TITOLO I NORME COMUNI E DEFINIZIONI Art.1 Ambito di applicazione e finalità
Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all’Università degli studi di Palermo ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 emanato con D.R. 449 del 27.2.2013 e modificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione con delibere del 20.7.2015 e del 21.7.2015 -
TITOLO I
NORME COMUNI E DEFINIZIONI
Art.1
Ambito di applicazione e finalità
1) Il presente regolamento è diretto a disciplinare l’affidamento di incarichi individuali a personale esterno all’Università al fine di garantire l’accertamento dei requisiti di legittimità per il loro conferimento come definiti dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e succ. modifiche e integrazioni.
2) Gli incarichi sono conferiti ad esperti e possono avere ad oggetto:
- affidamento di prestazioni rientranti tra quelle istituzionali dell’ amministrazione quando, per esigenze straordinarie, non sia possibile farvi fronte con il personale in servizio;
- affidamento di compiti di consulenza, di supporto alla didattica ed alla ricerca.
3) Il presente regolamento non trova applicazione:
- per l’affidamento di incarichi di docenza a contratto disciplinato dell’art. 23 della legge
n. 240/2010 e dai regolamenti di ateneo in materia;
- per la gestione delle collaborazioni studentesche disciplinate dall’art. 13 della legge n. 390/1991;
- per la gestione degli assegni di collaborazione alla ricerca di cui all’ art. 24 della legge n. 240/2010;
- per gli incarichi professionali disciplinati dal “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- per gli affidamenti di incarichi disciplinati da specifiche norme.
Art. 2
Presupposti per il conferimento dell’incarico
1) Il conferimento degli incarichi a soggetti esterni all’Università è consentito, nell’ipotesi in cui, pur rientrando l’attività nei compiti istituzionali dell’Ateneo, lo svolgimento della stessa richieda conoscenze e competenze non possedute dal personale interno o quando questi risulti essere insufficiente.
a) Occorre pertanto accertare preliminarmente e oggettivamente l’inesistenza all’interno della propria organizzazione di risorse umane idonee allo svolgimento dell’incarico.
b) Al fine di accertare l’esistenza all’interno dell’Amministrazione di personale strutturato aventi i requisiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico, le Strutture interessate devono provvedere a pubblicare l’avviso di cui all’art. 10 del presente regolamento.
c) In assenza di risorse umane interne, l’esigenza verrà soddisfatta attraverso il ricorso allo strumento dell’incarico di lavoro autonomo che deve essere comunque di natura temporanea.
2) Pertanto, al fine di poter attivare la procedura per il conferimento dell’incarico, occorre che siano verificate le seguenti condizioni:
- rispondenza dell’oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Università;
- rispondenza dell’oggetto della prestazione ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- indicazione preventiva e specifica dell’oggetto, dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico;
- natura temporanea della prestazione ;
- indicazione preventiva della durata, del luogo e del compenso;
- proporzione tra il compenso erogato all’incaricato, l’utilità conseguita dall’Amministrazione e la retribuzione erogata al personale in servizio;
- assenza del vincolo di subordinazione e autonomia nell’eseguire la prestazione senza obblighi di orario e di presenza nei locali dell’Università.
Art. 3
Definizioni delle tipologie di contratto
1) Ai fini dell’individuazione della tipologia di contratto di lavoro autonomo per il conferimento dell’incarico, con riguardo alla natura della prestazione, valgono le seguenti definizioni:
-Collaborazione coordinata e continuativa: è il rapporto di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizza in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, ma non a carattere subordinato, ai sensi dell’art. 409 del c.p.c. La collaborazione coordinata e continuativa si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l’organizzazione e i fini dell’Ateneo.
-Prestazione professionale: è una prestazione avente ad oggetto la fornitura di un’opera professionale, rientrante fra le attività previste nell’albo, da parte di un soggetto iscritto ad albo o elenco professionale ovvero che svolga per professione abituale attività di lavoro autonomo;
-Prestazione occasionale: è una prestazione avente ad oggetto la fornitura di un’opera o di un servizio predeterminato, non rientrante fra quelle per cui è richiesta l’iscrizione all’albo, di carattere temporaneo senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa e operativa.
