CAPITOLATO N. 4
CAPITOLATO N. 4
TUTELA GIUDIZIARIA AMMINISTRATORE, DIRIGENTI, RUP, QUADRI E
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
PREMESSA
Il presente contratto di assicurazione è stipulato in applicazione del DLGS 209/05 e del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni di recepimento della direttiva 17/CE/04 nonché in armonia al corpo di leggi italiane che regolano le gare pubbliche sottosoglia e alle disposizioni che in tema di contratti siano eventualmente presenti nella legge Finanziaria afferente l’esercizio nel quale viene svolta la gara.
DEFINIZIONI
I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano :
LEGGE
Il Decreto Legislativo n° 209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni.
REGOLAMENTI
I regolamenti di esecuzione della predetta Xxxxx emanati dall’ISVAP e dal ministero delle attività produttive.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione redatto in conformità al Capitolato d’oneri approvato ovvero quest’ultimo coincidente.
POLIZZA
Il contratto che prova l'assicurazione.
CONTRAENTE
L’AMTAB Spa
ASSICURATI
Amministratori, Dirigenti, Quadri, RUP e Collegio Sindacale.
CAPITOLATO
Complesso di norme contrattuali richiesto dal contraente pubblico o di pubblica utilità
COMPAGNIA
L'impresa assicuratrice.
RISCHIO
La probabilità del verificarsi del sinistro in base al grado di pericolosità dell’attività svolta dal contraente.
PREMIO
La somma dovuta alla Società.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il risarcimento del quale è prestata l'assicurazione.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
COSE
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE
Esercizio della mobilità di persone nei termini stabiliti dallo statuto e con le modalità previste dalla Carta della mobilità mediante impiego di autoveicoli, filoveicoli, di linea e/o non di linea, di scuolabus e trasporto di cose e/o persone, con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, uffici e quant'altro di attinente all'attività complessiva, rete ed esercizio nonché tutte le attività infrastrutturali riconducibili ai suddetti servizi, compresa la vigilanza e lo sgombero delle corsie e delle fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi pubblici. Detta attività può essere svolta anche congiuntamente con la partecipazione diretta od indiretta ad Enti, Società e Consorzi di impresa o simili.
Proprietaria, comodataria, locataria o detentrice di fabbricati inerenti la propria attività ed anche ad altri usi esercente attività collaterale quale parcheggi, gestione di aree attrezzate e servizi connessi e comunque tutte le attività previste dall’oggetto sociale aziendale anche condotte a mezzo di Società a scopo di lucro e/o no profit, per l’eventuale appalto delle quali risponde quale committente. Ogni altra attività riconducibile direttamente o in riferimento alla descrizione qui esposta.
REQUISITI DELL'IMPRESA ASSICURATRICE
Ai sensi del D.Lgs. 209/05 l'Impresa è
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. ....... del ....... pubblicato in G.U.
n. ...... del ..........
Ovvero, se avente sede nella U.E., è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni in Italia in virtù dell’elenco redatto dall’ISVAP e pubblicato nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale con aggiornamento, almeno annuale, a partire dal n. 290 dell’11/12/96.
Dette imprese estere in regime di libera prestazione dei servizi devono dichiarare nel Capitolato d’oneri, oltre ai dati previsti per tutte le imprese, anche il nome e l’indirizzo del rappresentante in Italia per la gestione dei sinistri (vedi paragrafo 2.14).
Inoltre il D.Lgs. 209/05 prevede:
- la nullità dei contratti conclusi con imprese di assicurazioni non autorizzate (art.167);
- Regola, ad integrazione dell’art. 1902, I° comma del Cc gli effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione (Art.1681):
- Regola gli effetti della liquidazione coatta ad integrazione dell’art. 1902.02° comma Cc.
- regola l'attività degli intermediari attraverso la gestione dell'albo unificato agenti e broker.
NOTA BENE
Questa polizza integra le prestazioni previste dall'art. 2.10 della Polizza R.C. ,per i Dirigenti RUP e Funzionari ed estende la tutela giudiziaria anche in casi non previsti dall'art. 1917 – III° comma C.C.
Art. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
1.1 PROVA DEL CONTRATTO
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.
Non è richiesta la registrazione del contratto.
Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa ovvero del broker che gestisce i contratti.
1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 II cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio, la Società ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto fermo il diritto al pagamento della quota di premio corrispondente al periodo intercorrente fra la scadenza del premio e la data della risoluzione del contratto.
1.3 In ogni caso è possibile ai sensi dell’art. 21 della legge 99/09 stipulare un contratto per una durata fino a due anni, purché venga fra le parti negoziato uno sconto in funzione dei risultati raggiunti.
1.4 PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO ANNUO
L'Impresa s'impegna di concedere, a richiesta del Contraente, il frazionamento del premio annuo. In tal caso il Contraente, a richiesta dell'Impresa,non è tenuto al pagamento dei diritti di frazionamento.
