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Il presente fascicolo informativo - contenente nota informativa, condizioni di assicurazione e modulo di proposta - deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa.
Contratto di assicurazione multirischi per la protezione della casa, della famiglia e della vita privata
Ramo 37
Ed. Gennaio 2016
ERGO Assicurazioni S.p.A.
Gruppo ERGO Versicherungsgruppe
Indice
Nota informativa
Premessa
A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione
B. Informazioni sul contratto
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami Glossario
Sezione A – Casa
Condizioni di assicurazione Norme che regolano l’assicurazione in generale
Sezione B – infortuni
Sezione C – Responsabilità civile del capofamiglia Norme che regolano i sinistri
Norme che regolano la Garanzia Assistenza
Modulo di proposta
Informativa via web al Contraente (ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013)
Dal 31 ottobre 2013 è on-line l’Area Clienti di ERGO, grazie alla quale può avere sempre a disposizione le informazioni sulla sua polizza. Si registri su xxx.xxxxxxxxxx.xx per ricevere le credenziali di accesso e visualizzare la sua posizione assicurativa ogni volta che desidera.
Nota informativa
Edizione 01/2016
Premessa
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema pre- disposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicura- zione prima della sottoscrizione della polizza.
A. Informazioni sull’Impresa di assicurazione
1. Informazioni generali
ERGO Assicurazioni S.p.A., Società per azioni a socio unico, appartenente al gruppo assicurativo ERGO Versicherungsgruppe, ha la propria sede legale in Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), telefono x00 0000000, sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx è stata autorizzata all’eser– cizio della attività assicurativa con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20/6/1986 (Gazzetta ufficiale 26/6/86 n. 146); iscritta alla Sez. 1 Albo
Imprese IVASS al n. 1.00061 ed all’Albo Gruppi al n. 034.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa L’ammontare del patrimonio netto di ERGO Assicurazioni (bilancio 2014) è pari a 51 milioni di euro di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 44 milioni e quella totale delle riserve patrimoniali è di 7 milioni.
L’indice di solvibilità è pari a 2,49 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
Si rimanda al sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx per i dati riferiti alle successive annualità consultabili nel relativo bilancio di ERGO Assicurazioni S.p.A. ivi pubblicato.
B. Informazioni sul contratto
Il contratto è stipulato con il tacito rinnovo alla sua scadenza.
Avvertenza. Qualora non disdettato 60 giorni prima della sca- denza, la copertura si intende rinnovata per la successiva an- nualità così come previsto dall’Art. 8 - Proroga dell’assicurazione, delle Condizioni di assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni Le coperture assicurative offerte dal contratto sono a pacchetti predefiniti. I pacchetti offerti riguardano:
- SEZIONE A - CASA: gli indennizzi all’Assicurato per i Danni all’abi- tazione assicurata causati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio, caduta di aeromobili, come meglio indicato all’Art. 12 - Che cosa garantiamo, delle Condizioni di assicurazione. È inoltre possibile estendere le garanzie prestate al Furto del contenuto dell’abitazione assicurata (Art. 21), alla Responsabilità Civile (Art. 30). Le garanzie sono completate dai servizi di Assistenza indica- ti all’Art. 54 delle Condizioni di assicurazione.
- SEZIONE B - INFORTUNI: gli infortuni che l’Assicurato, e/o i
componenti del suo nucleo familiare, subisca nello svolgi- mento delle attività che egli compia senza carattere di pro- fessionalità, come meglio indicato all’Art. 58 - Che cosa ga- rantiamo, delle Condizioni di assicurazione.
- SEZIONE C - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA:
danni involontariamente cagionati a terzi dall’Assicurato e/o il suo nucleo familiare e/o i minori in affidamento tempora- neo, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza per la Responsabilità per i fatti della vita privata come me- glio indicato all’Art. 85 - Che cosa garantiamo, delle Condi- zioni di assicurazione.
Avvertenza. Il contratto prevede limitazioni alle coperture as- sicurative riguardo al ritardato pagamento del premio (Art. 3), all’aggravamento del rischio (Art. 5), alla possibilità di recesso per sinistro (Art. 7), ed esclusioni (Artt. 18, 28, 32, 55, 72, 87). Per la specifica indicazione si rimanda ai rispettivi articoli delle Condizioni di assicurazione indicati fra parentesi.
Avvertenza. Per alcune tipologie di danno sono previsti limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie indicati agli Artt. 12, 14 21, 23, 25, 27, 29, 54, 57, 68, 70, 77, 89.
A titolo esemplificativo, nel caso di incendio indennizzabile nei termini di polizza che comporti anche spese per la rimozione e de- posito presso terzi del contenuto, le relative spese sono assicura- te alla partita contenuto con il massimo di 2.000 euro per periodo assicurativo: quindi nel caso sia assicurata alla partita contenuto euro 15.000, l’indennizzo per questa tipologia di danno sarà limi- tato al ad euro 2.000 ed in caso di danno superiore, ad esempio 3.000 euro, l’indennizzo sarà sempre limitato ad euro 2.000.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Avvertenza. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraen- te e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono compor- tare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile, così come indicato all’Art. 1 delle Condizioni di assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio così come previsto dagli Artt. 5 e 6 delle Condizioni di assicu- razione. In caso di aggravamento del rischio non conosciuto dalla Società, lo stesso può comportare la perdita totale o par- ziale dell’indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
È ad esempio il caso di un fabbricato su cui si è intervenuti con una ristrutturazione che ha modificato le caratteristiche co- struttive dello stesso inserendo ad esempio una copertura in materiale combustibile che comporta quindi un aggravamento di rischio e quindi una nuova valutazione del rischio da parte
della Società. In assenza di comunicazione il rischio si considera aggravato e secondo quanto previsto dall’Art. 1898 del Codice Civile in caso di sinistro l’indennizzo può essere ridotto anche fino alla perdita totale dell’indennizzo.
6. Premi
Il premio può essere corrisposto in rate annuali o con fraziona- mento semestrale (in tal caso è previsto un aumento del pre- mio pari al 3%). I pagamenti possono essere effettuati a mez- zo SCT (SEPA Credit Transfer) sul conto corrente bancario inte- stato ad ERGO Assicurazioni S.p.A. - UniCredit S.p.A. - Xxxxxx XX Xxxxxxxx 00 - Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx (XX) - IBAN: IT 63 S 02008 11758000030029125, oppure presso l’Agenzia a cui risulta essere assegnato il contratto, a mezzo contanti, in caso di premio annuo non superiore ad euro 750,00, o con assegno non trasferibile ban- cario o circolare intestato ad ERGO Assicurazioni S.p.A. o all’inter- mediario nella sua qualità di Agente di ERGO Assicurazioni S.p.A. o ancora con versamento su C/C postale N. 45438207 intestato a ERGO Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx - o a mezzo SDD (SEPA Direct Debit Core) su conto corrente banca- rio intestato al Contraente. Qualora alla scadenza del premio la Società non abbia ancora disposto l’attivazione del SDD, e fino al momento dell’attivazione dello stesso, il versamento dovrà avve- nire in uno dei metodi precedentemente indicati. Inoltre, in caso di chiusura del conto corrente bancario di cui sopra, il Contraen- te dovrà darne immediata comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata A.R. A giustificazione del mancato paga- mento del premio, il Contraente/Assicurato non può, in alcun caso, opporre l’eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l’esazione dei premi precedentemente avvenuta al suo do- micilio. Il premio alla firma indicato nel Modulo di proposta deve essere corrisposto esclusivamente con pagamento presso l’agenzia, a mezzo assegno non trasferibile bancario, postale o circolare intestato ad ERGO Assicurazioni S.p.A.
Avvertenza. L’Impresa o l’Agenzia non può applicare sconti di premio.
7. Rivalse
Avvertenza. L’assicuratore, per quanto previsto dall’Art. 1916 del Codice Civile, è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennità che ha pagato, nei diritti dell’Assicurato verso i ter- zi responsabili e può quindi esercitare l’azione di rivalsa verso gli stessi. Il contratto prevede che l’esercizio della rivalsa per l’incen- dio sia limitato al caso di dolo, purché l’Assicurato non eserciti tale azione come meglio specificato all’Art. 17 delle Condizioni di assicurazione, mentre per le altre garanzie, con il rinvio alle nor- me di legge previsto dall’Art. 11 delle Condizioni di assicurazione, l’azione di rivalsa può sempre essere esercitata dall’assicuratore.
8. Diritto di recesso
Avvertenza. Sia il Contraente che lo Società possono inoltre re- cedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo come indicato all’Art. 7 - Re- cesso in caso di sinistro, delle Condizioni di assicurazione.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno, dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sen- si dell’Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche.
10. Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell’Art. 180 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private - i contratti di assi- curazione contro i danni sono regolati dalla legge italiana, fer- me le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica italiana. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legisla- zione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative. La nostra Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la Legge Italiana.
11. Regime fiscale
Il premio di assicurazione, in base alle tipologie di garanzie pre- state, è assoggettato ad un’imposta come di seguito indicato:
- Garanzie Incendio, Furto, RCT: 22,25%;
- Garanzia Assistenza: 10%;
- Garanzia Infortuni: 2,5%.
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato de- vono rispettare gli obblighi indicati agli Artt. 35, 51, 56, 82, 91. Le spese relative all’eventuale nomina di periti sono sostenute da ciascuna parte per il proprio perito incaricato, mentre quelle del terzo perito sono ripartite a metà, così come previsto dagli Artt. 38 e 83 delle Condizioni di assicurazione.
Avvertenza. Per la gestione del servizio di Assistenza di cui alle prestazioni previste in polizza, ERGO Assicurazioni S.p.A. si av- vale di Inter Partner Assistance S.A. - Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxx. Le prestazioni di assistenza dovranno esse- re richieste direttamente a Inter Partner Assistance S.A. - Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxx - seguendo le istruzioni dettagliatamente previste all’Art. 56 delle Condizioni di assicu- razione.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, Ufficio Reclami ERGO Assicurazioni - Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx - fax n. 02/00000000 - indirizzo e-mail: xxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, ol- tre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presen- tare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero com- petente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-N ET.
14. Arbitrato
Eventuali controversie tra le parti sulla valutazione del danno possono essere demandate ad un collegio di tre periti, nomi- nati uno per parte e il terzo di comune accordo o in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto, così come previsto dall’Art. 38 e 83 delle Condizioni di assicurazione.
Avvertenza. È possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Glossario
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzional- mente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:
Animali domestici
Tutti gli animali che tradizionalmente vivono assieme all’uomo.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Beneficiario
Gli eredi dell’Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.
Bicicletta elettrica
Biciclette a pedalata assistita con motore elettrico di potenza massima di 0,25 KW non soggette all’assicurazione obbligato- ria di responsabilità civile veicoli a motore.
Cassaforte o armadio corazzato
Mezzo di custodia con pareti e battenti di spessore adeguato, costruito con materiali specifici di difesa ed accorgimenti difen- sivi atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.) di peso non inferiore a 200 Kg. o, nel caso di cassaforte a muro, idoneo dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.
Centrale Operativa
È la struttura di Inter Partner Assistance S.A. - Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 111, 00173 Roma - costituita da tecnici e operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Collaboratori familiari
I prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici (quali colf,
babysitter, xxxxxxx, giardinieri) in regola con i requisiti di legge per l’attività esercitata.
Contenuto
Mobilio ed arredamento in genere, oggetti di vestiario ed indu- menti in genere, scorte domestiche e quant’altro di inerente l’abitazione ed i suoi occupanti abituali ed occasionali; biciclet- te e ciclomotori; mobilio, arredamento ed attrezzatura (esclusi documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, archivi e schedari) dell’eventuale ufficio e/o studio professionale pri- vato posto nell’abitazione od in locali con essa direttamente comunicanti; impianti di prevenzione e di allarme ed eventuali opere di abbellimento, sistemazione ed utilità poste in essere dall’Assicurato; tende frangisole esterne purché montate su strutture insistenti sui muri dell’abitazione. Sono compresi, nei limiti di indennizzo previsti per ciascuna sezione:
- per la Garanzia incendio anche: pellicce, tappeti, arazzi, qua- dri, sculture e simili oggetti d’arte, oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria, gioielli e preziosi (oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni, denaro, carte valori e titoli di credito in genere;
- per la Garanzia furto anche: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte, oggetti di antiquariato, og- getti e servizi di argenteria, valori e gioielli.
Contraente
La persona che stipula il contratto e paga il premio.
Cose
Ogni oggetto materiale o ogni animale.
Day-hospital
Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna au- torizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche che richiedano la compilazione della cartella clinica
Dati
insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.
Decorrenza
Data di effetto della copertura assicurativa.
Dimora abituale/principale
Il luogo di abitazione dove di fatto l’Assicurato e la sua famiglia dimorano abitualmente.
Dimora saltuaria
Il luogo dove l’Assicurato soggiorna saltuariamente.
Documenti personali
La carta d’identità, la patente, il passaporto, la tessera sanitaria e le autorizzazioni per figli con handicap.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovu- to a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione
Costringere qualcuno a fare o ad omettere qualche cosa, con violenza o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Eventi naturali
Terremoti; alluvioni; inondazioni; grandine; vento, sotto forma di bufere, tempeste, trombe d’arie, temporali, compresi i danni provocati dalle cose abbattute o trasportate dal vento, frana- mento, smottamento, cedimento del terreno.
Fabbricato
I locali, di proprietà dell’Assicurato, adibiti a civile abitazione, con eventuale ufficio o studio professionale privato intercomunican- te e costituenti l’intera costruzione edile o una porzione di essa. Sono compresi: fissi, infissi, opere di fondazione o interrate, nonché le sue pertinenze esterne (come box, attrezzature spor- tive quali piscine, campi da tennis, ecc., attrezzature per giochi, recinzioni e simili), centrale termica, recinzioni e simili, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacen- ti; tutti gli impianti fissi di riscaldamento, di condizionamento d’aria, idrici, igienici, elettrici; ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva, come pure altri impianti od instal- lazioni considerati immobili per natura e destinazione (escluso quanto indicato sotto la definizione “contenuto”), compresa tappezzeria, moquettes, tinteggiatura, affreschi, statue e mo- saici che non abbiano valore artistico; recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli. Qualora si assicuri una sola porzio- ne di un immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune.
Riguardo alle caratteristiche costruttive dello stesso, i fabbricati assicurabili possono essere edificati come segue:
a) costruzione tradizionale, cioè la costruzione edile con strut- ture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemen- to armato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili; compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, escluso il terreno.
Sono tollerati e senza aggravio di rischio, per la costruzione tradizionale:
1) l’armatura del tetto in legno;
2) le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell’area coperta dalla casa stessa;
3) i materiali combustibili esistenti nelle pareti e nella co- pertura che non eccedano 1/10 rispettivamente della su- perficie totale delle pareti esterne e della copertura. Tale tolleranza è elevata ad 1/3 allorché trattasi di materia plastica non espansa né alveolare;
4) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazio- ni o rivestimento.
b) costruzione bioedilizia, cioè la costruzione edile purché rea- lizzata dopo il 2000 realizzata assemblando prodotti specifi- ci precostruiti, ed in particolare costruzione edile con pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno 8 cm a san- dwich (contenenti materiale ligneo, lana di roccia e/o altre coi- bentazioni anche combustibili rivestite o meno da intonaco) aventi anche funzione portante verticale grazie a piastre zin- cate imbullonate tra loro ed ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; solai e struttura portante ed armatura del tetto anche in legno od altri materiali combustibili; coper- tura comunque costruita; compresi fissi ed infissi ed eventuali opere di fondazione o interrate, escluso in ogni caso il terreno.
Fenomeni elettrici
Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:
- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a poten- ziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell’intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della ten- sione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto o immis- sione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell’impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione, che genera un forte sviluppo di calore.
Franchigia
La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’As- sicurato.
Furto
Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Furto con strappo (scippo)
Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Gioielli e valori
Oggetti d’oro, di platino o d’argento, oggetti montati su detti materiali, pietre preziose, perle naturali e di coltura, oggetti di corallo, denaro, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di cre- dito in genere.
Implosione
Cedimento violento delle pareti di un corpo cavo sotto l’azione di una pressione esterna superiore a quella interna.
In viaggio
Qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’assicurato.
Incendio
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appro- priato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili
Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non dan- no luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infiammabili
Sostanze e prodotti non classificabili sostanze pericolose - ad ec- cezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 °C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condi- zioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente si infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alla norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Infortunio
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che pro- duca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbia- no per conseguenza una delle garanzie pattuite.
Istituto di cura
Istituti universitari, ospedali pubblici, cliniche e case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, regolarmente autorizzati all’erogazione dell’assistenza ospedaliera.
Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di cura per la con- valescenza ed il soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologi- che ed estetiche, ospizi per persone anziane, ospedali militari e istituti specializzati per la riabilitazione.
Invalidità permanente da infortunio
La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Materiali incombustibili
Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla tem- peratura di 750°C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Nucleo familiare
Tutte le persone legate da vincolo o parentela o di fatto con l’assicurato e con lui stabilmente conviventi nell’abitazione in- dicata in polizza, quali risultano dallo stato di famiglia al mo- mento del sinistro.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestazioni
Coperture assicurative ed assistenza prestate all’assicurato.
Primo rischio assoluto
Forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene fino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore delle cose assicurate, senza pertanto applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile.
Rapina
Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene.
Ricovero
La degenza, comportante il pernottamento, in istituto di cura.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scasso
Forzamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell’abitazione, tali da causare l’impossibilità successiva di un
regolare funzionamento senza adeguata riparazione.
Scippo
Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto
Importo che l’Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro, da calcolarsi in misura percentuale sull’indennizzo liquidabile a termini di polizza e da dedurre dall’indennizzo stesso.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione in- terna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d’ariete non sono da considerarsi scoppio.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garan- zia assicurativa.
Società
ERGO Assicurazioni S.p.A.
Solaio
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Tetto
L’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Terrorismo
Si intende qualsiasi atto, compreso l’uso della forza o della vio- lenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o gover- no, perpetuato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o pro- vocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.
Vetro antisfondamento
Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, pic- coni, spranghe e simili.
Deve avere le seguenti caratteristiche:
- o essere costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm;
- o da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
ERGO Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il rappresentante legale L’Amministratore Delegato Dr. Xxxxx Xxxxx
Condizioni di assicurazione
Edizione 01/2016
Norme che regolano l’assicurazione in generale
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valu– tazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 - Altre assicurazioni
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1910 del Codice Civile, il Con- traente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti con la presente polizza. In caso di sini- stro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 3 - Conclusione del contratto, decorrenza della garanzia e pagamento del premio
Essendo il contratto sottoscritto con Xxxxxx di proposta, in
deroga a quanto previsto dall’Art. 1887 del Codice Civile, il Contraente può revocare il suddetto Modulo di proposta fino a quando non riceva l’accettazione della Società. Il Modulo di proposta è efficace fino all’accettazione della Società o alla revoca da parte del Contraente.
Il Contratto è concluso nel momento in cui il Contraente rice- ve dalla Società la conferma dell’accettazione del Modulo di proposta. In caso di accettazione del Modulo di proposta, il contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di proposta.
Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 della data di effetto o dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato pagato il relativo premio, se successivo.
Fino all’accettazione del Modulo di proposta, in caso di sini- stro, la Società si riserva di non accettare il Modulo di proposta stesso restituendo il premio eventualmente già corrisposto dal Contraente.
La Società si riserva la facoltà di non accettare il Modulo di
proposta qualora il premio alla firma sia corrisposto con mez- zi di pagamento diversi da assegno non trasferibile bancario, postale o circolare intestato ad ERGO Assicurazioni S.p.A.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successi- ve, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sen- si dell’Art . 1901 del Codice Civile.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione
di un anno, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. l premi devono essere pagati presso l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, op-
pure direttamente alla Società.
Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
L’Assicurato e/o il Contraente devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla So- cietà possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridur- re il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato e/o del Contraente ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comuni- cazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata.
Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunica- zione.
La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
Art. 8 - Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spe- dita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione è prorogata di un anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall’Art. 7 che precede.
Art. 9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Con- traente.
Art. 10 - Foro competente
Per ogni controversia derivante dall’applicazione del presente contratto di assicurazione è competente il foro ove ha sede, residenza o domicilio il Contraente e/o l’Assicurato.
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Sezione A - Casa
Garanzia Incendio - Fabbricato e Contenuto
Art. 12 - Che cosa garantiamo
(La garanzia è prestata nella forma a “Primo Rischio Assoluto”) La Società si obbliga a indennizzare, nei limiti di ciascuna delle somme assicurate indicate per Fabbricato (o porzione di fab- bricato) e Contenuto (con i sottolimiti previsti dall’Art. 14), i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate, anche se di proprietà di xxxxx, da:
1. Incendio.
2. Esplosione, implosione e scoppio anche di ordigni esplo- sivi verificatisi per eventi diversi da quelli previsti dall’Art. 12 punto 9).
Sono esclusi i danni agli apparecchi ed impianti nei quali si è verificato lo scoppio o l’implosione per usura, corrosione o difetto di materiale.
3. Azione diretta del fulmine.
4. Caduta di alberi causati da fulmine.
5. Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate.
6. Onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili.
7. Urto di veicoli non appartenenti all’Assicurato.
8. Caduta di ascensori, montacarichi e simili a seguito di rottura o guasto dei relativi congegni non determinata da usura, corrosione o difetto di materiale; la garanzia si intende operante nei limiti della somma assicurata per il fabbricato.
9. Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi. Sono esclusi: i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà protrattasi per oltre 5 giorni consecutivi; quelli verificatisi nel corso di confisca o re- quisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità; quelli conseguenti a furto e rapina (vedi “Garanzia Furto” - Art. 21 lettera e); i danni derivanti da imbrattamento delle parti esterne dell’abitazione;
10. Eventi atmosferici dovuti all’azione diretta della grandi- ne e del vento (sotto forma di temporali, uragani, trombe d’aria, bufere e tempeste purché la loro violenza sia ri- scontrabile su una pluralità di enti in zona); urto di corpi in conseguenza della stessa azione del vento; i danni di ba- gnamento che si verificassero all’interno del “fabbricato” ed al suo “contenuto” sono compresi, purché direttamen- te causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti ed ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni causati da cedimento di terreno, da nevicate, da valanghe e spostamenti d’aria da questi provocati, da gelo, nonché i danni causati a cose mo- bili in genere, in quanto posti all’aperto o su terrazze, balconi, verande e spazi similari non riparati (ad eccezione delle ten- de frangisole esterne purché montate su strutture insistenti sui muri del fabbricato). Per i pannelli solari ed i pannelli foto- voltaici la garanzia è prestata con un limite massimo di euro 2.000,00 per periodo assicurativo.
11. Sovraccarico da neve. La Società risponde dei danni ma-
teriali e diretti alle cose assicurate conseguenti a crollo
totale o parziale del tetto causato da sovraccarico di neve. Ai fini della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa, una somma maggiore del 50% di ognuna delle somme assicurate per il Fabbricato e per il Contenuto.
La Società non risponde dei danni causati:
- da gelo, valanghe e slavine;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi da neve;
- ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento non sia ininfluente ai fini della presente garanzia);
- ai lucernari, vetrate e serramenti in genere.
12. Sviluppo di fumi, gas, vapori, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate, oppure enti posti nell’ambito di 20 m da esse.
13. Guasti cagionati allo scopo di impedire o di limitare i danni causati dagli eventi assicurati.
14. Fumo, fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed acci- dentale agli impianti per la produzione di calore esistenti nei locali assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appositi camini.
15. Guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a euro 1.500,00 previa applicazione di una franchigia assolu- ta di euro 100,00 per ciascun sinistro che rimane a carico dell’Assicurato.
La presente estensione non è operante qualora, nel con- tratto, risulti operante la Garanzia Furto.
16. I danni provocati dall’effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, subi- ti da elettrodomestici, audiovisivi, personal computer ed altri apparecchi elettrici od elettronici per uso di casa o personale, ivi compresi i cancelli elettrici.
I danni saranno risarciti con il limite massimo di euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
La Società non risponde dei danni:
- causati da deperimento, logoramento, corrosione, ossi- dazione che siano conseguenza naturale dell’uso o fun- zionamento o causati dagli effetti graduali degli eventi atmosferici;
- dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manu- tenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o dal for- nitore delle cose assicurate.
17. I danni provocati da acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale, ingorgo o traboccamento di pluviali e grondaie, di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento installati nel fabbricato o porzione di fabbricato, assicurato o contenente le cose assicurate.
I danni saranno risarciti con il limite massimo di euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
La Società non risponde dei danni dovuti ad umidità e
stillicidio.
18. I danni provocati da traboccamento di acqua a seguito di occlusione degli impianti idrici, igienico-sanitari.
I danni saranno risarciti con il limite massimo di euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
La Società non risponde dei danni derivanti da rigurgito o
rottura di fognature.
19. I danni provocati da rigurgito di fogna, ma soltanto se conseguenti ad occlusione di impianto facente parte del fabbricato.
I danni saranno risarciti con il limite massimo di euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
20. I danni provocati da fuoriuscita di acqua a seguito di rot-
tura di apparecchiature domestiche, compresi i relativi raccordi.
I danni saranno risarciti con il limite massimo di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
21. I danni derivanti da gelo che comporti spargimento d’ac-
qua a seguito di rottura delle condutture. La garanzia si intende operante purché l’abitazione sia dotata di impian- to di riscaldamento in funzione o, in caso contrario, non funzionante da meno di 48 ore consecutive prima del sini- stro. I danni saranno risarciti con il limite massimo di euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
La garanzia, fermo il disposto dell’Art. 47 - Limite xxxxxxx xxxxxxxxxx, è inoltre estesa a:
22. Le spese per la ricerca e riparazione dei guasti relativi alle
garanzie contraddistinte dai punti 17) e 18) del presente articolo. I danni saranno risarciti con il limite massimo di euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
La garanzia non è operante per i danni connessi ad im- pianti di riscaldamento realizzati con pannelli radianti costituiti da serpentine in tubi annegati nei solai e/o nei pavimenti.
23. Le spese necessarie per demolire, sgomberare e tra- sportare al più vicino scarico i residui del sinistro, fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza.
24. Le spese per rimozione, deposito presso terzi e ricollo- camento del contenuto (nei casi in cui la rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall’Assicurato) resesi necessarie in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di euro 2.000,00 per periodo assicurativo.
25. Le spese sostenute dall’Assicurato per un alloggio sosti- tutivo (albergo e/o altri locali), durante il periodo in cui l’abitazione è resa inabitabile a seguito di sinistro risarcibi- le.
La garanzia è prestata con il limite massimo di euro 2.000,00 per periodo di assicurazione.
26. Le spese sostenute dall’Assicurato per il trasloco dell’ar-
redamento domestico non danneggiato, assicurato come contenuto, qualora il sinistro abbia reso inagibile l’abitazio- ne.
La garanzia è prestata con il limite massimo di euro 2.000,00 per periodo di assicurazione.
27. Le spese sostenute per il rifacimento documenti perso-
xxxx distrutti o danneggiati in occasione degli eventi assi- curati.
28. Le spese per l’onorario del Perito che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri.
La garanzia è prestata con il limite massimo di euro 2.000,00 per periodo di assicurazione.
29. Le spese sostenute per la sostituzione di lastre di cristal- lo, mezzocristallo, vetro, specchio, marmo, stabilmente collocate, con altre nuove o equivalenti per caratteristi- che, comprese le spese di trasporto ed installazione, la cui rottura sia stata causata accidentalmente.
Sono esclusi i danni:
- derivanti da operazioni di trasloco, da rimozioni, da re- stauri e da lavori in genere sulle lastre e sui relativi sup- porti, sostegni o cornici;
- determinati da vizio di costruzione, difettosa installazio- ne o deficiente manutenzione;
- derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso o da assestamenti del fabbricato.
Non costituiscono rotture indennizzabili a termini della presente garanzia le rigature e le scheggiature.
Questa garanzia è prestata fino ad un massimo di euro 1.500,00 per periodo di assicurazione.
30. Le spese relative all’anomalo consumo di acqua potabile
in conseguenza di una rottura degli impianti di adduzione, fino alla concorrenza di euro 200,00 per sinistro ed anno as- sicurativo.
Si intendono escluse le rotture agli impianti di irrigazione.
31. Le spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile in caso di perdita a seguito di guasto accidentale della ci- sterna e/o delle tubazioni di alimentazione della caldaia. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 1.500,00 per sinistro ed anno assicurativo.
32. Le spese per onorari dei tecnici, ingegneri e architetti che l’Assicurato avrà scelto e nominato per l’attività di riprogettazione, resesi necessarie per la ricostruzione del fabbricato fino alla concorrenza di euro 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
33. Le spese sanitarie, comprese quelle psicoterapeutiche allo scopo di diagnosticare e predisporre terapie di so- stegno a causa dei disagi psicologici, esclusi i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall’Assicurato o dai suoi familiari a seguito di incendio e scoppio, indennizzabili ai sensi di polizza fino alla concorrenza di euro 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
34. Le spese sostenute per la ricostituzione delle provviste contenute in frigoriferi e congelatori, a causa di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriu- scita del liquido frigorigeno conseguente a:
- eventi compresi in garanzia;
- eventi accidentali a seguito di guasti o rotture dell’im- pianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi d’adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione del l’energia elettrica di- rettamente pertinenti all’impianto stesso.
Sono esclusi:
- i danni dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o d’installazione;
- i danni derivanti da errata manovra e da scarso rendi- mento degli impianti.
La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produ- zione o distribuzione del freddo ha avuto durata continua- tiva non minore di 6 ore.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 300,00 per sinistro ed anno assicurativo.
35. Le spese sostenute per il rimpiazzo degli effetti personali portati dall’Assicurato e dai suoi familiari, presso terzi per pulizia, manutenzione e riparazione come conseguenza esclusiva di un sinistro indennizzabile a termini della Garan- zia Incendio, purchè l’ubicazione abbia gli stessi requisiti del fabbricato assicurato dalla presente coperrtura, fino alla con- correnza di euro 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
36. Le spese sostenute per il rimpiazzo degli effetti perso- nali portati dall’Assicurato e dai suoi familiari, ricoverati in auto, camper, roulotte, di proprietà dell’Assicurato o di un suo convivente, come conseguenza esclusiva di un sini- stro indennizzabile a termini della Garanzia Incendio, con il massimo di euro 1.000,00 per periodo assicurativo, escluso denaro e gioielli.
37. Le spese sostenute per il riassetto locali, qualora l’Assi- curato subisse, come conseguenza esclusiva di un sinistro indennizzabile a termini della Garanzia Incendio, meno- mazioni fisiche di grave entità che comportino la necessi- tà di realizzare adattamenti funzionali al fabbricato onde renderlo lui fruibile, la Compagnia rimborserà le spese so- stenute per la realizzazione materiale delle opere di adat- tamento fino ad un massimo di euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. La presente estensione di garanzia vale esclusivamente per la dimora abituale indicata nella scheda di polizza e non comprende le spese relative ad ad- dizioni e migliorie di carattere estetico od architettonico, o ad opere che non siano strettamente necessarie a garanti- re alla persona danneggiata il ripristino della fruibilità dei locali. La menomazione che determina la necessità dell’in- tervento di adattamento funzionale dei locali deve essere certificata da idonea documentazione medica.
38. I costi e/o oneri di urbanizzazione che l’Assicurato doves- se pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione della casa, in base alle disposizioni di Xxxxx in vigore al momento della ricostruzione fino alla concor- renza di euro 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
39. La perdita pigioni: la Società, inoltre, si obbliga ad inden- nizzare l’Assicurato di un importo aggiuntivo sino alla con- correnza del 20% di quello liquidabile a termini di polizza per il danno materiale e diretto per mancato godimento dei locali o la perdita delle pigioni, per il periodo necessario al loro ripristino, non oltre sei mesi;
Le garanzie sopra indicate, di cui ai punti 9), 10), 11), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22) e 27), si intendo prestate con una franchigia assoluta di euro 100,00 per ciascun sinistro che rimane a carico dell’Assicurato.
Art. 13 - Colpa grave
I danni causati dagli eventi coperti vengono indennizzati an- che se causati con colpa grave del Contraente o dell’Assicura- to e/o delle persone di cui deve rispondere.
Art. 14 - Sottolimiti di indennizzo per l’assicurazione del contenuto
Dimora principale:
Nel caso sia assicurato il contenuto, la garanzia è prestata con i seguenti sottolimiti di indennizzo:
- euro 1.000,00 per singolo oggetto relativamente a pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte, oggetti
e servizi di argenteria, oggetti di antiquariato;
- euro 1.000,00 complessivamente per gioielli e preziosi, rac- colte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere;
- euro 1.000,00 per denaro,
Dimora secondaria:
- Relativamente a gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, gli stessi devono intendersi esclusi dalla copertura assicurativa;
- euro 500,00 per singolo oggetto relativamente a pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte, oggetti e servizi di argenteria, oggetti di antiquariato.
Art. 15 - Anticipo sulla liquidazione dell’indennizzo L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze ac- quisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’in- dennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia pari al massimale previsto in polizza. L’obbligazione della So- cietà verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del si- nistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. Resta in ogni caso impregiudicata qualsiasi valuta- zione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’indennizzo.
Art. 16 - Buona fede
L’omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto all’indennizzo dei danni, sem- pre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenu- te in buona fede e non siano frutto di dolo del Contraente o dell’Assicurato, e con l’intesa che gli stessi avranno l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 17 - Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice Civile verso parenti convi- venti, ospiti o collaboratori domestici, purché l’Assicurato non eserciti Egli stesso l’azione di recupero verso il responsabile medesimo.
Art. 18 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di movimenti tellurici, eruzioni vul- caniche, inondazioni, mareggiate, alluvioni e frane salvo che l’assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di atti di guerra, di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di terro- rismo e simili salvo che l’assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di ca- lore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che l’assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con
tali eventi;
d) derivanti da contaminazione di sostanze biologiche e/o chi- miche;
e) causati o agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con dolo; f) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
g) all’apparecchio o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l’evento è determinato da usura, corrosione o di- fetti di materiale;
h) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
i) da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer;
j) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materiali-
tà delle cose assicurate, ad eccezione di quelli espressamente previsti in polizza.
Art. 19 - Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo Relativamente alle garanzie qui prestate, vengono riportate le franchigie (che diventano minimo in presenza di uno scoper- to), gli scoperti e i limiti di indennizzo applicati, più precisa- mente come indicato nella Tabella A sottoriportata.
Art. 20 - Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo relativi al contenuto
In riferimento alla partita Contenuto della presente Garanzia,
devono intendersi operanti i limiti di indennizzo come indicato nella Tabella B sottoriportata.
Tabella A – INCENDIO FABBRICATO
Garanzia Franchigia Limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo
Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi euro 100,00 - Eventi atmosferici e sovraccarico da neve euro 100,00 - Guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi euro 100,00 euro 1.500,00 Fenomeno elettrico euro 100,00 euro 2.000,00 Acqua condotta euro 100,00 euro 2.000,00 Traboccamento di acqua a seguito di occlusione euro 100,00 euro 2.000,00 Rigurgito di fogna euro 100,00 euro 2.000,00 Fuoriuscita acqua a seguito rottura apparecchiature domestiche euro 100,00 euro 1.500,00 Gelo euro 100,00 euro 2.000,00 Spese di ricerca e riparazione da acqua condotta e traboccamento euro 100,00 euro 2.000,00 Demolizione e sgombero - euro 2.000,00 Rimozione e deposito presso terzi - euro 2.000,00 Alloggio sostitutivo - euro 2.000,00 Trasloco - euro 2.000,00 Rifacimento documenti euro 100,00 - Onorario perito - euro 2.000,00 Lastre e cristalli - euro 1.500,00 Consumo anomalo acqua potabile - euro 200,00 Rimpiazzo combustibile - euro 1.500,00 Onorari tecnici, ingegneri e architetti - euro 2.000,00 Spese sanitarie - euro 2.000,00 Ricostituzione provviste in frigoriferi e congelatori - euro 300,00 Rimpiazzo effetti personali c/o terzi per pulizia - euro 2.000,00 Rimpiazzo effetti personali ricoverati in auto, camper, roulotte - euro 1.000,00 Spese riassetto locali - euro 2.000,00
Oneri di urbanizzazione - euro 2.000,00 Perdita pigioni - fino al 20% di quello liquidabile a termini
di polizza, non oltre 6 mesi
Eventi atmosferici su pannelli solari e fotovoltaici
euro 1.000,00 per singolo oggetto
Tabella B – INCENDIO CONTENUTO
Abitazione principale Abitazione principale
Gioielli, preziosi e collezioni euro 1.000,00
Denaro euro 1.000,00
Oggetti pregiati
euro 2.000,00
-
Abitazione saltuaria
esclusi esclusi
euro 500,00
Garanzia Furto
Art. 21 - Che cosa garantiamo
(La garanzia è prestata nella forma a “Primo Rischio Assoluto”) La Società si obbliga a indennizzare, per ogni anno assicurati- vo e nei limiti della somma assicurata, l’Assicurato dei danni materiali e diretti a Lui derivanti dal furto delle cose assicurate anche se di proprietà di terzi, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
1. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi si- mili;
2. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda supera– mento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi arti- ficiosi o di particolare agilità personale;
3. in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;
4. con l’uso di chiavi vere smarrite o sottratte all’Assicurato, ai conviventi od agli eventuali ospiti. L’assicurazione è operan- te dalle ore 24 del giorno della denuncia dello smarrimento o della sottrazione all’Autorità competente, sino alle ore 24 del terzo giorno successivo.
La garanzia è inoltre estesa, fermo il disposto dell’Art. 47 - Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, a:
a) rapina ed estorsione, anche se iniziate all’esterno dei locali, prelevando e costringendo all’interno le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, portate a ter- mine nei locali stessi;
b) furto perpetrato da collaboratori domestici durante lo svolgimento delle loro mansioni all’interno dei locali contenenti le cose assicurate, purché avvenuto e denun- ciato durante il periodo di validità della polizza. L’Assicu- rato deve presentare denuncia all’Autorità competente ed esibire alla Società copia vistata di detta denuncia. La garanzia è prestata per un massimo di € 1.000.000 con i sottolimiti di indennizzo di cui al successivo Art. 23;
c furto agevolato utilizzando ponteggi/impalcature esterni ai locali, installati da terzi per lavori di manu- tenzione, senza effrazione di mezzi di chiusura o con effrazione di mezzi di chiusura non conformi a quanto stabilito. La garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del 20% sul danno liquidabile a termini di polizza;
d) guasti causati dai ladri, in occasione del reato, consu- mato o tentato, risarcibile a termini contrattuali, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi fino alla concorrenza di euro 1.000,00;
e) atti vandalici commessi dagli autori del reato, consu- mato o tentato, risarcibile a termini contrattuali, fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata;
f) guasti causati alle cose assicurate in occasione del reato consumato o tentato risarcibile a termini contrattuali;
g) furto, rapina/estorsione di capi di vestiario persona- li, valori e preziosi, quando portati dall’Assicurato e dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura (esclusi alberghi e pensioni), ubicati nel territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Cit- tà del Vaticano, locali temporaneamente occupati dagli
stessi e limitatamente alla loro permanenza in luogo. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 1.000,00, con i sotto limiti di indennizzo di cui al successivo Art. 23;
h) le spese per l’onorario del Perito che il Contraente, in
seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri, con il massimo di euro 500,00;
i) le spese per la duplicazione dei documenti personali sottratti all’Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare a seguito di furto e purché le stesse vengano documentate; La garanzia viene prestata con il massimo di euro 500,00;
j) le spese per la sostituzione delle serrature a seguito di sottrazione delle chiavi di ingresso dell’abitazione purché la sostituzione avvenga entro 48 ore dalla sottrazione e l’evento sia stato denunciato alle autorità compenti. La garanzia viene prestata con il massimo di euro 500,00;
k) le spese sanitarie, comprese quelle psicoterapeutiche allo scopo di diagnosticare e predisporre terapie di so- stegno a causa dei disagi psicologici, esclusi i medicina- li, conseguenti ad infortunio subito dall’Assicurato o dai suoi familiari a seguito di xxxxxx, rapina ed estorsione, tentati o consumati, indennizzabili ai sensi di polizza. La garanzia viene prestata fino alla concorrenza di euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
l) l’uso fraudolento e clonazione di carte di credito e ban- comat, a patto ché l’Assicurato:
- abbia provveduto al blocco della carta entro le 24 ore successive al momento in cui si accorge del fatto ai numeri verdi predisposti a tal fine dall’Istituto di cre- dito;
- abbia sporto regolare denuncia alle Autorità;
- entro 48 ore dalla data di richiesta telefonica del blocco della propria carta di credito o Bancomat, abbia confer- mato la richiesta di blocco per raccomandata a.r.
La garanzia è prestata in aumento agli eventuali indenniz- zi riconosciuti all’Assicurato dall’istituto di credito emit- tente la carta di credito o bancomat, fino alla concorrenza di euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
m) furto commesso nell’abitazione contenente i beni assi- curati, con speciale abilità in modo da eludere l’attenzio- ne dell’Assicurato o di un suo componente del suo nucleo familiare purché di età superiore ai 12 anni.
Art. 22 - Furto a seguito di incidente stradale
La copertura assicurativa si intende estesa ai danni da furto o smarrimento subiti all’esterno dell’abitazione in occasione di un incidente stradale.
La garanzia non comprende preziosi e denaro.
Art. 23 - Sottolimiti di indennizzo
Se assicurata la relativa partita, in caso di sinistro, la Società non indennizzerà più:
a) del 50% della somma assicurata per pellicce, tappeti, araz- zi, quadri, sculture e simili, oggetti d’arte, oggetti e servizi di argenteria, oggetti di antiquariato, con il massimo di euro 1.000,00 per singolo oggetto;
b) del 40% della somma assicurata per gioielli e preziosi, rac-
colte e collezioni, carte valori, libretti e titoli di credito, con il massimo di euro 500,00 se non custoditi in armadio corazza- to o cassaforte;
c) del 60% della somma assicurata per gioielli e preziosi, rac- colte e collezioni, carte valori, libretti e titoli di credito, con il massimo di euro 1.000,00 se custoditi in armadio corazzato o cassaforte;
d) 50% della somma assicurata per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni, contenuti nei locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato, non co- municanti con i locali di abitazione, con il massimo di euro 1.000,00 per singolo oggetto.
e) massimo di euro 1.000,00 per denaro.
