Accordo europeo
Traduzione1
Accordo europeo
0.741.101
completante la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968
Concluso a Ginevra il 1° maggio 1971
Approvato dall’Assemblea federale il 15 dicembre 19782
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera l’11 dicembre 1991 Entrato in vigore per la Svizzera l’11 dicembre 1992
(Stato 28 marzo 2006)
Le Parti contraenti,
Parti alla Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 19683,
nell’intento di stabilire una maggiore uniformità delle norme relative alla circolazio- ne stradale in Europa,
hanno convenuto:
Art. 1
1. Le Parti contraenti, Parti alla Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968, prenderanno i provvedimenti appropriati affin- ché le norme relative alla circolazione stradale in vigore sul loro territorio siano sostanzialmente conformi con le disposizioni dell’Annesso al presente Accordo.
2. Sempre che non siano incompatibili in alcun punto con le disposizioni dell’Annesso al presente Accordo,
a) tali norme possono non riprendere quelle determinate disposizioni applican- tisi a situazioni che non si presentano sul territorio delle Parti contraenti in causa;
b) tali norme possono contenere disposizioni non previste nel suddetto Annes- so.
3. Le disposizioni del presente articolo non obbligano le Parti contraenti a prevedere sanzioni penali per qualunque infrazione alle disposizioni dell’Annesso incorporate nelle loro norme di circolazione.
RU 1993 478; FF 1978 I 1356
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Art. 1 cpv. 1 lett. c del DF 15 dic. 1978 (RU 1993 400).
3 RS 0.741.10
Art. 2
1. Il presente Accordo sarà aperto fino al 31 dicembre 1972 alla firma degli Stati che sono firmatari della Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968 o vi hanno aderito e che sono membri della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, o ammessi alla Commissione a titolo consultivo in conformità con il paragrafo 8 del mandato di questa Commissione.
2. Il presente Accordo è soggetto a ratifica dopo che lo Stato avrà ratificato la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968 o vi abbia aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segreta- rio generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Il presente Accordo rimarrà aperto all’adesione di ogni Stato di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che è Parte alla Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.
Art. 3
1. Ogni Stato potrà al momento in cui firmerà o ratificherà il presente Accordo o vi aderirà o ad ogni successivo momento, dichiarare con notifica diretta al Segretario generale che l’Accordo diviene applicabile a tutti i territori o ad uno qualunque tra essi di cui assicura i rapporti internazionali. L’Accordo diverrà applicabile al territo- rio o ai territori designato (i) nella notifica trenta giorni dopo la data in cui il Segre- tario generale avrà ricevuto tale notifica o alla data di entrata in vigore dell’Accordo per lo Stato che invia la notifica, se tale data è posteriore alla precedente.
2. Ogni Stato che avrà effettuato una dichiarazione in virtù del paragrafo 1 del presente articolo potrà in qualsiasi data successiva, con notifica diretta al Segretario generale, dichiarare che l’Accordo cesserà di essere applicabile al territorio designa- to nella notifica e l’Accordo cesserà di essere applicabile al detto territorio un anno dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto tale notifica.
Art. 4
1. Il presente Accordo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascun Stato che ratificherà il presente Accordo o vi aderirà dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, l’Accordo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito, da parte di detto Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.
3. Se la data di entrata in vigore come risulta dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo è precedente a quella che risulta dall’applicazione dell’Articolo 47 della Convenzio- ne sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968, è a quest’ultima data che il presente Accordo entrerà in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 5
Alla sua entrata in vigore, il presente Accordo abrogherà e sostituirà, nei rapporti tra le Parti contraenti, le norme concernenti la circolazione stradale contenute nell’Accordo europeo che completa la Convenzione sulla circolazione stradale ed il Protocollo relativo alla segnaletica stradale del 1949, firmato a Ginevra il 16 settem- bre 1950 nonché l’Accordo europeo relativo all’applicazione dell’articolo 23 della Convenzione del 1949 sulla circolazione stradale, relativo alle dimensioni ed ai pesi dei veicoli ammessi a circolare su alcune strade delle Parti contraenti in data 16 settembre 1950.
