CONTRATTO PER IL SERVIZIO
CONTRATTO PER IL SERVIZIO
tra
OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., con sede legale in Pazza della Repubblica, n. 22, 00000 Xxxxxx, Capitale sociale 145.750.700 euro i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n°07197231009, R.E.A. Milano n.1889224, rappresentata da ………….. nella sua qualità di ………., qui di seguito denominata "OLT",
Snam Rete Gas S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., Società con socio unico, con sede legale in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, x. 0, 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX), Capitale sociale 1.200.000.000 euro i.v., Xxxxxx Xxxxxxx, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n° 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271, rappresentata da ………….. nella sua qualità di ………., qui di seguito denominata "SRG",
e
[Società], con sede legale in…………………………, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di ………… n° ………….., R.E.A. ………. n° ………….., rappresentata da ………….. nella sua qualità di ………, qui di seguito denominata "Fornitore",
qui di seguito denominate congiuntamente "Parti" o singolarmente "Parte".
Premesso che
In conformità con le disposizioni dei Decreti del Ministero per lo Sviluppo Economico (MSE) del 19 aprile 2013, del 13 settembre 2013 e del 18 ottobre 2013 e delle determinazioni di cui alla comunicazione dell’MSE del 6 dicembre 2013, OLT, in data 6 dicembre 2013, ha pubblicato sul proprio sito internet una procedura di gara per l’individuazione di soggetti disponibili a fornire uno o più carichi di GNL per il servizio di peak shaving da immettere nei serbatoi di stoccaggio del Terminale e finalizzato a rendere disponibile a SRG, in qualità di Responsabile del Bilanciamento, un servizio di modulazione aggiuntivo per esigenze di bilanciamento della rete nel caso di emergenza climatica del sistema nel periodo gennaio - marzo 2014 (Procedura);
il Fornitore ha partecipato alla Procedura risultando aggiudicatario in relazione alla messa a disposizione di (barrare esclusivamente la/le casella/e d’interesse e compilare i relativi campi):
[un quantitativo di GNL pari a ________________ GJ (equivalenti a circa _________________ metri cubi di GNL), avente una stima dell'Indice di Wobbe in fase di discarica pari a circa _________ MJ/Sm3 relativamente alla DISCARICA 1 di cui alla successiva lettera h);]
[un quantitativo di GNL pari a ________________ GJ (equivalenti a circa _________________ metri cubi di GNL), avente una stima dell'Indice di Wobbe in fase di discarica pari a circa _________ MJ/Sm3 relativamente alla DISCARICA 2 di cui alla successiva lettera h);]
[un quantitativo di GNL pari a ________________ GJ (equivalenti a circa _________________ metri cubi di GNL), avente una stima dell'Indice di Wobbe in fase di discarica pari a circa _________ MJ/Sm3 relativamente alla DISCARICA 3 di cui alla successiva lettera h);]
il Fornitore si è impegnato a sottoscrivere/ha dichiarato di essere titolare di un contratto di importazione, ossia di un contratto di approvvigionamento di GNL con consegna presso il Terminale ovvero con punto di consegna situato all’estero integrato da contratto/i di trasporto dal punto di consegna fino al Terminale per quantitativi necessari e sufficienti a garantire gli impegni di cui al precedente punto a) e aventi efficacia nel periodo di cui al successivo punto h);
il Fornitore si è impegnato a/ha dichiarato di disporre di navi metaniere autorizzate da OLT per la discarica presso il Terminale;
il Fornitore ha dichiarato di non essere soggetto a procedure concorsuali o di liquidazione, né ad azioni di recupero crediti da parte di SRG e/o OLT;
il Fornitore è abilitato o si è impegnato ad ottenere l’abilitazione ad operare al Punto di Scambio Virtuale di SRG entro il 29 dicembre 2013;
il Fornitore, in sede di presentazione dell’offerta, si è impegnato a sottoscrivere il presente Contratto;
il Fornitore in sede di presentazione dell’offerta si è impegnato a sottoscrivere con OLT uno o più contratto/i di capacità SLOT in tempo utile per effettuare le seguenti discariche per i quantitativi di GNL indicati al precedente punto b) (barrare esclusivamente la/le casella/e d’interesse):
DISCARICA 1 da effettuarsi tra il 29 dicembre 2013 e il 31 gennaio 2014;
DISCARICA 2 da effettuarsi, previa determinazione del MSE, tra il 29 dicembre 2013 e il 31 marzo 2014 con un preavviso di discarica non inferiore a 14 giorni;
DISCARICA 3 da effettuarsi, previa determinazione del MSE, tra il 29 dicembre 2013 e il 31 marzo 2014 con un preavviso di discarica non inferiore a 7 giorni.
ai sensi della Procedura le richieste di effettuazione della DISCARICA 2 e della DISCARICA 3 saranno comunicati al Fornitore a cura di OLT, sulla base delle determinazioni ricevute dall’MSE e con un preavviso minimo rispettivamente di 14 e 7 giorni dalla data prevista per la discarica;
Il [•] l’Autorità per l’ Energia Elettrica ed il Gas ha definito, con apposita Delibera, le modalità di riconoscimento a OLT e SRG entro il 30 aprile 2014 degli oneri relativi al Servizio di cui all’articolo 2, comma 1, del DM 18 ottobre 2013, riportati all’Articolo 6 della Procedura.
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
PREMESSE ED ALLEGATI
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
DEFINIZIONI
Codice di Accesso: si intende il documento pubblicato da OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. sul proprio sito internet in data 4 ottobre 2013 e attualmente in fase di consultazione ai sensi della Delibera 55/09, che definisce e regola il complesso dei diritti e degli obblighi delle parti in relazione alla prestazione del servizio di rigassificazione;
Codice di Rete: si intende il documento pubblicato da Snam Rete Gas S.p.A. sul proprio sito internet (ed eventuali successive modifiche, aggiornamenti e/o integrazioni) e approvato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) con Delibera n. 75/03 che definisce e regola il complesso dei diritti e degli obblighi delle parti in relazione alla prestazione del servizio di trasporto sulla Rete Nazionale dei Gasdotti;
Data di Discarica: si intende la data di effettuazione di ciascuna discarica di cui al punto h) delle premesse;
Delibera si intende la deliberazione 471/2013/R/GAS pubblicata dall’AEEG in data 24 ottobre 2013.
DISCARICA 1: si intende l’immissione nei serbatoi di stoccaggio del Terminale di un quantitativo di energia pari a ………… M GJ (equivalenti a circa ………… metri cubi di GNL), mediante discariche di navi che dovranno approdare tra il 29 dicembre 2013 e il 31 gennaio 2014;
DISCARICA 2: si intende l’immissione nei serbatoi di stoccaggio del Terminale di un quantitativo di energia pari a ………… M GJ (equivalenti a circa ………… metri cubi di GNL), mediante discariche di navi che dovranno approdare tra il 29 dicembre 2013 e il 31 marzo 2014 e, comunque, entro il termine indicato nella comunicazione che verrà inviata al Fornitore a cura di OLT, previa determinazione della competente autorità, con preavviso minimo di 14 giorni;
DISCARICA 3: si intende l’immissione nei serbatoi di stoccaggio del Terminale OLT di un quantitativo di energia pari a ………… M GJ (equivalenti a circa ………… metri cubi di GNL), mediante discariche di navi che dovranno approdare tra il 29 dicembre 2013e il 31 marzo 2014 e, comunque, entro il termine indicato nella comunicazione che verrà inviata al Fornitore a cura di OLT, previa determinazione della competente autorità, con preavviso minimo di 7 giorni;
Gas Naturale Liquefatto (GNL): si intende il gas naturale allo stato liquido ad una temperatura minore od uguale alla temperatura di ebollizione in corrispondenza di una pressione prossima a 101,325 kPa;
Giorno Gas: si intende un periodo di tempo avente inizio alle ore 06:00 di ciascun giorno e termine alle ore 06:00 del giorno successivo;
Joule e GJ: per Joule si intende la quantità di calore come definita nella ISO 1000 S.I. e raccomandazioni per l’uso dei multipli ed altre unità correlate; per GJ si intende una quantità pari a 109 Joule;
Punto di Riconsegna: si intende il Punto di Scambio Virtuale di SRG.
Utente si intende qualsiasi soggetto a cui OLT fornisce il servizio di rigassificazione ai sensi del Codice di Accesso, sulla base di un contratto di capacità sottoscritto dallo stesso soggetto e OLT.
Terminale: si intende il terminale offshore FSRU Toscana di OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.
OGGETTO, EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO
Oggetto del presente Contratto è la messa a disposizione da parte del Fornitore, attraverso l’immissione nei serbatoi di stoccaggio del Terminale, dei quantitativi di GNL di cui al punto b) delle Premesse mediante l’effettuazione delle discariche di cui al punto h) delle Premesse medesime.
L’attività finalizzata all’immissione di cui sopra avverrà secondo i termini e le condizioni riportate nel presente Contratto, nella Procedura e nel Codice di Accesso per quanto applicabile. Il GNL che verrà consegnato dal Fornitore presso il Terminale in esecuzione del Contratto dovrà avere, in deroga a quanto previsto dal Codice di Accesso, una stima dell’Indice di Wobbe non superiore a 52,15 MJ/Sm3 e dovrà essere immesso nei serbatoi del Terminale tramite la discarica di navi incluse nella lista delle navi approvate da OLT. Il GNL verrà conseguentemente rigassificato, immesso nella rete di SRG e riconsegnato al Fornitore nei tempi e secondo le modalità definiti nel presente Contratto.
Il presente Contratto entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione ed avrà durata fino alla completa esecuzione degli obblighi in esso contenuti.
QUANTITÀ E OBBLIGHI DI CONSEGNA E RICONSEGNA CONNESSI AL SERVIZIO
Il Fornitore si impegna a immettere nei serbatoi del Terminale i quantitativi di GNL di cui al punto b) delle Premesse per i periodi temporali di cui al punto h) delle Premesse medesime, entro i termini previsti dalla Procedura e dal Contratto, e in coerenza con le disposizioni previste dal Codice di Accesso.
Per tutto il periodo compreso tra il 1° gennaio (o dalla Data di Discarica relativa alla DISCARICA 1 se successiva) e il 31 marzo 2014, previa richiesta inviata da OLT sulla base di quanto disposto dal MSE, il Fornitore si obbliga a cedere a SRG i suddetti quantitativi di GNL che verranno rigassificati e immessi in rete da parte di OLT, al netto dei consumi e perdite connessi ai servizi di rigassificazione (e allocati al Fornitore secondo quanto previsto dal Codice di Accesso) e di trasporto, al prezzo convenzionale determinato da parte dell’Autorità all’Articolo 2 della Delibera nonché a riacquistare da SRG al Punto di Riconsegna nel corso del mese di aprile 2014 i medesimi quantitativi allo stesso prezzo convenzionale.
Pertanto, nel caso in cui l’MSE a seguito di particolari situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas, disponga l’utilizzo dei quantitativi di GNL messi a disposizione dal Fornitore per far fronte a tale particolare situazione, OLT, sulla base delle indicazioni di SRG e alle disposizioni di cui al proprio Codice di Accesso se applicabili, effettuerà la rigassificazione e la conseguente immissione in rete allo stato gassoso del GNL precedentemente consegnato dal Fornitore nei limiti necessari a far fronte alle esigenze di bilanciamento della rete e/o considerando quanto disposto nel proprio Codice di Accesso se applicabile. Tutti i quantitativi rigassificati e immessi in rete prima del 31 marzo 2014 per le finalità di cui sopra, si intenderanno ceduti dal Fornitore a SRG e pertanto saranno oggetto di fatturazione, entro la fine del mese successivo a quello di cessione, da parte del Fornitore a SRG al prezzo convenzionale determinato da parte dell’AEEG all’Articolo 2 della Delibera. Un analogo quantitativo di gas sarà ceduto al Punto di Riconsegna, al medesimo prezzo convenzionale, da SRG al Fornitore nel corso del mese di aprile 2014, e sarà oggetto di fatturazione entro la fine del mese di maggio 2014. I termini di pagamento delle citate fatture sono fissati in 30 giorni.
Per ragioni operative, in corrispondenza della Data di Discarica, un quantitativo di gas dovuto ai vapori di GNL che si producono durante la discarica, sarà riconsegnato al Fornitore, al Punto di Riconsegna, secondo un profilo che sarà comunicato da OLT prima della discarica stessa. Sempre al Punto di Riconsegna nel corso del mese di aprile 2014, sarà effettuata la consegna dei quantitativi residuali di GNL presenti nei serbatoi del Terminale, intesi al netto i) dei consumi e perdite connessi ai servizi di rigassificazione e di trasporto cosi come definiti rispettivamente nel Codice di Accesso e Codice di Rete, ii) dei quantitativi di GNL già rigassificati e consegnati al Fornitore prima per le ragioni operative di cui sopra e/o immessi in rete sulla base delle richieste avanzate da parte di SRG a OLT entro il 31 marzo 2014 per le finalità di cui ai punti 4.2 e 4.3, nonché iii) di quanto previsto al successivo paragrafo 4.5.
Entro il 31 marzo 2014, OLT potrà esercitare la propria opzione di acquisto, in tutto o in parte, dei quantitativi residuali di GNL presenti nei serbatoi del Terminale secondo le modalità e per gli scopi di cui all’articolo 6.4 della Procedura.
Nel caso in cui il Terminale non sia operativo al momento in cui l’MSE disponga l’utilizzo dei quantitativi di GNL messi a disposizione dal Fornitore e, conseguentemente, non stia immettendo gas in rete, le tempistiche e le modalità operative di immissione in rete dei volumi oggetto del servizio di peak shaving saranno definite e concordate in seguito tra OLT e SRG.
Nel caso in cui il Terminale stia effettivamente erogando il servizio di rigassificazione agli Utenti al momento in cui l’MSE disponga l’utilizzo dei quantitativi di GNL messi a disposizione dal Fornitore, si applicheranno le disposizioni previste dal Codice di Accesso.
Nel caso in cui, in seguito ad una discarica al Terminale di volumi di cui al presente Contratto funzionali al servizio di peak shaving, uno o più Utenti richiedano capacità di rigassificazione secondo quanto previsto dal Codice di Accesso, OLT, al fine di fornire il servizio nelle modalità previste nel Codice di Accesso, dovrà rigassificare ed allocare all’/agli Utente/i tutto il o parte del volume di peak shaving stoccato nei serbatoi del Terminale anche in anticipo rispetto alla programmazione dell’/degli Utente/i, al fine di consentire la discarica della nave metaniera dell’Utente stesso. Resta inteso che, in caso di inadempimento dell’Utente stesso (e.g. mancata effettuazione della discarica), che impedisca a OLT l’effettiva erogazione del servizio di peak shaving, quest’ultima non potrà essere, in nessuna caso, ritenuta responsabile nei confronti del Fornitore, SRG, MSE, AEEG e in generale del sistema gas per tale mancanza.
ONERI A CARICO DEL FORNITORE
5.1 L’immissione del GNL nei serbatoi per effettuare il Servizio e la riconsegna dello stesso al Fornitore, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4.5, sono disciplinate dal Codice di Accesso e dal Codice di Rete di SRG che, con i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. OLT, SRG e il Fornitore dichiarano di essere a piena conoscenza dei contenuti del Codice di Accesso e del Codice di Rete e si impegnano ad applicarli e rispettarli fatto salvo quanto diversamente specificato nel presente Contratto.
5.2 Il corrispettivo per il servizio di rigassificazione a carico del Fornitore viene determinato applicando le tariffe di rigassificazione per l’utilizzo del Terminale attualmente ancora in fase di approvazione da parte dell’AEEG. OLT tratterrà inoltre, a copertura di consumi e perdite, un quantitativo di GNL in natura, così come previsto dal Codice di Accesso per tutto il periodo compreso dalla Data di Discarica e sino al termine del Servizio (o data antecedente nel caso di rigassificazione completa dei volumi oggetto del presente Contratto).
5.3 Il corrispettivo per il servizio di trasporto a carico del Fornitore viene determinato da OLT, a norma del Codice di Accesso, tenuto conto dei corrispettivi di trasporto ad essa fatturati da Snam Rete Gas per tutta la durata del Servizio, sulla base delle tariffe di trasporto per l’utilizzo della Rete Nazionale dei Gasdotti di SRG approvate dall’Autorità. In fase di riconsegna del GNL al Fornitore, OLT tratterrà la quota di energia a copertura dei relativi consumi e perdite, così come previsto dal Codice di Rete.
5.4 Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri portuali (ormeggio, disormeggio, rimorchiatori, sdoganamento del GNL, ecc.).
5.5 In relazione alla DISCARICA 1, OLT e il Fornitore concorderanno la Data di Discarica comunque nel rispetto del termine indicato dalla Procedura relativamente alla DISCARICA 1.
5.5 In relazione alla DISCARICA 2 e alla DISCARICA 3, il Fornitore dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per effettuare la/e discarica/che della/e nave/i metaniera/e nella/e date/e corrispondente/i alle finestre di arrivo così come pubblicate da OLT nel proprio sito internet in relazione ai mesi di febbraio 2014 e marzo 2014. Qualora ciò non fosse possibile, OLT concorderà con il Fornitore, comunque nel rispetto dei termini, inclusi quelli di preavviso, indicati dal MSE relativamente alla DISCARICA 2 e/o alla DISCARICA 3, altra data alternativa che sarà fissata non oltre il 31 marzo 2014.
6) CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO
Il corrispettivo per la messa a disposizione dei quantitativi di GNL oggetto del presente Contratto sarà riconosciuto al Fornitore secondo quanto disposto al successivo Articolo 7 relativamente ai quantitativi di energia effettivamente consegnati dal Fornitore presso il Terminale, relativamente alla DISCARICA 1 e/o DISCARICA 2 e/o DISCARICA 3, così come emergerà dal Rapporto di Discarica, è pari a (barrare esclusivamente la/le casella/e d’interesse compilando i relativi campi):
___________[€/GJ] per la DISCARICA 1;
___________[€/GJ] per la DISCARICA 2;
___________[€/GJ] per la DISCARICA 3;
corrispondenti al Prezzo Offerto P oggetto di aggiudicazione di cui alla Procedura. I suddetti corrispettivi si intendono fissi ed invariabili. Nessuna variazione verrà concessa a qualsiasi titolo venga richiesta, assumendo quindi il Fornitore, per quanto occorrer possa, su di sé l’alea di cui all’art. 1467 cod. civ.
7) FATTURAZIONE E PAGAMENTO
I quantitativi di energia di cui all’articolo 4.2 e 4.3 del presente Contratto ceduti dal Fornitore a SRG e da SRG al Fornitore saranno fatturati rispettivamente da parte del Fornitore a SRG a da SRG al Fornitore entro la fine del mese successivo a quello di cessione. I termini di pagamento delle citate fatture sono fissati in 30 giorni.
Il corrispettivo di cui all’Articolo 6 del presente Contratto potrà essere fatturato da parte del Fornitore al termine della discarica stessa. Il termine di pagamento di tale fattura è fissato in 30 giorni dal suo ricevimento.
Nel caso in cui OLT eserciti l’opzione di acquisto di cui al paragrafo 4.5, il Fornitore sarà intitolato ad emettere fattura ad OLT non prima del 1° maggio 2014 con termine di pagamento a 30 giorni dal suo ricevimento.
I pagamenti effettuati da SRG e/o OLT al Fornitore avverranno mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore di Fornitore sul conto bancario intestato al medesimo Fornitore presso banca …………, filiale di …., Via/Piazza ……., identificato a mezzo del Codice IBAN ……………………………………….. (indicazione a cura dell’aggiudicatario in sede di consegna del contratto).
I pagamenti effettuati dal Fornitore a SRG avverranno mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore di SRG sul conto bancario intestato alla medesima SRG presso Intesa San Paolo S.P.A., filiale di Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 0, identificato a mezzo del Codice IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000.
In caso di ritardato pagamento delle fatture emesse dal Fornitore e/o da SRG sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo calcolato sulla base d’anno (pari a 1/365), saranno dovuti interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati al tasso di cui all’art. 5 del D. Legs. n. 231/2002.
8) GARANZIA BANCARIA
Entro il termine di stipula del presente Contratto di cui all’Articolo 6 della Procedura, e a garanzia degli impegni assunti con il medesimo Contratto, il Fornitore si impegna a consegnare a OLT (barrare esclusivamente la/le casella/e d’interesse) :
[una garanzia bancaria di importo pari a 1.000.000 (un milione) di Euro di cui all’Articolo 7 della Procedura ed il cui testo è riportato all’Allegato 4 della medesima Procedura a garanzia degli impegni di cui alla DISCARICA 1 oggetto del presente Contratto]
[una garanzia bancaria di importo pari a 1.000.000 (un milione) di Euro di cui all’Articolo 7 della Procedura ed il cui testo è riportato all’Allegato 4 della medesima Procedura a garanzia degli impegni di cui alla DISCARICA 2 oggetto del presente Contratto]
[una garanzia bancaria di importo pari a 1.000.000 (un milione) di Euro di cui all’Articolo 7 della Procedura ed il cui testo è riportato all’Allegato 4 della medesima Procedura a garanzia degli impegni di cui alla DISCARICA 3 oggetto del presente Contratto]
La mancata consegna entro il termine delle ore 17:00 del 24 dicembre 2013 della\e garanzia\e da parte del Fornitore comporterà la risoluzione per grave inadempimento del Contratto con la conseguente applicazione da parte di OLT nei confronti di Fornitore di una penale pari a 200.000 (duecentomila) Euro. Analoga penale sarà applicata, oltre che nel caso – previsto dalla Procedura – di mancata sottoscrizione del Contratto e/o mancato tempestivo recapito a OLT, anche in caso di nullità o annullamento del Contratto medesimo per causa imputabile al Fornitore.
Si precisa altresì che:
OLT escuterà interamente le suddette garanzie in caso di mancato pagamento delle penali comminate ai sensi del successivo articolo 10;
OLT escuterà, parzialmente o totalmente, le predette garanzie a copertura totale o parziale del mancato pagamento degli importi fatturati da SRG al Fornitore medesimo ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 del presente Contratto, fatto salvo il diritto di OLT e SRG di procedere, anche a salvaguardia del sistema nazionale del gas naturale, al recupero delle somme eventualmente non coperte dalla garanzia;
OLT potrà altresì escutere – totalmente o parzialmente – le predette garanzie in caso di altro inadempimento del Fornitore da cui possa derivare danno al sistema nazionale del gas naturale.
In caso di escussione totale o parziale delle garanzie, OLT regolerà le modalità di restituzione al sistema degli importi escussi sulla base di quanto sarà disposto dall’Autorità.
9) LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’
OLT e SRG, ciascuna per quanto di rispettiva competenza e quindi senza vincolo di solidarietà, saranno responsabili nei confronti del Fornitore per la mancata ottemperanza degli obblighi stabiliti dal presente Contratto esclusivamente in caso di dolo o colpa grave e limitatamente ai danni che ne siano diretta conseguenza, con esclusione di danni indiretti e/o consequenziali.
