Condizioni generali di vendita di YAMAHA Music Europe GmbH
Condizioni generali di vendita di YAMAHA Music Europe GmbH
§ 1
Validità delle presenti Condizioni generali di vendita (CGV); clausola di salvaguardia
(1) Il presente documento di Termini e condizioni generali di Vendita (in sigla "CGV") si applica ai contratti di vendita di prodotti/merci conclusi da parte di un agentee di commercio (di seguito "Agente") in nome e per conto della nostra società, Yamaha Music Europe GmbH, con un professionista (ai sensi della definizione dell'articolo 3, par. 1.c) del decreto legislativo n. 206 del 9 settem- bre 2005 - il "Codice del consumo") o un consumatore (articolo 3, para 1.b) del Codice del consumo) (di seguito il "Cliente"). Ai sensi del Codice del consumo, con "consumatore" si indica una persona fisica che agisce per finalità che esulano dalla propria attività commerciale, aziendale, artigiana o professionale; mentre con "professionista" si indica una persona fisica o giuridica che agisce per finalità relative alla propria attività commerciale, aziendale, artigiana o professionale e chiunque agisca a nome o per conto del professionista.
(2) Si applicano esclusivamente le nostre CGV, benché (essendo a conoscenza dei termini e condizioni del Cliente) incondizionata- mente accettiamo ordini, rendiamo servizi o, direttamente o indirettamente, facciamo riferimento a lettere e simili contenenti i termini e le condizioni del Cliente o di un soggetto terzo. Non accettiamo termini e condizioni del Cliente che risultano in conflitto, divergenti o supplementari, a meno che non riconosciamo esplicitamente per iscritto la loro validità.
(3) Le informazioni relative alla protezione dei dati sono fornite in un documento separato che regola specificatamente i termini relativi alla protezione dei dati.
§ 2
Conclusione del contratto e contenuto; forma scritta; mantenimento di diritti; riservatezza
(1) Il negozio (on-line) dell'Agente è gestito dall'Agente stesso e non dalla nostra società, Yamaha Music Europe GmbH. Se per utilizzare e ordinare i prodotti è necessaria la registrazione, si applicheranno i termini e le condizioni dell'Agente.
(2) La presentazione dei prodotti nel negozio (on-line) dell'Agente non costituisce un'offerta legalmente vincolante né un'offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1336 del Codice civile italiano (il "CCI"), ma semplicemente un invito a presentare un'offerta (invitatio ad offerendum).
(3) L'eventuale ordine da parte del Cliente viene considerato quale offerta legalmente vincolante a concludere un contratto e quale richiesta di dare esecuzione allo stesso conformemente a quanto xxxxxxx nell'articolo 1327 del CCI. L'accettazione da parte nostra sarà effettuata per mezzo di dichiarazione scritta (cioè con nostra conferma d'ordine o nostro avviso di merci pronte per spedi- zione/prelievo) oppure spedizione delle merci. Se il Cliente riceve una conferma di ricezione nella quale si attesta il ricevimento del suo ordine, tale conferma non rappresenta ancora l'accettazione dell'offerta del Cliente.
(4) Ci riserviamo il diritto di vendere le merci altrove durante il tempo che intercorre tra l'offerta del Cliente e l'accettazione da parte nostra.
(5) Le dichiarazioni e le comunicazioni giuridicamente rilevanti rilasciate dal Cliente alla nostra società successivamente alla conclu- sione del contratto (vale a dire la fissazione di scadenze, i promemoria, le notifiche di difetti) devono essere rese per iscritto pena la loro nullità.
(6) Eventuali accordi contrattuale verbali non avranno la precedenza sulle presenti CGV. Un accordo scritto o la nostra conferma scritta sarà decisivo ai fini della prova delle pattuizioni concordate tra le parti.
§ 3
Modalità di consegna; mancata accettazione, rifiuto di azioni collaborative, ecc.; accettazione
(1) Le parti concordano che il luogo di esecuzione (luogo di adempimento) sarà la sede aziendale principale dell'Agente, anche se i prodotti vengono ordinati on-line.
(2) Se il Cliente ne fa richiesta, siamo obbligati a inviare le merci alla sua sede. Il trasferimento delle merci al soggetto specificato incaricato della spedizione comporta il trasferimento del rischio di perdita o danneggiamento accidentale al Cliente. La nostra società si farà carico dei costi di trasporto e provvederà all'assicurazione di trasporto. Tutto ciò, in ogni caso, non influirà in alcun modo sul luogo previsto per la consegna.
(3) Qualora il Cliente sia un consumatore, la disposizione del precedente paragrafo 2 che prevede il trasferimento del rischio di perdita o danneggiamento accidentale al Cliente si applicherà soltanto se era stato il Cliente stesso a incaricare il soggetto desi- gnato per la spedizione con la sottoscrizione del contratto e la nostra società non gli aveva nominato detto soggetto in precedenza. Altrimenti si applicherà l'articolo 63 del Codice del consumo, in base al quale il rischio di perdita o danneggiamento accidentale non passa al Cliente prima del momento in cui il prodotto venduto non gli viene consegnato.
(4) In genere l'imballaggio standard per il trasporto è compreso nel prezzo di acquisto del rispettivo prodotto. Ove il Cliente desideri o necessiti di un imballaggio particolare, diverso da quello standard previsto per le merci, dovrà farsi carico della relativa spesa.
(5) La nostra società provvederà ad assicurare a proprie spese le merci contro danni durante il trasporto. Il costo dell'assicurazione è compreso nel prezzo di acquisto delle rispettive merci. In caso di danni, il Cliente ha l'obbligo di fornire alla nostra società tutti i documenti necessari e l'assistenza opportuna al fine di far valere il reclamo nei confronti dell'assicuratore.
(6) Se il Cliente non accetta la consegna, si rifiuta di attuare azioni collaborative eventualmente richieste, oppure se la nostra conse- gna subisce ritardi per altre ragioni imputabili al Cliente, la nostra società sarà autorizzata a richiedere il risarcimento dei danni da ciò derivanti e delle spese aggiuntive da noi sostenute (in particolare i costi di deposito) e si applicherà quanto previsto dall'ar- ticolo 1207 del CCI.
§ 4
Diritto di recesso
(1) Se il Cliente è un consumatore, avrà il diritto di recedere dal presente contratto in accordo alle disposizioni di legge, in particolare nel caso di contratti a distanza e contratti negoziati fuori dai locali commerciali (articolo 52 del Codice del consumo), fatte salve le disposizioni dell'articolo 59 del Codice del consumo. Per tutti gli altri casi, al diritto di recesso si applicano le disposizioni fissate in dettaglio nelle seguenti istruzioni per il recesso destinate al Cliente:
Istruzioni per il recesso
Diritto di recesso
Vi spetta il diritto di recedere dal presente contratto entro quattordici giorni senza la necessità di fornire ragioni.
Il periodo di recesso sarà di quattordici giorni a decorrere dalla data in cui voi o un soggetto terzo diverso dal trasportatore da voi designato avete preso possesso delle merci.
Ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, avete l'obbligo di comunicare al nostro Agente (nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax e indirizzo e-mail address) la vostra decisione di recedere dal contratto per mezzo di una dichiarazione esplicita (per esempio lettera, fax o e-mail inviata per posta). Potete utilizzare il modello di recesso qui accluso (vedere paragrafo 2), ma l'uso di tale modello non è obbligatorio. Ai fini del rispetto del periodo di recesso, è sufficiente che inviate la comunicazione relativa all'intenzione di esercitare il diritto di recesso prima della scadenza del periodo previsto.
Conseguenze del recesso
In caso di recesso dal presente contratto, la nostra società sarà tenuta a rimborsarvi immediatamente (al massimo entro quattor- dici giorni dalla data in cui riceviamo la vostra comunicazione di recesso dal contratto) tutti i pagamenti ricevuti da parte vostra, ivi comprese le spese di spedizione (ma non le spese supplementari derivanti dalla vostra scelta di un metodo di pagamento diverso da quello più economico standard da noi offerto). Per il rimborso utilizzeremo lo stesso mezzo di pagamento da voi usato per la transazione originale, salvo ove diversamente concordato con voi in modo esplicito, e in nessun caso vi saranno addebitate spese per il rimborso.
La nostra società può rifiutarsi di rimborsarvi sino al momento in cui noi (o il nostro Agente) non abbiamo ricevuto indietro la merce o fino a quando voi non fornite prova di averla restituita, a seconda di quale evento si verifichi per primo.
Siete tenuti a restituire o consegnare la merce al nostro Agente (nome completo, indirizzo) immediatamente e in ogni caso entro al massimo quattordici giorni dalla data in cui avete comunicato all'Agente il recesso dal presente contratto. Tale periodo si riterrà rispettato nel caso in cui spediate la merce prima della scadenza dei quattordici giorni. La nostra società si farà carico dei costi per la restituzione della merce.
Il Cliente dovrà rispondere solo per eventuali perdite di valore della merce qualora queste siano imputabili al fatto che le merci siano state maneggiate per scopi diversi dal testarne le condizioni, le caratteristiche e il funzionamento.
Esclusione del diritto di recesso
Il diritto di recesso di cui sopra non si applica alla consegna di prodotti non prefabbricati e per la cui produzione è decisiva la vostra personale selezione o destinazione, ovvero prodotti che sono realizzati su misura in base alle vostre esigenze.
(2) Ai fini del recesso è possibile utilizzare il seguente modulo:
Modello di modulo di recesso |
(Se intendete recedere dal presente contratto, compilate e rispedite il presente modulo) |
A: [aggiungere nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo e-mail dell'Agente] • Con il presente, il/i sottoscritto/i (*) annulla/annullano il contratto concluso da me/noi (*) inerente all'acquisto dei seguenti prodotti (*)/alla fornitura dei seguenti servizi (*) • Ordinato in data (*)/ricevuto in data (*) • Nome del/dei Consumatore/i • Indirizzo del/dei Consumatore/i • Firma del/dei Consumatore/i (solo per le comunicazioni su supporto cartaceo) • data |
(*) Cancellare come appropriato. |
§ 5
Modalità di pagamento, ritenzione delle merci, esclusione del diritto di indennizzo e di ritenzione; incapacità del Cliente di adempiere ai propri obblighi
(1) Salvo ove diversamente concordato, le nostre fatture vanno pagate immediatamente. Farà fede la data di ricevimento del paga- mento.
(2) Salvo ove diversamente concordato in sede contrattuale, il Cliente ha a disposizione i seguenti metodi di pagamento: pagamento in contanti (in loco in negozio oppure alla consegna), carta di debito, carta di credito, bonifico bancario anticipato (pagamento anticipato), PayPal, Amazon Pay e Apple Pay.
(3) Il Cliente risulterà inadempiente se non provvede a effettuare il pagamento a seguito di un eventuale sollecito inviato dalla nostra società dopo la data di scadenza del pagamento. Se il pagamento non viene effettuato entro la data di pagamento concordata (per esempio: "pagamento entro X giorni dalla consegna del prodotto e ricevimento della fattura"), o se non è necessario inviare un sollecito in altri casi previsti dalla legge, il Cliente sarà ritenuto inadempiente immediatamente in caso di ritardato pagamento, in particolare senza un sollecito. Il prezzo di acquisto sarà soggetto a interessi in base al tasso di interesse di mora previsto per legge vigente al momento dell'inadempienza. Ci riserviamo il diritto di richiedere un ulteriore risarcimento per i danni cagionati dall'inadempienza. Per quanto concerne i professionisti, rimane invariato il nostro diritto agli interessi di mora commerciali previsti dal Decreto legislativo 231/2002.
(4) Il Cliente avrà diritto alla compensazione soltanto nel caso in cui la sua pretesa derivi dal medesimo rapporto contrattuale o non sia stata contestata e sia stata liquidata in misura equa e sia riscuotibile.
(5) Il Cliente potrà esercitare il diritto di ritenzione soltanto nel caso in cui la sua pretesa derivi dal medesimo rapporto contrattuale. Se il Cliente è un professionista, inoltre, potrà esercitare il diritto di ritenzione solo nel caso in cui la sua pretesa non sia stata contestata, consenta l'adozione di una decisione o sia stata stabilita per via giudiziaria.
(6) La nostra società potrà rifiutarsi di fornire i propri servizi ancora da rendere nell'ambito di un rapporto contrattuale ove diventi evidente che il nostro diritto al pagamento derivante dal rapporto contrattuale in questione sia minacciato in conseguenza dell'in- capacità del Cliente di adempiere ai propri obblighi anche come sancito nell'articolo 1460 del CCI. Il nostro diritto di rifiutare la fornitura dei servizi non si applica se il pagamento viene effettuato o se viene fornita una garanzia di pagamento. La nostra società potrà specificare una scadenza ragionevole entro la quale il Cliente deve effettuare il pagamento o fornire la garanzia di paga- mento quale corrispettivo del nostro servizio, facendo coincidere il pagamento con la consegna, fermo restando che detta sca- denza non potrà essere inferiore a 15 giorni. Trascorsa tale scadenza senza che il pagamento sia stato effettuato, o la garanzia di pagamento fornita, il contratto sarà automaticamente risolto. Tutto ciò non pregiudicherà le disposizioni di legge relative alla indispensabilità della fissazione di scadenze.
(7) Se il Cliente è un professionista si applicherà quanto segue: nel caso in cui il Cliente non adempia a un obbligo di pagamento secondo quanto disposto nel precedente paragrafo (6), la nostra società potrà recedere non solo dal contratto in questione, bensì da eventuali altri accordi raggiungi con il Cliente che non sono stati ancora ottemperati da entrambe le parti.
§ 6
Termini di consegna, eventuale proroga; disposizioni relative ai casi di forza maggiore, consegna autonoma, ecc.; servizi par- ziali; ispezione e/o verifica presso i nostri locali
(1) I termini e le scadenze per le consegne e la fornitura dei servizi (i termini di consegna) annunciati in anticipo dalla nostra società sono sempre solo termini indicativi, salvo ove esplicitamente promesso o concordato un termine fisso o una scadenza fissa.
(2) Nel caso in cui prevediamo di non riuscire a rispettare un termine di consegna, provvederemo a informarne immediatamente il Cliente indicandogli anche il nuovo termine di consegna previsto.
(3) La nostra società non sarà responsabile in caso di impossibilità o ritardo nel fornire i nostri servizi, qualora tali circostanze siano il risultato di eventi di forza maggiore o altri eventi imprevedibili al momento della conclusione del contratto per i quali non siamo responsabili (ivi compresi, per esempio, interruzioni dei servizi di qualsiasi tipo, incendi, disastri naturali, condizioni atmosferiche, inondazioni, guerre, rivolte, terrorismo, ritardi nei trasporti, scioperi, serrate legali, carenza di manodopera, energia o materie prime, ritardi nel rilascio di permessi ufficiali necessari, provvedimenti statali/di stati sovrani).
Un siffatto evento si configura anche in caso di mancata, errata o ritardata consegna da parte dei nostri fornitori, ove non vi sia una responsabilità da parte nostra e se al momento della stipula del contratto con il Cliente era stata conclusa una congruente operazione di copertura con il fornitore in questione; ciò si applica anche se concludiamo l'operazione di copertura immediata- mente dopo la transazione con il Cliente.
Nel caso di tali eventi, i termini di consegna saranno automaticamente prorogati della durata dell'evento in questione più un ragionevole periodo di tempo.
(4) I termini di consegna saranno prorogati di un ragionevole tempo se il Cliente non adempie ai propri doveri o obblighi contrattuali.
(5) La nostra società è autorizzata a un'esecuzione parziale del contratto se (a) l'esecuzione parziale può essere utilizzata dal Cliente nell'ambito dello scopo perseguito dal contratto, (b) è garantita la resa dei rimanenti servizi, e (c) il Cliente non deve affrontare spese aggiuntive significative in conseguenza dell'esecuzione parziale.
(6) Tutto ciò non pregiudica i nostri diritti giuridici, in particolare quelli relativi all'eventuale esonero dal nostro obbligo di esecuzione del contratto (per esempio basato sull'impossibilità o inaccettabilità del servizio e/o dell'adempimento supplementare) e risultanti dalla mancata accettazione ovvero ritardata esecuzione del contratto da parte del Cliente.
§ 7
Riservato dominio
(1) In caso di differimento del pagamento o pagamento a rate del prezzo di acquisto, il riservato dominio qui pattuito serve a garantire tutti i nostri crediti attuali e futuri nei confronti del Cliente, ivi compresi i relativi saldi a credito in sospeso del conto attuale (crediti garantiti). Le merci da noi consegnate al Cliente rimarranno di nostra proprietà sino al pagamento completo di tutti i crediti garantiti. Tali merci, e gli articoli coperti dal patto di riservato dominio in sostituzione delle stesse, come stabilito nelle seguenti disposizioni, saranno indicati qui di seguito con l'espressione "prodotti riservati". Il riservato dominio può essere applicato nei confronti dei creditori del Cliente solo se è possibile dimostrarlo per mezzo di documento scritto recante una determinata data, come stabilito nell'articolo 1524 del CCI. Se il Cliente intende trasferire i prodotti riservati in un luogo al di fuori dell'Italia, sarà obbligato a rispettare i requisiti legali necessari a istituire e conservare il nostro riservato dominio a proprie spese e a informare immediata- mente la nostra società dopo aver realizzato questa sua intenzione.
(2) Il Cliente dovrà conservare per noi i prodotti riservati gratuitamente. Il Cliente deve agire con prudenza e provvedere a proprie spese ad assicurarli in misura sufficiente contro danni da incendio, allagamento e furto al loro valore originale. Qualora siano necessari interventi di manutenzione, assistenza o ispezione (in ogni caso essi non comporteranno alcun adempimento (succes- sivo) da parte nostra), il Cliente dovrà eseguirli tempestivamente e a proprie spese.