Art. 6
1. Dopo un periodo di dodici mesi, a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo, ogni Parte contraente potrà proporre uno o più emendamenti all’Accordo. Il testo di ogni proposta di emendamento, accompagnato da un esposto delle motiva- zioni, sarà inviato al Segretario generale che lo comunicherà a tutte le Parti contraen- ti. Le Parti contraenti avranno la possibilità di far sapere al Segretario generale entro un termine di dodici mesi a seguito della data di questa comunicazione:
a) se accettano l’emendamento, oppure
b) se esse lo respingono, oppure
c) se esse desiderano che una conferenza sia convocata per esaminarlo. Il Se- gretario generale trasmetterà altresì il testo dell’emendamento proposto agli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente Accordo.
2. a) Ogni proposta di emendamento che sia stata comunicata in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo sarà ritenuta accettata se, entro il termine di dodici mesi surriferito, meno di un terzo delle Parti con- traenti informano il Segretario generale sia che respingono l’emendamento, sia che desiderano che una conferenza sia convocata per esaminarlo. Il Se- gretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti ogni accettazione od ogni rifiuto dell’emendamento proposto, nonché ogni domanda di convoca- zione di una conferenza. Se il numero totale dei rifiuti e delle domande rice- vuti durante il termine specificato di dodici mesi è inferiore al terzo del nu- mero totale delle Parti contraenti il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti che l’emendamento entrerà in vigore sei mesi dopo la sca- denza del termine di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente arti- colo per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante il termi- ne specificato, hanno respinto l’emendamento o domandato la convocazione di una conferenza per esaminarlo;
b) Ogni Parte contraente la quale, durante il termine surriferito di dodici mesi, abbia respinto una proposta di emendamento o domandato la convocazione di una conferenza per esaminarlo, potrà, in ogni tempo dopo la scadenza di detto termine, notificare al Segretario generale che accetta l’emendamento ed il segretario generale comunicherà tale notifica a tutte le altre Parti
contraenti. L’emendamento entrerà in vigore per la Parte contraente che avrà notificato la sua accettazione, sei mesi dopo la data alla quale il Segretario generale avrà ricevuto la notifica.
3. Se un emendamento proposto non è stato accettato in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo e se, entro il termine di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo, meno della metà del numero totale delle Parti contraenti infor- mano il Segretario generale che esse respingono l’emendamento proposto e se un terzo almeno del numero totale delle Parti contraenti, ma non meno di cinque, lo informano che esse lo accettano o che desiderano che una conferenza sia convocata per esaminarlo, il Segretario generale convocherà una conferenza al fine di esamina- re l’emendamento proposto od ogni altra proposta che gli venisse presentata in virtù del paragrafo 4 dei presente articolo.
4. Se una conferenza è convocata in conformità con le norme del paragrafo 3 del presente articolo, il Segretario generale vi inviterà tutte le Parti contraenti e gli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente Accordo. Egli richiederà a tutti gli Stati invitati alla Conferenza di presentargli al più tardi sei mesi prima della data di apertura, tutte le proposte che essi desiderano che siano esaminate da tale Conferenza oltre all’emendamento proposto, e comunicherà tali proposte almeno tre mesi prima della data di apertura della Conferenza, a tutti gli Stati invitati alla Conferenza.
5. a) Ogni emendamento al presente Accordo sarà ritenuto accettato se è stato adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati rappresentati alla Confe- renza, purché tale maggioranza raggruppi almeno i due terzi delle Parti con- traenti rappresentate alla Conferenza. Il Segretario generale notificherà a tut- te le Parti contraenti l’adozione dell’emendamento e questo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data di tale notifica per tutte le Parti contraenti ad ecce- zione di quelle che, durante questo periodo, avranno notificato al Segretario generale che esse respingono l’emendamento.
b) Ogni Parte contraente che avrà respinto un emendamento durante il periodo sopraindicato di dodici mesi potrà in ogni tempo notificare il Segretario ge- nerale, che essa lo accetta ed il Segretario generale comunicherà tale notifica a tutte le altre Parti contraenti. L’emendamento entrerà in vigore per la Parte contraente che avrà notificato la sua accettazione sei mesi dopo la data alla quale il Segretario generale avrà ricevuto la notifica o alla fine del periodo sopraindicato di dodici mesi, se tale data è posteriore alla precedente.
