuni, quando ci si sposta/accede agli ambienti di lavoro di altre persone o nei percorsi di accesso/uscita e nelle aree comuni, anche in considerazione dell’obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto posto con Ordinanza del Presidente della Regione Lazio dell’1/01/2020.
Nella propria stanza, se si è da soli, si può non utilizzare la mascherina.
E’ fatto obbligo a tutto il personale di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno della sede, che devono comunque avvenire indossando le mascherine chirurgiche fornite dall’Amministrazione.
I dirigenti degli uffici e i responsabili delle strutture, d’intesa con il personale interessato e secondo le modalità che verranno comunicate dalla Direzione generale AGRET, attuano le soluzioni organizzative del lavoro e/o turnazioni tali da garantire, fino a cessate esigenze, che non si verifichino situazioni in grado di compromettere l’obbligo di distanziamento.
La gestione degli spazi di lavoro è aggiornata ogni qualvolta si definiscano ulteriori rientri di personale presso la sede.
I dirigenti sono tenuti a segnalare alla Direzione Generale AGRET, che provvederà a richiedere la valutazione dell’RSPP, eventuali sopravvenute condizioni problematiche relative alle stanze.
Per la sede ministeriale sono dettate le specifiche misure di gestione degli spazi riportate nel Piano operativo allegato al presente Protocollo, come specificato nel successivo art. 12.
In particolare l’accesso al primo piano avverrà per il tramite della scala B; quello al secondo piano attraverso la scala A; quello al terzo piano tramite la scala C; al quarto piano attraverso la scala D; l’accesso al piano – 1 tramite la scala interna di accesso al bar.
Le scale andranno percorse in discesa tenendosi sempre a ridosso del corrimano (balaustra). A seconda della dislocazione delle stesse, esso si troverà alternativamente a destra oppure a sinistra. Coloro che le percorreranno in salita si dovranno tenere sul lato opposto, dividendo idealmente il tragitto in due corsie di marcia.
Gli impianti elevatori possono essere utilizzati da una sola persona per volta.
Art. 7
(Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di infezioni da SARS-CoV-2)
In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs 81/08 e s.m.i. e con le misure dettate nel DVR aggiornato in relazione all’emergenza epidemiologica in atto, l’Amministrazione adotta per la sede di xxx XX Xxxxxxxxx, 00 misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro, come di seguito specificate.
Informazione e formazione
L’Amministrazione realizza una efficace attività di informazione e formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi e favorisce l’accesso a fonti istituzionali per le informazioni.
In particolare, l’Amministrazione provvede a rendere disponibili specifici documenti e contenuti multimediali di informazione per i dipendenti quale misura permanente volta ad aggiornare i dipendenti sui comportanti da osservare sul luogo di lavoro e, più in generale, per prevenire il diffondersi dell’epidemia.
La diffusione delle informazioni/comunicati/circolari di interesse è effettuata in particolare mediante pubblicazione sulla rete intranet.
In più punti della sede ministeriale, inoltre, sono affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le misure di prevenzione.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti
L’Amministrazione mette a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani, sia nei servizi igienici, sia in ulteriori punti comuni di maggiore passaggio. L’Amministrazione assicura la pulizia giornaliera degli ambienti e delle aree comuni e di attesa dell’utenza, con particolare attenzione agli impianti di condizionamento e alle cd. superfici di contatto (pulsantiere degli ascensori, maniglie, distributori automatici, fotocopiatrici ecc.), nonché delle autovetture di servizio.
L’Amministrazione provvede, tramite operatori specializzati, alla sanificazione periodica, a cadenza quindicinale, di tutte le postazioni di lavoro, dei locali, degli ambienti e delle aree comuni mediante interventi specializzati e, qualora si verifichi un caso di positività al COVID-19 di un dipendente o di eventuale cittadino/utente che abbia avuto recente accesso agli spazi del Ministero, provvede alla chiusura della sede per almeno 24 ore ai fini dello svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali interessati, secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e all’adozione di tutte le misure prescritte in caso di esposizione al contagio.
Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie L’Amministrazione prevede e rende disponibili, per tutti i lavoratori, una mascherina di tipo chirurgico al giorno.
Tenuto conto delle specificità delle mansioni e delle attività espletate da ciascun dipendente, l’Amministrazione provvede altresì a dotare determinate figure professionali, maggiormente esposte al contatto con il pubblico (personale di ufficio passi, ufficio del Consegnatario, ufficio postale, portineria, autorimessa) di mascherine del tipo FFP2.
Ulteriori DPI (quali guanti monouso) sono forniti solo se previsti dallo specifico contesto operativo. Dovrà essere privilegiata una rigorosa e frequente igienizzazione delle mani.
Misurazione temperatura corporea
L’Amministrazione attua, ai fini della prevenzione della ripresa del contagio, una procedura del controllo della temperatura corporea sui dipendenti e sugli utenti esterni che accedono alla sede ministeriale, prima dell’accesso alla sede, mediante personale specializzato.
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e trattate.
Il dipendente è tenuto obbligatoriamente a sottoporsi alla misurazione della temperatura presso il presidio posto all’ingresso di xxx XX Xxxxxxxxx, 00, anche in caso di accesso alla sede mediante ingresso dall’area pertinenziale di Via Carducci.
L’Amministrazione assicura la tutela della riservatezza e della dignità delle persone nell’attuazione di tale misura e, a tal fine, dirama l’allegata informativa sul trattamento dei dati personali (All. 6).
La gestione di tale procedura avverrà tramite un presidio della CRI dalle h. 7:00 sino alle h. 16:00.
Art. 8
(Procedure di accesso per fornitori e visitatori)
L’accesso di fornitori e visitatori è consentita laddove necessaria per l’attività istituzionale del Ministero.
L’accesso non è comunque consentito a coloro che hanno avuto stretti contatti con casi sospetti o confermati di COVID-19 negli ultimi quattordici giorni o hanno sintomi simil-influenzali come febbre, tosse, difficoltà respiratorie, raffreddore.
Pertanto, i visitatori esterni/fornitori dovranno provvedere a rilasciare autocertificazione in tal senso, secondo un modello che sarà messo a disposizione presso l’Ufficio Passi all’atto della procedura di richiesta di accesso.
In ogni caso, il personale esterno deve rispettare le condizioni specifiche del presente Protocollo e dell’allegato Piano operativo.
I visitatori/fornitori all’atto dell’accesso e durante la permanenza nella sede ministeriale devono indossare adeguati DPI conformi ai requisiti di legge.
Art. 9
(Sorveglianza sanitaria eccezionale e tutela dei lavoratori fragili) L’Amministrazione ha attivato la sorveglianza sanitaria eccezionale conseguente all’emergenza epidemiologica tramite il medico competente xxxx. Xxxx Xxxxxxxx.
Il Medico competente provvede agli adempimenti previsti dall’Allegato 6 al DPCM del 26/04/2020, dalla Circolare del Ministero della Salute e del Lavoro n. 14915 del 29/04/2020, come aggiornata in data 4 settembre 2020 e dall’art. 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.
Alla luce della recente Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro n. 28877 del 4 settembre 2020, con la quale sono stati forniti aggiornamenti e chiarimenti sulle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”, sono esclusi dal rendere la prestazione lavorativa in presenza i lavoratori cd. “fragili” ossia:
- i dipendenti più a rischio in ragione del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- i dipendenti a rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative xxxxxxx xxxxxxxxx, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n.104 del 1992;
- i soggetti in stato di immunodepressione congenita o acquisita (es.: trapiantati; malattie del connettivo come LES, sclerosi sistemica, Sind. Xx Xxxxxxx, ecc.; tiroidite di Xxxxxxxxx);
- i dipendenti affetti da patologie croniche o con multimorbilità (es.: diabetici ID; cardiovasculopatie ischemiche cardiache o vascolari o cerebrali; patologie polmonari; asma; BPCO; ipertensione arteriosa instabile; malattie infiammatorie croniche; sindromi da malassorbimento; malattie neuromuscolari gravi; obesità con BMI>30; insufficienza renale-surrenale cronica; malattie degli organi emopoietici; emoglobinopatie, epatopatie croniche, fibrosi cistica, soggetti con deficit delle capacità cognitive; ecc.).
Art. 10
(Autoresponsabilità del dipendente in caso di sintomi)
Nell’ottica di un approccio partecipato per l’attuazione delle procedure individuate, le parti concordano sul fatto che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà condurre a risultati efficaci.
Il dipendente deve essere consapevole ed accettare il fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in sede e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano condizioni di potenziale pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone particolarmente a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.), anche se riguardano prossimi congiunti conviventi o persone con cui abbia avuto contatti stretti.
Il dipendente deve pertanto informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Tale obbligo di comunicazione sussiste in tutti i casi in cui i provvedimenti delle Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.
Anche al di fuori del luogo di lavoro, i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, devono evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN e devono contattare telefonicamente il proprio medico curante e/o i presidi dedicati.
Art. 11
(Misure di gestione del lavoratore con tampone positivo, dei contatti stretti e riammissione in servizio)
I lavoratori positivi al tampone per Coronavirus sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Datore di lavoro ed al medico competente sulla condizione di positività, mediante segnalazione da inviare a mezzo di posta elettronica xxxxxxxxx.xxxxx00@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; xxxxxx@xxxxx.xxx.
L’Amministrazione, sulla base delle previsioni dell’Allegato 12 del DPCM del 7 agosto 2020, è tenuta a collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di un dipendente che sia stato riscontrato positivo al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle Autorità preposte di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena; pertanto, il lavoratore positivo deve provvedere a trasmettere la lista dei colleghi con cui è venuto a contatto, secondo le specifiche contenute nell’allegato n. 4 .
Nel periodo dell'indagine, l’Amministrazione potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di non accedere alla sede ministeriale. In ogni caso l’adozione delle misure di quarantena/isolamento domiciliare è sempre disposta dal MMG o dai competenti Dipartimenti di Prevenzione delle ASL. Ai fini anche di opportuna informazione, negli allegati 2, 3 e 4 al presente Protocollo sono esposte le procedure da seguire per i lavoratori risultati positivi e per i contatti stretti.
I lavoratori positivi (sia ricoverati in ospedale e dimessi a casa in isolamento domiciliare obbligatorio, sia quelli trattati al domicilio in isolamento obbligatorio) devono, prima di rientrare al lavoro, sottoporsi al doppio tampone, su convocazione del dipartimento di Sanità pubblica, per accertare la guarigione.
A seguito dell’esito negativo dei due tamponi, il lavoratore, ai fini del rientro in servizio, deve contattare il medico competente al seguente indirizzo email: xxxxxx@xxxxx.xxx .
Il medico competente, previa presentazione della certificazione di cui sopra da parte del lavoratore, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione” (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.Lgs. 81/08), nonché per valutare profili specifici di “rischiosità” e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia (come previsto dall’allegato 6 del Dpcm 26/04/2020).
Le visite straordinarie non sono previste per i “contatti stretti” ma solo per i soggetti che sono stati posti in quarantena per positività, ai fini della ripresa in servizio.
Art. 12 (Attuazione delle misure)
Il Datore di lavoro, per l’attuazione delle misure di cui ai precedenti articoli, dirama il Piano operativo allegato al presente Protocollo (Allegato 1), che detta:
- Disposizioni immediatamente precettive per tutti di dipendenti quanto a misure di condotta da tenere sul luogo di lavoro e prescrizioni inderogabili (Sezione A);
- Misure tecniche, organizzative e procedurali e organizzative per le attività svolte in assenza di pubblico (back office) (Sezione B);
- Ulteriori istruzioni e misure organizzative e procedurali per le attività svolte in presenza di pubblico (front office) (Sezione C);
- Ulteriori istruzioni e attività svolte da personale in contatto con servizi/fornitori esterni (Sezione D);
- Il riepilogo delle misure di sorveglianza sanitaria eccezionale (Sezione E).
Il predetto allegato reca anche un registro delle attività, che verrà compilato settimanalmente o, all’occorrenza, quotidianamente per verificare lo stato di attuazione delle misure.
Il Datore di lavoro dirama con il presente protocollo, anche a fini informativi, gli Allegati 2, 3 e 4, nei quali sono esposte le modalità di gestione del dipendente con tampone positivo e del dipendente che risulta “contatto stretto” di dipendente risultato positivo.
Art.13 (Monitoraggio)
Le parti concordano sulla primaria esigenza che tutti i dipendenti e i dirigenti siano coinvolti nel processo sulla base del loro grado di responsabilità.
Nell’ottica della valutazione e del miglioramento del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, l’attuazione di misure di prevenzione e protezione, il Piano operativo allegato al presente Protocollo potrà essere sottoposto ad ulteriori revisioni necessarie per il migliore adeguamento delle misure agli elementi specifici del luogo di lavoro.
Il Comitato di monitoraggio, previsto dal Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti nella sede centrale del MIPAAF in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” del 25 maggio 2020 è composto come segue:
- RSPP
- Medico competente
- RLS
- Direttore Generale AGRET, xxxx. X. Xxxxxxxx;
- Dirigente Ufficio AGRET I, dott.ssa X. Xxxxxxxxx;
- Dirigente Ufficio AGRET V, dott.ssa X. Xxxxxxxxx;
-
L’Amministrazione si impegna a condividere con le Organizzazioni sindacali tutte le informazioni e le iniziative volte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti in relazione al rischio di contagio da Covid-19.
Letto, firmato, sottoscritto Roma, ottobre 2020
Il Capo Dipartimento /Datore di lavoro
Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Le Organizzazioni Sindacali – Comparto | Le Organizzazioni Sindacali – Area Dirigenza |
FP CGIL FP CISL UIL PA CONFSAL UNSA FLP – FP Confintesa FP MIPAAF USB PI | FP CGIL FP CISL UIL PA CONFSAL UNSA DIRPA DIRSTAT CIDA FC UNADIS ASSOMED SIVEMP FLEPAR CIDA FC |
Allegato 2:
Procedura seguita dai Dipartimenti di prevenzione per da seguire per l’identificazione, la classificazione, il monitoraggio dei contatti dei casi probabili e confermati di COVID-19.
Sulla base di quanto comunicato, sono
attivate le opportune misure:
Effettuazione di tamponi da parte degli eventuali “contatti stretti”
NB: Le misure di quarantena/isolamento domiciliare sono poste dal Medico di Medicina Generale e/o dall’ASL competente
Con il certificato di negativizzazione il dipendente richiede al MC la “visita precedente alla ripresa de lavoro”
Comunicazione agli eventuali “contatti stretti” individuati della positività del dipendente
(senza indicare l’identità del soggetto)
Il dipendente, per poter rientrare in servizio, al termine del periodo di quarantena fiduciaria, dovrà presentare una certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone
I “contatti stretti” dovranno attivare la procedura di prevenzione tramite MMG ed eventualmente osservare il periodo di quarantena fiduciaria
Sanificazione delle aree dello stabile ministeriale
Allegato 3
Sottoposizione a tampone su indicazione del Medico di famiglia o dell’ASL
COMUNICAZIONE DEL DIPENDENTE TAMPONE POSITIVO
Il dipendente che è risultato “positivo” al tampone deve rimanere presso la propria abitazione in quarantena fiduciaria, dandone comunicazione al proprio Medico di Medicina Generale (MMG) e all’ASL, e nel contempo comunica con immediatezza all’Amministrazione le seguenti informazioni:
Accessi alla sede di servizio negli ultimi 14 giorni; Luoghi/ambienti frequentati durante l’attività lavorativa in sede; Individuazione “contatti stretti” in ambito lavorativo
Utilizzo dei DPI durante la permanenza nella sede; inviando una mail a:
1. Medico competente: xxxxxx@xxxxx.xxx
2. xxxxxxxxx.xxxxx00@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Allegato 4. Definizioni di contatto stretto (con esposizione ad alto rischio) e contatto casuale (con esposizione a basso rischio) - Tratto da Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020
Tipologia di contatto | Definizione |
Contatto stretto (esposizione ad alto rischio)* | ▪ una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19 ▪ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. la stretta di mano) ▪ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) ▪ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti ▪ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19, in assenza di DPI idonei ▪ un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei ▪ una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. |
Contatto casuale (esposizione a basso rischio) | ▪ qualsiasi persona esposta al caso, che non soddisfa i criteri per un contatto stretto. |
* Sulla base di valutazioni individuali del rischio, è possibile ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal contesto in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio.
