TRA
Convenzione per gli interventi relativi alla realizzazione di una aula bunker temporanea sita in Lamezia Terme (CZ)
TRA
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (di seguito denominato "Ministero") con sede in Roma, Via Arenula n. 70 (C.F. 941270806), legalmente rappresentato dal Direttore Generale xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, direttore generale reggente della direzione delle risorse materiali e delle tecnologie, e dal Direttore Generale dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, direttore generale della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati
E
il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nominato con DPCM del 18 marzo 2020 (di seguito denominato “Commissario”),
entrambi di seguito denominati, singolarmente, Parte e, congiuntamente, Parti,
RILEVATO
- che il 30 gennaio 2020, il Direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato il focolaio internazionale da SARS-CoV-2, denunciato dalle autorità sanitarie cinesi, un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (Public Health Emergency of International Concern - PHEIC), come sancito nel Regolamento sanitario internazionale (International Health Regulations, IHR, 2005);
- che in seguito al diffondersi del virus sul territorio nazionale, con il conseguente accertamento di casi di contagio e di diffusione di malattia denominata dall’OMS “COVID-19”, in data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da nuovo coronavirus e attivato gli opportuni
strumenti normativi precauzionali;
- che nei mesi successivi, a seguito del diffondersi della pandemia, con successivi provvedimenti il Governo ha adottato plurimi provvedimenti contenenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, estese per l’intero territorio nazionale, con i quali sono state stabilite, inter alia, misure di distanziamento sociale quale strumento di mitigazione delle possibilità di contagio e diffusione del COVID-19;
VISTO
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 (ed. straordinaria) e, in particolare, l’articolo 122 laddove stabilisce che “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2020, di nomina del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, come da comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 che stabilisce che il Commissario “attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l’emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla”;
- il medesimo articolo 122, inoltre stabilisce che il Commissario “nell'esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di
società in house, nonché delle centrali di acquisto;
CONSIDERATO CHE
- gli uffici giudiziari del Distretto di Catanzaro hanno di recente segnalato al Ministero della Giustizia la impellente necessità di un immobile idoneo alla celebrazione del processo denominato “Rinascita Xxxxx”;
- in particolare, e da ultimo, nella seduta della conferenza permanente del 12.06.2020 veniva indicato in modo specifico il fabbisogno di posti della predetta aula in circa 1000 unità tra imputati, difensori e parti;
- veniva valutata da parte del Ministero della Giustizia quindi la necessità di individuare un immobile capace di soddisfare le esigenze di distanziamento imposte dalle prescrizioni di prevenzione da COVID-19;
- venivano quindi verificati dal Ministero della Giustizia, tramite i propri tecnici, i siti di cui all’allegato 1 (Relazione compendio dell’Xxx. Xxxxx Xxxxx dell’Ufficio VI della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del 24 giugno 2020) con relativa approfondita indagine di sopralluogo, dando la precedenza, come richiesto dalla legge, alla ricerca di beni di proprietà demaniale che consentissero immediato uso e di superficie di almeno 3.000 mq. In particolare venivano verificate le aree e i siti di : Siano (area agricola interna al compendio dell’Istituto Penitenziario); Caserma Militare “Florestano Pepe” di Catanzaro; area demaniale di viale Barlaam in Catanzaro; area nell’ambito del compendio della Giustizia Minorile di via Paglia in Catanzaro; sala polivalente dell’Istituto Penitenziario di Vibo Valentia; palazzetto dello sport comunale di via Corvo in Catanzaro; immobile demaniale in San Marco Argentano; immobile di titolarità della Regione Calabria ubicato nell’area ex S.i.r. di Lamezia Terme;
- a seguito di tali verifiche, per soddisfare innanzi tutto e in via di assoluta priorità le esigenze di immediata celebrazione della fase dell’udienza preliminare del processo cd. “Rinascita Xxxxx” in sede di riunione presso il Ministero della Giustizia in data 24 giugno 2020,
partecipata dagli uffici di Catanzaro, dal Sindaco di Catanzaro e dall’Agenzia del Demanio, veniva espressa dagli uffici del distretto di Catanzaro la preferenza per l’area ex S.I.R. in Lamezia Terme e meglio indicata dall’apposito allegato al presente protocollo (allegato 2, verbale riassuntivo), che presenterebbe caratteristiche strutturali e di condizioni tali da rendere maggiormente celere la realizzazione, una volta acquisita la disponibilità dalla Regione Calabria;
- il sito d’interesse si trova all’interno dell’ampio compendio dell’area industriale ex S.i.r. di località Ficarella in Lamezia Terme; attualmente in uso alla fondazione Terina Onlus, ma di proprietà della Regione Calabria;
- l’edificio, oggetto della presente convenzione, è parte del complesso immobiliare che costituisce il patrimonio della Fondazione Mediterranea Terina Onlus. La Fondazione di Ricerca, quale ente in- house della Regione Calabria, denominata “FONDAZIONE MEDITERRANEA TERINA ONLUS” è costituita ai sensi dell’articolo 2500 septies del Codice Civile, in attuazione dell’art. 32, Legge Regionale 11 maggio 2007, n. 9;
- l’edificio è una costruzione di tipo prefabbricato, a un unico piano, con sviluppo planimetrico regolare di forma rettangolare, avente 100m di lunghezza e 33m di larghezza, per una superficie lorda complessiva di circa 3.300mq. L’esterno dell’edificio nonché le sue parti interne sono completamente rifinite; i pavimenti, gli intonaci delle pareti e gli infissi si presentano in buono stato di conservazione. L’immobile è dotato di impianti tecnologici funzionanti, in particolare si trovano gli impianti: elettrico, idrico-sanitario, di climatizzazione e ventilazione. È presente un impianto antincendio che serve solamente una parte del fabbricato:
- l’edificio è individuato al catasto fabbricati del comune di Lamezia Terme sezione C foglio n° 39, particella n° 259, sub 1116 e 1117;
- stante il deposito in data 16 giugno dell’avviso di deposito di conclusione indagine preliminare ex art. 415 bis c.p.p. da parte della Procura di Catanzaro relativo all’indagine “Rinascita Xxxxx” si rende necessaria anche un’intesa volta a convogliare le sinergie delle istituzioni nazionali e locali competenti al fine di una rapida realizzazione dell’opera richiesta nei tempi e con le caratteristiche di
edificio che rispetta le prescrizioni COVID-19;
- per destinare ad aula bunker l’immobile individuato sono necessari interventi di adeguamento funzionale da effettuarsi in tempi brevi, date le necessità rappresentate dagli uffici giudiziari procedenti relative alla prossima scadenza dei termini delle misure cautelari adottate nell’ambito del citato procedimento penale;
- che le tempistiche rappresentate vanno rispettate prevedendo le procedure operative ed amministrative conseguenti allo stato di emergenza epidemiologica in atto;
- che in data 17 luglio 2020 è stato sottoscritto Protocollo di intesa tra il Ministero della Giustizia, Agenzia del Demanio, Regione Calabria e gli Uffici giudiziari di Catanzaro, Per la realizzazione “Aula bunker per gli uffici della Corte d’Appello di Catanzaro” presso l’area ex
S.I.R. in Lamezia Terme di proprietà della Regione Calabria;
- che, in ragione delle suesposte considerazioni, l’Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia ha indicato con nota di data 17 luglio 2020, quale soggetto attuatore degli interventi necessari, il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
- che, con nota del 17 luglio 2020, il Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ha individuato, in ragione della natura degli interventi necessari, la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati e la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie quali articolazioni ministeriali competenti per la sottoscrizione della presente convenzione;
- che le opere di adeguamento, per rendere il sito funzionale allo scopo (destinazione del prefabbricato ad aula bunker in via temporanea) riguarderanno i seguenti aspetti:
✓ viabilità, percorsi di accesso e protezioni passive del sito;
✓ demolizioni di ambienti interni per il recupero di spazi funzionali all’aula di udienza con il relativo adeguamento impiantistico;
✓ modifica e integrazione degli impianti tecnologici;
✓ realizzazione degli impianti di multi-videoconferenza, degli
impianti di controllo e sicurezza;
✓ realizzazione dell’arredo completo dell’aula.
Tutto quanto sopra premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Richiamo delle premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Articolo 2
(Oggetto della Convenzione)
1. Il Ministero, al fine di individuare e attuare gli interventi necessari alla predisposizione di un’aula bunker temporanea, sita nel complesso ex SIR di Lamezia Terme (CZ), della quale ha acquisito la disponibilità, sulla base dei fabbisogni funzionali indicati in premessa affida al Commissario la realizzazione delle seguenti attività, sostenendo le relative spese:
a) redazione - previa esecuzione dei sopralluoghi tecnici congiuntamente ai rappresentanti del Ministero - del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all’articolo 23, commi 4 e 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici), composto dagli elaborati progettuali di cui agli articoli da 17 a 23 del DPR 207/10, necessari per l’autorizzazione degli enti in considerazione della temporaneità dell’Intervento, salvo diversa determinazione del responsabile unico del procedimento, da mettere a gara ai fini dell’aggiudicazione di un appalto avente ad oggetto:
• la progettazione esecutiva di cui all’articolo 1, co. 8, con omissione della progettazione definitiva nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23, co. 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 14 giugno 2019, n. 55;
• lavori di manutenzione della porzione dell’immobile prescelto, sito in località ex SIR di Lamezia Terme (CZ), ove sarà realizzata
l’aula bunker temporanea;
• la conduzione e manutenzione dell’immobile per conto del Ministero della Giustizia per un periodo di sei mesi dalla consegna per l’uso dell’opera completa in ogni sua parte. A tal fine il contratto d’appalto, per la sola conduzione e manutenzione dell’immobile, una volta terminati e collaudati i lavori, sarà stipulato dal Commissario a favore del Ministero della Giustizia;
(di seguito, “Appalto integrato”);
b) collaudo/verifica di conformità ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti Pubblici;
c) previo benestare al progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui alla precedente lettera a) dato dal Ministero, l’indizione, la gestione e la cura dell’esecuzione delle procedure di affidamento aventi ad oggetto:
i. l’Appalto Integrato (progettazione definitiva, lavori di manutenzione e conduzione);
ii. gli incarichi di Direzione Lavori;
iii. se del caso, l’incarico di collaudo/verifica di conformità.
Articolo 3
(Durata della Convenzione)
1. La presente convenzione ha durata fino al termine dello stato di emergenza di cui al alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, salvo che lo stesso termine sia prorogato.
Articolo 4
(Modalità di realizzazione)
1. Il Commissario può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house, nonché delle centrali di acquisto per la realizzazione dell’Intervento oggetto della presente convenzione, al fine di darvi attuazione, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 122 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. Il Ministero si impegna a fornire al Commissario ed ai soggetti previsti al comma precedente, tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso funzionale alla realizzazione delle attività.
Articolo 5
(Importo della convenzione, modalità di pagamento e rendicontazione)
1. Al termine delle attività previste al precedente art. 2 comma 1 lettere a) e b), successivamente alla quantificazione dei relativi costi, il Ministero, dopo l’approvazione del progetto, assicura la disponibilità dei fondi necessari, impegnandosi a trasferire le somme sulla contabilità speciale del Commissario entro e non oltre la stipula dei relativi contratti con gli appaltatori che saranno individuati.
Il Commissario comunica al Ministero i contratti stipulati e le corrispondenti obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché ogni altro atto comportante spese rientranti nell’oggetto della presente convenzione, con dettagliata rendicontazione dei relativi pagamenti. Eventuali disponibilità residue dovranno essere versate in conto entrate tesoro al capo XI, capitolo 3530, art. 3.
Articolo 6
(Riservatezza)
1. Resta tra le parti espressamente convenuto che verranno adottate tutte le cautele necessarie a tutela della riservatezza delle informazioni e della documentazione relativa alla presente convenzione.
Articolo 7
(Definizione delle controversie)
1. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione si procederà con un tentativo di risoluzione bonaria. In caso contrario è prevista, in via esclusiva, per reciproco accordo tra le Parti, la competenza del foro di Roma.
Articolo 8
(Diritto di recesso e risoluzione)
1. Il Ministero potrà recedere in qualunque momento dalla presente convenzione, qualora a suo giudizio intervengano, nel corso della realizzazione delle Attività, fatti o provvedimenti i quali rendano impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse per lo stesso Ministero, la realizzazione dell'incarico conferito con la presente convenzione. In tale ipotesi verranno riconosciute al Commissario le spese sostenute alla data di comunicazione scritta del recesso e rendicontate, nonché quelle che, ancorché non materialmente effettuate, alla data, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili.
2. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, la convenzione stessa potrà essere risolta anticipatamente.
Articolo 9
(Consenso al trattamento dei dati)
1. Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’esecuzione della presente convenzione, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili. Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di esecuzione del presente accordo, nonché degli eventuali obblighi di legge.
2. I dati personali raccolti nell’ambito di cui alla presente convenzione saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di stipula ed esecuzione della stessa.
Articolo 10
(Norme di rinvio)
1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di contabilità dello Stato nonché dalle norme del codice civile.
Articolo 11
(Norme finali)
1. La presente convenzione è redatta e firmata digitalmente.
2. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R.
n. 642 del 1972, allegato B, articolo 16 e verrà registrata solo in caso d’uso e spese a carico della parte richiedente.
3. La presente convenzione è esente dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 3 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
4. Qualsiasi modifica e/o integrazione della presente convenzione dovrà risultare da atto scritto.
Roma,
Ministero Giustizia Commissario Straordinario
XXXXXXX XXXXXXXXXX MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/80184430587 20.07.2020 14:02:13 UTC
XXXXXXX XXXXX MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
20.07.2020 16:59:09 UTC
XXXXXX XXXXXXXX
Commissario straordinario emergenza COVID-19
21.07.2020 12:54:07
UTC