(4) Dopo il preavviso, il Cliente è obbligato a concederci l'accesso ai propri locali aziendali e depositi durante i normali orari di lavoro per permetterci di constatare le condizioni dei prodotti soggetti a riservato dominio.
(5) Sino al verificarsi di un evento determinante l'escussione (Paragrafo (9)), il Cliente potrà utilizzare i prodotti soggetti a riservato dominio nelle regolari attività aziendali. Tuttavia, non sarà autorizzato a elaborare, trasformare, associare, integrare e/o vendere i prodotti riservati.
(6) Fatto salvo quanto disposto nell' articolo 939 del CCI, se , contrariamente al paragrafo 5, i prodotti soggetti a riservato dominio vengono trasformati o rimodellati dal Cliente, tale trasformazione sarà sempre ritenuta, dalla nostra società in quanto produttore, effettuata a nostro nome e per nostro conto, e ne acquisiremo immediatamente la proprietà; se la trasformazione o il rimodella- mento viene effettuato usando materiali di diversi proprietari, o se il valore del nuovo articolo creato è superiore a quello dei prodotti soggetti a riservato dominio, acquisiremo la proprietà congiunta (proprietà frazionata) del nuovo articolo creato per il valore dei prodotti soggetti a riservato dominio (valore lordo fatturato) in base al valore del nuovo articolo creato. Nel caso in cui, per una qualche ragione, non fosse possibile una tale acquisizione del riservato dominio e/o riservato dominio congiunto, il Cliente trasferirà sin da ora alla nostra società, a titolo di garanzia, la sua futura proprietà e/o proprietà congiunta (come sopra specificato) del nuovo articolo creato, e in virtù del presente strumento la nostra società accetta detto trasferimento.
Se, contrariamente a quanto fissato nel paragrafo 5, i prodotti soggetti a riservato dominio vengano associati ad altri prodotti, acquisiremo il riservato dominio congiunto del nuovo articolo creato per il valore dei prodotti soggetti a riservato dominio (valore lordo fatturato) in base al valore degli altri articoli associati, integrati o incorporati al momento della loro associazione, integrazione o incorporazione; se i prodotti soggetti a riservato dominio sono considerati il componente principale, ne acquisiremo la proprietà esclusiva. Se uno degli altri articoli è considerato il componente principale, il Cliente trasferirà alla nostra società la proprietà congiunta proporzionale dell'articolo uniforme in base al rapporto sopra descritto, a condizione che il componente principale ap- partenga al Cliente. In virtù del presente strumento la nostra società accetta detto trasferimento.
La nostra proprietà esclusiva o proprietà congiunta di un articolo, risultante in base alle disposizioni sopra specificate, sarà tenuta al sicuro dal Cliente a titolo gratuito.
(7) Per mezzo di una garanzia, il Cliente cederà sin da ora alla nostra società le richieste di pagamento nei confronti dei propri acquirenti risultanti dalla rivendita dei prodotti soggetti a riservato dominio effettuata dal Cliente contrariamente alle disposizioni del paragrafo 5, e i crediti del Cliente nei confronti dei propri acquirenti, o di soggetti terzi, relativi ai prodotti soggetti a riservato dominio aventi altre basi giuridiche (in particolare crediti derivanti da azioni vietate e crediti per prestazioni assicurative), ivi com- presi tutti i saldi in essere del conto attuale; nel caso di nostra proprietà congiunta proporzionale dei prodotti soggetti a riservato dominio, in base alla nostra quota di proprietà congiunta. In virtù del presente strumento la nostra società accetta tali cessioni.
In virtù del presente strumento concediamo al Cliente l'autorizzazione revocabile a riscuotere a proprio nome e per nostro conto i crediti ceduti alla nostra società. Ciò non pregiudicherà il nostro diritto a riscuotere detti crediti direttamente. Tuttavia, non li riscuoteremo direttamente né revocheremo l'autorizzazione a riscuoterli fintanto che il Cliente adempie ai propri obblighi di paga- mento nei nostri confronti (in particolare non risulta in ritardo con i pagamenti), finché non viene presentata istanza per avviare un procedimento di insolvenza relativo ai beni del Cliente e finché il Cliente non dimostra una capacità insufficiente in tal senso. Qualora si verifichi uno degli eventi di cui sopra, la nostra società potrebbe richiedere al Cliente di fornirci informazioni sui crediti ceduti e i rispettivi debitori, informare i rispettivi debitori della cessione e fornirci tutti i documenti e le informazioni necessarie per reclamare il debito.
