CONDIZIONI ECONOMICHE
CONTRATTO QUADRO DI AFFIDAMENTO DI BREVE TERMINE TESTO CONTRATTUALE AGGIORNATO
CONDIZIONI ECONOMICHE
Nel mese di aprile il cliente riceverà la documentazione di trasparenza contenente le specifiche condizioni economiche applicate al suo rapporto.
In linea generale saranno conservati i valori già pattuiti, con le eccezioni di seguito dettagliate.
Commissione per l’affidamento (C.S.A.): tale commissione viene ridenominata Commissione di Disponibilità Fondi (CDF) e sarà addebitata sul conto corrente sul quale sono utilizzate le linee di credito concesse, nella medesima misura attualmente pattuita per il suo “conto principale”.
Commissione di istruttoria veloce (CIV) per ogni sconfinamento: sarà percepita applicando, quale tariffa unica, l’importo a lei più favorevole tra quelli già previsti in contratto. In coerenza con tale impostazione a lei più favorevole, si rammenta che la CIV è percepita in caso di:
nuovo sconfinamento: quando si verifica uno sconfinamento di ammontare superiore a 250,00 euro, anche se derivante da più addebiti;
aumento dello sconfinamento: quando uno sconfinamento che ha già determinato l’applicazione della CIV aumenta di un importo superiore a 100,00 euro, anche a seguito di più addebiti.
Tasso di mora (ove applicabile): in caso di mancata restituzione o ritardato pagamento di quanto dovuto alla Banca in dipendenza dell’utilizzo dell’affidamento per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio entro il termine stabilito così come descritto nel contratto, sono dovuti interessi di mora pari al "Tasso limite" di cui alla L. n. 108/1996, art. 2, comma 4, così calcolato: Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato di 1/4 del TEGM stesso più 4 punti percentuali. Il TEGM considerato è quello riferito alla classe di importo della categoria creditizia a cui l’affidamento si riferisce , vigente al momento in cui si verifica la mancata/ritardata restituzione, entro il termine, di quanto dovuto alla Banca. Il valore del tasso varia in base al valore tempo per tempo vigente del parametro di riferimento, che può essere consultato in filiale e sul sito internet, il cui indirizzo è indicato nella sezione "Informazioni sulla banca" degli specifici Fogli Informativi, nella sezione dedicata alla Trasparenza. Qualsiasi futura modifica della normativa che definisce il Tasso limite (legge n. 108/1996 e Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM), sia essa relativa alle modalità di calcolo di detto Tasso limite che alla categoria e alla classe di importo di appartenenza, si applicherà automaticamente, in sostituzione di quanto sopra convenuto, senza necessità di preventiva comunicazione.
NORME CONTRATTUALI
Capitolo 1 - NORME GENERALI
Articolo 1 - Oggetto del Contratto Quadro
1.1 Questo contratto è costituito da:
a) Capitolo 1 che contiene le norme generali comuni agli affidamenti disciplinati dal contratto stesso e dettagliati nel Capitolo 2;
b) Capitolo 2 che contiene la descrizione e le norme particolari delle aperture di credito regolate in conto corrente (Sezione 1) e degli altri affidamenti (Sezione 2);
c) Capitolo 3 che elenca:
l’affidamento concesso al Cliente o la modifica di uno degli affidamenti concordata con il Cliente medesimo in occasione della sottoscrizione di questo contratto e
gli affidamenti eventualmente concessi al Cliente precedentemente alla sottoscrizione di tale contratto, con indicazione, per ognuno di tali affidamenti, dell’importo e della durata;
d) Documento di Sintesi che contiene le condizioni economiche relative agli affidamenti elencati nel Capitolo 3.
1.2 La Banca e il Cliente concordano con appositi atti integrativi di questo contratto, le caratteristiche, le condizioni economiche degli affidamenti eventualmente concessi successivamente alla sottoscrizione del contratto medesimo nonché le modifiche degli affidamenti in essere. La Banca e il Cliente convengono sin d’ora che eventuali ulteriori
affidamenti che venissero concessi al Cliente successivamente alla sottoscrizione di questo contratto, saranno disciplinati dalle Norme Generali e Particolari, previste rispettivamente nei Capitoli 1 e 2 del contratto medesimo.
1.3 Questo contratto e gli eventuali atti integrativi costituiscono il Contratto Quadro di affidamento.
1.4 Questo contratto, senza che ciò implichi effetto novativo, sostituisce tutti i contratti di affidamento precedentemente sottoscritti dal Cliente.
Articolo 2 - Utilizzo e rimborso dell’affidamento
2.1 Il Cliente può utilizzare l’affidamento entro il limite dell’importo concesso e con le modalità previste nel Capitolo 2 per l’affidamento medesimo.
2.2 Eventuali utilizzi consentiti oltre il limite dell’importo concesso o dopo la scadenza dell’affidamento non comportano rispettivamente né l’aumento dell’affidamento né il ripristino dello stesso.
2.3 L’affidamento può essere concesso a tempo determinato o indeterminato e in entrambi i casi, se previsto, in divisa estera.
2.4 Il Cliente deve pagare alla Banca tutto quanto dovuto in dipendenza dell’utilizzo dell’affidamento - per capitale, interessi divenuti esigibili, spese, tasse ed ogni altro accessorio – nella stessa divisa in cui l’affidamento è espresso:
con le modalità di cui al successivo art. 3.1 di questo Capitolo, se il Cliente recede dall’affidamento o rinuncia a una parte di esso;
con le modalità di cui al successivo art.4.3 di questo Capitolo, se la Banca recede dall’affidamento o riduce l’importo del medesimo;
alla data di scadenza dell’affidamento, anche senza un’espressa richiesta della Banca, se l’affidamento è a tempo determinato.
2.5 Se l’affidamento è in divisa estera e il Cliente non paga alla Banca tutto quanto dovuto in dipendenza dell’utilizzo del medesimo con le modalità di cui al precedente art.2.4 di questo Capitolo, la Banca può, in ogni momento, dandone comunicazione scritta al Cliente con almeno cinque giorni di anticipo, convertire in euro il proprio credito scaduto e gli interessi anche di mora nel frattempo maturati.
2.6 Tutte le obbligazioni del Cliente nei confronti della Banca, dipendenti dall’affidamento, sono assunte in via solidale e indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.
Articolo 3 - Recesso e rinuncia del Cliente
3.1 Il Cliente può in ogni momento e con comunicazione scritta alla Banca:
recedere dall’affidamento contro pagamento di tutto quanto dovuto;
rinunciare a una parte dell’affidamento, contro pagamento dell’importo eventualmente utilizzato in eccedenza rispetto al nuovo limite di importo dell’affidamento.
Il recesso e la rinuncia sono efficaci dalla data in cui la Banca riceve la comunicazione del Cliente.
Articolo 4 – Recesso della Banca. Riduzione e sospensione dell’affidamento.
4.1 La Banca può, in ogni momento con comunicazione scritta al Cliente, recedere dall’affidamento, ridurre o sospendere l’affidamento, anche se a tempo determinato.
4.2 Il Cliente non può più utilizzare l’affidamento dalla data di ricevimento della comunicazione della Banca di recesso o di sospensione, salvo, in quest’ultimo caso, il relativo ripristino. In caso di riduzione dell’importo dell’affidamento, il Cliente non può più utilizzare l’importo eccedente dalla data di ricevimento della comunicazione della Banca.
4.3 Il Cliente deve pagare alla Banca tutto quanto dovuto entro il termine di un giorno dalla data in cui riceve la comunicazione di recesso o di riduzione dell’affidamento.
4.4 Eventuali utilizzi consentiti dopo la comunicazione di recesso, di riduzione, di rinuncia o di sospensione, non comportano il ripristino dell’affidamento o della sua parte eccedente.
Articolo 5 - Regolamento di interessi, spese e oneri fiscali
5.1 Il Cliente deve pagare alla Banca, nella misura prevista in questo contratto o negli eventuali atti integrativi o successivamente modificata:
gli interessi con le modalità previste nei successivi commi 4 e 5,
la commissione trimestrale di disponibilità fondi (CDF) per gli affidamenti che la prevedono, quale corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme determinato in misura omnicomprensiva e proporzionale all’importo e alla durata degli affidamenti del Cliente. Tale commissione:
o si applica, nella percentuale fissa concordata, al termine di ogni trimestre solare, alla media dell’importo complessivo degli affidamenti concessi al Cliente e in essere durante il trimestre stesso, indipendentemente dal loro utilizzo. La media degli affidamenti si ottiene moltiplicando l’importo nominale degli affidamenti complessivamente concessi per il numero dei giorni di effettiva disponibilità dei medesimi per il Cliente e dividendo l’importo così ottenuto per il numero dei giorni che compongono il trimestre di riferimento,
o è addebitata sul conto corrente indicato nel Capitolo 3,
le spese e le commissioni eventualmente previste per i servizi connessi ad alcune tipologie di affidamento,
gli interessi di mora, se non paga alla Banca medesima tutto quanto dovuto in dipendenza dell’utilizzo dell’affidamento per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio entro:
o la data di scadenza dell’affidamento, se a tempo determinato, ovvero entro
o il termine di cui al precedente art. 4.3 di questo Capitolo, se la Banca recede dall’affidamento o riduce l’affidamento medesimo.
