COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO PROVINCIA DI VERONA
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO PROVINCIA DI VERONA
Attivazione di una procedura di partenariato pubblico privato finalizzata alla ricerca di partner che presentino proposte per l’affidamento della concessione (o altra forma di partenariato pubblico privato) avente ad oggetto la riqualificazione e gestione pluriennale della ex stazione di Borghetto ed aree annesse.
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing ad iniziativa privata, ex art 183, comma 15, del Codice dei contratti pubblici (nel seguito per brevità Codice) emanato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e successive modifiche, integrazioni e deroghe vigenti alla data di pubblicazione del presente avviso, finalizzate all'individuazione del promotore per la concessione relativa a:
- progettazione e realizzazione di interventi di ristrutturazione riqualificazione ed eventuale ampliamento degli immobili facenti parte della ex stazione ferroviaria di Borghetto ed aree di pertinenza del complesso;
- realizzazione di una infrastruttura a servizio della pista ciclabile (xx.xxxx station):
- gestione dell’intera area e dei manufatti, all’interno dei quali possono essere previsti servizi turistici di carattere ricettivo, sportivo, enogastronomico e culturale, nonché spazi per l’erogazione di servizi di interesse pubblico da parte del Comune di Valeggio sul Mincio;
- riqualificazione del parcheggio auto a pagamento di proprietà comunale, il quale verrà concesso in gestione all’aggiudicatario per la durata della concessione, dietro pagamento a favore del Comune di un corrispettivo annuo non inferiore ad Euro130.000,00.
Indice:
2. Struttura e finalità dell’avviso 4
3. Percorso procedurale e tempistiche 5
4. Proposta di PPP: Linee guida e vincoli 8
4.1 Inquadramento 8
4.2 Le tipologie di rischi 9
4.3 Le clausole contrattuali rilevanti 11
4.4 L’equilibrio economico finanziario 12
4.5 Il value for money 13
5. Proposta: ambito e perimetro 13
6. Proposta: i documenti richiesti 14
6.1. Il progetto di fattibilità tecnico economica 14
6.2 Piano economico finanziario (PEF) 16
6.3 Matrice dei rischi 17
6.4 Value for money 18
6.5 Schema di convenzione (concessione) 18
6.6 Altri documenti da presentare 19
7. Requisiti per la presentazione della proposta 20
8. Linee guida per la dichiarazione di pubblica utilità 21
11. Responsabile del procedimento 24
1. Premessa
In Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx è ubicata l’ex Stazione della linea ferroviaria Mantova – Peschiera, già proprietà demaniale, dismessa ormai dalla fine degli anni ’60.
Il compendio immobiliare in parola si sostanzia in un’area scoperta con sovrastanti manufatti fatiscenti e/o pericolanti ed è identificato catastalmente al fg. n. 27 mapp. 609,616,617,706,760,761 per complessivi mq. 14.273.
Con Deliberazione n. 12 del 07/03/2012 si è approvata la “permuta tra Agenzia del Demanio e Comune di Valeggio sul Mincio dei compendi immobiliari ex stazione ferroviaria di Borghetto e Caserma dei Carabinieri”, per cui da tale anno 2012, con la sottoscrizione dell’atto di permuta, il compendio della Ex Stazione di Borghetto è entrata a far parte del patrimonio immobiliare del Comune di Valeggio sul Mincio.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 09.04.2019 veniva dichiarata di pubblico interesse la “PROPOSTA SPONTANEA DI ATTIVAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO, NELLA FORMA DEL PROJECT FINANCING, PRESENTATA AL COMUNE EX ART. 183, CC. 15 E 16, NONCHE' EX ART. 191 DEL D.L.VO 50/2016, AVENTE AD OGGETTO "LA RIQUALIFICAZIONE DELL'EX STAZIONE DI BORGHETTO IN UNA BIKE STATION".
Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 31/10/2022, dichiarata immediatamente esecutiva, veniva revocata la succitata deliberazione, facendo venire meno la valutazione di pubblico interesse relativamente alla summenzionata proposta, sul presupposto di una nuova valutazione dell’interesse pubblico da parte dell’Amministrazione, che ha ritenuto maggiormente rispondente all’interesse pubblico
non procedere con la cessione di beni in cambio di opere, come previsto nella proposta del promotore, e di valutare invece eventuali nuove proposte che consentano all’Amministrazione di non privarsi del proprio patrimonio immobiliare in una zona a forte richiamo turistico, come quella di Borghetto, che vede pertanto una progressione nel tempo dei valori degli edifici.