1.5 FORMA DEI RAPPORTI FRA LE PARTI CONTRAENTI
La Società si impegna a concordare con l’Azienda assicurata la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto, dall’atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri, per la quale possono
predisporsi di comune accordo regolamenti e forme di comunicazione on line.
1.6 VARIAZIONI DEL RISCHIO
Qualora, nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società. Ove l’azienda assicurata sia in grado di fornire alla Società un certificato di Sicurtà rilasciato da Società di Certificazione attestante la rispondenza di tutte l’attività aziendale ai parametri di leggi, regolamenti e buona tecnica, il premio di assicurazione potrà, di concerto fra le parti, essere rivisto in funzione della conseguente diminuzione del rischio, nell’ambito degli standard di sicurezza che l’azienda si obbliga a garantire nella carta dei servizi depositata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione Pubblica.
1.7 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE
L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.
L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo o colpa grave possono comportare od il mancato pagamento del danno od un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art.1892 C.C.
1.8 ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre garanzie polizze da lui stipulate per lo stesso rischio nei rami danni non RC.
Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate dall’assicuratore diverso dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente, ove ne ricorrano le condizioni.
1.9 ONERI FISCALI E RESPONSABILITÀ FISCALE DELL’IMPRESA
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verifichino in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale anche rateale.
L’impresa si impegna a prestare comunque la garanzia anche nel caso in cui il premio pagato venga pignorato da Equitalia Spa a seguito della segnalazione di legge effettuata dal contraente.
1.10 FORO COMPETENTE
In caso di controversia giudiziale o arbitrale il Foro competente è quello di Bari.
1.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED AI REGOLAMENTI ISVAP
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 ed evoluzione regolamentare ISVAP. Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.
1.12 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.
Art. 2) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, le spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di xxxxxxxxxxx, che dovessero essere sostenute dagli Assicurati, così come individuati nell'Allegato, a tutela dei loro interessi a seguito di atti e fatti involontari commessi nel periodo di efficacia dell'assicurazione relativi alla funzione da loro esercitata per conto del Contraente.
L'assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato od al Contraente nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione e non siano state ancora presentate né all'Assicurato né al Contraente.
La garanzia vale purché non vi sia conflitto di interessi con l'Azienda.
Tale copertura viene prestata secondo le modalità previste dal Dlgs 209/05.
Si precisa che, fatte salve le esclusioni riportate al successivo punto 2.5, la garanzia è operante in relazione a procedimenti di responsabilità civile, penale e contrattuale, anche se conseguente a fatti costituenti reato, compreso il patteggiamento. Sono inclusi anche i procedimenti di fronte al difensore civico e alle stanze arbitrali.
La garanzia vale anche per i comportamneti colposi posti in essere non oltre due anni primma dell’inizio della garanzia.Agli effetti di quanto disposto dagli art.1892-1893 del c.c.,il contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi,
né d essere a conoscenza di alcun eemento che possa far supporre il sorgere di obblighi di risarcimento per fatti a lui imputabile gia al momento della stipulazione del contratto.
La garanzia postuma cessa nel caso che il rischio sia assicurato presso altra compagnia con polizza che offra garanzie similari.
Le garanzie e le tutele di cui sopra coprono anche i casi in cui sia stata riconosciuta l’assenza di colpa grave dell’assicurato o che,in caso di imputazione per reato doloso, l’assicurato sia stato assolto con sentenza passata in giudicato.
2.2 SPESE COMPRESE NELL'ASSICURAZIONE
La garanzia è operante per le spese necessarie:
a) per ottenere il risarcimento dei danni alla persona ed alle cose subiti dall'Assicurato per fatto colposo o doloso di terzi nell'esercizio della sua attività;
b) per resistere ad azioni o pretese in relazione a procedimenti di responsabilità civile, contrattuale o penale aperti a carico dell'Assicurato e/o del Contraente in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento della funzione esercitata dall'Assicurato nell'adempimento dei compiti di ufficio;
c) per resistere ad azioni o pretese in relazione a procedimenti di responsabilità civile o penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo da qualsiasi causa originate.
La scelta dei legali compete all’impresa, recepito il parere del contraente e dell’assicurato.
2.3 ESISTENZA DI ALTRE COPERTURE
Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917 C.C. in conseguenza di polizza R.C. stipulata dal Contraente e/o singolo Assicurato relativa all'attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dal presente contratto opera:
- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- in eccedenza rispetto a quanto previsto nella suddetta assicurazione.
2.4 GIURISDIZIONE ITALIANA
L'assicurazione vale per i fatti o gli atti soggetti alla giurisdizione italiana e dell'Unione Europea.
