CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DA RENDERSI IN FORMA DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DA RENDERSI IN FORMA DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
L’anno duemilasedici, il giorno 14, del mese di settembre, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, che si redige in duplice originale
TRA
Il Comune dell’Aquila, codice fiscale 80002270660, nella persona del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica in Via Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Guelfi snc,
E
La Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx nata a L’Aquila, il 15 agosto 0000, x xxxxxxxxx x
, xx esecuzione della
determinazione dirigenziale n. 140 del 14 settembre 2016.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 – OGGETTO
Il Comune dell’Aquila stipula con la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx un contratto di lavoro autonomo, da rendersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa, regolato dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile con i seguenti contenuti: attività legate all’accertamento, all’impegno ed alla rendicontazione dei trasferimenti erariali post sisma, nonché al controllo ed all’aggiornamento delle banche dati tributarie ed extratributarie.
ART. 2 – ATTIVITÀ E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
Il collaboratore presterà la propria opera in piena autonomia e con le modalità scelte, compatibilmente con gli orari e le esigenze di servizio nel cui ambito si svolgerà la prestazione oggetto dell’incarico, tenuto conto altresì delle esigenze di coordinamento del committente. Deve comunque essere assicurata la presenza presso gli uffici per almeno quattro giorni alla settimana in modo da poter garantire il coordinamento delle attività anche con il resto del personale in servizio. In nessun caso la collaborazione comporterà subordinazione gerarchica né obbligo di orario di servizio.
Il presente contratto di lavoro autonomo non può essere convertito in nessun caso in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
In particolare l’incarico come sopra affidato prevede lo svolgimento, con le modalità indicate, delle seguenti attività:
1. Supporto all’attività di accertamento e di impegno, nonché di rendicontazione, delle risorse trasferite all’Ente Locale a cagione degli eventi sismici, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 smi, anche con specifico riferimento alle procedure di gara volte all’acquisizione di beni e servizi attivate post sisma;
2. Attività di disamina e verifica delle posizioni afferenti ad utenze tributarie ed extratributarie riattivate post sisma, con successivo aggiornamento delle relative banche dati e ciò anche mediante incrocio delle posizioni stesse sui distinti database disponibili.
Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la stessa sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente, alle quali il collaboratore dovrà attenersi.
L’Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all’espletamento dell’attività sopra specificata.
Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva comunicazione all’Ente, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con il Comune dell’Aquila.
Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art.1456 del C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell’attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.
La sede di lavoro viene individuata presso il Settore Risorse Finanziarie, sito in via Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Guelfi snc.
La Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx ha come referente interno all’Amministrazione, per garantire i necessari supporti di conoscenza e la coerenza con l’intero progetto di lavoro, la Dott.ssa Mariangela Gianvincenzo.
ART. 3 – DURATA
L’incarico decorre dal 15 settembre 2016, previa comunicazione di avvio del rapporto di xx.xx.xx. al Centro per l’impiego, e si concluderà entro il 15/05/2017.
ART. 4 – COMPENSO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE
Il compenso complessivo pattuito per l’incarico è determinato e confermato di comune accordo fra le parti in Euro 18.000,00, al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali di legge, sulla base delle prestazioni svolte e del risultato previsto nel periodo contrattuale. L’Ente non sarà tenuto ad un esborso superiore a detta somma comprensiva di ogni onere.
Non saranno rimborsate al collaboratore le spese di viaggio, vitto e alloggio poiché il compenso pattuito è omnicomprensivo di ogni spesa sostenuta dal collaboratore.
Il compenso sarà liquidato, con l’emissione di un cedolino stipendi, previa verifica di corrispondenza dell’attività espletata con quanto richiesto, con acconti mensili di €.2.250,00 a decorrere dal mese di ottobre 2016 con riferimento alla mensilità precedente e dietro specifica attestazione del Dirigente in ordine allo svolgimento delle attività oggetto di contratto.