Gli interessi di mora si applicano sull’importo non rimborsato e quindi anche sugli interessi debitori divenuti esigibili e non pagati.
5.2 Il Cliente, in caso di utilizzo dell’affidamento oltre l’importo concesso che implichi uno sconfinamento o un aumento dello sconfinamento già esistente deve pagare alla Banca:
il Tasso extra fido. Tale tasso, a seconda della tipologia di affidamento sul quale si è verificato lo sconfinamento, viene applicato alternativamente nella misura:
o prevista in questo contratto o negli eventuali atti integrativi o successivamente modificata, ovvero nella misura
o del “Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate” prevista nel contratto di conto corrente, o successivamente modificata, per gli sconfinamenti in assenza di fido.
Il Tasso extra fido si applica sull’ammontare dello sconfinamento e per i giorni in cui tale sconfinamento si è verificato;
la commissione di istruttoria veloce (CIV) che è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l’attività di istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l’aumento dello stesso. Tale commissione si applica:
o nella misura fissa, prevista in questo contratto o negli eventuali atti integrativi o successivamente modificata
o ogni volta che si verifica uno sconfinamento o un aumento dello sconfinamento già esistente, con i limiti di
importo indicati in questo contratto o negli eventuali atti integrativi o successivamente modificati.
5.3 Gli oneri fiscali relativi all’affidamento sono a carico del Cliente.
5.4 La contabilizzazione, l’esigibilità/la scadenza e il pagamento degli interessi, compresi quelli sugli sconfinamenti, dovuti dal Cliente in dipendenza delle aperture di credito regolare in conto corrente di cui al Capitolo 2, Sezione 1 nonché della tipologia di affidamento di cui all’art. 4, Capitolo 2, Sezione 2 di questo contratto, sono disciplinati dal contratto relativo al conto corrente, sul quale sono regolati gli affidamenti medesimi, indicato nel Capitolo 3 o negli eventuali atti integrativi. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare su tale conto quanto altro dovuto in dipendenza delle aperture di credito e degli sconfinamenti medesimi nonché della tipologia di affidamento sopra richiamata relativa all’art. 4, Capitolo 2, Sezione 2.
5.5 Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare tutto quanto dovuto (interessi inclusi) in dipendenza di ciascun affidamento di cui al Capitolo 2 Sezione 2 di questo contratto, sul conto corrente indicato nel Capitolo 3 o negli eventuali atti integrativi, fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 5.4 per l’affidamento di cui all’art. 4 del capitolo 2, Sezione 2.
5.6 Le condizioni economiche si intendono convenute entro il limite del tasso soglia previsto per ogni categoria di operazioni dalla Legge 108/96 e vengono effettivamente applicate nel rispetto del limite di tale tasso soglia previsto per il trimestre di riferimento. Le spese, le commissioni e il tasso di interesse possono quindi essere conteggiati e applicati in misura inferiore a quella prevista in questo contratto o negli eventuali atti integrativi o successivamente modificata senza che ciò comporti modifica di tale previsione.
Articolo 6 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
6.1 La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche concordate con il Cliente nel contratto di affidamento o successivamente modificate. Tuttavia se l’affidamento è a tempo determinato, la facoltà di modifica non si applica ai tassi di interesse.
6.2 La facoltà è esercitata dalla Banca nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art.118 del D.Lgs. n.385/1993 (Testo Unico Bancario).
6.3 Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di affidamento o dal singolo affidamento senza spese, entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Articolo 7 - Comunicazioni
7.1 Le comunicazioni scritte tra la Banca e il Cliente sono effettuate all’indirizzo indicato in questo contratto o a quello successivamente modificato per iscritto.
Articolo 8 - Rinvio
8.1 Salvo che non siano derogate da questo contratto, restano ferme le norme del contratto di conto corrente di cui ai precedenti articoli 5.4 e 5.5.
Articolo 9 – Autorizzazione all’acquisizione della data certa
9.1 La Banca è autorizzata a presentare questo contratto ed eventuali atti integrativi del medesimo alla società Poste Italiane SpA e/o altra società del Gruppo Poste Italiane al fine di acquisire la data certa mediante apposizione del timbro postale o validazione temporale con sistemi elettronici.
9.2 Il Cliente prende sin d’ora atto che, in caso di sottoscrizione di più atti contrattuali nella medesima data, la Banca provvederà ad acquisire la data certa su un unico documento costituito dall’insieme di tali atti.
9.3 Il Cliente prende altresì atto che, ai soli limitati fini della validazione temporale, è previsto il trattamento e la conservazione dei documenti sottoposti a data certa da parte delle società di cui al precedente comma 1.
Articolo 10 - Legge applicabile e Foro competente
10.1 Il contratto di affidamento è regolato dalla legge italiana.
10.2 Per qualunque controversia è competente anche il Foro ove ha sede legale la Banca.
Articolo 11 - Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
11.1 Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio informativo, disponibile nelle Filiali e sul sito Internet della Banca.
11.2 Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della
Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
11.3 Il Cliente e la Banca, per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:
al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca;
oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
Articolo 12 - Portabilità
12.1 Nel caso in cui, per rimborsare l’affidamento, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, nei casi previsti dalla legge, il Cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Articolo 13 – Estinzione del Contratto Quadro
13.1 Il Contratto Quadro cessa automaticamente di avere efficacia decorsi sei mesi dalla data in cui risultino completamente estinti gli affidamenti concessi dalla Banca al Cliente a valere sul Contratto Quadro medesimo.
Capitolo 2 - NORME PARTICOLARI
SEZIONE 1-APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
Articolo 1 - Disposizioni generali
1.2 Questa sezione contiene le norme che regolano l’affidamento utilizzabile come apertura di credito regolata in conto corrente, nelle diverse tipologie in cui può essere concessa dalla Banca al Cliente.
Articolo 2 – Apertura di credito in conto corrente
2.1 La Banca consente al Cliente di effettuare utilizzi sul conto corrente entro il limite dell’importo dell’apertura di credito concessa.
2.2 Il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione, con le modalità concordate, e può con successivi versamenti ripristinare la disponibilità di tale somma.
2.3 Sugli importi utilizzati entro il limite dell’apertura di credito concessa e sugli sconfinamenti si applica il tasso di interesse nella misura prevista in questo contratto o negli eventuali atti integrativi o successivamente modificata. Gli interessi divenuti esigibili, non contabilizzati in conto corrente né diversamente pagati, producono interessi di mora, come pattuito nel contratto relativo al conto corrente su cui è regolata l’apertura di credito.
Articolo 3 - Apertura di credito a titolo di prefinanziamento mutuo
3.1 La Banca consente al Cliente di effettuare utilizzi sul conto corrente entro il limite dell’importo del mutuo deliberato a favore di quest’ultimo dalla Banca medesima o entro il minor limite concordato, in attesa che si verifichino le condizioni previste per l’erogazione di tale mutuo.
3.2 L’apertura di credito viene estinta con l’importo riveniente dall’erogazione del mutuo. Il Cliente conferisce sin d’ora alla Banca mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse di quest’ultima, ai sensi dell’art.1723, comma
2, cod. civ., a estinguere tale apertura di credito compresi i relativi interessi, anche di mora, con la somma erogata.
3.3 Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2.2 e 2.3 di questa Sezione 1.
Articolo 4 – Apertura di credito a "Tassi Differenziati" a fronte di presentazione di portafoglio
4.1 La Banca consente al Cliente di effettuare utilizzi sul conto corrente entro il limite dell’importo dell’apertura di credito concessa a condizione che il Cliente presenti al salvo buon fine (sbf) portafoglio commerciale.
Il corrispettivo del portafoglio presentato è accreditato su un conto corrente infruttifero bloccato.
4.2 Il Cliente può effettuare utilizzi sul conto corrente entro il limite dell’importo minore fra quello dell'apertura di credito concessa e quello del saldo del conto infruttifero bloccato.
4.3 La Banca ha diritto di esaminare ed eventualmente respingere il portafoglio commerciale presentato dal Cliente che non risulta regolare.
