SCHEMA CONTRATTO DI AFFITTO DEL PODERE DENOMINATO “BOSUCCO” DI PROPRIETA' COMUNALE, CON ANNESSI EDIFICI RURALI.
ALLEGATO D
SCHEMA CONTRATTO DI AFFITTO DEL PODERE DENOMINATO “BOSUCCO” DI PROPRIETA' COMUNALE, CON ANNESSI EDIFICI RURALI.
(in deroga, ex artt. 23 L. n. 11/1971 e art. 45 L. n. 203/1982 e ss.mm.ii.)
Tra il COMUNE DI GROPPARELLO (PC), con sede in GROPPARELLO (PC), Piazza Roma, 1, C.F.
00284400330, nella persona del Sindaco Dott. nato a
il , domiciliato per la carica presso la sede comunale, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione Giunta Comunale n….. del , esecutiva,
- Parte proprietaria locatrice da una parte;
e
,
- Parte affittuaria conduttrice dall’altra;
Premesso che:
a seguito di asta pubblica, indetta con bando, protocollo n. del , svoltasi in data , con determinazione n. del veniva aggiudicato a
l’affitto del podere denominato “Bosucco”, in oggetto;
che si rende, pertanto, necessario formalizzare il rapporto agrario instauratosi fra le parti, ai sensi dell’art. 45, legge 203/82, come previsto dal bando di gara;
Ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, fra i predetti comparenti si conviene e si stipula quanto segue.
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune di Gropparello cede in affitto a ai fini della sua gestione e delle responsabilità derivanti dall’uso esclusivo da parte dell’affittuario, il seguente bene immobile:
- Podere “Bosucco”, con annessi fabbricati rurali, sito nel Comune di Gropparello in loc. Razzoni Fraz. Montechino, con la consistenza di seguito riportata:
foglio | Mappale | Sub. | Qualità | Classe | Superficie | RD - € | RA - € |
25 | 204 | seminativo | 3 | 00.25.40 | 7,21 | 15,09 | |
25 | 205 | seminativo | 4 | 06.92.80 | 107,34 | 304,13 | |
25 | 625 (206) | ente urb. | 00.23.80 | ||||
25 | 625 | Unità collabenti | |||||
25 | 478 | Seminativo | 3 | 00.17.00 | 4,83 | 10,10 | |
25 | 479 | Seminativo | 4 | 00.07.60 | 1,18 | 3,34 | |
25 | 480 | Seminativo | 4 | 00.01.40 | 0,22 | 0,61 | |
25 | 482 | Seminativo | 4 | 02.45.80 | 38,08 | 107,90 | |
25 | 206 | Soppresso | |||||
25 | 483 | Soppresso | |||||
25 | 484 | soppresso | |||||
25 | 485 | soppresso | |||||
25 | 486 | Seminativo | 4 | 00.11.60 | 1,80 | 5,09 | |
25 | 487 | soppresso | |||||
25 | 488 | Bosco misto | 2 | 00.02.20 | 0,19 | 0,05 | |
26 | 1 | Bosco misto | 2 | 00.03.10 | 0,27 | 0,06 | |
26 | 2 | Seminativo | 4 | 01.46.00 | 22,62 | 64,09 |
26 | 3 | Fabbr. Urb. Da accertare | 00.38.20 | ||||
26 | 5 | Seminativo | 4 | 16.01.50 | 248,13 | 703,04 |
Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:
- bando di gara pubblica P.G. n. del ;
- domanda di assegnazione e relativi allegati;
- offerta dell’assegnatario.
Detti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione in segno di piena accettazione, vengono depositati agli atti del contratto, presso l’Archivio comunale.
ART. 2 - CONDIZIONI ESSENZIALI DEL CONTRATTO:
Il Comune di Gropparello, per scelta di indirizzo a tutela e miglioramento dell’ecosostenibilità del territorio, intende affidare la conduzione del fondo solo ad azienda che intenda attivare coltivazioni di tipo biologico.