10) RISOLUZIONE ANTICIPATA – PENALI
OLT, previo consenso di SRG, avrà il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c , mediante invio di una comunicazione a mezzo raccomandata a.r. al Fornitore e di applicare una penale pari a 1.000.000 (un milione) di Euro nei seguenti casi:
mancata, non completa o ritardata fornitura da parte del Fornitore dei quantitativi di GNL previsti rispettivamente in DISCARICA 1 e/o DISCARICA 2 e/o DISCARICA 3 nel rispetto di quanto previsto al precedente Articolo 5.5;
il Fornitore non provveda a sottoscrivere con OLT il Contratto di Capacità SLOT di cui alla Premessa h) in tempo utile ai fini della effettuazione di una DISCARICA ;
il Fornitore riprogrammi le suddette discariche non rispettando i periodi di cui alla Premessa h). [Per quanto concerne la DISCARICA 2 e/o la DISCARICA 3 tali riprogrammazioni sono intese come le riprogrammazioni che comporterebbero il posticipo della Data di Discarica oltre il termine indicato da OLT sulla base delle determinazioni della competente autorità e con preavviso minimo rispettivamente di 14 e 7 giorni];
mancato rispetto delle previsioni di cui ai successivi articoli 12 e 13;
verificarsi delle circostanze di cui all’articolo 15.
Resta inteso che nei casi di cui sopra il Fornitore sarà tenuto a rimborsare gli extra costi sostenuti per approvvigionare il quantitativo necessario ad effettuare il servizio di peak shaving presso altro fornitore.
11) FORZA MAGGIORE
Se una delle Parti fosse impedita, per causa di forza maggiore, a far fronte ai propri obblighi dovrà darne immediato avviso all’ altra parte, con l’indicazione delle circostanze, della natura e delle conseguenze di tale evento di Forza Maggiore, nonché una stima del tempo necessario per porvi rimedio, restando comunque inteso che – ad eccezione delle ipotesi di cui al precedente articolo 10 – l’ altra parte non potrà recedere dal (o dichiarare risolto il) Contratto se non dopo che l’evento di forza maggiore si sia protratto per almeno 10 (dieci) giorni solari.
12) RISERVATEZZA
Le Parti riconoscono che tutte le informazioni relative alle rispettive imprese nonché il contenuto e i termini del presente Contratto sono riservate.
Pertanto le Parti si impegnano a non rilevare ad altra persona informazioni riservate, ne ad utilizzarle per fini diversi dall'adempimento del presente Contratto.
Il Fornitore sarà direttamente ritenuto responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuata dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati e pertanto si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.
13) RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto dei Modello 231 di SRG e di OLT, che includono anche i rispettivi Codici Etici, elaborati da SRG e OLT in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori disponibile sui siti internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxx.xx (di seguito “Normativa”).
Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Fornitore dichiara e garantisce di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dalla Normativa e si obbliga nei confronti di SRG e OLT a mantenere tali disposizioni tutte efficacemente attuate per l’intera durata del presente Contratto. In particolare e in coerenza con tali normative, il Fornitore si impegna ad astenersi (e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori si astengano) dall’offrire, promettere, elargire, pagare o accettare, direttamente o indirettamente, qualunque richiesta di omaggi da un Pubblico Ufficiale o da un qualunque soggetto privato, o dall’autorizzare chiunque a elargire o a pagare, direttamente o indirettamente, alcuna somma di danaro, utilità, beneficio, vantaggio di sorta o alcunché di valore a favore di un Pubblico Ufficiale o di un qualunque soggetto privato. Ai fini del presente Contratto, per Pubblico Ufficiale si intende:
chiunque ricopra una carica pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
chiunque agisca in veste ufficiale in nome, per conto o nell’interesse di (i) una pubblica amministrazione sopranazionale, nazionale, regionale o locale, (ii) un’agenzia, un dipartimento, un ufficio o un organo di una pubblica amministrazione, sopranazionale, nazionale, regionale o locale, (iii) un’impresa di proprietà, controllata o partecipata da una pubblica amministrazione, (iv) un’organizzazione pubblica internazionale, e o (v) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica;
qualunque incaricato di un pubblico servizio;
qualunque altro soggetto, persona fisica o ente, su suggerimento, richiesta o disposizione o a vantaggio di alcuno dei soggetti o enti di cui alle lettere da a) a c) sopra indicate.
Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Fornitore si obbliga nei confronti di SRG e OLT per l’intera durata del presente Contratto ad attenersi ai principi del Codice Etico e a rispettare i diritti umani così come previsto dallo stesso Xxxxxx Xxxxx. A tale riguardo, SRG e OLT operano nel quadro di riferimento della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, delle Convenzioni fondamentali dell’ILO- International Labour Organization - e delle linee Guida dell’OCSE per le Imprese Multinazionali. Il Codice Etico è disponibile ai seguenti siti internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxx.xx
In particolare si impegna ad astenersi da:
promettere denaro, offrire provvigioni, emolumenti e altre utilità ad amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori di SRG e OLT;
concludere accordi commerciali stipulati in proprio da amministratori, dipendenti o collaboratori di SRG e OLT che possano ledere gli interessi di SRG e OLT stesse;
intraprendere attività commerciali o sottoscrivere accordi con terzi violazione dei principi del Codice Etico suscettibili di arrecare pregiudizio all’esecuzione del presente Contratto;
procurare ad amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori di SRG e OLT vantaggi non patrimoniali o qualsiasi altra utilità, anche sotto forma di regali, messa a disposizione di mezzi di trasporto, offerte di ospitalità, non contenuti entro i limiti di quanto normalmente ammesso dai comuni canoni di etica di business.