Art. 4
Soggetti destinatari dell’incarico
1) Gli incarichi di prestazione d’opera autonoma possono essere conferiti alle seguenti categorie di soggetti:
a) Esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;
b) Professionisti iscritti in ordine o albi;
c) Xxxxxxxx che operano nel campo dell’arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell’ attività informatica; o per attività di supporto alla didattica ed alla ricerca.
2) Tutti i soggetti sopra elencati devono essere, altresì, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5.
Art. 5
Requisiti dei soggetti destinatari dell’incarico
1) Gli incarichi di prestazione d’opera autonoma possono essere conferiti a soggetti che siano in possesso della cittadinanza italiana, ovvero appartenenti a uno degli Stati membri dell’Unione Europea o a Stati extracomunitari, in possesso di permesso di soggiorno per periodi superiori a tre mesi.
Gli stessi non devono aver riportato condanne penali ed essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, e devono, altresì, essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.
2) Ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, i soggetti destinatari dell’incarico devono essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione
anche universitaria (che si deve intendere come possesso della laurea specialistica, magistrale o
V.O. o equipollenti in base alle norme vigenti), correlata al contenuto della prestazione richiesta.
3) Si prescinde dal requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per soggetti, iscritti ad Albi o elenchi, che operano nel campo dell’arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell’attività informatica, di cui all’art. 4 lett. b) e c) del presente regolamento.
4) Ai sensi dell’articolo 3, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 non si applica ai componenti del Collegio dei Revisori e del Nucleo di Valutazione.
5) Rimangono vigenti, operando una deroga alla disciplina generale, le previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti dei collaboratori e le procedure per l’affidamento dell’incarico.
TITOLO II
PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Art. 6
Fase preliminare all’avvio della procedura
1) La procedura per il conferimento dell’incarico viene avviata:
- per le Strutture di didattica e di ricerca: su richiesta del Responsabile del Fondo di ricerca e/o Progetto il quale formula al Responsabile della Struttura di didattica e ricerca di afferenza una richiesta di svolgimento di una prestazione specialistica;
- per l’Amministrazione Centrale: su richiesta del Responsabile del Fondo di ricerca e/o Progetto o del Dirigente dell’Area i quali formulano al Direttore Generale una richiesta di svolgimento di una prestazione specialistica.
Art. 7
Elementi essenziali della prestazione
1) Nella richiesta di cui all’art. 8 è necessario che siano specificati i sotto elencati elementi essenziali:
- indicazione del Fondo o del finanziamento sul quale dovrà gravare la spesa con attestazione della relativa copertura finanziaria;
- l’oggetto della prestazione;
- la durata della prestazione;
- il compenso da corrispondere all’eventuale collaboratore esterno - comprensivo degli oneri di legge a carico del prestatore – commisurato alla quantità e qualità della prestazione da eseguire e proporzionato all’utilità conseguita dall’Amministrazione e alla retribuzione del personale in servizio;
- requisiti e competenze richieste per lo svolgimento dell’attività (titolo di studio relativo all’incarico da espletare ed esperienza lavorativa richiesta nel settore di interesse).
Art. 8
Autorizzazione di spesa relativa all’affidamento dell’incarico
1) Verificata l’insussistenza di personale in servizio presso la struttura richiedente è necessaria l’autorizzazione di spesa relativa all’affidamento dell’incarico, secondo quanto previsto dal Regolamento amministrativo-contabile di Ateneo.
2) La spesa prevista per i contratti di cui al presente regolamento deve rientrare nei fondi di finanziamento per progetti di ricerca, di innovazione tecnologia, o per progetti finalizzati al
miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, e non risultare a carico del Fondo di Finanziamento Ordinario dell’Università.
Art.9
Richiesta nulla osta alla pubblicazione dell’avviso
1) Successivamente all’emissione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 8 del presente regolamento, il Responsabile della struttura didattica e di ricerca provvede a richiedere al Direttore Generale, il nulla osta alla pubblicazione dell’avviso per l’espletamento della procedura comparativa, attraverso la compilazione di un modulo predisposto dagli uffici in conformità al presente regolamento, da inviare attraverso interoperabilità.
