Per ogni ulteriore informazione potete contattare il nostro Numero Verde
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Indice
Condizioni Generali di Contratto
Art. 1. Caratteristiche del contratto PAG. 2
Art. 2. Prestazioni ................................................................................................................PAG. 2
Art. 3. Premi ........................................................................................................................PAG. 2
Art. 4. Durata del contratto ..................................................................................................PAG. 3
Art. 5. Proroga e disdetta ....................................................................................................PAG. 3
Art. 6. Conclusione del contratto ed entrata in vigore ........................................................PAG. 3
Art. 7. Diritto di revoca ........................................................................................................PAG. 3
Art. 8. Diritto di recesso........................................................................................................PAG. 3
Art. 9. Scadenza del contratto ............................................................................................PAG. 4
Art. 10. Rivalutazione del capitale assicurato ........................................................................PAG. 4
Art. 11. Capitale minimo garantito..........................................................................................PAG. 4
Art. 12. Riscatto......................................................................................................................PAG. 4
Art. 13. Capitale in caso di decesso ......................................................................................PAG. 4
Art. 14. Trasferimento ............................................................................................................PAG. 5
Art. 15. Determinazione e rivalutazione della rendita mensile ..............................................PAG. 5
Art. 16. Documentazione da consegnare a Poste Vita S.p.A. per la liquidazione
delle prestazioni - Modalità di pagamento delle prestazioni .....................................PAG. 6
Art. 17. Tasse e imposte ........................................................................................................PAG. 7
Art. 18. Foro competente e procedura di mediazione ..........................................................PAG. 7
Art. 19. Riferimento a norma di Legge ..................................................................................PAG. 7
Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione ................................................PAG. 14
Informativa ai sensi dell’Art. 13 Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 ............PAG. 18
Postaprevidenza Valore Fondo Pensione
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo (PIP)
Condizioni Generali di Contratto
Art. 1 Caratteristiche del contratto
Postaprevidenza Valore - Fondo Pensione è una forma individuale pensionistica, attuata mediante un contratto di assi- curazione sulla vita a premi ricorrenti che si propone di costituire un trattamento pensionistico complementare al sistema obbligatorio.
Poste Vita S.p.A. riconosce annualmente la rivalutazione della prestazione in base al risultato annuale della Gestione Separata denominata Posta Pensione, separata dalle altre attività di Poste Vita S.p.A.
Nella Gestione Separata Posta Pensione sono fatte confluire attività di ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche.
Il risultato annuale della Gestione Separata Posta Pensione è verificato da una Società di revisione abilitata a norma di legge.
La rivalutazione viene determinata nella misura e con le modalità descritte al successivo Art. 10.
Art. 2 Prestazioni
Il presente contratto è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’Art. 13 del
D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.
Al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare come definito all’Art. 9, Poste Vita
S.p.A. si impegna a corrispondere all’Assicurato una prestazione di rendita vitalizia rivalutabile annualmente erogata in rate mensili posticipate.
L’importo iniziale della rendita mensile si ottiene convertendo, con gli indici indicati nelle tabelle A e B, il capitale assi- curato rivalutato fino alla data di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento e dividendo l’importo per 12. Tale capitale è dato dalla somma dei singoli capitali acquisiti con ciascuno dei premi, ricorrenti e aggiuntivi, versati fino al momento dell’evento, ciascuno diminuito dei costi (di cui al successivo Art. 3) e rivalutati secondo quanto previ- sto all’Art. 10. L’Assicurato può chiedere a Poste Vita S.p.A. la liquidazione della prestazione:
1. sotto forma di rendita rivalutabile posticipata pagabile in rate mensili scelta tra:
a) rendita vitalizia, da corrispondere finché l’Assicurato è in vita;
b) rendita vitalizia, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
c) rendita vitalizia certa, corrisposta per un periodo certo di 5 o 10 anni, sia in caso di vita che in caso di premorien- za dell’Assicurato in tale periodo, successivamente vitalizia.
2. sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo com- plessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia prov- veduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo, il 70% del capitale assicurato, in rendita vita- lizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Assicurato risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Assicurato può optare per la liquidazione in capi- tale dell’intera posizione maturata.
Il limite del 50%, a prescindere da quanto risulta essere l’importo della rendita annua, non si applica agli Assicurati assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritta ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Nel caso di mancata comunicazione dell’Assicurato, a scadenza, ai sensi dell’Art. 16, Poste Vita S.p.A. liqui- derà il 100% del capitale sotto forma di rendita vitalizia mensile rivalutabile posticipata del tipo 1.a).
Art. 3 Premi
A fronte delle prestazioni, indicate all’articolo precedente, è prevista da parte dell’Assicurato la corresponsione di un piano di versamenti pagabili in rate annuali o mensili, fino alla data di accesso alle prestazioni.
Nella fase di accumulo è prevista anche la possibilità di contribuire con versamenti aggiuntivi. Ad ogni ricorrenza annua- le l’Assicurato ha la facoltà di variare il piano di versamenti, sia nell’importo che nella periodicità. In ogni momento può sospenderli ed eventualmente riprenderli in seguito. I lavoratori dipendenti possono contribuire alla forma pensionisti- ca complementare versando il flusso di TFR maturando.
In questo caso il versamento avviene per il tramite del datore di lavoro.
Coloro che al 28 aprile 1993 erano già iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria possono, in alcuni casi, limitare il versa- mento del TFR ad una quota dello stesso.
Ciascun premio è comprensivo di un costo pari a una percentuale del premio versato nella misura del 2,50%. Tale costo non si applica sui flussi derivanti da TFR, e sui contributi eventualmente versati dal Datore di lavoro.
Tale costo non si applica inoltre sui versamenti aggiuntivi effettuati attraverso il reimpiego, avvenuto entro 90 giorni dalla data di liquidazione, delle somme derivanti da scadenza o riscatto di altre polizze in essere con Poste Vita S.p.A.
Art. 4 Durata del contratto
La durata del contratto è inizialmente definita pari alla differenza tra l’età dell’Assicurato alla decorrenza della polizza (pari all’età compiuta in anni interi e maggiorata di un anno se la frazione d’anno trascorsa tra l’ultimo compleanno fino alla decorrenza è almeno pari a sei mesi) e l’età pensionabile in base al regime obbligatorio di appartenenza.
La durata effettiva sarà funzione del momento in cui l’Assicurato maturerà il diritto alla prestazione pensionisti- ca complementare come definita al successivo Art. 9.
Eventuali modifiche legislative o di professione dell’Assicurato, incidenti sui requisiti per il conseguimento del diritto alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza possono comportare la rideterminazione della durata contrattuale.
Art. 5 Proroga e disdetta
Al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare, ed in mancanza di alcuna comunica- zione, la scadenza del contratto si intende tacitamente prorogata, anche non proseguendo il pagamento dei premi. Nel periodo di prolungamento, su richiesta, Poste Vita S.p.A. liquiderà le prestazioni previste.
Art. 6 Conclusione del contratto ed entrata in vigore
Il contratto è concluso nel momento in cui il Documento di Polizza, firmato da Poste Vita S.p.A., viene sotto- scritto dall’Assicurato.