Le Parti concordano che l’inosservanza, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni sopra indicate, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per SRG e OLT, costituirà grave inadempimento al presente Contratto e darà facoltà a SRG e OLT di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il Contratto, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l’inosservanza.
Nell’eventualità di notizie da cui possa ragionevolmente desumersi tale inosservanza, in attesa degli accertamenti o esiti di legge SRG e OLT avranno facoltà di sospendere l’esecuzione del Contratto, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle notizie. Ove le notizie siano tratte dai mezzi di informazione, l’esercizio della facoltà sopra citata sarà consentito quando le notizie trovino riscontro in un atto formale dell’Autorità Giudiziaria e/o siano altrimenti confermate dall’Autorità Giudiziaria.
L’esercizio delle facoltà sopra citate avverrà a danno del Fornitore, in ogni caso addebitandole tutte le maggiori spese e costi e l’obbligazione di mallevare SRG e OLT per qualsivoglia azione di terzi da tale inosservanza derivante o conseguente.
14) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il Contratto è regolato e viene interpretato secondo la legge sostanziale italiana, con esclusione espressa delle norme di diritto internazionale privato, anche convenzionale.
Le Parti convengono che eventuali controversie inerenti la validità, interpretazione ed efficacia del presente Contratto nonché quelle che dovessero derivare dall’inosservanza delle relative prescrizioni o dall’inesatta, parziale o mancata esecuzione delle obbligazioni reciprocamente assunte, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano, con esclusione espressa di qualunque altro foro eventualmente concorrente.
15) ANTIRICICLAGGIO
OLT e SRG dichiarano di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva“ (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231.
Il Fornitore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dall’art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di non aver riportato condanne penali ovvero di non essere coinvolto in procedimenti penali in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dal Fornitore costituisce inadempimento al presente Contratto, conseguentemente a OLT e SRG è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico del Fornitore relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007.
L’esercizio di detta facoltà comporterà a favore di OLT e SRG il diritto di addebitare al Fornitore tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente ordine.
16) PRIVACY
Relativamente al Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (di seguito "Decreto Legislativo"), le parti prendono atto che: OLT e SRG sono titolari del trattamento dei dati (di seguito: "titolari") ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f), del Decreto Legislativo n. 196/03 e il Fornitore è dotato dell'esperienza, dell'affidabilità, della capacità e delle strutture richieste dall'art. 29 del decreto legislativo per assolvere alla funzione di responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
Ciò premesso, le parti convengono che il Fornitore, con il presente documento, è designato dal responsabile dell'osservanza, responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito: responsabile), ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g) del Decreto Legislativo, con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli dati che il responsabile sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del Contratto.
In particolare:
il responsabile dell'osservanza provvederà all'assolvimento degli obblighi di informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo;
il responsabile si impegna a:
trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto della normativa dettata in materia di privacy e nei limiti del trattamento effettuato dai titolari;
conservare i dati ai sensi dell'art. 11 ed adottare le misure di sicurezza previste dagli artt. 31, 33,34,35 e 36 del Decreto Legislativo;
individuare e designare i soggetti ai quali affidare la qualifica di incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo, e - sulla base del successivo atto di incarico impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
effettuare le sole operazioni di trattamento di dati personali comuni necessarie all'esecuzione del presente contratto, quali: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati. In particolare, il responsabile dovrà effettuare le suddette operazioni di trattamento in conformità alle finalità del trattamento proprie dei titolari. Inoltre, il responsabile non potrà effettuare alcuna operazione di trattamento diversa da quelle menzionate, mentre il responsabile dell'osservanza terrà indenne il responsabile da ogni responsabilità connessa ad operazioni di trattamento di esclusiva competenza dei titolari;
attenersi, nell'esecuzione dell'incarico conferito con il contratto, alle istruzioni del responsabile dell'osservanza. Il responsabile non risponderà di eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite dal responsabile dell'osservanza, che pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa;
consentire al responsabile dell'osservanza l'esercizio del potere di controllo, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo, e, a tal fine, effettuare un rendiconto al responsabile dell'osservanza a mezzo di rapporto scritto periodico in ordine all'esecuzione delle istruzioni ricevute (in particolare, agli adempimenti eseguiti ai fini del Decreto Legislativo) ed alle conseguenti risultanze;
adottare le misure intese a consentire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 7,8,9 e 10 del Decreto Legislativo, ed agevolare detto esercizio, nei limiti della propria sfera di competenza, così come risulta individuata nell’ordine. Evadere senza ritardo, su richiesta del responsabile dell'osservanza, le eventuali richieste avanzate dagli interessati, ai sensi dell'art. 7 e seguenti del Decreto Legislativo, sempre nei limiti dell'ambito di operatività funzionale del responsabile;
assicurare in generale il rispetto delle prescrizioni del garante, nei limiti della sfera di competenza del responsabile;
disporre e curare la concreta attuazione del sistema di protezione e sicurezza dei dati personali, secondo le istruzioni impartite dal responsabile dell'osservanza, nei limiti dei compiti affidati al responsabile con l’ordine;
adeguare il sistema di protezione e sicurezza alle future norme legislative e/o regolamentari in materia di sicurezza. Qualora detto adeguamento dovesse comportare la necessità di ulteriori istruzioni da parte del responsabile dell'osservanza, ad integrazione e/o modifica di quelle impartite, i titolari concorderanno le stesse con il responsabile, al fine di assicurare il corretto espletamento dei servizi;
rendere al responsabile dell'osservanza ogni informazione in ordine a qualsiasi questione rilevante ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo. Il responsabile non potrà adottare autonome decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. In caso di necessità ed urgenza, il responsabile dovrà informare al più presto i titolari, affinché questo ultimo possa prendere le opportune decisioni.
