CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE DAL .
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE DAL .
L’addì ( ) del mese di ( ) dell’anno ( ) nella sede del Comune di Roccastrada posta in Xxxxx Xxxx, 0 - Xxxxxxxxxxx
XXX:
a) , nato a il
, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Roccastrada (GR), codice fiscale e partita iva 00117110536, che rappresenta nella sua qualità di funzionario responsabile della , in forza del decreto sindacale n.4/2015, agli atti del Comune, alla presente stipula legittimato dall’art.24, c.2 del vigente Statuto comunale e dal combinato disposto degli artt. 107, c.3, e 109 del D.Lgs. 267/2000, di seguito denominato semplicemente “Stazione Appaltante”;
e
b) , nata a ( ) il
, residente a , via , che agisce in qualità di legale rappresentante della
, con sede in , via
- partita CF/IVA REA n.
, di seguito denominato semplicemente “Appaltatore”;
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO
1. La Stazione appaltante conferisce in appalto all’impresa appaltatrice, che accetta,
2. Il servizio di pulizia dei locali e delle superfici ubicate nel Comune di Roccastrada e meglio individuati e descritti nel capitolato speciale d’appalto e nelle planimetrie che, allegate al presente contratto con i nn.1 – 2 – 3 – 4, ne formano parte integrante e sostanziale.
ART. 2 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. Il servizio di pulizia è liberamente organizzato dall’impresa in modo tale da assicurare la pulizia secondo la regola d’arte, presso tutte le zone indicate agli artt. 5 e 6 del capitolato speciale d’appalto.
2. Il servizio dovrà svolgersi alle condizioni, modalità, frequenza e termini stabiliti nel capitolato d’appalto nonché secondo le indicazioni contenute nella scheda tecnica di lavoro presentata dall’appaltatore, nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana, dopo la fine delle attività che vengono svolte nei locali; una volta al mese per i locali dell’ufficio frazionale di Ribolla.
ART. 3- INTERVENTI A CHIAMATA - PULIZIE STRAORDINARIE
1. L’appaltatore si impegna a fornire, a richiesta della Stazione Appaltante, il servizio a chiamata e gli interventi di pulizia straordinaria alle condizioni di cui al capitolato speciale d’appalto.
ART. 4- DURATA DEL CONTRATTO
1. L’appalto avrà la durata di a far data dal
e fino al .
2. Eventuali proroghe potranno essere concesse limitatamente ai fini dell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di cui al
presente contratto, e comunque per un periodo massimo di un anno.
3. Per tutto il periodo di proroga, l’Appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio alle medesime condizioni di cui al presente contratto.
ART. 5 – CORRISPETTIVO - IVA – SPESE DI REGISTRO - PAGAMENTI
0.Xx corrispettivo per l’intera durata del servizio è stabilito in complessivi €
(euro ), al netto di Iva.
2. L’IVA da corrispondere sul compenso farà carico alla Stazione Appaltante, mentre le spese contrattuali e di registrazione sono, a norma della L. 27/12/1975, n. 790, a carico dell’Appaltatore.
3. I pagamenti del corrispettivo sono bimestrali e saranno eseguiti posticipatamente, entro i termini di legge, dietro presentazione di regolari fatture, vistate per l’avvenuta regolare prestazione dal responsabile dell’esecuzione del contratto, e previa verifica della regolarità contributiva della ditta.
ART. 6 – REVISIONE PREZZI
Non sono previste revisioni dei prezzi offerti per tutta la vigenza del contratto.
ART. 7 – CAUZIONE
1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto l’appaltatore ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n.
del per euro in favore del Comune di Roccastrada; resta peraltro salvo, per la Stazione Appaltante, l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
2. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto e, ove la ditta non vi provveda, la cauzione sarà reintegrata d’ufficio a spese della ditta appaltatrice, mediante prelievo del relativo importo dal corrispettivo d’appalto; è
inoltre stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo per qualsiasi causa.
3. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.
ART. 8 – RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
1. L’Appaltatore assume interamente ed esclusivamente a proprio carico tutti i rischi inerenti la gestione del servizio e risponde direttamente dei danni cagionati a qualsiasi titolo a persone o cose nell’ambito di esecuzione dello stesso , sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo e senza diritto di rivalsa o compensi da parte di quest’ultima.
ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO
1. Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento di ogni danno e spesa della Stazione Appaltante, la cessione, anche parziale, del servizio oggetto del presente appalto, nonché il subappalto.
2. In caso di violazione della presente disposizione si provvederà alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per l’applicazione delle pene previste, salva facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.
ART. 10 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
1. Il servizio dovrà essere assicurato e svolto dall’Appaltatore, con propria organizzazione ed a suo rischio, mediante propri capitali, attrezzature, mezzi, materiali e personale.
2. Nei confronti del personale l’Appaltatore si obbliga ad osservare e applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore al tempo e nella località in cui si svolge l’appalto, anche se esso appaltatore non aderisca alle associazioni stipulanti o
vi receda e indipendentemente dalla natura, dimensione e qualificazione giuridico- economica dell’impresa medesima.
3. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi ed oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, ed egli ne è l’unico responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento e l’onere a carico dell’Appaltatore o in solido con questo, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante, e di ogni indennizzo.
