CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: VACCINATORE COVID 19 / CORONAVIRUS 2 (SARS COV-2)
CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: VACCINATORE COVID 19 / CORONAVIRUS 2 (SARS COV-2)
IL PRESENTE SET INFORMATIVO DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO.
SET INFORMATIVO
VACCINATORE COVID 19 / CORONAVIRUS 2 (SARS COV-2) (PI_VACCINATORI_122021)
Assicurazione della responsabilità civile professionale
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE VACCINATORE COVID 19
/ CORONAVIRUS 2 (SARS COV-2)
Documento predisposto a cura di Underwriting Insurance Agency Srl registrato in Italia. Underwriting Insurance Agency Srl è autorizzato da XXXXX. Numero di registrazione: A000068713
Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.
ULTIMO AGGIORNAMENTO 24/05/2021
Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura la responsabilità civile professionale per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento dell’Attività di VACCINATORE COVID 19 / CORONAVIRUS 2 (SARS COV-2) assicurata in polizza con formula claims made.
Che cosa è assicurato?
✓ Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a cose, conseguenti ad errori od omissioni, commessi nell'esercizio dell'attività professionale – sempre e solo in relazione alla mansione di "Vaccinatore COVID 19 / Coronavirus 2 (Sars Cov-2)”
SI RITENGONO IN COPERTURA:
i danni e le perdite Patrimoniali cagionati a terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell’attività professionale di Vaccinatore COVID 19 / Coronavirus 2 (Sars Cov-2), le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222.
✓ Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia alle condizioni di polizza.
✓ L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.
✓ Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
Che cosa non è assicurato?
🗶 Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.
🗶 Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
🗶 Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.
🗶 Tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
🗶 Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
🗶 Danni causati da furto, incendio, esplosione, scoppio, radiazioni.
🗶 Xxxxx derivanti da violazione del civile rapporto con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori.
🗶 Xxxxx derivanti da ingiuria, diffamazione e violazione dell’obbligo del segreto professionale.
🗶 Xxxxx a cose che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo.
🗶 Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
🗶 Procedimenti penali.
🗶 Xxxxx che siano imputabili ad assenza, insufficienza o inidoneità del consenso informato.
🗶 Xxxxx derivanti o conseguenti alla somministrazione di farmaci e/o medicinali che causano un Danno o una Perdita patrimoniale o che siano comunque inefficaci o solo parzialmente efficaci.
In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongano a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni.
Per l’elenco completo delle esclusioni si rinvia alle condizioni di polizza.
Ci sono limiti di copertura?
! Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
! Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
! Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da:
circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività abusive o non consentite e attività svolte senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi; rapporti contrattuali diversi da quello ordinario esistente tra Medico e paziente; proprietà, possesso, circolazione di veicoli a motore, nonchè all’utilizzo di natanti a motore o di aeromobili, anche ove tali mezzi di trasporto siano funzionali all’attività professionale dell’Assicurato; cyber liability.
Per l’elenco completo delle limitazioni si rinvia alle condizioni di polizza.
Dove vale la copertura?
✓ L’Assicurazione vale per i rischi ubicati in Italia, con estensione territoriale all’Italia.
Che obblighi ho?
- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di compilare il questionario con dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
- Comunicare l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- Comunicare l’eventuale cessazione del rischio.
- Pagare il premio di polizza.
- Denunciare l’eventuale sinistro nelle modalità e nei tempi indicati nelle condizioni di polizza.
Quando e come devo pagare?
Pagamento al Coverholder o intermediario autorizzato:
Il premio è da pagare al Lloyd's Coverholder Underwriting Insurance Agency Srl specificato in polizza. Il pagamento all’intermediario indicato in polizza ha effetto liberatorio solo se tale intermediario abbia ricevuto idonea autorizzazione dal Lloyd's Coverholder.
Il pagamento può avvenire con Bonifico bancario, Assegno non trasferibile, Contanti, secondo i limiti imposti dalle vigenti disposizioni di legge e successive modifiche.
Il premio deve essere pagato entro la data di decorrenza concordata ed indicato in polizza.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
A seguito del pagamento del premio, l’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno concordato ed indicato in polizza e cessa alla sua naturale scadenza alle ore 24 del giorno indicato in polizza. Non è previsto periodo di mora.
Come posso disdire la polizza?
Non è richiesta comunicazione di disdetta del contratto. L’assicurazione cessa alla sua naturale scadenza alle ore 24 del giorno indicato in polizza.
Assicurazione della responsabilità civile professionale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia assicurativa: Lloyd’s Insurance Company S.A.
Intermediario in veste di Manufacturer de facto: Underwriting Insurance Agency Srl
Prodotto: RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE VACCINATORE COVID 19 / CORONAVIRUS 2 (SARS COV-2)
Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 122021 Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 122021 Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Lloyd’s Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Xxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx. E’ soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all’esercizio Nr. 3094.
Sito web: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx E-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Telefono: x00 (0)0 000 00 00
Lloyd’s Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Xxxxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx 00000.
E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Telefono: x00 00 0000 0000
Il patrimonio azionario di Lloyd's Insurance Company S.A. è di EUR 201.412.500,00, ed è interamente capitale sociale. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a EUR 23.686.189,54 e l'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR è pari a EUR 169.168.344,09. Il coefficiente di solvibilità della società è pari al 714%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a EUR 5.921.547,39 e l'ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR è di EUR 165.615.415,66. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. è disponibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxx-xxxxxxxx- hub/ .
