Lotto 4) CAPITOLATO DI POLIZZA DA FURTO E RAPINA
Lotto 4) CAPITOLATO DI POLIZZA DA FURTO E RAPINA
La presente polizza stipulata tra la
A.S.P. Rete Reggio Xxxxxx Terza Età
e la Società
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DURATA DEL CONTRATTO
dalle ore 24.00’ del 31.12.2015
alle ore 24.00’ del 31.12.2018
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
ASSICURATO : il soggetto il cui interesse è protetto dal l’assicurazione
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione. POLIZZA: il documento che prova l'Assicurazione. SOCIETA': l'impresa assicuratrice.
PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
CONTENUTO: Tutto quanto di proprietà, in locazione, comodato o tenuto a qualsiasi titolo dal contraente compreso i beni di terzi oggetto di sequestro o confisca ed altresì i beni di terzi posti nei locali di proprietà ovvero in locazione od uso del/al contraente.
VALORI: denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote, moneta), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose inclusi gioielli, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni pasto, buoni benzina, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato, che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o non responsabile.
BENI: merci, materie prime, prodotti semi-lavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli, attrezzature, macchine, impianti, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, armi della polizia municipale, nonché mobili e arredi, macchine da scrivere, calcolatori ed elaboratori elettronici, fotocopiatori e qualsiasi materiale uso ufficio, cicli, motocicli, provviste alimentari,medicinali, indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti e quant'altro di affine e pertinente l'attività dell'Assicurato, esclusi i valori.
Il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o no responsabile.
OPERE D'ARTE: quadri, mobili, tappeti, monete, sculture, arazzi, mosaici, affreschi, statue, bronzetti, cere, ed altri oggetti che possono essere identificati come tali.
DIPENDENTI: le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea (compresi gli apprendisti). Sono parificati ai dipendenti: i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione, i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per l'Assicurato anche in via temporanea.
LOCALI: qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato, comunque costruiti, comunicante o non, dove sono ubicati i beni assicurati anche occasionalmente o presso terzi, nel quale o attraverso il quale l'Assicurato esercita la propria attività.
FURTO: il reato, come definito dall'art. 624 del Codice Penale, a condizione però che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti gli enti assicurati:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di altri arnesi, ovvero con uso di chiavi autentiche sottratte con scasso, destrezza, violenza o minaccia alla persona incaricata della loro custodia anche in luogo diverso dai locali dell'Assicurato;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali aperti.
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo.
RAPINA: il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione dei beni assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.
ESTORSIONE: il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.
MEZZI DI CUSTODIA: armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate.
MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI: l'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cm. o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Si conviene che la garanzia rimarrà pienamente operante anche in presenza di mezzi di chiusura non conformi a quanto sopra previsto.
Resta però inteso che, unicamente nel caso di furto perpetrato mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi, la Società procederà al pagamento dell'indennizzo previa detrazione dello scoperto indicato nella clausola "Franchigie e scoperti".
UBICAZIONI, PARTITE E SOMME ASSICURATE
UBICAZIONI ASSICURATE
Diverse, di proprietà e non, ovunque esista un interesse dell'Assicurato. Le somme assicurate alle singole partite, nonché gli eventuali limiti indicati alla singole norme di polizza, fatta eccezione per quanto diversamente specificato nel capitolato normativo, devono intendersi quali limiti di indennizzo per ciascun sinistro.
Nuove ubicazioni Qualora l’assicurato durante la validità della presente polizza,utilizzi una nuova ubicazione di beni supplementare, essa sarà automaticamente garantita dalla data del nuovo insediamento.
PARTITE/SOMME ASSICURATE:
Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
L’Assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Per "Xxxxx Xxxxxxx Assoluto" si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.
SOMME ASSICURATE E PREMI
Partite | Somme assicurate | Xxxxx xxxxx | Premio annuo lordo |
Beni in genere (esclusi valori, opere d’Arte e beni di pregio storico/artistico) compresi danni per atti vandalici e i guasti cagionati dai ladri | € 20.000,00 | …… promille | / |
Opere d’Arte, beni di pregio storico/artistico, antiquariato, ecc… | € 40.000,00 | …… promille | / |
Denaro, valori bollati, titoli di credito, libretti bancari, carte valori, oggetti, utensili, ecc. contenuti in casseforti | € 40.000,00 | ||
Denaro, valori bollati, titoli di credito, libretti bancari, carte valori, oggetti, utensili, ecc. contenuti in cassetti chiusi a chiave | € 1.000,00 | …… promille | / |
Denaro e valori ovunque riposti | € 500,00 | / | / |
Portavalori (n. 12 persone nominate) | € 8.000,00 | …… promille | / |
Spese ricostruzione archi, documenti, registri … | € 5.000,00 |
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
1. RISCHI ASSICURATI
La Società si obbliga a risarcire i seguenti danni e/o le perdite degli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi (nell’interesse di chi spetta).
Furto.
Furto con destrezza: furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso.
Furto con scasso delle sole difese interne o dei soli mezzi di custodia
In caso di furto commesso con scasso o rottura delle sole difese interne o dei soli mezzi di custodia posti a protezione delle cose assicurate e non anche dei mezzi di chiusura costituenti protezione verso l’esterno delle sedi aziendali contenenti le cose assicurate,l’indennizzo verrà in ogni caso riconosciuto previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 20% dell’ importo liquidabile a termini di polizza.
Effetti personali dei dipendenti :la società risponde, entro il limite euro 3.000,00 per uno o .più sinistri occorsi in un medesimo periodo assicurativo annuo, dei danni ai beni dei dipendenti (esclusi preziosi e valori).In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di € 100,00 per singolo danneggiato.
Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti: la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dalla definizione di "furto", anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
Rapina.
Estorsione.
Danni verificatisi in occasione di eventi socio-politici: si dà atto che l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina, estorsione, verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse.
Atti vandalici: l'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, dell'estorsione, consumati o tentati, sino alla concorrenza indicata nel paragrafo "Partite/somme assicurate".
Garanzie accessorie per uffici: L’Assicurazione vale, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, anche per i furti commessi:
a) quando durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
b) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con la rottura del vetro retrostante;
c) con la rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'ufficio.
L’Assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Garanzia portavalori
Oggetto dell'Assicurazione: Limitatamente ai valori in genere, l'assicurazione è prestata, sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo "partite/somme assicurate", anche contro:
a) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
d) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) commessi sulla persona dell'Assicurato, suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio mentre detengono i valori stessi durante il loro trasporto alle sedi dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa.
Modalità dei trasporti:
a) Il trasporto dei valori dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
- fino a € 25.000,00 da almeno un dipendente con qualsiasi mezzo di locomozione;
- oltre € 25.000,00 e fino a € 50.000,00 da due dipendenti con qualsiasi mezzo di lo-comozione;
- oltre € 50.000,00 e fino a € 150.000,00 da due dipendenti di cui uno munito di arma da fuoco, con qualsiasi mezzo di locomozione;
- oltre € 150.000,00 e fino a € 300.000,00 per mezzo di autoveicolo con tre dipendenti di cui uno munito di arma da fuoco oppure per mezzo di tre dipendenti di cui due muniti di arma da fuoco, con qualsiasi mezzo di locomozione;
- oltre € 300.000,00 per mezzo di furgone blindato con tre dipendenti muniti di arma da fuoco.
b) Resta inteso che la mancata osservanza delle modalità di trasporti determinerà, in caso di sinistro, la riduzione dell'indennità entro il limite massimo previsto dalla presente garanzia, in relazione alle effettive modalità con cui il trasporto stesso è stato effettuato, impregiudicati il diritto all'indennizzo e la limitazione prevista nella relativa partita.
c) Si precisa che, relativamente alle modalità previste per il trasporto dei valori di cui al punto a) non si terrà conto, nel calcolo dello scaglione , del valore di assegni e/o titoli non esigibili e/o non trasferibili.
Guasti cagionati dai ladri: i guasti cagionati dai ladri (inclusi i danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici) alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate e ai relativi fissi, infissi, inferriate, ecc. (inclusi vetri) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto, rapina ed estorsione, consumati o tentati, sino alla concorrenza del 15% della partita 1.
Archivi di documenti e registri: i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi, sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo "partite/somme assicurate".
Spese ammortamento titoli: risarcimento delle spese sostenute dall'Assicurato, relative alla procedura di ammortamento dei titoli.
Enti all’ aperto: La garanzia assicurativa è prestata quand’ anche gli enti siano posti all’esterno delle sedi aziendali, purché in aree dotate di recinzioni ed alla condizione che il furto sia stato commesso mediante sfondamento o effrazione dei mezzi di chiusura delle recinzione medesime o sfondamento delle stesse. La presente estensione opera con un limite annuo, non reintegrabile pari a €.10.000,00 e con franchigia assoluta di €. 250,00.
2. RISCHI ESCLUSI
Sono esclusi dall'assicurazione i danni:
a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo e/o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con xxxx e/o colpa grave:
- da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.
3. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Dichiarazioni inesatte del Contraente: la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo.
Ai soli fini della presente clausola sono equiparati al Contraente / Assicurato i suoi amministratori, dirigenti, impiegati e dipendenti in genere, nonché le persone di cui il Contraente / Assicurato deve rispondere a norma di legge.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Le dichiarazioni inesatte od incomplete e le omissioni fatte con dolo possono comportare il mancato pagamento del danno, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile.
Danni precedenti: la mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.
VARIAZIONI DEL RISCHIO
Aggravamento del rischio: il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.
Diminuzione del rischio e/o dei valori: a parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato.
Mancanza di custodia o disabitazione: la garanzia vale, qualunque sia la durata della mancata custodia o della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione di denaro, carte valori e titoli di credito in genere, per i quali la sospensione decorre dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno.
Trasloco delle cose assicurate: in caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto alle ore 24.00 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni della clausola "Aggravamento del rischio" se il trasloco comporta aggravamento del rischio.
5. COSE DI TERZI - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
6. FORME DI ASSICURAZIONE
Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
L’Assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Per "Xxxxx Xxxxxxx Assoluto" si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.
A valore intero: l’assicurazione prestata a valore intero determinata dalla totalità dei beni assicurati e mediante un controllo degli stessi (in caso di sinistro) da parte del perito.
7. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO
Assicurazione presso diversi Assicuratori: se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Reintegro automatico: In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso , per un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile,al netto di eventuali franchigie e/o scoperti Si conviene però che la somma assicurata verrà contemporaneamente reintegrata di un pari importo. L’assicurato si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza col pagamento dell’ indennizzo da parte della società.
Decorrenza della garanzia e pagamento del premio:
L'assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del 31.12.2015 alle ore 24:00 del 31.12.2018, a prescindere dal pagamento della prima rata di premio, che dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dal perfezionamento polizza. Il pagamento successivo alla prima rata è elevato a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
Il contraente ha la facoltà, ove lo ritenga conveniente e compatibile con la Legge vigente, di richiedere il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella iniziale. E’ inoltre facoltà del contraente chiedere una proroga di 3 (tre) mesi, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.
Rescindibilità annuale:
Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni prima da parte della Società Assicuratrice.
Oneri fiscali:
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Modifiche dell'assicurazione:
le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Le parti prendono e danno reciprocamente atto che ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. 163/2006 “Codice degli Appalti” durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.
La revisione verrà operata, nell’accordo delle parti, sulla base di un’istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del “Codice degli Appalti”.
Nessuna variazione delle condizioni contrattuali potrà essere posta in essere ed avrà efficacia se non previo accordo scritto di entrambe le parti contrattuali.
Clausola Broker:
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Società di brokeraggio assicurativo UNION BROKERS S.r.l. ( denominata in seguito Broker) e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società… ;
di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dal Broker, il quale tratterà con l’Impresa delegataria informandone le Coassicuratrici
Resta convenuto che tutte le comunicazioni alle quali la Contraente o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere fatte con telex, telefax telegramma, fax, posta certificata o lettera raccomandata anche a mano alla Compagnia Delegataria oppure al Broker.
Le coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatto salvo soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato dalla Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice nei termini in uso per il versamento dei premi ai Coassicuratori.
Foro competente:
Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione é ubicata la sede sociale dell'Assicurato.
Coassicurazione e delega: qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.
Rinvio alle norme di Legge:
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Tempistica di informativa andamento sinistri (Report)
La società s’impegna a fornire indicazioni sui tempi della nomina della struttura o perito incaricati per la liquidazione del sinistro e dare informazioni sulla stato del sinistro:
❒ con l’indicazione del n° del sinistro e la nomina del perito incaricato entro 10 (dieci) giorni dalla denuncia del sinistro con tutta la documentazione di rito dall’Ente o dal broker.
❒ con la indicazione al contraente o al broker entro 45 (quarantacinque) giorni dalla denuncia del singolo sinistro o dalle debite integrazioni dello stato del sinistro e del/i tempo/i di liquidazione stesso.
In caso di ritardo di un minimo di 30 (trenta) giorni dall’impegno assunto per l’informazioni o liquidazione dei sinistri, la Società potrà essere esclusa dall’elenco dei fornitori, con la preclusione a partecipare a gare per servizi assicurativi dell’Ente.
Inoltre, per i contratti in scadenza o disdettati da una delle parti, la Società s’impegna a fornire i dati entro 20 (venti) giorni dalla richiesta del Broker i dati sui sinistri più sopra indicati per i tre anni che precedono la scadenza del contratto.
Infine, la Società è tenuta a fornire all'assicurato o al broker indicato in polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati che evidenzi:
- gli importi pagati e riservati,
- la tipologia
- lo stato per ciascun sinistro
con frequenza semestrale a partire dalla data di decorrenza della polizza alle scadenze del 31 dicembre e del 30 giugno a mezzo tabulato predisposto dalla Compagnia delegataria.
Obblighi in caso di sinistro: in caso di sinistro l'Assicurato od il Contraente deve:
- darne avviso alla Società entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- fornire alla Società, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la Legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Le spese sostenute per adempiere agli ultimi due obblighi sopra citati sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'Assicurato o il Contraente deve altresì:
- tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso Terzi;
- presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.
Reintegro automatico:
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, per un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti. Si conviene però che la somma assicurata verrà contemporaneamente reintegrata di un pari importo. L’assicurato si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza col pagamento dell’indennizzo da parte della società.
Recesso in caso di sinistro:
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.
Esagerazione dolosa del danno:
L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.
Procedura per la valutazione del danno:
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Mandato dei periti. I Periti devono:
a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla clausola "obblighi in caso di sinistro";
d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno: l'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:
a) per i danni ai beni:
la differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni di mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
b) per i danni ai valori, esclusi i titoli, le monete e le banconote estere:
il loro valore nominale.
c) per i danni ai titoli, le monete e le banconote estere:
il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Xxxxxxxxx di Borse di Milano.
d) per i danni alle opere d'Arte:
in caso di danno parziale: le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro.
In caso di danno totale: il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.
Titoli di credito: per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
Pagamento dell'indennizzo: Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta
opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dal punto b) della clausola "Rischi esclusi".
Recupero delle cose assicurate: se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
Riservatezza dei dati personali
La Società diviene titolare autonomo del trattamento dei dati dei terzi (danneggiati, ecc.) coinvolti nel rapporto assicurativo tra il l’Ente e la Società.
FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO
GARANZIE | FRANCHIGIA/SCOPERTO |
RAPINA ED ESTORSIONE | 10% (diecipercento) |
MEZZI DI CHIUSURA INSUFFICIENTI | 10% (diecipercento) |
PORTAVALORI | 10% (diecipercento) |
PORTAVALORI NOMINATI | Nessuna |