La volontà dell’Amministrazione, espressa con la deliberazione G.C. n. 226 del 20/12/2022 nella quale sono state espresse linee di indirizzo per la valutazione delle proposte che verranno presentate e anche nel su richiamato provvedimento, è pertanto quella acquisire nuove proposte mediante una procedura ad evidenza pubblica, con l’obiettivo di verificare l’esistenza delle condizioni per poter individuare un partner – nell’ambito del Partenariato Pubblico Privato – al quale affidare in concessione pluriennale le attività di riqualificazione e gestione del complesso immobiliare sopra identificato.
2. Struttura e finalità dell’avviso
Con il presente avviso si intende espletare una formale indagine di mercato per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di Project Financing, finalizzate all’individuazione del promotore ai sensi dell’art. 183 comma 15 del Codice, per il successivo affidamento di un contratto di concessione per la riqualificazione dell’area della “ex stazione di Borghetto”, come in premessa descritta. La proposta di cui al comma 15 può riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico privato.
Il presente avviso pubblico è pertanto volto ad invitare gli operatori economici interessati
- in possesso dei previsti requisiti di legge - a presentare una proposta come meglio specificato nei successivi paragrafi, nel rispetto dei principi di economicità̀, efficacia,
tempestività̀, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità̀, pubblicità̀, dettati dalle norme comunitarie e dal Codice.
Il presente procedimento non costituisce offerta contrattuale e non ha alcun valore sotto il profilo della responsabilità̀ precontrattuale ex art. 1337 del c.c.. Con tale avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, l’avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune, che, a valle delle risultanze dell’Avviso, si riserva la facoltà di seguire anche altre procedure, in funzione del soddisfacimento dell’interesse pubblico oppure di non procedere ad alcuna procedura successiva di gara, senza che gli operatori economici possano vantare alcun diritto, a qualsiasi titolo o ragione.
Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, l’avviso, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.
Nulla, pertanto, sarà dovuto, neanche a titolo di rimborso delle spese sostenute, ai soggetti proponenti, sia nel caso la stessa dovesse risultare di pubblico interesse, sia nel caso si decidesse di non dar corso alla procedura di identificazione della Proposta di interesse pubblico, sia nel caso la successiva procedura di gara non si concluda con l’identificazione di una Proposta di interesse pubblico.
3. Percorso procedurale e tempistiche
Le proposte, corredate dei documenti indicati, dovranno pervenire entro il termine
massimo del
xxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx.
all’indirizzo pec
Le proposte pervenute entro i termini indicati nel presente avviso saranno valutate discrezionalmente in funzione della rispondenza all’interesse pubblico e nel rispetto
delle linee guida di seguito indicate sulla base della deliberazione della Giunta Comunale n. 226 del 22/12/2022, per individuare l’operatore economico che avrà presentato la proposta maggiormente rispondente all'interesse pubblico e che verrà individuato quale Promotore, ai sensi dell’art. 183 comma 15 del Codice.
Nel caso di diverse proposte pervenute nei termini, le stesse saranno valutate nel rispetto dei tempi di presentazione e l’Amministrazione Comunale svolgerà discrezionalmente una valutazione comparativa, al fine di individuare quella maggiormente aderente con l’interesse pubblico. La valutazione di pubblica utilità, ai fini dell’individuazione del Promotore e della dichiarazione di pubblico interesse, potrà aver luogo anche in presenza una sola proposta.
Il Comune potrà invitare il proponente, individuato quale maggiormente rispondente all'interesse pubblico, ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche ritenute necessarie. Se il proponente non apporterà le modifiche richieste, la proposta non potrà essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità, eventualmente modificato, verrà quindi inserito negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della vigente normativa e sarà posto in approvazione secondo quanto previsto per l’approvazione dei progetti.
Il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche eventualmente chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato.
Il progetto di fattibilità approvato sarà quindi posto a base di gara ad evidenza pubblica, alla quale potranno partecipare tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 183 comma 8 del Codice.
Nel bando sarà specificato che il promotore, se non risulterà aggiudicatario, potrà esercitare entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il diritto di
prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle
obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario originario. In tale ipotesi l'originario aggiudicatario avrà diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti del 2,5% del valore dell'investimento. In caso di non esercizio del diritto di prelazione, il promotore avrà diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti del 2,5% del valore dell'investimento.
SINTESI PROCEDIMENTALE – CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA
FASE | TEMPISTICA STIMATA |
Pubblicazione avviso esplorativo | 16 Febbraio 2023 |
Ricezione delle proposte | Entro il 2 8 A p r i l e 2023 |
Eventuali modifiche al progetto di fattibilità per la sua approvazione | Entro 30 gg dalla ricezione della specifica richiesta. |
- Analisi e valutazione proposte - Valutazione di pubblico interesse - Nomina promotore | Entro il 30 Giugno 2023 |
Pubblicazione gara di concessione in PF (ovvero altra forma di PPP) ex art 180 e 183, comma 15 | Luglio 2023 |
Aggiudicazione ed individuazione del concessionario | Settembre 2023 |
Contrattualizzazione ed avvio esecuzione | Ottobre/Novembre 2023 |
4. Proposta di PPP: Linee guida e vincoli
4.1 Inquadramento
Come noto, gli elementi costitutivi e fondanti del Partenariato Pubblico Privato sono così identificabili:
• la durata relativamente lunga nel tempo della collaborazione tra i partner pubblici e privati;
• Il finanziamento prevalentemente privato, con successivo recupero dell’investimento;
• Il ruolo strategico dell’operatore economico in ogni fase del progetto, che partecipa attivamente alle fasi di progettazione, realizzazione, attuazione e finanziamento, mentre il soggetto pubblico si concentra principalmente sulla definizione e nel controllo degli obiettivi da raggiungere nell’interesse pubblico;
• Il trasferimento di gran parte dei rischi a carico del privato.
Dal punto di vista normativo, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice all’art. 3, c.1, lett. eee)1 in cui è prevista la definizione di contratto di PPP ed alla parte IV del Codice
1 il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico o della fornitura di un servizio connessa all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio, secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore”. L’ultimo periodo della lettera eee) enuncia “fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat”.
dei Contratti, che va a specificare ulteriormente la definizione di PPP, elencandone le fattispecie contrattuali che ne fanno parte, le caratteristiche e la disciplina.
4.2 Le tipologie di rischi
La stessa disciplina, inoltre, indica puntualmente le tipologie di rischi che devono essere trasferiti:
• Rischio operativo
• Rischio di costruzione
• Rischio di disponibilità
• Rischio di domanda (nel caso di attività redditizia verso l’esterno)
Per i contratti di PPP (tra cui la concessione), l’allocazione di tali rischi in capo all’operatore economico deve sostanziarsi nel trasferimento allo stesso del cd. rischio operativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera zz), del codice dei contratti pubblici, laddove si specifica che “ (…) si considera che l'operatore economico nei casi di cui all'articolo 180 assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita all'operatore economico nei casi di cui all'articolo 180 deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile”.
Nella categoria di rischio operativo rientrano, oltre al rischio di costruzione, anche il rischio di domanda e/o il rischio di disponibilità, nonché altri rischi legati al mancato o ritardato rilascio delle autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di natura amministrativa. Il trasferimento “effettivo” dei rischi all’operatore economico,
all’inizio e durante tutta la durata del contratto, è pertanto condizione necessaria per la qualificazione giuridica del contratto come PPP e per la conseguente possibilità di applicazione delle procedure speciali previste per questo istituto, nonché ai fini della contabilizzazione degli stessi progetti al di fuori del bilancio pubblico. Pertanto, nell’ambito di una proposta di partenariato pubblico privato, deve risultare immediatamente chiaro ed intellegibile l’avvenuto trasferimento dei rischi e l’effettivo trasferimento nel tempo dello stesso, nelle diverse condizioni. Ciò avviene tra l’altro attraverso la predisposizione – a cura dell’operatore economico proponente – della “matrice dei rischi”, di cui l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) fornisce un esempio di costruzione nelle sue linee guida n.9 del 28/3/2018, che si invitano i proponenti a seguire. La struttura della matrice dovrà pertanto essere la seguente:
Analisi rischio | Gestione Rischio | Allocazione rischio | Regole contrattuali | |||
Tipologia di | Probabilità del | Maggiori costi e/o | Strumenti previsti per | Rischio a carico | Rischio a | Articolo contratto |
Rischio | verificarsi | ritardi | la | del | carico | che |
del rischio | associati | mitigazione | pubblico | del | identifica e | |
al | del rischio | privato | regolamenta | |||
verificarsi | il rischio | |||||
del | ||||||
rischio |
4.3 Le clausole contrattuali rilevanti
Conseguentemente, anche le clausole contrattuali proposte nella bozza di concessione (o altro contratto) dovranno prevedere effettivi e reali impatti sul concessionario, e non soltanto “figurativi”, senza che si configuri una “alterazione” del trasferimento
del rischio di costruzione e di uno tra disponibilità e domanda. Si fa riferimento, a titolo esemplificativo anche prendendo a riferimento quanto indicato nelle citate linee guida 9/2018:
a) alla previsione di canoni di disponibilità a carico dell’amministrazione variabili al ribasso nel caso di underperformance del concessionario in base gli obiettivi e livelli di servizio contrattualmente definiti;
b) alla quantificazione “non sovrastimata” del canone di disponibilità, ma coerente con gli effettivi costi di gestione dell’opera in condizioni di normale operatività, anche sulla base della puntuale analisi e verifica dell’esperienza storica del concedente;
c) alla previsione di penali nel caso di mancato rispetto dei livelli di servizio, che non siano solo “simboliche”, ma che effettivamente possano incidere sull’equilibrio economico finanziario;
d) alla quantificazione economica del potenziale verificarsi dei diversi rischi maggiormente rilevanti, tali da incidere effettivamente negativamente e sostanzialmente sull’equilibrio economico e finanziario;
e) in presenza come in questo caso di “rischio di domanda”, alla previsione di corrispettivi che siano effettivamente dipendenti dal livello di domanda potenziale, evitando delle “sottostime”;
f) alla possibilità di revisioni del PEF solo per circostanze effettivamente eccezionali e non prevedibili; in ogni caso la revisione deve sempre garantire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al soggetto privato e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario relative al contratto (art. 182, comma 3);
g) alla eventuale previsione di meccanismi di profit sharing, nel caso di extra redditività ovvero di un potenziale anticipo dei tempi di recupero stimato degli
investimenti nel PEF.
4.4 L’equilibrio economico finanziario
All’art. 3, c. 1, lett. fff) viene delineato il concetto di equilibrio economico - finanziario2. Esso rappresenta il presupposto per l’allocazione corretta dei rischi di progetto e, al fine del raggiungimento di questo equilibrio, vi è anche la possibilità che l’amministrazione fornisca dei contributi pubblici. E’ però fondamentale che l’eventuale riconoscimento del canone/contributo pubblico, sommato ad eventuali altre garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento comunque a carico della pubblica amministrazione non superi in nessun caso il 49 percento del valore dell’investimento complessivo, inclusi gli eventuali oneri finanziari. Nel caso di specie l’Amministrazione non riconoscerà alcun canone/contributo pubblico.
2 L’equilibrio economico-finanziario in questo caso è inteso come la presenza contemporanea delle condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria
4.5 Il value for money
È richiesto che gli operatori economici predispongano nella proposta un documento di analisi di “value for money” che possa essere di supporto per verificare la convenienza tecnica economica e la fattibilità giuridica del ricorso a forme di partenariato pubblico privato, in alternativa alla realizzazione tramite normali procedure di appalto, al fine di procedere alla dichiarazione di pubblica utilità.
5. Proposta: ambito e perimetro
Gli obiettivi strategici, l’ambito e la tipologia di interventi previsti sono quelli contenuti nella delibera della Giunta Comunale n. 226 del 22/12/2022, i cui contenuti si richiamano integralmente.
Si confermano gli interventi di riqualificazione dell’area indicati nel sopra citato provvedimento, con particolare focalizzazione su servizi specifici dedicati ai cicloturisti, oltre ad altri servizi turistici di carattere ricettivo, sportivo, enogastronomico e culturale.