6. Se la proposta di emendamento non è considerata accettata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, e se non concorrono le condizioni prescritte al paragrafo 3 del presente articolo per la convocazione di una Conferenza, la proposta di emendamento sarà considerata respinta.
7. A prescindere dalla procedura di emendamento di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, l’annesso al presente Accordo può essere modificato per via di accordo tra le Amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti. Se l’Amministrazione di una Parte contraente ha dichiarato che la sua legislazione nazionale la obbliga a subordinare il suo accordo all’ottenimento di una autorizza- zione speciale a tal fine o all’approvazione di un organo legislativo il consenso dell’Amministrazione competente della Parte contraente in oggetto alla modifica
dell’annesso sarà considerato come dato quando tale Amministrazione avrà dichiara- to al Segretario generale che le autorizzazioni o le approvazioni richieste sono state ottenute. L’accordo tra le Amministrazioni pertinenti potrà prevedere che le antiche disposizioni dell’annesso rimangano in vigore in tutto o in parte, per un periodo transitorio, contemporaneamente alle nuove. Il Segretario generale stabilirà la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
8. Ciascun Stato al momento in cui firmerà, o ratificherà il presente Accordo o vi aderirà, notificherà al Segretario generale nome ed indirizzo della sua Amministra- zione competente a dare il benestare previsto al paragrafo 7 del presente articolo.
Art. 7
Ogni Parte contraente potrà denunciare il presente Accordo con notifica scritta diretta al Segretario generale. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica. Ogni Parte contraente la quale cessi di essere Parte alla Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968, cesserà alla stessa data di essere Parte al presente Accordo.
Art. 8
Il presente Accordo cesserà di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti è inferiore a cinque durante un periodo qualunque di dodici mesi consecutivi, nonché in ogni momento in cui cesserà di essere in vigore la convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968.
Art. 9
1. Ogni controversia tra due o più Parti contraenti relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo, che le Parti alla controversia non avrebbero potuto regolare a mezzo di negoziazione o in altro modo, sarà sottoposta ad arbitrato se una qualunque delle Parti contraenti alla controversia lo domanda e sarà di conse- guenza deferita a uno o più arbitri prescelti di comune accordo dalle Parti alla con- troversia. Se, entro tre mesi a decorrere dalla richiesta di arbitrato, le Parti alla controversia non pervengono ad intendersi sulla scelta di un arbitro o degli arbitri una qualunque di dette Parti potrà domandare al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di nominare un arbitro unico dinanzi al quale la controversia sarà rinviata per la decisione.
2. La sentenza dell’arbitro o degli arbitri designati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo sarà obbligatoria per le Parti contraenti alla controversia.
Art. 10
Nessuna disposizione del presente Accordo sarà interpretata nel senso di vietare ad una Parte contraente di prendere i provvedimenti compatibili con le norme dello
Statuto delle Nazioni Unite4 e limitati alle esigenze dettate dalle circostanze, che essa ritenga necessarie per la sua sicurezza esterna o interna.
Art. 11
1. Ogni Stato potrà, all’atto della firma del presente Accordo o del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera vincolato dall’articolo 9 del presente Accordo. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall’articolo 9 nei confronti di una qualunque delle Parti contraenti che avrà effettua- to tale dichiarazione.
2. Le riserve al presente Accordo, diverse dalla riserva di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono autorizzate a patto che siano formulate per iscritto e, se sono state formulate prima del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, che esse siano confermate in detto strumento.
3. Ogni Stato, all’atto del deposito del suo strumento di ratifica del presente Accor- do o di adesione a quest’ultimo, notificherà per iscritto al Segretario generale in quale misura le riserve da esso eventualmente formulate alla Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1966 si applicano al presente Accordo. Le riserve che non fossero state oggetto della notifica effettuata all’atto del deposito dello strumento di ratifica del presente Accordo o di adesione a quest’ultimo, saranno ritenute non applicarsi al presente Accordo.
