SCHEMA DI CONTRATTO
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX S.r.l.
SCHEMA DI CONTRATTO
Procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 60 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e 2 del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 s.m.i. per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di n. 7 impianti di Protezione Automatica Integrativa - Passaggi a Livello (PAI-PL), da installare nell’area PP.L. della linea ferroviaria Bari – Altamura.
Settori Speciali ex art. 3, co. 1, lett. hh) e art. 118 del d.lgs. n. 50/16. CIG: 94875226D4 – CUP: G31G18000120001
***
Lʹanno duemilaventidue, il giorno del mese di in Bari, presso gli uffici delle FAL S.r.l., tra:
‐ la Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. (P. IVA 05538100727), di seguito “FAL”, rappresentata dal Dott. ……………., nato a …………………………. il ………………………….. , in qualità di
…………….;
e
‐ , di seguito “Appaltatore”, con sede in
( ), via (Partita
IVA ), rappresentata dal Sig. ,
nato a
( ) il
e residente a
( ) in Via, , in qualità di
avente la facoltà di sottoscrivere il presente atto
PREMESSO
‐ che la Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. ha espletato una procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento dell’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di n. 7 impianti di Protezione Automatica Integrativa - Passaggi a Livello (PAI-PL), da installare nell’area dei PP.L. della linea ferroviaria Bari – Altamura;
‐ che con determinazione n. del a firma del Direttore Generale delle FAL srl, è stata dichiarata aggiudicataria del presente appalto la società
di ( ), la quale ha offerto i prezzi di cui all’allegata offerta economica prodotta in sede di gara;
- che l’aggiudicataria ha prestato la garanzia di buona e tempestiva esecuzione dei lavori
mediante polizza/fideiussione n. rilasciata da in data
, di importo pari a Euro ;
‐ che l’aggiudicataria dichiara che non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale, fatto salvo ogni verifica di legge del Committente che in caso di esito negativo si riserva di risolvere il presente contratto;
‐che la sottoscrizione del presente contratto da parte della concorrente aggiudicataria, equivale alla dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della complessiva documentazione di gara, ivi compreso il Disciplinare di Gara ed i relativi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia che regolano la presente procedura;
- che, pertanto, sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, tutti i documenti di gara (pubblicati ed accessibili sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, alla sezione Amministrazione Trasparente) a cui il presente atto fa specifico riferimento;
‐che le premesse sono pattizie e costituiscono parte integrante del presente contratto;
‐ tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 (Oggetto del contratto di appalto)
Il presente appalto ha ad oggetto la progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori per la realizzazione di n. 7 impianti di Protezione Automatica Integrativa - Passaggi a Livello (PAI-PL), da installare nell’area PP.L. della linea ferroviaria Bari – Altamura.
a) Progettazione esecutiva
La progettazione esecutiva dovrà essere conforme agli standard tecnici in vigore presso FAL, in particolare al Decreto ANSF n. 1/2019 "Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alla reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti" e alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI), o parti di queste, applicabili a FAL.
Il progetto esecutivo per la realizzazione di n. 7 impianti di Protezione Automatica Integrativa - Passaggi a Livello (PAI-PL), da installare nell’area PP.L. della linea ferroviaria Bari – Altamura, dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo posto a base di gara ed al relativo “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” in fase di progettazione.
L’Appaltatore dovrà consegnare il Progetto Esecutivo entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di stipula del presente contratto. Si applicherà, salvo il risarcimento del maggior danno, la penale nella misura di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo e, in caso il ritardo si protragga per oltre 30 (trenta) giorni, il Responsabile del procedimento promuoverà l’avvio della procedura di cui all’art. 108, comma 3, D.lgs. 50/2016 s.m.i. per la risoluzione del contratto.
Il Progetto Esecutivo dovrà essere composto, oltre che dai documenti elencati dall’art. 33 del
D.P.R. 207/2010 (applicabile in via transitoria, ai sensi dell’art. 216, comma 4, D.lgs. 50/2016 s.m.i.) – con la sola esclusione di quelli di cui alle lettere f) ed m) – da: a) programma operativo dei lavori oggetto del contratto; b) piani operativi di cantiere; c) piani di approvvigionamento. Con la firma del presente contratto, l'Appaltatore dichiara di riconoscere che il “Progetto Definitivo”, facente parte integrale e sostanziale degli atti di gara e del presente contratto, è sicuramente utilizzabile per la redazione del “Progetto Esecutivo”, così come lo sono i relativi lavori e forniture.
Il “Progetto Esecutivo” non potrà prevedere differenze tecniche e di costo rispetto a quello definitivo.
FAL ha facoltà di richiedere ed ottenere dall’Appaltatore modifiche e/o integrazioni degli
elaborati del progetto esecutivo non rispondenti a quanto richiesto dalle norme vigenti e/o dal presente contratto, segnatamente con riferimento alla fase di richiesta ad ANSFISA di impegno preliminare (NOS – Nulla osta allo sviluppo/decisioni) e di eventuale AMIS (autorizzazione di messa in servizio), nel rispetto delle “Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche” – Rev.01 del 24-7-2020 - emanate da ANSF: gli elaborati modificati e/o integrati dovranno essere trasmetti alla Stazione appaltante entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta; in caso di mancato rispetto di tale termine si applicherà una penale pari a € 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.
Il progetto esecutivo sarà inoltrato a cura del Responsabile del procedimento: a) ad un
organismo di ispezione accreditato secondo le norme UNI EN 17020 ai fini della verifica
preventiva di cui all’art. 26 D.lgs. 50/2016 s.m.i.: dell’avvio della suddetta verifica preventiva
verrà fatta comunicazione all’Appaltatore; b) ad un Organismo Indipendente Ferroviario (OIF)
al fine di valutare la completezza e la conformità del progetto stesso alle norme in materia di
sicurezza ferroviaria ai sensi delle vigenti linee guida emanate dall’Agenzia Nazionale per la
Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA). L’Appaltatore ha l’obbligo: a) di interfacciarsi e cooperare con l’organismo di ispezione, con le modalità e nei termini che gli verranno indicati dal Direttore dei lavori, al fine di consentire a detto organismo di redigere il rapporto finale che sarà impiegato dal Responsabile del procedimento ai fini della validazione, ai sensi dell’art. 26 D.lgs. 50/2016 s.m.i.; b) di interfacciarsi e cooperare con l’OIF, ove l’intervento di quest’ultimo soggetto si renda necessario ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza ferroviaria, anche alla luce di eventuali prescrizioni in tal senso disposte dall’ANSFISA.