Si conferma l’interesse dell’Amministrazione comunale a ricevere proposte che prevedano anche la previsione di utilizzo di spazi all’interno degli immobili da riqualificare per l’erogazione di servizi di interesse pubblico da parte del Comune (es. ufficio di informazione turistica).
Il valore stimato della concessione è al momento ipotizzabile in circa 7.800.000 Euro, in funzione della durata proposta e della tipologia di interventi ed investimenti che saranno previsti. Tali valori sono frutto di una stima assolutamente preliminare, sono forniti a titolo indicativo e non sono in alcun modo vincolanti per i proponenti.
La durata della concessione non potrà essere superiore a 25/30 anni. L’attivazione è prevista nell’autunno del 2023.
La proposta può essere redatta utilizzando tutte le informazioni rese disponibili in questo avviso e nell’ambito della consultazione di mercato, nonché attraverso il sito web. Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail ai seguenti indirizzi:
- Responsabile Settore LL.PP. arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx mail xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx;
- Responsabile Area Amminsistrativa Affari Generali d.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx mail
xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx.
Sarà inoltre possibile organizzare specifici sopralluoghi, previo congruo preavviso, da richiedere a mezzo mail al Responsabile del Settore LL.PP.
Si evidenzia che, indipendentemente dalle informazioni rese disponibili, il proponente è unico responsabile della verifica delle condizioni del complesso e della redazione della propria proposta.
6. Proposta: i documenti richiesti
Per la redazione della proposta si fa riferimento alla normativa vigente, nonché a quanto previsto da Anac nelle linee guida n. 9/2018 (Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato), nella determinazione 10/2015 e nella delibera 22/12/2020, n. 1116 ( “Schema di contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica Amministrazione, da realizzare in Partenariato pubblico privato”).
6.1. Il progetto di fattibilità tecnico economica
Ferme rimanendo le indicazioni riportate nel capitolo 5, il progetto deve contenere una relazione tecnica generale e descrittiva relativa ai lavori ed ai servizi, incluse le modalità di gestione, che espliciti espressamente l'assunzione ed il mantenimento in capo al concessionario del rischio operativo legato alla costruzione e gestione delle opere, ai sensi dell’art. 3 del Codice. Relativamente ai lavori, dovranno essere chiaramente indicati e riportati anche nel PEF gli eventuali benefici fiscali che potranno essere sfruttati dall’operatore (es. per efficientamento energetico, detrazioni fiscali, ecc.).
Al fine di consentire una chiara lettura, la relazione dovrà contenere, per ciascun intervento e/o servizio previsto, ogni indicazione utile alla valutazione ed almeno l’indicazione di:
• obiettivi attesi
• le diverse fasi di progettazione, con dettaglio per ciascuna di importo e tempistiche/cronoprogramma
• fase di realizzazione/costruzione dei lavori, con dettaglio di importo e tempistiche/ cronoprogramma
• fase di disponibilità, per garantire la funzionalità e fruibilità in relazione al complessivo ciclo di vita, ivi inclusi la manutenzione ordinaria e straordinaria. A titolo esemplificativo rientrano tra i servizi di disponibilità quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria (programmata) degli immobili e degli impianti, alla reperibilità e pronto intervento. Qualora ritenuto opportuno, potranno essere previsti ed offerti ulteriori servizi “accessori” di disponibilità.
La proposta dovrà prevedere espressamente il rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dai relativi decreti del Ministero Ambiente, laddove applicabili in funzione della natura dei lavori e servizi previsti.
Alla relazione dovrà essere allegato uno specifico documento relativo alla identificazione e gestione del rischio di disponibilità, con riferimento ai Service Level Agreement (SLA). Pertanto, per ogni lavoro, intervento e servizio, dovranno essere indicati puntualmente gli indicatori di performance (ad esempio: tempo di intervento o di esecuzione o di risoluzione), gli obiettivi, le metriche di calcolo, le penali a carico del concessionario;
3 Le Linee Guida n. 9 sono suddivise in due parti; la parte I contiene indicazioni per l’identificazione e
l’accurata valutazione dei rischi connessi ai contratti di PPP a partire dalla fase che precede l’indizione della procedura di gara, la parte II invece riporta le prescrizioni sulle modalità di controllo dell’attività svolta dagli operatori economici in esecuzione di un contratto di PPP. Le Linee Guida n. 9 sono non vincolanti quanto al contenuto della parte prima e invece vincolanti quanto alla parte seconda.