Se respinge il portafoglio presentato, ne dà comunicazione al Cliente; se invece accoglie il portafoglio presentato, attribuisce al medesimo la relativa valuta media e accredita il relativo importo sul conto corrente infruttifero bloccato.
4.4 Alla data di maturazione della valuta media, la Banca accredita salvo buon fine l’importo del portafoglio presentato sul conto corrente del Cliente e addebita di pari importo e con identica valuta il conto bloccato.
4.5 La Banca può addebitare sul conto corrente del Cliente l’importo del portafoglio rimasto insoluto, precedentemente accreditato come precisato all’art.4.4 di questa Sezione 1.
4.6 Via via che matura la valuta media attribuita dalla Banca alle singole presentazioni di portafoglio, si reintegra di pari importo la disponibilità dell’apertura di credito che il Cliente può nuovamente utilizzare, alle condizioni di cui ai precedenti articoli 4.1 e.4.2 di questa Sezione 1.
4.7 Sugli importi utilizzati, nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti articoli 4.1 e 4.2 di questa Sezione 1, e sugli sconfinamenti, si applica il tasso nella misura prevista in questo contratto o negli eventuali atti integrativi o successivamente modificata. Gli interessi divenuti esigibili, non contabilizzati in conto corrente né diversamente pagati, producono interessi di mora, come pattuito nel contratto relativo al conto corrente su cui è regolata l’apertura di credito.
4.8 La Banca, se recede dall’apertura di credito, può chiedere al Cliente di pagare integralmente l’ammontare utilizzato in dipendenza dell’apertura di credito e gli interessi scaduti anche di mora, anche se non è ancora scaduto il portafoglio presentato o non ne è ancora noto l’esito.
Se tale portafoglio è pagato successivamente al recesso della Banca, le somme incassate sono portate dalla Banca a decurtazione del debito del Cliente dipendente dall’utilizzo dell’apertura di credito o di altri debiti, se esistenti, altrimenti sono messe a disposizione di quest’ultimo.
4.9 Si applicano le norme e le condizioni economiche relative ai servizi di incasso firmate dal Cliente.
Articolo 5 – Apertura di credito a “Tassi Differenziati” a fronte di presentazione di fatture
5.1 La Banca consente al Cliente di effettuare utilizzi sul conto corrente entro il limite dell’importo dell’apertura di credito concessa a condizione che presenti le fatture emesse a carico di sua clientela, con le modalità concordate con la Banca.
La presentazione telematica delle fatture presuppone che il cliente abbia sottoscritto il “Contratto Utilizzo del Portale Internet Inbiz”.
Il corrispettivo delle fatture presentate è accreditato su un conto infruttifero bloccato
5.2 Il Cliente può effettuare utilizzi sul conto corrente entro il limite dell’importo minore fra quello dell'apertura di credito concessa e quello del saldo del conto infruttifero bloccato.
5.3 La Banca ha diritto di esaminare ed eventualmente respingere le fatture presentate dal Cliente che non risultano regolari.
Se respinge le fatture presentate, ne dà comunicazione al Cliente; se invece accoglie le fatture presentate, accredita il relativo importo sul conto infruttifero bloccato.
5.4 Quando la Banca riceve il pagamento delle fatture accredita i relativi importi sul conto corrente del Cliente ed addebita di pari importo e con identica valuta il conto infruttifero bloccato.
5.5 La Banca può addebitare sul conto corrente del Cliente l’importo delle fatture che non sono pagate, in tutto o in parte, alla scadenza.
5.6 Via via che le fatture presentate dal Cliente vengono pagate, si reintegra di pari importo la disponibilità dell’apertura di credito che il Cliente può nuovamente utilizzare alle condizioni di cui ai precedenti articoli 5.1 e 5.2 di questa Sezione 1.
5.7 Sugli importi utilizzati, nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti articoli 5.1 e 5.2 di questa Sezione 1 e sugli sconfinamenti, si applica il tasso di interesse nella misura prevista in questo contratto o negli eventuali atti integrativi o successivamente modificata. Gli interessi divenuti esigibili, non contabilizzati in conto corrente né diversamente pagati, producono interessi di mora, come pattuito nel contratto relativo al conto corrente su cui è regolata l’apertura di credito.
5.8 La Banca, se recede dall’apertura di credito, può chiedere al Cliente di pagare integralmente l’ammontare utilizzato in dipendenza dell’apertura di credito e gli interessi scaduti, anche di mora, anche se non sono ancora scadute le fatture presentate.
Se tali fatture sono pagate successivamente al recesso della Banca, le somme incassate sono portate dalla Banca a decurtazione del debito del Cliente dipendente dall’utilizzo dell’apertura di credito o di altri debiti, se esistenti, altrimenti sono messe a disposizione di quest’ultimo.
Articolo 6 – Apertura di credito a “Tassi Differenziati” a fronte di presentazione di fatture con cessione del relativo credito
6.1 La Banca consente al Cliente di effettuare utilizzi sul conto corrente entro il limite dell’importo dell’apertura di credito concessa, a condizione che presenti le fatture emesse a carico di sua clientela, e solo dopo aver ceduto pro- solvendo alla Banca i crediti derivanti dalle fatture presentate.
La presentazione telematica delle fatture presuppone che il cliente abbia sottoscritto il “Contratto Utilizzo del Portale Internet Inbiz”.
6.2 Si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 5 di questa Sezione 1 che non siano incompatibili con quelle di questo articolo.
6.3 Salvo quanto previsto al successivo art.6.5 di questa Sezione 1, la Banca e il Cliente convengono sin d’ora che la cessione pro-solvendo in favore della Banca dei crediti rivenienti dalle fatture, che verranno via via presentate dal Cliente, deve intendersi tra di loro perfezionata per effetto della semplice presentazione alla Banca delle fatture con le modalità concordate.
6.4 Il Cliente conferisce sin d’ora alla Banca mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse di quest’ultima, ai sensi dell’art.1723, comma 2, cod. civ., a notificare ai debitori ceduti l’intervenuta cessione.
Se la Banca e il Cliente concordano che la cessione del credito non venga immediatamente notificata al debitore ceduto, resta salva la facoltà della Banca di procedere alla notifica in un momento successivo in caso di inadempienza/insolvenza del Cliente ovvero del debitore ceduto.
6.5 Se le fatture presentate dal Cliente risultano emesse a carico di Pubbliche Amministrazioni, la Banca e il Cliente stipulano la cessione dei crediti rivenienti dalle medesime, con le formalità necessarie, in occasione della presentazione di tali fatture.
6.6 Se l’apertura di credito è concessa a condizione che la cessione del credito sia anche notificata o accettata dal debitore ceduto, il Cliente può utilizzare la medesima solo dopo che la cessione è stata notificata al debitore ceduto o che è pervenuta alla Banca la dichiarazione di accettazione della cessione da parte di quest’ultimo.
6.7 Il Cliente, con riguardo ai crediti derivanti dalle fatture che di volta in volta presenterà alla Banca, sin d’ora: garantisce l’esistenza e l’esigibilità dei medesimi alle relative scadenze;
dichiara che i medesimi non sono sottoposti a pignoramenti, sequestri, né ad altro vincolo, impedimento o condizione e che gli stessi sono nella sua proprietà e disponibilità;
si impegna a comunicare immediatamente per iscritto alla Banca l’eventuale sorgere di tali vincoli e di qualsiasi contestazione da chiunque sollevata relativamente ai medesimi. Questo impegno si riferisce anche alle eventuali contestazioni che possono sorgere in ordine ai rapporti che hanno dato origine ai crediti derivanti dalle fatture;
attesta, relativamente ai crediti vantati verso Pubbliche Amministrazioni e società a partecipazione pubblica, di non essere inadempiente all’obbligo di versamento previsto dall’art.48-bis del D.P.R. 29.9.1973 n.602 e successive modifiche;
si impegna a mettere immediatamente a disposizione della Banca ogni somma che gli venisse versata direttamente dai debitori ceduti in dipendenza del pagamento dei crediti ceduti.
6.8 La Banca porta le somme incassate in dipendenza della cessione a decurtazione o estinzione di quanto dovutole dal Cliente in dipendenza dell’utilizzo dell’apertura di credito. L’eventuale eccedenza è messa a disposizione del Cliente.
6.9 Se le fatture non sono pagate in tutto o in parte alla relativa scadenza, la Banca può esperire qualsiasi azione, giudiziale o stragiudiziale, contro i debitori ceduti.
Articolo 7 – Apertura di credito stagionale
7.1 La Banca consente al Cliente di effettuare utilizzi su un conto corrente appositamente dedicato, entro il limite dell’importo dell’apertura di credito concessa e con le modalità di seguito precisate, a condizione che il Cliente chieda espressamente alla Banca per iscritto di poter utilizzare tale affidamento.
L’apertura di credito è utilizzabile entro il termine massimo di tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte della Banca della richiesta del Cliente.
7.2 Quest’ultimo può effettuare utilizzi sul conto corrente dedicato fino alla data di rimborso dell’apertura di credito, come più oltre precisata; pertanto l’utilizzo di tale affidamento da parte del Cliente non può complessivamente superare:
i cinque mesi consecutivi, se l’apertura di credito stagionale concessa è semestrale (nel qual caso vengono fissate, nel corso dell’anno, due date di rimborso a distanza di sei mesi l’una dall’altra), ovvero
i dieci mesi consecutivi, se l’apertura di credito stagionale concessa è annuale (nel qual caso viene fissata, nel corso dell’anno, una sola data di rimborso).
7.3 Alla data di rimborso dell’apertura di credito, il Cliente deve rimborsare l’esposizione risultante sul conto corrente dedicato per effetto degli utilizzi della linea di credito effettuati fino a tale data e gli interessi scaduti, anche di mora.
7.4 Successivamente all’integrale rimborso di tale esposizione, il Cliente può nuovamente utilizzare l’apertura di credito, con le modalità di cui all’art.7.1 di questa Sezione 1 e fino alla successiva data di rimborso semestrale o annuale prevista, a condizione che siano decorsi almeno 30 o 60 giorni, a seconda che l’apertura di credito stagionale sia semestrale o annuale, dalla data di rimborso di cui al precedente art.7.3 di questa Sezione 1.
7.5 In caso di inadempimento all’obbligo di rimborso previsto da tale articolo, sugli importi utilizzati e non rimborsati si applica il tasso di mora nella misura prevista in questo contratto o negli eventuali atti integrativi o successivamente modificata, fino alla data in cui viene effettuato il rimborso di tali importi da parte del Cliente.
7.6 Se l’inadempimento si protrae per un periodo di tempo superiore rispettivamente a 15 ovvero a 30 giorni dalla data di rimborso di cui al precedente art.7.3 di questa Sezione 1, a seconda che l’apertura di credito stagionale concessa sia semestrale o annuale, il Cliente decade dalla facoltà prevista all’ art.7.4 di questa Sezione 1 di chiedere alla Banca di utilizzare nuovamente l’apertura di credito concessa.
7.7 Salvo quanto previsto all’art.7.5 di questa Sezione 1, sugli importi utilizzati, nel rispetto del limite di disponibilità dell’apertura di credito di cui all’art.7.1 di questa Sezione 1, e sugli sconfinamenti, si applica il tasso di interesse nella misura prevista in questo contratto o negli eventuali atti integrativi o successivamente modificata. Gli interessi divenuti esigibili, non contabilizzati in conto corrente né diversamente pagati, producono interessi di mora, come pattuito nel contratto relativo al conto corrente dedicato, su cui è regolata l’apertura di credito.
Articolo 8 – Apertura di credito “Anticipo Transato POS”
8.1 La Banca consente ai Clienti che abbiano aderito ai servizi di Intesa-Sanpaolo SpA per l’accettazione in pagamento delle carte, anche quando tale servizio venga effettuato con modalità telematica (POS e POS virtuale) di effettuare utilizzi sul conto canalizzatore flussi POS, sul quale sono disposti gli accrediti e gli addebiti derivanti da tali servizi, con le modalità di seguito precisate.
8.2 Il Cliente utilizza l’apertura di credito, entro il limite dell’importo concesso, sul conto canalizzatore flussi POS-POS virtuale mediante disposizioni di giroconto con le quali chiede alla Banca di trasferire sul conto corrente, indicato dal Cliente medesimo, la somma messagli a disposizione sul conto canalizzatore, o parte di essa.
8.3 Via via che vengono accreditati sul conto canalizzatore flussi POS- POS virtuale gli incassi derivanti dall’utilizzo del servizio POS, si reintegra di pari importo la disponibilità dell’apertura di credito che il Cliente può nuovamente utilizzare con le modalità di cui all’art.8.2 di questa Sezione 1.
8.4 Quest’ultimo può in qualsiasi momento ripristinare l’apertura di credito a sua disposizione sul conto canalizzatore flussi POS – POS virtuale, trasferendo su tale conto i fondi a tal fine necessari dal conto corrente di cui all’art.8.2 di questa Sezione 1.
8.5 La Banca, nel rispetto delle modalità pattuite con il Cliente in occasione della stipula del contratto di conto canalizzatore flussi POS – POS virtuale e a seconda di quanto espressamente disposto dal Cliente in tale sede, provvede a trasferire automaticamente sul conto corrente indicato da quest’ultimo, di cui all’art.8.2 di questa Sezione 1, l’eventuale saldo creditore evidenziato dal conto canalizzatore flussi POS – POS virtuale, o la parte eccedente l’importo del saldo mimino da mantenere su tale conto.
8.6 Sugli importi utilizzati nel rispetto del limite di disponibilità dell’aperura di credito di cui all’art. 8.2 di questa sezione 1 e sugli sconfinamenti si applica il tasso di interesse nella misura prevista in questo contratto o negli eventuali atti integrativi o successivamente modificata. Gli interessi divenuti esigibili, non contabilizzati in conto corrente né diversamente pagati, producono interessi di mora, come pattuito nel contratto del conto corrente ordinario collegato al conto canalizzatore flussi POS su cui è regolata l’apertura di credito.
Articolo 9 - Pluralità di aperture di credito sullo stesso conto corrente con diversi tassi
9.1 Se il Cliente utilizza sul medesimo conto corrente più aperture di credito, a cui si applicano condizioni di tasso diverse, i relativi utilizzi sono imputati dalla Banca, a valere sulle aperture di credito, tenendo conto delle varie tipologie di aperture di credito concesse e delle eventuali garanzie che le assistono.
9.2 Se il Cliente utilizza sul medesimo conto corrente più aperture di credito, e gli utilizzi eccedono l’importo delle aperture di credito complessivamente concesse, il Cliente deve pagare alla Banca il tasso extra fido nella misura:
del “Tasso debitore nominale annuo sulle somme utilizzate”, prevista dal contratto di conto corrente o successivamente modificata, per gli sconfinamenti in assenza di fido, se tali aperture di credito sono costituite da apertura/e di credito a “tassi differenziati” e/o da apertura/e di credito a titolo di prefinanziamento mutuo, ovvero
prevista in questo contratto o negli atti integrativi o successivamente modificata, in tutti gli altri casi.
Il Tasso extra fido si applica sull’ammontare dello sconfinamento e per i giorni in cui tale sconfinamento si è verificato.
Articolo 10 – Apertura di credito in c/c per l’agricoltura (art.43 D.Lgs. 385/93)
10.1 La Banca consente al Cliente (che deve essere un’impresa agricola, individuale o collettiva) di effettuare utilizzi sul conto corrente, entro il limite dell’importo dell’apertura di credito concessa, da destinare al finanziamento delle attività agricole/zootecniche/forestali (e di quelle ad esse connesse o collaterali) della propria azienda agricola.
10.2 Il Cliente non può utilizzare l’apertura di credito per finalità diverse da quelle indicate al precedente art.10.1.
10.3 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2.2 e 2.3 di questa Sezione 1”.
SEZIONE 2 – AFFIDAMENTI A FRONTE DI PRESENTAZIONE DI PORTAFOGLIO, PER ANTICIPI SU PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI E PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
Articolo 1 – Disposizioni generali
1.1 Questa sezione contiene le norme che regolano l’affidamento utilizzabile per:
operazioni di sconto e di anticipo su portafoglio, fatture e altri documenti (quali, a titolo esemplificativo, contratti e documenti auto) nelle diverse tipologie in cui l’affidamento può essere concesso dalla Banca al
Cliente, nonché per finanziamenti a breve termine.
1.2 Il Cliente può utilizzare l’affidamento:
per operazioni di sconto e di anticipo su portafoglio, fatture o altri documenti, entro il limite dell’importo accordato, solo se presenta portafoglio allo sconto o al salvo buon fine (s.b.f), fatture o altri documenti e solo con riferimento alle somme indicate nel portafoglio, nelle fatture e nei documenti di volta in volta presentati;
per finanziamenti a breve termine, senza bisogno di produrre alcuna documentazione, ma concordando di volta in volta con la Banca, entro il limite dell’importo concesso, la concessione di tali finanziamenti.