Le garanzie di cui ai commi b) e c) non si intendono operanti per i gioielli e i preziosi ubicati nelle dimore saltuarie.
Art. 24 - Assicurazione a primo rischio assoluto L’assicurazione di cui alla presente Garanzia “Furto” è prestata a Primo Rischio Assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile.
Art. 25 - Mezzi di chiusura dei locali
L’assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura ver- so l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’e- sterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robu- sti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfonda- mento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’inter- no, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm, oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di su- perficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
Qualora, in caso di furto, dovesse risultare che l’autore del reato sia penetrato nei locali attraverso un’apertura difesa da mezzi di protezione e chiusura non conformi a quelli sopra descritti, oppure, in caso di presenza di persone all’interno dei locali, non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle fi- nestre, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’impor- to liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri.
Art. 26 - Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente deve dar- ne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell’effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successi- vo a quello in cui la Società ha ricevuto l’avviso, salvo il disposto dell’Art. 5 delle “Norme che regolano l’assicurazione in genera- le”, se il trasloco comporta aggravamento del rischio.
Art. 27 - Xxxxxx, rapina, estorsione
La Società si obbliga a indennizzare, con il limite massimo di euro 500,00 per denaro, l’Assicurato dei danni materiali e diretti a Lui derivanti da scippo e rapina di gioielli, valori, denaro, pel- licce od altri oggetti di uso personale, commessi al di fuori dei locali di abitazione, entro il territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, sottratti all’Assicurato stesso e/o ai suoi familiari conviventi, compreso il furto commesso in seguito ad infortunio o malore della persona derubata.
La garanzia non vale:
- per le persone di età inferiore a 14 anni, salvo che si trovino in compagnia di persona adulta;
- per i preziosi, gioielli, valori ed altre cose che attengono ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi.
Art. 28 - Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed al- tri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza di- chiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distru- zioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità, di fatto o di diritto, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) agevolati dall’Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi co- municanti;
- da persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispon- dere;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei lo- cali che le contengono;
- da persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’Art. 649 del Codice Penale (nn. 1, 2 e 3), anche se non sono coabitanti;
c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni oppure scoppi provocati dall’autore del reato;
d) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo gior- no, se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disa- bitati per più di 45 giorni consecutivi. Relativamente a gio- ielli, valori, carte preziosi, titoli di credito in genere e denaro, l’esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
e) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimen- to od uso o di altri eventuali pregiudizi.
Art. 29 - Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo Relativamente alle garanzie qui prestate, vengono riportati limiti di indennizzo applicati, più precisamente come indicato nella Tabella C riportata nella pagina seguente.
Tabella C - FURTO
Garanzia Limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo
Uso fraudolento carte di credito euro 1.000,00
Spese per sostituzione serrature euro 500,00
Spese per duplicazione documenti euro 500,00
Onorario periti euro 500,00
Spese mediche euro 1.000,00
Atti vandalici 50% somma assicurata
Furto perpetrato da collaboratori domestici 10% somma assicurata
Guasti cagionati dai ladri euro 1.000,00
Furto cose personali in villeggiatura euro 1.000,00
Xxxxxx, rapina ed estorsione euro 500,00
Garanzia Responsabilità Civile
Art. 30 - Che cosa garantiamo
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e/o il suo nucleo familiare e/o i minori in affidamento temporaneo, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza per la Re- sponsabilità per i fatti della vita privata, di quanto questi sia- no tenuti a pagare - quali civilmente responsabili a termini di legge - a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per:
1) Xxxxx involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed anima- li, in conseguenza di un fatto accidentale che si verifichi nell’ambito della vita privata, ivi compresi i rischi derivanti:
a) dalla proprietà della casa assicurata. Sono comprese le pertinenze della stessa quali le autorimesse ad uso della stessa casa, le dipendenze, le recinzioni, le attrezzature sportive ed i giochi, alberi e strade private purché il tutto realizzato negli spazi adiacenti alla casa e ad uso esclu- sivo della stessa o parti in comune.
Si intendono ivi compresi i rischi derivanti da:
I) lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in econo- mia, nonché, quale committente, dei lavori di straor- dinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni, fatti eseguire nella dimora abituale dell’Assicurato, sue dipendenze ed aree di pertinen- za; Si intendono compresi i rischi della committenza delle opere per quanto previsto dal D.Lgs. 494/96 e successive modifiche;
II) contaminazione dell’acqua o del suolo provocata da sostanze emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. La garanzia è prestata con un sottolimite di risarcimento pari al 10% del massimale assicurato per sinistro e per anno assi- curativo e resta a carico dell’Assicurato, per ogni danno risarcibile, una franchigia di 500,00 euro;
III)interruzioni o sospensioni totali o parziali di atti- vità industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente garanzia. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del massimale per sinistro e per anno assicurativo e resta a carico dell’Assicurato, per ogni danno risarcibile, una franchigia di 500,00 euro;
IV) da spargimento d’acqua o rigurgiti di fogna qualo- ra conseguenti a rotture accidentali od occlusioni di tubazioni o condutture Per tale garanzia resta a carico dell’Assicurato, per ogni danno risarcibile, una franchi- gia di 250,00 euro.
V) proprietà e conduzione di appezzamenti di terreno ad uso giardino od orto compresi animali da cortile, esclusivamente ad uso domestico e non professio- nale, anche se non contigui all’abitazione assicurata, purché ubicati nello stesso Comune e con un’esten- sione non superiore a mq 2.000;
b) da conduzione della dimora abituale e/o saltuaria non- ché dei beni mobili in esse contenute comprese le relati- ve pertinenze e quote di parti comuni e relativi impianti fissi;
c) da intossicazione ed avvelenamento causati da cibi e bevande;
d) dall’uso di giocattoli, anche a motore, da parte dei bambini;
e) dalla proprietà, nonché dall’uso, di biciclette anche con motore elettrico e carrozzine con motore elettrico per disabili, compreso l’uso per servizio da parte dei do- mestici;
f) dalla proprietà, nonché dall’uso personale e diretto, di cavalli ed altri animali da sella;
g) dalla proprietà o custodia di cani ed altri animali do- mestici.
La presente garanzia è prestata con l’applicazione delle seguenti franchigie, per sinistro e limitatamente ai soli danni a cose:
- nessuna franchigia se il cane viene utilizzato per scopi assistenziali (cani sociali, cani guida, ecc.);
- euro 100,00 negli altri casi;
Sono esclusi dalla garanzia i cani appartenenti alle se- guenti razze e agli incroci con esse ottenuti:
- Pitt Bull;
- American Staffordshire Terrier;
- Staffordshire Terrier;
- Bull Terrier;
- Tosa Inu Giapponese;
- Fila Brasileiro;
- Dogo Argentino;
- Dogue de Bordeaux;
- Doberman;
- Rottweiler;
- Mastino Napoletano;
- Bullmastiff;
- Cane da montagna dei Pirenei;
- Tibetan Mastiff;
- Briard.
h) dalla proprietà, uso e detenzione di armi, anche da fuo- co, compreso l’uso personale per difesa, tiro a segno e tiro a volo (escluso l’esercizio dell’attività venatoria);
i) da fatto colposo inerente la vita privata delle persone alla pari temporaneamente ospiti dell’Assicurato;
j) da responsabilità personale derivante dalla partecipa- zione ad attività sociali o di volontariato;
k) da responsabilità per la partecipazione quale genitore ad attività scolastiche previste dai Decreti Delegati od autorizzate dalle Autorità Scolastiche;
l) dalla proprietà ed uso di imbarcazioni, a vela o a remi, fino a metri 6,50 di lunghezza e di wind-surf, purché non dati a noleggio o in locazione;
m)dalla pratica di hobbies quali: modellismo (esclusi i dan- ni ai modelli), campeggio, bricolage, giardinaggio (la ga- ranzia comprende l’impiego di piccoli utensili e attrezza- ture anche a motore quali, ad esempio: decespugliatori, motoseghe, motozappe, tagliasiepi, tosaerba anche se utilizzati come spazzaneve);
n) dalla pratica di attività sportive comuni, compresa la partecipazione a gare dilettantistiche. È invece esclusa qualsiasi attività sportiva che assuma carattere profes- sionale, nonché la pratica del parapendio e del paraca- dutismo;
o) da incendio di veicoli a motore ad uso privato, com- prese le roulottes e i carrelli da campeggio, di proprietà dell’Assicurato e/o dei familiari conviventi e posti su aree private;
p) dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.
La garanzia è inoltre estesa alla Responsabilità civile deri- vante all’Assicurato:
q) in caso di guida di veicoli e natanti non di sua proprietà per lesioni corporali provocate al proprietario del veicolo; la garanzia è valida sempre che l’Assicurato sia abilitato alla guida, a norma delle disposizioni di legge;
r) per danni provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni dell’Assicurato a seguito di guida, contraria alla volontà dei genitori, di veicoli e natanti in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla Legge per la loro guida ed uso;
s) danni cagionati da figli minori temporaneamente affida- ti a terzi.
t) per danni cagionati da figli minori non presenti nel nu- cleo famigliare, temporaneamente affidati all’assicurato;
u) da fatti volontari di figli portatori di handicap;
v) alla responsabilità per danni provocati dagli Assicurati, per loro responsabilità personale, nella loro qualità di trasportati su veicoli e natanti di proprietà altrui, a terzi non trasportati sui medesimi, esclusi i danni al veicolo stesso;
w) per fatto dei figli minori, anche quando sono affidati temporaneamente a persone non conviventi;
x) alla proprietà e/o custodia di animali domestici, da cor- tile, da caccia e da sella (escluso furto);
y) dalla proprietà e conduzione di impianti e attrezzature sportive ad uso domestico.
La validità delle estensioni di garanzia di cui ai punti n) e o) è subordinata all’esistenza, sui veicoli interessati, di operante copertura assicurativa verso terzi, ai sensi della Legge n. 990 e successive modificazioni.
2) Lesioni personali subite da collaboratori familiari, a se-
guito di infortuni da essi sofferti in conseguenza di reato colposo, perseguibile d’ufficio e giudizialmente accertato. Questa garanzia è prestata fino a concorrenza del 50% del massimale per sinistro indicato in polizza, con il limite di euro 160.000,00 per ogni persona infortunata.
Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.
Art. 31 - Persone non considerate terze
Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:
a) il coniuge, anche di fatto, i genitori ed i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente con lui convivente; esclusi- vamente per i danni da incendio e scoppio, sono considerati terzi i genitori ed i figli del Contraente se residenti in unità immobiliari distinte;
b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’As- sicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di ser- vizio (salvo quanto previsto dall’Art. 30 comma 1 lettera a) punto I);
c) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l’ammini- stratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).
Art. 32 - Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni:
a) cagionati dall’esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale o connessa con affari, locazioni o noleggi;
b) alle cose od agli animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia, a qualsiasi titolo o destinazione;
c) da furto;
d) conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fi- scali;
e) provocati sotto l’influsso di sostanze alcoliche o stupefa- centi;
f) derivanti dalla proprietà e circolazione, anche da parte di domestici, di veicoli a motore, natanti e aerei di qualsiasi genere (salvo quanto previsto dall’Art. 30 lettera q);
g) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
h) derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, dalla pratica del parapendio e del paracadu- tismo, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o com- petizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali;
i) derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regolamen- ti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per dife- sa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
j) derivanti dall’esercizio della caccia;
k) da manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraeleva- zioni e demolizioni dei fabbricati di proprietà o in condu- zione (salvo quanto previsto dall’Art. 30 punto 1) lettera a) comma I);
l) da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
m) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, salvo quanto previsto dall’Art. 30 punto 1) lettera a) comma II);
n) derivanti dai rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabo- taggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
o) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze ra- dioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche nonché derivanti dall’emissione di onde e campi elettromagnetici;
p) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, manipola- zione di prodotti contenenti amianto;
q) alle persone non considerate terze, come indicato nel pre- cedente Art. 31;
r) derivanti dalla proprietà di case diverse da quella assicurata;
Art. 33 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i danni che avvengano in tutto il mondo. Limitatamente ai danni a cose negli Stati Uniti d’America e Ca- nada, la copertura opera con applicazione di una franchigia assoluta di euro 5.000,00 per singolo sinistro.
Art. 34 - Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo Relativamente alle garanzie qui prestate, vengono riportate le franchigie (che diventa minimo in presenza di uno scoperto), gli scoperti e i limiti di indennizzo applicati, più precisamente come indicato nella Tabella D sottoriportata.
Tabella D – RESPONSABILITÀ CIVILE
Norme che regolano i sinistri
Norme relative alle Garanzie Incendio e Furto
Art. 35 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le re- lative spese sono a carico della Società secondo il disposto dell’Art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile;
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Au- torità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in partico- lare: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distru- zione di titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire
- se la Legge lo consente - la procedura di ammortamento; le relative spese sono a carico della Società secondo il disposto dell’Art. 1914 del Codice Civile;
e) conservare tanto le cose non rubate o salvate, quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro, fino ad avvenuta liqui- dazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro, oltre che del- la realtà e dell’entità del danno; tenere inoltre a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro ele- mento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamen- ti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la per- dita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
Art. 36 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammon- tare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al mo- mento del sinistro, occulta, o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Garanzia
Danni da sospensione o interruzione attività Danni da inquinamento
Spargimento d’acqua
Proprietà o custodia cani o altri animali domestici Lesioni personali subite da collaboratori familiari
Franchigia
euro 500,00
euro 500,00
euro 250,00
nessuna o euro 100,00, vedasi Art. 30 lett. g)
-
Limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo
10% del massimale
10% del massimale
-
-
Validità territoriale | limitatamente a Stati Uniti d’America e Canada, euro 5.000,00 | - |
50% del massimale, con il limite di euro 160.000,00 per persona
Art. 37 - Procedura per la valutazione del danno L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamen- te oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nomina- ti uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si veri- fichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi; il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Cia- scun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomi- ne, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo sono ripartite a metà.
Art. 38 - Mandato dei periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il ri- schio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 35 - Obblighi in caso di sinistro;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valuta- zione di cui all’Art. 40 - Determinazione del danno;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, com- prese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devo- no essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sot- toscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’os- servanza di ogni formalità.
Art. 39 - Valore delle cose assicurate
Il “valore delle cose assicurate” al momento del sinistro viene determinato stimandone, con riferimento temporale al mo- mento del sinistro, separatamente il relativo valore a nuovo sia per il fabbricato che per il contenuto.
Art. 40 - Determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna garanzia interessata dal sinistro,
la determinazione del danno è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I - Fabbricato. Si stima il relativo “valore a nuovo”; pertanto, l’ammontare del danno risarcibile è pari alla spesa neces- saria per ricostruire a nuovo le parti distrutte, escluso il va- lore dell’area, e per riparare quelle soltanto danneggiate, diminuita del valore dei residui.
II – Contenuto. Si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o uguali od equivalenti per caratteristiche, funzionalità, uso e qualità, diminuita del valore dei residui. Tale stima viene conteggiata con il limite del doppio del valore che le cose distrutte o sottratte avevano al mo- mento del sinistro.
Rimangono ferme le disposizioni dell’Art. 14 Garanzia In- cendio - Sottolimiti di indennizzo per l’assicurazione del Contenuto, e dell’Art. 23 Garanzia Furto - Sottolimiti di in- dennizzo per l’assicurazione Furto.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del si- nistro devono essere tenute separate dalla stima di cui sopra.
Art. 41 - Valore a nuovo per i primi due anni
A parziale deroga di quanto previsto dal precedente Art. 40 ed esclusivamente per la garanzia furto, in presenza di documen- tazione fiscale che attesti il valore di acquisto e la sua data, relativamente alle apparecchiature elettroniche acquistate entro due anni dal sinistro, la determinazione del danno viene effettuata prendendo a riferimento il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per qualità con il limite del doppio del valore commerciale al mo- mento del sinistro.
Art. 42 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
(valida solo per la Garanzia Furto)
In caso di sinistro le somme assicurate, ed i relativi limiti di in- dennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. L’Assicurato ha facoltà di chiedere, e la Società di concedere, il reintegro dei detti importi previo ver- samento dei corrispettivi premi. Qualora, a seguito del sinistro stesso, la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
Art. 43 - Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di am- mortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenu- ti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi riportata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 44 - Raccolte e collezioni
Qualora una raccolta o collezione venga distrutta, sottratta, danneggiata o distrutta solo parzialmente, la Società risarcirà unicamente il valore dei singoli pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle singole parti.
Rimangono ferme le disposizioni dell’Art. 14 - Sottolimiti di in- dennizzo per l’assicurazione del Contenuto, e dell’Art. 23 - Sot- tolimiti di indennizzo.
Art. 45 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Fermo il disposto dell’Art. 2 - Altre assicurazioni, l’Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato; qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’Assicuratore insolvente - superi l’am- montare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbliga- zione solidale con gli altri Assicuratori.
Art. 46 - Cose di proprietà del coniuge o di terzi
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non posso- no essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Xxxxxx, in particolare, al Contraente compiere gli atti necessari all’ac- certamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 47 - Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile e quelli in cui sia diversamente stabilito nel contratto, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 48 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ri- cevuta la necessaria documentazione, la Società deve prov- vedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un pro- cedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ri- corre alcuno dei casi previsti sia dall’Art. 18 lettera e) Garanzia Incendio, sia dall’Art. 28 lettera b) Xxxxxxxx Xxxxx.
Art. 49 - Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’As- sicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della So- cietà, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restitu- zione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.
In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del
danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamen- te accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamen- to dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’in- dennizzo dovuto.
Art. 50 - Regolazione di franchigie e scoperti
Nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l’inden- nità da liquidare verrà determinata ai sensi dell’Art. 40 - De- terminazione del danno, senza tenere conto di eventuali fran- chigie e/o scoperti, che verranno dedotti successivamente dall’importo dell’indennizzo calcolato.
Norme relative alla Garanzia Responsabilità Civile
Art. 51 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne tem- pestivamente avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile.
Se l’Assicurato omette o ritarda dolosamente o colposamente la presentazione della denuncia del sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiu- dizio sofferto, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile. La suddet- ta denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro ed ogni altra notizia utile per la Società.
Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo pos- sibile, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro stesso.
Art. 52 - Assicurazione di secondo rischio
Qualora esista analoga polizza stipulata con altra Società, per lo stesso rischio e medesime garanzie, la presente assicurazione viene prestata per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la predetta polizza.
Art. 53 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale giudiziale delle ver- tenze in sede civile, penale e amministrativa designando, ove occorre, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azio- ni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un im- porto pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il dan- no cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al dan-
neggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per le- gali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o di ammende né delle spese di giustizia penale.
Norme che regolano la Garanzia Assistenza
Estensione territoriale
I servizi di Assistenza sono validi nei territori di Xxxxxx, Xxxxx- xxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Art. 54 - Prestazioni di assistenza
1. Invio di un idraulico per interventi di emergenza. Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario un idrau- lico per un intervento di emergenza, la Centrale Operati- va provvede all’invio di un idraulico, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massi- mo di 250,00 euro per sinistro. Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
2. Interventi di emergenza per danni da acqua. Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d’acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell’abitazione e del relativo contenuto, la Centrale Operativa provvede all’invio di personale specializ- zato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un massimo di 250,00 euro per sinistro.
3. Invio di un elettricista per interventi di emergenza. Qua- lora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i lo- cali dell’abitazione, dovuta a guasti agli interruttori di ac- censione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvede all’invio di un elettricista, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di 250,00 euro per sinistro. Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
4. Invio di un fabbro per interventi di emergenza. Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Centrale Operativa prov- vede all’invio di un fabbro, tenendo la Società a proprio ca- rico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di 250,00 euro per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
5. Invio di un artigiano per interventi ordinari. Qualora pres- so l’abitazione dell’Assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell’im- pianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Centrale Ope- rativa provvede all’invio dello stesso. Resta a totale carico dell’Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, mate- riali, ecc.).
6. Spese di albergo. Qualora l’abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti ai punti 2, 3, 4 e 5, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti van- dalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Centrale Operativa provvede alla prenotazione di un albergo per
l’Assicurato, tenendo la Società a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo di 500,00 euro per sinistro, qualunque sia il numero di persone coinvolte nel sinistro.
7. Rientro anticipato. Qualora l’Assicurato si trovi in viaggio, e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 2, 3, 4 e 5 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba ri- entrare immediatamente alla propria abitazione, la Centra- le Operativa fornirà, all’Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola an- data, tenendo la Società a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo di 250,00 euro per sinistro. Nei casi in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Centrale Opera- tiva metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa.
La prestazione non è operante se l’assicurato non presenta alla Centrale Operativa un’adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.
8. Invio di un sorvegliante. Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, atti vanda- lici, furto o tentato furto che abbiano colpito l’abitazione dell’assicurato, la sicurezza della stessa sia compromessa, la Centrale Operativa provvederà, dietro richiesta dell’As- sicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantite la sicurezza dell’abitazione dell’Assicurato.
La Società terrà a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di 48 ore e in ogni caso garantirà le tariffe concor- date con l’Istituto di Vigilanza.
Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o fosse già stato contattato un Istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Centrale Operativa.
9. Trasloco. Qualora si verifichi un sinistro che renda inabita- bile l’abitazione dell’Assicurato per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Centrale Operati- va organizzerà il trasloco della mobilia dell’Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo la Socie- tà a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.
Resta a carico dell’Assicurato il costo dell’eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. L’Assicurato dovrà richiedere l’effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.
Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabita-
bile la sua abitazione, l’Assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la Centrale Operativa effettuerà il traslo- co dei soli oggetti rimasti nell’abitazione.
10.Trasferimento di mobili. Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, atti di vanda- lismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l’abitazio- ne, si renda necessario effettuare il trasloco degli oggetti rimasti nell’abitazione danneggiata, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’assicurato, in relazione alle di- sponibilità locali, un veicolo di tipo utilitario, per il quale è consentita la guida con patente B, tenendo la Società a pro-
prio carico il costo del relativo noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore), fino ad un massimo di 250,00 euro per sinistro.
11.Ripristino abitazione. Qualora, in seguito a sinistro inden- nizzabile a termini di polizza, l’abitazione necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano l’abitabilità dell’im- mobile, la Centrale Operativa provvederà al reperimento ed all’invio di un’impresa specializzata, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di 250,00 euro per sinistro.
12.Invio di un termoidraulico. Qualora l’Assicurato necessi- tasse di un termoidraulico a seguito del blocco della cal- daia, dello scaldabagno o del boiler, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzio- namento nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi. La Società terrà a proprio carico i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di 250,00 euro per sinistro. Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovrebbero esse- re pagati dall’Assicurato.
13.Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici. Qualora l’Assicurato necessiti di un riparatore per guasti a lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatori e congelatori fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di effi- cacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore) la Centrale Operativa provve- derà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla se- gnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.
La Società terrà a proprio carico l’uscita e la spesa della ma- nodopera fino ad un massimo di 150 euro per sinistro. Sono esclusi:
- tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall’Assicurato;
- gli elettrodomestici coperti da garanzia del produttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere;
- gli elettrodomestici non ubicati nella Prima Casa dell’Assi- curato. La validità della presente Garanzia decorrerà dopo 30 Giorni dalla data di inizio validità della polizza (o di suoi successivi rinnovi).
Art. 55 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le pre- stazioni di assistenza
1. Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni assicurato per un
massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza.
2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteri- stiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accele- razione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) dolo dell’assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
d) abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non te- rapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
3. Sono a carico dell’assicurato tutte le spese necessarie al ri-
pristino di parti dell’abitazione interessate dall’intervento di assistenza.
4. Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
5. La Società non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
6. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’Art. 2952 Codice Civile.
7. A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra società di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni società assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
Nel caso in cui attivasse altra società, le presenti prestazio- ni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condi- zioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Società assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
8. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
9. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qua- lora l’assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.
00.Xx polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le contro- versie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 56 - Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi in Italia ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo a:
- Inter Partner Assistance S.A. Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000 00000 Xxxx
- numero verde: 800 969 649
- oppure al numero di Roma: 06 42115649
- per chiamate dall’estero può comporre il seguente numero:
x00 00 00000000
- oppure se non può telefonare può inviare un fax a: 00 0000000 (x00 00 0000000 dall’estero).
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. nome e cognome;
3. numero di polizza;
4. indirizzo del luogo in cui si trova;
5. il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stes- so è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documen- tazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla
Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà au- torizzare esplicitamente l’effettuazione.
Sezione B - Infortuni
Art. 57 - Somme assicurate e loro suddivisione
Le somme complessivamente assicurate comprese quelle espresse in percentuale, si intendono riferite all’intero nucleo familiare del Contraente con esclusione delle persone non as- sicurabili ai sensi dell’Art. 74 delle Condizioni di assicurazione. Ciascuna persona è assicurata per l’importo ottenuto dalla di- visione delle somme complessivamente garantite nella scheda di polizza, per il numero delle persone, escluse quelle indicate all’Art. 74, che risultino iscritte nello stato di famiglia del Contra- ente al momento del sinistro.
Fermo restando il criterio di determinazione sopra descritto, in caso di infortunio che colpisca una persona assicurata di età in- feriore ai 14 anni, la somma da liquidare sarà:
- per il caso di morte, il 50% di quella contrattualmente stabili- ta per lo stesso caso;
- per il caso di invalidità permanente, quella contrattualmente stabilita per lo stesso caso, più il 50% della somma stabilita contrattualmente per il caso di morte.
Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero le somme assicurate, esse verranno proporzionalmente ridotte.
Oggetto e delimitazioni del rischio
Art. 58 - Che cosa garantiamo
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle propria attività che egli compia senza carattere di professionalità.
Sono compresi in garanzia e sono considerati infortuni, gli
eventi derivanti da:
- imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che le persone assicurate non vi abbiano preso parte attiva;
subiti per:
- aggressioni, scippi, rapine, sequestro anche tentato; xxxxxxxx in:
- stato di malore od incoscienza; dovuti a:
- asfissia o soffocamento non di origine morbosa;
- avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- lesioni provocate da improvviso contatto con corrosivi;
- morsi di animali, punture di insetti o di aracnidi, escluse le affezioni di cui gli insetti siano portatori necessari;
- annegamento, assideramento, congelamento, folgorazio- ne, colpi di sole o di calore od altre influenze termiche e/o atmosferiche.
Si intendono altresì comprese le rotture sottocutanee di tendini. La garanzia è operante purché l’evento sia cagionato da infortunio.
Art. 59 - Servizio militare
L’assicurazione resta valida quando l’Assicurato presta servi- zio a favore delle Forze Armate Italiane durante i richiami per esercitazioni da svolgersi all’interno dei confini della Repubbli- ca Italiana.
L’assicurazione viene sospesa qualora l’Assicurato debba ri- spondere:
- all’arruolamento volontario;
- al richiamo per mobilitazione oppure per la partecipazione ad operazioni ed interventi militari fuori dai confini della Re- pubblica Italiana.
L’assicurazione rimane sospesa altresì qualora l’Assicurato fac- cia uso e/x xxxxx mezzi aerei militari e faccia uso del paracadute.
Art. 60 - Rischio volo
La garanzia è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca du- rante i viaggi in aereo turistici o di trasferimento, in qualità di passeggero su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, tran- ne quelli effettuati:
- su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo in occasio- ne di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- su aeromobili di aeroclubs;
- su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (quali per esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendio).
Agli effetti della garanzia il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno.
Art. 61 - Lesioni muscolari da sforzo - ernie traumatiche o da sforzo
La garanzia si intende estesa alle lesioni muscolari da sforzo e
alle ernie traumatiche o da sforzo, limitatamente alla invalidità permanente e alla diaria giornaliera, con l’intesa che:
- la copertura assicurativa è operante dal 181° giorno successi- vo a quello di decorrenza della garanzia;
- qualora l’ernia risulti operabile, verrà corrisposto solamente l’indennizzo per la diaria senza ricovero se prevista, fino ad un massimo di 30 giorni;
- qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile se- condo parere medico, verrà corrisposto solamente un inden- nizzo non superiore al 10%, della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale;
- qualora insorga, contestazione circa la natura e/o operabili- tà dell’ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico di cui all’Art. 83 - Determinazione dell’indennizzo
- Perizia Contrattuale delle Norme che regolano i sinistri. Qua- lora, per sostituzione od altra variazione di polizza, la pre- sente copertura subentri - senza soluzione di continuità - ad altra uguale copertura, il termine di 180 giorni sopra stabilito decorre:
- dalla data di decorrenza della precedente copertura, per le somme e prestazioni dalla stessa previste;
- dalla data di decorrenza della presente copertura, limitata- mente alle maggiori somme e prestazioni da essa assicurate.
Art. 62 - Morte presunta
In caso di affondamento, naufragio di nave o caduta di aero- mobili, sempreché sia stata accertata dall’Autorità Giudiziaria la presenza a bordo dell’Assicurato, se entro un anno dalla data dell’incidente il corpo dell’Assicurato non viene ritrova- to, la Società corrisponderà la somma prevista per il caso di morte.
Art. 63 - Indennità per commorienza genitori
Qualora, in conseguenza di uno stesso evento, si verifichi il contemporaneo decesso, a seguito di infortunio indennizza- bile ai sensi di polizza, dell’Assicurato e del suo coniuge non legalmente separato, la Società corrisponde ai loro figli mino- renni conviventi ed a quelli, anche maggiorenni, portatori di handicap, un’indennità supplementare pari al 50% della som- ma assicurata per la prestazione caso morte.
Art. 64 - Rischio di guerra
La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guer- ra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato ri- sulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace.
Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dal- la predetta causa che colpiscono l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repub- blica di San Marino.
Si intendono tuttavia esclusi i rischi atomici di cui all’Art. 72 let- tera l), ed il Rischio Volo di cui all’Art. 60 delle Condizioni di as- sicurazione.
Art. 65 - Spese di rimpatrio
Qualora dall’infortunio derivi una invalidità permanente, in- dennizzabile a termini di polizza, superiore al 5%, e lo stesso infortunio richieda un immediato rimpatrio con il mezzo di tra- sporto più idoneo, la Società provvederà a rimborsare le spese sostenute, fino alla concorrenza di euro 1.500,00 su presenta- zione di regolare documentazione.
Art. 66 - Indennità per perdita anno scolastico
Qualora in caso di infortunio indennizzabile a termini di poliz- za lo Studente Assicurato risulti regolarmente iscritto a scuola italiana o straniera di istruzione primaria o secondaria e se, in conseguenza dell’infortunio stesso, si sia trovato nell’im- possibilità di frequentare le lezioni per un periodo tale da de- terminare la perdita dell’anno scolastico in corso, la Società corrisponderà l’1% del capitale per lui assicurato per il caso di invalidità permanente.
Il pagamento dell’indennità viene effettuato soltanto previa presentazione di specifica documentazione rilasciata dall’Au– torità scolastica dalla quale risulti che la perdita dell’anno scola- stico è avvenuta in conseguenza della predetta assenza.
Art. 67 - Danno estetico
In caso di infortunio che comporti, oltre che l’indennizzo a ti- tolo di invalidità permanente anche conseguenze di carattere estetico al viso, la Società rimborserà un ulteriore importo mas- simo di euro 3.000,00 per le spese, documentate, sostenute
dall’Assicurato per interventi di chirurgia plastica ed estetica allo scopo di ridurre od eliminare i danni estetici al viso.
Art. 68 - Rischio calamità naturali
L’assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche, nonché da inondazioni.
Resta convenuto però che in caso di evento che colpisca più assi- curati e/o più contratti con la stessa Società, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà superare la somma di euro 1.500.000 (unmilionecinquecentomila); qualora gli indennizzi complessi- vamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate.
Art. 69 - Infortuni derivanti da colpa grave
Si considerano in garanzia gli infortuni derivanti da colpa gra- ve dell’Assicurato.
Art. 70 - Malattie tropicali
La garanzia è estesa, limitatamente al caso di invalidità per- manente da infortunio, alle malattie tropicali, intendendosi per tali quelle diagnosticate dai medici curanti, compresa la malaria.
La presente estensione di garanzia è valida sino alla concor- renza della somma assicurata per il caso di invalidità perma- nente da infortunio e con un massimo indennizzo pari ad euro 100.000 (centomila).
Si conviene che non si farà luogo ad indennizzo quando l’invali- dità permanente sia di grado pari o inferiore al 15% della totale; se invece essa risulterà superiore al 15% della totale, l’indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente tale percentuale. La validità di questa estensione di garanzia è subordinata al fat- to che l’Assicurato, al momento della partenza, si trovi in per- fette condizioni di salute e che si sia sottoposto alle prescritte pratiche di profilassi richieste dalle Autorità sanitarie dei Paesi ove intende recarsi.
Art. 72 - Rischi esclusi dall’assicurazione
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
a) dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a moto- re in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove
b) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’As- sicurato è privo della prescritta abilitazione salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
c) dalla pratica di sports aerei in genere e dalle partecipazioni a gare o corse motoristiche e/o motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti;
d) dalla pratica delle seguenti discipline sportive anche se svol- te a carattere ricreativo: paracadutismo, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, rafting, scalata di roccia o ghiaccio, alpinismo in solitaria, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acro- batico e/o estremo, freeclimbing, discesa con skeleton, bob, tuffi controllati da corde elastiche (bungee jumping), rugby, football americano, hockey, immersione con autorespiratore;
e) dalla partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando l’Assicurato svolga tale attività a livello profes-
sionistico o a carattere internazionale o, comunque, in modo tale da essere prevalente per impegno temporale a qualsiasi altra occupazione;
f) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefa- centi o allucinogeni;
g) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
h) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
i) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni o eru- zioni vulcaniche;
l) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, na- turali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine ac- celeratrici, raggi X, ecc.);
m) da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici;
n) gli infarti, in ogni caso, e le lesioni muscolari da sforzo e le ernie, fatta eccezione quanto previsto dall’Art. 61 - Lesioni muscolari - Xxxxx traumatiche e da sforzo;
o) da attività che l’Assicurato svolga a carattere di professiona- lità.
Art. 73 - Limiti territoriali
L’assicurazione vale per il mondo intero.
Art. 74 - Persone non assicurabili
Premesso che la Società, qualora fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cere- brali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco- depressive o sindromi da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l’assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra ri- chiamate insorgano nel corso del contratto si applica quanto di- sposto dall’Art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato.
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze si applica quanto disposto dall’Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, delle Condizioni di assicurazione e dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 75 - Limite d’età degli Assicurati
Sia il Contraente che la Società, ad ogni scadenza annua succes- siva al compimento del 75° anno di età dell’Assicurato, possono recedere dall’assicurazione relativa a tale persona con preavviso di almeno 60 giorni.
Prestazioni
Art. 76 - Prestazione caso di morte
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte e questa si ve- rifichi anche successivamente alla scadenza di polizza - entro due anni dalla data dell’infortunio - , la Società corrisponde la somma assicurata stabilita in polizza per la prestazione caso morte ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.
Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’Assicurato muore in conseguenza del medesi- mo infortunio, la Società corrisponde ai Beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
Art. 77 - Prestazione invalidità permanente
L’indennizzo per invalidità permanente da infortunio è dovuto se l’invalidità stessa si verifica - anche successivamente al ter- mine della polizza - entro due anni dal giorno dell’infortunio.
a) Se l’infortunio ha come conseguenza la invalidità perma- nente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata stabilita in polizza per la prestazione Invalidità Permanente.
b) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità perma- nente definitiva parziale, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata per l’invalidità Permanente in proporzio- ne al grado di invalidità permanente che va accertato fa- cendo riferimento alla tabella allegata al Regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1.124.
c) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità perma- nente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto B), le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti ana- tomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso;
- nel caso di distorsione al ginocchio od alla caviglia senza riscontro radiografico di ulteriori fatti lesivi non si proce- derà ad alcun indennizzo considerando pari a 0% l’inva- lidità permanente che ne consegue;
- nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determi- nabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in rife- rimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’Assi- curato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipen- dentemente dalla sua professione.
d) La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione della percentuale di invalidi- tà calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%; per la valuta- zione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi.
e) In caso di constatato mancinismo le percentuali di ridu- zione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
Art. 78 - Determinazione dell’indennizzo da liquidare per in- validità permanente
La liquidazione dell’indennizzo per invalidità permanente non
verrà effettuata quando l’invalidità permanente accertata è di grado pari o inferiore al 5%; se invece l’invalidità permanente accertata risulta superiore al 5% l’indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente.
Qualora l’invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 21% non si applicano le modalità suddette e la liquidazione dell’indennizzo è pari alla valutazione dello stesso.
Art. 79 - Anticipi sulla liquidazione dell’indennizzo
Qualora trascorsi due mesi dal termine della cura medica sia prevedibile che all’Assicurato infortunatosi residui un’invalidi- tà permanente di grado superiore al 24%, la Società - su ri- chiesta - corrisponderà all’Assicurato stesso un anticipo pari alla metà di quello che gli spetterebbe in base alla previsione, da conguagliarsi in sede di liquidazione definitiva.
Art. 80 - Prestazione rimborso spese mediche
La Società, in caso di infortunio indennizzabile a termini di po- lizza rimborsa all’Assicurato sino alla concorrenza della som- ma assicurata stabilita in polizza per la prestazione Rimborso Spese Mediche le spese sostenute, ivi compresi i ticket per le prestazioni fornite dal S.S.N., per:
- xxxxxxx xxx xxxxxx e dei chirurghi, degli assistenti e degli anestesisti;
- diritti di sala operatoria, materiali d’intervento, accerta- menti diagnostici (radiografie, radioscopie, esami di labo- ratorio);
- terapie fisiche e medicinali (queste ultime entro il limite del 30% della somma assicurata);
- rette di degenza in istituto di cura pubblico o privato;
- trasporto dal luogo dell’incidente all’istituto di cura con autoambulanza od altro mezzo di trasporto idoneo entro il limite del 10% della somma assicurata;
Il rimborso è condizionato alla presentazione di idonea e origi- nale documentazione fiscalmente valida di quanto pagato per le spese sopraindicate entro 30 giorni dal termine delle cure mediche.
Art. 81 - Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente inte- gro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse col- pito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’Art. 77 – prestazioni Invalidità permanente, delle Condizioni di assicurazione sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Norme che regolano i sinistri
Art. 82 - Denuncia dell’infortunio e obblighi dell’Assicurato In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono dar- ne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza
oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile.
La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue moda- lità di accadimento.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a ca- rico dell’Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell’assicurazione. L’Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli ac- certamenti necessari, da eseguirsi in Italia.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’inden- nizzo, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
Art. 83 - Determinazione dell’indennizzo-perizia contrattuale L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli Ar- ticoli che precedono.
Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invali- dità permanente o sul grado o durata della diaria giornaliera, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’Art. 81 - Criteri di indennizzabilità, delle Condizioni di assicu- razione possono essere demandate per iscritto, di comune ac- cordo fra le parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina vie- ne demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio medico. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il me- dico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’op- portunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in ap- posito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognu- na delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti an- che se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale defi- nitivo.
Art. 84 - Diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritti, al diritto di surrogazione di cui all’Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 85 - Limite di indennizzo per sinistri catastrofici
Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza, l’esborso massimo
complessivo a carico della Società non potrà comunque supera- re l’importo di euro 1.000.000,00.
Qualora le indennità liquidabili a termini di polizza eccedessero nel loro complessivo tale importo, le stesse verranno proporzio- nalmente ridotte.
Sezione C - Responsabilità civile del capofamiglia
Art. 86 - Che cosa garantiamo
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e/o il suo nucleo familiare e/o i minori in affidamento temporaneo, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza per la Re- sponsabilità per i fatti della vita privata, di quanto questi sia- no tenuti a pagare - quali civilmente responsabili a termini di legge - a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per:
1) Xxxxx involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed anima- li, in conseguenza di un fatto accidentale che si verifichi nell’ambito della vita privata, ivi compresi i rischi derivanti:
a) dalla proprietà della casa assicurata. Sono comprese le pertinenze della stessa quali le autorimesse ad uso della stessa casa, le dipendenze, le recinzioni, le attrezzature sportive ed i giochi, alberi e strade private purché il tutto realizzato negli spazi adiacenti alla casa e ad uso esclu- sivo della stessa o parti in comune.
Si intendono ivi compresi i rischi derivanti da:
I) lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in econo- mia, nonché, quale committente, dei lavori di straor- dinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni, fatti eseguire nella dimora abituale dell’Assicurato, sue dipendenze ed aree di pertinenza. Si intendono compresi i rischi della committenza delle opere per quanto previsto dal X.Xxx. 494/96 e succes- sive modifiche;
II) contaminazione dell’acqua o del suolo provocata da sostanze emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. La garanzia è prestata con un sottolimite di risarcimento pari al 10% del massimale assicurato per sinistro e per anno assi- curativo e resta a carico dell’Assicurato, per ogni dan- no risarcibile, una franchigia di 500,00 euro;
III) interruzioni o sospensioni totali o parziali di attivi- tà industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente garanzia. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del massimale per sinistro e per anno assicurativo e resta a carico dell’Assicurato, per ogni danno risarcibile, una franchigia di 500,00 euro;
IV) da spargimento d’acqua o rigurgiti di fogna qualora conseguenti a rotture accidentali od occlusioni di tu- bazioni o condutture. Per tale garanzia resta a carico dell’Assicurato, per ogni danno risarcibile, una franchi- gia di 250,00 euro.
V) proprietà e conduzione di appezzamenti di terreno ad uso giardino od orto compresi animali da cortile, esclusivamente ad uso domestico e non professio- nale, anche se non contigui all’abitazione assicurata, purché ubicati nello stesso Comune e con un’esten-
sione non superiore a mq 2.000;
b) da conduzione della dimora abituale e/o saltuaria non- ché dei beni mobili in esse contenute comprese le relati- ve pertinenze e quote di parti comuni e relativi impianti fissi;
c) da intossicazione ed avvelenamento causati da cibi e bevande;
d) dall’uso di giocattoli, anche a motore, da parte dei bambini;
e) dalla proprietà, nonché dall’uso, di biciclette anche con motore elettrico e carrozzine con motore elettrico per disabili, compreso l’uso per servizio da parte dei do- mestici;
f) dalla proprietà, nonché dall’uso personale e diretto, di cavalli ed altri animali da sella;
g) dalla proprietà o custodia di cani ed altri animali do- mestici.
La presente garanzia è prestata con l’applicazione delle seguenti franchigie, per sinistro e limitatamente ai soli danni a cose:
- nessuna franchigia se il cane viene utilizzato per scopi assistenziali (cani sociali, cani guida, ecc.);
- euro 100,00 negli altri casi.
Sono esclusi dalla garanzia i cani appartenenti alle se- guenti razze e agli incroci con esse ottenuti:
- Pitt Bull;
- American Staffordshire Terrier;
- Staffordshire Terrier;
- Bull Terrier;
- Tosa Inu Giapponese;
- Fila Brasileiro;
- Dogo Argentino;
- Dogue de Bordeaux;
- Doberman;
- Rottweiler;
- Mastino Napoletano;
- Bullmastiff;
- Cane da montagna dei Pirenei;
- Tibetan Mastiff;
- Briard.
h) dalla proprietà, uso e detenzione di armi, anche da fuo- co, compreso l’uso personale per difesa, tiro a segno e tiro a volo (escluso l’esercizio dell’attività venatoria);
i) da fatto colposo inerente la vita privata delle persone alla pari temporaneamente ospiti dell’Assicurato;
j) da responsabilità personale derivante dalla partecipa- zione ad attività sociali o di volontariato;
k) da responsabilità per la partecipazione quale genitore ad attività scolastiche previste dai Decreti Delegati od autorizzate dalle Autorità Scolastiche;
l) dalla proprietà ed uso di imbarcazioni, a vela o a remi, fino a metri 6,50 di lunghezza e di wind-surf, purché non dati a noleggio o in locazione;
m) dalla pratica di hobbies quali: modellismo (esclusi i dan- ni ai modelli), campeggio, bricolage, giardinaggio (la ga- ranzia comprende l’impiego di piccoli utensili e attrezza- ture anche a motore quali, ad esempio: decespugliatori, motoseghe, motozappe, tagliasiepi, tosaerba anche se utilizzati come spazzaneve);
n) dalla pratica di attività sportive comuni, compresa la partecipazione a gare dilettantistiche. È invece esclusa qualsiasi attività sportiva che assuma carattere profes- sionale, nonché la pratica del parapendio e del paraca- dutismo;
o) da incendio di veicoli a motore ad uso privato, com- prese le roulottes e i carrelli da campeggio, di proprie- tà dell’Assicurato e/o dei familiari conviventi e posti su aree private;
p) dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.
La garanzia è inoltre estesa alla Responsabilità civile derivante all’Assicurato:
q) in caso di guida di veicoli e natanti non di sua proprietà per lesioni corporali provocate al proprietario del veicolo; la garanzia è valida sempre che l’Assicurato sia abilitato alla guida, a norma delle disposizioni di legge;
r) per danni provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni dell’Assicurato a seguito di guida, contraria alla volontà dei genitori, di veicoli e natanti in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla Legge per la loro guida ed uso;
s) danni cagionati da figli minori temporaneamente affida- ti a terzi.
t) per danni cagionati da figli minori non presenti nel nu- cleo famigliare, temporaneamente affidati all’assicura- to;
u) da fatti volontari di figli portatori di handicap;
v) alla responsabilità per danni provocati dagli Assicurati, per loro responsabilità personale, nella loro qualità di trasportati su veicoli e natanti di proprietà altrui, a terzi non trasportati sui medesimi, esclusi i danni al veicolo stesso;
w) per fatto dei figli minori, anche quando sono affidati temporaneamente a persone non conviventi;
x) alla proprietà e/o custodia di animali domestici, da cortile, da caccia e da sella (escluso furto);
y) dalla proprietà e conduzione di impianti e attrezzature sportive ad uso domestico.
La validità delle estensioni di garanzia di cui ai punti n) e o) è subordinata all’esistenza, sui veicoli interessati, di operante co- pertura assicurativa verso terzi, ai sensi della Legge n. 990 e successive modificazioni.
2) Lesioni personali subite da collaboratori familiari, a se- guito di infortuni da essi sofferti in conseguenza di reato colposo, perseguibile d’ufficio e giudizialmente accertato. Questa garanzia è prestata fino a concorrenza del 50% del massimale per sinistro indicato in polizza, con il limite di euro 160.000,00 per ogni persona infortunata.
Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.
Art. 87 - Persone non considerate terze
Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:
a) il coniuge, anche di fatto, i genitori ed i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente con lui convivente; esclusi- vamente per i danni da incendio e scoppio, sono considerati
terzi i genitori ed i figli del Contraente se residenti in unità immobiliari distinte;
b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’As-
sicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di ser- vizio (salvo quanto previsto dall’Art. 86 comma 1 lettera I) punto I);
c) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l’ammini- stratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).
Art. 88 - Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni
a) cagionati dall’esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale o connessa con affari, locazioni o noleggi;
b) alle cose od agli animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia, a qualsiasi titolo o destinazione;
c) da furto;
d) conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fi- scali;
e) provocati sotto l’influsso di sostanze alcoliche o stupefa- centi;
f) derivanti dalla proprietà e circolazione, anche da parte di domestici, di veicoli a motore, natanti e aerei di qualsiasi genere (salvo quanto previsto dall’Art. 86 lettera q);
g) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
h) derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, dalla pratica del parapendio e del paracadu- tismo, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o com- petizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali;
i) derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regola- menti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
j) derivanti dall’esercizio della caccia;
k) da manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraele– vazioni e demolizioni dei fabbricati di proprietà o in condu- zione (salvo quanto previsto dall’Art. 86 punto 1) lettera a) comma I);
l) da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
m) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, salvo quanto previsto dall’Art. 86 punto 1) lettera a) comma II);
n) derivanti dai rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabo- taggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
o) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze ra- dioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche nonché derivanti dall’emissione di onde e campi elettromagnetici;
p) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, manipola- zione di prodotti contenenti amianto;
q) alle persone non considerate terze, come indicato nel pre- cedente Art. 87;
r) derivanti dalla proprietà di case diverse da quella assicurata.
Art. 89 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i danni che avvengano in tutto il
mondo.
Limitatamente ai danni a cose negli Stati Uniti d’America e Ca- nada, la copertura opera con applicazione di una franchigia as- soluta di euro 5.000,00 per singolo sinistro.
Art. 90 - Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo Relativamente alle garanzie preste dal presente Garanzia, vengono riportate le franchigie (che diventa minimo in presen- za di uno scoperto), gli scoperti e i limiti di indennizzo applicati, più precisamente come indicato nella Tabella D sottoriportata.
Art. 91 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne tem- pestivamente avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile.
Se l’Assicurato omette o ritarda dolosamente o colposamen- te la presentazione della denuncia del sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile. La suddetta denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei dan- neggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro ed ogni altra notizia utile per la Società.
Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo pos- sibile, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro stesso.
Art. 92 - Assicurazione di secondo rischio
Qualora esista analoga polizza stipulata con altra Società, per lo stesso rischio e medesime garanzie, la presente assicurazione viene prestata per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la predetta polizza.
Art. 93 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale giudiziale delle ver- tenze in sede civile, penale e amministrativa designando, ove occorre, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ri- partite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall’As- sicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o di ammende né delle spese di giusti- zia penale.
Tabella D - RESPONSABILITÀ CIVILE
Garanzia Franchigia Limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo
Danni da sospensione o interruzione attività euro 500,00 10% del massimale Danni da inquinamento euro 500,00 10% del massimale
Spargimento d’acqua euro 250,00 -
Proprietà o custodia cani o altri animali domestici Lesioni personali subite da collaboratori familiari
nessuna o euro 250,00, vedasi Art. 48 lett. g)
-
-
Validità territoriale | limitatamente a Stati Uniti d’America e Canada, euro 5.000,00 | - |
50% del massimale, con il limite di euro 160.000,00 per persona
Semplificare
Ramo 37
Ed. Gennaio 2016
N. Proposta
Modulo di proposta | pagina 1 di 8
37
Agenzia (denominazione)
Codice Agenzia
Codice Agente o Subagente
Ramo
Informazioni anagrafiche relative al Contraente-Assicurato
Assicurato (da compilarsi solo se diverso dal Contraente)
Cognome e nome
Codice Fiscale
CAP
Località di residenza
Via
Numero
Data di nascita
Prov.
M F
Sesso
La compilazione dei seguenti campi e il consenso al trattamento dei dati per finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi sono considerati quale consenso espresso all’utilizzo dei recapiti per l’invio di comunicazioni commerciali, l’invio di materiale pubblicitario, ricerche di mercato e per la vendita a distanza. È in ogni caso facoltà del Contraente revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Apporre una barra sui campi relativi ai recapiti che il Contraente non intende fornire.
Tel.
Cell.
Cognome e nome
Ubicazione e caratteristiche del fabbricatoda assicurare
Data di nascita
M F
Sesso Codice Fiscale
Via
Numero
Interno
CAP
Comune
Prov.
Questionario per la valutazione dell’adeguatezza del contratto
Profilo personale
Attività lavorativa Tempo indeterminato Tempo determinato Lavoratore autonomo Stagionale/Altro Pensionato Studente Non occupato
Abitazione Casa di proprietà Casa in affitto Presso i genitori/parenti Altro Stato civile Libero/a Coniugato/a Separato/a-Divorziato/a Vedovo/a Numero figli 0 1 2 3 o più
Obblighi di legge
Il contratto deve soddisfare obblighi di legge? Sì No Se Sì quali?
Eventuali coperture assicurative in corso sugli stessi rischi
Elencare eventuali coperture assicurative in corso sugli stessi rischi.
Situazione finanziaria
Capacità di risparmio netto annuo: fino a euro 5.000 da euro 5.000 a euro 15.000 oltre euro 15.000
Dichiarazione di volontà di acquisto in caso di adeguatezza del profilo del Cliente alla tipologia di contratto proposto
Da sottoscrivere se il contratto, sulla base delle risposte fornite o meno dal Cliente o sulla base di altre informazioni disponibili, risulta adeguato. Valutata la tipologia di contratto proposta, il premio, le franchigie e gli scoperti che rimangono a carico dell’Assicurato, la durata del contratto ed in genere tutti gli elementi fondamentali che costituiscono il contratto stesso, dichiaro di voler accettare la presente proposta assicurativa e di voler sottoscrivere il Contratto ad essa collegato in quanto adeguato alle mie esigenze.
Luogo e data Firma leggibile del Contraente
Luogo e data Firma leggibile dell’Intermediario
Dichiarazione di rifiuto a fornire le informazioni richieste
Da sottoscrivere se non si voglia dare risposta alle domande sopra riportate. Dichiaro di non voler rispondere alle domande sopra riportate, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell’adeguatezza del contratto alle mie esigenze assicurative e che comunque desidero sottoscrivere la presente proposta assicurativa e il Contratto ad essa collegato.
Luogo e data Firma leggibile del Contraente
Luogo e data Firma leggibile dell’Intermediario
Dichiarazione di volontà di acquisto in caso di non adeguatezza del profilo del Cliente alla tipologia di contratto proposto
Da sottoscrivere se il contratto, sulla base delle risposte fornite o meno dal Cliente o sulla base di altre informazioni disponibili, non risulta o potrebbe non risultare adeguato, ma vi è comunque la volontà di sottoscriverlo. Dichiaro di essere stato informato dal qui presente Intermediario dei motivi per i quali, sulla base delle informazioni da me fornite e di eventuali altre informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle mie esigenze assicurative. Dichiaro altresì di voler comunque sottoscrivere la presente proposta assicurativa e il Contratto ad essa collegato.
Motivi della non adeguatezza:
Profilo personale e situazione finanziaria non compatibili con il premio di polizza Contratto non conforme alla tipologia di rischio indicata Tipologia contrattuale non compatibile con l’assenza di carichi familiari Franchigie/scoperti a carico dell’Assicurato non adeguati Altro (specificare)
Luogo e data Firma leggibile del Contraente
Luogo e data
Firma leggibile dell’Intermediario
Modulo di proposta | pagina 2 di 8
Proposta di assicurazione
La presente Proposta di assicurazione si intende accettata, salvo esplicita comunicazione della Compagnia, e le garanzie previste in polizza decorrono dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di sottoscrizione della proposta, o dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato pagato il relativo premio, se successivo.
Data di sottoscrizione
Il contratto sarà di durata annuale con tacito rinnovo.
Con la presente Proposta, il Contraente, sulla base delle informazioni precedentemente fornite, dichiara di voler sottoscrivere la Polizza nei termini di seguito indicati.
Rischio assicurato e premio (scegliere il pacchetto e barrare il relativo premio)
Il presente contratto, come meglio specificato nel fascicolo informativo Mod. 830 e a seconda delle opzioni selezionate, copre i danni al fabbricato assicurato e al suo contenuto causati da incendio, furto (per il contenuto), garanzie aggiuntive, per gli indennizzi a terzi per le responsabilità dell’assicurato e per i servizi di Assistenza - se selezionata l’opzione A -, gli infortuni che l’assicurato e il suo nucleo familiare dovessero subire durante la sua vita privata - se selezionata l’opzione B -, il risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dall’assicurato o dal suo nucleo familiare - se selezionata l’opzione C.