Il paragrafo (3) si applicherà di conseguenza ai crediti ceduti.
(8) Se il Cliente lo richiede, la nostra società avrà l'obbligo di svincolare i prodotti soggetti a riservato dominio, gli articoli che prendono il loro posto e i crediti, fermo restando che il loro valore superi l'importo dei crediti garantiti di oltre il 50%. Ci riserviamo il diritto di selezionare gli articoli da fornire.
§ 8
Garanzia per difetti
(1) Per quanto concerne i diritti spettanti al Cliente in caso di difetti materiali e vizi giuridici, si applicano le normative vigenti, a patto che nelle presenti CGV non siano stipulate disposizioni divergenti o aggiuntive. In ogni caso, ciò non pregiudica le disposizioni di legge particolari inerenti alla consegna finale dei prodotti al consumatore (regresso del fornitore in accordo all'articolo 131 del Codice del consumo).
(2) Se il Cliente è un professionista, ferme restando le disposizioni dell'articolo 1490 del CCI, la nostra società non è obbligata a fornire una garanzia per i difetti materiali in relazione a nessuna consegna concordata di prodotti usati.
(3) Salvo ove diversamente ed esplicitamente concordato, i nostri prodotti e servizi devono essere conformi esclusivamente ai requi- siti di legge vigenti in Italia.
(4) Se il Cliente è un professionista, avrà l'obbligo di ispezionare, o fare ispezionare da un terzo da esso specificato, i prodotti con- segnati immediatamente dopo la consegna e informare tempestivamente la nostra società di eventuali difetti, qualora l'accetta- zione non sia espressamente approvata. L'immediatezza della notifica di eventuali difetti prevede che gli stessi siano comunicati entro otto (8) giorni dalla loro scoperta.
Se il Cliente non esegue un'ispezione e/o un reclamo in maniera opportuna, decade il nostro obbligo derivante da garanzia e l'eventuale altra responsabilità per difetti nel caso in cui i difetti fossero facilmente rilevabili.
Se il Cliente è un consumatore, si applicheranno gli articoli 130 e seguenti del Codice di consumo.
(5) Le spese necessarie ai fini dell'ispezione e degli eventuali adempimenti successivi, in particolare per trasporto, pedaggi, mano- dopera e materiali, saranno a nostro carico se esiste un difetto effettivo. Se, al contrario, viene stabilito che la richiesta del Cliente di porre rimedio a un difetto sia ingiustificata, la nostra società potrà richiedere al Cliente il rimborso delle spese risultanti. Si applicheranno le disposizioni di legge relativamente alle spese per la rimozione del prodotto difettoso e l'installazione o applica- zione del prodotto riconsegnato riparato o non difettoso.
(6) Se il prodotto consegnato è difettoso, saremo autorizzati e obbligati a un adempimento successivo che, a scelta del Cliente, potrà essere la correzione del difetto (miglioramento successivo) o la consegna di un articolo non difettoso (sostituzione). In caso di sostituzione, il Cliente ci restituirà il prodotto da sostituire in accordo alle disposizioni di legge.
(7) L'adempimento supplementare dovuto dalla nostra società è soggetto al pagamento da parte del Cliente del prezzo di acquisto dovuto o, se del caso, della rata corrente dovuta, dal quale, comunque, il Cliente potrà trattenere un ragionevole importo in misura proporzionale al difetto.
(8) Ove non sia possibile l'adempimento supplementare, o questo non abbia esito positivo, oppure se la ragionevole scadenza fissata dal Cliente per detto adempimento supplementare sia scaduta, o risulti non necessaria ai sensi delle normative vigenti, il Cliente ha la facoltà, a propria discrezione, di recedere dal contratto di acquisto ovvero ridurre il prezzo di acquisto. Tuttavia, il diritto di recesso non sussiste in presenza di difetti insignificanti.
