Lingua processuale: l'olandese
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 1o giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch — Paesi Bassi) — V.O.F. Dressuurstal Xxxxxxx/Inspecteur van de Belastingdienst/ Zuidwest/kantoor Breda van de rijkbelastingdienst
(Causa C-233/05) (1)
(Sesta direttiva IVA — Lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera — Nozione di «bene prodotto» — Cavallo sottoposto a dressaggio e ad allenamento — Esigibilità dell'imposta)
(2006/C 224/28)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice a quo:
Gerechtshof te 's-Hertogenbosch
Parti nella causa principale
Ricorrente: V.O.F. Dressuurstal Jespers
Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Zuidwest/kantoor Breda van de rijkbelastingdienst
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te 's- Hertogenbosch -Interpretazione dell'art. 5, n. 7, lett. a), della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Cavallo principiante sottoposto a dressaggio e ad un allenamento ad uno scopo determinato — Cavallo formato come cavallo da sella in grado, in seguito a dressaggio e ad un allenamento specifico, di partecipare a competizioni di livello superiore — In entrambi i casi: produ- zione di un nuovo bene? — Rilevanza di un cambiamento obiettivo e misurabile del cavallo e della realizzazione o meno dell'obiettivo — Versamento dell'imposta secondo un procedi- mento di dichiarazioni periodiche
Dispositivo
1) L'art. 5, n. 7, lett. a) della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia d'armonizzazione delle legisla- zioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 94/76/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994, con l'introduzione di misure transitorie applicabili, nel quadro dell'ampliamento dell'Unione europea il 1o gennaio 1995, in materia di imposta sul valore aggiunto, dev'es- sere interpretato nel senso che non vi è lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera qualora un cavallo venga allenato in modo da renderlo idoneo ad un utilizzo come cavallo da sella o da dres-
saggio e a partecipare a competizioni, e nel senso che tale cavallo, nelle circostanze in questione, non può essere considerato come un bene prodotto.
2) L'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sui pagamenti ricevuti periodicamente a fronte delle prestazioni di servizi rappre- sentate dall'addestramento ed allenamento dei cavalli è definita secondo le condizioni di cui all'art. 10, n. 2, della sesta direttiva.
(1) GU C 205 del 20.8.2005.
Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 27 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch — Paesi Bassi) —
X.X. xxx xx Xxxxxxxxx/Hoofd van het District Douane Roermond van de rijksbelastingdienst
(Causa C-242/05) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura
— Libera prestazione di servizi — Locazione di un autovei- colo in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza — Imposta sui veicoli non immatricolati ma messi a disposizione dei residenti — Modalità di riscossione)
(2006/C 224/29)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof te 's-Hertogenbosch
Parti nella causa principale
Richiedente: X.X. xxx xx Xxxxxxxxx
Resistente: Hoofd van het District Douane Roermond van de rijksbelastingdienst)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te 's- Hertogenbosch -Interpretazione degli artt. 49 CE-55 CE — Normativa nazionale che prevede la riscossione dell'imposta sulle autovetture immatricolate nel territorio e sulle autovetture non immatricolate ma messe a disposizione di persone resi- denti in tale Stato — Autovettura noleggiata in un altro Stato membro da una persona residente in tale Stato — Riscossione integrale dell'imposta senza tener conto della durata del noleggio né della durata dell'utilizzo del veicolo nel territorio di tale Stato
Dispositivo
Gli artt. 49 CE 55 CE ostano a una normativa nazionale di uno Stato membro, come quella in questione nella causa principale, che obbliga una persona fisica residente in tale Stato membro — che noleggi un veicolo immatricolato in un altro Stato membro — a pagare l'intero ammontare di un'imposta di immatricolazione la prima volta che utilizza tale veicolo sulla rete stradale del primo Stato membro, senza riguardo alla durata dell'uso della detta rete stradale e senza che la detta persona possa rivendicare alcun diritto ad esenzione o a rimborso, qualora il veicolo non sia destinato ad essere utilizzato essenzialmente nel primo Stato membro in via permanente né sia, di fatto, utilizzato in tal modo.
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Plus Warenhandelsgesellschaft mbH è condannata alle spese.
(1) GU C 296 del 26.11.2005.
(1) GU C 205 del 20. 8. 2005.
Ordinanza della Corte 1o giugno 2006 — Plus Warenhan- delsgesellschaft mbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(Causa C-324/05 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado
— Marchio comunitario — Art. 8, n. 1, lett. b), del regola- mento (CE) n. 40/94 — Rischio di confusione — Domanda di marchio misto, denominativo e figurativo, comprendente l'elemento verbale «Turkish Power» — Opposizione del tito- lare del marchio denominativo POWER — Rigetto dell'oppo- sizione — Ricorso manifestamente irricevibile o manifesta- mente infondato)
(2006/C 224/30)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Richiedente: Plus Warenhandelsgesellschaft mbH (rappresentante: avv. X. Xxxxxxxxxxx, avocat)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: X. Xxxxxxxxx, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 22 giugno 2005, causa T-34/04, Plus Warenhandelsgesellschaft mbH/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI che respingeva un ricorso proposto dalla ricorrente, titolare del marchio
«POWER», contro la decisione della divisione di opposizione con cui era stata respinta l'opposizione presentata contro la domanda di registrazione del marchio figurativo «TURKISH POWER» — Rischio di confusione dei marchi
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 13 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal départemental des pensions militaires du Morbihan — Francia) — Ameur Echouikh/Secrétaire d'État aux Anciens Combattants
(Causa C-336/05) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura
— Accordo euromediterraneo CEE-Marocco — Art. 65 — Principio di non discriminazione in materia di previdenza sociale — Pensione militare d'invalidità)
(2006/C 224/31)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal départemental des pensions militaires du Morbihan
Parti nella causa principale
Richiedente: Ameur Echouikh
Resistente: Secrétaire d'État aux Anciens Combattants
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal départemental des pensions militaires du Morbihan — Interpretazione degli artt. 64 e 65 dell'Accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, concluso a Bruxelles il 26 febbraio 1996 (GU L 70, pag. 2), degli artt. 40- 42 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, concluso a Rabat il 27 aprile 1976 (GU L 264, pag. 2) nonché del principio generale di non discri- minazione in base alla nazionalità garantito dall'art. 12 del Trattato CE e dall'art. 14 della CEDU — Effetto diretto — Nozione di «lavoratore» di «retribuzione» e di «prestazione previdenziale» — Normativa nazionale che nega il beneficio di una pensione militare di invalidità ad un cittadino marocchino che abbia prestato servizio militare nelle forze armate del detto Stato membro