4. In caso di inottemperanza alle obbligazioni contrattuali e sociali, accertate dall’Ufficio comunale competente o segnalate dall’Ispettorato del lavoro, la Stazione Appaltante potrà provvedere, impiegando le somme del corrispettivo dell’appalto, senza che l’appaltatore posso opporre eccezioni, né avere titolo a risarcimento di danni.
ART. 11 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL’INIZIO DEL SERVIZIO
1. Prima di iniziare l’espletamento del servizio, l’Appaltatore verifica le condizioni dei locali nei quali dovrà svolgere il servizio stesso sulla base del capitolato speciale di appalto ed assume, dalla Stazione Appaltante, ogni informazione utile al fine di individuare le condizioni di sicurezza necessarie per la tutela dell’integrità fisica dei prestatori di lavoro.
2. In occasione della firma del presente contratto, le parti prendono atto dello stato dei locali di cui al comma precedente e delle situazioni di potenziale pericolo secondo le modalità di cui al successivo art. 13.
3. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del/i responsabile/i del servizio, al quale sono consegnate le chiavi dei locali e che
ne rappresenta il referente per ogni eventuale problematica si dovesse verificare durante l’esecuzione dei lavori di pulizia.
4. L’Appaltatore, prima dell’inizio del servizio dovrà, altresì, consegnare al referente della Stazione Appaltante, che li riceve per conto della parte committente, i seguenti documenti:
a) elenco nominativo, con l’indicazione delle generalità e delle mansioni, del personale addetto ai lavori e che avrà accesso ai locali in cui si svolge il servizio di cui al presente contratto. Ogni variazione degli stessi dovrà essere comunicata per iscritto in via preventiva;
b) elenco delle attrezzature previste per l’esecuzione dei lavori.
5. Ogni comunicazione successiva all’inizio del servizio, sia verbale che scritta, dovrà essere rivolta dall’appaltatore alla Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nr. telefono 0564/561241, quale referente per eventuali emergenze e unico soggetto abilitato per conto della Stazione Appaltante ad apportare modifiche nelle modalità di esecuzione del servizio di pulizia.
ART. 12 – INADEMPIENZE DELL’APPALTATORE - PENALI.
1. Le inadempienze dell’Appaltatore saranno sanzionate nei modi, termini, forme e misure di cui all’art.22 del capitolato speciale d’appalto.
2. Resta salva la risarcibilità dei danni ulteriori causati da inadempimenti o ritadi e per la risoluzione del contratto a norma della legge con preavviso di almeno quindici giorni a mezzo PEC o lettera raccomandata.
3. La Stazione Appaltante si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquisire il materiale occorrente, a spese dell’Appaltatore. ART. 13 – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
0.Xx fini di quanto previsto dall’art. 26 – comma 3 – del D.Lgs. n.81 del 12/4/2008 e ss.mm.ii., il Responsabile Tecnico dell’appaltatore ha effettuato apposito sopralluogo agli ambienti in cui si svolgerà il servizio.
ART. 14 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 e ss.mm.ii.
2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Grosseto – della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 15 – REFERENTI
1. Il Referente per la Stazione Appaltante è in qualità di responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto.
2. Il Referente dell’Appaltatore è in qualità di
.
ART. 16 – FORO COMPETENTE
1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove il Comune di Roccastrada sia attore o convenuto è competente il Foro di Grosseto, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
ART. 17 – INFORMATIVA PRIVACY
L’Appaltatore si impegna, in qualità di titolare del trattamento dei dati di cui verrà in possesso ai fini dell’esecuzione del presente contratto, a conservare i dati personali e sensibili esclusivamente in forma cartacea in base a quanto predisposto
dal D.Lgs. 196/2003. La Stazione Appaltante presta il consenso al trattamento dei propri dati personali, trattamento che sarà posto in essere dall’Appaltatore esclusivamente al fine di adempiere ai normali obblighi contrattuali ed amministrativi.
ART. 18 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede municipale del Comune di Roccastrada – ad ogni effetto di legge per tutti gli atti inerenti e conseguenti al contratto di appalto.
ART. 19 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono allegati alle stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti: Il capitolato speciale di appalto, il documento unico di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs81/08 (DVR) e il documento unico di valutazione dei rischi di interferenze, redatto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 (DUVRI).===========
ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Senza pregiudizio di ogni altro maggior diritto che possa competere alla stazione appaltante, anche per risarcimento danni, si avrà decadenza dell’appalto con risoluzione immediata per colpa dell’Appaltatore, senza che nulla l’Appaltaore stesso possa accettare o pretendere per una o più dettagliate all’art. 24 del capitolato speciale di appalto, con le modalità di cui al medesimo articolo.
ART. 21 - NORME APPLICABILI: RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato dal presente contratto si applicano le disposizioni del capitolato speciale di appalto, del codice civile e
delle altre norme vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. 163/2006 e il D.P.R. n. 207/2010.
ART. 22 – DISPOSIZIONI FINALI
La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art.2, parte seconda, della tariffa allegata al D.P.R. n.131/2006.
Letto, confermato e sottoscritto.
PER L’APPALTATORE PER LA STAZIONE APPALTANTE
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano le clausole di cui agli artt. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22. PER L’APPALTATORE PER LA STAZIONE APPALTANTE
Confermo il mio consenso alla comunicazione dei dati personali medesimi nei limiti delle finalità evidenziate, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
L’APPALTATORE