L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il primo premio, alle ore 24 del giorno indi- cato nel Documento di Polizza.
Art. 7 Diritto di Revoca
Il Contraente può revocare l’adesione in qualunque momento prima della conclusione del contratto.
La volontà di revoca deve essere comunicata a Poste Vita S.p.A. per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al seguente recapito:
Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Operativa Portafoglio Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0
00000 Xxxx
A seguito di revoca, le Parti sono libere da qualsiasi obbligo derivante dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di revoca attestata dal timbro postale di invio.
Poste Vita S.p.A. è tenuta al rimborso del premio versato, al netto di eventuali imposte, entro 30 giorni dal rice- vimento della comunicazione di revoca.
Art. 8 Diritto di recesso
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso e di versa- mento del premio.
La volontà di recedere deve essere comunicata a Poste Vita S.p.A. per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla quale devono essere allegati il Documento di Polizza e le eventuali appendici, indirizzata al seguente recapito:
Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Operativa Portafoglio Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0
00000 Xxxx
A seguito di recesso, le Parti sono libere da qualsiasi obbligo derivante dal Contratto a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso attestata dal timbro postale di invio.
Poste Vita S.p.A. è tenuta al rimborso del premio versato, al netto di eventuali imposte, entro 30 giorni dal rice- vimento della comunicazione di recesso e relativa documentazione completa (richiesta scritta, Documento di Polizza ed eventuali appendici).
Art. 9 Scadenza del contratto
Il contratto scade quando l’Assicurato esercita Il diritto alla prestazione pensionistica complementare.
Il diritto alla prestazione pensionistica complementare (salvo modifiche legislative nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx) xx acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’Assicurato, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complemen- tari. L’Assicurato, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, può decidere di proseguire volontariamente la contribuzione oltre il raggiungimento dell’età pensionabile previsto dal regime obbligatorio di appartenenza (Prolungamento). Nel periodo di prolungamento l’Assicurato ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche di cui all’Art. 2.
L’anzianità di iscrizione maturata dall’Assicurato presso altre forme pensionistiche complementari è riconosciuta, a tutti gli effetti, ai fini dell’anzianità maturata all’interno della forma pensionistica individuale.
L’Assicurato ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
Art. 10 Rivalutazione del capitale assicurato
Il capitale assicurato verrà rivalutato, ad ogni 31 dicembre, in base al rendimento realizzato dalla Gestione Separata Posta Pensione. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione nel mese di ottobre diminuito del ren- dimento trattenuto per Poste Vita S.p.A. pari a un punto percentuale assoluto. Il calcolo è effettuato in base al regime della capitalizzazione composta.
Il capitale assicurato, acquisito con i premi versati da meno di un anno, si rivaluta per la frazione d’anno che inter- corre tra la data del pagamento e il 31 dicembre.
La singola rivalutazione dipenderà dall’effettivo risultato realizzato dalla Gestione Separata Posta Pensione in quell’anno, calcolato tenendo conto degli oneri gravanti sulla gestione come riportato nel Regolamento della Gestione Separata.
Nel caso di riscatto parziale, il capitale residuo rimasto in gestione e già rivalutato fino alla data del riscatto, verrà rivalutato pro-quota dalla data di effetto del riscatto fino alla ricorrenza annuale successiva.
Ai fini del calcolo della rivalutazione la data di pagamento di ciascun premio è quella risultante dalle rilevazioni ufficiali di Poste Vita S.p.A.
La rivalutazione annuale del capitale assicurato comporta l’adeguamento, a totale carico di Poste Vita S.p.A., della riserva matematica maturata alla data della rivalutazione.
Art. 11 Capitale minimo garantito
Il capitale assicurato rivalutato in caso di riscatto, di decesso o alla scadenza del contratto, quale risulterà in base alle rivalutazioni calcolate ad ogni ricorrenza annuale a norma del precedente articolo, non potrà essere inferiore alla somma di ciascun capitale assicurato acquisito con i premi versati, ricorrenti e aggiuntivi, capitalizzato al tasso annuo composto del 1,50% per il periodo che intercorre tra la data di pagamento di ciascun premio e la data dell’evento.
Art. 12 Riscatto
Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto totale o parziale nei casi e con i vincoli previsti suddetto Decreto e descritti negli Artt. 12 e 13 del Regolamento di Postaprevidenza Valore.
Il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicem- bre precedente la data della richiesta di riscatto, con le modalità indicate al precedente Art. 10.
Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di richiesta del riscat- to e diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis.
L’Assicurato, sempre alle condizioni riportate precedentemente, ha il diritto di richiedere il riscatto anche limita- tamente ad una parte del capitale maturato.
Il valore di riscatto parziale viene determinato secondo le medesime modalità del riscatto totale. In conseguen- za del riscatto parziale il contratto rimarrà in vigore, alle medesime condizioni, per l’importo del capitale residuo.
Art. 13 Capitale in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il contratto viene riscat- tato dai diversi Beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche ovvero dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla
normativa vigente.
Poste Vita S.p.A. pagherà il capitale assicurato ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente e la data del decesso, con le modalità indicate al precedente Art. 10.
Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di decesso, diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis.
Art. 14 Trasferimento
L’Assicurato può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione a Postaprevidenza Valore.
L’Assicurato anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’i- noccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazio- ne per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichi- no nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche comple- mentari, nel qual caso vale quanto previsto al precedente Art. 9.
d) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare in caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del presente contratto. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazio- ne di Postaprevidenza Valore, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
La somma oggetto del trasferimento sarà pari al capitale assicurato rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente fino alla data di richiesta del trasferimento.
Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di richiesta di trasfe- rimento, diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis.
È consentito, altresì, il trasferimento nel presente contratto, dell’intera posizione assicurativa maturata in un fondo pensione o altra forma pensionistica individuale.
Per tutte le tipologie di trasferimento e riscatto sopra descritte il costo è sempre pari a zero.
La Compagnia accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento della posizione individuale con tempestività e comunque entro il massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta.
Art. 15 Determinazione e rivalutazione della rendita mensile
L’importo iniziale della rendita mensile erogata a scadenza si ottiene moltiplicando il capitale assicurato per il coefficiente di conversione in rendita e dividendo l’importo per 12.
Il capitale viene ulteriormente rivalutato dall’ultimo 31 dicembre fino alla data di richiesta delle prestazioni pre- viste a scadenza in base ad un tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente tale data, diminuito del rendi- mento trattenuto per Poste Vita S.p.A. pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis.
Tali coefficienti sono differenziati secondo la tipologia di rendita prescelta e riportati nelle tabelle allegate alle presenti Condizioni Generali di Contratto secondo la seguente struttura:
• Rendita vitalizia immediata: TABELLE A e B a pag. 7 e 8;
• Rendita vitalizia certa per 5 anni e poi vitalizia: TABELLE C e D a pag. 10 e 11;
• Rendita vitalizia certa per 10 anni e poi vitalizia: TABELLE E e F a pag. 12 e 13.
