ACCORDO IN MATERIA DI ATTUAZIONE DELL’ART. 4 L N. 300/1970
ACCORDO IN MATERIA DI ATTUAZIONE DELL’ART. 4 L N. 300/1970
In Milano, in data 15 marzo 2017 (*)
tra
• Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)
e
• le Delegazioni di Gruppo delle XX.XX. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e UNISIN
premesso che:
- gli strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, in considerazione della rilevanza del tema, sono stati nel tempo oggetto di accordi sindacali aziendali nel rispetto delle previsioni normative. In particolare, nell’ambito del percorso di armonizzazione dei trattamenti economico/normativi dei lavoratori in forza presso le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, il regolare utilizzo delle suddette apparecchiature è stato garantito con l’Accordo Quadro 1° febbraio 2011.
In tale Accordo sono stati definiti principi e linee di indirizzo coerenti con la normativa allora vigente in materia di: sistemi informativi, sistemi di telecomunicazione, sistemi di registrazione delle conversazioni telefoniche, impianti di videosorveglianza, accessi alle “aree protette”;
- il citato Accordo Quadro è stato integrato con il Verbale di Accordo 6 ottobre 2011, mediante il quale sono state individuate le modalità volte a garantire che l’installazione delle misure di sicurezza e degli apprestamenti tecnologici relativi agli impianti di videoregistrazione ubicati nelle singole Unità Produttive avvenisse nel rispetto dell’Accordo Quadro stesso: in conformità a tali disposizioni sono state sottoscritte a livello locale le intese con le RR.SS.AA. interessate;
- a seguito della sottoscrizione del Verbale di Accordo del 23 aprile 2013 sono state inoltre raggiunte specifiche intese in materia di registrazione, riascolto e disciplina degli apprestamenti tecnologici relativi alle sedi della Filiale OnLine (già Contact Unit);
- l’intervenuta modifica dell’art. 4 della L. n. 300/1970 disposta dal D. Lgs. n. 151/2015 ha introdotto novità di rilievo in tema di disciplina dei controlli a distanza relativi agli impianti audiovisivi ed altri strumenti di lavoro, rendendo così necessario un aggiornamento complessivo della materia al fine di renderla coerente con le attuali previsioni, nel rispetto dei provvedimenti emanati tempo per tempo in materia da parte del Garante della Privacy;
- le novità normative hanno di fatto ampliato le possibilità di utilizzo, a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, delle informazioni raccolte nello svolgimento della prestazione lavorativa, qualora sia stata fornita ai dipendenti adeguata informazione in merito alle modalità d’uso degli strumenti e all’effettuazione dei controlli conformemente alle previsioni normative in materia di trattamento dei dati personali. Le modifiche legislative hanno altresì escluso la necessità di un accordo sindacale per gli strumenti utilizzati al fine di rendere la prestazione lavorativa, nonché per quelli relativi alla registrazione degli accessi e delle presenze;
- con il citato Decreto Legislativo n. 151/2015 è stata inoltre ridefinita la modalità di coinvolgimento sindacale in materia relativamente agli strumenti/apparecchiature adottati per finalità di organizzazione del lavoro o per difesa del patrimonio aziendale, non rientranti tra gli strumenti strettamente necessari per rendere la prestazione lavorativa, introducendo la possibilità di sottoscrivere Accordi a livello di singola azienda o di Gruppo e ampliando in tal modo il perimetro di applicazione e di validità delle intese anche alle Unità Produttive prive di RSA;
- il vigente Protocollo delle Relazioni Industriali riconosce tra le materie di competenza della Delegazione Sindacale di Gruppo anche le previsioni relative agli impianti audiovisivi e agli altri strumenti di controllo, risultando così rispondente alle disposizioni contenute nell’articolo 4 della L. n. 300/1970 come da ultimo modificata;
e considerato che:
- il percorso fino ad oggi condiviso con le XX.XX. ha permesso di perseguire gli obiettivi di tutela delle esigenze organizzative e produttive, nonché della sicurezza del lavoro e del patrimonio aziendale;
- alla luce delle modifiche normative, si rende comunque necessaria la revisione del processo di sottoscrizione delle intese e le conseguenti modalità applicative al fine di renderle meglio rispondenti alla complessità organizzativa e all’articolazione operativa di ciascuna azienda, consentendone la sottoscrizione in via esclusiva a livello di Gruppo, anche nel rispetto del Protocollo delle Relazioni Industriali;
si conviene quanto segue:
1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo;
2. il presente Verbale di Accordo da oggi sostituisce le previgenti intese in materia per la specifica regolamentazione e per l’intero ambito nazionale presso le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo che applicano il CCNL del credito;
3. nel confermare l’esclusione della finalità del controllo a distanza dell’attività dei lavoratori,
le Parti intendono regolamentare le seguenti materie:
A. sistemi di videosorveglianza
B. sistemi di registrazione delle conversazioni telefoniche
C. ulteriori strumenti
D. adeguata informazione
3.A. SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
Le Parti confermano che l’ubicazione, l’installazione e l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza, anche dotati di videoregistrazione nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti in materia, sono finalizzati alla tutela della sicurezza, del patrimonio aziendale e alla prevenzione dei reati, restando esclusa ogni altra finalità, diretta o indiretta, di controllo a distanza dei lavoratori.
