COMUNE DI CATANIA
COMUNE DI CATANIA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Per l’affidamento dell’esecuzione di corsi di formazione ai sensi Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii.”.
Art.1
Oggetto dell’appalto
Questa stazione appaltante intende affidare per il periodo di mesi 12 (dodici) dalla firma del contratto, il servizio inerente la formazione obbligatoria del personale del Comune di Catania, e quindi lo scopo dell’incarico è quello di espletare tutte le attività formative derivanti dall’applicazione del Decreto Legislativo 81/08 e ss.mm.ii..
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso ex art. 82 Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii.
Le prestazioni richieste ai fini del corretto svolgimento del servizio sono quelle citate agli artt. 36, 37 e 73 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e degli Accordi Stato-Regioni del 21.12.2011 e 22.02.2012 e riguardano:
Art. 36. (Informazione ai lavoratori)
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui é esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a),
b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti
mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede é definita mediante l’accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l’accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi é di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La
contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
00.Xx formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo é considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente Decreto.
14-bis In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente Decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le provincie autonome di Trento e Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’art. 6. Gli istituti di istruzione e Universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), e dell’art. 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Articolo 73 - Informazione e formazione - Informazione, formazione e addestramento
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano [una formazione adeguata] “una formazione e un addestramento adeguati,” in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili. 2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo “una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo”, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
Art.2
Concorrenti e requisiti di partecipazione
Possono partecipare i Soggetti formatori di cui all’Allegato A, lettera B, punto 1,1.1, dell’ Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, come di seguito riportati:
a) Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui ai presente accordo oggetto della formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate;
b) Gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra;
c) Le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in una Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga alla esclusione dall’accreditamento prevista dalla medesima intesa;
d) I soggetti formatori con esperienza documentata almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente accordo/22/02/2012), sulla formazione per le specifiche attrezzature oggetto dello stesso accordo anzidetto, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in una Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
e) I soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in una Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
f) Gli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2008, entrambi istituiti nei settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;
g) Le scuole edili costituite nell’ambito degli organismi paritetici di cui alla lettera f).
Inoltre, i concorrenti di cui sopra debbono:
1. Essere in possesso dei requisiti minimi previsti in Allegato I dell’Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
2. Essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii..
3. Essere in possesso dei requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e dal decreto Assessorato Regionale alla Salute della Regione Siciliana n. 1619/12, del 08 Agosto 2012,;
4. Avere svolto nel triennio 2011/2013 analoghi corsi di formazione, di cui alle tabelle del successivo art. 9 del presente Capitolato, presso un Ente pubblico con più di 1.000 (mille) dipendenti.
Art.3 Avvalimento
Data la particolare natura dell’appalto è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento come previsto dall’art. 49 del Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii. esclusivamente per il requisito di capacità tecnico – organizzativa non soggettivo di cui al punto 4 del precedente art. 2 del presente Capitolato.
Art. 4 Durata dell’appalto
La durata dell’appalto è di mesi 12 (dodici) dalla stipula del contratto.
Art.5 Importo dell’appalto
L’importo dell’appalto è pari a euro 59.340,00 IVA esente; tale importo è comprensivo di ogni eventuale spesa del professionista o Ditta che dovrà sostenere per l’espletamento del’attività, ivi comprese quelle relative all’eventualità che le stesse non vengano svolte presso locali comunali. Nell’importo di cui sopra saranno comprese, inoltre, tutte le eventuali spese di viaggio, vitto, alloggio, nonché spese varie (telefono, stampa, materiale d’ufficio rilegato ecc.) e qualsiasi altra spesa necessaria per espletare il servizio nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’art. 1.
La Stazione Appaltante si avvarrà della facoltà di cui al comma 3 dell’art. 311, del D.P.R. n. 207/10, nelle modalità e quantità nello stesso indicate, qualora dovesse verificarsi una variazione del numero del personale in organico o delle mansioni dei dipendenti.
Art. 6 Pagamenti
Il pagamento per il servizio in questione verrà corrisposto in un’unica soluzione al termine del contratto, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare documentazione fiscale debitamente vistata dai Direttori, quali datori di lavoro dell’Ente, accompagnato da relativi giustificativi (registro delle presenze ai corsi, attestati di partecipazione, verbali di attività e quant'altro necessario).