Tutti i coefficienti, riportati nelle sudette Tabelle, sono calcolati tenendo conto:
• della tavola di sopravvivenza IPS55 distinta per sesso e anno di nascita, e dall’età raggiunta dall’Assicurato alla scadenza;
• del tasso tecnico del 1,5% già riconosciuto in via anticipata alla data di accesso alle prestazioni in rendita;
• dei costi di gestione della rendita stessa pari allo 0,5%.
Poste Vita S.p.A. ha, inoltre, la facoltà di rivedere la misura del tasso tecnico utilizzato per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 in mate- ria di tasso tecnico massimo da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita. La modifica della base tecnica finan-
ziaria avrà effetto solo sui versamenti successivi all’entrata in vigore della modifica stessa.
Poste Vita S.p.A. comunicherà all’Assicurato l’eventuale modifica dei coefficienti di conversione in rendita e/o del tasso tecnico utilizzato per il calcolo, almeno 120 giorni prima della loro entrata in vigore, specificando gli effetti sulla presta- zione assicurata, con apposita comunicazione oppure all’interno della informativa annuale.
Nell’ipotesi di modifica di uno degli elementi descritti con effetti peggiorativi sulle prestazioni, l’Assicurato ha 90 giorni di tempo per manifestare l’eventuale scelta di avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza l’applicazione di alcun onere o penalizzazione.
Ad ogni ricorrenza annuale Poste Vita S.p.A. garantisce la rivalutazione della rendita annua. Per il calcolo della rivalu- tazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base al disposto dell’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione nel secondo mese antecedente quello della ricorrenza stessa, diminuito del rendimento trat- tenuto pari a un punto percentuale assoluto, ulteriormente diminuito del tasso tecnico già riconosciuto in via anticipata nel calcolo della rata iniziale di rendita, pari a 1,50% e scontato per un anno.
Qualora la rivalutazione, come sopra determinata, risultasse negativa, la rendita rimane costante. La rendita non è riscattabile durante il periodo di godimento.
Nel caso di opzione in una rendita reversibile, l'Aderente in un qualsiasi momento prima dell'accesso alla prestazione pensionistica può richiedere a Poste Vita S.p.A. di conoscere la misura del coefficiente di conversione corrispondente alla sua età, all'età della persona beneficiaria ed alla percentuale di reversibilità prescelta. Poste Vita S.p.A. fornirà tale valutazioni sulla base delle tariffe ufficiali, calcolate con le stesse basi demografiche, tassi tecnici e costi di gestione uti- lizzati per il calcolo delle tabelle A, B, C, D, E, F in vigore in quel momento.
Art. 16 Documentazione da consegnare a Poste Vita S.p.A. per la liquidazione delle prestazioni - Modalità di pagamento delle prestazioni
Relativamente alla liquidazione delle prestazioni previste dal contratto, l’Assicurato e/o i Beneficiari, a seconda dei casi, devono inviare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a:
Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Liquidazioni Vita Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
i documenti necessari per la verifica dell’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e l’individuazione degli aventi diritto.
In particolare, per riscuotere le somme dovute:
• In caso di recesso l’Assicurato deve inviare a Poste Vita S.p.A. (Ufficio Gestione Operativa Portafoglio) la richiesta firmata di pagamento corredata da:
a) originale di polizza;
b) eventuali appendici.
• In caso di riscatto parziale/anticipazione delle prestazioni l’Assicurato deve inviare a Poste Vita S.p.A. la richiesta firmata di pagamento corredata da:
a) copia dell’originale di xxxxxxx;
b) documentazione che attesti il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riscatto parziale/anticipazione delle prestazioni;
c) dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato che attesti l’importo dei premi che ha intenzione di non portare in deduzione o di non aver dedotto nell’anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente.
• In caso di riscatto totale l’Assicurato deve inviare a Poste Vita S.p.A. la richiesta firmata di pagamento corredata da:
a) originale di polizza;
b) eventuali appendici;
c) documentazione che attesti il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riscatto;
d) dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato che attesti l’importo dei premi che ha intenzione di non portare in deduzione o di non aver dedotto nell’anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente.
• In caso di decesso dell’Assicurato il contratto viene riscattato dai diversi Beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche ovvero dagli eredi.
Pertanto gli stessi devono inviare a Poste Vita S.p.A.:
a) richiesta di pagamento firmata con il consenso all’utilizzo dei dati personali;
b) originale di polizza;
c) eventuali appendici;
d) certificato di morte dell’Assicurato;
e) atto di notorietà da cui risulti l’esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato.
Nel caso in cui la designazione beneficiaria sia genericamente determinata, dall’atto notorio dovrà risulta- re l’elenco di tutti i predetti eredi con l’indicazione delle generalità complete, dell’età, dello stato civile e della capacità di agire di ciascuno di essi, del rapporto e grado di parentela con l’Assicurato e con l’espli- cita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono, né esistevano alla morte dell’Assicurato, altre persone aventi comunque diritto per legge alla successione;
f) decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta, nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori o incapaci;
g) per ogni avente diritto:
• nel caso di persona fisica: copia di un documento identificativo e del codice fiscale;
• nel caso di persona giuridica: Statuto, partita IVA e gli estremi identificativi del legale rappresentante.
• A scadenza, l’Assicurato, deve inviare a Poste Vita S.p.A. la richiesta firmata di pagamento corredata da:
a) originale di polizza;
b) eventuali appendici;
c) documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare.
d) dichiarazione che indichi l’opzione scelta e l’eventuale percentuale di liquidazione sotto forma di capitale. (In caso di mancata dichiarazione Poste Vita S.p.A. liquiderà il 100% della prestazione a scadenza sotto- forma di rendita vitalizia mensile a favore dell’Assicurato).
Poste Vita S.p.A. esegue il pagamento, delle diverse tipologie di prestazione previste dal Contratto, entro 30 giorni dal ricevimento presso la propria sede della completa documentazione sopraelencata.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto. I pagamenti sono effettuati, tranne il caso di decesso dell’Assicurato per il quale è previsto esclusivamente l’assegno postale inviato presso l’Ufficio Postale indicato dagli aventi diritto, tramite accredito sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale, assegno postale, o mediante bonifico su conto corrente ban- cario nazionale secondo le indicazioni del Contraente.
Art. 17 Tasse e imposte
Le tasse e le imposte relative al Contratto, in virtù del tipo di prestazione liquidata, sono a carico del Contraente, dell’Assicurato o dei Beneficiari ed eventuali aventi diritto.
Art. 18 Foro competente e procedura di mediazione
Per le controversie relative al presente Contratto è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio del Contraente o degli aventi diritto previo esperimento del tentativo obbli- gatorio di conciliazione di cui al D. Lgs. 28/2010.
Pertanto ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 28/2010, tutte le controversie che dovessero insorgere, relati- ve o comunque connesse anche indirettamente al presente Contratto, saranno trattate, ai fini del suddetto espe- rimento, avanti agli Organismi di Conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio territorialmente com- petenti (iscritti al Registro di cui al medesimo Decreto) conformemente alla procedura di mediazione prevista dalla legge ed alle disposizioni delle Camere di Commercio di riferimento.