L’Appaltatore ha l’obbligo di integrare e/o modificare il progetto esecutivo consegnato e/o di rendere i chiarimenti che saranno richiesti dall’organismo di ispezione e/o dall’OIF per il tramite del Direttore lavori e/o del Responsabile del procedimento.
L’avvenuta validazione del Progetto esecutivo dovrà intendersi quale approvazione di quest’ultimo da parte della Committente.
Nel caso in cui risultasse impossibile procedere alla validazione del progetto esecutivo per fatto imputabile all’Appaltatore, ovvero il progetto risultasse insanabilmente non conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza ferroviaria, il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto, ex art. 1456 cod. civ., previa comunicazione della Committente, effettuata a mezzo pec, di avvalersi di tale diritto: in tal caso sarà escussa la garanzia definitiva di cui al successivo art. 11.
Gli elaborati del progetto esecutivo devono essere rigorosamente rispettati in fase realizzativa e nella redazione degli elaborati progettuali di dettaglio, e devono consentire a FAL l’immediato controllo sulle modalità esecutive dei lavori.
Gli elaborati di cui sopra dovranno essere rettificati, a cura e spese dell’Appaltatore, con le eventuali modifiche e aggiornamenti intervenuti fino alla data del Verbale di Ultimazione dei Lavori e con le modifiche che venissero introdotte negli impianti, a seguito di indicazioni delle Commissioni di Verifica. Tale set documentale aggiornato costituisce la raccolta di elaborati as- built finale rappresentante lo stato degli impianti così come attivati/modificati.
Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti dalle figure individuate dalle normative vigenti e dal presente contratto, tra le quali, in particolare: a) il/i Progettista/i, per le responsabilità di legge e le specializzazioni richieste; b) il Direttore della Progettazione, quale progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e della supervisione e coordinamento delle attività di progettazione; c) il Direttore Tecnico, in rappresentanza dell’Appaltatore nell’ambito delle prestazioni previste dal presente contratto.
L’Appaltatore nulla potrà pretendere da FAL per i necessari processi di sviluppo e sperimentazione, compresi le verifiche e validazioni, i “Safety Case”, gli “ISA Report”, le certificazioni “CE” e le “eventuali corse prova” per i prodotti, le Applicazioni Generiche e le Applicazioni Specifiche, essendo i costi compresi nei prezzi contrattuali.
Oltre al nominativo del Direttore della Progettazione, l’Appaltatore comunicherà a FAL i nominativi dei singoli Responsabili della Progettazione prima dell’inizio dell’attività progettuale. Gli elaborati del progetto esecutivo dovranno essere sottoscritti da uno o più dei soggetti sopra indicati quali Responsabili della Progettazione e firmati altresì, per approvazione, dal Direttore della Progettazione, anche a titolo di responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
Gli oneri per la progettazione esecutiva sono comprensivi delle spese sostenute per l’OIF.
b) Esecuzione dei lavori: n. 7 impianti PAI-PL
L’appaltatore, nell’esecuzione del contratto, deve garantire il rispetto dei requisiti di qualità ed affidabilità come individuati dalla Specifica dei Requisiti di Sistema e dalla Specifica Tecnica di Fornitura relative all’oggetto del presente appalto, da considerarsi quale livello minimo delle prestazioni ad eseguirsi.
In particolare, l’esecuzione dell’appalto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle indicazioni ed istruzioni riportate sia nella Specifica dei Requisiti di Sistema (Codifica: Codifica: RFI DTCSTSSSTB SR IS 05 001 C “Protezione automatica integrativa per passaggi a livello”) sia nella Specifica Tecnica di Fornitura (Codifica: RFI TCSSTB SF IS 02 749 B “Manovre elettriche per le barriere di passaggio a livello”), nonché nella “Relazione Generale PAI-PL”: documenti tutti allegati agli atti di gara.
I realizzandi impianti PAI-PL dovranno essere gestiti dal posto centrale ACCM (Apparato Centrale a Calcolatore Multistazione), la cui realizzazione è oggetto di diversa procedura di gara.
Pertanto, l’aggiudicatario della presente procedura dovrà attivare il procedimento di interfaccia per la corretta gestione delle fasi operative finalizzate alla efficace gestione delle fasi di installazione, prove e messa in servizio degli impianti PAI PL.
Si specifica che i materiali e i componenti necessari alla esecuzione dell’appalto, inclusi quelli di consumo, saranno a totale carico dell’Appaltatore.
È compresa, inoltre, l’esecuzione di ogni altro intervento complementare e accessorio per dare completamente finite ed idonee all’uso cui sono destinate tutte le opere costituenti l’intervento. È compreso e compensato nei prezzi il trasporto, dal luogo di deposito alla sede di posa, effettuato con mezzi propri e/o noleggiati dallo stesso Appaltatore, compreso il carico e lo scarico, di tutti i materiali e le attrezzature necessarie per la realizzazione delle opere eseguite a perfetta regola d’arte.
L’Appaltatore si impegna, inoltre, a provvedere, a sue spese, allo smaltimento, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia, dei materiali dichiarati dalla FAL fuori uso, ricavati dai lavori oggetto dell’appalto.
Sono parte integrante dell’appalto e compensate nei prezzi applicati tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di realizzazione e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici, inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
Art. 2 (Ulteriori obblighi dell’appaltatore)
L’Appaltatore si impegna a rispettare l’esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente appalto, nonché di tutti i riferimenti normativi e regolamentari elencati nel prosieguo:
- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, come modificato dal D.L.77/2021 convertito con L. 108/2021;
- DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. in quanto applicabile e nelle parti vigenti;
- Decreti/Direttive/Linee guida emanate dall’ANSFISA in materia di sicurezza ferroviaria;
- RFI - Normativa del Sistema di Qualificazione delle imprese per la realizzazione degli impianti di segnalamento ferroviario - Rev. 5 – ultima edizione disponibile;
- FAL Sistema di Gestione della Sicurezza – Procedura FAL_SGS_P11 “Gestione e Controllo
dei Fornitori” – Rev. 02/2020;
- tutte le circolari, norme tecniche e disegni tipo citate nelle tariffe e successivi aggiornamenti;
- Leggi, Norme, Decreti Legge, Regolamenti in vigore nella Repubblica Italiana in materia di:
1) progettazione, esecuzione e collaudo di opere e impianti;
2) antinfortunistica, sicurezza ed igiene del lavoro;
3) tutela ambientale;
4) regolarità contributiva e previdenziale.
Tutte le disposizioni di cui alla presente procedura, nonché ogni altra disposizione richiamata nel medesimo atto, ancorché non siano materialmente riportate o allegate, ne costituiscono parte integrante e sostanziale in quanto l’Appaltatore dichiara di averle conosciute ed accettate, come le conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.
Nell’accettare i lavori oggetto del presente appalto l’Appaltatore dichiara:
a) di aver visitato le località interessate dai lavori e di averne accertato le condizioni locali, di viabilità e di accesso, nonché di avere giudicato i lavori stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
b) di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d’opera, dei trasporti e di quanto altro necessario all’esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni previste;
c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori;
d) di avere valutato che le modalità di svolgimento dei lavori possono essere condizionate dal contemporaneo esercizio del traffico ferroviario e di quello stradale in corrispondenza dei PP.LL. (Passaggi a Livello), nonché di avere, in particolare, preso in considerazione gli oneri derivanti dal rispetto del Decreto Lgs. 50/2019, del DPR 753/80 in materia di sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario, dal DPR 191/79 in materia di sicurezza di lavori in prossimità di linee ferroviarie e dal rispetto dei regolamenti interni e delle disposizioni impartite dalla
Direzione Tecnica della FAL. L’Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel presente atto.
Con l’accettazione dell’affidamento l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari, compresi quelli idonei per eseguire i lavori nell’area di ubicazione dei passaggi a livello, per procedere all’esecuzione degli stessi secondo i migliori sistemi di realizzazione ed installazione, nella piena applicazione delle specifiche normative richiamate dalla presente procedura.
L’appaltatore, da ultimo, si impegna ad eseguire le prestazioni dedotte nel presente contratto:
- adempiendo a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- adempiendo a tutti gli obblighi previsti dalla normativa ambientale applicabile;
- garantendo, oltre alla formazione iniziale, un costante aggiornamento delle competenze del proprio personale;
- garantendo l’attivazione del procedimento di interfaccia per la corretta gestione delle fasi operative finalizzate alla efficace gestione delle fasi di installazione, prove e messa in servizio degli impianti PAI PL (gestione ACCM);
- garantendo un costante coordinamento funzionale ed operativo con le strutture di Esercizio e Manutenzione di FAL.
Art. 3 (Durata dell’appalto)
La durata dell’appalto non potrà superare il tempo massimo di 730 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto.
Art. 4 (Importo contrattuale)
Il valore massimo dell’appalto è stato stimato in € 2.232.082,53, di cui:
a) € 2.103.968,90 per lavori, soggetti a ribasso;
b) € 86.034,25 per la progettazione esecutiva, non soggetti a ribasso;
c) € 42.079,38 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.
L’importo complessivo per le prestazioni oggetto del presente atto è determinato in € ,
assoggettato al ribasso unico del % presentato dall’Appaltatore in sede di gara.
I costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta e saranno computati ad ogni SAL determinati sulla base delle effettive esigenze del cantiere e delle disposizioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Essi saranno computati a misura e valutati con la tariffa RFI “OS Opere e dispositivi di sicurezza” ultima edizione disponibile. Il Direttore dei lavori redigerà apposita contabilità che sarà allegata al SAL.
L’importo contrattuale dell’appalto non è comprensivo dell’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).
Articolo 5 (Contabilizzazione dei corrispettivi)
I prezzi comprendono e compensano anche gli oneri relativi alla redazione ed attuazione del “Piano Operativo di Sicurezza” di cui al successivo art. 14 e/o del “Piano sostitutivo di sicurezza”, laddove non ricorrano le condizioni per la redazione del “piano di sicurezza e coordinamento” ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli che derivano dall’attuazione degli obblighi previsti nel “piano di sicurezza e coordinamento” e, pertanto, deve intendersi compresa e compensata in tali prezzi l’adozione di tutte le procedure esecutive, di tutti gli apprestamenti e tutte le attrezzature e quant’altro sia necessario al fine di garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.
Ai fini della contabilizzazione dei corrispettivi, si applicherà la seguente formula: SAL= (IL+ ICE)
Dove:
IL = Importo avanzamento dei lavori
ICE = Importo Avanzamento costi sicurezza; SAL = Stato Avanzamento Lavori;
Sarà garantita così la normale contabilizzazione a misura delle prestazioni eseguite e degli oneri sopportati dall’Appaltatore ai fini della sicurezza e la salute dei lavoratori che di fatto vengono corrisposti col regolare procedere dei lavori. I costi della sicurezza verranno contabilizzati a misura con l’applicazione del relativo intero prezzo previsto nella tariffa RFI “OS Opere e dispositivi di sicurezza” ultima edizione disponibile.
Art. 6 (Clausola revisionale)
Trattandosi di appalto bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.
Prima della stipula del contratto il Responsabile del Procedimento e l’appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dell’appalto, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall’appaltatore.
Qualora l’appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni dei prezzi dei beni dei materiali complementari che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma che precede, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui innanzi non costituisce comunque giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto. Il Responsabile del Procedimento, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di cui innanzi che incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezzari con carattere di ufficialità, di
specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente acquisite direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta.
È comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell’appalto. In tal caso il RUP procede secondo quanto previsto al precedente periodo.
Sono esclusi dalla compensazione di cui al presente articolo i corrispettivi contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.
Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
Avendo l’operatore economico iscritto riserve sugli atti dell’appalto, sulla base dell’istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento, è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
È altresì ammessa transazione ai sensi dell’articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
Articolo 7 (Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore)
MATERIALI USATI SERVIBILI E FUORI USO. L’Appaltatore è tenuto a porre in essere le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla
vigente normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall’esecuzione dei
lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamento o di pericolo
per la salute delle persone.
L’Appaltatore, per l’effettuazione dell’avvio a recupero e/o a smaltimento dei materiali non
riutilizzabili di cui sopra, dovrà operare nel rispetto della normativa ambientale territorialmente
vigente ed avvalersi, sotto la propria responsabilità, di ditte specializzate ed in possesso di tutti
i requisiti di legge delle quali dovrà, comunque, fornire informativa preventiva a FAL che dovrà
essere posta in grado di verificare, se ritenuto opportuno, il possesso dei suddetti requisiti.
PROTEZIONE CANTIERI. L’Appaltatore ha l’onere di richiedere a FAL le istruzioni e le norme
dell’Esercizio ferroviario necessarie per le disposizioni che dovrà adottare nella protezione dei
cantieri. Alle mansioni esecutive deve provvedere l’Appaltatore con personale debitamente
formato ed informato.
VERIFICA DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI. La FAL si riserva il diritto, in qualunque
momento, di effettuare verifiche ispettive al fine di accertare l’idonea organizzazione aziendale
dell’Appaltatore e per valutare il rispetto delle prescrizioni di qualità e il grado di efficienza.
Qualora a seguito di verifica ispettiva FAL riscontri una organizzazione di mezzi o di uomini
inadeguata ai fini della puntuale esecuzione del presente appalto, FAL potrà richiedere
all’Appaltatore modifiche di struttura o azioni correttive al fine di ovviare alle carenze riscontrate.
L’Appaltatore è tenuto a dare attuazione con tempestività alle azioni correttive atte a rimuovere
le carenze riscontrate in sede di verifica ispettiva, ferma restando, per tutto il periodo di
sussistenza di tali carenze, l’applicazione delle trattenute sui pagamenti di cui all’articolo 9.
La FAL si riserva la facoltà di effettuare verifiche per accertare la rispondenza delle opere alle
indicazioni dei tecnici preposti.
OBBLIGO DI DISPONIBILITÀ DI MACCHINE ED ATTREZZATURE. L’Appaltatore si impegna
a rendere disponibili per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, tutti i macchinari
e le attrezzature indispensabili all’esecuzione dei lavori a regola d’arte nei tempi previsti. In
particolare l’appaltatore, prima della stipula del presente atto, ha documentato il possesso e/o
la disponibilità dei mezzi necessari per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto.
PRESTAZIONI URGENTI. L’Appaltatore è impegnato, qualora si manifesti tale necessità, ad
intervenire, a semplice comunicazione del Direttore Lavori, entro e non oltre 2 (due) ore per la
risoluzione dei problemi tecnici causati dalle lavorazioni in corso o già eseguite che dalla FAL
dovessero essere dichiarati urgenti.
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO L’Appaltatore è impegnato ad effettuare le lavorazioni, a
semplice comunicazione del Direttore Xxxxxx, in orari notturni e nei giorni festivi. IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE DI XXXXXXXX
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. u), del D.Lgs. n. 81/2008 del 09.04.2008 e s.m.i.,
l’Appaltatore assume l’obbligo di dotare, a sua cura e spese, i propri dipendenti aventi accesso
ai lavori, di un’apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Il documento di identificazione dovrà essere sempre esposto dall’addetto ai lavori.
Se, a seguito di controllo, uno o più addetti ai lavori risultassero sprovvisti del documento di cui
ai commi precedenti, verranno richieste le generalità degli stessi e notificate all’Appaltatore, il
quale dovrà presentare al Direttore dei Lavori entro il giorno successivo i documenti non esibiti
all’atto del controllo.
Per l’inosservanza dell’obbligo di cui sopra l’Appaltatore incorrerà nella penale di € 51,65
(cinquantuno/65) per ogni addetto/giorno a decorrere dal giorno di effettuazione del controllo e
per ogni giorno successivo fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione
relativi all’addetto ovvero agli addetti trovati sprovvisti di documentazione all’atto del controllo. SONO A CARICO DELL’APPALTATORE I SEGUENTI ONERI:
La formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione; L’adeguamento del cantiere secondo le prescrizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
L’installazione delle attrezzature e degli impianti necessari al normale e completo svolgimento
dei lavori;
L’approntamento di tutte le opere provvisionali e schermature di protezione necessarie;
Le spese per gli eventuali tracciamenti e rilievi necessari o richiesti dal Direttore dei Lavori per
l’esatto posizionamento e conseguenti verifiche delle opere da realizzare; La completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente.
L’installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;
Il rispetto e l’applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dai contratti
collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed
assistenza dei lavoratori;
La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna, e la custodia di tutti i materiali,
impianti e mezzi d’opera oltre alla buona conservazione delle opere realizzate fino al collaudo
provvisorio;
La pulizia giornaliera dei cantieri e dei luoghi sede dei lavori;
La fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d’opera necessari all’esecuzione dei
lavori ed all’approntamento del cantiere;
Tutti gli oneri e le spese necessarie, a qualsiasi titolo, per l’immissione in esercizio nella rete
ferroviaria della FAL dei mezzi necessari per l’esecuzione dei lavori;
Tutti gli adempimenti e l’eventuale assistenza, escluse le spese, nei confronti delle Autorità
Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere
e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, ENEL,
Telecom, Comune, Provincia, Regione, ecc. compreso l’espletamento di qualsiasi pratica per
la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle
visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi;
Le spese per il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone,
durante lo svolgimento dei lavori;
I costi sostenuti dalla FAL per il personale tecnico di scorta impiegato a qualsiasi titolo per la
protezione dei cantieri, il cui costo unitario è indicato nel documento “Costi orari del personale
della FAL adibito alla protezione dei cantieri", allegato agli atti di gara;
Gli oneri per la formazione del personale; in particolare si precisa che il personale che dovrà
operare i lavori di realizzazione degli impianti dovrà possedere alla firma del contratto le
necessarie qualificazioni richieste dalle specifiche lavorazioni, secondo quanto previsto dalle
norme vigenti in materia di sicurezza ferroviaria;
L’onere per gli interventi urgenti, le prestazioni notturne e nei giorni festivi sono a totale carico
dell’Appaltatore;
L’assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico
professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza
professionale adeguata ai lavori da eseguire; il nominativo ed il domicilio di tale tecnico
dovranno essere comunicati, prima dell’inizio dell’opera, al Committente che potrà richiedere in
qualunque momento la sostituzione, senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste
di compensi;
Le spese per la registrazione del presente atto;
La fornitura, ad ultimazione dei lavori, di n. 3 copie di tutti gli elaborati grafici costruttivi aggiornati
secondo l’effettiva esecuzione delle opere su supporto cartaceo e n. 1 copia degli stessi su
supporto informatico;
La fornitura di tutta la documentazione tecnica (certificati di collaudo, certificati di conformità,
ecc.) attestante la qualità dei materiali e delle forniture impiegate;
Tutte le spese necessarie per il collaudo in stabilimento dei materiali forniti, compresi quelli
sostenuti dalla Direzione Lavori e dai rappresentanti della FAL che parteciperanno al collaudo;
Il ritiro e lo smaltimento di tutto il materiale proveniente dalle lavorazioni classificato come rifiuto
ai sensi della normativa vigente, fornendo obbligatoriamente alla FAL certificazione attestante
l’avvenuto smaltimento secondo la normativa vigente;
La disponibilità per tutta la durata del presente appalto di una squadra di pronto intervento per
la risoluzione di problemi tecnici causati dalle lavorazioni in corso o già eseguite, ritenuti urgenti ad insindacabile giudizio della FAL. I predetti interventi dovranno essere avviati entro un tempo massimo pari a 2(due) ore dall’avvenuta comunicazione, con qualunque mezzo, da parte della Direzione Lavori.
Articolo 8 (Luogo e modalità di espletamento del servizio - Direttore dei lavori e rappresentanti dell’appaltatore)
I passaggi a Livello della tratta Bari - Altamura interessati dalla realizzazione dei PAI-PL sono i seguenti:
Tratta o Stazione | Progressiva Km | AREA PL [mq] | Comando di chiusura del P/L | Sistema di riapertura del P/L | Numero e tipo di barriere | |
1 | Modugno-Palo | 10+943 | 50,50 | ACEI Mod./pedale | pedali | 2 intere |
2 | Modugno-Palo | 11+828 | 44,70 | ACEI Mod./pedale | pedali | 2 intere |
3 | Modugno-Palo | 12+880 | 66,30 | ACEI Mod./pedale | pedali | 2 intere |
4 | Modugno-Palo | 14+545 | 43,90 | pedale/ACEI Palo | pedali | 2 intere |
5 | Grumo | 21+514 | 90,30 | ACEI | ACEI | 2 intere |
6 | Altamura | 46+859 | 56,30 | pedale/ACEI Altamura | pedale | 2 intere |
7 | Altamura | 47+430 | 118,20 | pedale/ACEI Altamura | pedale | 4 intere |
Il controllo dell’esecuzione delle opere in conformità a quanto indicato nelle pattuizioni sottoscritte sarà affidato all’Ufficio di Direzione Lavori, costituito da un Direttore dei Lavori e da assistenti, istituito dalla FAL a norma dell’Art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà nominare, dandone comunicazione scritta al Direttore dei Lavori, le seguenti figure professionali:
- il Direttore Tecnico, responsabile della conduzione tecnica ed amministrativa delle prestazioni oggetto del presente appalto;
- il Direttore di cantiere responsabile della condotta materiale ed esecuzione dei lavori
oggetto del presente appalto. Il direttore di cantiere, così come gli eventuali assistenti, dovrà risiedere in località vicino al cantiere. L’Appaltatore dovrà comunicare il domicilio dello stesso, eletto ai fini e per gli effetti del presente atto, e comunicare altresì il numero del telefono cellulare, di cui dovrà essere dotato il direttore di cantiere, che ne consenta la reperibilità 24 ore su 24 anche nei giorni festivi;
- il Direttore della progettazione esecutiva, che curerà il coordinamento di tutte le attività di progettazione, nonché la integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi delle Linee guida n. 1, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973 del 14/09/2016 (aggiornate con delibera n. 138 del 21/02/2018) e che dovrà firmare tutti gli elaborati progettuali che verranno redatti nel corso dell’appalto.
Il Direttore dei Lavori ha facoltà di rifiutare per giustificati motivi il Direttore tecnico e/o il/i Direttore/i di cantiere nominati dall’Appaltatore, ovvero di esigerne la sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo per tali sostituzioni.
Articolo 9 (Anticipazione sull’importo contrattuale e pagamenti successivi) Stante quanto disposto dall'art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016, integrato e modificato dall’articolo 207, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, l’Appaltatore riceverà l’anticipazione pari al 30% (trenta per cento) sull’importo del valore del contratto d’appalto, previa presentazione in favore della Stazione Appaltante di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
Le modalità e condizioni per la costituzione della garanzia di cui al punto che precede seguono il disposto del citato art. 35, comma 18, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Detta anticipazione sarà erogata in favore dell’Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione oggetto del presente contratto.
L’Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione maggiorato degli interessi
legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione stessa, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
Fermo quanto innanzi, l’Appaltatore riceverà, in corso d’opera, pagamenti in acconto sulla base dello stato di avanzamento lavori predisposto dal Direttore dei Lavori, approvato dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per la parte relativa alla contabilizzazione dei costi della sicurezza.
Gli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti in acconto saranno emessi bimestralmente e comunque non prima che il credito dell’Appaltatore, al netto delle trattenute di legge dello 0,5% per la tutela della sicurezza, salute e assistenza dei lavoratori, abbia raggiunto almeno l’importo di € 200.000,00 (Euro duecentomila/00).
Il Responsabile del Procedimento rilascerà, entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione dello stato di avanzamento, redatto dal Direttore dei Lavori, il certificato di pagamento. Entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento, la FAL disporrà il pagamento degli importi dovuti in base al certificato.
Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.
Articolo 10 (Cessione dei crediti)
Non è consentita alcuna forma, totale o parziale, di cessione del contratto, salve le fattispecie di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e previo assenso scritto di XXX.
La cessione, anche se parziale, del credito derivante dall'appalto, può essere opposta alle FAL, fermo il diritto di quest’ultima di opporsi alla cessione nei termini e con le modalità previste dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 11 (Cauzione)
L'Appaltatore, alla firma del presente atto, è obbligato a costituire una garanzia (cauzione definitiva) rilasciata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016: alla cauzione così determinata sono applicabili le riduzioni previste dall’art. 103 citato.
La cauzione di cui innanzi dovrà essere prestata esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
La cauzione definitiva deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La mancata costituzione della cauzione definitiva comporterà la decadenza dall’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte di FAL.
La suddetta garanzia è fissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del presente appalto da parte dell’Appaltatore, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la FAL avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale. La FAL ha, inoltre, il diritto di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all’Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.
L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la FAL abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del presente appalto.
La cauzione sarà svincolata con le modalità previste all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Articolo 12 (Polizze di assicurazione)
L’Appaltatore è obbligato, altresì, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la FAL da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa FAL a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
La polizza deve, inoltre, prevedere una garanzia completa per la responsabilità civile per danni, parziali o totali, causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, ivi inclusi i dipendenti della FAL.
La polizza, infine, deve essere sottoscritta anche a copertura della responsabilità civile professionale dell’Appaltatore in quanto progettista, per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico di FAL nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
La polizza di assicurazione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 2.232.082,53 a copertura dei danni descritti ai commi che precedono.
Una ulteriore polizza dovrà essere stipulata a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale minimo assicurato, per sinistro, pari a € 1.000.000,00.
Restano comunque a carico dell’Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali assicurati, così come innanzi quantificati.
Le coperture assicurative decorrono dalla data di consegna delle prestazioni oggetto del presente appalto e cessano alla data di emissione dell’ultimo certificato di regolare esecuzione dei lavori.
L’Appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la manodopera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro.
Le polizze assicurative devono essere trasmesse dall’Appaltatore almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. La mancata stipula di dette polizze determinerà l’escussione delle garanzie in atto e legittimerà la FAL a risolvere il presente contratto in danno dell’Appaltatore.