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio relativamente alla copertura assicurativa offerta. Le condizioni contrattuali prevedono che gli assicuratori assumano, fino a quando ne abbiano interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando ove necessario, legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso. Le spese legali sopportate per assistere e difendere l’Assicurato sono a carico dell’Impresa fino al 25% del massimale concordato in polizza. | |
Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento | Qualora l’Assicurato cessi definitivamente la sua mansione di "Vaccinatore COVID 19 / Coronavirus 2 (Sars Cov-2)” non per motivi disciplinari è possibile richiedere una copertura postuma relativa a fatti verificatisi durante il periodo di assicurazione e comunque non precedenti al periodo di retroattività. In caso di morte dell’Assicurato, la copertura deve essere richiesta dagli eredi. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Danni si precisa che con “Circostanze Note” (che escludono il sinistro conseguente dall’assicurazione) si intendono: qualsiasi fatto, circostanza e situazione (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, notizie, querele, atti giudiziari, indagini) che potrebbe determinare in futuro (o abbia, anche in parte, già determinato) Richieste di Risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell’attività professionale esercitata dall’Assicurato e che sia stato in ogni modo portato a conoscenza dell’Assicurato. |
Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Danni si precisa che non viene applicata nessuna franchigia, fatto salvo quanto espressamente indicato nelle condizioni di polizza.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: Ad integrazione delle informazioni già fornite nel Dip Xxxxx si precisa quanto xxxxx. Xx denuncia di sinistro (da farsi entro 10 giorni da quando si è avuta conoscenza del sinistro stesso) deve contenere: - la data e la narrazione del fatto; - l’indicazione delle cause e delle conseguenze; - il nome e il domicilio dei danneggiati; - ogni altra notizia utile per l’Impresa. e deve essere trasmessa, a: Underwriting Insurance Agency Srl – Corso Sempione 61 – 00000 Xxxxxx, email: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, |
Xxxx denuncia deve far seguito, con urgenza, la trasmissione dei documenti e degli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro e una relazione confidenziale sui fatti. | |
Assistenza diretta / in convenzione: non prevista. | |
Gestione da parte di altre imprese: non prevista. | |
Prescrizione: i diritti derivati dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 CC. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del Contratto possono comportare l’annullamento del Contratto se derivanti da dolo o colpa grave o la facoltà di recesso da parte dell’Assicuratore se non sussiste dolo o colpa grave. |
Obblighi dell’impresa | Gli assicuratori si impegnano a pagare all’Assicurato gli oneri previsti dal contratto entro il termine di 45 giorni dalla data di definizione del sinistro o del mancato accordo dell’importo dello stesso. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Danni si precisa che il pagamento dell’intero premio annuale è alla firma. |
Rimborso | - L’Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto degli oneri fiscali che per legge restano a suo carico nell’ipotesi di esercizio del diritto di ripensamento previsto nei casi di acquisto a distanza della copertura. - Nel caso di recesso da parte degli assicuratori, l’Assicurato ha diritto a ottenere il rimborso della frazione di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi gli oneri fiscali. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è prevista. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | - L’Assicurato, in caso sia un consumatore (come definito dal D.lgs 206 del 2005) ed il contratto sia stato venduto a distanza, ha tempo 14 giorni dalla data di conclusione del contratto per recedere dallo stesso senza alcuna motivazione. |
Risoluzione | Non prevista. |
Il presente prodotto assicurativo è destinato ai VACCINATORI COVID 19 / CORONAVIRUS 2 (SARS COV-2) nello svolgimento della loro attività professionale.
A chi è rivolto questo prodotto?
Quali costi devo sostenere? | ||||
Il premio pagato dal Contraente è complessivo all’intermediario che sono pari al 15% del premio netto. | delle | provvigioni | medie | riconosciute |
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami vanno presentati per iscritto a: Servizio Reclami Lloyd’s Insurance Company S.A. Xxxxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx Fax: x00 00 0000 0000 E-mail: xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx o lloydsbrussels. xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxx Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di calendario dal presentazione del reclamo. |
All’IVASS | In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dal presentazione del reclamo, l’assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti: IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx Tel. 000 000000 (chiamate dall’Italia) Tel..: x00 00 00000 000 (chiamate dall’estero) Fax : x00 00 00000 000 E-mail: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Il sito IVASS xxx.xxxxx.xx fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l’apposito modulo disposto a tale scopo. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori). | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa. |
Altri sistemi | Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati |
alternative di | all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione |
risoluzione delle | delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN- |
controversie | NET o l'applicazione della normativa applicabile. |
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO, LEGGA ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTI IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza di Responsabilità Civile Professionale VACCINATORE COVID 19 / CORONAVIRUS 2 (SARS COV-2)
QUESTA ASSICURAZIONE E’ PRESTATA NELLA FORMA
«CLAIMS MADE»
AVVERTENZA IMPORTANTE
Si noti che tutte le garanzie del contratto di assicurazione sono prestate nella forma “CLAIMS MADE” e sono operanti per le richieste di risarcimento notificate per la prima volta all’Assicurato DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO riferiti a fatti commessi dopo la data di retroattività se concessa e da lui denunciati agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.
Articolo 1 DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO
Con la firma di questa Polizza l’Assicurato dichiara:
1.1 Di esercitare l’attività professionale indicata nel Questionario con regolare iscrizione agli albi e registri previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti; tale attività professionale comprende le specializzazioni indicate nel modulo di Proposta, alle quali l’Assicurato dichiara di essere debitamente abilitato conformemente a tutte le norme vigenti in materia;
1.2 Di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale esercitata dall’Assicurato stesso e dai suoi sostituti temporanei, con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla data di effetto di questa assicurazione.
Articolo 2 RETICENZE E DICHIARAZIONI INESATTE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’Assicurato ad essere protetto da questa assicurazione oppure la cessazione dell'assicurazione (articoli 1892 e 1893 del Codice Civile). Sono particolarmente rilevanti le informazioni fornite e le dichiarazioni rese nel modulo di Proposta.
Articolo 3 DEFINIZIONI
Le Parti convengono che le definizioni che seguono fanno parte integrante di questa Polizza e valgono ad interpretarne le condizioni e ogni altro disposto riguardante questa assicurazione.
Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione:
(a) Il Contraente stesso;
(b) Tutti i dipendenti del contraente a condizione che la copertura sia stata espressamente richiesta nel Questionario e prestata con specifica dizione nella Scheda di Copertura.
Assicuratori Lloyd’s Insurance Company S.A.
Broker/Agente di Assicurazioni la ditta di intermediazione assicurativa indicata nella Scheda di Copertura.
Xxxxx/Xxxxx il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.
Perdite Patrimoniali il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.
Mandatario l’intermediario autorizzato ad operare con mandato scritto dall’assicuratore.
Massimale la somma massima che gli Assicuratori saranno tenuti a pagare a titolo di capitale, interessi e spese, per ogni sinistro e per l’insieme di tutti i sinistri pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento e delle persone danneggiate.
Periodo di Assicurazione il periodo le cui date di inizio e termine sono stabilite nella Scheda di Copertura, fermo il disposto dell’art. 1901 del Codice Civile. Successivamente il Periodo di Assicurazione corrisponde a ciascuna annualità di rinnovo di questo contratto. Ad ogni scadenza, pagato il premio convenuto per il rinnovo, inizia un nuovo Periodo di Assicurazione, distinto dal precedente e dal successivo.
Richiesta di risarcimento quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene a conoscenza dell’Assicurato:
1. La comunicazione con la quale il terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per danni o perdite patrimoniali cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all'Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di essere risarcito di tali danni o perdite;
2. La citazione o la chiamata in causa dell'Assicurato per fatto colposo o errore od omissione o la costituzione di parte civile in un procedimento penale.
Sinistro la Richiesta di Risarcimento come sopra definita, di cui l’Assicurato venga a conoscenza per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione.
Loss Adjuster il soggetto designato dagli Assicuratori per la gestione dei sinistri rientranti in questa assicurazione.
Polizza il presente documento che è emesso, con i suoi annessi, quale prova del contratto di assicurazione.
Scheda di Copertura i documenti, annessi a questo Certificato per farne parte integrante, nei quali figurano i dettagli richiamati nel testo.
Attacco Informatico qualsiasi atto non autorizzato, doloso o criminale o serie di atti correlati, non autorizzati, dolosi o criminali, indipendentemente dal tempo e dal luogo o qualsiasi minaccia o inganno che coinvolga l’accesso, l’elaborazione, l’uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico.
Incidente informatico qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni correlati che riguardano l’accesso, l’elaborazione, la protezione, l’uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico; o qualsiasi indisponibilità o guasto totale o parziale o serie di correlate indisponibilità o guasti totali o parziali riguardanti l’accesso, l’elaborazione, l’uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico.
Sistema informatico qualsiasi computer, hardware, software, dato, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, ma non limitati a, smartphone, laptop, tablet, dispositivi portabili), server, cloud o microcontrollore incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dello stesso e incluso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati, di proprietà o gestiti dall’Assicurato o da qualsiasi altra parte.
Franchigia l’ammontare che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro incluse le spese di gestione del sinistro.
Articolo 4 FORMA DELL’ASSICURAZIONE (“CLAIMS MADE” – RETROATTIVITÀ - LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIA)
L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento notificate per la prima volta all’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.
La presente polizza prevede un limite di indennizzo per sinistro e per periodo di assicurazione che viene indicato nella Scheda di Copertura. I sinistri risarcibili a sensi di polizza non saranno soggetti a franchigia, fatto salvo diversa indicazione nella Scheda di Copertura.
Articolo 5 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Verso pagamento del premio convenuto, alle condizioni tutte, fino a concorrenza del Massimale quale definito all’articolo 3 come stabilito nella Polizza o nella Scheda di Copertura, gli Assicuratori, prestano le sotto definite assicurazioni nella forma “claims made” enunciata all’articolo precedente:
5.1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a cose, conseguenti ad errori od omissioni, commessi nell'esercizio dell'attività professionale – sempre e solo in relazione alla mansione di "Vaccinatore COVID 19 / Coronavirus 2 (Sars Cov-2)”.
Gli Assicuratori rispondono:
a) Dei Danni e delle Perdite Patrimoniali, definiti all’articolo 3, cagionati a terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell’attività professionale predetta.
b) Le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222. Precisazioni sui rischi coperti
L’assicurazione, quale delimitata in questa Polizza e ferme le esclusioni che seguono, è riferita esclusivamente alla mansione di “Vaccinatore Covid 19 /Coronavirus 2 (Sars Cov-2)”.
Articolo 6 SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE
Gli Assicuratori rispondono inoltre, in aggiunta al Massimale stabilito nella Scheda di Copertura ma entro il limite del 25% del Massimale medesimo, delle spese legali sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso di sinistro.
Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Gli Assicuratori non riconoscono le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende comminate all’Assicurato.
Si precisa che, qualora il fiduciario legale della Compagnia si sia costituito in giudizio per conto dell’assicurato e, al termine del giudizio intrapreso da controparte, l’organo giudicante abbia respinto le richieste attoree con contestuale condanna al pagamento delle spese legali in favore dell’ente convenuto, l’assicurato si impegna, sin da ora, a cedere il relativo credito alla Compagnia che procederà direttamente al recupero delle somme indicate in sentenza.
Articolo 7 NOZIONE DI “TERZO” O “TERZI”
Il termine “terzo” o “terzi” sta a significare ogni persona diversa dall’Assicurato, compresi i suoi pazienti e compresi i collaboratori, consulenti e professionisti che non siano soggetti per legge all’assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Sono esclusi da questa nozione:
a. Il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine che con lui convive;
b. I prestatori di lavoro dell’Assicurato che sono soggetti per legge all’assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; tuttavia anche costoro sono considerati terzi quando fruiscano personalmente delle prestazioni professionali dell’Assicurato, a condizione che queste siano regolarmente fatturate.
Articolo 8 LIMITI TERRITORIALI
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere in Europa. Gli Assicuratori pertanto non sono obbligati per richieste di risarcimento fatte valere, in sede giudiziale, arbitrale o extragiudiziale, in Paesi diversi dall’Italia, oppure mediante delibazione di sentenze in base a leggi di Paesi diversi dall’Italia.
Articolo 9 PRECISAZIONI SUI RISCHI COPERTI
L’assicurazione, quale delimitata in questa Polizza e ferme le esclusioni che seguono, è riferita esclusivamente alla mansione di “Vaccinatore Covid 19 /Coronavirus 2 (Sars Cov-2)”.
Articolo 10 ESCLUSIONI
10.1 - Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, quale temporalmente delimitata nella presente Polizza, sono esclusi:
a. I sinistri che siano notificati all’Assicurato in data successiva a quella di scadenza del Periodo di Assicurazione in corso;
b. le richieste di risarcimento connesse a fatti e circostanze che fossero già note all’Assicurato prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione in corso, anche se mai denunciate a precedenti assicuratori;
c. I sinistri relativi a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura;
d. I sinistri che coinvolgono soggetti diversi dall’Assicurato, salvo quanto previsto dall’art. 9.4.
e. I procedimenti penali.
10.2 - Per ogni sinistro rimarrà a carico dell’Assicurato il relativo importo delle prestazioni professionali e, pertanto, la presente assicurazione non opera per la restituzione, da parte dell’Assicurato, dei compensi percepiti per trattamenti incongrui e/o inadeguati e/o infruttuosi.
10.3 - Sono escluse dall’assicurazione le richieste di risarcimento:
a. Attribuibili ad azioni od omissioni commesse dall’Assicurato con dolo;
b. Riconducibili ad attività abusive o non consentite o non riconosciute dalle leggi e dai regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso o comunque diverse da quella/e indicata nel Questionario;
c. In relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere dopo che l’Assicurato abbia posto termine all’attività professionale con conseguente cancellazione dall’Albo professionale, oppure dopo che per qualunque motivo venga sospeso o radiato dall’Albo professionale o licenziato per giusta causa, oppure se l’Assicurato non sia iscritto all’Albo professionale od autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e nel Questionario;
d. In relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere o richieste di risarcimento fatte valere al di fuori dei limiti territoriali convenuti all’articolo 8;
e. Per danni che siano imputabili ad assenza, insufficienza o inidoneità del consenso informato;
f. Per danni derivanti dall’impiego per scopi non terapeutici di farmaci somministrati o prescritti dall’Assicurato;
g. Basate sulla pretesa mancata rispondenza degli interventi di chirurgia estetica all’impegno di risultato assunto dall’Assicurato;
h. Derivanti da violazione dell’obbligo del segreto professionale, da ingiuria o diffamazione;
i. Derivanti da violazione del civile rapporto con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori (ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, bossing, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili);
j. Relative a obbligazioni di natura fiscale o contributiva, multe, ammende, indennità di mora e altre penalità o sanzioni che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell’Assicurato oppure relative ai cosiddetti danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages);
k. Relative a danni alle cose mobili e immobili che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
l. Relative a perdite o danni da furto, o da danneggiamenti a cose causati da incendio, da esplosione o scoppio;
m. Conseguenti a inquinamento o contaminazione dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo o da danno ambientale;
n. Che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo; oppure in occasione di radiazioni provocate dall’accumulazione artificiale di particelle atomiche, salvo i danni conseguenti all’impiego di apparecchiature sanitarie nell’ambito della medicina nucleare per scopi diagnostici e, limitatamente ai radiografi e ai medici specialisti in medicina nucleare, per scopi terapeutici compreso l’uso di sostanze radioattive. Sono altresì escluse le richieste di risarcimento relative a danni, perdite, indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:
- radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
- elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. L’esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o – in generale – per scopi pacifici;
- armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
o. Che abbiano origine o siano connesse con l’uso di amianto o muffe tossiche da parte dell’Assicurato o dall’esistenza di tali materiali nei locali adibiti all’attività professionale esercitata dall’Assicurato;
x. Xxxxxxxxx da rapporti contrattuali diversi da quello ordinario esistente tra Medico e paziente;
q. Che abbiano origine o siano connesse con l’esercizio di funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale, aziendale e non propriamente attinenti all’attività professionale di Medico, oppure abbiano origine o siano connesse con l’esercizio di tutte le funzioni relative alla carica di Amministratore di struttura sanitaria o di Direttore Sanitario di strutture complesse a meno che questa garanzia non sia esplicitamente richiamata nella scheda di copertura e sia stato pagato il relativo premio;
r. Riconducibili alla proprietà, al possesso, alla circolazione di veicoli a motore, nonché all’utilizzo di natanti a motore o di aeromobili, anche ove tali mezzi di trasporto siano funzionali all’attività professionale dell’Assicurato;
s. Qualsiasi Richiesta di Risarcimento relativa a qualsiasi danno informatico e quindi a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, derivanti da o in connessione con qualsiasi attacco informatico o incidente informatico (come sopra definiti) inclusa, ma non limitata a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualunque attacco informatico o incidente informatico;
t. Derivanti o in qualsiasi modo collegate ad atti di guerra, invasioni, atti di nemici, ostilità ed operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerre civili, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi e/o sommosse di portata pari a, o costituenti, rivolta o colpo di stato, politico o militare nonché qualsiasi atto terroristico;
u. Attribuibili a atti o omissioni commessi da individui non Dipendenti dell’Assicurato;
v. Attribuibili a atti o omissioni commessi da Dipendenti dell’Assicurato eccetto quando tale copertura sia stata specificamente indicata nella Scheda di Copertura.
z. Derivanti o conseguenti alla somministrazione di farmaci e/o medicinali che causano un Danno o una Perdita patrimoniale o che siano comunque inefficaci o solo parzialmente efficaci.
Articolo 11 RESPONSABILITÀ SOLIDALE
In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori rispondono soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
Articolo 12 CONDIZIONI RELATIVE AL MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (POSTUMA)
Ai sensi della Legge 24 dell’8 Marzo 2017 se durante il Periodo di Assicurazione in corso l’attività professionale dell’Assicurato relativa alla sua mansione di "Vaccinatore COVID 19 / Coronavirus 2 (Sars Cov-2)” viene a cessare per qualsiasi motivo la copertura assicurativa è operante per ulteriori dieci anni per eventuali azioni nei propri confronti purché conseguenza di eventi e/o omissioni commessi durante il Periodo di Efficacia. Valgono le modalità previste dall’articolo 4 FORMA DELL’ASSICURAZIONE («CLAIMS MADE») – RETROATTIVITÀ e l’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE di cui all’articolo 5.
Articolo 13 VARIAZIONI DEL RISCHIO
In caso di diminuzione o aggravamento del rischio si applicheranno gli articoli 1897 c.c. e 1898 c.c.
Articolo 14 PERIODOCITA’ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO.
Il premio è dovuto con periodicità annuale.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nella Polizza/Scheda di Copertura se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.
Ad ogni scadenza, pagato il premio convenuto o la prima rata dello stesso, inizia un nuovo Periodo di Assicurazione, distinto dal precedente e dal successivo.
Se l’ASSICURATO non paga i PREMI o le rate di PREMIO successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art.1901 C.C.).
I pagamenti si possono effettuare a mezzo di bonifico bancario o assegno.
Articolo 15 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Articolo 16 DURATA DELL’ASSICURAZIONE/RINNOVO
Non è richiesta comunicazione di disdetta del contratto. L’assicurazione cessa alla sua naturale scadenza alle ore 24:00 del giorno indicato nella Polizza/Scheda di Copertura e non è previsto periodo di mora.
In caso di volontà di rinnovo dovrà essere compilato il Questionario che servirà per verificare la fattibilità e le condizioni di rinnovo con gli Assicuratori.
Articolo 17 COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI COPERTURA A SECONDO RISCHIO
Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e/o gli stessi danni o perdite, questa assicurazione opererà a secondo rischio e cioè solo dopo che i massimali previsti dalle altre assicurazioni siano esauriti, fermo in ogni caso il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura e ferme le franchigie ove applicabili.
L’obbligo di comunicare agli Assicuratori la coesistenza di altre assicurazioni sussiste soltanto in caso di sinistro. L’Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Articolo 18 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Premesso che questa è un’assicurazione nella formula Claims Made, quale temporalmente delimitata nella presente Polizza/Scheda di Copertura si precisa che:
l'Assicurato deve far denuncia scritta agli Assicuratori di ciascun sinistro entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia va fatta U.I.A. Underwriting Insurance Agency S.r.l., Xxxxx Xxxxxxxx, 00, 00000, Xxxxxx, tel. 00 00 000 000, email: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per gli Assicuratori. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. Si richiama il secondo comma dell’articolo 17, in caso di coesistenza di altre assicurazioni.
Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.
In caso di Richiesta di Xxxxxxxxxxxx, l’Assicurato si impegna a non pregiudicare la posizione degli Assicuratori od i diritti di rivalsa dei medesimi.
Gli Assicuratori non potranno definire transattivamente alcuna Richiesta di Risarcimento senza il consenso scritto dell’Assicurato.
Qualora l’Assicurato rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli Assicuratori e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una Richiesta di Risarcimento, l’obbligo risarcitorio degli Assicuratori per detta Richiesta di Risarcimento non potrà eccedere l’ammontare con il quale la Richiesta di Risarcimento avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i costi e spese maturate con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l’ammontare applicabile indicato nel Scheda Di Copertura.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, gli Assicuratori potranno recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni da darsi mediante lettera raccomandata.