1.3 Se l’affidamento concesso è una “linea di credito continuativa”, via via che matura la valuta media attribuita dalla Banca alle singole presentazioni di portafoglio, o che le fatture vengono incassate dalla Banca o che il Cliente rimborsa alle relative scadenze gli anticipi o i finanziamenti a breve termine che gli sono stati concessi, si reintegra di pari importo la disponibilità dell’affidamento che il Cliente può nuovamente utilizzare alle condizioni di cui al precedente art. 1.2 di questa Sezione 2.
Se l’affidamento concesso è una “linea di credito isolata”, il Cliente non può più utilizzare l’affidamento dopo aver ottenuto anticipi o finanziamenti a breve termine di importo complessivamente pari a quello dell’affidamento di cui dispone.
1.4 La Banca ha diritto di esaminare ed eventualmente respingere il portafoglio, le fatture e gli altri documenti presentati dal Cliente che non risultano regolari.
Se li respinge ne dà comunicazione al Cliente e non concede lo sconto o l’anticipo richiesti. In caso contrario:
attribuisce ad ogni presentazione di portafoglio allo sconto o al salvo buon fine la relativa valuta media,
accredita sul conto corrente del Cliente, nel rispetto del limite dell’affidamento concesso, l’importo del portafoglio accolto al salvo buon fine o allo sconto, ovvero quello delle fatture e degli altri documenti anticipati,
percepisce gli interessi pattuiti che devono essere pagati dal Cliente non appena liquidati in base alla periodicità concordata, il Cliente autorizza la Banca ad addebitare tali interessi sul conto corrente indicato in questo contratto o negli eventuali atti integrativi.
1.5 La Banca concede i finanziamenti a breve termine volta per volta concordati con il Cliente a valere sul relativo affidamento, accreditando gli importi sul conto corrente indicato dal Cliente medesimo.
1.6 Salvo quanto diversamente previsto negli articoli seguenti relativamente ai singoli affidamenti, la Banca può applicare ad ogni presentazione di portafoglio, di fatture o di altri documenti, ovvero ad ogni finanziamento a breve termine concesso, un tasso di interesse inferiore rispetto a quello previsto, per il relativo affidamento, in questo contratto o negli eventuali atti integrativi o successivamente modificato, dandone comunicazione al Cliente.
1.7 Resta ferma la facoltà della Banca, in caso di modifica unilaterale del tasso di interesse relativo all’affidamento ai sensi dell’art.6 del Capitolo 1, di variare in uguale misura, ma nel limite del tasso pattuito per l’affidamento medesimo e vigente alla data della presentazione o della richiesta di finanziamento a breve termine, anche quello già applicato alle presentazioni e ai finanziamenti a breve termine in corso alla data in cui la modifica unilaterale operata dalla Banca diventa efficace nei confronti del Cliente.
1.8 Salvo che non sia diversamente stabilito negli articoli seguenti relativamente ai singoli affidamenti, gli interessi, nella misura pattuita, come previsto all’art.1.6 di questa Sezione 2, si calcolano sull’importo accreditato sul conto corrente del Cliente a seguito di ogni presentazione di portafoglio, di fatture o altri documenti, per il periodo di tempo che intercorre dalla data di accredito di tale importo fino a quella di maturazione della relativa valuta media o di pervenimento alla Banca del pagamento delle fatture o degli altri documenti anticipati.
1.9 Se il portafoglio o le fatture anticipate ovvero gli effetti scontati rimangono insoluti o impagati, in tutto o in parte, alle relative scadenze, la Banca può addebitare sul conto corrente del Cliente, con valuta pari a quella di scadenza, l’importo di tale portafoglio, o di tali fatture o di tali effetti unitamente a quanto specificamente pattuito con il Cliente per l’ipotesi che si verifichino insoluti o impagati.
1.10 Se la Banca recede dall’affidamento e il portafoglio o le fatture presentati non sono ancora scaduti, o non sono ancora scaduti gli anticipi su forniture all’estero o i finanziamenti a breve termine, la Banca può addebitare sul conto corrente del Cliente l’importo precedentemente accreditato di tale portafoglio, di tali fatture, di tali anticipi, di tali finanziamenti a breve termine.
Se tale portafoglio o tali fatture sono pagati successivamente al recesso della Banca, le somme incassate sono portate dalla Banca a decurtazione del debito del Cliente dipendente dalla concessione dei relativi anticipi, ovvero di altri debiti se esistenti, altrimenti sono messe a disposizione di quest’ultimo.
1.11 Il Cliente, con riguardo ai crediti derivanti dal portafoglio, dalle fatture e dagli altri documenti che di volta in volta presenterà alla Banca, sin d’ora:
garantisce l’esistenza e l’esigibilità dei medesimi alle relative scadenze;
dichiara che i medesimi non sono sottoposti a pignoramenti, sequestri, né ad altro vincolo, impedimento o condizione e che gli stessi sono nella sua proprietà e disponibilità;
si impegna a comunicare immediatamente per iscritto alla Banca l’eventuale sorgere di tali vincoli e di qualsiasi contestazione da chiunque sollevata relativamente ai medesimi. Questo impegno si riferisce anche alle eventuali contestazioni che possono sorgere in ordine ai rapporti che hanno dato origine ai crediti derivanti dalle fatture o da altri documenti;
attesta, relativamente ai crediti vantati verso Pubbliche Amministrazioni e società a partecipazione pubblica, di non essere inadempiente all’obbligo di versamento previsto dall’art.48-bis del D.P.R. 29.9.1973 n.602 e successive modifiche.
1.12 Il Cliente, con riguardo ai documenti che di volta in volta presenterà alla Banca, dichiara sin d’ora, sotto la propria responsabilità, che tali documenti sono veri e che il contenuto dei medesimi rispecchia gli accordi commerciali realmente intercorsi con la propria clientela o con i propri fornitori.
Affidamenti per operazioni di sconto e di anticipo su portafoglio
Articolo 2 - Anticipi su portafoglio salvo buon fine
2.1 Con l’affidamento per anticipi su portafoglio, la Banca anticipa al Cliente l’importo del portafoglio che quest’ultimo presenta per l’incasso.
2.2 Il portafoglio è accolto dalla Banca “salvo buon fine” (s.b.f.) e pertanto il Cliente può disporre dell’importo accreditato solo ad avvenuto incasso dell’importo medesimo.
2.3 Gli interessi devono essere pagati dal Cliente e sono addebitati sul conto corrente del Cliente medesimo:
in un’unica soluzione contestualmente all’accredito su tale conto dell’importo del portafoglio accolto al salvo buon fine (s.b.f.) e con pari valuta, o
con periodicità trimestrale, a fine marzo, giugno, settembre e dicembre, secondo quanto indicato in questo contratto, o negli eventuali atti integrativi.
2.4 Si applicano le norme e le condizioni economiche relative ai servizi di incasso, firmate dal Cliente.
Articolo 3 – Sconto di effetti
3.1 Con lo sconto di portafoglio, la Banca anticipa al Cliente l’importo degli effetti accolti allo sconto al netto degli interessi, delle commissioni e delle spese previste per tale operazione.
3.2 Gli interessi e quant’altro dovuto alla Banca devono essere pagati dal Cliente e sono addebitati sul conto corrente del Cliente medesimo con valuta pari a quella di accredito dell’importo degli effetti accolti allo sconto.
3.3 La Banca può addebitare sul conto corrente del Cliente l’importo degli effetti scontati che risultano insoluti o protestati non appena a conoscenza della comunicazione di impagato, anche in assenza della materiale restituzione dei medesimi; in tale caso la Banca restituisce al Cliente gli effetti impagati non appena ne viene in possesso.
3.4 Si applicano le norme e le condizioni economiche relative ai servizi di incasso, firmate dal Cliente.
Articolo 4 – Smobilizzo di portafoglio al salvo buon fine (s.b.f.) su conto unico
4.1 Con lo smobilizzo di portafoglio al salvo buon fine (s.b.f.) su conto unico la Banca consente al Cliente, entro il limite dell’affidamento concesso, di effettuare utilizzi sul conto corrente di importo pari a quello del portafoglio presentato al salvo buon fine (s.b.f.).
4.2 Via via che la Banca accredita le singole partite di portafoglio presentate, aumenta di pari importo la somma che il
Cliente può utilizzare, fermo restando che l’insieme degli utilizzi non può superare l’ammontare complessivo delle presentazioni di portafoglio accreditate dalla Banca.
4.3 Gli interessi si applicano sull’importo degli utilizzi effettuati dal Cliente per il periodo di tempo che decorre dalla data di tali utilizzi e sono addebitati sul conto corrente del Cliente secondo quanto previsto dall’art. 5.4 del Capitolo 1, Sezione 1 di questo contratto.