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE:
La durata del contratto è fissata in 10 anni (dieci) da computarsi dalla data di stipula del contratto, e precisamente dall’11 novembre 2018 al 10 novembre 2028. In mancanza di disdetta di una delle parti da presentare all’altra tramite raccomandata A/R almeno 1 anno prima della scadenza, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per ugual periodo, in aderenza a quanto stabilito dall’art. 4 della legge n. 203/1982 e ss.mm.ii.;
ART. 4 - FINALITA’ E CANONE ANNUO:
In deroga a quanto previsto dalla Legge n. 203/1982, il canone annuo di affitto viene stabilito in complessivi Euro (diconsi Euro /00) IVA inclusa e dovrà essere corrisposto annualmente ed informa anticipata in un’unica soluzione entro la data di stipula del contratto.
Il canone sarà adeguato annualmente, a decorrere dal secondo anno di contratto, ai sensi dell’art. 10 della L. n. 203/82 (ISTAT).
La domanda di risoluzione del rapporto non dovrà essere preceduta dalla contestazione di cui all’art. 5, comma 3, della L. n. 203/82.
Il mancato pagamento del canone di affitto entro trenta giorni dalla scadenza costituirà in mora l’affittuario senza necessità di richiesta scritta, e comporterà la risoluzione del contratto ipso facto et pleno jure ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con l’obbligo di corrispondere gli interessi, al tasso legale.
ART. 5 – CONDIZIONI DEL FONDO:
Il fondo sarà consegnato nelle condizioni in cui si trova con le inerenti servitù passive ed attive, se ed in quanto esistenti o aventi ragione legale di esistere. Oltre alle servitù esistenti il conduttore si impegna ad accettare l’eventuale il posizionamento di un traliccio con relativa servitù di passaggio per la manutenzione e gestione per la realizzazione di una Stazione Radio Base per la diffusone del segnale in banda R-lan. La Stazione Radio Base sarà ubicata nelle vicinanze dell’acquedotto.
ART. 6 - GESTIONE DEL FONDO
L'affittuario si impegna a mantenere le condizioni di fertilità del fondo, con il limite del rispetto della destinazione economica del bene e dell’ordinamento colturale, e provvedere alla buona manutenzione delle strade di accesso, dei fossi e dei canali di scolo.
ART. 7 - COLTURE PRATICABILI:
Per garantire e mantenere la fertilità del terreno agricolo, l’affittuario si impegna a coltivare e curare razionalmente il terreno e gli impianti facendo uso, da buon padre di famiglia, dei migliori ritrovati della moderna tecnica agraria, specie per quanto attiene la salvaguardia delle piante, di cui dovrà, se richiesto, dare valida prova alla proprietà. L'affittuario dovrà inoltre garantire una adeguata rotazione colturale idonea a mantenere e migliorare la fertilità del terreno, dovrà inoltre perseguire le seguenti prescrizioni:
- divieto di coltivazioni di OGM;
- divieto di coltivazioni non destinate all'alimentazione umana o animale;
- coltivazione certificata di tipo biologico.
La violazione dei vincoli e/o obblighi, che formano oggetto del regolamento contrattuale, rappresenta clausola risolutiva espressa per grave inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c..
ART. 8 - FABBRICATI RURALI:
I fabbricati rurali esistenti sul fondo, vengono locati nello stato di fatto, le condizioni sono decadenti, privi di impianti e collabenti. L’eventuale recupero dovrà avvenire a totale spesa del locatario, previo accordo con l’Amministrazione Comunale, secondo le disposizioni di legge e gli eventuali vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, e senza nulla pretendere né a compensazione né a rimborso.
L’Ente proprietario si riserva altresì di porre in essere autonomamente ristrutturazioni sugli edifici di pertinenza dandone preavviso al locatario senza che questo possa fare opposizione alcuna.