(9) Se il Cliente è un professionista, si applica quanto segue: in caso di difetti riscontrati in prodotti di terzi consegnati dalla nostra società (in particolare componenti) ai quali non possiamo porre rimedio per ragioni derivanti dalla normativa sulle licenze, o per altre ragioni fattuali, provvederemo, a nostra discrezione, ad avanzare per conto del Cliente, oppure a cedergli, il nostro diritto di garanzia nei confronti del soggetto terzo in questione. I diritti di garanzia nei nostri confronti per tali difetti (in base ad altri requisiti e in accordo alle presenti condizioni generali di vendita) sussistono soltanto se non è stato possibile farli valere giuridicamente (per esempio per insolvenza), oppure è stato inutile (per ragioni di tempo), o ancora se non era altrimenti ragionevole per il Cliente. Durante il periodo in cui la nostra società reclama i propri diritti nei confronti di un soggetto terzo, il periodo di prescrizione dei diritti di garanzia spettanti al Cliente nei nostri confronti viene sospeso.
(10) Eventuali richieste di risarcimento danni sussistono soltanto in accordo alla § 10 delle presenti CGV.
§ 9
Garanzia dei diritti di proprietà di terzi
(1) In virtù della presente § 9, la nostra società garantisce che i prodotti sono liberi da diritti di proprietà commerciale o copyright di terzi nei paesi dell'Unione Europea o in altri paesi nei quali fabbrichiamo, o facciamo fabbricare, i prodotti. Ciascuna parte infor- merà immediatamente l'altra per iscritto se nei suoi confronti vengono avanzate rivendicazioni in conseguenza di una violazione dei succitati diritti.
(2) Vengono escluse eventuali rivendicazioni derivanti dalla violazione di diritti di proprietà commerciale o copyright di terzi nel caso in cui la violazione si basi su modifiche o usi del prodotto da parte del Cliente non autorizzati e non conformi a quanto stabilito contrattualmente. Se il Cliente è un professionista, vengono escluse eventuali rivendicazioni per violazione di diritti di proprietà commerciale o copyright di terzi anche se la violazione si fonda su un'istruzione del Cliente.
(3) Qualora i prodotti violino un diritto di proprietà commerciale o copyright di un soggetto terzo, la nostra società, a discrezione del Cliente e a nostre spese, provvederà a cambiare, o sostituire, i prodotti in maniera da non violare più detti diritti del soggetto terzo,
ma i prodotti continueranno ad adempiere alle funzioni pattuite contrattualmente, oppure provvederemo a ottenere il diritto di utilizzo a favore del Cliente sottoscrivendo un contratto di licenza. Se non riusciamo a farlo entro un ragionevole periodo di tempo, il Cliente avrà il diritto di recedere dal contratto o di ridurre in misura ragionevole il prezzo di acquisto.
(4) Se il Cliente è un professionista, in caso di violazioni legali causate dai prodotti di altri produttori o fornitori consegnati da noi, la nostra società provvederà, a discrezione del Cliente, a rivendicare per conto del Cliente, o a cedergli, i diritti di garanzia nei confronti di detti produttori e fornitori; si applicherà di conseguenza la Clausola 8 (9) (in particolare le disposizioni relative alla nostra responsabilità secondaria).
(5) Eventuali richieste di risarcimento danni sussistono soltanto in accordo alla § 10 delle presenti CGV.
§ 10
Responsabilità per risarcimento danni ecc.
(1) Viene qui esclusa qualsiasi nostra responsabilità per risarcimento danni, a prescindere dalla base giuridica - in particolare per risarcimento danni in luogo di, o in aggiunta a un servizio, derivante da un debito durante le negoziazioni contrattuali, dovuta a impossibilità, inadempienza, difettosità, azione non autorizzata o ad altri danni diretti o indiretti - purché non si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) Nascondiamo un difetto in modo fraudolento;
b) Rilasciamo una garanzia riguardante la qualità dei prodotti o il rischio di approvvigionamento;
c) Una inadempienza, dolosa o colposa, dei nostri doveri da parte della nostra società o dei nostri rappresentanti legali o agente, causa lesioni mortali, lesioni al corpo o danni alla salute;
e) Si verificano danni derivanti da una inadempienza per negligenza di obblighi contrattuali sostanziali che non ricadono nelle fattispecie di cui alle lettere dalla a) alla d) o alla lettera f). Con obblighi contrattuali sostanziali si intendono tutti quegli obblighi il cui adempimento rappresenta in prima istanza un presupposto per la corretta esecuzione del contratto e sul rispetto dei quali normalmente il Cliente fa affidamento. In tal caso la nostra responsabilità relativa a negligenza lieve è comunque di importo limitato, in base al danno tipicamente prevedibile contrattualmente al momento della stipula del contratto; o
(2) Ove sia esclusa, o limitata, la nostra responsabilità in base alle disposizioni di cui sopra, tale esclusione o limitazione si applicherà anche alla responsabilità personale dei nostri agente, rappresentanti legali, dipendenti e delegati.