2) Il Settore competente effettuerà una breve istruttoria sulla conformità della procedura al presente regolamento e ai limiti di spesa pubblica.
3) Detta istruttoria dovrà concludersi entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta decorsi i quali si formerà il silenzio assenso. Il predetto termine si interrompe nel caso di richiesta di integrazione di documenti e inizierà nuovamente a decorrere dalla ricezione degli stessi; nell’ipotesi in cui non venga emesso un provvedimento di rigetto entro il termine sopra indicato, la richiesta si intende accolta.
Art. 10 Avviso di selezione
1) La procedura comparativa viene bandita per le Strutture didattica e di ricerca con avviso a firma del Responsabile della Struttura, per gli Uffici dell’Amministrazione Centrale con avviso a firma del Direttore Generale.
2) Il predetto avviso è rivolto prioritariamente al personale in servizio presso l’Ateneo.
La procedura comparativa dovrà essere effettuata per soli titoli o per titoli e colloquio e/o prova pratica.
3) L’avviso di selezione deve contenere:
- la tipologia di incarico
- la forma contrattuale con la quale dovrà essere conferito l’incarico;
- titolo del Progetto di ricerca o altro specifico finanziamento sul quale dovrà gravare la spesa ed impegno di spesa o dichiarazione del Responsabile amministrativo della disponibilità finanziaria del fondo;
- individuazione dell’attività e degli obiettivi all’interno del Progetto o del finanziamento, per i quali si richiede l’incarico al collaboratore e dai quali si evincono le caratteristiche dell’elevata professionalità;
- requisiti per la partecipazione alla procedura comparativa (titolo di studio relativo all’incarico da espletare ed eventuale iscrizione all’Albo, nel caso di incarico professionale);
- esperienza lavorativa richiesta nel settore di interesse ed altri titoli valutabili;
- eventuali argomenti del colloquio e/o prova pratica, laddove previsti, tesi a verificare l’attinenza del percorso formativo e delle esperienze lavorative rispetto all’oggetto dell’incarico da conferire e ad accertare il possesso della particolare qualificazione professionale del candidato necessaria per l’espletamento dell’incarico da affidare;
- durata dell’incarico di collaborazione;
- il compenso lordo da corrispondere al collaboratore comprensivo degli oneri di legge a carico del prestatore e dell’Amministrazione;
- termini e modalità per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura comparativa che non possono essere inferiori a quindici giorni dalla affissione all’Albo Ufficiale di Ateneo;
- l’indicazione che non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;
- tutte le indicazioni e dichiarazioni obbligatorie previste in materia di selezioni e valutazioni;
- il responsabile del procedimento.
4) All’avviso di procedura comparativa deve essere data pubblicità mediante affissione all’Albo Ufficiale d’Ateneo.
Art. 11
Termini e modalità di presentazione della domanda di ammissione
1) Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera e indirizzate al Responsabile della Struttura didattica e di ricerca o al Direttore Generale o al Dirigente che ha richiesto la procedura per l’Amministrazione Centrale, devono essere presentate al Settore Archivio e Protocollo o fatte pervenire allo stesso Xxxxxxx a mezzo raccomandata (con avviso di ricevimento) nei termini previsti dal relativo bando. La presentazione può avvenire anche attraverso l’invio all’indirizzo pec dell’Università.
Art. 12 Commissione
1) La commissione giudicatrice è composta da, almeno, tre membri tra cui il Titolare del Fondo o il Responsabile della Struttura didattica e di ricerca o un Dirigente per l’Amministrazione Centrale con funzioni di Presidente e da due esperti nelle materie oggetto della procedura comparativa.
2) Le funzioni di segretario verbalizzante verranno affidate al componente più giovane.
3) La Commissione è nominata con provvedimento del Responsabile della struttura decentrata o del Direttore Generale per l’Amministrazione Centrale.
Art. 13
Attività valutativa della commissione
1) La Commissione, dopo aver verificato i requisiti di ammissione, stabilisce nel primo verbale i criteri di valutazione e successivamente valuta i titoli, il colloquio e/o la prova pratica, qualora previsti, come indicato nell’avviso di procedura comparativa.