Allegato 5
, li
Al Datore di Lavoro della sede MIPAAF di Xxx XX Xxxxxxxxx, 00
xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx
Oggetto: richiesta di visita medica ai sensi del D.Lgs 81/2008 (art.41,comma 2,lettera c) .
Il sottoscritto/a _ nato/a il
/ _/ in servizio presso con la mansione di _
chiede di essere sottoposto a visita medica da parte del Medico Competente in relazione al seguente rischio lavorativo:
□ attività con utilizzo di videoterminali
□ movimentazione manuale carichi
□ altro rischio _
o di essere sottoposto a visita sorveglianza sanitaria eccezionale
□ lavoratori fragili (ex art. 83 DL 19 maggio 2020 n.34)
Si allega in busta chiusa riservata / alla presente mail per il medico competente la documentazione sanitaria a supporto della richiesta in oggetto.
Distinti saluti
FIRMA
Allegato 6
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVA ALLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA AL PERSONALE DIPENDENTE/VISTITATORI ESTERNI/UTENTI ESTERNI
MISURE DI CONTENIMENTO COVID -19
(Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR)
Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con sede in Xxx XX Xxxxxxxxx, 00, Xxxx, in qualità di Titolare del trattamento dei suoi Dati Personali (d’ora in avanti “Titolare”), raggiungibile all’indirizzo xxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx - tel. 0000000000, La informa di quanto segue:
Finalità del trattamento dei dati personali
Per accedere alla sede ministeriale di Xxx XX Xxxxxxxxx, 00 è necessario rilevare in tempo reale la temperatura corporea. Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, anche ai sensi di quanto indicato nel “Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti nella sede centrale del MIPAAF in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” sottoscritto in data 25.05.2020.
La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali. La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare è soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti- contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. Il trattamento risponde inoltre alle necessità previste in materia di diritto del lavoro, sicurezza e protezione sociale dall’art. 9 par.2 lettera b) del GDPR.
Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale è un trattamento del dato personale necessario per accedere ai locali. Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del Titolare del Trattamento di adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di accedere ai locali
Comunicazione e diffusione dei dati personali
Non saranno diffusi o comunicati o a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
Periodo di conservazione
Il Titolare non conserva i dati personali acquisiti successivamente alla rilevazione in tempo reale della temperatura. Il Titolare del Trattamento si può limitare a registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali.
Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del trattamento fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione del COVID-19. In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare ai sensi della presente informativa sarà cancellato da parte dello stesso Titolare.
Diritti dell’Interessato
Il Titolare La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei, nella qualità di Interessato, in qualsiasi momento, può esercitare i seguenti diritti:
- Accesso (art. 15 del Regolamento)
- Rettifica (art. 16 del Regolamento)
- Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento)
- Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento)
Lei ha altresì diritto di presentare reclamo (art.77 Reg.UE) all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente o di adire le competenti sedi giudiziarie (art. 79 Reg. UE).
La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, lettera raccomandata o posta elettronica.
Il Titolare ha nominato il D.P.O. (Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei Dati) raggiungibile al seguente punto di contatto: email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il Titolare del Trattamento
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali