CONVENZIONE
CONVENZIONE
La società agricola F.A.R.M. s.r.l., con sede legale in Nicolosi (CT) Piazzale Funivia Etnea s.n., iscritta al Registro delle Imprese di Catania al REA n. CT-366203, codice fiscale e partita IVA, n.05435190870, in persona del suo legale rappresentante e presidente del Consiglio di Amministrazione Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Catania il 07/07/1966 C.F. CRPFNC66L07C351E residente a Catania in Xxx Xxxxxxx 00 , (xx seguito “FARM”)
e
l’Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A), con sede in Xxxxxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, codice fiscale e partita IVA 02772010878, indirizzo
P.E.C xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, rappresentata dal Dirigente Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, delegata alla sottoscrizione con D.D. n. 5 del 7.01.2020 (di seguito l’“Università” o “UniCT-Di3A”),
Farm srl. e l’Università, collettivamente chiamate anche le “Parti” e, singolarmente (anche) “Parte”
PREMESSO
- che FARM si dedica alla valorizzazione delle risorse naturali attraverso il turismo e la ricerca occupandosi di sviluppo, progettazione, realizzazione e gestione di impianti e risorse presenti in Sicilia ed in particolare nel territorio Etneo, condividendo con i territori e le comunità locali, il valore economico, sociale e ambientale generato dalle proprie attività;
- che FARM ha intenzione di realizzare un’area denominata “Area naturalistica vulcanologica dei Crateri Xxxxxxxxx” fra le prime forme di Living Lab sull’Etna e nel territorio siciliano favorendo l’integrazione della biodiversità dell’Etna, del turismo e della ricerca assecondando il Green Deal 2030 dell’ONU e verso un modello che tende alla transizione agro-ecologica quale nuovo paradigma di sviluppo del turismo sostenibile;
- che UniCT-Di3A, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, promuove, coordina e realizza attività di ricerca scientifica, didattica e di terza missione inerente i sistemi colturali a basso input, le tecniche agronomiche conservative e rigenerative della fertilità del suolo, la tutela e la valorizzazione della biodiversità, anche in funzione della salvaguardia del paesaggio, la valorizzazione tecnologica e alimentare dei prodotti agricoli in un’ottica di filiera; la tracciabilità dei prodotti, la valutazione della sostenibilità di filiera, l’analisi economico-agraria delle produzioni del territorio e i processi partecipativi di sviluppo territoriale;
- che UniCT-Di3A ha le competenze e le dotazioni strumentali necessarie per lo svolgimento delle suddette attività di supporto tecnico, di ricerca scientifica e di terza missione nell’ambito delle attività di ricerca nell’ambito della area naturalistica da creare per le attività di ricerca nell’ambito della metodologia Living Lab;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto della convenzione
FARM affida a UniCT-Di3A, che accetta, l’incarico di eseguire e le attività di cui all’Allegato 1 (le “Attività”) della presente convenzione (la “Convenzione”).
Art. 2 - Programma delle attività
2.1 Il programma delle Attività, concordato tra le Parti, è descritto nell'Allegato 1, parte integrante della presente Convenzione. Esso, qualora necessario, potrà essere revisionato su base annuale, solo se esiste un accordo consensuale tra le Parti.
2.2 Nel corso dello svolgimento delle Attività, in relazione all’evoluzione delle stesse, potranno essere concordati aggiornamenti alla pianificazione dettagliata delle Attività, sempre nei limiti dell'oggetto della presente Convenzione.
Art. 3 - Durata e luogo di esecuzione
3.1 La presente Convenzione decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e terminerà, senza prevedere alcun rinnovo automatico, decorsi tre anni (3). La Convenzione è rinnovabile solo previo successivo accordo scritto tra le Parti, per la stessa durata.
3.2 Le Attività saranno svolte sia presso il Di3A-UniCT nonché, previo coordinamento con FARM presso l’Area naturalistica dei Crateri Xxxxxxxxx della Farm srl. Nel periodo della Convenzione potranno essere effettuate visite in Italia e all’Estero oltre che la partecipazione ad incontri e convegni scientifici.
Art. 4 - Corrispettivo
4.1 Per l’esecuzione delle Attività di cui alle lettere da a) a j) di cui Allegato 1, FARM sarà tenuta a corrispondere annualmente, all’Università, la somma complessiva pari a € 20.000,00 (euro venticinquemila/00), + IVA,
4.2 I corrispettivi di cui ai commi precedenti includono ogni eventuale spesa sostenuta dall’Università per l’esecuzione delle Attività, salvo le Attività non abbiano ad oggetto progetti e/o attività posti all’esterno del territorio della Regione Sicilia. In quest’ultimo caso, con autorizzazione preventiva, oltre ai corrispettivi sopra convenuti, il personale dell’Università coinvolto avrà diritto al rimborso delle spese sostenute nell’esecuzione delle attività, previa esibizione di idonei giustificativi di spesa.
Art. 5 - Modalità di fatturazione e pagamento
5.1 Il corrispettivo di cui all’art. 4.1 verrà fatturato dall’Università attraverso il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SDI), Codice Destinatario SDI [●] secondo le seguenti modalità:
- una rata di € 10.000,00 (euro diecimila/00), oltre IVA, a fronte di fattura elettronica, pari al 50% dell’importo annuo della Convenzione, al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, dietro presentazione di un articolato e dettagliato programma da parte di UniCT- Di3A e, all’inizio del secondo e terzo anno della Convenzione;
- una rata di € 10.000,00 (euro diecimila/00), oltre IVA a fronte di fattura elettronica, pari al 50% dell’importo annuo della Convenzione, allo scadere del primo semestre dei primi due anni e alla fine del terzo anno della Convenzione, dietro presentazione di una relazione annuale sulle Attività svolte.
Tutte gli importi verranno pagate da Farm srl entro 30 giorni data fattura fine mese, a mezzo bonifico bancario presso le seguenti coordinate: CREDITO VALTELLINESE S.P.A. IBAN: IT 89 K0521616903000008093102.
Art. 6 - Responsabilità scientifica
I Responsabili designati dalle parti per l’esecuzione della presente convenzione sono:
- per Farm srl, il legale rappresentante Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
- per UniCT-Di3A, il Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx ed il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Art. 7 - Condizioni generali
Farm srl provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori oggetto del contratto stesso.
Il personale di FARM, ed anche il personale da esso delegato, che si rechi presso il Di3A-UniCT e nell’area naturalistica dei Crateri Xxxxxxxxx, per assistere ai lavori relativi al presente contratto è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei locali del Di3A-UniCT.
Il personale dell’Università degli Studi di Catania potrà utilizzare durante tutto il periodo della convenzione, i mezzi, le auto, le attrezzature e le strutture di FARM detenute in proprietà, affittati, in leasing o in concessione, a partire dalla data della firma della convenzione.
Art. 8 - Proprietà dei risultati
8.1 Fermo restando che ogni Parte resterà proprietaria del pre-existing know-how dalla stessa detenuta, tutti i risultati totali o parziali delle Attività e tutte le informazioni/elaborazioni ad essi relativi resteranno di proprietà di Farm srl , ad eccezione dei risultati scientifici che potranno essere pubblicati, dando evidenza o in forma anonimizzata in relazione agli accordi definiti fra le parti prima della pubblicazione, su atti di Convegni e su riviste scientifiche nazionali ed internazionali di settore.
8.2 Le Parti convengono che le attività di studio derivanti dalla presente Convenzione non sono suscettibili di sfruttamento brevettuale. Nel caso in cui le Parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d’autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell’importanza del contributo da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato inventivo.
8.3 È salva, in ogni caso, la titolarità esclusiva delle conoscenze conseguite autonomamente e con mezzi propri.
8.4 I responsabili, di cui al precedente art. 6, concorderanno circa la possibilità che tutte le copie dei prodotti e la relativa documentazione fornite da FARM per l'esecuzione delle attività commissionate ai sensi della presente convenzione siano, al termine delle attività previste, riconsegnate dal Di3A- UniCT a FARM .
Art. 9 - Riservatezza e pubblicazioni
9.1 Le Parti considerano di carattere riservato e confidenziale qualsiasi informazione che ogni Parte ritiene necessario fornire all’altra per la definizione, formalizzazione e realizzazione della presente Convenzione, fornita per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile o a seguito di visita in azienda o laboratorio, durante incontri o riunioni e/o simili (di seguito, “Informazioni Confidenziali”).
Le Parti si impegnano a:
- mantenere le Informazioni Confidenziali segrete e confidenziali e a non rivelarli a terzi;
- limitare l'uso delle Informazioni Confidenziali alle Attività e a non estenderne l'uso e/o l'impiego ad altro;
- assicurare la circolazione e la diffusione delle Informazioni Confidenziali all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente coinvolte nelle Attività;
- assicurare che tutte le persone alle quali siano resi disponibili le Informazioni Confidenziali siano consapevoli della natura confidenziale delle stesse e si conformino ai termini e alle condizioni del presente accordo riguardo la protezione, l'uso e la pubblicazione delle informazioni confidenziali e dei risultati del programma di studio e di ricerca.
Le Parti saranno responsabili per l’osservanza delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte dei responsabili e dei loro collaboratori.
9.2 Qualora Di3A-UniCT abbia intenzione di pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle Attività oggetto della presente Convenzione ed esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, dovrà essere previamente autorizzato da FARM con la quale dovrà concordare i termini e modi delle predette pubblicazioni.
9.3 Ogni Parte si impegna a non utilizzare a scopo pubblicitario o commerciale il nome e/o logo dell’altra Parte, fatti salvi specifici accordi fra le Parti.
Art. 10 - Recesso
Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione, in ogni tempo, mediante comunicazione scritta da trasmettersi all’altra Parte a mezzo racc. a.r. o PEC, con un preavviso di 30 giorni. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute alla data di comunicazione del recesso.
Art. 11 - Foro competente
In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà in via esclusiva quello di Catania.
Art. 12 - Codice etico
L’Università degli Studi di Catania ha emanato il proprio Codice etico e con D.R. n. 1166 dell’8/04/2021, pubblicato sul sito web dell’Ateneo nella sezione “Amministrazione trasparente”.
A sua volta, l’Università, tramite il Di3A dichiara di essere a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle attività derivanti dall’esecuzione della Convenzione anche ai sensi del D.lgs. 231/2001, improntando i propri comportamenti ai principi di lealtà, probità e trasparenza.
Art. 13 - Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli Artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte che la richiede.
Le spese di bollo sono a carico di FARM.
Art. 14 – Risoluzione e inadempienze
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi contrattuali, la presente Convenzione potrà essere risolta dalla Parte non inadempiente, previa diffida ad adempiere, trasmessa alla Parte inadempiente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo P.E.C.
Articolo 15 - Salute e sicurezza del lavoro
Ai sensi delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e segnatamente degli artt. 2 e 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e conseguenti regolamenti applicativi, si concorda che:
- prima dell’avvio di ogni attività di cui alla presente Convenzione i Responsabili Scientifici provvederanno a comunicare ai rispettivi Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione nominativi, assegnazione e recapiti del personale coinvolto e data di inizio effettivo delle Attività, specificando, se necessario e non specificato nella presente Convenzione, in che area di attività;
- i Responsabili scientifici provvederanno quindi a coordinarsi ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 per verificare se necessaria la comunicazione reciproca del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art.28 del D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii. per i conseguenti adempimenti;
- se previsto e necessario, il personale suddetto di cui verranno comunicati i nominativi, dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria aggiuntiva da parte della Parte ospitante e dal quale dipende.
La Parte ospitante il personale dell’altra Parte dovrà in ogni caso provvedere a:
- procedere a formazione in materia di emergenza e sulle procedure d’emergenza vigenti nei luoghi ove si reca il personale suddetto;
- procedere a fornire informazioni al personale ospite inerente rischi specifici eventuali presenti nelle aree frequentate dallo stesso;
- fornire gli eventuali Dispositivi di Protezione specifici per le aree e le attività frequentate.