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto degli Assicuratori non potranno essere interpretati come rinuncia degli Assicuratori a valersi della facoltà di recesso.
Articolo 19 FACOLTÀ DI RECESSO
Gli Assicuratori e l’Assicurato potranno recedere dalla presente Polizza mediante invio di lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni.
In questo caso se il recesso è esercitato dagli Assicuratori, l’Assicurato avrà il diritto al rimborso del Premio pagato e non goduto al netto delle tasse indicato nella Polizza/Scheda di Copertura. Se il recesso è esercitato dall’Assicurato il Premio rimarrà in ogni caso acquisito dagli Assicuratori.
L'eventuale rimborso sarà corrisposto all’Assicurato entro 30 giorni dalla cessazione dell’Assicurazione.
In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza l’Assicurato ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della Polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a UIA srl Xxxxx Xxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx o comunicazione a mezzo PEC a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx. In tal caso gli Assicuratori tratterranno la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto e il Contraente avrà diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico.
Articolo 20 SURROGAZIONE
Per ogni pagamento effettuato a termini di questo contratto per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti gli Assicuratori si surrogheranno nei diritti di rivalsa dell’Assicurato per tali ammontari.
In tal caso l’Assicurato dovrà firmare tutti i necessari documenti e farà tutto quanto è necessario per formalizzare e conservare il diritto di surrogazione compresa la sottoscrizione di quegli atti che consentano agli Assicuratori di agire legalmente in luogo dell’Assicurato.
In caso di responsabilità solidale è fatto salvo per gli Assicuratori il diritto di regresso nei confronti degli eventuali corresponsabili.
Articolo 21 FORMA DELLE COMUNICAZIONI VARIAZIONI DEL CONTRATTO
Ogni comunicazione relativa a questo contratto deve essere fatta per iscritto. Qualunque variazione di questo contratto deve risultare da atto sottoscritto dalle parti.
Articolo 22 CLAUSOLA BROKER (OPERANTE ESCLUSIVAMENTE SE L’INTERMEDIARIO OPERI IN SEZIONE B DEL RUI)
Con la sottoscrizione della presente Polizza l’Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio indicata nella Polizza/Scheda di Copertura di rappresentarlo ai fini della presente Polizza.
Pertanto:
a) ogni comunicazione effettuata al broker da U.I.A. SRL si considererà come effettuata all’Assicurato/Contraente;
b) ogni comunicazione effettuata dal broker dell’Assicurato/Contraente a U.I.A. SRL si considererà come effettuata dall’Assicurato/Contraente stesso.
Gli Assicuratori conferiscono alla Società U.I.A. SRL l’incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente Polizza.
Pertanto:
a) ogni comunicazione effettuata a U.I.A. SRL si considererà come effettuata agli Assicuratori;
b) ogni comunicazione effettuata da U.I.A. SRL si considererà come effettuata dagli Assicuratori.
Articolo 23 TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
In caso di sinistro ed in relazione alla norma che prescrive l’obbligo di esperire un tentativo amichevole di conciliazione in conformità al D.Lgs n°28/2010 da promuoversi a cura di una delle parti (paziente od assicurato) davanti ad uno degli Organismi a ciò preposti e prima di adire le vie legali, gli assicuratori decideranno nei termini previsti se partecipare o meno alla procedura.
Articolo 24 NORME DI LEGGE E FORO COMPETENTE
Per l’interpretazione del presente contratto e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in esso contenute o ad esso aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana.
Le Parti stabiliscono di comune accordo che per le vertenze che possano derivare dal presente contratto è competente esclusivamente il Foro del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o la sede, nel territorio della Repubblica Italiana.
Articolo 25 Clausola di ESCLUSIONE DEGLI INTERVENTI INVASIVI
Ferme tutte le condizioni che precedono, sono inoltre escluse dall’assicurazione le richieste di risarcimento derivanti da “interventi invasivi”, intendendosi per tali:
1. La penetrazione chirurgica in tessuti, cavità o organi, compreso l’uso di bisturi, retrattori e ogni tipo di sonde diagnostiche;
2. La sutura di ferite traumatiche maggiori;
3. L’applicazione di cateteri cardiaci e l’esecuzione di tecniche di angiografia o angioplastica;
4. Il parto, sia naturale che cesareo; qualunque altro intervento ostetrico o ginecologico durante il quale possano verificarsi sanguinamenti;
5. La manipolazione, la sutura o la rimozione di tessuti orali o periorali, inclusi i denti;
6. L’iniezione di sostanze per finalità estetiche;
Articolo 26 CLAUSOLA DI LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE SULLE SANZIONI
Nessun (ri) assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri) assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe il (ri) assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell’Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d’America.