2.5 ESCLUSIONI
L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia:
a) deriva da fatto doloso dell'Assicurato, salvo il caso in cui, sussistendo imputazione per reato doloso, questa decada per assoluzione, amnistia, indulto, prescrizione; o si trasformi in imputazione per reato colposo,
b) è conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
c) deriva dal rapporto di servizio e/o da vertenze sindacali con l'Ente di appartenenza;
d) è originata da eventi di circolazione terrestre di navigazione;
e) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive;
f) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati.
2.6 PERSONE ASSICURATE
I nominativi delle persone assicurate sono indicati nell'Allegato.
2.7 VARIAZIONE DEGLI ASSICURATI
Tutte le variazioni numeriche e/o di identità delle persone assicurate, intervenute successivamente alla stipulazione del contratto - aggiunte, sostituzioni, esclusioni - debbono essere comunicate alla Società da parte del Contraente entro quindici giorni da quello in cui la stessa ne viene a conoscenza.
La garanzia è valida o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale apposto sulla raccomandata o dalle apposite indicazioni delle comunicazioni telegrafiche o del fax.
2.8 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha la durata di due anni a decorrere dal 31/07/2013 e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza del 31/07/2015.
In caso di stipula, ai sensi dell’art. 21 della legge 99/09, di un contratto per una durata fino a due anni è possibile rinegoziare fra le parti uno sconto annuale del premio in funzione dei risultati raggiunti.
A richiesta del contraente e concordemente con l’assicuratore il presente contratto può essere rinnovato ad
analoghe condizioni e per un periodo non superiore a quello precedente.
2.9 MASSIMALI DI GARANZIA
I massimali di assicurazione sono indicati nell'Allegato.
2.10 ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO
Il premio è annuale ed è determinato in cifra fissa per ciascun Assicurato per tutta la durata del contratto, indipendentemente dalla categoria di attività alla quale esso appartiene (Amministratore, Dirigenti, RUP, Quadri e Collegio Sindacale).
La garanzia è valida per le persone indicate nel contratto al momento della sua stipulazione e per quelle che siano state successivamente segnalate alla Società mediante: lettera raccomandata, telegramma o telefax da parte del Contraente.
2.11 REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO
Entro sessanta giorni dal termine dell'anno assicurativo si procederà alla regolazione del premio dovuto in via definitiva in base alle segnalazioni pervenute alla Società moltiplicando il numero degli Assicurati in aumento o in diminuzione per il premio concordato per ciascun Assicurato, in proporzione al periodo di copertura.
Il conguaglio delle differenze attive o passive risultanti dalla regolazione del premio deve essere corrisposto entro quindici giorni dalla relativa comunicazione scritta inviata dalla Società.
2.12 DENUNCIA DEL SINISTRO E COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA' Entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento o dall'invio di un atto giudiziale dal quale possa conseguire una controversia che impegni la garanzia prestata, il Contraente deve fare denuncia di sinistro alla Sede Territoriale od all'Agenzia a cui è assegnata la polizza, a mezzo di lettera raccomandata inviata alla medesima. Nella denuncia del sinistro, oltre all'indicazione del numero della polizza, il Contraente deve esporre fedelmente le cause del fatto, indicandone le circostanze di tempo e di luogo, nonché le generalità degli eventuali testimoni e delle persone interessate.
Nell'atto di denuncia del sinistro il Contraente dovrà indicare alla Società il nominativo di un legale di sua fiducia a cui vuole sia affidata la causa. Entro 8 giorni dall'inoltro della denuncia, l'Assicurato dovrà conferire l'incarico al legale prescelto, rilasciandogli la necessaria procura e dandone comunicazione (entro lo stesso termine) alla Società. La Società potrà acquisire anche direttamente dal legale designato, e fino alla conclusione della vertenza, ogni
utile informazione, nonché copie di atti o documenti, il tutto con dispensa dal segreto professionale.
Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente o del perito.
2.13 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE
La Società liquiderà all'Assicurato od al Contraente solo dopo aver valutato la sussistenza della garanzia ed in presenza di regolare parcella, tutte le spese sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa. Tutte le somme comunque ottenute per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi spettano integralmente all'Assicurato od al Contraente. Mentre, quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari, in favore dell'Assicurato o del Contraente, spetta alla Società, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'art. 1916 C.C..
Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società, anche se pattuite transattivamente, ad esaurimento di quanto è a carico eventualmente di altro assicuratore.
Le spese di soccombenza vengono corrisposte sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale (transazione) che obbliga l'Assicurato od il Contraente al pagamento.
Sono a carico dell'Assicurato o del Contraente le somme dovute per:
- pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;
- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative in base alla circolare ISVAP n. 246 del 22/5/95;
- le spese di amministrazione e di giustizia penale.
2.14 OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE ANNUALMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO
Alla fine di ogni esercizio l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi di primo anno riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati, così come previsto dal Dlgs 209/05.