Le caratteristiche tecniche degli impianti, le loro modalità di installazione e di utilizzo nonché quelle di conservazione delle immagini sono allegate al presente Accordo (allegati a., b., c., e.).
I tempi di conservazione delle immagini registrate sono quelli stabiliti dalle normative tempo
per tempo vigenti in materia, tenuto conto delle specificità dell’attività bancaria.
In caso di videoregistrazione l’accesso alle immagini registrate sarà possibile solo tramite l’intervento di un limitato numero di dipendenti, specificamente identificati e nominati da parte della società del Gruppo interessata, nonché ove necessario, da tecnici specializzati della ditta manutentrice.
Al fine di consentire a livello decentrato la verifica tecnica dell’attuazione delle intese di Gruppo in caso di attivazione di nuovi impianti, l’Azienda metterà preventivamente a disposizione dei dirigenti delle RR.SS.AA., ovvero, in mancanza degli stessi, ai Coordinatori RR.SS.AA. competenti, la relativa documentazione, comprensiva, in particolare, delle planimetrie e delle schede tecniche descrittive, concernenti l’ubicazione e le caratteristiche degli impianti di videoregistrazione delle singole Unità Organizzative interessate e insistenti nell’Unità Produttiva (allegati a., b., c.).
Le XX.XX. indicate potranno quindi provvedere ad un comune sopralluogo di verifica tecnica previa intesa, in merito a data ed ora dello stesso, con i Responsabili delle singole Unità Organizzative, cui compete altresì la custodia della documentazione illustrativa.
Ove dalla verifica tecnica delle XX.XX. emergessero difformità, tali evidenze dovranno essere rappresentate alle competenti funzioni aziendali entro trenta giorni dalla messa a disposizione della documentazione, fatte salve le eccezioni in cui motivate esigenze oggettive richiedano un termine maggiore.
A fronte delle suddette evidenze, qualora le osservazioni pervenute nei termini risultino, a seguito di verifica, tecnicamente fondate, l’Azienda provvederà agli adeguamenti conseguenti (logistici/tecnici/planimetrici) di massima entro trenta giorni e comunque in un arco temporale necessariamente commisurato agli stessi. In caso contrario le XX.XX. potranno richiedere la convocazione di un apposito Comitato di Consultazione, che sarà coinvolto con le modalità previste dall’allegato h., al fine di dirimere la problematica insorta adottando le conseguenti determinazioni. Ove sia stato esperito inutilmente tale processo, in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 3 del vigente Protocollo delle Relazioni Industriali, resta confermata la possibilità di agire nell’ambito delle prerogative di ciascuna delle Parti.
Accertata la rispondenza delle informazioni rappresentate ovvero al termine del processo descritto, la documentazione tecnica si intenderà consolidata fino alla successiva eventuale revisione/modifica.
In relazione agli eventuali interventi di modifica e sostituzione delle apparecchiature, sarà adottata la medesima procedura sopra descritta, ferma restando la necessaria rispondenza degli impianti ai principi del presente Verbale.
In fase di primo impianto delle presenti intese sarà seguita analoga procedura per gli strumenti già installati, per i quali si dà atto del rispetto delle previsioni contenute nell’Accordo Quadro 1° febbraio 2011. Le risultanze delle conseguenti verifiche - fino al loro esaurimento - saranno esaminate e prese in carico dalle funzioni tecniche competenti secondo il processo descritto.
3.B. SISTEMI DI REGISTRAZIONE DELLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE
Presso il Gruppo Intesa Sanpaolo, in ragione delle differenti caratteristiche delle attività lavorative interessate, le registrazioni telefoniche possono avvenire con le seguenti modalità:
- registrazione parziale delle conversazioni su iniziativa del lavoratore solo per la parte strettamente necessaria a ricostruire la fase negoziale inerente all’operazione (a titolo esemplificativo: registrazione delle transazioni commerciali di Filiale). Le registrazioni vengono archiviate in via accentrata in locali appositamente allestiti e dotati di sistemi di sicurezza per l’accesso (“server farm”);
- registrazione integrale delle conversazioni in entrata e in uscita sulle linee telefoniche facenti capo a ciascun operatore per lo svolgimento della prestazione lavorativa (a titolo esemplificativo: registrazione delle transazioni commerciali nella Filiale OnLine). Le registrazioni vengono archiviate nelle “server farm” dipartimentali ad accesso controllato e limitato. Gli operatori avranno a disposizione altre linee telefoniche, non sottoposte a registrazione, per conversazioni diverse da quelle relative alle attività transazionali che dovranno godere della dovuta riservatezza. Gli operatori saranno debitamente informati in merito alle linee non soggette a registrazione telefonica.
