Contract
Capitolato prestazionale per l’affidamento in concessione del servizio di gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento mediante parcometri del Comune di
Spoleto per il periodo 2016-2018
1. Il Comune di Spoleto, con delibera di giunta comunale n° 325 del 17 dicembre 2015, ha stabilito le aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta di seguito indicaticome parcometri, senza custodia del veicolo, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. f) del CODICE DELLA STRADA.
Il precedente provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. f) del CODICE DELLA STRADA è la delibera di giunta comunale n° 186 del 6 giugno 2007.
2. Il Comune di Spoleto ha provveduto, con lo stesso provvedimento 325/2015, a fissare le condizioni e le tariffe per la sosta dei veicoli.
3. Il Comune di Spoleto si è avvalso della facoltà di cui all’articolo 8, comma 1, punto 1) della concessione-contratto REP. 7309/2011 (in essere con l'attuale concessionario) non acquistando i parcometri in uso e, pertanto, al termine del rapporto il concessionario attuale dovrà provvedere alla loro rimozione. Tale attività dovrà essere combinata con l’installazione dei nuovi parcometri da parte del nuovo concessionario.
5. Al termine dell’attuale rapporto concessorio la società rientrerà in possesso di n. 73 (settantatrè) parcometri di sua proprietà o, comunque, di quelli risultanti installati come rilevati da apposito verbale.
Art. 1 - Oggetto della concessione
1. Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di gestione, da parte dell'operatore economico incaricato, dei parcheggi pubblici a pagamento ubicati nel territorio del Comune di Spoleto (PG) come descritto di seguito e nei successivi articoli del presente capitolato prestazionale di appalto:
A) Fornitura e installazione a cura diretta della ditta aggiudicataria di n. 73 ( settantatrè) PARCOMETRI. L’aggiudicatario manterrà la proprietà e l’uso dei parcometri forniti per tutto il periodo di durata della concessione, alla scadenza i parcometri dovranno essere rimossi con il ripristino del suolo o in combinato con l’installazione dei nuovi dispositivi da parte del successivo concessionario.
B) Manutenzione e gestione dei PARCOMETRI e riversamento dei proventi al Comune con le modalità descritte nel Capitolato prestazionale di appalto.
C) Fornitura di tutto il MATERIALE DI CONSUMO necessario per il corretto funzionamento dei parcometri.
D) Gestione FORME DI ABBONAMENTO settimanale, mensile, trimestrale, semestrale e annuale, ove il Comune preveda di adottare tali tipologie di abbonamento, nonché FORME DI PAGAMENTO ALTERNATIVE all’utilizzo di moneta, gestione delle INFORMAZIONI e dei SERVIZI ACCESSORI alla sosta a pagamento.
E) rilascio di ABBONAMENTI E DI ALTRI TITOLI presso TERZI e SEDE comunale fissata nei locali di piazza Xxxxxx Xxxxxx nella struttura del sistema di mobilità alternativa POSTERNA. Tutti i costi relativi alla suddetta sede sono a carico del concessionario.
F) PRELIEVO DEI CORRISPETTIVI, verifica e contabilizzazione delle somme prelevate sulla scorta degli estratti conto o tickets emessi dagli apparecchi.
G) VERSAMENTO MENSILE DEGLI INCASSI tramite bonifico bancario, entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello di riferimento.
H) Presentazione al Comune dei RESOCONTI MENSILI DEGLI INCASSI, conservando presso la propria sede i documenti fiscali in precedenza indicati che dovranno essere disponibili in ogni momento per la verifica da parte dell'Amministrazione anche a mezzo di proprio revisore contabile all’uopo incaricato nonché presentazione della rendicontazione contabile secondo le modalità previste dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Il concessionario è tenuto alla RESA DEL CONTO ANNUALE entro il 28 febbraio ai sensi della normativa in materia di contabilità pubblica da allegare al RENDICONTO DI GESTIONE del Comune di Spoleto.
I) Installazione, rifacimento e manutenzione ordinaria e straordinaria della SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE relativa alle aree di parcheggio a pagamento (segnaletica di colore blu) nonché la medesima segnaletica attigua alle aree o stalli a pagamento come ad es. spazi riservati ad invalidi, stalli riservati al carico e scarico merci (segnaletica di colore giallo) ed attraversamenti pedonali almeno 1 (una) volta ogni 12 (dodici) mesi.
L) ATTIVITÀ DI CONTROLLO MEDIANTE MINIMO N° 6 (SEI) UNITÀ OPERATIVE FULL-TIME qualificate come “ausiliari del traffico” secondo il disposto della legge 15 maggio 1997, n. 127 con decreto ad personam del Sindaco come disposto dall'articolo 68, comma 2, legge 23 dicembre 1999, n. 488.
M) tutto quanto indicato nell’ambito dell’offerta tecnica.
Art. 2 – Condizioni generali del capitolato
1. La concessione deve essere accettata sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile ed imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato prestazionale, come integrato dall'offerta tecnica.
Art. 3 – Inizio e durata del servizio.
1. La durata della gestione è fissata per il periodo di anni 2 (due) decorrenti dalla data di consegna delle aree.
2. La data per l’avvio del servizio è stabilita in giorni 30 (trenta) dalla data di consegna delle aree di cui verrà redatto apposito verbale; entro tale termine il concessionario del servizio dovrà provvedere alle operazioni preliminari necessarie allo svolgimento del servizio medesimo. I parcometri devono essere installati in accordo con il Corpo della Polizia Municipale.
3. L'Amministrazione si riserva di affidare successivamente all'operatore economico aggiudicatario del contratto nuovi servizi consistenti nella ripetizione del servizio già affidato, secondo la procedura di cui all'art. 57 comma 5 lett. b) del D. Lgs. 163/2006.
Art. 4 - Individuazione delle aree e orari della sosta a pagamento. Periodo di attivazione.
1. Le aree in cui è istituita la sosta a pagamento, il periodo di attivazione e l’orario della sosta sono di seguito descritte.
2. Il numero complessivo degli stalli di sosta a pagamento è determinato ed articolato nell'ALLEGATO 4 della delibera di giunta comunale n° 325 del 17 dicembre 2015 che richiamato forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato prestazionale.
3. L’orario di funzionamento della sosta a pagamento, che comprende il periodo che intercorre tra il 01 gennaio al 31 dicembre, è disciplinato nell'ALLEGATO 4 della delibera di giunta comunale n° 325 del 17 dicembre 2015 che richiamato forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato prestazionale.
4. L’orario di funzionamento comprende sia i giorni feriali che festivi ad eccezione del periodo per in cui le aree di circolazione di interesse della concessione sono occupate da mercati, sagre, feste popolari, commercio in sede fissa ed altre manifestazioni organizzate, patrocinate e/o autorizzate dal Comune.
5. Nessun onere è riconosciuto al concessionario per la mancata disponibilità delle aree di sosta a pagamento a causa di eventuali lavori di manutenzione della sede stradale ovvero per lavori vari, per occupazioni di suolo pubblico o per eventi atmosferici e, comunque, per le attività, gli eventi e/o le manifestazioni di cui al comma 4. Il concessionario è tenuto a provvedere tempestivamente, a propria cura e spese, alle attività necessarie ad adeguare il funzionamento e lo stato del parcometro in funzione degli eventi di cui al comma 4 e comma 5, primo periodo.
6. Il Comune, a proprio insindacabile giudizio e senza che il concessionario possa opporre eccezione alcuna, ha la facoltà di eseguire le seguenti azioni, singole o in coerente combinazione:
a) istituire nuove aree a pagamento o diminuire le esistenti, in qualsiasi parte del territorio comunale, fino al limite del 30% sul totale delle aree complessive oggetto di concessione purché tale variazione sia nel limite del 15% degli introiti;
b) introdurre variazioni all'orario di funzionamento dei parcheggi e/o delle tariffe che comportino una variazione sugli introiti entro il limite del 15%;
c) modificare temporaneamente la localizzazione dei parcheggi e/o degli stalli a pagamento.
7. Le determinazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 6 del presente capitolato sono adottate previa consultazione con il concessionario. Qualsiasi determinazione che comporti variazioni oltre i limiti percentuali indicati comporteranno una separata contrattazione con il concessionario.
8. Qualora le azioni di cui al comma 6 del presente capitolato prestazionale richiedano la realizzazione, la variazione e/o l'eliminazione della segnaletica orizzontale e verticale gli oneri sono a carico del concessionario.
Art. 5 –Tariffe
1. Le tariffe da applicare nelle aree di sosta a pagamento conferite in concessione sono determinate dal Comune con delibera di giunta comunale.
2. Al momento della pubblicazione della presente gara le tariffe sono quelle di cui alla delibera di giunta comunale n° 325 del 17 dicembre 2015 che richiamata forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato prestazionale.
3. E’ fatto salva la facoltà del Comune di cui all’articolo 4, comma 6, lett. b) del presente capitolato prestazionale.
Art. 6 – Valore presunto della concessione
1. Il valore economico del servizio dato in concessione è costituito dalla percentuale sui ricavi derivanti dall’incasso dei parcometri e dalle altre forme di pagamento della sosta, IVA esclusa, ed è stimato in complessivi € 423.793,74 (eur quattrocentoventitremilasettecentonovantatre/74), di cui euro 1.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso e relativi alle attività di manutenzione della segnaletica.
2. Detto valore è dato dall'applicazione della percentuale posta a base d’asta sul totale degli incassi presunti nel biennio della concessione.
Art. 7 – Versamento al Comune
1. Entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello di riferimento, il concessionario del servizio verserà al Comune, con le modalità concordate con il competente Ufficio Comunale, l'intero importo incassato con la presentazione della fattura e del relativo resoconto mensile.
Art. 8 - Pagamento delle spettanze dovute al concessionario
1. La percentuale spettante al concessionario, come stabilita in sede di aggiudicazione, sarà versata mensilmente dietro presentazione di apposita fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni rese e del DURC regolare.
2. Il pagamento da parte del Comune è effettuato a mezzo di bonifico bancario, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della fattura con relativo resoconto mensile. Il corrispettivo è soggetto ad IVA. Le spese bancarie di bonifico sono a carico del concessionario.
3. Il concessionario non potrà richiedere ulteriori oneri, oltre al corrispettivo come sopra calcolato, a qualunque titolo vantati.
Art. 9 - Oneri a carico del concessionario
1. Sono comprese nel presente appalto tutte le prestazioni, le forniture, le strutture, il personale e le strumentazioni necessarie per lo svolgimento del servizio, le cui caratteristiche sono dichiarate nell'offerta tecnica.
2. I parcometri da installare, previsti in quantità pari a n. 73 (settantatrè), devono avere le seguenti caratteristiche generali:
a) essere omologati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) e rispondere a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e dall'articolo 192, del Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
b) avere il certificato di qualità secondo le norme ISO 9001:2008;
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c) avere struttura ad alta resistenza;
d) avere display a cristalli liquidi, alfanumerico, multilinea, retroilluminato in grado di fornire chiare indicazioni visive per l’utente;
e) essere dotati di stampante termica;
f) essere dotati di alimentazione con sistema funzionale alla continuità operativa del servizio;
g) essere dotati di un sistema di gestione remota finalizzata alla rilevazione della diagnostica ed elaborazione dei dati di cassa di ciascun parcometro mediante software di cui dovrà essere dotato anche il Comando della Polizia Municipale;
h) avere cassaforte monete blindata;
i) capacità di operare con temperatura di esercizio da -20 (venti) a +50 (cinquanta) °C e grado di protezione dagli agenti atmosferici minimo IP 45;
l) essere dotato di sistema abilitato ad accettare il pagamento con moneta contante in tutti i tagli da 0,05 a 2,00 euro (6 coni) e altre modalità di pagamento (es. tessera ricaricabile, carta di credito, bancomat, sms telefonico, carta moneta, altre forme di pagamento) ove previste nell’offerta tecnica presentata dal concessionario;
m) essere dotato di display almeno in lingua italiana ed inglese.
3. Almeno 2 (due) dei parcometri di cui al comma 2 devono essere dotati di lettore banconote e rendiresto con installazione prioritaria in via strada romana e piazza Xxxxxx Xxxxxx.
4. Le apparecchiature devono essere fornite e installate, entro 30 giorni dalla consegna delle aree di sosta, a cura e spese del concessionario, compresi tutti i lavori ritenuti utili allo scopo, oltre alla fornitura dell’adeguata segnaletica stradale orizzontale e verticale, la quale deve essere a norma del vigente Codice della Strada.
5. Deve essere fornita ed installata adeguata segnaletica stradale verticale, ben visibile all’utenza, riportante l’indicazione di area di sosta a pagamento, di orari e tariffe in vigore.
6. Qualora questo Comune, per mezzo dei propri uffici, riscontra inesattezze sulla adeguatezza della segnaletica stradale, il concessionario provvede ad implementare e/o modificare la segnaletica posta in essere entro 7 giorni lavorativi dalla segnalazione, con oneri a proprio carico.
7. Devono essere eseguiti tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, con tempestiva assistenza agli impianti, a cura e spese del concessionario per tutta la durata della gestione. A tale proposito, il concessionario si dovrà impegnare, in caso di malfunzionamento degli impianti, ad intervenire per il ripristino delle condizioni ottimali nelle 24 (ventiquattro) ore lavorative successive alla segnalazione ovvero nei tempi migliorativi previsti nell’offerta tecnica. Si precisa che il tempo di intervento è riferito all’orario giornaliero feriale e festivo 8:00 – 20:00.
8. Deve essere prevista da parte del concessionario l’immediata sostituzione o riparazione delle apparecchiature danneggiate ad opera di terzi, la cui spesa graverà direttamente sul concessionario.
9. Deve essere prevista da parte del concessionario la manutenzione di tutta la segnaletica orizzontale oggetto del presente appalto almeno una volta ogni 12 mesi e comunque con la maggiore frequenza prevista nell’offerta tecnica. E' onere del concessionario procedere, entro 30 (trenta) giorni
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dalla stipula del contratto, al rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale ovvero di tutte le aree o gli stalli a pagamento e di tutte le aree o gli stalli attigui riservati a invalidi, carico/scarico merci, residenti e attraversamenti pedonali. Deve essere prevista da parte del concessionario la manutenzione della segnaletica verticale installata e l'immediata sostituzione in caso di necessità dovuta a danneggiamenti, usura o modifiche di legge.
10. Deve essere previsto da parte del concessionario il servizio di prelievo dai parcometri del denaro presente nelle casseforti ed il versamento dello stesso nelle casse del Comune secondo quanto previsto dal bando e dal capitolato.
11. Il concessionario deve essere dotato, dall’inizio del servizio di gestione, di almeno sei unità di personale con mansioni di ausiliari del traffico ai fini del controllo del pagamento della sosta. Tale unità di personale sarà interamente a carico del concessionario come meglio disciplinato nel successivo articolo 13.
12. Il concessionario è tenuto alla RESA DEL CONTO ANNUALE entro il 28 febbraio ai sensi della normativa in materia di contabilità pubblica da allegare al RENDICONTO DI GESTIONE del Comune di Spoleto.
Art. 10 - Obblighi a carico del concessionario
1. Il concessionario è responsabile verso il Comune per quanto riguarda il buon funzionamento del servizio e verso terzi per danni provocati a persone o cose durante lo svolgimento dello stesso. A garanzia di tale responsabilità, prima della firma del contratto, il concessionario dovrà dimostrare di essere stipulare idonea polizza assicurativa.
2. Nell’espletare il servizio in concessione dovranno essere osservate le disposizioni espressamente dettate dal Comune in materia di modalità e conduzione dei parcheggi e contenute nel presente capitolato d’appalto. Il Comune ha la facoltà di disporre liberamente delle aree di parcheggio in occasione di pubbliche manifestazioni, eccezionali necessità o ricorrenze programmate o previo preavviso per altri eventi straordinari. E’ consentita la sosta gratuita:
a) veicoli al servizio dei soggetti disabili muniti di apposito contrassegno,
b) veicoli delle forze dell'ordine e dei servizi di soccorso,
c) veicoli al servizio del Comune muniti di apposito contrassegno,
d) altre tipologie di veicoli individuati con provvedimento del Comune, anche successivamente all'affidamento della gara, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.
3. Il concessionario, alla scadenza del periodo di gestione, è tenuto, su richiesta del Comune, a ripristinare lo stato dei luoghi a propria cura e spese.
4. Il concessionario garantisce, anche dopo la scadenza del periodo di affidamento di cui al presente capitolato, la continuità del servizio fino al subentro del nuovo eventuale soggetto, alle stesse condizioni.
5. Il concessionario, inoltre, dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti nel bando e nel capitolato prestazionale e consegnare la relativa documentazione prima della firma del contratto. Resta responsabile nei confronti del Comune dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato e si obbliga a tenerla indenne da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dal presente capitolato.
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Art. 11 - Obblighi del Comune
1. Al Comune compete l’onere di individuare, con propri atti, le aree e i posti auto da adibire a parcheggio pubblico a pagamento e rilascia tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie alla società per assumere a pieno titolo la gestione del servizio oggetto del presente capitolato.
2. Compete, inoltre, al Comune l’adozione degli atti deliberativi con i quali si individuano: le tariffe orarie, la tariffa minima consentita e le eventuali forme di abbonamento anche a tariffa agevolata.
Art. 12 - Vigilanza e controllo sul servizio
1. Il Comune si riserva la facoltà di esercitare permanentemente o nel modo che riterrà più opportuno i controlli relativi allo svolgimento del servizio, per mezzo della Polizia Municipale o altra unità organizzativa che l'Amministrazione dovesse individuare.
2. Eventuali carenze e/o negligenze del concessionario e/o degli addetti della stessa nell’espletamento del servizio saranno contestate a mezzo lettera, telefax o altro strumento telematico idoneo, entro 10 giorni dalla loro conoscenza. Il concessionario deve, comunque, immediatamente ripristinare la regolarità del servizio e comunicare, stesso mezzo, le eventuali giustificazioni.
Art. 13 - Addetti al controllo (ausiliari del traffico)
1. Nel rispetto delle prerogative concesse dal vigente Codice della Strada e dalle leggi complementari per quanto attiene la facoltà di controllo delle aree di sosta regolamentata da parte degli operatori del servizio di polizia stradale, ai quali è sempre concesso effettuare controlli in tal senso, il Comune affida al concessionario del servizio la sorveglianza delle aree di sosta a pagamento e delle zone funzionali al loro utilizzo, con le modalità di cui al presente articolo.
2. L’attività di controllo da parte del concessionario è svolta attraverso proprio personale addetto al controllo con l’assegnazione della qualifica di “ausiliario del traffico” che opera secondo quanto disposto dal presente articolo.
3. Gli ausiliari del traffico devono essere almeno 6 (sei) unità operative full-time.
4. Il concessionario deve garantire la presenza giornaliera di almeno quattro ausiliari del traffico per l’arco temporale di vigenza della sosta a pagamento, con un minimo di due a turno.
5. Gli ausiliari del traffico, ogni giorno, prima dell’inizio di ogni turno di servizio devono presentarsi presso il Comando della Polizia Municipale per gli adempimenti necessari all’espletamento del servizio stesso.
6. Il personale individuato dalla società per il controllo della sosta dovrà avere i seguenti requisiti:
a) idoneità a svolgere il lavoro, acquisita tramite apposito programma di formazione;
b) essere titolare di patente di guida di categoria B;
c) assenza di condanne penali e carichi pendenti per reati non colposi;
d) assenza di provvedimenti per la repressione della criminalità organizzata di stampo mafioso;
e) titolo di studio dell’obbligo o superiore;
f) stessi requisiti di moralità richiesti per la costituzione del rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione;
g) altri requisiti previsti dalla legge.
7. Il venir meno dei requisiti previsti per la copertura di detto incarico avrà come conseguenza l’immediata sostituzione di quell’unità di personale con altra ritenuta idonea da parte del concessionario.
8. Prima di prendere servizio al personale individuato dovrà essere conferita, con provvedimento del Sindaco, la qualifica di “Ausiliare del Traffico”.
10. Il personale individuato dal concessionario per il controllo della sosta deve essere munito, con onere a carico del medesimo concessionario, del seguente materiale o attrezzature:
a) adeguato e autonomo mezzo di trasporto;
b) adeguato vestiario fornito dal concessionario i cui segni distintivi e accessori dovranno essere preventivamente concordati con il Comando della Polizia Municipale;
c) sistema idoneo al fine di sanzionare le violazioni accertate al Codice della Strada nelle aree gestite dalla società secondo le direttive del Comando della Polizia Municipale.
11. Gli “ausiliari del traffico” compiono tutte le attività di controllo compresa l’emissione dei provvedimenti sanzionatori. La gestione delle violazioni accertate dall'ausiliario del traffico, ivi compresa la gestione dei ricorsi, sono interamente di competenza del Comune. A tal fine le violazioni accertate dal personale ausiliario devono essere trasmesse al Comando di Polizia Municipale settimanalmente. I proventi conseguenti alle sanzioni comminate sono di competenza del concedente.
12. Le oblazioni “brevi manu” all’Ausiliario del traffico non sono consentite.
13. Non è ammesso il recupero civilistico degli importi non pagati per la sosta.
14. Il personale con compiti di controllo della sosta dovrà sempre comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e tenere, in ogni caso, un atteggiamento consono all’incarico di pubblico servizio cui è preposto. In ogni caso il personale dovrà essere cortese e rispettoso verso l'utenza, alla quale dovrà fornire ogni informazione richiesta che si riferisca alla sosta e circolazione delle aree oggetto di controllo.
15. Sono a carico del concessionario tutte le spese per la retribuzione del personale con compiti di controllo della sosta, ivi compresi assegni, indennità, contributi previdenziali ed assicurativi dovuti per legge e per il contratto collettivo nazionale dei lavoratori che ad essi dovrà essere applicato.
16. Tutto il personale agisce sotto la diretta responsabilità del concessionario e può essere sostituito, per comprovati motivi, su richiesta dell’Amministrazione Comunale.
17. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra la società concessionaria e i suoi dipendenti o incaricati, pertanto nessun diritto potrà essere fatto valere verso l’Amministrazione Comunale se non previsto da disposizioni di legge.
18. Sarà inoltre compito dell'ausiliario del traffico verificare, prima di ogni controllo, il buon funzionamento dei parcometri e la correttezza della segnaletica stradale. Nel caso in cui l'ausiliario accerti il malfunzionamento delle apparecchiature o la carenza della segnaletica stradale deve immediatamente darne comunicazione al concessionario e al Comando di Polizia Municipale.
Art. 14 – Personale. Tutela sanitaria e previdenziale. Protezione ai fini della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
1. Il concessionario è obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati per l’esecuzione del servizio condizioni retributive e normative non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria. Inoltre è obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro pongono a suo carico, nonché ad assolvere tutti gli obblighi dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risoluzione del contratto e di esclusione del concessionario dalle future gare in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle norme di sicurezza.
2. Le prestazioni appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. Il concessionario è responsabile in solido dell’osservanza delle suddette norme da parte dei propri dipendenti.
3. Il concessionario dovrà in particolare essere in regola con i seguenti adempimenti:
a) redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008;
b) nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008;
c) nomina del Medico competente ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008.