ART. 9 - GESTIONE PARTE BOSCHIVA:
Il contratto di locazione non dà diritto al locatario al taglio della parte boschiva del podere ma consente allo stesso di farne richiesta all’Ente proprietario. Qualora lo stesso Ente conceda di effettuare il taglio, tra le parti verrà concordato, a latere del contratto di affitto, l’ammontare economico e le modalità di pagamento della concessione del taglio del bosco, calcolato in funzione del prezzo di mercato espresso in Pertiche Piacentine. Sarà cura del locatario acquisire i necessari permessi di taglio dall’Ente Forestale competente.
ART. 10 - PAGAMENTO CANONE:
Il canone dovrà essere versato in un’unica rata annuale anticipata entro la scadenza di ciascun anno di assegnazione, presso la Tesoreria comunale.
Nel caso di pagamento tardivo, il locatore avrà diritto a percepire l’interesse di mora pari al 3% delle somme non pagate. Qualora il ritardo del pagamento si protragga per un periodo superiore a trenta giorni dalla scadenza, il locatore potrà, senza pregiudizio dell’azione per risarcimento di danni, ritenere rescisso il contratto, senza obbligo di diffida o di dichiarazione dell’Autorità Giudiziaria e con facoltà di provvedere al nuovo affitto.
Il canone sarà adeguato annualmente, a decorrere dal secondo anno di contratto, ai sensi dell’art. 10 della L. n. 203/82 (ISTAT).
ART. 11 - MORA:
Il pagamento del canone dovrà essere eseguito alla scadenza stabilita e comunque entro trenta giorni dal termine prefissato, sempre ed in ogni caso; in caso contrario il rapporto sarà risolto ipso facto et pleno jure ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. La domanda di risoluzione del rapporto non dovrà essere preceduta dalla contestazione di cui all’art. 5, comma 3, della L. n. 203/82.
ART. 12 - GARANZIA:
Per quanto attiene il pagamento del canone di cui ai punti precedenti, è prevista la presentazione da parte dell’affittuario di adeguata garanzia fideiussoria bancaria /assicurativa di primario ente bancario/compagnia assicurativa, per un importo pari ad una annualità, da rinnovare annualmente entro e non oltre la data di stipula del contratto. La mancata presentazione della suddetta garanzia costituisce elemento impediente la stipula del contratto e la risoluzione espressa del contratto stesso.
ART . 13 - REGISTRAZIONE CONTRATTO:
Le spese di registrazione del contratto di affitto saranno a carico dell’aggiudicatario.
ART. 14 - MIGLIORAMENTI:
Ogni miglioria, addizione e trasformazione da apportarsi al fondo dovrà essere preventivamente concordata con il Comune di Gropparello che ne rilascerà autorizzazione scritta e comunque dovrà formare oggetto di apposita convenzione da stipularsi ai sensi dell’art. 45 della L. n. 203/82; le parti convengono, con rinuncia espressa ai rispettivi diritti, che ogni miglioramento al terreno, agli impianti ed ai fabbricati non preceduti da accordi scritti tra le parti, resta a beneficio dell’Ente senza indennizzi, rimborsi e maggiorazioni.
ART. 15 - CONDUZIONE DEL FONDO:
L’affittuario dovrà provvedere alla conduzione del fondo senza mutarne la destinazione economica, nel rispetto delle norme della buona tecnica agraria. In particolare, dovrà eseguire a sua totale cura e spese ogni intervento di sistemazione poderale per consentire un corretto convogliamento delle acque con ripristino dei fossi di scolo ed ogni intervento di successiva
manutenzione. L’affittuario dovrà provvedere alla buona manutenzione degli impianti di drenaggio esistenti.
L’affittuario dovrà, altresì, provvedere alla buona manutenzione delle strade di accesso, dei fossi e dei canali di scolo, in collaborazione con i confinanti del fondo.
L’affittuario dovrà garantire una effettiva ed abituale presenza sul fondo.