Le apparecchiature di registrazione ubicate presso le diverse strutture organizzative, nonché i relativi supporti digitali datati, numerati e conservati in base alla normativa tempo per tempo vigente in materia, tenuto conto delle specificità dell’attività bancaria, saranno custoditi con idonea protezione (allegato d.).
Il riascolto delle conversazioni avverrà tramite l’impiego di codici/password individuali (ovvero altre modalità di verifica dell’accesso di pari tutela), nei casi di seguito specificati:
- riascolto ad iniziativa dell’operatore: nel caso in cui il sistema consenta il riascolto individuale ed in piena autonomia delle telefonate da parte di ciascun operatore, questi potrà accedere solo alle proprie registrazioni con l’immissione di un proprio codice/password identificativo personale;
- riascolto ad iniziativa della Banca in tutti i casi di contestazione su una transazione ad opera di clienti, controparti e/o Organismi di vigilanza: il riascolto dovrà avvenire alla presenza dell’addetto che ha materialmente curato l’operazione o, in caso di sua assenza, di altra persona da lui incaricata, con facoltà di farsi assistere da un rappresentante sindacale delle XX.XX. firmatarie del presente accordo. Il riascolto potrà svolgersi eventualmente anche mediante collegamento “da remoto” dei soggetti interessati in presenza delle condizioni tecniche necessarie;
- riascolto ad iniziativa della Banca per l’assolvimento delle funzioni di controllo interno previste da norme di legge e/o regolamentari a garanzia della tutela della clientela e/o del patrimonio aziendale.
La documentazione tecnica allegata agli accordi sindacali tempo per tempo già sottoscritti nel rispetto dell’Accordo Quadro 1° febbraio 2011 risulta coerente anche ai sensi del presente Accordo (allegati d., e.). Nuove esigenze in materia formeranno oggetto di uno specifico incontro illustrativo con le RR.SS.AA. interessate o, in mancanza, con i Coordinatori Territoriali, ferma la competenza, anche in questo caso, del Comitato di Consultazione, che sarà coinvolto con le modalità previste dall’allegato h., per dirimere eventuali controversie relative all’installazione.
3.C. ULTERIORI STRUMENTI - SISTEMI INFORMATICI/HARDWARE/SOFTWARE - SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE E DI GEOLOCALIZZAZIONE - ACCESSI AD AREE AZIENDALI
Ferma restando l’esclusione della finalità del controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, in merito agli ulteriori strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa, le Parti, attesa la continua evoluzione delle apparecchiature - e quindi a titolo non esaustivo - concordano nel definire i seguenti principi relativi a:
• SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE E SOFTWARE
I diversi sistemi informatici che comportano il ricorso a procedure di identificazione e/o abilitazione all’accesso e consentono l’individuazione dell’operatore che abbia effettuato le singole operazioni e transazioni sono finalizzati all’esercizio delle attività assegnate.
• SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE E DI GEOLOCALIZZAZIONE
Con riferimento agli impianti di telecomunicazione messi a disposizione dall’Azienda (a titolo esemplificativo si indicano le tecnologie che consentono la trasmissione di dati quali i supporti UMTS/HSDPA), nonché degli strumenti dotati di dispositivi che consentono la geolocalizzazione, si precisa che le funzioni di rilevazione dati dei medesimi operano esclusivamente a fini statistici, di documentazione dei costi e dei dati di traffico/utilizzo, nonché di sicurezza.
• ACCESSI AD AREE AZIENDALI
Per finalità di sicurezza, tutela del personale e del patrimonio aziendale, l’Azienda continuerà ad utilizzare tutte le tecnologie, a titolo esemplificativo “tornelli” e bussole”, per la prevenzione di atti criminosi e per disporre di strumenti idonei a verificare e/o registrare la presenza di personale all’interno di tutti i siti nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti in materia. L’accesso a tali zone potrà avvenire mediante l’utilizzo di badge o altro strumento utile anche ai fini della registrazione dell’orario di lavoro.
L’Azienda può individuare c.d. “aree protette” presso alcuni palazzi, diverse e aggiuntive rispetto a quelle riservate all’ingresso e all’uscita del personale (a titolo esemplificativo: centri elaborazione dati ovvero zone che, per la presenza di particolari dati o persone, sono definite “sensibili”), con controllo degli accessi dedicato e riservato unicamente al personale abilitato. Tali sistemi di rilevazione provvedono alla concentrazione, alla gestione dei dati rilevati e alla loro archiviazione mediante apposite apparecchiature.