Il pagamento sopracitato viene considerato remunerativo a tutti gi effetti e no è suscettibile, per tutta la durata del contratto di modifiche. Pertanto il professionista o Xxxxx dichiara di accettarlo e di impegnarsi, con la sottoscrizione del contratto a nulla pretendere oltre tale somma.
Art. 7
Tempi di esecuzione
Tutte le attività previste dall’art. 1 dovranno eseguite nel tempo massimo della durata dell’appalto e concordate con i datori di lavoro dell’Ente per l’approvazione. Le attività di cui all’art. 1 devono essere proposte/avviate/svolte/eseguite dall’Incaricato, a seguito di disposizioni del datore di lavoro e/o del Dirigente del Servizio Sicurezza dei posti di lavoro ed Ergonomia, a cui è affidata l’attività di coordinamento, entro e non oltre 20 giorni (venti) lavorativi dalla comunicazione delle stesse.
Art. 8
Modalità di gestione del servizio
L’aggiudicatario si impegna ad organizzare con proprio personale di segreteria, docenti e fornendo le aule formative necessarie, nonché la cancelleria, materiale didattico e quant’altro, effettuando i corsi di formazione, previsti nel presente capitolato e individuati presuntivamente negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del CSA.
In ogni caso con le modalità stabilite in materia delle disposizioni vigenti, ancorchè sopravvenute nel corso di validità dell’affidamento senza che ciò comporti un aumento dell’importo di aggiudicazione.
Ai fini dell’identificazione dei destinatari delle attività di formazione prevista nel presente capitolato, per personale dell’Ente s’intende con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, appartenente a tutte le categorie e profili professionali, nel rispetto delle mansioni effettive che l’aggiudicatario avrà cura di modificare con i competenti uffici prima dell’esecuzione
dei corsi. In ogni caso ogni attività deve essere concordata con i Signori Direttori, quali Datori di lavoro dell’Ente e il professionista o la Ditta dovrà con cadenza almeno trimestrale avere degli incontri, verbalizzati in contraddittorio con il Dirigente il Servizio Sicurezza nei posti di lavoro ed Ergonomia, finalizzati al monitoraggio delle attività previste, realizzate e da eseguire. Ogni informazione di cui l’incaricato potrà avere conoscenza direttamente durante l’espletamento del servizio è coperta da segreto professionale e ne è vietata la divulgazione ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 artt. 76 e 77.
I risultati di tutte le prestazioni oggetto dell’incarico dovranno essere forniti all’Ente in duplice copia cartacea e una su supporto informatico.
Art. 9
Prestazioni oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto le prestazioni di seguito elencate, che dovranno essere eseguite puntualmente e con la massima cura, secondo quanto definito nel presente capitolato e le seguenti tabelle
Tabella 1
CORSI DI FORMAZIONE | X. XXXXXXXX |
Corso di formazione per Dirigente di n. 16 ore (Decreto Legislativo coordinato 81/2008 e 106/2009, art. 18 e art 37, comma 7 Accordo Stato Regioni 21 Dicembre 2011) | 10 |
Corso di formazione per Preposto aziendale di n. 8 ore (Decreto Legislativo coordinato 81/2008 e 106/2009 art. 19 e 37 comma 7 e Accordo Stato Regioni 21 Dicembre 2011) | 25 |
Corso di formazione per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) di n. 32 ore | 8 |
Corso di formazione per “Addetto al Primo Soccorso in aziende di gruppo b e c” (Decreto Legislativo coordinato 81/2008 e 106/2009, art. 45 e DM 15/07/03, n.388) di n. 12 ore: | 25 |
Corso di formazione per “Addetto antincendio in aziende a rischio medio di n. 8 ore con simulazione pratica in campo prove (Decreto Legislativo coordinato 81/2008 e 106/2009, art. 37, c. 9, art. 46 e D.M. 10 marzo 1998 allegato XII punto 7.3): € 332.80 + 539.00 (per la simulazione | 25 |
Corso di formazione generale per lavoratori (lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 Decreto Legislativo coordinato 81/2008 e 106/2009 art. 19 e 37 comma 7 e Accordo Stato Regioni 21 Dicembre 2011): di n. 4 ore | 2851 |
Corso di formazione specifica per lavoratori (lettera b b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 Decreto Legislativo coordinato 81/2008 e 106/2009 art. 19 e 37 comma 7 e Accordo Stato Regioni 21 Dicembre 2011) settori della classe di rischio basso di ore 4 | 2500 |