4.4 Il tasso comunicato dalla Banca al Cliente a fronte di ogni presentazione di portafoglio si applica, senza ulteriori variazioni, agli utilizzi effettuati dal Cliente a valere sulla presentazione medesima e fino alla data di scadenza della valuta media attribuita dalla Banca alla presentazione stessa.
4.5 In caso di pluralità di presentazioni a cui si applicano tassi diversi, la Banca imputa i relativi utilizzi a valere sulle singole presentazioni di portafoglio, secondo l’ordine cronologico delle presentazioni stesse fino alla scadenza della valuta media di ciascuna di esse (metodo First In First Out).
4.6 Si applicano le norme e le condizioni economiche relative ai servizi di incasso, firmate dal Cliente.
Affidamenti per operazioni di anticipo su documenti
Art.5 - Anticipi su fatture
5.1 Con l’affidamento per anticipi su fatture, la Banca anticipa al Cliente l’importo delle fatture che quest’ultimo ha emesso a carico di sua clientela e che presenta alla Banca medesima.
La presentazione telematica delle fatture, presuppone che il Cliente abbia sottoscritto il “Contratto Utilizzo del Portale Internet Inbiz”
5.2 Il Cliente conferisce sin d’ora alla Banca mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse di quest’ultima, ai sensi dell’art.1723, comma 2, cod. civ., ad incassare i crediti che derivano dalle fatture che via via presenterà alla Banca medesima.
La Banca e il Cliente convengono che tale mandato all’incasso deve intendersi conferito, relativamente alle fatture oggetto di ogni singola presentazione, per effetto della semplice presentazione delle medesime.
5.3 La Banca porta le somme incassate in esecuzione del mandato conferitole a decurtazione o estinzione di quanto dovutole dal Cliente in dipendenza dell’anticipo concessogli.
5.4 Gli interessi devono essere pagati dal Cliente con periodicità trimestrale a fine marzo, giugno, settembre e dicembre e vengono addebitati sul conto corrente indicato dal Cliente con la medesima periodicità.
Art.6 - Anticipi su fatture con cessione dei relativi crediti
6.1 Se l’affidamento per anticipi su fatture è concesso contro cessione pro-solvendo in favore della Banca dei crediti derivanti dalle fatture presentate, il Cliente lo può utilizzare a condizione che ceda pro-solvendo alla Banca i crediti derivanti da tali fatture nelle forme di seguito stabilite.
La presentazione telematica delle fatture, presuppone che il Cliente abbia sottoscritto il “Contratto Utilizzo del Portale Internet Inbiz”
6.2 Si applicano le disposizioni di cui al precedente art.5 di questa Sezione 2 che non siano incompatibili con quelle di questo articolo.
6.3 Salvo quanto previsto al successivo art.6.5, la Banca e il Cliente convengono sin d’ora che la cessione pro-solvendo in favore della Banca dei crediti rivenienti dalle fatture che verranno via via presentate dal Cliente per l’incasso deve intendersi tra di loro perfezionata per effetto della semplice presentazione alla Banca delle fatture con le modalità concordate.
6.4 Il Cliente conferisce sin d’ora alla Banca mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse di quest’ultima, ai sensi dell’art.1723, comma 2, cod. civ., a notificare ai debitori ceduti l’intervenuta cessione.
Se la Banca e il Cliente concordano che la cessione del credito non venga immediatamente notificata al debitore ceduto, resta salva la facoltà della Banca di procedere alla notifica in un momento successivo in caso di inadempienza/insolvenza del Cliente ovvero del debitore ceduto.
6.5 Se le fatture presentate per l’incasso dal Cliente risultano emesse a carico di Pubbliche Amministrazioni, la Banca e il Cliente stipulano la cessione dei crediti rivenienti dalle medesime, con le formalità necessarie, in occasione della presentazione di tali fatture.
6.6 Se l’affidamento per anticipi su fatture è concesso a condizione che la cessione del credito sia anche notificata o accettata dal debitore ceduto, il Cliente può utilizzare il medesimo solo dopo che la cessione è stata notificata al debitore ceduto o che è pervenuta alla Banca la dichiarazione di accettazione della cessione da parte di quest’ultimo.
6.7 Il Cliente si impegna a mettere immediatamente a disposizione della Banca ogni somma che gli venisse versata direttamente dai debitori ceduti in dipendenza del pagamento dei crediti ceduti.
6.8 La Banca porta le somme incassate in dipendenza della cessione a decurtazione o estinzione di quanto dovutole dal Cliente in dipendenza dell’anticipo concessogli.
6.9 Se le fatture non sono pagate in tutto o in parte alla relativa scadenza, la Banca può esperire qualsiasi azione giudiziale o stragiudiziale, contro il debitore ceduto.
Art.7 – Anticipi su contratti e su altri documenti
7.1 Con l’affidamento per anticipi su contratti e su altri documenti, la Banca anticipa al Cliente l’importo dei crediti che quest’ultimo vanta nei confronti di terzi (privati, Pubbliche Amministrazioni, Amministrazione Finanziaria), sia in dipendenza di contratti stipulati con questi ultimi che ad altro titolo. A comprova di tali crediti il Cliente produce alla Banca idonea documentazione e si impegna, con riguardo all’anticipo su contratti, a trasmettere le relative fatture non appena emesse.
7.2 Se l’affidamento per anticipi su contratti è concesso contro cessione pro-solvendo dei crediti derivanti dai contratti presentati, il Cliente lo può utilizzare a condizione che ceda pro-solvendo alla Banca i crediti derivanti da tali contratti nelle forme di seguito stabilite.
7.3 Salvo quanto previsto al successivo art.7.5 di questa Sezione 2, la Banca e il Cliente convengono sin d’ora che la cessione pro-solvendo in favore della Banca dei crediti rivenienti dai contratti stipulati con terzi soggetti, deve intendersi tra di loro perfezionata per effetto della presentazione alla Banca della documentazione che attesta la conclusione di tali contratti.
7.4 Il Cliente conferisce sin d’ora alla Banca mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse di quest’ultima, ai sensi dell’art.1723, comma 2, cod. civ., a notificare ai debitori ceduti l’intervenuta cessione.
Se la Banca e il Cliente concordano che la cessione del credito non venga immediatamente notificata al debitore ceduto, resta salva la facoltà della Banca di procedere alla notifica in un momento successivo in caso di inadempienza/insolvenza del Cliente ovvero del debitore ceduto.
7.5 Se i contratti sono perfezionati con Pubbliche Amministrazioni, la Banca e il Cliente stipulano la cessione dei crediti rivenienti dai medesimi, con le necessarie formalità, in occasione della presentazione della documentazione relativa a tali contratti.
7.6 Il Cliente si impegna a mettere immediatamente a disposizione della Banca ogni somma che gli venisse versata direttamente dai debitori ceduti in dipendenza del pagamento dei crediti ceduti.
7.7 La Banca porta le somme incassate in dipendenza della cessione a decurtazione o estinzione di quanto dovutole dal Cliente in dipendenza dell’anticipo concessogli.
7.8 Se i crediti ceduti non sono pagati in tutto o in parte alla relativa scadenza, la Banca può esperire qualsiasi azione giudiziale o stragiudiziale, contro i debitori ceduti.
7.9 Gli interessi devono essere pagati dal Cliente con periodicità trimestrale, a fine marzo, giugno, settembre e dicembre e vengono addebitati sul conto corrente indicato dal Cliente con la medesima periodicità.
7.10 Le disposizioni di questo articolo si applicano agli anticipi su altri documenti presentati dal Cliente alla Banca, da cui emerga un credito che il Cliente vanta nei confronti di terzi.
Art.8 – Tutto 5 per mille quote
8.1 Con l’affidamento Tutto 5 per mille quote, la Banca anticipa ai Clienti che beneficiano del contributo “cinque per mille” – Onlus, associazioni di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute, Enti nonprofit – i proventi ad essi spettanti per effetto della destinazione del 5 per mille operata dai contribuenti nell’anno di imposta preso a riferimento, in attesa dell’erogazione dei medesimi da parte della Pubblica Amministrazione competente. A comprova di tali proventi il Cliente produce alla Banca la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne certifica il relativo importo.
L’anticipo viene estinto con l’importo riveniente dall’erogazione dei proventi di spettanza del Cliente da parte della Pubblica Amministrazione.
8.2 Il Cliente conferisce, con le necessarie formalità, alla Banca mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse di quest’ultima, ai sensi dell’art.1723, comma 2, cod. civ., ad incassare dalla Pubblica Amministrazione i proventi di sua spettanza e ad estinguere l’anticipo concesso con l’importo dei medesimi.
8.3 Se l’anticipo è concesso contro cessione pro-solvendo dei crediti derivanti dai proventi della destinazione del 5 per mille, il Cliente lo può utilizzare a condizione che ceda pro-solvendo alla Banca i crediti derivanti da tali proventi con le necessarie formalità.
8.4 Se l’affidamento Tutto 5 per mille quote è concesso a condizione che la cessione del credito sia anche notificata o accettata dal debitore ceduto, il Cliente può utilizzare il medesimo solo dopo che la cessione è stata notificata al debitore ceduto o che è pervenuta alla Banca la dichiarazione di accettazione della cessione da parte di quest’ultimo.
8.5 Gli interessi devono essere pagati dal Cliente con periodicità trimestrale, a fine marzo, giugno, settembre e dicembre e vengono addebitati sul conto corrente indicato dal Cliente con la medesima periodicità.
Art. 9 – Finanziamento per pagamento fornitori Italia
9.1 L’affidamento è utilizzabile dal Cliente per il pagamento, da concordarsi di volta in volta con la Banca, delle forniture di merci o di servizi commissionate a propri fornitori italiani.
Il Cliente può quindi:
impartire alla Banca l’ordine di bonificare direttamente ai fornitori, in suo nome e per suo conto, l’importo delle fatture emesse a suo carico, prodotte alla Banca medesima,
chiedere alla Banca di accettare le disposizioni elettroniche di pagamento a favore dei propri fornitori che devono intendersi autorizzate dal Cliente medesimo per effetto della richiesta stessa,
chiedere alla Banca di emettere assegni circolari in favore dei propri fornitori in pagamento delle fatture emesse a suo carico,
con addebito, in tutti i casi, degli importi che vengono corrisposti dalla Banca ai fornitori sul conto corrente di volta in volta indicato dal Cliente medesimo.
9.2 Il Cliente si impegna a rimborsare tali importi entro 90 giorni dall’addebito dei medesimi ovvero entro il diverso termine concordato di volta in volta con la Banca.
9.3 Sugli importi utilizzati si applica, a decorrere dalla data in cui tali importi sono addebitati sul conto corrente del Cliente, il tasso nella misura prevista in questo contratto o negli eventuali atti integrativi o successivamente modificata.
9.4 Gli interessi devono essere pagati dal Cliente con periodicità trimestrale, a fine marzo, giugno, settembre e dicembre e vengono addebitati sul conto corrente indicato dal Cliente con la medesima periodicità.
Art. 10 - Anticipi su forniture estero e su flussi all’esportazione
10.1 L’affidamento per anticipi su forniture estero e su flussi all’esportazione è utilizzabile per la concessione al Cliente, da concordarsi di volta in volta con la Banca, di anticipi su forniture all’estero già effettuate o da effettuarsi e di anticipi sui flussi all’esportazione.
A seconda dalla tipologia di affidamento concesso, la Banca anticipa al Cliente:
l’importo delle fatture che quest’ultimo ha emesso a carico di sua clientela non residente in Italia a fronte di forniture effettuate all’estero e che presenta alla Banca con le modalità concordate;
l’importo che quest’ultimo attende di incassare dalle forniture che deve effettuare all’estero in esecuzione di contratti stipulati con sua clientela non residente in Italia o di ordini di acquisto merci ricevuti dalla medesima, a comprova dei quali produce alla Banca idonea documentazione, con impegno a trasmettere le relative fatture non appena emesse;
l’importo che quest’ultimo presume di ricavare, nell’arco temporale di riferimento, dal flusso delle esportazioni che deve effettuare all’estero, come da documentazione fornita alla Banca.
La presentazione telematica delle fatture, degli altri documenti e delle richieste di anticipo sui flussi all’esportazione presuppone che il Cliente abbia sottoscritto il “Contratto Utilizzo del Portale Internet Inbiz.
10.2 A fronte di ogni presentazione di fatture o di altri documenti ovvero a fronte di ogni richiesta di anticipo sui flussi all’esportazione, la Banca e il Cliente concordano:
l’importo dell’anticipo che può essere espresso in euro o in divisa estera;
le modalità di erogazione dell’anticipo;
la misura del tasso di interesse nominale annuo a cui è regolato l’anticipo, la quale è determinata applicando i criteri di cui al successivo art.10.3 di questa Sezione 2, e le altre condizioni economiche dell’anticipo;
la durata dell’anticipo fissando la scadenza del medesimo entro quella dell’affidamento se a tempo determinato;
l’eventuale scadenza tasso, fissandola in data pari o antecedente rispetto a quella di scadenza dell’anticipo. Alla scadenza tasso viene determinata, applicando i criteri di cui al successivo art. 10.3 di questa Sezione 2, la nuova misura del tasso di interesse da applicare all’anticipo concesso fino alla successiva scadenza tasso, se prevista, ovvero fino alla scadenza dell’anticipo medesimo;
la periodicità di pagamento degli interessi;
il conto intestato al Cliente sul quale devono essere addebitati gli interessi, salva diversa pattuizione in merito alla corresponsione dei medesimi.
10.3 Il tasso di interesse nominale annuo a cui è regolato l’anticipo, viene concordato tra la Banca e il Cliente in occasione:
dell’accensione dell’anticipo a fronte di ogni presentazione di fatture o di altri documenti ovvero a fronte di ogni richiesta di anticipo sui flussi all’esportazione;
della scadenza tasso, se prevista;
della richiesta di proroga dell’anticipo alla relativa scadenza;
della richiesta di conversione dell’anticipo in altra divisa rispetto a quella in cui è espresso,
fermo restando che il tasso, di volta in volta pattuito, non può comunque essere superiore al tasso nominale annuo massimo determinato come di seguito indicato.
Se l’anticipo è in euro, dollari USA, yen, sterline franchi svizzeri, il tasso di volta in volta concordato non può essere superiore al tasso di interesse previsto per il relativo affidamento in questo contratto o negli eventuali atti integrativi o successivamente modificato.
Se l’anticipo è in una divisa diversa da quelle suindicate, il tasso di volta in volta concordato sarà determinato sulla base dei tassi interbancari rilevati nei paesi a cui appartengono le divise - secondo la quotazione che tali tassi assumono nel momento in cui è contabilizzata l’operazione - con la maggiorazione dello spread massimo previsto per il relativo affidamento in questo contratto o negli eventuali atti integrativi o successivamente modificato.
Il Cliente assume a suo esclusivo carico il rischio delle oscillazioni dei tassi interbancari - a cui è parametrato il tasso nominale annuo che regola l’anticipo – che si possono registrare dalla richiesta di anticipo al momento in cui viene contabilizzata l’operazione.
Il Cliente rinuncia pertanto sin d’ora a sollevare contestazioni al riguardo.
10.4 Gli interessi si applicano sull’importo anticipato nella misura concordata:
in sede di presentazione delle fatture o degli altri documenti ovvero in sede di richiesta dell’anticipo sui flussi all’esportazione per il periodo di tempo che intercorre tra la data in cui tale importo viene accreditato sul conto corrente del Cliente o viene in altro modo messo a disposizione di quest’ultimo a quella di scadenza tasso, se prevista, ovvero quella di scadenza dell’anticipo,
alla scadenza tasso, per il periodo di tempo che intercorre tra tale data e la successiva scadenza tasso, se prevista ovvero la scadenza dell’anticipo;
in occasione della proroga dell’anticipo, per il periodo di tempo che intercorre tra la data di scadenza originaria dell’anticipo e quella prorogata;
in occasione della conversione dell’anticipo in altra divisa rispetto a quella in cui è espresso per il periodo che intercorre tra la data di contabilizzazione dell’operazione e quella di scadenza dell’anticipo.
10.5 Gli interessi vengono conteggiati dalla Banca nella divisa in cui è acceso l’anticipo e, salva diversa pattuizione sulla corresponsione dei medesimi, devono essere pagati dal Cliente e sono addebitati dalla Banca sul conto corrente del Cliente medesimo:
con periodicità trimestrale a fine marzo, giugno, settembre e dicembre,
alla scadenza dell’anticipo,
ad ogni scadenza tasso,
a seconda di quanto concordato al riguardo in sede di presentazione delle fatture o degli altri documenti o nell’atto della richiesta dell’anticipo, di cui all’art.10.2 di questa Sezione 2.
Se il conto sul quale devono essere addebitati gli interessi non è espresso nella stessa divisa dell’anticipo, la Banca provvede a convertire nella divisa del conto l’importo dovuto a titolo di interessi applicando il cambio rilevato, il giorno previsto per l’addebito degli interessi, sulla base della quotazione del listino cambi nel momento in cui viene contabilizzata l’operazione.
