Contract
C O M U N E DI G I A R R E
REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
DI SPONSORIZZAZIONE E SUGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE
TITOLO I
NATURA, SCOPI E FUNZIONI DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Art. 1
Oggetto del presente regolamento
1. Le norme del presente Regolamento costituiscono la disciplina generale per la realizzazione di rapporti afferenti la «sponsorizzazione», e più in generale la conclusione di speciali «accordi di collaborazione», relativi allo svolgimento di attività e di iniziative di interesse di questo Comune di Giarre nei settori e nei campi di intervento di cui al successivo art. 6 e per le finalità indicate nell 'art. 5, che di nuovo segue.
2. Il presente Regolamento è adottato in sostanziale attuazione delle previsioni recate dall'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che si pone in tema, come normativa di principio; rispettando altresì le linee fondanti delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché - per quanto compatibili con la specialità del presente atto regolamentare - nel vigente Regolamento comunale dei contratti, di cui costituisce provvisorio stralcio integrativo.
3. Segnatamente, a precisazione anche più puntuale di quanto già esplicitato al comma 2 che immediatamente precede, questo Regolamento comunale intende adeguarsi al più spiccato modello di autonomia normativa dell’Ente locale previsto dall'art. 7 della citata legge n. 267/2000, in base al quale il Comune adotta i propri regolamenti nel rispetto dei meri principi fissati dalla legge e dal proprio Statuto.
4. È criterio preminente di lettura e di interpretazione delle disposizioni regolamentari che seguono quello della peculiare atipicità e «novità» degli istituti contrattuali considerati, talché le disposizioni canoniche disciplinanti l'attività contrattuale degli enti pubblici, pur esplicitamente richiamate e considerate, subiscono gli ineludibili adattamenti che sono pretesi dalla specialità dei rapporti in prosieguo disciplinati.
Art. 2
Contratto di sponsorizzazione
1. Il contratto di sponsorizzazione determina a fronte di un corrispettivo, costituito da una somma di denaro ovvero da forniture di beni e/o servizi, prestaci dallo sponsor a vantaggio del Comune di Giarre le modalità con cui questo Comune si obbliga a divulgare il nome o il marchio del soggetto sponsorizzante nelle varie estrinsecazioni della propria attività.
Art. 3
Accordi di collaborazione
1. Gli accordi di collaborazione determinano a fronte di investimenti privati di peculiare rilevanza a vantaggio del Comune di Giarre, oltre al ritorno pubblicitario rimarcato all'art. 2 che precede, la possibilità economica di ricavare direttamente una redditività specifica dalla collaborazione con il Comune a favore del soggetto c.d.
«collaborante», estrinsecatisi in forniture di servizi e di beni caratterizzati da potenzialità di redditività, talché il privato si ripromette a fronte dell'intervento anche la gestione del medesimo, idoneo a garantire un adeguato ritorno economico/finanziario delle somme erogate.
Art.4
Regola comune per I'associazione del nome e del marchio oltreché per la forma contrattuale
1. Le modalità di associazione del nome e del marchio del soggetto
«sponsorizzante» ovvero di quello «collaborante» devono presentare caratteri consoni e compatibili alla natura istituzionale e alla immagine di pubblica autorità neutrale proprie di questo Comune di Giarre.
L'utilizzazione sia dello strumento della sponsorizzazione che di quello degli accordi di collaborazione avviene sempre attraverso la stipula di apposito contratto da redarsi in forma scritta.
Art 5 Finalità
1. Il Comune di Giarre intende tendenzialmente avvalersi degli istituti in questione della sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione, essenzialmente:
o per incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell'organizzazione tecnica e amministrativa dell'Ente;
o per realizzare maggiori economie di spesa, anche nel rispetto del patto di stabilità interno di cui ali 'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni;
o per migliorare la qualità dei servizi prestati.
Art. 6
Ambito di applicazione
1. Il Comune di Giarre ricorre, esemplificativamente, a forme di “sponsorizzazione” in relazione:
o ad attività culturali di differente tipologia;
o ad attività sportive;
o ad attività di promozione turistica;
o ad attività di valorizzazione del patrimonio comunale;
o ad attività di miglioramento dell'assetto urbano;
o (residualmente) ad ogni altra attività di rilevante interesse-pubblico.
2. Per gli «accordi di collaborazione» sono attività privilegiate in ispecie:
o la concessione di edifici monumentali in stato di degrado a soggetti privati, i quali, fatta salva la destinazione d'uso, li restaurino e li utilizzino anche per proprie sedi, per lo stretto tempo necessario per recuperare, attraverso i normali costi di locazione, le spese sostenute;
o le istituzioni museali, ovvero settori di attività delle stesse;
o gli impianti sportivi di proprietà comunale;
o (residualmente) il restauro, recupero e gestione di qualsiasi bene pubblico, sia appartenente al demanio che al patrimonio indisponibile del Comune.
