TRA
CONVENZIONE INDIVIDUALE DI TIROCINIO CURRICULARE n° ___
(ai sensi della DGR 17 gennaio 2018, n. 7763 e del DDG 7 maggio 2018, n. 6286)
TRA
[inserire denominazione soggetto promotore] – di seguito denominato “soggetto promotore”,
con sede in [inserire indirizzo completo],
codice fiscale
rappresentato/a dal/la sig./sig.ra
[inserire nominativo e dati del soggetto avente legale rappresentanza per la sottoscrizione della convenzione]
nato a
il ;
in qualità di istituzione scolastica operante per esperienze formative ed orientative finalizzate all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso.
E
[inserire denominazione azienda ospitante] – di seguito denominato “soggetto ospitante”,
con sede legale in [inserire indirizzo completo],
codice fiscale
rappresentato/a dal/la sig./sig.ra
[inserire nominativo e dati del soggetto avente legale rappresentanza per la sottoscrizione della convenzione]
nato a
il
PREMESSO CHE:
la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO)
ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento sono soggetti all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, e:
al “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021;
al “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” adottato con decreto del Ministro dell’Istruzione del 6 agosto 2021 n. 257;
alla Legge 24 settembre 2021, n. 133 di "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";
al “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19” del Ministero dell’Istruzione del 14 agosto 2021;
al documento “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)” dell’ISS del 1° settembre 2021;
la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n° 7763 del 17/01/2018 ha approvato i “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini” (di seguito denominati “Indirizzi regionali”), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, bensì misure di politica attiva finalizzate agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro:
promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo “Soggetti promotori”;
a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto “Tirocini curriculari” del paragrafo “Oggetto, ambito di applicazione e definizioni”;
svolti presso i soggetti indicati al paragrafo “Soggetti ospitanti” e rispondenti ai requisiti indicati ai paragrafi “Soggetti ospitanti” e “Limiti all’attivazione dei tirocini”;
attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
definizione del tirocinio
Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere [in alternativa: “presso la sua sede operativa di - inserire indirizzo completo“ oppure: “presso le sue seguenti sedi operative - inserire indirizzi completi], il/la sig./sig.ra [inserire nominativo del/la tirocinante], in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito collettivamente denominato/a “tirocinante” per lo svolgimento di un Tirocinio formativo curricolare volto al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale di cui al successivo art. 2.
Il tirocinio ha la durata di [inserire durata in mesi o giorni], e sarà svolto nell’arco temporale che sarà definito nel Progetto formativo individuale entro i limiti massimi previsti dalle Indicazioni regionali per la specifica tipologia di tirocinio; il tirocinio si considera sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore ad 60 gg., oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalle Indicazioni regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale.
ARTICOLO 2
progetto formativo individuale
Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
Il Progetto formativo individuale costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.
ARTICOLO 3
le funzioni di tutoraggio
Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell’organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.
il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell’attuazione del progetto formativo individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).
ARTICOLO 4
diritti e obblighi del tirocinante
Le parti concordano che ogni tirocinante:
durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l’ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell’attività di tirocinio con l’attività del datore di lavoro;
deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di prevenzione dal contagio da virus SARS-CoV-2/Covid-19, ed in particolare garantire l’effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
In merito alla corresponsione al tirocinante dell’indennità di partecipazione le parti concordano che vengono rimborsate le seguenti spese di partecipazione [se previsti questi rimborsi indicare la/le tipologie di spese e gli eventuali massimali.
Al termine di ogni tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dagli Indirizzi regionali.
ARTICOLO 5
garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie
Il tirocinante è assicurato:
presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per conto dello Stato.
presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da [indicare chi tra soggetto promotore e soggetto ospitante si farà carico di questa copertura assicurativa].
Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.
ARTICOLO 6
misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come “lavoratore”, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:
formazione generale: erogazione a carico di [indicare chi tra soggetto promotore e soggetto ospitante si fa carico di erogare questo specifico modulo formativo];
formazione specifica: erogazione a carico di [indicare chi tra soggetto promotore e soggetto ospitante si fa carico di erogare questo specifico modulo formativo]; tale formazione deve affrontare anche gli aspetti inerenti al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/Covid-19 “
“Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41D.Lgs. 81/08, se dovuta, in base al Documento di Valutazione dei Rischi aziendale, a carico di [indicare chi tra soggetto promotore e soggetto ospitante se ne fa carico];
“Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 81/08 a carico del soggetto ospitante in quanto le informazioni sono strettamente connesse:
alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
al rischio intrinseco aziendale;
alla contestualizzazione aziendale del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021.
Per quanto riguarda l’effettuazione di PCTO presso strutture esterne ospitanti, gli studenti (essendo in questa situazione equiparati ai lavoratori) sono tenuti al possesso ed esibizione della certificazione verde, in quanto a ciò sono tenuti, per norma, i lavoratori dell’azienda o del soggetto ospitante.
ARTICOLO 7
durata della convenzione e recesso
La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione alla data di conclusione del tirocinio (indicata nel progetto formativo individuale), comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.
Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla convenzione solo per i seguenti motivi:
nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l’effettivo svolgimento dell’esperienza formativa del tirocinante;
[indicare eventuali altri gravi motivi concordemente individuati dalle parti].
Il recesso deve essere comunicato all’altra parte e al tirocinante in forma scritta e avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione.
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.
[città], [data]
Il soggetto promotore |
[inserire denominazione] |
[firma] |
Il soggetto ospitante |
[inserire denominazione] |
[firma] |
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