(3) In seguito all'inadempimento di un obbligo da parte nostra che non risulti da un difetto dei prodotti, il Cliente ha la facoltà di recedere dal contratto o risolverlo solo se l'inadempimento dell'obbligo sia imputabile alla nostra responsabilità; per il resto si applicano le disposizioni di legge.
§ 11
Periodo di prescrizione
Il periodo di prescrizione si applicherà alla prescrizione di rivendicazioni, ivi comprese quelle non contrattuali, basate su difetti materiali o vizi giuridici.
§ 12
Diritto di risoluzione speciale in caso di sospensione dei pagamenti, ecc.
Ferme restando le clausole fissate nel presente contratto e le disposizioni del Codice del consumo, in caso di violazione da parte del Cliente di uno degli obblighi di cui alle Clausole 5, 7, 8 (5) delle presenti CGV o, se il Cliente è un professionista e delibera a favore della liquidazione, amministrazione controllata o altra procedura di ristrutturazione di qualsiasi tipo, ovvero se diviene parte di accordi in base ai quali è vincolato a trasferire le proprie attività e proprietà ai creditori, Yamaha Music Europe GmbH avrà la facoltà di risolvere il presente contratto conformemente all'articolo 1456 del CCI inviando al Cliente una raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale lo intima a pagare l'eventuale compenso dovuto per i prodotti e i servizi resi e non ancora pagati; tutto ciò non pregiudicherà l'eventuale risarcimento per danni subiti da Yamaha Music Europe GmbH.
§ 13
Dovere di informazione in caso di provvedimenti ufficiali o provvedimenti propri
Nel caso in cui vengano adottati provvedimenti ufficiali relativi al Cliente o nei suoi confronti inerenti ai nostri prodotti (per esempio viene ordinato il ritiro o il richiamo dei prodotti o altre misure di monitoraggio del mercato), o se il Cliente intende attuare provve- dimenti propri, dovrà comunicarlo immediatamente per iscritto alla nostra società.
§ 14
Legislazione competente e giurisdizione
(1) I rapporti commerciali tra il Cliente e la nostra società saranno soggetti esclusivamente alle leggi della Repubblica Italiana. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni (CISG) non si applicherà. Se il Cliente è un consumatore, le normative obbligatorie in materia di tutela dei consumatori vigenti nel paese in cui il Cliente è abitualmente residente non saranno escluse dalla presente scelta della legislazione competente.
(2) Se il Cliente è un professionista, un soggetto giuridico pubblico o un patrimonio separato disciplinato da diritto pubblico, oppure se in generale non ha un foro competente all'interno della Repubblica Italiana, allora l'unico foro competente per qualsivoglia controversia, anche internazionale, tra il Cliente e la nostra società derivante dal rapporto commerciale sarà quello di Milano. Le disposizioni legali di natura obbligatoria relative alla giurisdizione esclusiva rimarranno invariate.
(3) Il precedente paragrafo 2 non trova applicazione se il Cliente è un consumatore. In tal caso, la giurisdizione locale e internazionale sarà stabilita in base alle disposizioni di legge applicabili.
§ 15
Alternativa per la risoluzione delle controversie
(1) La Commissione europea ha messo a disposizione una piattaforma per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Essa offre ai consumatori l'opportunità di risolvere le controversie inerenti ai loro ordini on-line inizialmente senza ricorrere alle vie legali. È possibile accedere alla piattaforma per la risoluzione delle dispute tramite il collegamento esterno xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx- mers/odr/.
(2) Non siamo né disposti né obbligati a partecipare ad alcun procedimento arbitrale.
§ 16
Alternativa per la risoluzione delle controversie prevista dal Codice del consumo
Ferma restando l'alternativa obbligatoria per la risoluzione delle controversie prevista per legge, non siamo né disposti né obbligati a partecipare a procedure di risoluzione delle controversie dinanzi a un organo arbitrale per i consumatori.
§ 17
Clausola di separabilità
Qualora una clausola delle presenti CGV risulti, o diventi, in tutto o in parte, non valida o nulla, ciò non pregiudicherà la validità delle rimanenti clausole del presente contratto, così come stabilito dall'articolo 1419 del CCI. Se le clausole non sono divenute parte del contratto, o non sono valide, il contenuto del presente contratto rispetterà anzitutto e in primo luogo i principi del diritto italiano. Quanto sopra specificato si applicherà mutatis mutandis nel caso in cui le clausole del contratto o le presenti CGV si dimostrano incomplete.