2.15 COASSICURAZIONE
Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiari di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art. 1911 C.C. rispondendo in solido nei confronti dell'assicurato per tutte le coassicurazioni presenti nel riparto.
2.16 RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA OPERANTE IN ITALIA AVENTE LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI.
L'Impresa, ai sensi del Dlgs 209/05, indica il Sig.
............. residente in ............. quale rappresentante per la gestione sinistri.
ESTENSIONE DELLA RC DEGLI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, RUP, COLLEGIO REVISORI E FUNZIONARI ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITA’ PER “ COLPA GRAVE “ E PER “ DANNO ERARIALE” .
(adesione facoltativa con premio a carico di ciascun assicurato)
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A fronte della corresponsione del relativo sovrappremio a carico di ciascun assicurato che abbia aderito a tale sezione, la presente assicurazione si intende estesa:
1)Agli atti commessi con colpa grave. La Società rinuncia pertanto al diritto di rivalsa spettante in caso di colpa grave (escluso il dolo)dell’Assicurato.
2) Alla responsabilità amministrativa e contabile per danni cagionati dall’Assicurato all’Ente di appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere personalmente a norma di legge nell’esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionale.
L’Assicurazione comprende, limitatamente alla quota di responsabilità dell’Assicurato, l’azione di rivalsa esperita dall’Ente di appartenenza e della Pubblica Amministrazione per i danni provocati dall’Assicurato stesso e dei quali l’Ente o la Pubblica Amministrazione debbano rispondere direttamente nonché dei danni provocati congiuntamente con altri dipendenti e/o altri Amministratori dell’Ente stesso.
Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
MODALITA DI ADESIONRE
Per aderire all’estensione alla responsabilità amministrativa e contabile di cui all’oggetto dell’assicurazione, l’assicurando dovrà sottoscrivere un modulo di adesione o una lettera raccomandata da inviare alla cmpagnia assicuratrice e corrispondere il relativo premio anche per il tramite dell’Amministrazione.
La decorrenza della copertura riferita al singolo aderente è stabilità come segue:
a) dalle ore 24,00 del giorno di decorrenza del contratto per coloro che, entro e non oltre due mesi da tale giorno, abbiano aderito con le modalità di cui sopra e per l’intera durata contrattuale.
GESTIONE DELLE VERTENZE
Fermo restando quanto previsto nella copertura assicurativa “ Tutela Giudiziaria” la garanzia viene estesa alle spese legali sostenute per i procedimenti dinnanzi alla Corte dei Conti inclusi i procedimenti che si concludono con una sentenza di condanna fatta sempre l’esclusione per dolo ed a condizione che il relativo premio per questa copertura sia stato pagato dagli Assicurati.
ALLEGATO
costituente parte integrante
del contratto tutela giudiziaria Componenti il Consiglio di Amministrazione, Dirigenti, RUP. Funzionari e Collegio Revisori.
A-1) PROFILO DI RISCHIO
1) RISCHIO ASSICURATO : Tutela Giudiziaria
2) CONTRAENTE : AMTAB SPA
3) DECORRENZA : 31 luglio 2013
4) SCADENZA : 31 luglio 2015
5) MASSIMALI DI GARANZIA:
Il massimale assicurato è di € 500.000,00.
6) CALCOLO DEL PREMIO
6 a) Premio fisso tassabile per ogni persona
€ 50.000,00 (.............)
6 b) Premio totale tassabile
n.12 x € ........(.........) = € ...............
6 c) Oneri fiscali .... % (per cento)
6 d) Premio finito: € ........... ( )
7) DIRITTI DI FRAZIONAMENTO
In caso di pagamento semestrale del premio l’Impresa non potrà applicare maggiorazioni per diritti di frazionamento.
A-2) ELENCO PERSONE ASSICURATE:
1)Amministratore Unico LEPRI XXXXXXXXX XXXXXXX
2) Direttore Generale e Dirigenti XXXXXX XXXXXX
3) Funzionari
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX DE XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
DEL CORE XXXXXXXX
4) RUP (Uno dei funzionari)
5) Collegio revisori XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX
DE XXXX XXXXXXX
............, lì
La Società Il Contraente
APPENDICE
garanzia tutela giudiziaria
Con la presente si assicura i dirigenti del contraente per la tutela legale per procedimenti civili e penali direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuite agli stessi e limitatamente ai casi in cui l’azienda di appartenenza venga a cessare, ovvero sia incorsa in una procedura concorsuale, oppure non sia esperibile, nei confronti della stessa, la procedura esecutiva, in quanto detta procedura si sia conclusa negativamente.
La presente garanzia copre ogni spesa per tutti i gran gradi di giudizio relativamente ai suddetti procedimenti civili e penali, a capo fermo il resto
…………………….. il
LA SOCIETÀ IL CONTRAENTE