Le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare integralmente la normativa e gli effetti di cui al
D. Lgs. 28/2010 e la presente clausola.
Si applicheranno, in ogni caso, il Regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità vigenti al momento dell’attivazione della procedura.
Si potrà reperire ogni ulteriore informazione afferente al menzionato tentativo obbligatorio di conciliazione sul sito Internet della Unioncamere, Unione delle Camere di Commercio d’Italia.
Art. 19 Riferimento a norme di Legge
Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della legge italiana.
A) TABELLA UOMINI
Coefficienti di conversione del capitale in rendita per 1.000,00 euro di capitale assicurato a scadenza
Età alla nati sino dal 1926 dal 1939 dal 1948 dal 1961 dopo il pensione al 1925 al 1938 al 1947 al 1960 al 1970 1970
50 | 38,5270 | 37,6940 | 36,9040 | 36,1550 | 35,4430 | 34,7670 |
51 | 39,4070 | 38,5270 | 37,6940 | 36,9040 | 36,1550 | 35,4430 |
52 | 40,3350 | 39,4070 | 38,5270 | 37,6940 | 36,9040 | 36,1550 |
53 | 41,3170 | 40,3350 | 39,4070 | 38,5270 | 37,6940 | 36,9040 |
54 | 42,3570 | 41,3170 | 40,3350 | 39,4070 | 38,5270 | 37,6940 |
55 | 43,4610 | 42,3570 | 41,3170 | 40,3350 | 39,4070 | 38,5270 |
56 | 44,6340 | 43,4610 | 42,3570 | 41,3170 | 40,3350 | 39,4070 |
57 | 45,8820 | 44,6340 | 43,4610 | 42,3570 | 41,3170 | 40,3350 |
58 | 47,2080 | 45,8820 | 44,6340 | 43,4610 | 42,3570 | 41,3170 |
59 | 48,6150 | 47,2080 | 45,8820 | 44,6340 | 43,4610 | 42,3570 |
60 | 50,1100 | 48,6150 | 47,2080 | 45,8820 | 44,6340 | 43,4610 |
61 | 51,7000 | 50,1100 | 48,6150 | 47,2080 | 45,8820 | 44,6340 |
62 | 53,3950 | 51,7000 | 50,1100 | 48,6150 | 47,2080 | 45,8820 |
63 | 55,2040 | 53,3950 | 51,7000 | 50,1100 | 48,6150 | 47,2080 |
64 | 57,1370 | 55,2040 | 53,3950 | 51,7000 | 50,1100 | 48,6150 |
65 | 59,2070 | 57,1370 | 55,2040 | 53,3950 | 51,7000 | 50,1100 |
66 | 61,4280 | 59,2070 | 57,1370 | 55,2040 | 53,3950 | 51,7000 |
67 | 63,8130 | 61,4280 | 59,2070 | 57,1370 | 55,2040 | 53,3950 |
68 | 66,3770 | 63,8130 | 61,4280 | 59,2070 | 57,1370 | 55,2040 |
69 | 69,1430 | 66,3770 | 63,8130 | 61,4280 | 59,2070 | 57,1370 |
70 | 72,1410 | 69,1430 | 66,3770 | 63,8130 | 61,4280 | 59,2070 |
71 | 75,4070 | 72,1410 | 69,1430 | 66,3770 | 63,8130 | 61,4280 |
72 | 78,9770 | 75,4070 | 72,1410 | 69,1430 | 66,3770 | 63,8130 |
73 | 82,8770 | 78,9770 | 75,4070 | 72,1410 | 69,1430 | 66,3770 |
74 | 87,1180 | 82,8770 | 78,9770 | 75,4070 | 72,1410 | 69,1430 |
75 | 91,7060 | 87,1180 | 82,8770 | 78,9770 | 75,4070 | 72,1410 |
L’importo iniziale mensile della prestazione di rendita viene determinato moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza del contratto per il coefficiente di conversione relativo all’età (*) raggiunta dall’Assicurato alla data di accesso alla prestazione, dividendo il risultato ottenuto per mille e successivamente per dodici.
Il coefficiente di conversione in rendita viene determinato in base al sesso e all’anno di nascita ed all’età rag- giunta dall’Assicurato.
B) TABELLA DONNE
Coefficienti di conversione del capitale in rendita per 1.000,00 euro di capitale assicurato a scadenza
Età alla pensione | nate sino al 1927 | dal 1928 al 1940 | dal 1941 al 1949 | dal 1950 al 1962 | dal 1963 al 1972 | dopo il 1972 |
50 | 35,4980 | 34,8220 | 34,1790 | 33,5660 | 32,9830 | 32,4260 |
51 | 36,2090 | 35,4980 | 34,8220 | 34,1790 | 33,5660 | 32,9830 |
52 | 36,9580 | 36,2090 | 35,4980 | 34,8220 | 34,1790 | 33,5660 |
53 | 37,7480 | 36,9580 | 36,2090 | 35,4980 | 34,8220 | 34,1790 |
54 | 38,5830 | 37,7480 | 36,9580 | 36,2090 | 35,4980 | 34,8220 |
55 | 39,4680 | 38,5830 | 37,7480 | 36,9580 | 36,2090 | 35,4980 |
56 | 40,4070 | 39,4680 | 38,5830 | 37,7480 | 36,9580 | 36,2090 |
57 | 41,4040 | 40,4070 | 39,4680 | 38,5830 | 37,7480 | 36,9580 |
58 | 42,4640 | 41,4040 | 40,4070 | 39,4680 | 38,5830 | 37,7480 |
59 | 43,5910 | 42,4640 | 41,4040 | 40,4070 | 39,4680 | 38,5830 |
60 | 44,7890 | 43,5910 | 42,4640 | 41,4040 | 40,4070 | 39,4680 |
61 | 46,0660 | 44,7890 | 43,5910 | 42,4640 | 41,4040 | 40,4070 |
62 | 47,4310 | 46,0660 | 44,7890 | 43,5910 | 42,4640 | 41,4040 |
63 | 48,8840 | 47,4310 | 46,0660 | 44,7890 | 43,5910 | 42,4640 |
64 | 50,4440 | 48,8840 | 47,4310 | 46,0660 | 44,7890 | 43,5910 |
65 | 52,1180 | 50,4440 | 48,8840 | 47,4310 | 46,0660 | 44,7890 |
66 | 53,9180 | 52,1180 | 50,4440 | 48,8840 | 47,4310 | 46,0660 |
67 | 55,8560 | 53,9180 | 52,1180 | 50,4440 | 48,8840 | 47,4310 |
68 | 57,9440 | 55,8560 | 53,9180 | 52,1180 | 50,4440 | 48,8840 |
69 | 60,1990 | 57,9440 | 55,8560 | 53,9180 | 52,1180 | 50,4440 |
70 | 62,6500 | 60,1990 | 57,9440 | 55,8560 | 53,9180 | 52,1180 |
71 | 65,3270 | 62,6500 | 60,1990 | 57,9440 | 55,8560 | 53,9180 |
72 | 68,2490 | 65,3270 | 62,6500 | 60,1990 | 57,9440 | 55,8560 |
73 | 71,4490 | 68,2490 | 65,3270 | 62,6500 | 60,1990 | 57,9440 |