L’accesso ai dati predetti è consentito solo alle funzioni aziendali competenti esclusivamente a fini statistici relativi a rilievi tecnici sui flussi che interessano i singoli apprestamenti del controllo accessi, ovvero ai fini di presa visione dei dati relativi agli accessi alle aree protette nei seguenti particolari ed individuati casi:
- interventi a garanzia della tutela del patrimonio;
- fattispecie che riguardino la sicurezza degli impianti e/o il regolare funzionamento dei medesimi;
- specifiche ed individuate esigenze di verificare la presenza di Personale presso le Aree protette ubicate nei complessi immobiliari dell’Azienda proprie dei Responsabili incaricati dell’esecuzione dei piani di evacuazione, al fine di poter ottemperare puntualmente a quanto stabilito in materia dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Azienda informerà preventivamente le competenti XX.XX. in sede di Comitato di Consultazione circa l’installazione di nuovi sistemi di controllo accessi, al fine di permettere la verifica del rispetto dei principi sopra enunciati.
Per tutti gli strumenti viene altresì consentito l'effettivo esercizio della funzione di audit/ controllo interno prevista da norme di legge e regolamentari da parte delle strutture aziendali a ciò dedicate, nonché il puntuale assolvimento delle richieste degli Organi di Vigilanza e indagini dell’Autorità Giudiziaria, in coerenza con i principi enunciati nel presente Accordo.
Le informazioni raccolte saranno comunque trattate nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.
In relazione a tutto quanto precede, Intesa Sanpaolo anche in qualità di Capogruppo, dichiara la propria disponibilità a convocare specifici incontri nell’ambito del Comitato Welfare, Sicurezza e Sviluppo Sostenibile per analizzare le eventuali sopravvenute esigenze in materia, con particolare attenzione in merito ai nuovi apprestamenti tecnologici che dovranno necessariamente rispondere ai principi contenuti nel presente Accordo. In tale occasione le XX.XX. firmatarie saranno altresì aggiornate sullo stato applicativo delle presenti intese.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
L’Azienda precisa che, in relazione a mere esigenze di controllo visivo e monitoraggio - con riversamento delle immagini in postazioni di guardiania presidiate da Personale cui è demandato tale specifico compito - di ingressi, passaggi e spazi antistanti taluni stabili che ospitano strutture di Società del Gruppo, sono stati e potranno essere installati sistemi di telecamere a postazione fissa per la sorveglianza dei siti ricadenti nel rispettivo raggio d’azione del singolo apparecchio.
Tali telecamere non comportano la registrazione e/o conservazione d’immagini, filmati o nastri televisivi delle riprese effettuate, essendo il relativo funzionamento mirato alla trasmissione delle immagini stesse su monitor riceventi e non registranti, collocati nei rispettivi punti di vigilanza, quali strumenti di lavoro del Personale ivi addetto, non avente diretta visione degli spazi interessati.
Pertanto, in relazione a quanto descritto nei due comma che precedono, l’Azienda dichiara che le apparecchiature in questione rientrano in quelle estranee ai parametri previsti dall’art. 4 della Legge 300/1970 e quindi non sono comprese nelle previsioni di cui al presente Protocollo.
Le XX.XX. richiedono che, in occasione dell’eventuale ulteriore installazione di apparecchiature analoghe od innovazione e/o modifica delle attuali attrezzature - ferme le caratteristiche tecniche e le modalità di utilizzo delle stesse - sia fornita una informativa ai dirigenti delle RR.SS.AA. interessate, ovvero, in mancanza degli stessi, ai Coordinatori RR.SS.AA., con illustrazione delle relative schede tecniche.
L’Azienda conferma che procederà come richiesto e che, qualora l’innovazione/sostituzione delle attrezzature consenta la registrazione e/o la conservazione di immagini, filmati o nastri televisivi delle riprese effettuate si applicherà l’iter previsto al capitolo Videosorveglianza.
3.D. ADEGUATA INFORMAZIONE
Fermo restando che l’Azienda ha l’obbligo di fornire “al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti” di cui al presente Accordo “e di effettuazione dei controlli”, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e ai provvedimenti emanati tempo per tempo in materia da parte del Garante della Privacy, le specifiche riguardanti tali strumenti lavorativi saranno comunicate anche alle XX.XX. nell’ambito del Comitato di Consultazione, previsto dal vigente Protocollo delle Relazioni Industriali, che sarà altresì convocato per monitorare l’applicazione del presente accordo.
L’Azienda si rende inoltre sin d’ora disponibile a raccogliere in tale sede eventuali evidenze circa gli aspetti applicativi del presente accordo, al fine di valutare le possibili azioni da mettere in atto in coerenza con le intese raggiunte sull’argomento.
Resta inteso che le Parti valuteranno anche le previsioni del presente accordo sulla base delle eventuali soluzioni che dovessero essere condivise a livello nazionale in applicazione dell’art. 26 - Controlli a distanza - del vigente CCNL.
DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA
L’Azienda per l’attuazione dell’adeguata informazione prevista dall’art. 4 L. 300/1970 ricorrerà ad un puntuale aggiornamento delle policy, anche alla luce delle eventuali novità normative, e utilizzerà i canali informativi ordinariamente riservati alle evidenze di maggiore rilievo (come il portale intranet aziendale) per comunicare in modo tempestivo con tutto il personale e per rendere le informative di Legge.
