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CONVENZIONE DI STAGE NELL’AMBITO DEL CORSO DENOMINATO “CENTRALINISTA TELEFONICO NON VEDENTE” (Codice: 55335/2018/IERFOP/CENTRALNNVED/ORISTANO/01) ATTIVITÀ FORMATIVA AUTOFINANZIATA
(Convenzione n……... del ……./….../ )
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L’Associazione I.E.R.F.O.P. ONLUS, Codice Fiscale 92032580927 e Partita Iva 02281700928 d’ora in poi denominata “soggetto promotore”, in persona del Rappresentante Legale, Xxxx. Xxxx Xxxxxxx, nato a Cagliari (CA) il 20/10/1955, C.F. PLIRRT55R20B354Y, in tale sua qualità domiciliato in Cagliari alla via Platone n.1/3;
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L’ATS Sardegna – Azienda per la Tutela della Salute, C.F. 92005870909 - P.IVA 00935650903, d’ora in poi denominata “soggetto ospitante” con sede legale in Xxx Xxxxxx Xxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx, nella persona del Commissario Straordinario Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Sassari il 15/07/1970, nominato con Delibera Regionale n.52/35 del 23/10/2020, delegato alla stipula Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Direttore S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo, con Deliberazione del Direttore Generale n. 1091 del 23/10/2018.
PREMESSO CHE
- il soggetto promotore come sopra indicato e rappresentato, svolge attività di formazione professionale;
- con determinazione n. 6244 prot. n. 55417 del 12/12/2018, l’Assessorato del Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna ha autorizzato al soggetto promotore il corso in epigrafe;
- il piano didattico del corso in epigrafe prevede un modulo formativo di stage applicativo con l’intento di permettere agli allievi di mettere in atto concretamente – in affiancamento presso aziende, studi professionali o altre strutture produttive private o pubbliche - quanto appreso durante le lezioni frontali, in aula o laboratorio;
- il soggetto ospitante dispone di propri dipendenti/collaboratori in possesso di adeguati titoli professionali e/o culturali, debitamente documentati in apposito curriculum vitae, adeguati per lo svolgimento dell’attività di affiancamento allo stagista quale tutor aziendale;
- il soggetto promotore, da quanto sopra, ha necessità di convenzionarsi con aziende private o pubbliche disposte ad ospitare in stage uno o più allievi del Corso in epigrafe;
- a sua volta il soggetto ospitante ha manifestato l’interesse ad ospitare in stage n. 3 (TRE) allievi del corso in epigrafe;
- è, pertanto, esclusivo interesse delle Parti sopraindicate pervenire alla stipula di una convenzione per il periodo e con le modalità appresso analiticamente indicate.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Premesse
Le premesse che precedono costituiscono parte essenziale ed integrante della presente convenzione.
Art. 2
Generalità
Su proposta del soggetto promotore, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere, presso le proprie strutture, 3 allievi del corso in epigrafe, per lo svolgimento di un periodo di stage applicativo con mansioni di Centralinista Telefonico.
Art. 3
Durata
La presente convenzione ha decorrenza dalla data della sottoscrizione e si considera conclusa al termine dell’esperienza dei tre stagisti.
Il periodo di stage presso le strutture del soggetto ospitante sarà per singolo stagista della durata di 48 (QUARANTOTTO) ore da svolgersi presumibilmente in un arco di tempo di circa 20 (VENTI) giornate lavorative.
Art. 4
Progetto formativo
Per ciascun stagista, inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo (Allegato 1 alla presente convenzione e parte integrante e sostanziale della stessa) contenente:
- i dati anagrafici dello stagista;
- i nominativi del Tutor e del Responsabile Aziendale;
- gli obiettivi dello stage;
- le modalità di svolgimento dello stage (data avvio, indicazione dei tempi di presenza in azienda ed attività svolte);
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge lo Stage;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile. Tale progetto formativo dovrà essere:
- sottoscritto dal Responsabile Aziendale, dal Direttore del Corso in epigrafe e, per presa visione ed accettazione, dallo stagista prima dell’avvio dello stage, pena la nullità delle ore svolte prima della sottoscrizione;
- redatto in triplice originale e trattenuto in originale per ciascuna parte contraente nonché dallo stagista.
Il soggetto promotore:
Art. 5
Del soggetto promotore
- per documentare l’effettiva presenza dello stagista, metterà a disposizione del soggetto ospitante un apposito “Registro presenze allievi”, debitamente vidimato;
- collabora con il soggetto ospitante nel fornire allo stagista l’informazione preventiva in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- s’impegna a seguire lo stagista nei tempi e con le modalità concordate con il soggetto ospitante al fine di raggiungere gli obiettivi formativi previsti dal progetto formativo allegato e di verificare il regolare svolgimento dello stage;
- comunica l’avvio e la cessazione dello stage all’Amministrazione regionale ed all’INAIL;
- provvede alla copertura assicurativa INAIL e RCT dello stagista (estremi specificati nell’allegato 1);
- ha facoltà di risolvere la presente convenzione, qualora emergessero problemi che potrebbero precludere la sicurezza dello stagista e/o il buon esito dell’esperienza di stage.
Il soggetto ospitante:
Art. 6
Del soggetto ospitante
- dichiara di aver adempiuto agli obblighi di legge previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- s’impegna a mettere a disposizione dello stagista strumenti, documentazione, personale e locali al fine di permettere l’espletamento delle attività formative di stage definite nel progetto formativo;
- indica nel progetto formativo un Responsabile Aziendale che avrà il compito di:
■ favorire l’inserimento dello stagista nel contesto aziendale e di seguirne e sovrintenderne le attività;
■ comunicare al soggetto promotore, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni del calendario ed annotarle negli spazi appositi del progetto formativo e di orientamento;
■ in caso di incidente durante lo svolgimento dello stage, segnalare l’evento, al soggetto promotore che informerà l’Istituto Assicurativo (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta);
■ informare e formare lo stagista sulle misure di sicurezza previste in azienda con particolare riferimento alla propria postazione di lavoro ed alle proprie mansioni, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- indicare nel progetto formativo o di orientamento i Tutor Aziendali che avranno il compito di:
■ affiancare lo stagista nel corso dell’intera attività di stage;
■ garantire che lo stage si svolga secondo le modalità indicate nel citato progetto formativo;
■ compilare e sottoscrivere giornalmente il Registro presenze allievi, quale certificazione dell’effettiva presenza in sede di stage dello stagista, nel rispetto delle istruzioni allegate (Allegato 2 alla presente convenzione e parte integrante e sostanziale della stessa);
■ valutare lo stagista secondo le indicazioni fornite dal Coordinatore didattico.
- non deve elargire alcun compenso allo stagista, né sostenere per lui alcun costo durante il periodo di stage;
- non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di stage;
- è tenuto a non sostituire la propria forza lavoro con lo stagista, per qualsiasi attività, anche straordinaria;
- ha facoltà, dal momento che la disponibilità data comporta un adattamento della sua organizzazione, di risolvere la presente convenzione, in accordo con l’organismo gestore, qualora emergessero difficoltà che potrebbero precludere il buon esito dell’esperienza.
Lo stagista:
Art. 7
Dello stagista
- svolge le attività previste dal progetto formativo;
- rispetta le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispetta, ove esistenti, gli accordi e/o regolamenti interni;
- rispetta il regime degli orari vigenti;
- mantiene la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e/o prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage;
- rispetta l’obbligo di fedeltà di cui all’articolo 2105 c.c.;
- appone la propria firma quotidianamente nel Registro presenza allievi, all’entrata ed all’uscita dalla sede di stage;
- segue le indicazioni del Tutor Aziendale e fa riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- redige, alla fine dello stage, una relazione sull’attività svolta che andrà consegnata al Direttore del Corso ed, in copia, al Tutor Aziendale;
- non può pretendere corrispettivo di sorta da parte del soggetto ospitante e del soggetto promotore;
- non può pretendere l’assunzione da parte del soggetto ospitante durante o al termine dello stage.
In relazione a quanto precede, s’intende che l’eventuale costituzione di un rapporto di lavoro successivo al completamento del periodo formativo di cui alla presente convenzione è lasciata alla libera determinazione del soggetto ospitante e del partecipante, senza che il periodo comporti una retrodatazione agli effetti dell’assunzione.
Art. 8
Documentazione medica
Lo I.E.R.F.O.P. ONLUS, fornisce all’azienda ospitante la certificazione rilasciata dalla commissione medica attestante la minorazione visiva e il certificato medico rilasciato dal medico di base a ciascun allievo per la frequenza del corso in epigrafe.
Art. 9
Privacy
In conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali, il soggetto promotore ed il soggetto ospitante, assumono l’impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all’espletamento della Convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.
Il soggetto promotore dichiara di aver preso integrale visione di tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali contenute nella pagina web xxx.xxxxxxxxxxx.xx, sezione “privacy”.
Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.
Art. 10
Corrispettivo
Per la prestazione di Tirocinio, il soggetto promotore si impegna a corrispondere al soggetto ospitante, a titolo di rimborso forfettario, un corrispettivo pari a € 500,00 (CINQUECENTO) più iva di legge.
Il rimborso verrà effettuato entro 30 (TRENTA) giorni dalla presentazione, da parte del soggetto ospitante, di regolare fattura/ricevuta, nonché di una Relazione finale sullo stage riportante i dati dell’azienda ospitante, il periodo di svolgimento, il nominativo del tutor aziendale e dell’allievo del corso, le principali attività svolte e le attrezzature utilizzate.
Art. 11
Spese di bollo e di registro
La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per le Parti, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4- tariffa parte 2 DPR n.131/86. Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della Parte che la richiede.
Si specifica che l’ente promotore è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 17 D.lgs. 460/1997.
Art. 12
Disposizioni finali
Le Parti stipulanti precisano espressamente che ogni controversia nascente o derivante dall’esecuzione ovvero dalla interpretazione della presente convenzione, e che non sia stato possibile definire in via amichevole, verrà devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale costituito di 3 (TRE) membri di cui 2 (DUE) prescelti dalle parti ed il terzo, avente funzioni di Presidente, designato di comune accordo dalle stesse e, in caso di disaccordo, designato insindacabilmente dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Cagliari.
Il Collegio Arbitrale così composto deciderà inappellabilmente senza formalità di rito, quale amichevole compositore, ed il relativo lodo, da rendersi entro il termine perentorio di 3 (TRE) mesi dall’insediamento del Collegio, viene ora per allora accettato dalle parti quale transazione tra le stesse intervenuta.
Il presente contratto, redatto in duplice originale e trattenuto in originale per ciascuna parte contraente, è fin qui composto di numero 4 (QUATTRO) pagine.
La presente Convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012.
Timbro e Firma p. Soggetto promotore Timbro e Firma p. Soggetto ospitante
Il presidente IERFOP ONLUS Per ATS Sardegna - Azienda per la tutela Xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx Sardegna
Delegato alla firma Dr Xxxxxxxx Xxxxx Direttore della S.C. Formazione, ricerca e cambiamento organizzativo
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