In ogni caso qualora istruzioni del responsabile dell'osservanza, modifiche legislative e/o regolamentari nonché prescrizioni del garante comportino costi e/o attività aggiuntive a carico del responsabile, i relativi oneri saranno di competenza dei titolari.
Nel caso in cui l’ordine cessa di avere effetto, con conseguente cessazione del trattamento dei dati personali da parte del fornitore, questo si impegna ad attenersi alle istruzioni che saranno impartite dai titolari, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo.
Inoltre il fornitore si obbliga per sé e per i propri collaboratori o incaricati ad adempiere al dovere di riservatezza per tutti i dati; tale obbligo rimarrà in vigore anche dopo la cessazione del trattamento dei dati.
La presente nomina del Fornitore quale responsabile avrà efficacia per tutta la durata del contratto e fino a quando lo stesso per qualsiasi motivo dovesse cessare.
17) DISPOSIZIONI FINALI
Nessuna delle tre Parti potrà cedere, trasferire, vincolare, dare in pegno o altrimenti disporre, in tutto o in parte, la propria posizione contrattuale nel presente Contratto senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti.
Il mancato o ritardato esercizio di un diritto e/o facoltà prevista nel presente Contratto non dovrà in alcun caso essere inteso come una rinuncia dello stesso.
Ogni rinuncia all’esercizio di un diritto e/o di una facoltà prevista nel presente Contratto dovrà essere apportata in forma scritta.
Nessuna modifica o emendamento del presente Contratto sarà valida a meno che tale modifica o emendamento risulti da pattuizioni sottoscritte da tutte le Parti
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto resta inteso il rinvio alle disposizioni del Codice di Accesso di OLT e del Codice di Rete di SRG, per quanto applicabili, nonché alle disposizioni della Procedura e ai provvedimenti emanati o emanandi dal Ministero per lo Sviluppo Economico e dall’Autorità in tema di peak shaving.
Il presente Contratto è redatto in tre originali, uno per ciascuna Parte; lo stesso, essendo formalizzato mediante scrittura privata non autenticata e recando disposizioni soggette ad IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, con applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di €. 168,00 (art. 5, 2° c., e art. 40, 1° c., del D.P.R. 26.4.1986 n. 131).
18) DOMICILIO E COMUNICAZIONE
Le Parti, ai sensi e per gli effetti del Contratto, nonché per tutte le comunicazioni e notifiche ad esso afferenti, eleggono domicilio come di seguito indicato:
FORNITORE: ………………………
Indirizzo: ………………………
………………………
Xxx.xx:
Telefono
Fax
Posta elettronica certificata: ..............................
OLT: OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.
Indirizzo: Palazzo Orlando, Xxx Xxxxxxx X'Xxxxxx 0
00000 Xxxxxxx
Xxx.xx: Responsabile Commerciale
Telefono x00 0000000000
Fax
Posta elettronica certificata:
SRG: Snam Rete Gas S.p.A.
Indirizzo: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 0
00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Xxx.xx: Responsabile Contratti di Trasporto e Fatturazione
Telefono 0000 00 0000 0000
Fax 0000 00 0000 0000
Posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente Contratto si riterrà validamente effettuata solo quando pervenuta agli indirizzi sopra indicati.
, [data]
SRG OLT Il FORNITORE
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Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell’articolo 1341 del Codice Civile le Parti approvano specificatamente i seguenti articoli:
Articolo 8 (Garanzia Bancaria)
Articolo 9 (Limitazioni di responsabilità)
Articolo 10 (Risoluzione anticipata - Penali)
Articolo 13 (Responsabilità amministrativa)
Articolo 14 (Legge applicabile e Foro Competente)
Articolo 15 (Antiriciclaggio)
Il FORNITORE
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