Il Contraente UIA Srl
Il sottoscritto Assicurato dichiara di aver preso visione e di approvare le condizioni tutte del presente Certificato e, agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, dichiara:
1 di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «CLAIMS MADE», a coprire le richieste di risarcimento notificate per la prima volta all’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo;
2 di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati articoli di questo Certificato :
Articolo 1 | Dichiarazioni dell’Assicurato |
Articolo 4 Articolo 5 e 9 | Forma dell’assicurazione (“Claims made” – retroattività – limiti di indennizzo – franchigia) Limitazione copertura alla sola mansione di Vaccinatore COVID 19 / Coronavirus 2 (Sars Cov-2). |
Articolo 10 | Esclusioni |
Articolo 11 | Responsabilità solidale - Esclusione |
Articolo 16 | Durata dell’assicurazione/Rinnovo |
Articolo 18 | Obblighi in caso di sinistro |
Articolo 20 | Surrogazione |
Articolo 25 | Clausola di esclusione degli interventi invasivi |
Il Contraente
Questionario per la richiesta di quotazione della
Responsabilità civile Professionale VACCINATORE COVID 19 / CORONAVIRUS 2 (SARS COV-2)
Importante: Il presente questionario è relativo alla stipulazione di una polizza “Claims Made”, in base alla quale la copertura assicurativa riguarderà esclusivamente le richieste di risarcimento e i procedimenti di cui un assicurato sia venuto a conoscenza e che vengano comunicati nel periodo di assicurazione nei limiti e alle condizioni previste nella polizza. I sottoscrittori non possono prendere in considerazione proposte incomplete, non datate, non firmate, e non munite degli allegati necessari. Si prega di rispondere in modo esauriente a ciascuna domanda (indicando N/A “non applicabile” ove necessario) e se lo spazio non fosse sufficiente si utilizzi un foglio bianco. Le risposte alle domande del presente questionario, sono considerate di primaria importanza, pertanto si raccomanda, al firmatario del presente modulo, di verificare le risposte date e di rivolgere particolare attenzione alle domande che richiedono un’attenta e completa analisi. Si prega pertanto di indicare qualsiasi fatto o circostanza che possa avere rilevanza ai fini della valutazione del rischio da parte degli assicuratori, in quanto, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o incomplete e le reticenze relative alle circostanze, possono comportare l’annullamento del contratto o comunque la perdita totale o parziale all’indennizzo
1. INFORMAZIONI GENERALI
a) Se il contraente è uno Studio Associato o una Associazione Professionale indicare:
Ragione Sociale:
Codice fiscale / P. IVA:
Data di costituzione:
Indicare la persona a favore del quale deve valere l’assicurazione:
NOME E COGNOME | SPECIALIZZAZIONE | CODICE FISCALE / PARTITA IVA | DATA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO/ABILITAZIONE |
b) Se il contraente è singolo professionista indicare:
Cognome e Nome:
Codice fiscale / P. IVA:
Data di nascita / Luogo di nascita:
Data iscrizione all’Albo/Abilitazione:
c) Dati generali (da compilare sempre):
Indirizzo: Via/Piazza/Corso:
C.A.P./Località/Provincia:
Indirizzo e-mail:
N. Telefonico N. cellulare:
Premio Lordo € 202,00, Garanzie previste:
Limite di Indennizzo: € 1.000.000, Franchigia nessuna e Retroattività data di decorrenza
2. SINISTRI E CIRCOSTANZE NB: In caso di almeno una risposta affermativa prego compilare l’allegato 1
a) Il contraente/assicurato o uno dei suoi Associati è a conoscenza di circostanze che potrebbero dare luogo ad un sinistro Rc professionale? | Si □ No □ Se si allegare dettaglio |
b) Il contraente/assicurato o uno dei suoi Associati ha mai avuto sinistri negli ultimi 5 anni per Responsabilità Civile Professionale? | Si □ No □ Se si allegare dettaglio |
c) Il contraente/assicurato o uno dei suoi Associati è attualmente, o è stato in passato, soggetto ad incriminazioni, condannato o coinvolto in atti di frode o disonestà? | Si □ No □ Se si allegare dettaglio |
d) Il contraente/assicurato o uno dei suoi Associati è attualmente, o è stato in passato, soggetto ad udienze o azioni disciplinari, soggetto a limitazioni nella pratica o radiato dall’ordine? | Si □ No □ Se si allegare dettaglio |
3. ALTRE ASSICURAZIONI E PRECEDENTI ASSICURATORI
a) Il contraente/assicurato è assicurato o è stato assicurato per la RC Professionale? In caso di risposta affermativa, si prega di indicare: (a) Nome degli Assicuratori Numero di Polizza (b) Massimale assicurato € (c) Franchigia € (d) Data di scadenza (e) Numero di anni di copertura precedente continua Se non assicurati attualmente indicare i dati relativi all’ultimo anno in cui assicurati, se la presente polizza agirà in secondo rischio prego allegare copia integrale della polizza in corso. | Si □ No □ | |||||||||
b) Al contraente/assicurato professionale? | è | mai | stata | rifiutata | o | cancellata | una | copertura | Rc | Si □ No □ Se si allegare dettaglio |
DICHIARAZIONE
Il Sottoscritto/Proponente dichiara per proprio conto e in caso di studi associati o società a nome di tutti coloro che devono essere assicurati come da elenco allegato:
1. Di non essere alla data odierna a conoscenza di nessuna richiesta di risarcimento fatta negli ultimi 5 anni da terzi, fatto salvo quanto indicato al punto 2;
2. Di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che abbiano causato o possano causare danni a terzi o loro richieste di risarcimento, fatto salvo quanto indicato al punto 2;
3. Di non aver ricoperto cariche sociali presso società o enti attualmente in stato di fallimento, liquidazione coatta o simili;
4. Che le informazioni rese sul presente modulo sono conformi a verità;
5. Di non aver sottaciuto alcun elemento rilevante per la valutazione del rischio;
6. Di aver ricevuto e preso visione della Informativa sugli obblighi di comportamento dell’intermediario, sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela degli assicurati allegato 3 e 4 di cui al Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
7. Di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il set informativo come previsto dal Regolamento n. 41 del 02/08/2018 dell’IVASS al quale si chiede l'adesione, e di accettarne integralmente le condizioni e di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi delle vigenti norme sulla privacy;
8. Di aver preso atto che la presente polizza copre esclusivamente l’attività di Vaccinatore Covid 19 /Coronavirus 2 (Sars Cov-2).
