Contract
CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN ACCORDO DI PARTENARIATO DEL CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE BELLARTE E CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEI RELATIVI LOCALI SITI IN VIA BELLARDI 116 E RELATIVE ATTREZZATURE
tra
La Città di Torino - Servizio Politiche Giovanili, con sede legale in Torino, piazza Palazzo di Città 1, P.I. 00514490010, rappresentato dalla dr.ssa Xxxxxxxxxx Xx Xxxxx, in qualità di Dirigente del Servizio Politiche Giovanili
e
La Città di Torino - Circoscrizione 4, con sede legale in Torino, piazza Palazzo di Città 1,
P.I. 00514490010, rappresentato dalla dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, il qualità di Direttore della Circoscrizione IV
e
L’Ente……………………………….
PREMESSO CHE
Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 9 gennaio 2006 (n.mecc. 2006 00025/87) è stata approvata l’istituzione del Centro per il Protagonismo giovanile di xxx Xxxxxxxx 000 con l’indicazione che tale centro avrebbe fatto parte della rete dei Centri TO&TU e che avrebbe avuto le caratteristiche indicate nel Manifesto della Rete TO&TU, approvato con deliberazione della Giunta Comunale dell’1 .02.2005 n.mecc.2005 00549/050.
Con deliberazione della Giunta Comunale dell’8 luglio 2014 (n.mecc. 2014 03127/070), è stato nuovamente affermato che i centri per il protagonismo giovanile sono “spazi offerti ai giovani cittadini per incontrarsi, conoscersi e scambiarsi esperienze e idee, nei quali è possibile sperimentare liberamente le proprie passioni…. caratterizzati per la gestione attuata da realtà giovanile del privato sociale in partenariato con la Città” e che “svolgono un servizio di carattere continuativo, che costituisce un patrimonio di esperienza di indubbio valore sociale, culturale, ambientale, patrimoniale e assumono una valenza innovativa poiché conciliano l’intervento urbanistico, edilizio, ambientale con quello sociale e culturale, interpretando la riqualificazione di spazi sottoutilizzati come occasione per la riattivazione di risorse di risorse presenti sul territorio, per la valorizzazione di quelle esistenti e per l’avvio di azioni innovative e coerenti con i bisogni dei cittadini, quali attività socio-culturali, di incontro e confronto per la progettazione e lo svolgimento di atitvità culturali, di socializzazione positiva, di pratiche di protagonismo giovanile e diffusione di una cultura ecourbana in territori altrimenti privi di spazi adeguati allo sviluppo di programmi condivisi”.
Con lo stesso provvedimento sono stati individuati i principi ai quali i Centri devono ispirarsi :
- “riconoscimento, sulla base della reciproca fiducia e leale collaborazione tra i cittadini e pubblica amministrazione, dei valori resi alla comunità cittadina quali espressione di politiche pubbliche realizzate in attività e servizi;
- integrazione delle politiche settoriali relative ai giovani e alla rigenerazione urbana, quale strumento per incrementare il coinvolgimento dei cittadini a partire dagli adolescenti e dai giovani, nella cura e nel mantenimento dei luoghi e delle strutture della vita comunitaria e sulla contemporanea capacità istituzionale di costruire quelle condizioni che facilitano processi inclusivi orientati alla cura della Città”.
Con la predetta deliberazione sono stati, inoltre, confermati i Centri per il protagonismo giovanile, tra cui Xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx 000.
Con deliberazione del Consiglio circoscrizionale del 16 febbraio 2015 (n.mecc. 00458/87) si è approvato l’avviso pubblico e il relativo schema di convenzione per la gestione in accordo di partenariato del Centro per il protagonismo giovanile Bellarte e la concessione a titolo oneroso dei relativi locali siti in xxx Xxxxxxxx 000 e relative attrezzature.
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art.1 (Finalità)
Con la presente convenzione-concessione la Città di Torino – Servizio Politiche Giovanili, la Circoscrizione IV e ………….intendono definire un accordo di partenariato per la gestione del Centro per il Protagonismo Giovanile di xxx Xxxxxxxx 000, con la finalità di realizzare azioni di sostegno e accompagnamento a percorsi di autonomia per favorire l'assunzione di responsabilità e lo sviluppo di capacità di cittadinanza attiva dei giovani, nonché l’attuazione dei principi descritti nella deliberazione della Giunta Comunale dell’8 luglio 2014 (n.mecc. 2014 03127/070), come meglio descritti in premessa.