Art. 7
Vincoli di carattere generale
1. Tutte le iniziative supportate dalle forme, in senso lato, di sponsorship di cui al precedente art. 6, sottostanno ai seguenti vincoli di buona amministrazione:
o sono necessariamente dirette al perseguimento di interessi pubblici;
o devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
o devono essere consone e compatibili con l' immagine del Comune di Giarre;
o devono produrre risparmi di spesa.
Art. 8
Il Comune come sponsee
1. Con il «Piano esecutivo di gestione», eventualmente integrato in corso d'anno, la Giunta comunale autorizza, in xxx xxxxxxxx, xx «xxxxxxxx» xxx Xxxxxx xx Xxxxxx, per la cui realizzazione è possibile il ricorso al finanziamento tramite sponsorizzazione.
2. Analogamente si procede per i c.d. «accordi di collaborazione».
3. Tutte le conseguenti fasi attuative e gestionali inerenti alle iniziative di cui ai due commi che precedono sono demandate alla esclusiva competenza del dirigente preposto al settore interessato (o maggiormente interessato), che vi provvede sotto la sua personale responsabilità attraverso appositi atti di determina.
Il dirigente soddisfa e garantisce anche le ulteriori incombenze riportate nell'art. 18, che segue.
Art. 9
Le figure dello sponsor e del collaboratore istituzionale
1. Possono assumere la veste di sponsor ovvero di collaboratore istituzionale i seguenti soggetti:
o qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione;
o qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative (ex art. 2511 cod. civ.), le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (ex art. 2602 cod. civ.);
o le Associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile, le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali di questo Comune di Giarre.
Art.10
Funzionalizzazione della sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione.
Casistica
1. La sponsorizzazione, come del resto gli accordi di collaborazione, rappresentano strumenti tramite i quali questo Comune acquisisce risorse finanziarie e/o strumentali (beni, forniture e servizi) da soggetti terzi, a titolo:
o Di corrispettivi in denaro e finanziamenti in toto o in quota parte, per la realizzazione di opere e lavori pubblici, la cui esecuzione rimane a carico di questo Comune;
o Di finanziamento o di diretta fornitura di beni, in toto o in quota parte, immediatamente utilizzabili per la realizzazione di attività o progettualità;
o Di finanziamento ovvero di fornitura di servizi, in toto o in quota parte, correlati all'effettiva concretizzazione dell'attività, del progetto o, più genericamente, dell'iniziativa da realizzarsi da parte di questo Comune;
o Di finanziamento comunque, in toto o in quota parte, di iniziative riconducibili ai fini propri di questo Comune.
2. Eccezionalmente la sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione potranno anche consistere nella esecuzione di opere e lavori pubblici espletati direttamente o per suo diretto strumento dal soggetto sponsorizzante o collaborante. In questa evenienza si rende comunque azionabile la scelta del contraente per il tramite di procedure concorrenziali di evidenza pubblica, secondo quanto più dettagliatamente specificato nel successivo Titolo II di questo stesso Regolamento.
Art. 11
Iniziativa spontanea o per azione di terzi
1. La sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono avere origine:
• ad iniziativa spontanea di questa Amministrazione comunale;
• ad iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art. 9 di questo Regolamento.
2. Qualora l'iniziativa si correli alla proposta di soggetti terzi, essa - ferme restando le modalità di scelta del contraente di cui al Titolo II, che segue - deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali di questo Comune di Giarre con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative.
3. Il riconoscimento della utilità della proposta di cui al comma 2 che immediatamente precede avviene mediante l'inserimento della stessa nell'apposito P.E.G. («Piano esecutivo di gestione»).
Art. 12 Sponsorizzazioni plurime
1. Sono sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa.
Art. 13
Il caso speciale del Comune di Giarre in veste di sponsor
1. In relazione a particolari manifestazioni od iniziative di segno latamente culturale, inerenti specialmente la promozione e la valorizzazione di attività e di beni sociali e/o culturali, questa Amministrazione comunale può assumere anche la veste di sponsor.
2. In tali evenienze, prima della formale stipula del contratto di sponsorizzazione, l’Amministrazione comunale dovrà verificare che da tale adesione non risulti alterato il suo ruolo e la sua immagine di imparzialità.
TITOLO II
MODALITÀ' DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 14
Regole generali e comuni
1. La scelta dell'altro contraente avviene di norma con procedure ad evidenza pubblica – che comunque tengano conto e si adattino alla peculiare atipicità dei rapporti in questione - tese a garantire la parità di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto di «sponsorizzazione» ovvero di «accordi di collaborazione».