10.6 Se il Cliente chiede l’erogazione dell’anticipo in una divisa diversa da quella in cui è espresso il credito vantato nei confronti della propria clientela risultante dalle fatture o dagli altri documenti presentati alla Banca, e nella quale è acceso dalla Banca l’anticipo, quest’ultima provvede a convertire l’anticipo nella divisa chiesta dal Cliente al cambio rilevato sulla base della quotazione del listino cambi nel momento in cui viene contabilizzata l’operazione.
Il Cliente assume a suo esclusivo carico il rischio delle oscillazioni del cambio che si possono registrare nella quotazione del listino cambi dalla richiesta di anticipo al momento in cui viene contabilizzata l’operazione.
Il Cliente rinuncia pertanto sin d’ora a sollevare contestazioni al riguardo.
10.7 Il Cliente deve rimborsare alla Banca l’anticipo alla relativa scadenza, indipendentemente dalla circostanza che a tale data abbia incassato i crediti oggetto di anticipazione.
L’anticipo deve essere rimborsato nella stessa divisa in cui è espresso.
10.8 Se il Cliente, alla data di scadenza dell’anticipo non ha rimborsato alla Banca, in tutto o in parte, l’importo del medesimo, ovvero la quantità di divisa a tal fine necessaria se l’anticipo è espresso in divisa, la Banca, può addebitare sul conto corrente del Cliente:
l’importo dell’anticipo che residua se tale conto è espresso nella stessa divisa dell’anticipo ovvero
il controvalore in euro della divisa necessaria ad estinguere l’anticipo se tale conto è espresso in euro.
In quest’ultimo caso la Banca provvede pertanto ad acquistare sul mercato per conto del Cliente, anche tramite una banca corrispondente, la divisa a tal fine necessaria, senza necessità di preavviso o di costituzione in mora, al cambio rilevato il giorno di scadenza dell’anticipo sulla base della quotazione del listino cambi nel momento in cui viene contabilizzata l’operazione.
10.9 Il Cliente assume a suo esclusivo carico il rischio delle oscillazioni del cambio, registrato dalla quotazione a mercato del listino cambi, nel corso della giornata in cui viene contabilizzata un’operazione che presuppone la conversione di un importo in una divisa diversa da quella in cui è espresso.
Il Cliente rinuncia pertanto sin d’ora a sollevare contestazioni al riguardo alla Banca.
10.10 Alla data di scadenza tasso, se prevista, il Cliente può, dandone comunicazione scritta alla Banca con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza tasso medesima, chiedere di:
concordare la misura del tasso di interesse;
rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l’anticipo concesso;
convertire l’anticipo in altra divisa rispetto a quella in cui è espresso.
10.11 Il Cliente può in qualsiasi momento, facendone richiesta per iscritto alla Banca, estinguere anticipatamente l’anticipo
– nel quale caso deve corrispondere alla Banca il capitale, gli interessi e gli oneri maturati fino a tale momento – ovvero convertirlo in altra divisa.
L’estinzione anticipata dell’anticipo e la conversione del medesimo in altra divisa, se richieste dal Cliente in concomitanza con la data di scadenza tasso, comportano a carico del Cliente solo il pagamento delle spese e delle commissioni previste per tali operazioni.
Diversamente il Cliente deve corrispondere alla Banca un indennizzo a titolo di rimborso degli oneri finanziari che la richiesta di anticipata estinzione dell’anticipo, ovvero di conversione in altra divisa, implicano per la Banca medesima e che gli vengono comunicati dalla Banca stessa.
L’indennizzo viene conteggiato in base alla seguente formula: [ tf - tr ] x gg x importo
36000
Dove:
tf è il tasso interbancario lettera o equivalente della medesima divisa e di pari durata del finanziamento di cui si chiede l’estinzione anticipata;
tr il tasso interbancario lettera o equivalente della medesima divisa e pari alla durata residua del finanziamento; gg sono i giorni intercorrenti tra la scadenza originaria e la data di estinzione;
importo è l’importo del finanziamento.
La Banca dà comunicazione al Cliente della conversione dell’anticipo e delle relative condizioni.
10.12 Il Cliente, con riguardo ad ogni anticipo concesso, può, dandone comunicazione scritta alla Banca con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla relativa scadenza, chiedere la proroga dell’anticipo stesso.
Se la Banca accorda la proroga, la Banca e il Cliente concordano:
la misura del tasso di interesse nominale annuo da applicare all’anticipo e
se il Cliente lo richiede, una nuova scadenza tasso, fissandola in data antecedente rispetto a quella della scadenza prorogata dell’anticipo.
La Banca dà comunicazione al Cliente della proroga accordata e delle relative condizioni.
10.13 Il Cliente si impegna sin d’ora a:
canalizzare sulla Banca i pagamenti che deve ricevere per effetto delle esportazioni effettuate o da effettuare, oggetto di anticipazione nonché a
far trasferire alla Banca le somme che gli pervengano al medesimo titolo presso altra banca, per un importo non inferiore a quello anticipato dalla Banca medesima.
10.14 Se l’affidamento per anticipi su forniture estero è concesso contro cessione pro-solvendo in favore della Banca dei crediti derivanti dalle fatture presentate dal Cliente, quest’ultimo e la Banca convengono che per effetto della presentazione alla Banca delle fatture, deve intendersi tra di loro perfezionata la cessione pro-solvendo in favore della Banca medesima, dei crediti rivenienti da tali fatture.
Il Cliente, con la sottoscrizione di queste norme, conferisce alla Banca mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse di quest’ultima, ai sensi dell’art.1723, comma 2, cod.civ., a notificare ai debitori ceduti l’intervenuta cessione.
Se la Banca e il Cliente concordano che la cessione del credito non venga immediatamente notificata al debitore ceduto, resta salva la facoltà della Banca di procedere alla notifica in un momento successivo in caso di inadempienza/insolvenza del Cliente ovvero del debitore ceduto.
Il Cliente si impegna a mettere immediatamente a disposizione della Banca ogni somma che gli viene versata direttamente dai debitori ceduti in dipendenza del pagamento dei crediti ceduti.
La Banca porta le somme incassate in dipendenza della cessione a decurtazione o estinzione di quanto dovutole dal Cliente in dipendenza dell’anticipo concessogli.
10.15 Salva diversa pattuizione, il rimborso dell’anticipo, il pagamento degli interessi e di quant’altro dovuto dal Cliente in dipendenza dell’anticipo medesimo, avvengono mediante addebito dei relativi importi sul conto intestato al Cliente e indicato da quest’ultimo nella richiesta di anticipo; la Banca s’intende espressamente autorizzata dal Cliente ad addebitare su detto conto ogni ammontare dovuto dal Cliente medesimo in dipendenza dell’anticipo, convertendo tale importo, se necessario, nella divisa in cui è aperto il conto medesimo alle condizioni di cambio pattuite in questo articolo.
Art. 11 - Finanziamenti all’importazione
11.1 L’affidamento è utilizzabile per la concessione al Cliente – da concordarsi di volta in volta con la Banca – di finanziamenti per il pagamento di forniture di merci o di servizi commissionate all’estero, a comprova delle quali il Cliente produce le fatture emesse a suo carico dai fornitori non residenti in Italia, ovvero i contratti stipulati con questi ultimi o gli ordini di acquisto merci impartiti ai medesimi o altri analoghi documenti.
11.2 Su ordine del Cliente, che deve essere impartito alla Banca in occasione della presentazione delle fatture o degli altri documenti, l’importo riveniente dal finanziamento all’importazione, di volta in volta richiesto, può essere bonificato dalla Banca direttamente in favore del fornitore estero in pagamento delle forniture di merci o di servizi.
11.3 Ai finanziamenti all’importazione si applicano le disposizioni dell’art.10 di questa Sezione 2, in quanto applicabili.
Art. 12 - Finanziamenti a breve termine
12.1 L’affidamento è utilizzabile per la concessione al Cliente di finanziamenti in euro o in divisa estera di durata non superiore ai dodici mesi – da concordarsi di volta in volta con la Banca con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di erogazione - utilizzabili per coprire fabbisogni temporanei di liquidità del Cliente medesimo.
12.2 La misura del tasso di interesse nominale annuo e le altre condizioni economiche a cui è regolato il finanziamento a breve termine vengono concordate di volta in volta tra la Banca e il Cliente tenendo conto dei criteri indicati all’art.10.3 di questa Sezione 2 per gli anticipi in euro regolati al tasso interbancario nonché per quelli in divisa estera.
12.3 Ai finanziamenti a breve termine si applicano le disposizioni dell’art.10 di questa Sezione 2, in quanto applicabili.