* * *
A conferma del metodo già convenuto nell’Accordo Quadro 1° febbraio 2011 e dell’impostazione degli allegati all’Accordo 6 ottobre 2011, è unita la seguente documentazione che, prodotta secondo le caratteristiche di ciascun apprestamento, una volta rilasciata sarà consegnata, custodita e consultabile a livello locale unitamente a copia del presente accordo:
Impianti di Videosorveglianza
a. Documento descrittivo (rappresenta la sintesi delle caratteristiche degli impianti);
b. Planimetria degli ambienti assoggettati a videosorveglianza;
c. Scheda esplicativa (comune a tutti gli impianti di questo genere, esplicita i criteri
seguiti nell’installazione e nel posizionamento);
Impianti di registrazione delle conversazioni telefoniche
d. Documento descrittivo (rappresenta la sintesi delle caratteristiche degli impianti);
Documento comune agli impianti di videosorveglianza e di registrazione delle conversazioni telefoniche
e. Scheda tecnica (rispetto all’unità produttiva interessata riepiloga le principali
caratteristiche degli impianti).
Quanto rappresentato negli allegati a., b., d., e., è un “percorso guidato” che le funzioni tecniche dovranno seguire per descrivere nei citati allegati le caratteristiche di ciascun impianto.
Nel caso in cui una Società del Gruppo Intesa Sanpaolo risultasse sprovvista di XX.XX., la documentazione allegata sarà rappresentata alle Delegazioni di Gruppo.
Filiale OnLine - Filiali Remote - Pulse
In considerazione delle specificità tecniche che riguardano le modalità di riascolto delle conversazioni telefoniche presso la Filiale OnLine (FOL), le Filiali Remote (ove non compresenti in sale/sedi della FOL) e le sedi Pulse di Intesa Sanpaolo, in allegato viene riprodotta la relativa documentazione, confermata secondo lo schema sopra rappresentato (f. Documento descrittivo - g. Scheda Tecnica, rispettivamente dedicati a: FOL (ivi comprese le Filiali Remote collocate in sedi/sale FOL), Filiali Remote (non collocate in sedi FOL) e Pulse.
INTESA SANPAOLO S.p.A.
(anche n.q. di Capogruppo)
FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL SINFUB
UGL CREDITO UILCA UNISIN
Allegato a.
VIDEOREGISTRAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA | |
(DOCUMENTO DESCRITTIVO) | |
U. P. di … | |
Tipo Impianto | Videoregistrazione |
Videosorveglianza | Videosorveglianza remota degli ambienti da parte di personale specializzato (es. Global Security System/Control Room) |
Caratteristiche tecniche Videoregistrazione | Sistema DIGITALE che registra 24 ore al giorno durante tutto l'anno inclusi i sabati e le domeniche su idoneo supporto (ad oggi hard disk). Sistema ANALOGICO che registra dal lunedì al venerdì su supporto magnetico. |
Ubicazione | Armadio protetto da chiave |
Supporti | Sistema DIGITALE: la registrazione delle immagini viene effettuata su hard disk. Sistema ANALOGICO: la registrazione delle immagini avviene su videocassetta/VHS. |
Termini di conservazione | Conforme a quanto previsto tempo per tempo dalla vigente normativa in materia (ad oggi 7gg.). L'accesso ai dati videoregistrati non è consentito al di fuori dei casi previsti dalla normativa di legge. |
Modalità | Sistema DIGITALE: hard disk, in locali protetti e ad accesso controllato o all’interno di armadi di sicurezza, con eventuale password/chiave elettronica in capo ai soggetti normativamente indicati. |
Sistema ANALOGICO: videocassetta in locali protetti e ad accesso controllato o all’interno di armadi di sicurezza con custodia chiavi secondo le indicazioni normative tempo per tempo vigenti. |
Allegato b.
Allegato c.
Scheda esplicativa
A. TIPOLOGIA SISTEMI DI VIDEOREGISTRAZIONE
I sistemi di videoregistrazione possono essere di due tipi: in via principale sistema digitale con registrazione su idoneo supporto (ad oggi hard disk) 24h al giorno per tutto l’anno – inclusi sabato e domenica – ovvero, in via residuale, sistema analogico con registrazione dal lunedì al venerdì su supporto magnetico. Tutte le registrazioni sono archiviate in locali protetti e ad accesso controllato o all’interno di armadi di sicurezza protetti.
B. CRITERI RELATIVI ALLA SELEZIONE DEI PUNTI DI RIPRESA
I criteri di selezione delle aree riprese attraverso gli impianti di videoregistrazione e XX.XX, qualora non vi siano allestite postazioni fisse di lavoro, sono:
a. perimetro dei locali di pertinenza della Banca/Società. Sono inclusi i varchi perimetrali quali punti di possibili intrusioni non autorizzate (porte perimetrali, finestre, intercapedini, ecc.).
b. atrio e/o zona pubblico e/o area di ingresso principale/secondario ai locali;
c. aree “critiche” o ad alta sicurezza, ove sono ubicati gli “asset” più importanti (valori/informazioni/infrastrutture) da proteggere. Sono inclusi caveau, mezziforti, aree self banking, locali server/apparati di telecomunicazioni, locali macchine, o altri ambienti oggetto di intrusioni ai fini di sabotaggio;
d. filtri di transito, per la selezione delle persone autorizzate al passaggio, interni ed esterni, quali bussole, porte interbloccate, tornelli.