Nome e Cognome/Ragione sociale:
Data Firma
ALLEGATO 1
SCHEDA SINISTROSITA’ PREGRESSA DEL PROPONENTE/ASSICURATO
La presente scheda non deve essere restituita in assenza di sinistri/fatti noti rilevanti ai fini della stipula della polizza. La presente scheda si intende da compilarsi per ogni sinistro/fatto noto di cui al punto 2 della allegata proposta, di cui costituisce parte integrante.
A) Dati Identificativi Medico Proponente:
COGNOME NOME CODICE FISCALE DATA RICEZIONE DELLA NOTIFICA
B) Specifiche di dettaglio del sinistro o dei fatti noti di cui al punto 2:
1) Xxxxxxx il medico la precisa modalità attraverso la quale è giunto a conoscenza dell’esistenza del sinistro o di fatti noti, di cui rispettivamente al punto 2 del questionario:
□ Informazione di garanzia
□ Atto di citazione
□ Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex. Art 696 c.p.c
□ Richiesta risarcimento danni/reclamo specificare l’ammontare richiesto: €
□ Ricevimento di istanza di mediazione
□ Verbale di Identificazione
□ Altro (specificare)
2) Indicare la tipologia della pretesa risarcitoria:
• Decesso per
• Altro
• Ruolo svolto dall’Assicurato
• Altre persone coinvolte (generalità, ruolo, responsabilità)
C) Specifiche di dettaglio del danneggiato/reclamante e dell’evento lesivo
• Luogo dell’evento:
• Struttura Sanitaria presso la quale si sarebbe verificato l’evento:
• Età del paziente:
• Data dell’evento:
• Tipologia specifica dell’intervento medico prestato:
• Tipologia di danno riportato/lamentato dal paziente:
• Chiamata in causa dell’Azienda ospedaliera insieme al proponente/assicurato Xx □ No □
• Percentuale di invalidità attribuita/lamentata al/dal danneggiato e precisare se sia o meno supportata da perizia medica: %
• Xxxxxxx, altresì, il medico eventuali ulteriori specifiche di dettaglio relative al danneggiato/reclamante e dell’evento lesivo, utili ali fini della stipula della polizza:
D) Stato del sinistro
1) Precisi il medico se vi sia o meno in corso un procedimento penale ed in caso affermativo indicarne l’imputazione e la fase del procedimento: Si □ No □
Se si: Imputazione:
Stato e grado del procedimento:
2) Nel caso in cui il procedimento penale relativo al sinistro pregresso si sia concluso, indichi il medico l’esito dello stesso:
□ Condanna a (specificare)
□ Patteggiamento (specificare)
□ Assoluzione
□ Proscioglimento
□ Non luogo a procedere
□ Prescrizione
□ Amnistia e indulto
□ Decreto penale di condanna
3) Precisi il medico se sia in corso un procedimento civile ovvero se questo si sia concluso, precisando in caso di accoglimento della domanda attorea l’ammontare del danno liquidato e nel caso di impugnazione, il grado di giudizio alla data della sottoscrizione della proposta.
4) Nel caso il sinistro non rientri in nessuno dei casi più sopra elencati, precisi il medico esattamente lo stato attuale dello stesso:
Si precisa, altresì, che il Proponente/Assicurato è chiamato ad integrare la presente scheda, con eventuali ulteriori dichiarazioni della stessa natura, allegandole alla proposta stessa, precisando nello spazio riportato più sotto, il numero delle pagine aggiuntive, che dovranno essere, allo scopo, debitamente numerate:
Numero pagine allegate:
Ai sensi di legge si dichiara, ed il dichiarante ne prende atto, che tutti i dati riportati nel presente documento saranno acquisiti esclusivamente per le finalità di cui al contratto di copertura assicurativa stipulato con Underwriting Insurance Agency Srl.
Infine, il Proponente/Assicurato riconosce che le dichiarazioni rese sono conformi a verità e dichiara di non aver omesso alcun elemento influente sulla valutazione del rischio, circostanza che potrebbe comportare l’inoperatività della garanzia assicurativa.
Nome: Cognome:
Data: Firma:
ALLEGATO N°2
NO CLAIMS DECLARATION – DICHIARAZIONE ASSENZA SINISTRI
La no claims declaration è una dichiarazione che il proponente/compilatore del QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA deve utilizzare nel caso trascorrano più di trenta giorni dalla data di compilazione del QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA alla data dell’ordine fermo, per “rivitalizzare” il QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA precedentemente compilato e per ottenere la copertura.
Scaduto il termine di validità del QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA (30 giorni dalla data di compilazione), stampare su carta intestata la sottostante dichiarazione (in corsivo) e compilare tutti i campi liberi.
Con la seguente NCD
si dichiara
che le informazioni contenute nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA datato / / . non hanno subito alcuna modifica e che, dopo un’accurata indagine, non si è a conoscenza di nessun sinistro o circostanza tale da far presumere l’insorgenza di un sinistro o di una perdita in riferimento alla polizza stipulata.
Data Nome e funzione di chi firma
Timbro e firma