Gli obiettivi principali sono:
a) Valorizzare la creatività giovanile e sostenere percorsi di formazione artistica ed esperienziale.
b) Offrire spazi di ascolto, di diffusione di buone prassi, di educazione alla partecipazione attiva, di aggregazione e comunicazione tra pari.
c) Organizzare attività per la valorizzazione dei giovani.
d) Favorire processi di partecipazione responsabile, di autonomia e di identità dei giovani.
e) Contribuire allo sviluppo della personalità del giovane, soddisfacendo il suo bisogno di comunicare e di costruire relazioni intense e significative.
f) Supportare e incentivare la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale, economica, politica della Città.
g) Diffondere una cultura di convivenza e interazione che rispetti e apprezzi le diversità.
h) Sperimentare percorsi di incentivazione all'imprenditività giovanile.
i) Offrire uno spazio culturale per il territorio e per la Città;
Art.2 (Oggetto )
Oggetto della convenzione-concessione è il rapporto di partenariato tra la Città – Servizio Politiche Giovanili, la Circoscrizione IV e……………, per la gestione del Centro per il Protagonismo Giovanile Bellarte, nonché la concessione a titolo oneroso dei relativi locali siti in xxx Xxxxxxxx 000, a favore del soggetto convenzionato.
Art.3 (Descrizione dell’iimobile)
I locali concessi, ai sensi e secondo le disposizioni del Regolamento Comunale n.214, sono ubicati al piano terra, hanno una superficie complessiva di circa mq. 365 e sono censiti al NCEU
– Foglio 1169, particella 656, sub.24.
Art. 4 (Destinazione dell’immobile)
I locali oggetto del presente disciplinare sono da destinarsi per realizzazione delle attività contenute nel progetto presentato, parte integrante del presente disciplinare, alle finalità e condizioni ivi contenute, con divieto di ogni uso diverso
La subconcessione o il mutamento della destinazione dell’uso dei locali producono ipso iure la decadenza della convenzione-concessione.
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all’inadempimento, previa declaratoria della decadenza della convenzione-concessione.
In tal caso i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgombri da persone e cose, nello stato in cui si trovano senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.
Il soggetto convenzionato si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare ogni pericolo per l’incolumità pubblica derivante dall’utilizzo dei locali, obbligandosi al rispetto della vigente normativa (con particolare riferimento alla normativa antincendio, alle leggi e ai regolamenti di igiene pubblica e di polizia municipale e ad ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia di sicurezza pubblica).
ll soggetto convenzionato si impegna nel rispetto delle norme di sicurezza e della capienza massima dei locali ad assicurarsi che non acceda nel locale un numero di persone superiori a quelle consentite.
Art.5 (Attrezzature)
Nel predetto immobile sono presenti beni mobili di proprietà della Città come descritto nel Registro Inventario n.32/3420 (aggiornato al 19 gennaio 2015). Il soggetto convenzionato, come previsto dall’art.74 del Regolamento di Contabilità è responsabile della conservazione dei beni mobili inventariati ed è tenuto a tenere in evidenza la situazione dei beni di cui risponde secondo le quantità, destinazione e classificazione risultati dal predetto registro.
Il soggetto convenzionato, a proprie spese, può aumentare la dotazione di attrezzature ed arredi che ritiene utili alla migliore funzionalità dei locali, senza nulla pretendere a titolo di rimborso, previo parere favorevole della Circoscrizione IV. Allo scadere della presente convenzione, o in caso di decadenza o revoca, le predette attrezzature e arredi dovranno essere rimosse, restando di proprietà del soggetto convenzionato.
Qualora si provvedesse ad installare particolari attrezzature e/o apparecchiature per le quali siano previste autorizzazioni e/o pareri sia del Comune che di altri Enti, organi ed uffici pubblici, dovranno essere seguite le procedure previste dalla normativa vigente.
ART. 6 (Consegna)
L'immobile è consegnato al soggetto convenzionato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora l'immobile presenti vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto o in parte l'utilizzo.
I locali dovranno essere immediatamente riconsegnati alla Civica Amministrazione, a semplice richiesta, in buono stato di conservazione, liberi e sgombri da persone e cose, in caso di mancato adempimento anche di una sola delle obbligazioni preliminari alla stipula, di cui all’art. 23, o qualora il Legale Rappresentante dell’Ente non si presentI per la formale sottoscrizione del contratto nella data indicata dal Settore Contratti della Città di Torino. Tale evenienza comporterà le conseguenze di cui all’art. 27 salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti all’inadempimento.
La definizione di eventuali aspetti tecnici potrà essere definita durante la stesura del successivo verbale di consegna dell’immobile.
Art.7 (Durata e recesso)
La durata della convenzione-concessione è stabilita in anni con decorrenza dal verbale di
consegna dell’immobile.
Alla scadenza non si rinnoverà tacitamente, pertanto il soggetto convenzionato dovrà presentare alla Circoscrizione IV istanza di rinnovo nelle forme di rito, entro 180 giorni dalla scadenza, al fine di consentire l’espletamento dell’iter deliberativo entro la stessa data.
Il soggetto convenzionato ha facoltà di recedere dalla presente convenzione-concessione prima della scadenza, con obbligo di preavviso di mesi tre, con comunicazione scritta presentata alla Circoscrizione XX.Xx tal caso rimarranno a carico del soggetto convenzionato tutte le spese sostenute per gli interventi senza alcun onere o indennità di sorta per la Città.
Art.8 (Canone)
Il soggetto convenzionato verserà un canone annuo di Euro….., corrispondente al ………% del canone annuo di mercato, valutato in Euro 27.600,00. La misura della riduzione del canone è stata determinata in applicazione dell’art. 6 del Regolamento comunale per la concessione di beni immobili ad Enti ed Associazioni nel corso della seduta del Gruppo Interassessorile svoltasi il
………………..2015. Il canone dovrà essere versato in rate semestrali anticipate entro e non oltre il ventesimo giorno del semestre di competenza.
Il mancato o parziale pagamento anche di una sola rata, costituisce motivo di decadenza della convenzione-concessione e dà luogo alla automatica costituzione in mora del soggetto convenzionato anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.
Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta.
Detto canone sarà aggiornato annualmente nella misura pari al 100% della variazione in aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati pubblicato annualmente dalla Gazzetta Ufficiale. In caso di revoca della concessione l’Amministrazione Comunale conserverà per intero il canone per il semestre in corso.
Si conviene che qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il soggetto convenzionato permanga nella detenzione dell’immobile nel periodo intercorrente tra la data di scadenza contrattuale (o di risoluzione anticipata) e la data di eventuale stipula di un nuovo contratto o del rilascio/sgombero dell’immobile stesso, dovrà corrispondere un’indennità avente il medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati.
ART. 9 (Manutenzione ordinaria - straordinaria)
Il soggetto convenzionato provvede a propria cura e spese all’esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all’uso convenuto; tra gli interventi posti a carico del soggetto convenzionato si intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme o di futura approvazione, nonché la relativa agibilità dell’immobile, tra cui, qualora ne ricorressero le condizioni, quelli relativi ai vincoli sui beni architettonici e paesaggistici di cui alla Legge 1089 del 1939 e s.m.i. e al Decreto Lgs. 22 gennaio 2004 nr. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio). E’ a carico del soggetto convenzionato la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e degli impianti, compresi gli eventuali interventi per l’adeguamento degli stessi alle vigenti norme ed alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi, all’abolizione delle barriere architettoniche e della tutela dell’igiene e sicurezza nell’ambito del luogo di lavoro.
I lavori di sistemazione, adeguamento, manutenzione e le attività dovranno svolgersi secondo modalità tali da non arrecare disturbo ai residenti della zona. Se necessario, il soggetto convenzionato dovrà adottare le opportune misure di isolamento acustico dei locali.
Ogni intervento tecnico sui locali, (esclusa la manutenzione ordinaria), deve essere preventivamente autorizzato dalla Città.