4. Il Segretario generale comunicherà le riserve e notifiche effettuate in applicazio- ne del presente articolo, a tutti gli Stati di cui all’articolo 2 del presente Accordo.
5. Ogni Stato il quale abbia effettuato una dichiarazione, una riserva o una notifica in virtù del presente articolo, potrà, in ogni tempo, ritirarla con notifica indirizzata al Segretario generale.
6. Ogni riserva effettuata in conformità con il paragrafo 2 o notificata in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo:
a) modifica, per la Parte contraente che ha effettuato o notificato detta riserva, le disposizioni dell’Accordo che sono oggetto della riserva entro i limiti di quest’ultima;
b) modifica queste disposizioni entro i medesimi limiti per le altre Parti contra- enti per quanto riguarda i loro rapporti con la Parte contraente che ha effet- tuato o ha notificato la riserva.
Art. 12
Oltre alle dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli articoli 6 e 11 del presente Accordo, il Segretario generale notificherà alle Parti contraenti ed agli altri Stati di cui all’articolo 2:
a) le firme, ratifiche ed adesioni di cui all’articolo 2;
b) le notifiche e dichiarazioni di cui all’articolo 3;
4 RS 0.120
c) le date di entrata in vigore del presente Accordo in virtù dell’articolo 4;
d) la data di entrata in vigore degli emendamenti al presente Accordo in con- formità con i paragrafi 2, 5 e 7 dell’articolo 6;
e) le denunce di cui all’articolo 7;
f) l’abrogazione del presente Accordo di cui all’articolo 8.
Art. 13
Dopo il 31 dicembre 1972, l’originale del presente Accordo sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati di cui all’articolo 2 del presente Accordo.
In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il pre- sente Accordo.
Fatto a Ginevra, il primo maggio millenovecentosettantuno, in un solo esemplare, nelle lingue inglese, francese e russa, i tre testi facenti ugualmente fede.
(Seguono le firme)
Annesso5
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente annesso, per «Conven- zione» si intende la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968.
2. Il presente annesso contiene unicamente integrazioni e modifiche apportate alle disposizioni corrispondenti della Convenzione.
3. Ad articolo primo della Convenzione (Definizioni)
Alinea c)
Detto alinea andrà letto come segue: «Per «centro abitato» si intende un’area che comprende degli edifici e le cui vie di accesso e di uscita sono specificatamente indicate come tali»;
Comma supplementare, da inserire immediatamente dopo il comma c) del presente articolo
Detto comma andrà letto come segue:
Il termine «zona residenziale» indica un’area ideata a tale scopo in cui vigono norme speciali di circolazione e le cui vie di accesso e di uscita sono indicate come tali.
Alinea n)
I veicoli a tre ruote il cui peso a vuoto non supera 400 kg (900 libbre) saranno assi- milati ai motocicli.
Alinea addizionale, da inserire alla fine di detto articolo
Tale alinea sarà redatto come segue: «Sono assimilate ai pedoni le persone che spingono o trainano una carrozzella per bambini, malati o infermi, o ogni altro veicolo di piccole dimensioni e senza motore, nonché le persone che conducono a mano, mentre camminano, un ciclo o un ciclomotore, nonché gli infermi che viag- giano in una sedia a rotelle da essi stessi azionata o che circola ad andatura di pas- so.»
4. Ad articolo 3 della Convenzione (Obblighi delle Parti contraenti)
Paragrafo 4
Le misure che sono oggetto del presente paragrafo non potranno né modificare la portata dell’articolo 39 della Convenzione, né rendere facoltativa la disposizione in esso contenuta.
5 Aggiornato dagli emendamenti entrati in vigore il 28 ago. 1993 (RU 1993 3426) ed il 28 mar. 2006 (RU 2007 3617).
5. Ad articolo 6 della Convenzione (Ingiunzioni date dagli agenti preposti alla circolazione)
Paragrafo 3
Le disposizioni del presente paragrafo, che sono raccomandazioni nella Convenzio- ne, saranno obbligatorie.
6. Ad articolo 7 della Convenzione (Norme generali)
Paragrafo 2
Le disposizioni di detto paragrafo, che sono raccomandazioni nella Convenzione, saranno obbligatorie.
Paragrafo supplementare, da inserire alla fine del presente articolo
Detto paragrafo andrà letto come segue:
«Le legislazioni nazionali devono determinare le norme applicabili all’uso delle cinture di sicurezza o di dispositivi analoghi da parte dei bambini come pure al trasporto dei bambini autorizzati ad occupare i sedili anteriori.»
7. Ad articolo 8 della Convenzione (Conducenti)
Paragrafo 2
Detto paragrafo andrà letto come segue:
«Le legislazioni nazionali devono prevedere che gli animali da carico, gli animali da traino o da sella e, salvo eventualmente nelle zone particolarmente segnalate all’entrata, il bestiame isolato o in greggi debbano avere una guida che sia in grado di governare costantemente i propri animali.»
Paragrafo 5
Detto paragrafo andrà letto come segue:
«Ogni conducente deve avere costantemente il controllo del proprio veicolo in modo tale da potersi conformare in qualsiasi circostanza alle esigenze della prudenza. Egli deve essere informato delle prescrizioni relative alla circolazione stradale e alla sicurezza ed essere consapevole dei fattori che possono influenzare il suo compor- tamento quali la stanchezza, l’assunzione di medicinali e la guida sotto l’influsso di alcol e di droghe.»
Paragrafo supplementare, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 5 del presente articolo
Detto paragrafo andrà letto come segue:
«Le legislazioni nazionali devono prevedere disposizioni specifiche concernenti la guida in stato di ebrietà e determinare un tasso legale di alcol nel sangue e, all’occorrenza, nell’aria espirata, incompatibile con la guida di un veicolo. Ad ogni modo, nella legislazione nazionale il tasso di alcolemia massima non può superare 0,50 g per litro di alcol puro nel sangue o 0,25 mg per litro nell’aria espirata.»
8. Ad articolo 9 della Convenzione (Greggi)
La norma del presente articolo, che è una raccomandazione nella Convenzione, sarà obbligatoria.
9. Ad articolo 10 della Convenzione (Posizione sulla carreggiata) Il titolo andrà letto come segue: «Posizione sulla strada.»
Paragrafo integrativo da inserire subito dopo il paragrafo 1 di questo articolo
Detto paragrafo sarà redatto come segue:
«a) Ogni conducente deve, salvo casi di forza maggiore, servirsi esclusivamente delle strade, carreggiate o corsie, se esistono, riservate alla circolazione di utenti della sua categoria.
b) I ciclomotoristi, i ciclisti ed i conducenti di veicoli senza motore, nel caso che non esistano carreggiate o corsie ad essi riservate possono, se ciò è pos- sibile senza intralcio per gli altri utenti della strada, utilizzare nel senso della circolazione ogni eventuale banchina transitabile.»
10. Ad articolo 11 della Convenzione (Sorpasso e circolazione per file)
Paragrafo 5, alinea b)
Tale disposizione non sarà applicata.
Paragrafo 6, alinea b)
In conseguenza della non-applicazione dell’alinea b) del paragrafo 5 del presente articolo, la disposizione contenuta nell’ultima parte di frase di detto alinea non sarà applicata.
Paragrafo 8, alinea b)
Tale alinea sarà redatto come segue: «Immediatamente prima e su i passaggi a livello non provvisti di barriere o di semi-barriere, salvo che la circolazione vi sia regolata da segnali semaforici del tipo utilizzato alle intersezioni stradali.»
Paragrafo 11
Detto paragrafo andrà letto come segue:
«a) Negli agglomerati, sulle carreggiate in cui almeno due corsie delimitate da segni longitudinali sono riservate alla circolazione nello stesso senso, le di- sposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 10 della Convezione non sono appli- cabili. I conducenti di veicoli a motore possono prendere la corsia che me- glio si addice alla loro destinazione. Essi devono cambiare corsia soltanto per prepararsi a svoltare a destra o a sinistra, a sorpassare, a fermarsi o a so- stare, conformemente alle norme che disciplinano tali manovre.
b) Nei casi previsti dal comma a) del presente paragrafo, il fatto che i veicoli di una corsia circolino più velocemente di quelli di un’altra corsia è considerato non costituente un sorpasso ai sensi del presente articolo; le disposizioni del paragrafo 9 del presente articolo rimangono tuttavia applicabili.
c) Il comma a) non è applicabile sulle autostrade né sulle altre strade riservate agli autoveicoli, debitamente segnalate come tali e che non danno accesso a proprietà confinanti, né sulle carreggiate in cui la velocità autorizzata è supe- riore a 80 km/h (50 miglia).»
11. Ad articolo 12 della Convenzione (Incroci)
Paragrafo 2
Tale paragrafo sarà redatto come segue: «Sulle strade di montagna e sulle strade a forte pendenza aventi analoghe caratteristiche, in cui l’incrocio è impossibile o difficile, il conducente del veicolo che scende deve accostare il proprio veicolo per lasciar passare ogni veicolo che sale, salvo il caso in cui le piazzole che permettono ai veicoli di accostare siano disposte lungo la carreggiata in modo tale che, tenuto conto della velocità e della posizione dei veicoli, il veicolo che sale disponga d’in- nanzi a sé di una piazzola e che una retromarcia di uno dei veicoli sia necessaria se il veicolo che sale non si accosti su tale piazzola. Nel caso in cui uno dei due veicoli che stanno per incrociare debba fare retromarcia per consentire l’incrocio, i veicoli con rimorchio hanno la priorità sugli altri, gli autocarri pesanti su quelli leggeri, gli autobus sugli autocarri. Se si tratta di veicoli della stessa categoria è il conducente del veicolo che scende che deve fare retromarcia salvo se questa manovra si presenta chiaramente più facile per il conducente del veicolo che sale, in particolare se esso si trova nelle vicinanze di una piazzola.»
12. Ad articolo 13 della Convenzione (Velocità e distanza tra i veicoli)
Paragrafo 1
Detto paragrafo andrà letto come segue:
«Ogni conducente dì veicolo deve, regolando la velocità del proprio veicolo, tenere costantemente conto delle circostanze, in particolare della disposizione dei luoghi, dello stato della strada, dello stato e del carico del proprio veicolo, delle condizioni atmosferiche e dell’intensità della circolazione, in modo da poter fermare il proprio veicolo nei limiti del proprio campo di visibilità verso l’avanti, nonché dinanzi ad ogni ostacolo prevedibile. Deve rallentare e, se necessario, fermarsi ogni volta che le circostanze lo esigano, in particolare quando la visibilità non è buona.»
Paragrafo 6
Tale paragrafo, compresi i suoi alinea a) e b) sarà redatto come segue:
«Fuori dai centri abitati, sulle strade dove una sola corsia è adibita alla circolazione nel senso in questione, allo scopo di agevolare i sorpassi, i conducenti di veicoli soggetti a limitazioni particolari di velocità e di veicoli o di complessi di veicoli la cui lunghezza totale superi 7 m (23 piedi) devono, salvo che non effettuino una manovra di sorpasso o non si apprestino ad effettuarla, mantenere tra i loro veicoli ed i veicoli a motore che li precedono una distanza tale che i veicoli che li sorpassa- no possano servirsi senza pericolo dello spazio lasciato libero davanti al veicolo. Questa disposizione non è tuttavia applicabile quando la circolazione è molto intensa né quando il sorpasso è vietato.»
13. Ad articolo 14 della Convenzione (Prescrizioni generali per le manovre)
Tale paragrafo sarà redatto come segue: «Ogni conducente che vuole eseguire una manovra, come uscire da una fila di veicoli in sosta o entrarvi, spostarsi a destra o a sinistra sulla carreggiata in particolare per cambiare corsia, svoltare a destra o a sinistra per percorrere un’altra strada o per entrare in una proprietà fiancheggiante la strada, deve cominciare ad eseguire tale manovra soltanto dopo essersi assicurato che può farlo senza rischiare di costituire un pericolo per gli altri utenti della strada che lo seguono, lo precedono o stanno per incrociarlo, tenuto conto della loro posi- zione, della loro direzione e della loro velocità.»