C. TUTELA DELLA PRIVACY
I tempi di conservazione delle immagini sono quelli stabiliti dalle normative tempo per tempo vigenti in materia, con specifico riferimento all’attività bancaria, attualmente pari a sette giorni.
L’accesso ai dati videoregistrati non è consentito al di fuori dei casi previsti dalla normativa di legge:
• richiesta formale delle Forze di Polizia e/o dell’Autorità Giudiziaria;
• istanza da parte del soggetto interessato al trattamento dei dati personali.
L’eventuale acquisizione di immagini da parte delle Forze di Polizia e/o dell’Autorità
Giudiziaria deve avvenire contro rilascio di verbale di sequestro o di acquisizione.
Il pubblico che accede all’unità operativa della Banca in cui è attiva la videoregistrazione viene informato secondo le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.
Il Direttore della Filiale (o un dipendente specificatamente individuato per un Palazzo di sede Centrale/Società), è autorizzato al trattamento dei dati personali ed a questi è normativamente attribuita, tra altre previsioni, la gestione delle chiavi dei locali protetti e/o dell’armadio di sicurezza che contiene il videoregistratore e la corretta conservazione di eventuali password per l’accesso ai dati.
Allegato d.
SISTEMI DI REGISTRAZIONE DEGLI ORDINI TELEFONICI (DOCUMENTO DESCRITTIVO) U. P. di … | |
Tipo Impianto | Apparecchiature telefoniche in dotazione |
Caratteristiche tecniche | Sistema DIGITALE |
Ubicazione | Apprestamenti periferici siti in Filiali per la registrazione degli ordini telefonici, con archiviazione presso appositi storage dotati di sistemi di protezione e backup localizzati in Server Farm |
Supporti | Hard Disk presso Server Farm |
Termini di conservazione | Secondo normativa tempo per tempo vigente: ad oggi 10 anni |
Modalità di riascolto | La ricerca della telefonata avviene previo inserimento, secondo procedura, dei parametri identificativi richiesti. L'accesso è consentito attraverso chiavi digitali. |
Scheda tecnica
DATI FILIALE | VIDEOREGISTRAZIONE | REGISTRAZIONI DEGLI ORDINI TELEFONICI | |||||||||
PR. | COMUNE | INDIRIZZO | CAP | VIDEOSORVEGLIANZA | CARATTERISTICHE TECNICHE | N° TELECAMERE | N° MONITOR | SUPPORTI | CARATTERISTICHE TECNICHE | SUPPORTI | PLANIMETRIE |
XX | Filiale 1 | esempio 1 | 1000 | NO | Analogico | 2 | 1 | VHS | Digitale | Server Farm | 3 |
XX | Filiale 2 | esempio 2 | 1000 | SI | Digitale | 7 | 1 | Hard-Disk | Digitale | Server Farm | 1 |
Allegato e.
Scheda tecnica
(impianti di videosorveglianza e sistemi di registrazione degli ordini telefonici)
(*) Aggiornato al 24 giugno 2019
Allegato f.
SISTEMI DI REGISTRAZIONE DEGLI ORDINI TELEFONICI
(DOCUMENTO DESCRITTIVO - FILIALE ONLINE E FILIALI REMOTE COLLOCATE IN SEDI FOL)
Tipo impianto | Cisco - A.S.C. – PowerPLay |
Caratteristiche tecniche | Apparati Cisco - A.S.C. - PowerPLay Apparati di registrazione Maraton su server Linux situati in locale con protezione di accesso controllato. Le registrazioni vengono archiviate tramite i server I.A.S. situati nelle server farm dipartimentali, ad accesso controllato e limitato, su N.A.S. Tutte le registrazioni sono criptate e accessibili solo con applicazione Powerplay che ne consente la ricerca. |
Ubicazione | Impianto custodito in apposito locale tecnico presso le sedi della FOL |
Supporti di registrazione | Registrazione su disco e archiviazione su N.A.S. |
Termine di conservazione | Secondo normativa tempo per tempo vigente: ad oggi 10 anni |
Modalità di registrazione e riascolto. | La generazione del codice temporaneo viene effettuato presso una delle sedi di Milano, Moncalieri, Cavallino o Montebelluna da persona diversa da quella che effettua il riascolto e in locali differenti. La postazione per effettuare il riascolto delle telefonate è posizionata in apposito locale dotato di controllo di accesso. L’avvio della postazione è possibile solo con user e password censite sul sistema target. L’accesso alle registrazioni avviene in tutte le sedi per il tramite di una cabina di regia (Moncalieri, Milano, Cavallino o Montebelluna) mediante generazione a sistema del suddetto codice temporaneo, reso visibile allo scopo per 15 minuti a beneficio del solo tecnico incaricato di mettere a disposizione la/le telefonata/e per il riascolto. Ogni generazione della chiave temporanea ed il conseguente accesso saranno censiti in un apposito registro informatico. Tale registro è visionabile su richiesta scritta da parte delle RR.SS.AA. abilitate al riascolto ovvero da parte delle Segreterie degli Organi di Coordinamento delle medesime sigle. Resta inteso che il riascolto prevede comunque la partecipazione dell’interessato informato preventivamente sulle motivazioni (o di persona da questi appositamente delegata), presso la sede di appartenenza. |
Allegato g.