L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore a titolo di premio non deve comportare inefficacia della garanzia.
Resta altresì inteso che per i materiali, apparecchiature e componenti sostituiti o riparati dall’Appaltatore decorrerà, a partire dalla data di sostituzione o riparazione, un periodo di garanzia che si estenderà per almeno 12 (dodici) mesi, fermo restando comunque il
raggiungimento dell’originario termine di garanzia di 2 (due) anni.
La liquidazione della rata di saldo è in ogni caso subordinata alla stipula delle polizze di cui al presente articolo.
Articolo 13 (Subappalto)
Ammesso nei limiti e con le condizioni previste dall’art. 105, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016. Trattandosi di impianti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica, la realizzazione degli stessi dovrà essere eseguita dall'aggiudicatario nella misura minima del 70% (settantapercento).
Nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, la realizzazione nella misura minima del 70% (settantapercento) dovrà essere garantita da un unico partecipante al raggruppamento.
Le prestazioni subappaltate, con specifica indicazione del subappaltatore, risultano quelle indicate all’atto dell’offerta in sede di gara. [RIPORTARE PRESTAZIONI IL CUI SUBAPPALTO È STATO INDICATO IN SEDE DI OFFERTA DALL’APPALTATORE]
Il subappaltatore dovrà possedere tutti i requisiti tecnici, economici e finanziari occorrenti per l’esecuzione dei lavori oggetto di subappalto, ai sensi dell’art. 105, comma 7, del Codice.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nella documentazione di gara e riconoscere ai lavoratori dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento.
Articolo 14 (Adempimenti dell’appaltatore in materia di manodopera, nonché misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori)
L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (per quanto attiene la sicurezza dei cantieri) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
Inoltre, l’Appaltatore è tenuto a trasmettere al Direttore dei Lavori, prima della consegna dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (compresa la cassa edile) ed in seguito, periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici, nonché copia del proprio registro infortuni; l’Appaltatore è tenuto inoltre, ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 81/2008, a fornire al Responsabile dei Lavori l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
L’Appaltatore dovrà, a propria cura, spese e responsabilità, organizzare un apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori. Inoltre, ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D. Lgs. 81/2008, deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso, di gestione dell’emergenza che riterrà opportuno prescrivere.
L’Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla formazione degli addetti di cui sopra, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.M. 10/3/1998.
I predetti obblighi, in caso di associazione temporanea di Imprese o consorzio, sono estesi a tutte le imprese dell’associazione o consorzio.
La FAL comunicherà all’Appaltatore il giorno e l’ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi interessati dalle lavorazioni: le risultanze del sopralluogo saranno verbalizzate e, per quanto attiene la sicurezza del cantiere, recepite nel “Piano di sicurezza” e nel “Piano operativo di sicurezza”.
L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara espressamente di approvare il Piano di Coordinamento e sicurezza relativo al progetto definitivo allegato e, altresì, di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e comunitarie vigenti in materia di sicurezza dei lavori nonché di aver tenuto conto delle stesse e di averne valutato i
relativi aspetti economici nella formulazione della proposta contrattuale.
Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) relativo al progetto esecutivo sarà redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che verrà nominato, nell’ambito del personale tecnico aziendale, dalla FAL, con le mansioni di cui all’art. 92 del predetto decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i.
Entro 30 giorni dalla approvazione del PSC di cui al precedente comma, l’Appaltatore redige e consegna alla Direzione lavori:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
b) un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle scelte autonome dell’Appaltatore e relative responsabilità dell’organizzazione di cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, redatto in ottemperanza all’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. .
La redazione dei “piani” di cui sopra non comporta modifiche alla valutazione dell’incidenza dei costi della sicurezza, di cui agli artt. 3 e 4, già effettuata dalla FAL ed evidenziata nel bando di gara, sull’esecuzione dei lavori di cui al presente appalto.
L’Appaltatore (oppure l’impresa mandataria o designata quale capogruppo) è tenuto all’aggiornamento dei suddetti piani in relazione a variazioni della tipologia di lavorazioni e/o dell’organizzazione cantieristica e/o di sopravvenute significative variazioni che possano comunque incidere sulla sicurezza dei lavoratori, nonché ad integrazioni richieste da FAL qualora se ne ravvisi la necessità.
Nel caso di associazione temporanea di imprese o di consorzio o di subappalto, l’Appaltatore (oppure l’impresa mandataria o designata quale capogruppo) è tenuto a dichiarare formalmente, in sede di ricognizione congiunta, alla FAL, quali imprese provvederanno ad effettuare le specifiche prestazioni oggetto dell’appalto di che trattasi.
Copia di tutti gli elaborati costituenti il Piano di sicurezza (o Piano di sicurezza e coordinamento),
con le eventuali proposte integrative dell’Appaltatore, ed il “Piano operativo di sicurezza” dovrà essere messa a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dei lavori.
Gli elaborati costituenti i piani di sicurezza, custoditi in cantiere, devono essere messi a disposizione delle Autorità preposte alla verifica ispettiva dei cantieri.
L’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad attuare ed a uniformarsi a quanto previsto nel “Piano di sicurezza” (o “Piano di sicurezza e coordinamento”) e nel “piano operativo di sicurezza”. Tale obbligo è esteso a tutte le imprese facenti parte di eventuali associazioni temporanee o consorzi. L’impresa mandataria o designata quale capogruppo è tenuta a rendere edotte tutte le imprese facenti parte dell’associazione temporanea o consorzio del contenuto dei piani di sicurezza e del loro eventuale aggiornamento.
In caso di inosservanza delle misure prescritte nei suddetti piani di sicurezza, nonché delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori e/o dal Coordinatore, accertata e notificata all’Appaltatore mediante comunicazione scritta, i lavori potranno essere sospesi fino alla eliminazione della inosservanza rilevata; per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine utile di ultimazione dei lavori né riconosciuti compensi di alcun genere. La mancata tempestiva eliminazione della non conformità rilevata comporta anche il non inserimento, nella Situazione di Avanzamento dei Lavori (SAL), della quota percentuale relativa ai “Costi della Sicurezza”. Tale quota sarà inserita, senza interessi e previa risoluzione delle non conformità, nella successiva Situazione di Avanzamento Lavori.
In caso di gravi e ripetute violazioni, da parte dell’Appaltatore, di quanto prescritto nei piani di sicurezza, la FAL ha diritto di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile e di procedere in danno.
Articolo 15 (Consegna delle prestazioni)
La FAL comunicherà all’Appaltatore, con un preavviso di almeno 15 giorni, la data di consegna definitiva del presente appalto. Al momento della consegna sarà redatto apposito verbale,
sottoscritto dalla FAL e dall’Appaltatore.
Articolo 16 (Programmazione dei lavori)
Il programma temporale di sviluppo dei lavori sarà predisposto dal Direttore dei Lavori o dall’appaltatore su richiesta del Direttore dei Lavori stesso entro dieci giorni dalla richiesta medesima. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del programma di cui al precedente capoverso verrà applicata la penale dello 0,3 ‰ (zerotrepermille) dell’importo netto contrattuale, da trattenersi direttamente sul primo pagamento utile.
Per l’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente al programma di lavori predisposto o approvato dalla Direzione Lavori.
Articolo 17 (Proroghe)
Non sono ammesse deroghe rispetto al programma temporale di sviluppo dei lavori, salvo che per i ritardi conseguenti ad eventi straordinari e/o accidentali riconosciuti, a giudizio insindacabile della FAL, di forza maggiore ed assolutamente indipendenti dall’operato o dalla volontà dell’Appaltatore: ritardi che, comunque, dovranno essere motivati e risultare dall’aggiornamento del programma temporale.
Dell’avvenuta esecuzione dei lavori, si darà atto mediante un "verbale di ultimazione dei lavori".
Articolo 18 (Penali)
Le penali saranno comminate come di seguito.
L’Appaltatore deve porre ogni cura ed attenzione ed adempiere a tutte le precauzioni e/o
prescrizioni impartite dalla FAL per la esecuzione dei lavori al fine di evitare che, per fatto suo
o dei suoi dipendenti, vengano compromesse la sicurezza e la regolarità della circolazione dei
treni, prestandosi all’occorrenza, con l’opera dei propri agenti, a tutte le attività necessarie per
mantenere la regolarità e per garantire la sicurezza dell’esercizio ferroviario su tutto il tratto su
cui si estenderà l’azione dei lavori appaltati.
Per l’inosservanza delle precauzioni e/o delle prescrizioni di cui al precedente comma, accertata
dalla FAL e notificata all’Appaltatore mediante comunicazione scritta, l’Appaltatore deve, ogni
volta, pagare un risarcimento valutato come segue:
- se dall’inosservanza sia derivato pregiudizio alla regolarità dell’esercizio ferroviario, senza però alcun pericolo per la sicurezza dell’esercizio stesso, è applicata una penale di € 1.500,00 (Euro Millecinquecento/00);
- se dall’inosservanza sia derivato pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio ferroviario è applicata una penale di € 15.000,00 (Euro Quindicimila/00) oltre al risarcimento dei danni sofferti e delle responsabilità verso terzi sopportate dalla FAL in conseguenza dell’evento.
Qualora a seguito della non perfetta esecuzione dell’intervento si determinassero soggezioni
all’esercizio ferroviario sarà applicata una penale pari a € ….. (euro …./00) per ogni treno
interessato dalla soggezione e per ogni minuto di ritardo che il treno stesso abbia subito dal
momento del riscontro della non perfetta esecuzione dell’intervento e sino al completo ripristino
a regola d’arte a cura e spese dell’Appaltatore
Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per l’ultimazione dei lavori: 1 ‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale.
Qualora i ritardi accumulati nell’esecuzione dei lavori determinino una penale complessiva il cui
ammontare risulti superiore al limite del 20 per cento dell’intero ammontare netto contrattuale,
si applicherà quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Le penali, qualora applicate, verranno trattenute in fase di liquidazione delle fatture o sulla
cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.
Articolo 19 (Risoluzione)
1. La FAL ha facoltà di risolvere il presente contratto secondo le procedure dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tra l’altro, nei seguenti casi:
a) frode dell’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori;
b) ammontare complessivo delle penali superiore al 20% dell’importo netto contrattuale;
c) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore;
d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico dell’Appaltatore;
e) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore, senza giustificato motivo e tale da compromettere il rispetto dei tempi contrattuali;
f) rallentamento dei lavori da parte dell’Appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell’appalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle Specifica dei Requisiti di Sistema e alla Specifica Tecnica di Fornitura relative all’oggetto del presente appalto ed allo scopo dell’opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
m) mancata attivazione in tempo utile dell’Appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali;
n) per violazione delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
o) per mancato adempimento in merito alla esecuzione dei lavori con documenti di gestione qualità e di gestione ambientale;
p) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici.
2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
3. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del presente contratto l’Appaltatore, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Stazione Appaltante, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere la FAL. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del presente contratto e dell’esecuzione d’ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o
ritardare l'adempimento dell’obbligo a immettere la stazione appaltante nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova.
Articolo 19 (Rifusione del danno)
Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Appaltatore abbia a provocare un qualsiasi danno all’infrastruttura ed agli impianti ferroviari in genere, egli sarà tenuto, a proprie cure e spese, ad effettuare, con immediatezza e secondo le indicazioni che verranno all’occorrenza impartite dal Direttore dei Lavori, ogni riparazione, sostituzione e ripristino dell’infrastruttura e degli impianti danneggiati.
Qualora l’Appaltatore non provveda a quanto sopra indicato è facoltà della Direzione Lavori procedere - anche avvalendosi di terzi - alle riparazioni, sostituzioni, ripristini e quant’altro necessario, addebitando all’Appaltatore le spese sostenute maggiorate del 10% (dieci per cento) a titolo spese generali.
Al recupero di tali spese, si procederà - senza che l’Appaltatore possa al riguardo avanzare contestazioni o riserve - mediante addebito a valere sulla/e prima/e situazione/i utile/i di pagamento.
Articolo 20 (Riserve dell’appaltatore)
Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Articolo 21 (Collaudo)
Fermo quanto previsto in merito dalla Specifica Tecnica di Fornitura (Codifica: RFI TCSSTB SF IS 02 749 B “Manovre elettriche per le barriere di passaggio a livello”), entro sei mesi dalla data di “ultimazione dei lavori”, accertata con relativo verbale come specificato al precedente articolo 17, si procederà alla redazione del certificato di regolare esecuzione.
Entro sei mesi dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, si procederà alla restituzione della parte residua della cauzione di cui al precedente articolo 11. L’organo di collaudo sarà istituito da FAL per la verifica, tra l’altro, della esecuzione del presente
contratto in conformità alle sue previsioni e alle eventuali varianti approvate, nonché in conformità alle regole dell’arte ed alle normative tecniche vigenti e pertinenti.
Il collaudo dovrà essere effettuato alla presenza del responsabile e dovrà risultare da
apposito verbale sottoscritto dai presenti.