Il soggetto convenzionato non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati da lavori autorizzati od eseguiti per conto dell’Amministrazione concedente.
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti la Città potrà esigere la restituzione immediata dei locali impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all’inadempimento.
ART. 10 (Riparazioni e restauri)
Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi previsti dall’art.9 la Città potrà in ogni tempo eseguire, sia all’esterno che all’interno dell’immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio nonché qualunque opera di abbellimento e di restauro dello stabile senza obbligo di compenso di sorta a favore del soggetto convenzionato, indipendentemente dalla durata delle opere.
ART. 11 (Proprietà)
Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto della presente convenzione-concessione, ai sensi dell’art. 934 del Codice Civile, sono acquisite in proprietà della Città dal momento della loro esecuzione senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.
ART. 12 (Migliorie)
Eventuali lavori di miglioria che il soggetto convenzionato intenda realizzare a propria totale cura e spese, dovranno essere sottoposti al parere della Circoscrizione IV e al parere dei competenti Settori Tecnici e i progetti dovranno essere presentati ai competenti uffici del Comune di Torino.
ART. 13 (Spese e oneri)
I costi delle utenze a servizio dell’immobile sono al 100% a carico del soggetto convenzionato, senza che alcun onere e/o costo siano posti a carico della città, neanche in misura temporanea. I relativi contratti devono essere intestati direttamente al soggetto convenzionato.
Il soggetto convenzionato dovrà, inoltre, provvedere ad intestarsi il contratto telefonico necessario per l’impianto anti-intrusione e a concordare direttamente con un’agenzia specializzata l’eventuale servizio di vigilanza.
Sono a carico del soggetto convenzionato anche le spese relative ai consumi di telefono - oltre alla tassa raccolta rifiuti ed alla tassa sui servizi indivisibili secondo quanto disposto dai Regolamenti comunali in materia ed ogni altra spesa ed onere relativi alla gestione del centro e del programma di attività
Si riportano di seguito i numeri identificativi delle utenze intestate all’attuale soggetto convenzionato:
1) FORNITURA ELETTRICA:
POD IT020E00654129
n. cliente 10090880
identificativo fornitura 1050054495
2) GAS RISCALDAMENTO:
n. contatore 0006376025
3) FORNITURA IDRICA:
n. matricola 130500401 Codice Utente: 0010134363
ART. 14 (Responsabilità)
Il soggetto convenzionato è costituito custode del bene, ed esonera espressamente la Città da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che potessero provenirgli da fatti od omissioni, dolosi o colposi di altri conduttori dello stabile o di terzi in genere.
Il soggetto convenzionato terrà l’Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della convenzione medesima.
Il soggetto convenzionato assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa all’utilizzo del bene, le gestione dello stesso, il suo stato manutentivo e tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile. Risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale o dei soci. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell’esercizio dell’attività che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica; manleva espressamente la Città da ogni derivante pregiudizio anche ai sensi dell’art. 2050 e dell’art. 2051 del Codice Civile.
Il soggetto convenzionato inoltre nell’esercizio della sua attività sull’area, qualora si avvalesse di personale, è esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute ed igiene del lavoro, contenute nel Decreto Lgs. 9 aprile 2008 nr. 81 e s.m.i. fra cui quelle indicate dal D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi), sollevando la Città da eventi dannosi che possano derivare.
Con la sottoscrizione del presente schema dichiara altresì, sotto la propria responsabilità:
a) di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali e di non trovarsi in una qualsiasi delle circostanze di cui all’art. 38 del Decreto Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel Decreto Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della Legge nr. 68 del 12 marzo 1999 ovvero dichiara di non essere soggetto, ai sensi della Legge, agli obblighi di cui alla Legge nr. 68/99.
ART. 15 (Assicurazioni)
Il soggetto convenzionato si impegna a sottoscrivere per la durata del presente contratto un’adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati e a copertura dei danni comunque derivanti a terzi da sinistri conseguenti all’attività del concessionario. Fra i terzi devono intendersi i dipendenti del concessionario e ogni soggetto comunque immesso presso i locali.
Si impegna inoltre a sottoscrivere un’adeguata polizza a copertura dei danni derivanti da incendio e da ogni altro danneggiamento conseguente all’attività del soggetto convenzionato (rischio locativo).
Il soggetto convenzionato stipulerà inoltre adeguata polizza assicurativa a tutela dell’integrità dei beni mobili consegnati dalla Città presenti all’interno del fabbricato.
Relativamente ai beni mobili di proprietà del soggetto convenzionato presenti all’interno della struttura il Comune di Torino non risponde di danni di sorta salvo che siano ad esso direttamente imputabili e pertanto il concessionario, allo scopo di tutelare detti beni, dovrà garantire l’esistenza su di essi di apposita polizza assicurativa.
Il soggetto convenzionato dovrà presentare all’Amministrazione proprietaria, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare, copia delle polizza stipulate, dovrà inoltre inviare all’Amministrazione proprietaria copia delle quietanze dei ratei assicurativi.
Il soggetto convenzionato dichiara espressamente, con la firma del presente disciplinare, di esonerare la Città di Torino da qualsiasi responsabilità connessa ai rischi in relazione ai quali è fatto obbligo di stipulare, a suo carico, la predette idonee polizze assicurative.
ART. 16 (Garanzie)
Il soggetto convenzionato dovrà prestare garanzia degli obblighi assunti (pari al 10% dell’importo del canone annuo) con il presente disciplinare in una delle forme indicate nei commi successivi:
- versando cauzione di € = (diconsi ,,,,,,,,,,,,,,,,/00) mediante deposito cauzionale in contanti improduttivo di interessi, secondo le seguenti modalità:
a) mediante Assegno Circolare non Trasferibile intestato al Tesoriere Civico Città di Torino, da presentarsi alla Civica Tesoreria – Xxx Xxxxxxxx 0, Xxxxxx – specificando il conto nr. 136 e indicando quale causale “versamento deposito cauzionale a garanzia della concessione locali siti in Torino in xxx Xxxxxxxx 000”;
b) mediante bonifico bancario sul c/c n. 110050089, intestato al Comune di Torino, intrattenuto presso la Unicredit S.p.A., Codice IBAN IT 56 T 02008 01033 000110050089 specificando conto 136, indicando la medesima causale.
- Il soggetto convenzionato può altresì, a sua scelta, prestare cauzione mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa n.……………………………………………………………
rilasciata il ……………………………………………..…………………………………
da………………….………………………………… …………………….……………
Ai sensi dell’art. 1957 del Codice Civile ogni effetto della fideiussione dovrà cessare sei mesi dopo la scadenza della convenzione -concessione.
La garanzia sopra indicata dovrà inoltre prevedere l’espressa condizione che il fidejussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta della Città di Torino, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate all’art. 1945 del Codice Civile, con esclusione altresì del beneficio di esclusione del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 Codice Civile.
La Città resta fin d’ora autorizzata a trattenere definitivamente l’importo della garanzia versata, quale risarcimento per eventuali danni riscontrati nei locali e per eventuali debiti o inadempimenti del concessionario, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto della Città.
Art.17 (Finalità Sociali)
La Civica Amministrazione si riserva il diritto di disporre del centro per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 15 giorni) nella ragione di quindici giornate annue, feriali e festive, sempre che ciò non pregiudichi l’attività del soggetto convenzionato.
La Circoscrizione IV si riserva, inoltre, il diritto di disporre gratuitamente dei locali destinati ad uso culturale, ricreativo e informativo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio, sempre che tale uso non pregiudichi le attività del soggetto convenzionato.
Il soggetto convenzionato provvederà, in collaborazione con l’InformaGiovani della Città di Torino, la gestione dello Spazio informativo Infobox che ha l’obiettivo di fornire informazioni sui temi di interesse giovanile.
Art.18 (Cabina di regia)
Le parti, al fine di dare maggiore attuazione all’accordo di partenariato, si impegnano a costituire una cabina di regia, composta da un rappresentante della Città - Servizio Politiche Giovanili, della Circoscrizione IV e del soggetto convenzionato, con il compito di:
a) sovrintendere alla gestione del centro;
b) monitorare sulla realizzazione del Programma annuale delle attività;
c) sviluppare rapporti con il territorio e con altri enti e promozione del programma;
d) individuare soluzioni di problemi tecnici e/o amministrativi che dovessero insorgere nell’attuazione del piano;
e) ogni altra azione opportuna al consolidamento del partenariato.
La Cabina di regia, in quanto organismo del partenariato, può intervenire come parte attiva nel programma annuale delle attività del centro, attraverso lo sviluppo concertato di iniziative di interesse territoriale e/o cittadino.
Art.19 (Programma annuale delle attività del centro)
Il soggetto convenzionato si impegna a predisporre il Programma annuale delle attività, in accordo con la Cabina di regia, con l’indicazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per la sua realizzazione.
Il Programma annuale delle attività dovrà essere presentato alla Circoscrizione IV e alla Città - Servizio Politiche Giovanili, entro un mese dall’inizio delle attività.
Art. 20 (Sostenibilità del centro)
Nei locali oggetto della presente convenzione- concessione è consentito realizzare esperienze di autoimprenditività, purchè finalizzate al sostegno delle attività e alla gestione del Centro.
I locali potranno essere messi a disposizione temporaneamente di terzi soggetti per attività compatibili con le finalità del centro, previo pagamento di un rimborso spesa.
Il soggetto convenzione potrà, inoltre, adoperarsi per ottenere sponsorizzazioni per la realizzazione delle attività del centro.
La Circoscrizione IV e la Città di Torino – Servizio Politiche Giovanili potranno sostenere le attività, o progetti particolari del Centro Bellarte, in conformità con quanto previsto dall’art.86 dello Statuto della Città e dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi.
Art. 21 (Attività all’interno del centro)
All’interno del Centro potranno svolgersi, in conformità con le finalità del centro, indicativamente:
a) Attività di laboratorio quali: teatrali, culturali, ecc…
b) attività d’informazione, accoglienza, aggregazione, break, ecc…
c) organizzazione e realizzazione di eventi con le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
E’ consentito mettere a disposizioni spazi per riunioni private, feste e altre attività, con priorità per quelle organizzate da giovani o aventi rilevanza sui giovani.
Le attività di pubblico spettacolo potranno essere svolte, conformemente alla normativa vigente.
ART. 22 (Attività di somministrazione di alimenti e bevande)
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a tutte le prescrizioni di legge e dovrà essere riservata ai frequentatori del Centro, ai sensi dell’art.8, comma 6 lett.i) della Legge Regionale 29 del dicembre 2006, n. 38 e s.m.i..
Tale attività dovrà essere esercitata esclusivamente nei locali appositamente predisposti.
Il soggetto convenzionato potrà gestire direttamente l’eventuale servizio bar – ristoro od affidarlo a terzi.
Nel caso di affidamento a terzi, muniti dei necessari requisiti, il soggetto convenzionato dovrà richiedere alla Circoscrizione 4 la preventiva autorizzazione. Copia del relativo contratto dovrà essere preventivamente depositata presso l’Ufficio Patrimonio della Circoscrizione IV.
Il soggetto affidatario di cui al comma precedente si obbliga a tenere l’Amministrazione manlevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che dovessero derivare dall’esercizio della predetta attività. Tale esonero di responsabilità dovrà essere specificatamente previsto e sottoscritto con doppia sottoscrizione dal soggetto affidatario nel contratto di affidamento con il soggetto convenzionato.
ART. 23 (Obblighi del preliminari alla stipula del contratto)
La mancata presentazione della documentazione prescritta agli artt. 13 (“Spese e oneri”), 15 (“Assicurazioni”) e 16 (“Garanzie”) rappresenta condizione sospensiva e causa ostativa della formale stipula dell’atto di convenzione -concessione.
ART. 24 (Accertamenti)
Funzionari dell'Amministrazione Comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico al soggetto convenzionato, nell'immobile oggetto della presente convenzione-concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione Comunale.
ART. 25 (Relazioni annuali)
Ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento n. 214 per la concessione di immobili comunali ad Enti ed Associazioni, alla scadenza di ciascuna annualità, il soggetto convenzionato dovrà presentare alla Città di Torino idonea relazione sull’attività svolta e sulle opere di manutenzione effettuate nel corso dell’anno stesso, in modo da comprovare se siano stati attuati i programmi e le finalità prefissati e se continuino a sussistere i requisiti richiesti.