Scheda Tecnica FOL e Filiali Remote collocate in sedi FOL (**) | REGISTRAZIONI DEGLI ORDINI TELEFONICI | ||||
PROVINCIA | COMUNE | INDIRIZZO SEDE FOL | CAP | CARATTERISTICHE TECNICHE | SUPPORTI |
MI | Milano (**) | Via Giambellino, 135 | 20100 | Digitale | Server Farm |
TO | Moncalieri (**) | Corso Savona, 58 | 10024 | Digitale | Server Farm |
NA | Napoli (**) | Xxx Xxxxxxx 00/00 | 00000 | Xxxxxxxx | Xxxxxx Xxxx |
XX | Xxxxxxx | Via Cairoli 9 | 40121 | Digitale | Server Farm |
CA | Cagliari | Viale Bonaria C/O BCS | 9125 | Digitale | Server Farm |
LE | Cavallino (**) | Via Zona PIP Lotto B, 3 | 73020 | Digitale | Server Farm |
TP | Trapani | Via Libica, 11 | 91100 | Digitale | Server Farm |
PD | Padova (**) | Xxx Xxxxxxx, 00/00 | 00000 | Xxxxxxxx | Xxxxxx Xxxx |
XX | Xxxx | Via Lamaro, 25 | 00173 | Digitale | Server Farm |
FI | Firenze (**) | Xxx Xxxxx Xxxxx, 0 | 00000 | Digitale | Server Farm |
TV | Montebelluna (**) | Via Feltrina sud, 250 | 31044 | Digitale | Server Farm |
VI | Vicenza (**) | Via Battaglione Framarin, 18 | 36100 | Digitale | Server Farm |
PA | Palermo | Via Xxxxxxx, 46 | 90141 | Digitale | Server Farm |
PR | Parma(**) | Via Langhirano, 1/a | 43100 | Digitale | Server Farm |
PO | Prato(**) | Via Degli Alberti, 2 | 59100 | Digitale | Server Farm |
BA | Bari | Via Abate Gimma, 99- 101 | 70122 | Digitale | Server Farm |
MI/TO/NA/BO/CA/LE/TP/PD/ RM/FI/TV/VI/PA/PR/PO/BA | Riascolto decentrato: in ciascuna delle unità produttive sopracitate ovvero in altre unità produttive. Riascolto accentrato: presso una delle sedi di Moncalieri, Milano, Cavallino, o Montebelluna. | Indirizzi come da tipologia di riascolto | Digitale | Server Farm |
Allegato f - Sezione FILIALI REMOTE
SISTEMI DI REGISTRAZIONE DEGLI ORDINI TELEFONICI (DOCUMENTO DESCRITTIVO - FILIALI REMOTE NON COLLOCATE PRESSO SEDI FOL)
Tipo impianto | Cisco - A.S.C. – PowerPLay |
Caratteristiche tecniche | Apparati Cisco - A.S.C. – PowerPLay Apparati di registrazione Maraton su server Linux situati in locale con protezione di accesso controllato. Le registrazioni vengono archiviate tramite i server I.A.S. situati nelle server farm dipartimentali, ad accesso controllato e limitato, su N.A.S. Tutte le registrazioni sono criptate e accessibili solo con applicazione Powerplay che ne consente la ricerca. |
Ubicazione | Impianto custodito in apposito locale tecnico |
Supporti di registrazione | Registrazione su disco e archiviazione su N.A.S. |
Termine di conservazione | Secondo normativa tempo per tempo vigente: ad oggi 10 anni |
Modalità di registrazione e riascolto. | La generazione del codice temporaneo viene effettuata presso la sede di Milano o di Moncalieri da persona diversa da quella che effettua il riascolto e in locali differenti. La postazione per effettuare il riascolto delle telefonate è posizionata in apposito locale dotato di controllo di accesso. L’avvio della postazione è possibile solo con user e password censite sul sistema target. La tecnologia FOL supporta tutte le Filiali Remote. L’accesso alle registrazioni avviene per il tramite di una cabina di regia mediante generazione a sistema del suddetto codice temporaneo, reso visibile allo scopo per 15 minuti a beneficio del solo tecnico incaricato di mettere a disposizione la/le telefonata/e per il riascolto. Ogni generazione della chiave temporanea ed il conseguente accesso saranno censiti in un apposito registro informatico. Tale registro è visionabile su richiesta scritta da parte delle RR.SS.AA. abilitate al riascolto ovvero da parte delle Segreterie degli Organi di Coordinamento delle medesime sigle. Resta inteso che il riascolto prevede comunque la partecipazione dell’interessato informato preventivamente sulle motivazioni (o di persona da questi appositamente delegata), presso la sede di appartenenza. |
Allegato g - sezione FILIALI REMOTE
Scheda Tecnica FILIALI REMOTE non collocate presso sedi FOL | REGISTRAZIONI DEGLI ORDINI TELEFONICI | ||||