2) La Commissione deve verificare l’attinenza del percorso formativo e delle esperienze lavorative rispetto all’oggetto dell’incarico da conferire e ad accertare il possesso della particolare qualificazione professionale del candidato necessaria per l’espletamento dell’incarico.
3) In merito alla valutazione dei titoli, saranno considerati validi solamente i titoli prodotti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui se ne attesta la conformità all’originale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 455/2000.
4) Ai titoli redatti in lingua straniera diversa dall’inglese, francese, tedesco e spagnolo, dovrà essere allegata una traduzione in lingua italiana insieme ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conformità della traduzione al testo straniero.
5) Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.
6)Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese, la Commissione deve redigere apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti, che deve essere pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo.
7) Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione, assunta con la maggioranza dei componenti, indica il/i nominativo/i del/i candidato/i vincitore/i della procedura comparativa.
8) La Commissione, conclusi i lavori, consegna gli atti in plico chiuso e sigillato, con la apposizione della firme sui lembi di chiusura, al Responsabile del procedimento individuato nella procedura comparativa.
9) Il Responsabile della Struttura didattica e di ricerca o, per l’Amministrazione centrale, il Direttore Generale, verificata la legittimità della procedura, adotta il provvedimento di approvazione degli atti e ne dichiara il vincitore.
10) Il verbale/i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nonché il provvedimento di approvazione degli atti saranno affissi all’albo Ufficiale d’Ateneo a cura del responsabile del procedimento.
11) Considerato che la procedura selettiva di cui al presente regolamento non si configura come una procedura di reclutamento, non si darà luogo alla formazione di graduatorie di merito.
12) Nell’ipotesi di rinuncia del candidato aggiudicatario del contratto o di recesso dello stesso durante il rapporto contrattuale, si potrà emettere un avviso per indire un’altra procedura selettiva per il restante periodo.
Art. 14 Conferimento dell’incarico
1) Il conferimento dell’incarico avviene mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato che deve essere sottoscritto, prima dell’inizio dello svolgimento dell’attività, dal Responsabile della Struttura didattica e di ricerca o, per l’Amministrazione Centrale, dal Direttore Generale e dal soggetto vincitore della procedura comparativa.
TITOLO III
CONTRATTO DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Art. 15 Elementi del contratto
1) Sono elementi essenziali del contratto di diritto privato:
• la tipologia di incarico;
• la forma contrattuale con la quale viene conferito l’incarico;
• la durata del contratto;
• l’indicazione del compenso da corrispondere al collaboratore;
• le modalità di corresponsione del compenso;
• gli estremi del finanziamento su cui dovrà gravare la spesa.
2) Nel contratto dovrà altresì essere specificato che :
• l’efficacia del contratto è sospesa fino all’esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge n. 20/94, come modificata dall’art. 17, comma 30 del D.L. 78/09 convertito nella legge n. 102/09, laddove previsto tale controllo, ai sensi della Circolare della Direzione Amministrativa prot. n. 31089 del 05.05.2010 pubblicata il 06.05.2010;
• la prestazione dovrà essere eseguita personalmente e senza alcun vincolo di subordinazione;
• non è vietato al contraente svolgere altre attività;
• non è ammesso il rinnovo, l’eventuale proroga dell’incarico è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.
Art. 16
Forma del contratto, corrispettivo e pagamento
1) L’incarico è affidato mediante contratto, in forma scritta, secondo le tipologie di cui all’art. 3.
2) Il corrispettivo dell’incarico è determinato sulla base delle caratteristiche delle attività da espletare, delle capacità professionali necessarie e dell’impegno richiesto.
3) Il corrispettivo è comprensivo, di norma, di tutte le spese, che il collaboratore effettua per l’espletamento dell’incarico.
4) Il pagamento sarà effettuato preferibilmente in un’unica soluzione posticipata o con cadenza bimestrale, previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione, attestato dal Responsabile della Struttura interessata a conclusione delle attività o periodicamente nel caso di pagamento bimestrale.
5) Il pagamento è effettuato entro il decimo giorno del mese successivo alla conclusione della prestazione o del bimestre e può essere interrotto solo a seguito di esplicita e motivata richiesta del Responsabile della struttura interessata.
Art. 17 Disciplina dei contratti
1) Salvo quanto previsto dal presente Regolamento ai contratti si applica la disciplina del Codice Civile.
2) In particolare il contratto di lavoro autonomo potrà essere inquadrato come contratto d’opera o come contratto avente ad oggetto una prestazione d’opera intellettuale.
• Se il contratto assume la configurazione del contratto d’opera sarà disciplinato dagli artt. 2222 -2228 del Codice Civile.
Nel contratto d’opera l’incaricato si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
• Se il contratto assume la configurazione del contratto d’opera intellettuale sarà disciplinato dagli artt. 2229 – 2238 del Codice Civile.
Il contratto d’opera intellettuale ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale per l’esercizio della quale è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Art. 18
Incarichi a dipendenti di amministrazioni pubbliche
1) Prima di affidare un incarico retribuito a dipendente di Amministrazione Pubblica è necessario acquisire preventivamente l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
TITOLO IV
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
Art. 19
Comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
1) Il Settore competente dell’Area Risorse Umane provvede alla comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, comprensiva della denuncia all’INAIL, per i contratti di xx.xx.xx. La predetta comunicazione va effettuata entro 10 gg. continuativi dall’inizio delle attività.
2) L’atto di affidamento di incarichi, anche di natura occasionale, a soggetti estranei all’Amministrazione in materia e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell’ente, di importo superiore a 5.000.00 euro, deve essere trasmesso alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1 della legge 266/2005.
3) L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente articolo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
4) Per attività che non rientrino fra quelle pericolose previste dall’art. 1 del dpr 1124 del 30.6.1965 per cui è prevista la copertura obbligatoria INAIL per i collaboratori coordinati e continuativi, e per attività che non si svolgono all’interno dei locali dell’Università degli studi di Palermo, è necessario che il collaboratore si impegni a stipulare una polizza per infortuni e per responsabilità verso terzi. L’obbligo di stipulare la polizza, se necessaria, va indicato nel contratto.
Art. 20
Obblighi di pubblicità degli incarichi
1) Ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 33/2013, l’efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata alla preventiva pubblicazione sul sito dell’Ateneo del nominativo del prestatore d’opera, del relativo curriculum vitae, dell’oggetto dell’incarico, della ragione dell’incarico e del relativo compenso.
2) Tale adempimento costituisce presupposto necessario affinché il contratto di conferimento dell’incarico possa produrre i suoi effetti.
3) La liquidazione del corrispettivo per incarichi di consulenza o collaborazione, senza che sia stato pubblicato sul sito web il provvedimento di conferimento dell’incarico, comporta specifica sanzione a carico del Dirigente/Responsabile che l’ha disposta.
4) Al fine di ottemperare agli obblighi predetti i Responsabili delle strutture o i soggetti all’uopo delegati, sono tenuti a pubblicare i dati relativi al conferimento dei predetti incarichi, attraverso apposita interfaccia , nel sito AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.
Art. 21
Norme in materia di prevenzione e sicurezza
1) In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sul luoghi di lavoro, i Responsabili delle strutture in cui operano gli incaricati, sono tenuti ad informare quest’ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e di vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi.
2) Per eventuali infortuni occorsi all’incaricato nei locali della struttura, il Responsabile procede alla relativa comunicazione alla Segreteria dell’Area Risorse Umane per la denuncia, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
TITOLO V
NORME FINALI E DI RINVIO
Art. 22 Norme di rinvio
1) Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio all’avviso di selezione della relativa procedura comparativa che costituisce “lex specialis”.
2) Per gli aspetti non direttamente previsti dal presente regolamento si applica la normativa nazionale vigente, compresa quella fiscale, previdenziale ed assicurativa.
Art. 23
Norme finali e transitorie
1)Il presente regolamento sostituisce integralmente il “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all’Università degli studi di Palermo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001” emanato con D.R. n. 449/2013 , repertorio n. 15299 del 27/02/2013.
2) Il presente regolamento si applica integralmente fino al riordino della disciplina dell’utilizzo dei contratti di lavoro flessibile presso le P.A.
Dal 1 gennaio 2017 è fatto divieto di stipulare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa previsti dall’art. 3 comma 1, fatte salve le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali
Art. 24 Entrata in vigore
1) Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione nell’Albo d’Ateneo del Decreto Rettorale.