- garantire la dovuta sorveglianza durante le attività per la prevenzione e la sicurezza di operatori e studenti tramite preposti e dirigenti e delle specifiche aree di attività.
Articolo 16 - Forza Maggiore
16.1 Le Parti non saranno responsabili per l’inadempimento definitivo o per il ritardo delle loro rispettive obbligazioni, nel caso in cui tale inadempimento o ritardo siano dovuti ad eventi di Forza Maggiore.
16.2 Si considerano eventi di Forza Maggiore incendi, inondazioni, terremoti, calamità naturali, atti bellici, atti di terrorismo, tumulti, disordini civili, rivolte o rivoluzioni, scioperi nazionali di categoria, attacchi informatici, pandemia, epidemie o impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi ovvero di pubbliche autorità non dipendenti dalla volontà o colpa delle Parti e non prevedibili ed evitabili con l’adozione di tutte le precauzioni, strumenti e piani alternativi, o altri mezzi che ogni parte avrebbe dovuto adottare alla luce delle specifiche competenze tecniche possedute, e della diligenza professionale legata alla natura dell’incarico dalla stessa svolto.
16.3 La parte che subisce un evento di Forza Maggiore sarà dispensata da qualsiasi ulteriore adempimento delle obbligazioni coinvolte dall’evento di Forza Maggiore per tutta la durata dell’evento stesso: l’evento di Forza Maggiore sospende l’esecuzione delle prestazioni contrattuali ma non incide sulla validità del presente Convenzione.
16.4 La Parte che subisce l’evento di Forza Maggiore dovrà dare immediatamente comunicazione per iscritto all’altra Parte del verificarsi dell’evento di Forza Maggiore, descrivendo le circostanze che hanno causato l’evento stesso e stimando una probabile durata; dovrà inoltre illustrare le misure
- qualora possibili - che intende intraprendere per rimuoverne le cause, e si attiverà con la massima celerità per attuare dette misure.
16.5 L’altra Parte si riserva di valutare e riconoscere tali cause e di concerto con la Parte che ha subito l’evento di Forza Maggiore concorderà, se dal caso, un’estensione dei tempi di esecuzione
delle prestazioni contrattuali. Per tutta la durata dell’evento di Forza Maggiore le Parti si terranno costantemente aggiornate sugli eventuali relativi sviluppi e si impegneranno a limitarne, ciascuno per quanto di propria competenza, eventuali effetti negativi che questo potessero derivare.
16.6 Se un evento di Forza Maggiore ostacolasse, impedisse o ritardasse in tutto o in parte l’attività di una parte per più di 30 (trenta) giorni, le Parti si incontreranno per valutare e definire come procedere nell’esecuzione della Convenzione. Qualora un evento di Forza Maggiore proseguisse per più di 90 (novanta) giorni, senza possibilità di rimedio alcuno, ciascuna Parte avrà il diritto di dichiarare risolta la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.
Art. 17 - Trattamento dei dati personali
Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE 679/2016, entrambe le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire a che i “dati personali” forniti nel corso della presente convenzione, siano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione stessa e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito dalle Parti.
Articolo 19 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative alla Convenzione dovranno essere indirizzate:
se all’Università: [●]
se a :
- Email:
Articolo 20 – Disposizioni finali
20.1. I termini e le espressioni espressamente definiti con lettera maiuscola hanno il significato previsto dalla presente Convenzione. Ove il contesto lo richieda, i termini al “singolare” avranno il medesimo significato qualora usati al “plurale” e viceversa.
20.2. La presente Convenzione racchiude integralmente la volontà delle Parti in ordine al rapporto con lo stesso instaurato e prevarrà su qualsiasi altro accordo od intesa in precedenza conclusi relativi allo stesso oggetto, che dovrà pertanto ritenersi automaticamente risolto, inefficace e non più operante a far data dalla conclusione della presente.
20.3. Qualsiasi modifica alla Convenzione sarà valida e vincolante tra le Parti solo se effettuata per iscritto e sottoscritta da tutte le Parti.
20.4. Qualora una delle clausole dovesse essere dichiarata nulla od inefficace, la Convenzione continuerà ad avere piena efficacia per la parte non inficiata, salvo che detta clausola non abbia motivo essenziale e determinante alla sua conclusione.
20.5. Qualora una delle Parti tolleri un comportamento dell’altra Parte tale da poter rappresentare una violazione alle disposizioni della Convenzione, ciò non costituirà una rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o del diritto di richiedere il rigoroso adempimento di tutti i termini e le condizioni di cui alla Convenzione medesima. Fermo quanto precede, il mancato o il ritardato
esercizio da parte di una Parte di uno dei diritti, poteri o facoltà ai sensi della Convenzione opererà come una rinuncia circoscritta al singolo caso e non impedirà l’esercizio anche parziale da parte di tale Parte di un qualsiasi altro suo diritto o facoltà ai sensi della Convenzione.
20.7. Tutte le pattuizioni della presente Convenzione sono state attentamente negoziate tra le Parti e riflettono i reciproci accordi. Conseguentemente, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 1341 c.c.
Catania, ………
Per l’Università di Catania – Di3A Per la società agricola F.A.R.M. s.r.l.
Il Dirigente
(Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx)
Il rappresentante legale (Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx )
Allegato 1: Programma delle attività
Convenzione tra la società agricola F.A.R.M. s.r.l. e il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) dell’Università di Catania
Allegato 1: Programma delle attività
UniCT-Di3A fornirà alla società FARM il proprio supporto tecnico e scientifico attraverso lo svolgimento delle seguenti attività individuate per i singoli ambiti di intervento:
a) Valutazione di modelli di sviluppo sostenibili compatibili con i siti individuati da FARM per la creazione di un’area naturalistica integrata volti alla valorizzazione della biodiversità del patrimonio vegetale ed animale dell’Etna attraverso un progetto di ricerca che utilizzerà la metodologia del Living lab riducendo gli impatti sul paesaggio e sui parametri agroambientali e integrandole per la completa sostenibilità ambientale, sociale ed economica:
a. messa a punto dello stato dell’arte sulle aree naturalistiche Living Lab attraverso la consultazione della letteratura scientifica internazionale;
b. sopralluoghi in campo per le analisi preliminari sulle caratteristiche pedoclimatiche dell’area oggetto della realizzazione;
c. realizzazione di dispositivi sperimentali pilota per valutare capacità di adattamento ed il comportamento delle specie presenti e di possibile inserimento facendo riferimento sia a specie vegetali (colture agrarie e forestali) che animali (api).
b) Valutazione e implementazione della sostenibilità sociale, ambientale ed economica dell’area naturalistica tramite il metodo della SNA (Social Network analysis) per valutare le relazioni col sistema sociale, la metodologia LCA (Life Cycle Assessment) per valutare la sostenibilità ambientale collegata al sequestro di CO2, il metodo CBA (cost-benefit analysis) dell’analisi costi e benefici per valutare la sostenibilità economica oltre ad altre metodologie per valutare l’implementazione di modelli produttivi sostenibili collegati alla natura.
c) Partecipazione attiva ad incontri e iniziative con le comunità, le istituzioni e le associazioni locali per la diffusione dei valori della sostenibilità e del turismo sostenibile:
a. supporto all’organizzazione degli incontri
b. supporto nell’organizzazione e nella gestione di attività formative o progetti con istituti tecnici agrari o scuole primarie e secondarie sui temi riguardanti i sistemi sostenibili
c. presentazione dei risultati della ricerca effettuata a livello internazionale sui sistemi sostenibili con la metodologia Living lab
d. presentazione dei risultati delle prove condotte nell’ambito della presente convenzione
d) Supporto alla costituzione di spin off universitari e/o con cooperative sociali per la gestione dei sistemi di turismo sostenibile:
a. accompagnamento alla definizione della struttura e degli scopi sociali;
b. trasferimento dell’innovazione da implementare;
e) Sviluppo di possibili strategie di marketing a supporto delle aziende che adottano il modello di turismo sostenibile definito attraverso l’area naturalistica istituenda:
a. definizione di una strategia di marketing territoriale finalizzata alla valorizzazione e l’implementazione del modello di turismo sostenibile.