All’esito positivo del collaudo, l’Appaltatore avrà facoltà di procedere all’emissione della fattura di saldo, nei termini di cui all’art. 9 del presente atto.
Ogni onere relativo al collaudo sarà a carico dell’impresa Aggiudicataria.
Ove i lavori oggetto di collaudo non risultino conformi o appropriati, l’aggiudicatario dovrà provvedere immediatamente ad eliminarle, e se necessario a sostituire le apparecchiature o le parti non conformi nei termini prescritti dalla stazione appaltante. Decorsi i termini senza che l’Appaltatore abbia ottemperato a quanto prescritto, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del problema rivolgendosi a ditta terza, addebitando le ulteriori spese sostenute all’impresa aggiudicataria inadempiente.
L’Appaltatore, nonostante l’esito positivo del collaudo, è responsabile dei vizi/difetti che si dovessero riscontrare anche successivamente e comunque fino al termine del contratto.
Articolo 22 (Garanzie)
L’ Appaltatore garantisce che tutti i lavori sono esenti da vizi e difetti che li rendano non conformi a quanto stabilito nel presente atto o inidonei all’uso cui sono destinati o che ne diminuiscano la funzionalità e/o il valore.
In caso di vizi o difetti dei lavori e/o dei materiali forniti, l’Appaltatore dovrà provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a totale suo carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno per la FAL.
Il tempo compreso tra la data della denuncia della FAL e quella in cui si è provveduto al ripristino a regola d’arte dei lavori e/o dei materiali sostituiti è portato in aumento al suddetto periodo di garanzia.
Articolo 23 (Recesso)
La Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi e con le modalità previste dall’art. 109 del d.lgs. 50/2016, previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché dei materiali utili esistenti in cantiere.
Parimenti, qualora l’Appaltatore non ottemperasse in tutto od in parte agli obblighi inerenti al presente atto, resta facoltà della FAL procedere alla revoca dell’appalto. In caso di revoca, la FAL potrà procedere alla stipula di nuovo contratto di appalto con altra Impresa per il completamento delle prestazioni, avvalendosi, in tutto o in parte, se lo riterrà, delle opere definitive e provvisionali nonché dei cantieri, con gli impianti, le macchine, le attrezzature e gli utensili in essi esistenti.
La FAL prenderà possesso di quanto sopra detto, previa verbalizzazione in contraddittorio con l’Appaltatore, della consistenza dei mezzi d’opera, di quanto approvvigionato e dei lavori eseguiti.
Qualora l’Appaltatore non intervenga, alla data fissata, per detta verbalizzazione, la FAL vi procederà ugualmente con l’assistenza di testimoni.
A cessato bisogno, i materiali e mezzi d’opera che non saranno stati alienati, saranno restituiti all’Appaltatore nello stato in cui si trovano, senza che esso possa pretendere alcun indennizzo o compenso.
La FAL ha la facoltà di procedere alla revoca del presente atto ed alla stipula di nuovo contratto di appalto con altra Impresa, anche qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della FAL, di fornitori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.
In caso di revoca, restano a totale carico dell’Appaltatore:
- le maggiori spese che derivino, rispetto alle condizioni e prezzi di cui al presente atto, per le prestazioni affidate ad altre Imprese per il completamento delle opere oggetto
dell’appalto;
- le spese che derivino da rifacimenti, riparazioni o ripristini, per difetti di materiali o di esecuzione, per guasti o degradamenti, anche se causati da periodi di abbandono o da cause di forza maggiore, prima della presa in possesso da parte della FAL delle opere eseguite dall’Appaltatore;
- le spese per l’esecuzione materiale delle opere, eseguite dall’Appaltatore o da altri, sino al collaudo.
Per le rivalse, relative sia alle spese sostenute dalla FAL, in ordine a quanto detto al precedente punto, sia ai danni ed oneri riflessi conseguenti alle inadempienze che hanno motivato la revoca del presente contratto di appalto, la FAL si avvarrà:
- dei crediti dell’Appaltatore, di qualsiasi natura, per le prestazioni oggetto dell’appalto, compresi tutti quelli afferenti alle trattenute di garanzia;
- della cauzione definitiva;
- dei ricavi da eventuali utilizzazioni ed alienazioni di quanto preso in possesso dalla FAL stessa ai sensi di quanto precedentemente specificato;
- di ogni consentita azione per il recupero della eventuale maggiore somma a credito della FAL.
Articolo 24 (Controversie)
In caso di controversie dipendenti dall’esecuzione, dall’applicazione o dall’interpretazione del presente contratto, il foro competente esclusivo è quello di Bari, con esclusione di qualsiasi altro foro.
L’aggiudicatario deve dichiarare al momento della sottoscrizione del contratto un proprio domicilio legale in Bari.
Articolo 25 (Obblighi di tracciabilità – L. n. 136/2010 e informativa sulla privacy)
L'appaltatore è obbligato a riportare su tutte le fatture emesse a seguito della esecuzione delle prestazioni inerenti al presente appalto il codice C.I.G :94875226D4.
L’appaltatore è a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni inerenti al presente appalto, costituisce causa di risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, l’Appaltatore è informato che i dati personali acquisiti ai fini della presente procedura, ivi compresi quelli raccolti in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente e nel rispetto della normativa vigente in materia. Il titolare del trattamento di tali dati è la Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. - con sede in Corso Italia n° 8 – Bari. In ogni caso, il trattamento in questione è effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, eventualmente anche tramite soggetti terzi e comunque nel rispetto della normativa vigente.
L’informativa completa di cui agli artt. 13 e all’art. 14 del predetto Regolamento è pubblicata sul sito aziendale, cui si rimanda.
Art. 26 (Trattamento dei Dati Personali)
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, acconsente, ai sensi della normativa vigente, al trattamento dei propri dati per tutte le esigenze connesse all’espletamento della gara, nonché per quelle legate alla stipulazione del contratto.
Articolo 27 (Efficacia del contratto)
Il presente Xxxx, regolarmente bollato, è stato dalle parti letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione le parti stesse lo sottoscrivono in triplice copia.
Articolo 28 (Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale)
Tutte le spese e tasse relative e/o conseguenti alla stipula del contratto (bolli, registrazione, spese di riproduzione, etc.) saranno per intero a carico dell’appaltatore.
L’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) sarà a carico della FAL
Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.
Art. 29 (Disposizioni finali)
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le disposizioni in materia, contenute nella vigente normativa di legge e regolamentare e nel codice civile.
Bari, lì
Ferrovie Appulo Lucane S.r.L. L’appaltatore