Il compenso stabilito sarà assoggettato al trattamento previsto per i “redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente” in applicazione del D.P.R. 917/1986 e del D.P.R. 600/1973, inquadrandosi il rapporto nella fattispecie della collaborazione coordinata continuativa, per effetto dell’art. 34 della Legge 21/11/2000, n. 342.
In sede di liquidazione finale, qualora una o più attività oggetto del presente contratto non fossero attuate, verrà disposta una proporzionale riduzione del compenso su indicazione del Dirigente.
Il collaboratore dovrà comunicare all’Ente ogni eventuale variazione della propria situazione fiscale, previdenziale ed assicurativa, ai fini della liquidazione del compenso.
ART. 5 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI E UTILIZZAZIONE DEI DATI
Le relazioni, i materiali e gli elaborati derivanti dallo svolgimento della collaborazione resteranno di proprietà piena ed assoluta del Comune dell’Aquila, che potrà utilizzarli a suo insindacabile
giudizio nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale.
ART. 6 – DESIGNAZIONE QUALE INCARICATO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
La Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, del D.Lgs. n. 196/2003, è designata incaricata del trattamento dei dati personali, di cui il Comune dell’Aquila è titolare, connessi allo svolgimento dei compiti relativi alla collaborazione in oggetto e per tutta la sua durata e dei trattamenti che in futuro verranno affidati nell’ambito dello stesso incarico per iscritto.
Il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, ed in conformità alle istruzioni impartite dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie.
Non possono essere in nessun caso effettuati trattamenti ulteriori rispetto a quelli specificatamente indicati. Nessun dato può essere comunicato a terzi, soggetti pubblici o privati, tantomeno diffuso, se non secondo le istruzioni ricevute.
ART. 7 - RISERVATEZZA
L’incaricata si impegna a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare, per nessuna ragione, le informazioni che la stessa potrà acquisire nel corso dello svolgimento dell’incarico.
L’obbligo di riservatezza ha per il committente carattere essenziale ed irrinunciabile e la relativa violazione può dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile.
ART. 8 – RISOLUZIONE E RECESSO
Il contratto si risolve, anche anticipatamente rispetto alla scadenza stabilita, in caso di sopravvenuta impossibilità della prestazione o nei casi di recesso sottoindicati.
Nel caso in cui il collaboratore decida di interrompere il rapporto prima della sua naturale scadenza, dovrà darne comunicazione, mediante raccomandata A.R., con un preavviso di 30 giorni.
Il contratto potrà inoltre essere risolto, senza obbligo di preavviso, da parte del Committente nei seguenti casi:
- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- danneggiamento o furto di beni del committente;
- inosservanza degli obblighi di riservatezza;
- impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell’incarico;
- condanna in primo grado per uno dei reati che, per la sua oggettiva gravità, non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 15, Legge 55/90 e smi).
Qualora il Committente intenda far valere il presente articolo dovrà darne motivata comunicazione alla controparte mediante raccomandata A/R, salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell’interruzione.
ART. 9 – RESPONSABILITÀ DELLE PARTI
Il Comune dell’Aquila è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal collaboratore a persone e/o cose in corso di contratto.
In materia di misure di prevenzione su salute e sicurezza del lavoro si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 81/2008 smi.
ART. 10 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualunque controversia dovesse insorgere in merito alla esistenza, validità, efficacia ed inefficacia del presente contratto, nonché alla relativa interpretazione, esecuzione, risoluzione che non possa essere risolta consensualmente, sarà demandata al Foro dell’Aquila.
ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI
Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviano, per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni del Codice Civile in materia di contratti e alla normativa vigente, impegnandosi al puntuale adeguamento delle modifiche che verranno successivamente introdotte.
Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 1, lettera b), della Tariffa
- Parte seconda, annessa al DPR 26/4/1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente. Il presente contratto è esente da imposta di bollo.
Il provvedimento di conferimento dell’incarico oggetto del presente contratto verrà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Amministrazione Comunale.
Letto, confermato e sottoscritto. L’Aquila, 14 settembre 2016
Per il Comune dell’Aquila
Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie L’Incaricata
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx