ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
Per il monitoraggio, studio e analisi economica del comparto delle produzioni agricole ed agroalimentari della Regione Lazio, con particolare riguardo alla valorizzazione delle risorse della biodiversità agraria a rischio di erosione genetica anche mediante formazione di appositi prezziari
TRA
L’ Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (d’ora innanzi denominata ARSIAL), nella persona del Presidente del CdA Xxx. Xxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso ARSIAL, xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00 ‐ 00000 Xxxx – CF e P. IVA 04838391003.
Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (d’ora innanzi denominata ISMEA), nella persona del Presidente, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso ISMEA con sede legale in Xxxxx Xxxxx, 00
‐ 00000 Xxxx ‐ CF 08037790584, P.IVA 01942351006;
PREMESSO CHE
‐ ARSIAL è un Ente di diritto pubblico strumentale della Regione Lazio, istituito con legge regionale n. 2/1995 e ss. mm. ed ii., al fine di promuovere lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura laziale, nonché la multifunzionalità e la valorizzazione qualitativa, economica e sociale del sistema agricolo regionale ed in particolare la tutela della diversità biologica delle specie animali e vegetali di interesse agrario (art. 2, comma 1 lett. i) e studi, ricerche e indagini sistematici sui mercati agro‐alimentari in Italia e all'estero, in correlazione alle prospettive di mercato (art.2, comma 1, lett. d);
‐ ISMEA, Ente pubblico economico nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e ai sensi dell’art.3, lett. a) e b), dello Statuto, adottato con DM del 21/10/2016, svolge attività di rilevazione sistematica dei dati delle informazioni nei settori di competenza e analisi strutturali, congiunturali e previsionali riguardanti la produzione, i costi, i mercati e i consumi in Italia e nell'Unione europea, nonché l'elaborazione e la divulgazione di dati informativi, anche in collaborazione con le altre fonti ufficiali esistenti nell'ambito del SIAN e del SISTAN, di cui ISMEA fa parte in base al Decreto legislativo n. 322 del 1989 art. 2 lett. g) e dello Statuto; erogazione di servizi e di supporti informativi finalizzati alla trasparenza del mercato, all'integrazione delle filiere produttive e alla stipula di accordi interprofessionali, nonché servizi per la riduzione e il monitoraggio dei costi di produzione, per la comunicazione, promozione e la commercializzazione delle produzioni agricole, agroalimentari e ittiche;
‐ ARSIAL su mandato della Regione Lazio, supporta i produttori nell’iter di validazione dei “Prodotti Agroalimentari Tradizionali” secondo le previsioni del D.M. 350/1999 “Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali”; assiste le comunità locali, i consorzi di tutela e i produttori e/o i trasformatori nella predisposizione delle istanze di caratterizzazione di nuove produzioni o di revisione dei disciplinari attivi nell’ambito del sistema di qualità regolamentata quali DOP/IGP/STG di cui al Reg. UE 1151/2012 e attua la L.R. 15/2000 in materia di tutela delle risorse animali e vegetali di interesse agrario a rischio di erosione genetica;
CONSIDERATO CHE
‐ l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
‐ l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici ‐ , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;
‐ conformemente alle finalità della L.R. 15/2000, e relativi strumenti di attuazione, in materia di tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, il presente Accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza;
‐ gli eventuali oneri finanziari che deriveranno dalle previste convenzioni o accordi di collaborazione non possono figurarsi quali pagamento di un corrispettivo ma rappresentano un contributo alle spese effettivamente sostenute da ISMEA nell’ottica della reale condivisione di compiti e responsabilità;
‐ il presente Accordo‐Quadro richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future convenzioni operative o accordi di collaborazione ed ulteriormente attuative. Per quanto non espressamente disposto da futuri Accordi o Convenzioni si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Accordo‐Quadro;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Si conviene tra le parti quanto segue
Art. 1 Premessa
La premessa e le considerazioni sono parte integrante del presente Accordo‐Quadro.
Art. 2 Oggetto e durata
Le parti del presente Accordo‐Quadro si impegnano a collaborare con riferimento alle seguenti attività:
- realizzazione di attività e progetti, in coerenza con quanto previsto dal Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, e con i conseguenti Piani Annuali di cui alla legge regionale 15/2000, finalizzati alla definizione di un prezzario relativo a prodotti primari e preparazioni derivanti dalle risorse della biodiversità animale e vegetale di interesse agrario del Lazio, da far confluire nella Camera di Commercio di Roma, che possa essere utilizzato come riferimento per la liquidazione dei danni da fauna selvatica, per alcune iniziative di sostegno pubblico alle filiere locali e per
documentare concretamente le opzioni di successo conseguibili con la diversificazione produttiva, al fine di indirizzare anche progetti di valorizzazione su scala territoriale;
- Implementazione di protocolli di monitoraggio dei prezzi alla produzione e delle tendenze di mercato dei prodotti agricoli e agroalimentari della Regione Lazio di cui alle referenze tutelate dalla legge regionale 15/2000, D.M. 350/99 e Reg. UE 1151/2012;
- monitoraggio e analisi economica delle principali filiere produttive, con particolare riguardo al comparto delle produzioni di qualità, bio, DO/IG e dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali del Lazio (PAT);
Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e termina il 31 dicembre del 2027.
Art. 3
Adesione successiva all’Accordo‐Quadro
Al presente Accordo possono aderire anche successivamente Dipartimenti Universitari e/o altri soggetti pubblici che ne condividano le finalità.
L’adesione è formalizzata con la stipula di un atto integrativo del presente Accordo.
Art. 4 Convenzioni operative
Il presente Accordo‐Quadro non costituisce alcun obbligo per le parti relativamente all'affidamento di incarichi a titolo oneroso e non prevede alcun onere e/o rimborso. L’eventuale realizzazione di attività che prevedano contenuto economico, sarà regolamentata da successive e specifiche convenzioni operative o accordi di collaborazione, atti nei quali saranno dettagliatamente articolate le azioni da conseguire, le modalità operative e i relativi rimborsi eventuali.
Nello specifico, le Convenzioni Operative e gli Accordi di collaborazione dovranno contenere le descrizioni dettagliate di:
a) attività da svolgere;
b) obiettivi da realizzare;
c) termini e condizioni di svolgimento;
d) tempi di attuazione;
e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti;
f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico‐scientifiche e delle loro modalità di erogazione.
Art. 5
Struttura di gestione dell’accordo quadro
Il coordinamento delle attività previste verrà svolto dai responsabili delle rispettive strutture.
Art. 6 Recesso
Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente accordo dando un preavviso all’altra Parte di almeno trenta giorni, fermo restando il completamento delle attività già in essere.
Nel caso di scadenza o di recesso, gli impegni assunti nell’ambito di Accordi di collaborazione / Convenzioni operative, di cui al precedente art.4, dovranno essere portati a compimento, salvo diverso Accordo tra le Parti e i Xxxxxxxx firmatari, di volta in volta, interessati.
Art. 7
Riservatezza e trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.
Le Parti dichiarano di rispettare, nel trattamento delle informazioni personali, la normativa di riferimento (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018), anche dal punto di vista della sicurezza e si impegnano a elaborare le informazioni oggetto del presente protocollo di intesa in ossequio ai principi generali e alle disposizioni particolari della citata normativa di riferimento.
Art. 8 Proprietà dei risultati
Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo sono di proprietà delle parti e resi pubblici per le finalità del presente Accordo e non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario.
Art. 9 Responsabilità
Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.
Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l’INAIL o altra compagnia assicuratrice.
Art. 10 Registrazione
Il presente atto verrà registrato in caso d’uso. Xxxxx, approvato e sottoscritto
ROMA,
Per ISMEA
Il Presidente Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
Per ARSIAL
Il Presidente del CdA Xxx. Xxxxx Xxxxxx