2. È sempre ammessa la trattativa privata, previa adeguata motivazione, nei casi indicati dall'art. 41 del X.X. 00 maggio 1924, n. 827 (di approvazione del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), con specifico riferimento:
o alle ipotesi di iniziative che per le sue peculiarità e caratterizzazioni facciano fondatamente ritenere che ove anche si sperimentassero gli incanti o le licitazioni questi andrebbero verosimilmente deserti, o in ogni caso risulterebbero di un improbabile buon esito;
o alle ipotesi in cui si tratti di forniture di beni e servizi che un solo soggetto sia in
grado di offrire con quelle specifiche caratteristiche;
o alle ipotesi in cui l'urgenza dell'iniziativa non consenta l'indugio degli incanti o della licitazione;
o ad ogni altra situazione in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non appaia né utile né congruo il ricorso alle procedure degli incanti e delle licitazioni;
o alle ipotesi di modico valore economico dell'iniziativa, da indicarsi entro il limite di 25 mila EURO
3. Per le iniziative di importo inferiore a 10 mila EURO può sempre procedersi alla trattativa privata diretta con un solo contraente.
4. Anche qualora l'iniziativa della sponsorizzazione o di accordi di collaborazione muova da privati o da soggetti terzi, il Comune - salve le ipotesi in cui siano da escludersi qualsiasi forma di concorrenzialità ovvero anche di trattativa privata plurima - garantisce adeguate forme di pubblicità e concorrenza al fine di comparare l'offerta ricevuta con possibili ulteriori offerte migliorative.
Art. 15
Gli accordi di collaborazione
1. Gli accordi di collaborazione di cui al precedente art. 3, stante la loro natura di più spiccata valenza economica e di interesse imprenditoriale (o latamente tale) dell'altro contraente, sono più puntualmente sottoposti al rispetto delle regole dell'evidenza pubblica e del previo regime di raffronto fra più possibili concorrenti.
2. Può anche ammettersi che, ad iniziativa di parte, la speciale collaborazione consista nell'offerta di una iniziativa comportante lavori e/o forniture prestarsi direttamente dal soggetto collaborante con l'eventuale richiesta della gestione di una attività collaterale quale corrispettivo di compensazione dell'iniziativa stessa. In questa evenienza, valutato l'interesse per l'Ente alla sua realizzazione, si procederà con adeguate forme di pubblicità che mettano sull'avviso eventuali ulteriori soggetti interessati, anche mediante io strumento semplificato di un «avviso di interesse».
3. Qualora uno o più soggetti risultassero interessati, a seguito dell'apposito avviso, alla realizzazione dell'iniziativa, l'Amministrazione provvede ad espletare apposita gara, da realizzarsi nella forma dell'appalto - concorso ovvero della licitazione o trattativa privata plurima, da espletarsi col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra i soggetti che ne abbiano fatto valida richiesta e l'originario proponente.
Art. 16
L' offerta di sostanziale mecenatismo
1. Le sponsorizzazioni offerte o proposte da privati o da enti e soggetti giuridici privi di finalità di lucro, specie ove il ritorno di natura pubblicitaria appaia del tutto tenue e prevalga l'aspetto di un sostanziale contratto a prestazioni economicamente unilaterali, con la prevalenza di profili c.d. di «mero mecenatismo» da parte dello sponsor, sono formalizzate come procedure di trattativa privata diretta, qualunque sia il valore della prestazione resa.
Art. 17
La valutazione delle offerte
1. In tutti i casi in cui i rapporti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione siano costituiti con procedure ad evidenza pubblica (compresa l'evenienza della
trattativa privata plurima), le offerte verranno valutate da una apposita Commissione in base ai criteri indicati nell'avviso pubblico o nella lettera di invito, finalizzate a reperire la disponibilità della sponsorizzazione o della speciale attività collaborazione, da stabilirsi e disciplinarsi sulla base e in relazione alla tipologia dell'intervento.
2. La Commissione giudicatrice è di norma composta da almeno tre membri esperti nominati con decreto del Sindaco su proposta del dirigente preposto al Servizio interno di riferimento.
Art. 18
Compiti specifici della dirigenza
1. Sulla base delle previsioni e delle peculiari indicazioni riportate nel P.E.G. «Piano esecutivo di gestione» ovvero di un inserimento aggiuntivo realizzato in xxxxx x'xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx del contraente e tutti i contenuti contrattuali, come in generale l'intera gestione della pratica e del rapporto, si radicano nelle esclusive competenze del dirigente competente per materia.
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19 Normativa di rinvio
1. Per quanto non esplicitamente previsto e specificamente stabilito negli articoli che precedono questo Regolamento si fa formale rinvio alle leggi e normative vigenti in materia di regolamentazione dei rapporti con la pubblica Amministrazione.
Art. 20 Entrata in vigore
1. Copia del Regolamento esecutivo verrà consegnata a cura della Segreteria comunale a tutti i dirigenti delle Aree e al Collegio dei Revisori dei Conti.