PROVINCIA | COMUNE | INDIRIZZO SEDE | CAP | CARATTERISTICHE TECNICHE | SUPPORTI |
RM | ROMA | Via del Corso 226 | 00186 | Digitale | Server Farm |
VR | VERONA | Via Xxxxxx Xxxxx, 4 | 37135 | Digitale | Server Farm |
Allegato f - sezione PULSE
SISTEMI DI REGISTRAZIONE DEGLI ORDINI TELEFONICI (DOCUMENTO DESCRITTIVO - PULSE)
Tipo impianto | Cisco - A.S.C. - PowerPLay |
Caratteristiche tecniche | Apparati Cisco - A.S.C. - PowerPLay Apparati di registrazione EVoIP Marathon su server Windows situati in server farm dipartimentale. Le registrazioni vengono archiviate tramite server I.A.S. situati in server farm dipartimentale ad accesso controllato e limitato. Dopo due giorni, le registrazioni vengono archiviate definitivamente su sistemi storage persistenti N.A.S di proprietà ISP. Tutte le registrazioni sono crittografate e accessibili al riascolto solo con applicazione Powerplay che ne consente la ricerca tramite accesso profilato secondo l’apposito codice temporaneo. |
Ubicazione | Impianto custodito in server farm dipartimentale ISP |
Supporti di registrazione | Registrazione su disco e archiviazione su N.A.S. |
Termine di conservazione | Secondo normativa tempo per tempo vigente: ad oggi 10 anni |
Modalità di registrazione e riascolto. | La generazione del codice temporaneo viene effettuata presso una delle sedi e da una persona diversa da quella che effettua il riascolto ed in locali differenti. Il profilo di accesso per la generazione del codice è diverso da quello per il riascolto. La postazione per effettuare il riascolto delle telefonate è posizionata in apposito locale dotato di controllo di accesso. L’avvio della postazione è possibile solo con user e password censite sul sistema target. L’accesso alle registrazioni avviene in tutte le sedi per il tramite di una cabina di regia (in modalità decentrata: Milano e Moncalieri c/o le sedi FOL) mediante generazione a sistema del suddetto codice temporaneo, reso visibile allo scopo per 15 minuti a beneficio del solo tecnico incaricato di mettere a disposizione la/le telefonata/e per il riascolto. Ogni generazione della chiave temporanea ed il conseguente accesso saranno censiti in un apposito registro informatico. Tale registro è visionabile su richiesta scritta da parte delle RR.SS.AA. abilitate al riascolto ovvero da parte delle Segreterie degli Organi di Coordinamento delle medesime sigle. Resta inteso che il riascolto prevede comunque la partecipazione dell’interessato informato preventivamente sulle motivazioni (o di persona da questi appositamente delegata), presso la sede di appartenenza. |
Allegato g - sezione PULSE
Scheda Tecnica PULSE | REGISTRAZIONI DEGLI ORDINI TELEFONICI | ||||
PROVINCIA | COMUNE | INDIRIZZO SEDE | CAP | CARATTERISTICHE TECNICHE | SUPPORTI |
VI | Vicenza | Via Battaglione Framarin, 18 | 36100 | Digitale | Server Farm |
GO | Gorizia | Corso Verdi, 104 | 34170 | Digitale | Server Farm |
TV | Montebelluna | Via Feltrina sud, 250 | 31044 | Digitale | Server Farm |
FC | Forlì | Corso della Repubblica, 14 | 47121 | Digitale | Server Farm |
Allegato h.
Spettabili
Comitato di Consultazione
Delegazioni Sindacali di Gruppo Intesa Sanpaolo
Ufficio Relazioni Industriali
Nome società
<indirizzo>
Oggetto: Accordo in materia di attuazione dell’art. 4 L n. 300/1970 - richiesta convocazione Comitato di Consultazione.
L’Azienda e/o le scriventi RR.SS.AA./Coordinatori RR.SS.AA. di ............, in adempimento alle previsioni del punto 3.a. / 3.b. dell’accordo in oggetto, avendo costatato in data odierna.................... la possibile mancata rispondenza del contenuto della richiamata scheda/planimetria relativa a <sede società/filiale>, chiedono, in applicazione dell’articolo 3 del Protocollo delle Relazioni Industriali 24 febbraio 2014, la convocazione del Comitato di Consultazione, secondo le regole e le finalità ivi previste.
Distinti saluti.