74 | 74,9500 | 71,4490 | 68,2490 | 65,3270 | 62,6500 | 60,1990 |
75 | 78,7790 | 74,9500 | 71,4490 | 68,2490 | 65,3270 | 62,6500 |
C) TABELLA UOMINI
Coefficienti di conversione in rendita certa i primi 5 anni e poi vitalizia per 1.000,00 euro di capitale liquidabile alla scadenza del piano
Età | nati sino al 1925 | dal 1926 al 1938 | dal 1939 al 1947 | dal 1948 al 1960 | dal 1961 al 1970 | dopo il 1970 |
50 | 38,487 | 37,659 | 36,874 | 36,128 | 35,420 | 34,747 |
51 | 39,360 | 38,487 | 37,659 | 36,874 | 36,128 | 35,420 |
52 | 40,281 | 39,360 | 38,487 | 37,659 | 36,874 | 36,128 |
53 | 41,255 | 40,281 | 39,360 | 38,487 | 37,659 | 36,874 |
54 | 42,285 | 41,255 | 40,281 | 39,360 | 38,487 | 37,659 |
55 | 43,377 | 42,285 | 41,255 | 40,281 | 39,360 | 38,487 |
56 | 44,534 | 43,377 | 42,285 | 41,255 | 40,281 | 39,360 |
57 | 45,762 | 44,534 | 43,377 | 42,285 | 41,255 | 40,281 |
58 | 47,064 | 45,762 | 44,534 | 43,377 | 42,285 | 41,255 |
59 | 48,442 | 47,064 | 45,762 | 44,534 | 43,377 | 42,285 |
60 | 49,903 | 48,442 | 47,064 | 45,762 | 44,534 | 43,377 |
61 | 51,453 | 49,903 | 48,442 | 47,064 | 45,762 | 44,534 |
62 | 53,100 | 51,453 | 49,903 | 48,442 | 47,064 | 45,762 |
63 | 54,852 | 53,100 | 51,453 | 49,903 | 48,442 | 47,064 |
64 | 56,717 | 54,852 | 53,100 | 51,453 | 49,903 | 48,442 |
65 | 58,706 | 56,717 | 54,852 | 53,100 | 51,453 | 49,903 |
66 | 60,830 | 58,706 | 56,717 | 54,852 | 53,100 | 51,453 |
67 | 63,100 | 60,830 | 58,706 | 56,717 | 54,852 | 53,100 |
68 | 65,528 | 63,100 | 60,830 | 58,706 | 56,717 | 54,852 |
69 | 68,131 | 65,528 | 63,100 | 60,830 | 58,706 | 56,717 |
70 | 70,926 | 68,131 | 65,528 | 63,100 | 60,830 | 58,706 |
71 | 73,930 | 70,926 | 68,131 | 65,528 | 63,100 | 60,830 |
72 | 77,155 | 73,930 | 70,926 | 68,131 | 65,528 | 63,100 |
73 | 80,605 | 77,155 | 73,930 | 70,926 | 68,131 | 65,528 |
74 | 84,274 | 80,605 | 77,155 | 73,930 | 70,926 | 68,131 |
75 | 88,158 | 84,274 | 80,605 | 77,155 | 73,930 | 70,926 |
L’importo iniziale mensile della prestazione di rendita viene determinato moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza del contratto per il coefficiente di conversione relativo all’età (*) raggiunta dall’Assicurato alla data di accesso alla prestazione, dividendo il risultato ottenuto per mille e successivamente per dodici.
Il coefficiente di conversione in rendita viene determinato in base al sesso e all’anno di nascita ed all’età raggiunta dall’Assicurato.
D) TABELLA DONNE
Coefficienti di conversione in rendita certa i primi 5 anni e poi vitalizia per 1.000,00 euro di capitale liquidabile alla scadenza del piano
Età alla | nate sino al 1927 | dal 1928 al 1940 | dal 1941 al 1949 | dal 1950 al 1962 | dal 1963 al 1972 | dopo il 1972 |
50 | 35,473 | 34,800 | 34,159 | 33,549 | 32,967 | 32,411 |
51 | 36,182 | 35,473 | 34,800 | 34,159 | 33,549 | 32,967 |
52 | 36,928 | 36,182 | 35,473 | 34,800 | 34,159 | 33,549 |
53 | 37,715 | 36,928 | 36,182 | 35,473 | 34,800 | 34,159 |
54 | 38,547 | 37,715 | 36,928 | 36,182 | 35,473 | 34,800 |
55 | 39,427 | 38,547 | 37,715 | 36,928 | 36,182 | 35,473 |
56 | 40,361 | 39,427 | 38,547 | 37,715 | 36,928 | 36,182 |
57 | 41,350 | 40,361 | 39,427 | 38,547 | 37,715 | 36,928 |
58 | 42,402 | 41,350 | 40,361 | 39,427 | 38,547 | 37,715 |
59 | 43,518 | 42,402 | 41,350 | 40,361 | 39,427 | 38,547 |
60 | 44,704 | 43,518 | 42,402 | 41,350 | 40,361 | 39,427 |
61 | 45,966 | 44,704 | 43,518 | 42,402 | 41,350 | 40,361 |
62 | 47,313 | 45,966 | 44,704 | 43,518 | 42,402 | 41,350 |
63 | 48,745 | 47,313 | 45,966 | 44,704 | 43,518 | 42,402 |
64 | 50,279 | 48,745 | 47,313 | 45,966 | 44,704 | 43,518 |
65 | 51,922 | 50,279 | 48,745 | 47,313 | 45,966 | 44,704 |
66 | 53,684 | 51,922 | 50,279 | 48,745 | 47,313 | 45,966 |
67 | 55,576 | 53,684 | 51,922 | 50,279 | 48,745 | 47,313 |
68 | 57,610 | 55,576 | 53,684 | 51,922 | 50,279 | 48,745 |
69 | 59,799 | 57,610 | 55,576 | 53,684 | 51,922 | 50,279 |
70 | 62,167 | 59,799 | 57,610 | 55,576 | 53,684 | 51,922 |
71 | 64,733 | 62,167 | 59,799 | 57,610 | 55,576 | 53,684 |
72 | 67,509 | 64,733 | 62,167 | 59,799 | 57,610 | 55,576 |
73 | 70,512 | 67,509 | 64,733 | 62,167 | 59,799 | 57,610 |
74 | 73,753 | 70,512 | 67,509 | 64,733 | 62,167 | 59,799 |
75 | 77,245 | 73,753 | 70,512 | 67,509 | 64,733 | 62,167 |
E) TABELLA UOMINI
Coefficienti di conversione in rendita certa i primi 10 anni e poi vitalizia per 1.000,00 euro di capitale liquidabile alla scadenza del piano
Età | nati sino al 1925 | dal 1926 al 1938 | dal 1939 al 1947 | dal 1948 al 1960 | dal 1961 al 1970 | dopo il 1970 |
50 | 38,358 | 37,548 | 36,777 | 36,044 | 35,346 | 34,681 |
51 | 39,211 | 38,358 | 37,548 | 36,777 | 36,044 | 35,346 |
52 | 40,107 | 39,211 | 38,358 | 37,548 | 36,777 | 36,044 |
53 | 41,051 | 40,107 | 39,211 | 38,358 | 37,548 | 36,777 |
54 | 42,045 | 41,051 | 40,107 | 39,211 | 38,358 | 37,548 |
55 | 43,092 | 42,045 | 41,051 | 40,107 | 39,211 | 38,358 |