La mancata presentazione della relazione predetta, di cui al primo comma del presente articolo, può costituire motivo di decadenza della convenzione -concessione.
ART. 26 (Riconsegna dell’immobile)
Alla scadenza della convenzione-concessione o in caso di restituzione anticipata, il soggetto convenzionato dovrà restituire l'immobile in buono stato d’uso e manutenzione, con tutte le migliorie apportate, senza alcun onere per la Città nello stato di fatto e di diritto in cui si trova all'atto della concessione con tutte le migliorie apportate senza alcun onere per la Città.
Art.27 ( Decadenza)
La Città potrà dichiarare decaduta la convenzione-concessione, in particolare, in caso di grave inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti art.4, comma primo e secondo, art.5, comma secondo e terzo, art.6, art.8, comma secondo, art.9, art.11, art.13, art.14, art.15, art.16, art.17, comma terzo, art.19,comma primo, art.20, comma primo, art.21,art.22, art.23, art.24.
La pronuncia di decadenza della concessione dovrà essere preceduta dalla preventiva contestazione dei fatti addebitati, ovvero dalla diffida ad adempiere laddove ancora possibile, con contemporanea fissazione di un congruo termine entro il quale il soggetto convenzionato possa presentare le proprie deduzioni alle inosservanze contestate, ovvero provvedere, nella seconda ipotesi all’adempimento. La decadenza non potrà essere pronunciata qualora l’inadempimento, sulla base delle giustificazioni addotte dal soggetto convenzionato, risultassero dovute a cause non imputabili allo stesso
In caso di decadenza della convenzione–concessione nessun onere, rimborso o indennizzo graverà sulla Città.
ART. 28 (Revoca)
Per esigenze di interesse pubblico la convenzione-concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre.
ART. 29 (Modificazioni allo schema disciplinare)
Qualsiasi modificazione alle presenti condizioni (all'infuori di quelle imposte per legge ad una o ad entrambe le parti) dovrà essere formulata, pena la sua inefficacia, in atto scritto. Eventuali acquiescenze o tolleranze della Città concessionaria non costituiranno, in alcun caso, modificazioni dei patti che precedono o degli atti che, in futuro verranno stipulati per iscritto.
ART.30 (Xxxxx xx xxxxxx)
Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti richiamano le disposizioni del codice civile e gli usi locali non incompatibili con dette norme.
ART. 31 (Trattamento dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della convenzione- concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Civica Amministrazione. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003.
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 4.
.
ART. 32 ( Domicilio - spese d’atto – cariche sociali)
Per gli effetti della presente convenzione-concessione, il soggetto convenzionato elegge il proprio domicilio presso........................................................................................................
Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del soggetto convenzionato.
E’ fatto obbligo al soggetto convenzionato di comunicare tempestivamente alla Circoscrizione i cambiamenti connessi alla modifica delle cariche sociali con specifico riguardo a quelle relative al soggetto che ha la rappresentanza dell’ente, nonché le eventuali variazioni dei recapiti.
Il presente atto vincola sin da ora il soggetto convenzionato, viceversa non vincola l’Amministrazione Comunale se non ad intervenuta approvazione da parte dei competenti Organi Amministrativi.
Il soggetto convenzionato dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui all’articolo 1; articolo 4 comma primo e secondo; articolo 7 comma primo; articolo 8; articolo 9; articolo 13; articolo 14; articolo 15; articolo 18; articolo 23, articolo 24; articolo 26; articolo 27, artciolo 28; articolo 32 del presente Disciplinare.
Nome - Cognome ................................................
Data e luogo di nascita........................................
Xxxxxxxxx ....................................................
Codice Fiscale ...............................................
Telefono .....................................................
a norma degli artt.1341-1342 c.c. dichiara di aver letto e di accettare tutte e singole le condizioni sovra riportate nel presente schema di convenzione -concessione
Torino,
X.xx Il Legale rappresentante dell’Ente
X.xx Circoscrizione IV X.xx Servizio Politiche Giovanile Il Direttore Il Dirigente
dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx dr.ssa Xxxxxxxxxx Xx Xxxxx