L’eventuale destinazione del fondo ad impegni previsti dalle misure agro-ambientali comunitarie dovrà essere preventivamente autorizzata in modo espresso dall’Ente, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
E’ vietata la erezione sul terreno di ogni costruzione, anche a carattere provvisorio, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
ART. 16 - RESPONSABILITA’:
L’affittuario è custode del fondo. Ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., l’affittuario esonera espressamente il Comune di Gropparello da ogni responsabilità per danni alle persone e/o alle cose anche di terzi.
ART. 17 - RICONSEGNA:
In caso di disdetta anticipata, alla scadenza del contratto, il podere dovrà essere restituito al Comune di Gropparello libero e sgombro da persone e cose, senza che all’affittuario sia dovuto alcun indennizzo e/o compenso, di nessun genere ed a qualsiasi titolo.
ART. 18 - FACOLTA’ DI RECESSO ANTICIPATO DELLA PROPRIETA’:
Le parti convengono sulla facoltà, adeguatamente motivata, da parte del Comune di Gropparello, di recedere anticipatamente, con effetto dal terzo anno e con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi.
In questo caso la riconsegna del fondo, di norma, avverrà nell’estate/autunno del terzo anno.
ART. 19 – GARANZIA FIDEIUSSORIA
A garanzia del totale rispetto degli impegni assunti con il presente atto, oltre che a garanzia della riconsegna dell’immobile l’affittuario ha prestato garanzia di una annualità del canone mediante deposito cauzionale / polizza fideiussoria…………………………………..valido/a fino al 180° giorno dalla scadenza del contratto, o dopo l’eventuale data di risoluzione dello stesso.
Tale deposito cauzionale potrà essere automaticamente trattenuto dal proprietario nel caso di inadempienza da parte dell’affittuario anche di un solo articolo del presente contratto, o in caso di danno accertato arrecato all’immobile, al proprietario o alla collettività.
ART. 20 - SUB-AFFITTO
Viene espressamente vietata ogni forma di sub-affitto o di cessione anche solo parziale di diritti sul fondo locato, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni eventualmente arrecati. E’ altresì fatto divieto di consentire a terzi l’utilizzo, totale o parziale, oneroso o gratuito, pena l'immediata risoluzione del contratto.
ART. 21 - RESPONSABILITA’
L'affittuario, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, esonera espressamente il Comune di Gropparello da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose di terzi.
ART. 22 – VALORE CONTRATTUALE AI FINI FISCALI
Le parti concordemente determinano in Euro (diconsi Euro ) il valore contrattuale complessivo ai fini fiscali del presente atto.
ART. 23 - SPESE
Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico dell'affittuario che accetta di sostenerle.
ART. 24 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le parti consentono il trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi a quest’atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali conseguenti.
ART. 25 - CONTROVERSIE
Le controversie, che eventualmente insorgeranno tra le parti, saranno risolte in sede sindacale, con l’assistenza delle Organizzazioni Professionali Agricole.
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di Piacenza, con esclusione della competenza arbitrale e qualora non si potessero risolvere mediante tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 46 della L. 203/82.
Redatto, letto e sottoscritto dalle parti per incondizionata accettazione in Gropparello il giorno
- Per il Comune di Gropparello
Il Sindaco
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- L’Affittuario
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- Per le Organizzazioni Professionali Agricole
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APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA
L’affittuario, a mezzo come sopra, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. civ., dichiara di approvare specificatamente le clausole contenute negli articoli n. 1 (OGGETTO DEL CONTRATTO), n. 3 (DURATA DEL CONTRATTO), n. 4 (FINALITÀ E CANONE ANNUO); n. 5 (CONDIZIONI DEL FONDO); n. 6 (GESTIONE DEL FONDO); n. 8-14 (MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI); n. 19 (GARANZIA FIDEIUSSORIA); n. 20 (SUB-AFFITTO) e n. 25 (CONTROVERSIE) del presente atto.
L’affittuario
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