56 | 44,197 | 43,092 | 42,045 | 41,051 | 40,107 | 39,211 |
57 | 45,362 | 44,197 | 43,092 | 42,045 | 41,051 | 40,107 |
58 | 46,590 | 45,362 | 44,197 | 43,092 | 42,045 | 41,051 |
59 | 47,881 | 46,590 | 45,362 | 44,197 | 43,092 | 42,045 |
60 | 49,240 | 47,881 | 46,590 | 45,362 | 44,197 | 43,092 |
61 | 50,670 | 49,240 | 47,881 | 46,590 | 45,362 | 44,197 |
62 | 52,177 | 50,670 | 49,240 | 47,881 | 46,590 | 45,362 |
63 | 53,765 | 52,177 | 50,670 | 49,240 | 47,881 | 46,590 |
64 | 55,437 | 53,765 | 52,177 | 50,670 | 49,240 | 47,881 |
65 | 57,195 | 55,437 | 53,765 | 52,177 | 50,670 | 49,240 |
66 | 59,041 | 57,195 | 55,437 | 53,765 | 52,177 | 50,670 |
67 | 60,972 | 59,041 | 57,195 | 55,437 | 53,765 | 52,177 |
68 | 62,987 | 60,972 | 59,041 | 57,195 | 55,437 | 53,765 |
69 | 65,083 | 62,987 | 60,972 | 59,041 | 57,195 | 55,437 |
70 | 67,262 | 65,083 | 62,987 | 60,972 | 59,041 | 57,195 |
71 | 69,520 | 67,262 | 65,083 | 62,987 | 60,972 | 59,041 |
72 | 71,849 | 69,520 | 67,262 | 65,083 | 62,987 | 60,972 |
73 | 74,235 | 71,849 | 69,520 | 67,262 | 65,083 | 62,987 |
74 | 76,657 | 74,235 | 71,849 | 69,520 | 67,262 | 65,083 |
75 | 79,089 | 76,657 | 74,235 | 71,849 | 69,520 | 67,262 |
L’importo iniziale mensile della prestazione di rendita viene determinato moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza del contratto per il coefficiente di conversione relativo all’età (*) raggiunta dall’Assicurato alla data di accesso alla prestazione, dividendo il risultato ottenuto per mille e successivamente per dodici.
Il coefficiente di conversione in rendita viene determinato in base al sesso e all’anno di nascita ed all’età rag- giunta dall’Assicurato.
F) TABELLA DONNE
Coefficienti di conversione in rendita certa i primi 10 anni e poi vitalizia per 1.000,00 euro di capitale liquidabile alla scadenza del piano
Età | nate sino al 1927 | dal 1928 al 1940 | dal 1941 al 1949 | dal 1950 al 1962 | dal 1963 al 1972 | dopo il 1972 |
50 | 35,402 | 34,735 | 34,100 | 33,495 | 32,918 | 32,367 |
51 | 36,102 | 35,402 | 34,735 | 34,100 | 33,495 | 32,918 |
52 | 36,839 | 36,102 | 35,402 | 34,735 | 34,100 | 33,495 |
53 | 37,615 | 36,839 | 36,102 | 35,402 | 34,735 | 34,100 |
54 | 38,433 | 37,615 | 36,839 | 36,102 | 35,402 | 34,735 |
55 | 39,298 | 38,433 | 37,615 | 36,839 | 36,102 | 35,402 |
56 | 40,211 | 39,298 | 38,433 | 37,615 | 36,839 | 36,102 |
57 | 41,178 | 40,211 | 39,298 | 38,433 | 37,615 | 36,839 |
58 | 42,201 | 41,178 | 40,211 | 39,298 | 38,433 | 37,615 |
59 | 43,283 | 42,201 | 41,178 | 40,211 | 39,298 | 38,433 |
60 | 44,429 | 43,283 | 42,201 | 41,178 | 40,211 | 39,298 |
61 | 45,643 | 44,429 | 43,283 | 42,201 | 41,178 | 40,211 |
62 | 46,933 | 45,643 | 44,429 | 43,283 | 42,201 | 41,178 |
63 | 48,298 | 46,933 | 45,643 | 44,429 | 43,283 | 42,201 |
64 | 49,751 | 48,298 | 46,933 | 45,643 | 44,429 | 43,283 |
65 | 51,296 | 49,751 | 48,298 | 46,933 | 45,643 | 44,429 |
66 | 52,936 | 51,296 | 49,751 | 48,298 | 46,933 | 45,643 |
67 | 54,677 | 52,936 | 51,296 | 49,751 | 48,298 | 46,933 |
68 | 56,520 | 54,677 | 52,936 | 51,296 | 49,751 | 48,298 |
69 | 58,470 | 56,520 | 54,677 | 52,936 | 51,296 | 49,751 |
70 | 60,533 | 58,470 | 56,520 | 54,677 | 52,936 | 51,296 |
71 | 62,713 | 60,533 | 58,470 | 56,520 | 54,677 | 52,936 |
72 | 65,003 | 62,713 | 60,533 | 58,470 | 56,520 | 54,677 |
73 | 67,399 | 65,003 | 62,713 | 60,533 | 58,470 | 56,520 |
74 | 69,886 | 67,399 | 65,003 | 62,713 | 60,533 | 58,470 |
75 | 72,447 | 69,886 | 67,399 | 65,003 | 62,713 | 60,533 |
Regolamento
della Gestione Separata Posta Pensione
Art. 1 Gestione Separata Posta Pensione
1.1) Denominazione della Gestione Separata e valuta di denominazione
Poste Vita S.p.A. gestisce un portafoglio di investimenti in maniera distinta dagli altri attivi detenuti dall’im- presa di assicurazione. Tale portafoglio di investimenti, denominato Posta Pensione, rientra nella definizio- ne di Gestione Separata ai sensi del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito Regolamento ISVAP). Posta Pensione genera un rendimento in base al quale si rivalutano le prestazioni dei contratti assi- curativi ad essa collegati.
La Gestione Separata Posta Pensione è costituita quale “patrimonio autonomo e separato” ai sensi del prov- vedimento ISVAP n. 2472 del 10 novembre 2006, ed in conformità al D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”).
Ai sensi dell’Art. 5, comma 1 del Regolamento ISVAP, il presente Regolamento della Gestione Separata è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia ed è stato trasmesso all’ISVAP in conformità a quanto previsto dall’Art. 5, comma 3 del citato Regolamento ISVAP. Il Regolamento di Posta Pensione è stato inoltre oggetto di comunicazione alla COVIP ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs.
n. 252/2005, in quanto parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto.
La Gestione Separata Posta Pensione è denominata in Euro.
1.2) Obiettivi e politiche di investimento
La Gestione Separata Posta Pensione investe in categorie di attività ammesse dalla vigente normativa assi- curativa e dalla normativa previdenziale applicabile ai “Piani Individuali Pensionistici assicurativi”, così come definiti dall’Art. 2 del Regolamento ISVAP.
In particolare, la gestione degli attivi è volta ad assicurare la parità di trattamento di tutti gli Assicurati attra- verso politiche di investimento e di disinvestimento delle risorse disponibili, idonee a garantire una equa par- tecipazione ai risultati finanziari. Con riferimento ai limiti attribuibili all’operatività che ciascun Contraente può realizzare sia in fase di ingresso che in fase di uscita dalla gestione, si rimanda alle norme generali appli- cabili a tali forme previdenziali ed a quanto stabilito in relazione ai diritti al riscatto e al trasferimento della posizione maturata di cui alle Condizioni Generali di Contratto ed al diritto alle anticipazioni di cui al Regolamento del Piano Individuale Pensionistico collegato alla Gestione Separata Posta Pensione.
In relazione a tale contesto normativo, la Gestione Separata Posta Pensione investe avendo riguardo agli obiettivi di diversificazione degli investimenti, alla efficiente gestione del portafoglio, alla diversificazione dei rischi anche di controparte, al contenimento dei costi di transazione, ed alla gestione e funzionamento del Fondo.
Tipologie, limiti qualitativi e quantitativi degli investimenti della Gestione Separata
Le scelte di investimento vengono effettuate sulla base di previsioni sulla evoluzione dei rendimenti delle possibili classi di attivi investibili (secondo i limiti del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011), non- ché sulla base dell’analisi del rischio degli investimenti, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.
Essa è costituita principalmente da:
A. Titoli di debito ed altri valori assimilabili e prestiti fruttiferi per un valore non inferiore all’ 85% del portafo- glio, prevalentemente Investment Grade e di Emittenti appartenenti ai paesi dell’area OCSE. La quota dei titoli di debito ed altri valori assimilabili, dello Stato Italiano e di Stati dell’area Euro, emessi da organismi governativi e sopranazionali, non potrà essere comunque inferiore al 65% del totale del portafoglio.
B. Gli attivi diversi dagli strumenti a reddito fisso vengono selezionati in base al potenziale contributo alla performance del portafoglio, sempre nel rispetto dei seguenti limiti percentuali sul portafoglio totale:
• un limite massimo del 15% in OICR armonizzati;
• non più del 5% in OICR aperti non armonizzati che non investono prevalentemente nel comparto obbli-
gazionario, ivi compresi i fondi mobiliari ed immobiliari speculativi e quelli chiusi e riservati;
• non più del 5% in titoli di capitale quotati in Euro e in valuta.
Nel caso in cui tali limiti dovessero essere superati per ragioni indipendenti dalla volontà della Compagnia
- per esempio a causa di variazioni strutturali del portafoglio di strumenti finanziari in cui sono investite le risorse della Gestione Separata - verranno poste in essere le opportune misure di riequilibrio della compo- sizione della Gestione Separata, compatibilmente con le condizioni di mercato e tenendo conto dell’inte- resse dei clienti.
Limiti d’investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all’Art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27/05/2008 per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse
La Compagnia, per assicurare ai Contraenti una tutela da potenziali situazioni di conflitto di interesse ha posto in atto idonee procedure per l’individuazione e la gestione dei conflitti di interesse (derivanti, oltre che da rapporti di gruppo, anche da rapporti di affari propri o di parti correlate). Ha inoltre emanato specifiche linee guida per i gestori di Posta Pensione in ordine alle modalità di esecuzione dei loro mandati. Più spe- cificamente, viene svolto un monitoraggio volto alla verifica del rispetto dei limiti e delle istruzioni impartite al gestore che prevedono, tra l’altro, lo specifico divieto di acquisto di fondi OICR armonizzati per i quali Bancoposta Fondi S.p.A. SGR svolge attività di collocamento o gestione nel rispetto delle disposizioni pre- viste dal Testo Unico della Finanza (D. Lgs. n. 58/1998).
Ad integrazione delle regole di comportamento previste dal cennato contesto normativo, si inseriscono ulte- riori presidi posti dalla Compagnia nella definizione delle linee guida d’investimento imposte al gestore sele- zionato. Tali criteri:
• consentono e orientano le scelte d’investimento verso tipologie di attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche ai sensi del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e consentiti dalla vigente normativa previdenziale;
• escludono taluni attivi che, pur ammessi, sono caratterizzati da minore liquidità o redditività, anche pro- spettica;
• escludono taluni attivi che, pur ammessi, sono caratterizzati da una maggiore rischiosità in termini di recu- pero dell’investimento;
• limitano la concentrazione degli investimenti nei confronti di un medesimo istituto emittente;
• impongono di effettuare operazioni nell’interesse dei Contraenti alle migliori condizioni possibili con riferi- mento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse, a tal proposito si rimanda anche a quanto detto in riferimento agli obiettivi e alle politiche d’investimento;
• vietano di effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi;
• impongono di operare al fine di contenere i costi a carico dei Contraenti ed ottenere i migliori risultati pos- sibili anche in relazione agli obiettivi assicurativi.
La Compagnia, infine, allo scopo di evitare di avvantaggiare una Gestione Separata a danno di un’altra ha realizzato l’assoluta separatezza contabile e gestionale dei flussi, distinguendoli sulla base della loro origine.
Impiego di strumenti finanziari derivati
L’investimento in strumenti finanziari derivati potrà avvenire nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dalla normativa vigente, purché detto investimento non alteri i profili di rischio, le caratteristiche della Gestione Separata, anche in riferimento ai limiti di investimento già menzionati, e preservi la solvibilità della Compagnia. In particolare potranno essere effettuate operazioni di copertura dai rischi finanziari ma anche volte a raggiungere determinati obiettivi di investimento in modo più agevole o economico rispetto a quanto sia possibile operando sugli attivi sottostanti.
L’eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati è comunque coerente con i principi di sana e prudente gestione.
1.3) Tipologie di polizze e segmenti di clientela cui è dedicata la Gestione Separata
La Gestione Separata Posta Pensione è esclusivamente destinata a raccogliere le adesioni di clientela retail.
1.4) Attività incluse nella Gestione Separata e Riserve Matematiche
Il valore complessivo delle attività presenti nella Gestione Separata Posta Pensione non può essere infe- riore all’importo delle Riserve Matematiche di cui all’Art. 30 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati al rendimento della Gestione Separata stessa.