4. Ai sensi dello stesso art. 18 sopra menzionato, la società concessionaria è inoltre tenuta a:
a) dare disposizioni affinché siano attuate da tutti i lavoratori le misure di sicurezza e di igiene previsti nei piani di sicurezza e dalla legislazione vigente;
b) rendere edotti tutti i lavoratori dei rischi pertinenti alle attività cui sono interessati;
c) fornire a tutti i lavoratori i mezzi di protezione collettivi e individuali previsti dai piani di sicurezza e dalle vigenti norme;
d) verificare periodicamente la funzionalità e l’adeguatezza di tutti i dispositivi di protezione;
e) fornire a tutti i lavoratori una corretta formazione sia di carattere generale sia specifica sulle mansioni da svolgere in forza della presente concessioneo.
5. Le gravi e ripetute violazioni delle suddette prescrizioni, previa formale costituzione in mora del concessionario da parte del Comune, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
6. Il concessionario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 31 e 33 e all’allegato XIII del D.Lgs. n. 81/2008.
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7. Il concessionario è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del Comune, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il responsabile tecnico è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione del servizio affidato.
8. Il concessionario deve produrre copia del sopra citato documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008.
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto. Subappalto.
1. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
2. Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 30% e secondo le modalità e condizioni previste dall’art. 118 del d.lgs. n.163/2006.
Art. 16 - Stipulazione del contratto.
1. Le condizioni offerte dal concessionario in fase di gara sono per esso vincolanti a tutti gli effetti contrattuali. Il concessionario deve presentare la documentazione necessaria alla firma del contratto di concessione tassativamente nei tempi che gli verranno comunicati dall'Ufficio Contratti.
2. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione entro il termine sopra indicato, il concessionario è dichiarato decaduto dall’aggiudicazione, il Comune escute la cauzione provvisoria e il servizio è aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria di gara.
Art. 17 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto.
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati posti a base di gara vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato previsto e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, stabiliti dal responsabile unico del procedimento.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio.
Art. 18 - Documenti che fanno parte del contratto.
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a) il presente Capitolato speciale d’appalto;
b) tutti i documenti posti a base di gara.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori, servizi e forniture a favore di una pubblica amministrazione, anche se materialmente non espressamente richiamate nei documenti reggenti l’appalto, ed in particolare:
a) il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e relativo Regolamento di attuazione;
b) le norme del Codice civile disciplinanti il contratto tipico oggetto della fornitura;
c) le norme ISO 9004 relative alla qualità dei prodotti e dei servizi, nonché al soddisfacimento del cliente;
d) i Regi Decreti 18.11.23 n. 2440 e 23.05.24, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
Art. 19 - GARANZIE
1. L'Aggiudicatario è l’unico responsabile di tutti i danni, diretti o indiretti, causati o subiti nell’esecuzione del Servizio e derivanti dal mancato puntuale adempimento degli obblighi contrattuali assunti o previsti dalla normativa vigente.
2. L'Aggiudicatario dovrà, prima dell’avvio del Servizio, stipulare una polizza assicurativa RCT/O per l’adeguata copertura di tutti i danni comunque connessi alla prestazione del Servizio stesso. La predetta garanzia dovrà avere efficacia per l’intera durata del rapporto contrattuale tra il Comune di Spoleto e l'Aggiudicatario e fino a 6 mesi dopo la sua cessazione. L'Aggiudicatario dovrà, prima dell’avvio del Servizio, consegnare al Comune di Spoleto copia della polizza sottoscritta.
3. L'Aggiudicatario dovrà inoltre costituire, prima della stipula del Contratto di concessione, una garanzia, tramite fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione, per tutta la durata del contratto. La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Spoleto. In caso di raggruppamento o di consorzio ordinario di concorrenti, la cauzione dovrà essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento o del Consorzio.
4. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 22, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest’ultima in caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell’avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, sempre salvo il diritto del Comune di Spoleto al risarcimento del maggior danno.
Tale fideiussione verrà svincolata progressivamente.
Art. 20 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto di affidamento
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di :
a) perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia;
b) accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione.
Art. 21 - Spese contrattuali
1. Il rapporto tra il Comune di Spoleto e l’Aggiudicatario selezionato si perfeziona con la stipulazione del contratto in forma pubblico amministrativa entro sessanta giorni dall’aggiudicazione e dopo le verifiche di legge. La stipula del contratto è subordinata all’avvenuta costituzione della cauzione
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definitiva ed al versamento delle spese contrattuali.
2. Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese di contratto, quelle di stampa, bolli e registri relativi alla gara, nonché delle copie di contratto e di documento che gli debbono essere consegnati.
Art. 22 - Inadempimenti e penalità
1. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, il Comune invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
2. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla ditta aggiudicataria, che dovranno comunque pervenire al Comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dal Comune, si procederà a detrarre una penalità, come sotto indicato, dopo n. 2 (due) richiami scritti, per i quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni addotte dalla ditta aggiudicataria:
a) penale giornaliera di € 100,00 (eur cento/00) in caso di mancato rispetto dei termini di consegna e di installazione dei parcometri e della relativa segnaletica;
b) penale giornaliera di € 50,00 (eur cinquanta/00) in caso di mancata trasmissione nei tempi previsti dei dati di cui all’art. 7 del presente Capitolato;
c) penale giornaliera di € 100,00 (eur cento/00) in caso di ritardo oltre il termine stabilito in sede di gara, nell’esecuzione degli interventi di manutenzione e assistenza;
d) penale per il ritardato adempimento delle altre obbligazioni assunte in base al presente Capitolato stabilita in misura giornaliera dello 0,3 per mille del corrispettivo contrattuale netto annuale.
3. Il Comune potrà procedere al recupero della penale anche mediante trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.
4. L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.
Art. 23 - Risoluzione per inadempimento
1. Il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali debitamente contestati all'Aggiudicatario; in tal caso il Responsabile del procedimento procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti al l'Aggiudicatario assegnandogli il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, e in caso di urgenza 48 ore, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Aggiudicatario abbia risposto, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Aggiudicatario con PEC o raccomandata A/R.
2. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato;
1. fallimento dell’aggiudicatario;
2. mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui al precedente articolo 19;
3. le ripetute violazioni delle modalità di esecuzione del Servizio debitamente contestate;
4. mancato rispetto del Codice di Comportamento nazionale di cui al D.P.R. 62/2013 ed integrativo del Comune di Spoleto;
5. sospensione ingiustificata del servizio;
6. perdita dei requisiti di moralità cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006;
7. la cessione del contratto;
8. l’effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
9. nelle altre ipotesi previste dalla legge e dal presente capitolato.
3. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell’Aggiudicatario, il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento delle attività oggetto di appalto. L’affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara.
4. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente articolo 19.
5. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'Aggiudicatario, salvo l’eventuale danno ulteriore. In tutti i casi di risoluzione del contratto per colpa dell'Aggiudicatario, questi è tenuto al risarcimento di tutti i danni comunque derivanti o connessi al verificarsi della causa di risoluzione.
6. Ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, qualora nel corso della durata del contratto sopravvenisse una Convenzione Consip con condizioni migliorative a quelle del contratto di cui alla presente procedura, il Comune si riserva la facoltà di rinegoziare il contratto medesimo o di recedere dallo stesso alle condizioni stabilite nel sopra richiamato articolo.
Art. 24 - Definizione delle controversie
Per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, il Foro competente è quello di Spoleto.
Art. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1 L’affidatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente procedura ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. L'Aggiudicatario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione al Comune di Spoleto e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il seguente codice CIG: 6573090D73.
Art. 26 – CLAUSOLA DI LEGALITA'
1. Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici dipendenti o amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
2. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.
3. L’esercizio della potestà risolutoria di cui ai precedenti commi 1 e 2 da parte del Comune di Spoleto è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Art. 27 - Rinvio a disposizioni di legge.
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel contratto, si dovrà fare riferimento alle disposizioni di legge emanate in materia. Le norme contenute sono soggette a revisione automatica qualora diventassero incompatibili con disposti di nuove normative.
Il dirigente comandante Xxx. Col. Xxxxxxxx Xxxxx
Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il “Codice dell’amministrazione digitale” ed è conservato in originale presso l’archivio informatico del Comune di Spoleto