Regolamento per la gestione degli orti urbani su terreni di proprieta’ del comune di firenze
Regolamento per la gestione degli orti urbani su terreni di proprieta’ del comune di firenze
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 2032/259 del 30.06.1993)
Art. 1
Nell’ambito del programma di intervento a favore di cittadini anziani e non, inteso a mantenere gli individui nel loro ambito sociale e a favorire attività occupazionali quale stimolo alla partecipazione dei diversi momenti della vita collettiva, l’Amministrazione Comunale di Firenze destina ad orti urbani appezzamenti di terreno di proprietà comunale a titolo gratuito, a favore di cittadini residenti nei quartieri di competenza territoriale.
Art. 2
Viene costituita presso ciascun Quartiere una Commissione di assegnazione per il ricevimento delle domande dei cittadini. Tale Commissione sarà costituita con idoneo provvedimento deliberativo del Consiglio di Quartiere, in collaborazione col Comitato Anziani e darà composta da 7 membri: dal Presidente della Commissione Sicurezza Sociale, dal Presidente della Commissione Servizi al Territorio, da un componente la minoranza, da un componente la Consulta degli Anziani, da un rappresentante delle Associazioni di handicappati, da un componente le associazioni giovanili di quartiere, da un componente l’associazione toscana produttori biologici.
Art. 3
Per l’assegnazione degli orti, i cittadini dovranno possedere i seguenti requisiti:
• anzianità del richiedente, con precedenza ai più anziani ed ai pensionati.
Chi già coltivasse ad orto un terreno comunale sarà tenuto in evidenza al momento dell’assegnazione nel caso detto terreno venga interessato da lavori di pubblica utilità condotti dall’Amministrazione Comunale o per conto di essa.
Tale priorità potrà essere acquisita anche nel caso di procedure espropriative per opere di pubblica utilità che vengano a privare il proprietario coltivatore o il conduttore del fondo. Tali condizioni non rappresentano comunque titolo giuridico di riconoscimento di diritto acquisito.
L’assegnazione avrà luogo con provvedimento deliberativo del Consiglio di quartiere e decorrerà dalla data di esecutività di detto provvedimento.
Art. 4
Non potranno essere concesse assegnazioni a chi ha già in uso o in possesso, a qualsiasi titolo, appezzamenti di terreno coltivabili, posti nel territorio del Comune di Firenze e nei Comuni limitrofi.
Art. 5
Gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dagli assegnatari, che non potranno avvalersi di mano d’opera retribuita per la coltivazione del lotto di terreno. Possono contribuire alla conduzione dell’appezzamento anche i familiari. Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un lotto.
Art. 6
La concessione dell’orto avrà durata triennale ed alla scadenza potrà essere rinnovata tacitamente di anno in anno. La Commissione di assegnazione nel concedere i rinnovi annuali dovrà tener conto di una opportuna rotazione nella conduzione degli orti sulla base delle domande presentate in attesa di evasione. Allo scadere della concessione l’assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero e vacuo da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.
Art. 7
L’orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo. L’assegnatario non potrà in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli.
In caso di decesso o rinuncia da parte degli assegnatari, il lotto libero viene assegnato dalla Commissione secondo i criteri sopra enunciati.
Art. 8
Ogni unità coltivabile avrà una dimensione massima di 50 - 100 metri quadrati, i rapporto alla consistenza delle aree destinate all’iniziativa ed al numero delle domande da evadere. Gli assegnatari sono tenuti a rispettare i limiti del terreno loro concesso. Il concessionario dell’area non potrà svolgere sul terreno attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola. In ogni caso la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell’ambito familiare .
Art. 9
I cittadini a cui verranno assegnati gli orti si impegnano a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento ed in particolare a:
• mantenere l’orto assegnato in stato decoroso;
• è fatto divieto alla costruzione abusiva di capanni e similari;
• non recintare il lotto assegnato essendo consentita la semplice delimitazione di cm. 30 di altezza;
• tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossetti di scolo;
• non danneggiare in alcun modo altri orti;
• non danneggiare e fare buon uso del sistema di irrigazione tenendo presente che nei mesi da aprile a ottobre questa verrà limitata fino alle 9.00 del mattino e dopo le 18.00 la sera;
• non svolgere attraverso l’orto assegnato attività di lucro;
• non accedere alla zona orti con auto e motocicli, ma servirsi degli spazi appositamente predisposti;
• non scaricare materiali anche se non inquinanti;
• è vietato tenere stabilmente cani o altri animali negli orti, sono altresì vietati gli allevamenti di ogni tipo;
• le coperture in plastica, ad uso serra, sono ammissibili nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose.
In caso di inadempienza la Commissione provvederà alla revoca motivata della autorizzazione.
Art. 10
Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l’uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.) che possono arrecare danno all’ambiente. L’uso di tali prodotti comporterà la revoca dell’assegnazione.
Art. 11
Ciascun assegnatario sosterrà le spese di gestione del lotto assegnato, senza che ciò possa costituire corrispettivo della concessione in uso, che rimane a titolo gratuito e temporaneo.
Art. 12
La concessione verrà a cessare automaticamente alla fine del raccolto per coloro che si trasferiranno fuori dell’ambito territoriale comunale.
Art. 13
Le attività di orticoltura saranno gestite in collaborazione con l’associazione toscana degli agricoltori biologici dai singoli in accordo con la Commissione del Centro, nel rispetto del presente regolamento.
Art. 14
Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l’assegnatario possa subire o causare a terzi sarà lui esclusivamente imputabile. L’Amministrazione Comunale resta pertanto manlevata da ogni responsabilità civile e penale. Ogni controversia questione, vertenza verrà esaminata dalla Commissione di Circoscrizione con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.
Art. 15
Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall’Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena decadenza della assegnazione dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.
Art. 16
L’assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, anche senza preavviso e senza che nessun diritto o risarcimento spetti all’assegnatario.
Art. 17
a. Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.
b. di date mandato al S.F. 20 Patrimonio non Abitativo di individuare ed assegnare i lotti di terreno da destinare all’iniziativa ai Consigli di Quartiere territorialmente competenti, dopo avere effettuato le opportune verifiche relative al titolo di proprietà ed alla compatibilità urbanistica.