1.5) Oneri gravanti sulla Gestione Separata Posta Pensione
Il risultato finanziario della Gestione Separata, come meglio specificato nel successivo Art. 3, è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscale e al netto delle spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse degli Aderenti, degli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse e del con- tributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge. Gravano altresì sulla Gestione Separata, salvo diversa decisione della Compagnia, le spese relative al compenso del Responsabile del Piano Individuale Pensionistico. Qualora le risorse siano impegnate per l’acquisto di quote di OICR, sul patrimonio della Gestione Separata Posta Pensione non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale. Non sono previste altre forme di prelievo sul risultato della Gestione Separata Posta Pensione, in qualsia- si modo effettuate.
1.6) Proventi riconducibili al patrimonio della gestione
Ai fini della determinazione del tasso di rendimento della Gestione Separata, come meglio descritto nel paragrafo successivo, gli utili realizzati comprendono anche eventuali proventi derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibi- li al patrimonio della Gestione Separata.
1.7) Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione e Condizioni Generali di Contratto
Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto.
Art. 2 Periodo di osservazione
Ai fini della decorrenza dei termini per gli adempimenti connessi alle comunicazioni nei confronti dell’Autorità di Vigilanza di cui all’Art.14 del Regolamento ISVAP (“Comunicazioni all’ISVAP”) e alla pubblicità della Gestione Separata di cui all’Art.12 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 (“Pubblicazione sui quotidiani e sul sito internet”), il periodo di osservazione della Gestione Separata Posta Pensione è annuale, con inizio il 1 gen- naio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 3 Determinazione del rendimento
Il rendimento della Gestione Separata è calcolato alla fine di ciascun mese, in riferimento al periodo di dodici mesi concluso al termine del mese precedente. Ai fini del presente paragrafo, ogni periodo di dodici mesi così definito, viene indicato come “periodo di calcolo del rendimento”. In altre parole, ad ogni periodo di osservazio- ne, corrispondono dodici periodi di calcolo del rendimento.
Tale tasso medio è determinato rapportando il risultato finanziario di Posta Pensione alla giacenza media delle attività della Gestione Separata. Il risultato finanziario è costituito dai proventi finanziari di competenza conse- guiti dalla gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di calcolo del rendimento nonché gli oneri di cui all’Art. 1.5). Gli utili realiz- zati comprendono anche quelli eventualmente derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanzia- rio, solo se effettivamente realizzate nel periodo di calcolo del rendimento e sono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata di cui all’Art. 12 del Regolamento ISVAP. Il valore di iscrizione di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il valore di iscrizione di un’attività già di proprietà dell’impresa è pari al valore di mercato all’atto di iscrizione nella gestione.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di calcolo del rendimento dei:
- depositi in numerario presso Poste Italiane S.p.A. e gli Istituti di Credito;
- degli investimenti;
- di ogni altra attività della Gestione Separata consentita ai sensi dell’Art. 9 del Regolamento ISVAP.
La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
La giacenza media nel periodo di calcolo del rendimento degli investimenti e delle altre attività è determinata ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento ISVAP.
Art. 4 Certificazione della Gestione Separata Posta Pensione da parte della società di revisione legale La Gestione Separata Posta Pensione è annualmente sottoposta a verifica da parte di una società di revisione legale iscritta all’albo di cui all’Art.161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza di
Posta Pensione al presente Regolamento, ai sensi dell’Art. 11 del Regolamento ISVAP n. 38. La società di revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:
- la consistenza delle attività assegnate nel corso del periodo di osservazione alla Gestione Separata nonché la disponibilità, la tipologia e la conformità della attività iscritte nel prospetto della composizione della Gestione Separata;
- la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata nel periodo di osservazione;
- la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso di rendimento relativo al periodo di osserva- zione, nonché degli ulteriori tassi di rendimento calcolati durante il periodo di osservazione;
- l’adeguatezza dell’ammontare delle attività assegnate alla Gestione Separata Posta Pensione alla fine del periodo di osservazione rispetto all’importo delle corrispondenti Riserve Matematiche determinato alla stessa data;
- la conformità del rendiconto riepilogativo e del prospetto della composizione della Gestione Separata Posta Pensione alle disposizioni di cui all’Art.13 del Regolamento ISVAP.
Art. 5 Modifiche unilaterali al presente Regolamento
Poste Vita S.p.A. si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero neces- sarie a seguito di cambiamenti nell’attuale legislazione e in caso di significative modifiche ai criteri gestionali, con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l’Assicurato.
Art. 6 Operazioni straordinarie
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di procedere alla scissione di Posta Pensione in più gestioni ovvero alla sua fusione con altre Gestioni Separate, nei limiti e con le modalità previste dagli Artt. 34 e 35 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, quando queste operazioni siano volte a conseguire l’interesse dei Contraenti. In tali ipotesi, la Compagnia invierà a ciascun Contraente una comunicazione preventiva che illustri le caratteristiche dell’operazione e la data di effetto della stessa, ferma restando la possibilità per i Contraenti di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare istituita presso l’impresa o presso terzi, come previsto nelle Condizioni Generali di Contratto.
Informativa ai sensi dell’Art. 13 Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n° 196
In applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 (di seguito denominato Codice), La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti(1).
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative(2)
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti(3) e/o dati che devo- no essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge(4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa”(5).
I Suoi dati potranno, peraltro, essere comunicati e trattati all’interno della “catena assicurativa” dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali Le chiediamo di esprimere il con- senso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.
Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati a società del Gruppo Poste Italiane: il con- senso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti effettuati da tali soggetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.
Pertanto, secondo che Xxx sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati nello spazio ad esso dedicato del modulo contrattuale.
Modalità di uso dei dati personali
I dati sono trattati(6) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utiliz- zate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usan- do solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in confor- mità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente infor- mativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all’estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa(7); lo stesso possono fare anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Diritti dell’interessato
Titolare del trattamento è Poste Vita S.p.A., che si avvale di Responsabili. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso il titolare del trattamento o presso i soggetti sopra indicati a cui li comu- nichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento(8).
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati presso:
Poste Vita S.p.A. Ufficio Privacy
Pixxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
Fax 06/00.00.00.00 (9)
NOTE
1) Come previsto dall’Art. 13 del Codice (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
2) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; rac- colta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; pre- venzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei dirit- ti dell’Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assi- curativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti Assicurato, Beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, Assicuratori ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazio- ne di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 5, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 5, sesto e settimo trattino).
4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
5) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazio- ne e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell’invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall’interes- sato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 7);
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indiretta- mente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- COVIP.- Per le attività relative la vigilanza sui Fondi Pensione
- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumenta- li all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali:
Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT, per la valutazione dei rischi vita tarati, per l’acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l’assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell’industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati, per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assi- curazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
- nonché altri soggetti, quali: UIF - Unità di Informazione Finanziaria, ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 231 del 21/11/2007; Casellario Centrale Infortuni, ai sensi del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell’Art. 17 del D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell’Art. 17 del D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze.
- Anagrafe tributaria, ai sensi dell’Art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; CC.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
6) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’Art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
7) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsa- bili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamen- to rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (v. nota 5, secondo trattino).
8) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli Artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
9) L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trat- tamento, nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incarica- ti del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.
Mod. 0453
Ed. 2 aprile 2012
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