TABELLA COMBINAZIONI GARANZIE SCELTE
A - CASA | opzione A1 | opzione A2 | opzione A3 |
Garanzia | Massimale | Massimale | Massimale |
Incendio fabbricato a primo rischio assoluto | € 5.000 | € 10.000 | € 15.000 |
Incendio contenuto a primo rischio assoluto | € 5.000 | € 10.000 | € 15.000 |
Responsabilità Civile | € 500.000 | € 750.000 | € 1.500.000 |
Furto | € 1.000 | € 2.000 | |
Assistenza | come da fascicolo informativo | come da fascicolo informativo | come da fascicolo informativo |
Premio finito | € 139 | € 199 | € 249 |
B - INFORTUNI | opzione B1 | opzione B2 | opzione B3 |
Garanzia | Massimale | Massimale | Massimale |
Morte | € 50.000 | € 75.000 | € 100.000 |
Invalidità permanente | € 50.000 | € 100.000 | € 150.000 |
Rimborso spese mediche | € 1.000 | € 1.500 | € 2.000 |
Premio finito | € 139 | € 199 | € 249 |
C - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA (possono essere selezionati solo se non già selezionata una combinazione di cui alla sezione A) | opzione C1 | opzione C2 | opzione C3 |
Garanzia | Massimale | Massimale | Massimale |
Responsabilità Civile | € 750.000 | € 1.000.000 | € 1.500.000 |
Premio finito | € 99 | € 139 | € 169 |
TABELLA CUMULATIVA PREMI ANNUI/SEMESTRALI DI POLIZZA SULLA BASE DELLE GARANZIE SCELTE
Garanzie vendute | Premio annuo finito | Premio semestrale finito |
A1 | € 139 | € 72 |
A2 | € 199 | € 102 |
A3 | € 249 | € 128 |
A1+B1 | € 278 | € 143 |
A1+B2 | € 338 | € 174 |
A1+B3 | € 388 | € 200 |
A2+B1 | € 338 | € 174 |
A2+B2 | € 398 | € 205 |
A2+B3 | € 448 | € 231 |
A3+B1 | € 388 | € 200 |
A3+B2 | € 448 | € 231 |
A3+B3 | € 498 | € 256 |
B1 | € 139 | € 72 |
B2 | € 199 | € 102 |
Garanzie vendute | Premio annuo finito | Premio semestrale finito |
B3 | € 249 | € 128 |
B1+C1 | € 238 | € 123 |
B1+C2 | € 278 | € 143 |
B1+C3 | € 308 | € 159 |
B2+C1 | € 298 | € 153 |
B2+C2 | € 338 | € 174 |
B2+C3 | € 368 | € 190 |
B3+C1 | € 348 | € 179 |
B3+C2 | € 388 | € 200 |
B3+C3 | € 418 | € 215 |
C1 | € 99 | € 51 |
C2 | € 139 | € 72 |
C3 | € 169 | € 87 |
NOTA BENE: deve essere barrata UNA sola casella cumulativa delle garanzie sottoscritte (per riga) e UNA sola delle forme di pagamento ammesse per colonna (annuale o semestrale).
Modulo di proposta | pagina 3 di 8
Modalità di pagamento del premio
Il versamento del primo premio alla sottoscrizione della presente proposta, potrà essere effettuato ESCLUSIVAMENTE a mezzo assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a ERGO Assicurazioni S.p.A.
Le rate di premio successive alla sottoscrizione potranno essere versate mediante:
- SCT (Sepa Credit Transfer) sul conto corrente bancario intestato ad ERGO Assicurazioni S.p.A.;
- bollettino postale intestato a ERGO Assicurazioni S.p.A.
- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a ERGO Assicurazioni S.p.A. o all’intermediario in qualità di agente di ERGO Assicurazioni S.p.A.
- SDD (Sepa Direct Debit) su conto corrente bancario intestato al Contraente;
- a mezzo contanti, con il limite massimo previsto dalle normative vigenti, presso l’Agenzia a cui risulta essere assegnato il contratto;
- sistemi di pagamento elettronico previsti come obbligatori dalle normative vigenti.
Per ulteriori dettagli sulle modalità di pagamento si rimanda al fascicolo informativo Mod. EAT 830. Frazionamento: Annuale o Semestrale.
Mandato per addebito diretto SEPA
La sottoscrizione del presente mandato comporta:
A) l’autorizzazione a ERGO Assicurazioni S.p.A. a richiedere all‘Istituto di Credito del debitore l’addebito del suo conto e
Riferimento del mandato
B) l’autorizzazione all‘Istituto di Credito del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da ERGO Assicurazioni S.p.A..
Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dal proprio Istituto di Credito secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
Nome del Debitore*
Indirizzo*
Codice Postale – Località*
Paese*
Conto di Addebito*
SWIFT BIC**
Codice Fiscale*
Cognome e Nome/ Ragione Sociale del Debitore
Via/P.zza/X.xx/Xxxxx/Xxxxxx e numero civico
Indicare CAP – Località e Provincia
Paese
Indicare l’IBAN del titolare del conto di pagamento
Presso l’Istituto di Credito: indicare il codice SWIFT (BIC)
Inserire il Codice Fiscale
ERGO Assicurazioni S.p.A.
Creditore*
Via Pampuri, 13
Indirizzo
Tipo di pagamento: Ricorrente
IT94ZZZ0000010042300151
Codice identificativo creditore*
20141
CAP
Milano
Località
Italia
Paese
Nota: i diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dal proprio Istituto di Credito.
* I campi contrassegnati sono obbligatori.
** Da utilizzare solo per conti correnti esteri.
Luogo e data di sottoscrizione* Firma del debitore*
Ricevuta
Attenzione. Il premio alla sottoscrizione dovrà essere corrisposto dal Contraente.
Il sottoscritto Produttore Sig. , dichiara di ricevere dal Sig.
In data
,
L’importo di euro (in numeri)
(in lettere)
A mezzo Assegno non trasferibile n. della Banca/Posta
intestato a ERGO Assicurazioni S.p.A. per l’inoltro alla Società stessa.
Data
Firma leggibile del Produttore
Firma leggibile del Contraente
Modulo di proposta | pagina 4 di 8
Dichiarazioni
Il Contraente dichiara:
1) di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Proposta il Fascicolo informativo Mod. EAT 830 contenente la Nota informativa, le Condizioni di assicurazione, l’Informativa sulla privacy e la presente Proposta, in ottemperanza al regolamento 35/2010 dell’IVASS.
2) che, agli effetti degli Articoli 1892 e 1893 del Codice Civile:
- non ha avuto precedenti assicurazioni per analoghi rischi risolte per sinistro;
- non ha in corso altre polizze per gli stessi rischi;
- non ha avuto richieste di risarcimento danni negli ultimi due anni.
3) di aver ricevuto e di conoscere le Condizioni di assicurazione contenute nel Fascicolo informativo Mod. EAT 830.
4) di approvare specificamente agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le disposizioni della clausola Conclusione del contratto, pagamento del premio e decorrenza della garanzia contenuta nella presente proposta, nonchè dei seguenti Articoli delle Condizioni di assicurazione: Art. 2 - Altre assicurazioni; Art. 5 - Aggravamento del rischio; Art. 7 - Recesso in caso di sinistro; Art. 8 - Proroga dell’assicurazione; Artt. 35, 51, 91 - Obblighi in caso di sinistro; Artt. 53 e 93 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza; Art. 82 - Denuncia dell’infortunio e obblighi dell’Assicurato; Art. 85 - Limite di indennizzo per sinistri catastrofici.
5) di essere consapevole che, in deroga all’Art. 1887 del Codice Civile, la presente proposta è revocabile dal Contraente fino a quando non abbia ricevuto l’accettazione di ERGO Assicurazioni S.p.A.
AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
Luogo e data Firma leggibile del Contraente
Consenso al trattamento dei dati
Preso atto dell’informativa illustrata a pag. 7 e di tutto quanto stabilito dal Codice sulla Privacy:
ACCONSENTO/IAMO
1. al trattamento dei dati personali, identificativi e sensibili, che mi/ci riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice;
2. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. a), lett. c) ed e), della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a), della medesima informativa o obbligatori per legge;
3. al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE);
Fatti in ogni caso salvi i diritti di cui all’Art. 7 del codice sulla privacy, il sottoscritto si impegna a consegnare una copia dell’informativa a tutti coloro i cui dati sono stati forniti in sede di compilazione/stipula e che saranno oggetto di trattamento.
Luogo e data Nome e Cognome (o denominazione) del Contraente Firma leggibile
Luogo e data Nome e Cognome (o denominazione) di altro soggetto Interessato1 Firma leggibile2
Consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali
4. al trattamento dei dati personali comuni, che mi riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi;
5. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. b) e lett. d), della predetta informativa, per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi;
6. al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi (Paesi UE e Paesi extra UE).
Rimane fermo che il mio/nostro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. Origine dei dati (indicare l’ipotesi ricorrente): dati forniti dall’interessato dati forniti da terzi
ACCONSENTO NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per finalità commerciali
Barrare con X la casella prescelta - In caso di mancata scelta da parte del Contraente il consenso NON si intenderà prestato.
Luogo e data Nome e Cognome (o denominazione) del Contraente Firma leggibile
ACCONSENTO NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per finalità commerciali
Barrare con X la casella prescelta - In caso di mancata scelta da parte del Contraente il consenso NON si intenderà prestato.
Luogo e data Nome e Cognome (o denominazione) di altro soggetto Interessato1 Firma leggibile2
ACCONSENTO NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per finalità commerciali
Barrare con X la casella prescelta - In caso di mancata scelta da parte del Contraente il consenso NON si intenderà prestato.
7. al trattamento dei dati personali comuni, che mi riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale, per finalità di marketing diretto, con modalità automatizzate di contatto (ai sensi dell’Art. 130 co. 1 e 2 del Codice Privacy).
Luogo e data Nome e Cognome (o denominazione) del Contraente Firma leggibile
ACCONSENTO NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per finalità commerciali
Barrare con X la casella prescelta - In caso di mancata scelta da parte del Contraente il consenso NON si intenderà prestato.
7. al trattamento dei dati personali comuni, che mi riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale, per finalità di marketing diretto, con modalità automatizzate di contatto (ai sensi dell’Art. 130 co. 1 e 2 del Codice Privacy).
Luogo e data Nome e Cognome (o denominazione) di altro soggetto Interessato1 Firma leggibile2
1 A titolo esemplificativo si indicano quali possibili altri soggetti interessati: il Contraente Subentrante in caso di voltura della polizza, l’Assicurato e altri soggetti cui si riferiscono i dati personali conferiti e oggetto di trattamento.
2 In caso di voltura della polizza, devono essere completati, barrati e sottoscritti anche i campi dei consensi relativi ad “altro soggetto Interessato”.
Esemplare per il Cliente Modulo di proposta | pagina 5 di 8
Modulo di proposta | pagina 6 di 8
pagina bianca a scopo tipografico
Informativa resa all’Interessato ai sensi del Codice sulla Privacy
Ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (di seguito denominato Codice sulla Privacy), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguar- dano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati
archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, CONSOB ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni,
Il trattamento:
a) è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di
Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione);
b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di
conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Xxxxx;
b) può anche essere diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi delle Società del Gruppo, con finalità di marketing
cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o informazione commerciale ai Clienti, effettuato anche tramite
operativo e strategico, di informativa commerciale ed a scopi di statistica e di ricerca scientifica.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le modalità previste dall’Art. 11, comma 1 del Codice sulla Privacy:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’Art. 4, comma 1, lett. a), del Codice sulla Privacy: raccolta, registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, selezione, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consul– tazione, comunicazione; conservazione; cancellazione distruzione; sicurezza/protezione, comprese tutte le misure connes se all’accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex Art. 30 del Codice sulla Privacy), nonché da società di servizi e/o terze, in qualità di Responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex Art. 30 del Codice sulla Privacy).
3. Natura del conferimento dei dati
Ferma l’autonomia personale dell’Interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Banca Dati RC Auto, IVASS);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’Interessato stesso.
4. Conseguenze dell’eventuale rifiuto di conferire i dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’Interessato di conferire i dati personali:
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’Interessato.
5. Comunicazione dei dati
a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, medici, periti e autofficine; società incaricate per il recupero dei crediti, società di servizi a cui siano affidate la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonchè società di servizi informatici o di
strutture esterne di call center;
c) i dati possono essere comunicati ad altre società, e, in particolare, ad altre imprese di assicurazione, appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo quali autonomi titolari del trattamento, per le finalità indicate al punto 1, lett. a) ai fini dell’esecuzione di adempimenti informativi imposti da disposizioni normative o regolamentari o conseguenti alla conclusione o all’esecuzione dei contratti in essere con l’Interessato. La presente informativa integra, per quanto attiene i dati acquisiti in relazione al presente contratto, l’informativa resa dagli altri titolari del trattamento;
d) i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a ERGO Previdenza S.p.A. quale autonomo titolare del trattamento. Qualora l’Interessato presti il consenso al trattamento per le finalità indicate, la presente viene resa anche quale informativa ai sensi dell’Art. 13 del Codice sulla Privacy da parte di ERGO Previdenza S.p.A., Titolare del trattamento ex Art. 28 del Codice sulla Privacy nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx. Responsabile designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’Art. 7 del Codice sulla Privacy, è la Direzione Commerciale Marketing con sede in Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx - telefono n. 00.00000 - fax n. 00.00000000, a cui potrà essere richiesta ogni informazione in merito all’individuazione degli altri responsabili del trattamento, dei soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per conto del titolare (responsabili ed incaricati).
6. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa.
7. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea in conformità con quanto disposto dagli Artt. 42 e 43 del Codice sulla Privacy.
8. Diritti dell’Interessato
L’Art. 7 del Codice conferisce all’Interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligi- bile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in viola- zione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trat- tamento stesso.
9. Titolare e responsabili del trattamento dei dati
Titolare, ex Art. 28 del Codice, del trattamento è la ERGO Assicurazioni
S.p.A. nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx.
Responsabile designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’Art. 7 del Codice, è la Direzione Commerciale Marketing con sede in xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx - telefono 00.00000
- fax 00.00000000, a cui potrà essere richiesta ogni informazione in merito all’individuazione degli altri responsabili del trattamento, dei soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per conto del Titolare (responsabili ed incaricati).
ERGO Assicurazioni S.p.A. • Sede e direzione generale: Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx • xxx.xxxxxxxxxx.xx • xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Società per Azioni a socio unico - Capitale Sociale € 43.900.000 i.v. - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20/6/1986 (G.U. 26/6/1986 N° 146) - N° Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 07707320151 - Partita IVA N° 10042300151 - Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS al n. 1.00061 ed appartenente al Gruppo assicurativo ERGO Versicherungsgruppe iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 034 - Società soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Italia S.p.A.
Modulo di proposta | pagina 7 di 8
Mod. EAT 830/pp - Gennaio 2016
Modulo di proposta | pagina 8 di 8
Mod. EAT 830 - 01/2016
ERGO Assicurazioni
Sede e direzione generale
Xxx Xxxxxxx 00 • 00000 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
ERGO Assicurazioni S.p.A. • Società per Azioni a socio unico. Capitale Sociale € 43.900.000 i.v. Impresa autorizzata all’esercizio
delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20/6/1986 (G.U. 26/6/1986 N° 146).
N° Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 07707320151. Partita IVA N° 10042300151. Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS al n. 1.00061 ed appartenente al Gruppo assicurativo ERGO Versicherungsgruppe iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 034.
Società soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Italia S.p.A.