6.2 Piano economico finanziario (PEF)
Dovrà essere presentato un Piano Economico Finanziario asseverato, che evidenzi con il massimo dettaglio possibile, attraverso appositi indicatori, la economicità e redditività dell’operazione, e le modalità e tempi di recupero dell’investimento. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori:
• Tasso Interno di Rendimento (TIR)
• Valore Attuale Netto (VAN)
• Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
• Loan Life Cover Ratio (LLCR)
Il piano economico-finanziario asseverato dovrà comprendere le seguenti principali voci:
- costi complessivi di progettazione dello studio di fattibilità, comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile;
- costi della progettazione definitiva ed esecutiva, compresi quelli per il Coordinatore per la Sicurezza sostenuti in fase di progettazione;
- costi dell’esecuzione dei Lavori, evidenziando se del caso la quota incentivabile e quella non incentivabile e quindi totalmente a carico del concessionario;
- costi dei servizi tecnici di Direzione Operativa e coordinatore per la sicurezza
in fase di Esecuzione;
- costi relativi a forniture e posa in opera di interventi ulteriori connessi alla valorizzazione del complesso, esplicitando la eventuale quota “incentivabile” e “non incentivabile”;
- altri costi ritenuti rilevanti, tra cui quelli asseverazione e rilascio di visti di conformità propedeutici all’ottenimento del beneficio fiscale e quelli finanziari;
- costi stimati di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria;
- costo del corrispettivo annuo da corrispondere al Comune per la gestione del parcheggio a pagamento;
- dettaglio delle diverse voci di ricavo del concessionario, quali :
o ricavi da erogazione di servizi dedicati ai cicloturisti, con il massimo dettaglio possibile;
o ricavi da altri servizi turistico/ricettivo/ristorazione, ecc, con il massimo dettaglio possibile;
o ricavi dalla gestione del parcheggio a pagamento (l’attuale tariffa oraria è di Euro 1,50/h);
o altri ricavi (esempio eventi, sponsor, ecc.);
o contributi in conto investimento (eventuale; esempio bonus fiscali).
Il valore stimato della concessione sarà definito dalla somma dei potenziali ricavi, come sopra evidenziati, lungo la durata proposta, per garantire il rientro dall’investimento.
Dovranno essere puntualmente esplicitate le modalità di finanziamento, allegando lo schema di contratto se già previsto, ovvero i mezzi con cui il proponente si dota della liquidità necessaria per la realizzazione degli investimenti.
6.3 Matrice dei rischi
Matrice dei rischi, redatta come già evidenziato nei paragrafi precedenti in conformità con le linee guida Anac n. 9.
6.4 Value for money
Documento di sintesi di value for money, che sulla base della complessiva impostazione della proposta, evidenzi la reale fattibilità e convenienza del PPP, nonché con i criteri dettati da Eurostat per l’eventuale contabilizzazione dell’intervento al di fuori del bilancio pubblico.
Uno dei metodi più diffusi, ma non l’unico, per misurare l’entità del value for money è quello del public sector comparator (Psc), che si basa sul confronto del valore attuale netto dei costi e dei ricavi generati nelle diverse soluzioni di appalto/concessione. La differenza fra i valori netti risultanti per il soggetto pubblico (nel caso di appalto) ed il soggetto privato (nel caso di concessione) rappresenta la misura del value for money espresso in termini di risparmio sui costi, di maggiore qualità e maggiore efficacia dell’alternativa privata rispetto a quella pubblica. Si lascia comunque alla libera scelta del proponente la metodologia da utilizzare.
6.5 Schema di convenzione (concessione)
Schema di convenzione, redatta secondo le indicazioni delle linee guida ANAC sul “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività̀ dell’operatore economico nei contratti di PPP” e - fermi rimanendo i necessari adeguamenti e personalizzazioni legati alla specificità della proposta – e secondo lo schema di convenzione redatto da Anac/Ministero dell’Economia e Finanza del gennaio 2020.
La convenzione dovrà pertanto puntualmente indicare, a titolo esemplificativo:
- la durata del contratto di concessione, evidenziando chiaramente la parte dedicata alla progettazione, alla realizzazione dei lavori, alla gestione;
- il tempo di esecuzione della progettazione e dei lavori;
- le modalità di definizione dei corrispettivi ed il limite massimo a favore del
concessionario, nonché eventuali meccanismi di “profit sharing”
- i prezzi previsti per i servizi all’utenza;
- le modalità di utilizzo o sfruttamento dei benefici fiscali vigenti ;
- l’impegno espresso a realizzare gli interventi secondo le specifiche di progetto per
il conseguimento delle prestazioni attese ed il rispetto dei tempi di realizzazione, in modo anche da garantire l’accesso all’incentivo fiscale;
- la modalità di calcolo delle penali al concessionario, in caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori, nelle scadenze fissate dal cronoprogramma, nella consegna del progetto definitivo, nel mancato rispetto dei livelli di servizio;
- gli impatti degli eventuali ritardi nella realizzazione dei lavori sul periodo di gestione e sul PEF ;
- le eventuali garanzie/polizze a favore della stazione appaltante;
- i lavori e/o servizi che il concorrente intende potenzialmente affidare a terzi;
- le modalità e strumenti previsti per il monitoraggio dell’esecuzione contrattuale, con particolare riferimento ai diversi rischi trasferiti
Nel caso di costituzione di società di progetto ai senti dell’art. 184 del codice, dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie, specie con riferimento alla compagine sociale, alla struttura operativa ed economico- finanziaria.
6.6 Altri documenti da presentare
a) Domanda di partecipazione, con dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell’impresa o da persona abilitata a farlo, nella quale l'istante dichiara, alla data di presentazione della proposta, di possedere i requisiti di partecipazione di cui all’art 183, comma 17, e l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80; può essere allegata ogni documentazione utile alla comprova;
b) Eventuale impegno di costituzione RTI con l’indicazione dell’impresa mandataria e di quelle mandanti nonché delle relative quote di partecipazione, compiti e competenze; in tal caso la proposta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del RTI;
c) cauzione del 2% del valore investimento (con le eventuali relative riduzioni se applicabili ai sensi dell’articolo 93 del Codice), nonché impegno a presentare una ulteriore cauzione del 2,5% del valore dell’investimento proposto, nel caso di successiva indizione di gara.
7. Requisiti per la presentazione della proposta
Possono presentare le proposte i soggetti di cui all'art. 45 del Codice che siano in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, nonché i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici.
Si applicano il comma 15, 17 e 19 dell’art. 183.
La presenza dei requisiti viene dimostrata, ai sensi dell'art. 95 del DPR n.207/2010, mediante i seguenti elementi:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni antecedenti non inferiore al 50% dell'investimento previsto per l'intervento proposto;
b) Patrimonio netto non inferiore al 10% dell'investimento previsto per l'intervento proposto;
c) svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo non inferiore al 20% dell'investimento previsto per l'intervento proposto;
d) svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un servizio affine a quello previsto
dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 5% dell'investimento previsto dall'intervento proposto.
Per quanto concerne gli ulteriori requisiti dei concessionari – ed in particolare l’obbligo di possedere la qualificazione per eseguire lavori pubblici, nonché l’attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione – si applica la normativa vigente.
Al riguardo, in considerazione dell’ampia gamma di soluzioni tecniche a disposizione dell’operatore economico nel formulare la sua proposta, non è possibile né opportuno predeterminare rigidamente in questa fase i requisiti di qualificazione.
Rimane pertanto ferma la responsabilità del proponente di dichiarare e dimostrare il rispetto dei requisiti necessari in funzione della proposta presentata, rammentando che il mancato possesso dei requisiti determina la non accoglibilità della proposta e quindi della nomina a promotore.
8. Linee guida per la dichiarazione di pubblica utilità
Come previsto da giurisprudenza consolidata, la fase iniziale della procedura di project financing a iniziativa privata è connotata da un’ampia discrezionalità amministrativa in ordine alla valutazione della proposta del privato circa la “fattibilità” della stessa e la “corrispondenza a un interesse pubblico” che giustifichi l’inserimento di un determinato progetto nei propri strumenti di programmazione.