Corso di formazione specifica per lavoratori (lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 Decreto Legislativo coordinato 81/2008 e 106/2009 art. 19 e 37 comma 7 e Accordo Stato Regioni 21 Dicembre 2011) settori della classe di rischio medio di ore 8 . | 200 |
Corso di formazione specifica per lavoratori ( lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 Decreto Legislativo coordinato 81/2008 e 106/2009 art. 19 e 37 comma 7 e Accordo Stato Regioni 21 Dicembre 2011) settori della classe di rischio alto di ore 12 | 151 |
Tabella 2
CORSO DI FORMAZIONE | X. XXXXXXXX |
OPERATORI DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO DI N. 12 ore (8+4) (carrelli industriali semoventi) (Decreto Legislativo coordinato 81/2008 e 106/2009 artt. art. 73 comma 4 - Accordo Stato Regioni 22/02/2012) | 13 |
Piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE con e senza stabilizzatori) di N. 12 ore (4+6) (Decreto Legislativo coordinato 81/2008 e 106/2009 artt. art. 73 comma 4 - Accordo Stato Regioni 22/02/2012) | 3 |
Conduzione gru mobili autocarrate (gru a rotazione in basso e in alto) di N. 14 (8+6) (Decreto Legislativo coordinato 81/2008 e 106/2009 artt. art. 73 comma e 4 - Accordo Stato Regioni 22/02/12) | 10 |
Conducenti di trattori agricoli o forestali (trattore a cingoli) di N. 8 ore (3+5) (Decreto Legislativo coordinato 81/2008 e 106/2009 artt. art. 73 comma e 4 - Accordo Stato Regioni 22/02/12) | 12 |
Operatori macchine movimento terra (escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli) (escavatori idraulici) di N. 10 ore (4+6) (Decreto Legislativo coordinato 81/2008 e 106/2009 artt. art. 73 comma e 4 - Accordo Stato Regioni 22/02/12) | 25 |
Art. 10 Obblighi e Penalità
In caso di inadempienza dei compiti previsti dal servizio a carico dell’Aggiudicatario, di cui all’art. 1, nessuno, escluso l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, a mezzo di comunicazione con lettera raccomandata, fatto salvo il diritto di risarcimento di eventuali danni. Tale situazione comporterà il mancato pagamento delle somme ancora da liquidare allo/a stesso/a, senza che questo/a possa niente pretendere o eccepire.
Se, senza giustificato motivo, il Professionista o l’ incaricato dalla Ditta revocasse unilateralmente il contratto, prima della sua scadenza naturale, non sarà corrisposto allo/a stesso/a nessun importo relativo all’annualità in corso e l’Amministrazione potrà fare rivalsa sul Professionista o sulla Ditta per eventuali danni causati da tale rescissione. Inoltre, non è prevista la sostituzione dei Docenti incaricati a svolgere le attività di Formazione per tutta la durata del contratto. Nel caso di ritardi rispetto ai termini stabiliti dall’art. 7 del presente capitolato speciale d’appalto, al Professionista aggiudicatario o alla Ditta sarà applicata una penale di € 100,00 (cento/00 EURO) per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze di cui allo stesso art. 7. Qualora nel corso dell’appalto, si verificassero più di tre ritardi e/o inadempimenti, l’Amministrazione ha facoltà di rescindere il contratto, senza bisogno di diffida e costituzione in mora, restando a carico dello stesso appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla suddetta risoluzione contrattuale.
Art. 11
Personali e mezzi impiegati
Il personale, i mezzi e la sede di svolgimento delle attività dovranno essere messi a disposizione ed assicurati dalla ditta aggiudicataria secondo le norme vigenti sollevando l’Ente da ogni sponsabilità. I corsi dovranno essere effettuati a Catania.
Art. 12
Subappalto e/o cessione del contratto
È vietato all’aggiudicatario di subappaltare e/o cedere , in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto.
Art. 13 Controversie
È esclusa la competenza arbitrale. In caso di qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Catania.
Art. 14 Oneri di sicurezza
In considerazione della natura del servizio oggetto dell’appalto, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e, pertanto, di indicare la stima dei costi della sicurezza, in quanto pari a zero.
Art. 15 Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia alle norme vigenti in materia.