Ciò premesso, si ritiene utile che gli operatori economici abbiano a disposizione alcune linee guida, precisando che in linea generale le proposte saranno valutate ai fini della dichiarazione di pubblico interesse, non in stretto ordine di importanza e priorità:
a. qualità complessiva del progetto di riqualificazione dell’area “ex stazione di Borghetto”, che dovrà comprendere servizi specifici dedicati ai cicloturisti, come ad esempio una bike station ma che potrà riguardare anche migliorie di aree, spazi e
manufatti pubblici in zone limitrofe all'area di interesse, oltre ad altri servizi turistici di carattere ricettivo, sportivo, enogastronomico e culturale, sistemazione del parcheggio auto comunale, nonché la previsione di utilizzo di spazi, all’interno degli immobili da riqualificare, per l’erogazione di servizi di interesse pubblico da parte del Comune;
b. qualità, pregio tecnico e caratteristiche estetiche e funzionali degli interventi capaci di integrarsi e armonizzarsi con il paesaggio circostante, tenuto contro che trattasi di area con vincolo paesaggistico, in particolare verranno positivamente considerate: qualità complessiva degli interventi previsti in termini di impatto ambientale, consumo di risorse, confort e salubrità degli ambienti, tipologia di materiali impiegati, anche con riferimento a protocolli di Green Building, qualità degli interventi e servizi legati all’efficientamento energetico ed al controllo dei consumi, al controllo della qualità ambientale mediante sistemi IOT, a sistemi di smart security delle zone comuni (videosorveglianza) tempistica di esecuzione dei lavori e di messa a regime delle nuove aree e servizi, in particolare del parcheggio pubblico, che dovrà essere riqualificato entro l’inizio della stagione turistica, almeno nella parte non indispensabile al cantiere;
c. capacità di realizzare attività e servizi integrati con il territorio e con il coinvolgimento delle realtà del territorio comunale;
d. valore e affidabilità del piano economico-finanziario, che non dovrà prevedere la cessione in proprietà di beni immobili del Comune di Valeggio sul Mincio e prevedere un corrispettivo non inferiore a quello indicato da corrispondere al Comune per la gestione del parcheggio a pagamento, con riferimento al migliore equilibrio tra volume degli investimenti, durata della concessione e previsione delle entrate derivanti dallo svolgimento dei servizi;
e. contenuto della bozza di convenzione, con particolare riferimento alle condizioni giuridiche ed economiche della concessione.
9. Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Valeggio sul Mincio xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx e all’Albo Pretorio Comunale, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento. Nella medesima sezione del sito saranno rese disponibili e pubblicate eventuali FAQ e informazioni di interesse.
10. Tutela della privacy
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (d’ora in poi anche Regolamento o GDPR), il trattamento dei dati da parte della Centrale Unica di Committenza ha come finalità l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o l'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito, nello specifico l’espletamento dei compiti di cui al presente avviso. Sono trattati sia dati personali che dati particolari (ex sensibili). Il trattamento dei dati per compiti di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri non necessita del consenso dell’interessato. Il titolare del trattamento è responsabile che i trattamenti avvengano nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, criteri di conservazione, integrità e riservatezza. I dati sono trattati sia con modalità informatica che cartacea e sono conservati nel rispetto delle prescrizioni del GDPR. I dati saranno conservati in una forma che consentirà l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. I dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse. Successivamente i dati saranno cancellati fisicamente, logicamente o disattivati a seconda delle possibilità offerte dal sistema che contiene il dato. I dati trattati per motivi di pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri rimangono nella disponibilità dell’ente o sono trasferiti
o comunicati ad altre pubbliche amministrazioni. I dati generalmente non sono ceduti a terzi. Nel caso i dati fossero trattati da soggetti terzi questi saranno nominati responsabili di trattamento ed obbligati a trattare i dati nel rispetto del regolamento e delle istruzioni impartite dal titolare. I dati, laddove previsto per legge e limitatamente a quelli necessari, possono essere oggetto di pubblicazione sul sito web del Comune sezione “Amministrazione Trasparente” o essere soggetti ad accesso documentale ex L. 241/90, accesso civico e generalizzato nel rispetto dei principi del regolamento adottato in materia. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Valeggio sul Mincio con sede in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx x. 00.
11. Responsabile del procedimento
Il responsabile del presente procedimento è l’arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Responsabile del Settore LL.PP., tel. 045/0000000 mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.
Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
All. 1. Schema richiesta sopralluogo