14. Ad articolo 15 della Convenzione (Prescrizioni particolari relative ai veicoli dei servizi regolari di trasporto pubblico)
La disposizione di questo articolo, che è una raccomandazione nella Convenzione, sarà obbligatoria.
15. Ad articolo 18 della Convenzione (Intersezioni ed obbligo di cedere il passag- gio)
Paragrafo 3
Tale paragrafo sarà redatto come segue:
«Ogni conducente che si immetta da una proprietà fiancheggiante la strada su di una strada, è tenuto a cedere il passaggio agli utenti che circolano su detta strada.»
Paragrafo 4, alinea b)
Tale alinea sarà redatto come segue:
«Negli Stati in cui il senso di circolazione è a sinistra, la precedenza alle intersezioni è regolata da un segnale stradale o da una segnalazione orizzontale.»
Paragrafo supplementare, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 7 del presente articolo
Detto paragrafo andrà letto come segue:
«Nessuna disposizione del presente articolo sarà interpretata come un impedimento per le Parti contraenti o per le loro parti costitutive all’estensione della precedenza menzionata nel paragrafo 2 del presente articolo a tutti gli utenti della strada.»
16. Ad articolo 20 della Convenzione (Prescrizioni applicabili ai pedoni)
Paragrafo 1
Tale paragrafo sarà redatto come segue:
«I pedoni devono per quanto possibile evitare dì utilizzare la carreggiata, ma se la utilizzano, essi debbono farlo con prudenza e non debbono senza necessità disturba- re o intralciare la circolazione.»
Paragrafo addizionale, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 2 del presente articolo
Tale paragrafo sarà redatto come segue:
«Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 di detto articolo della Convenzione, gli infermi che viaggiano in una sedia scorrevole, possono in tutti i casi circolare sulla carreggiata.»
Paragrafo 4
Tale paragrafo sarà redatto come segue:
«Quando i pedoni circolano sulla carreggiata in applicazione del paragrafo 2, del paragrafo addizionale da leggere immediatamente dopo questo paragrafo 2, e del paragrafo 3 del presente articolo, essi debbono tenersi il più possibile accostati al bordo della carreggiata.»
Paragrafo 5
Tale paragrafo sarà letto come segue:
«a) Al di fuori dei centri abitati, quando i pedoni circolano sulla carreggiata, essi devono tenersi, salvo che ciò non metta a repentaglio la loro sicurezza e sal- vo circostanze particolari, sul lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione. Tuttavia, le persone che spingono a mano un ciclo, un ci- clomotore o un motociclo, gli infermi che viaggiano in una sedia scorrevole ed i gruppi di pedoni accompagnati da una guida o che formano un corteo, debbono tenersi sul lato della carreggiata che corrisponde al senso della cir- colazione. Salvo che essi formino un corteo, i pedoni che circolano sulla car- reggiata debbono, se possibile, camminare in fila semplice se la sicurezza della circolazione lo esige, in particolare in caso di cattiva visibilità o della forte densità della circolazione dei veicoli.»
b) Le disposizioni dell’alinea a) del presente paragrafo possono essere rese ap- plicabili nei centri abitati.
Paragrafo 6, alinea c)
Tale alinea sarà redatto come segue:
«Per attraversare al di fuori di un passaggio pedonale segnalato come tale o delimita- to da segnaletica sulla carreggiata, i pedoni non debbono immettersi sulla carreggiata prima di essersi assicurati che possono farlo senza intralciare
la circolazione dei veicoli; i pedoni debbono attraversare la carreggiata perpendico- larmente al suo asse.»
17. Ad articolo 21 della Convenzione (Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni)
Paragrafo 3
Detto paragrafo andrà letto come segue:
«Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 7 e del paragrafo 1 dell’articolo 13 della presente Convenzione, allorché non esiste sulla carreggiata un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segni sulla carreggiata i conducenti che svoltano per immettersi in un’altra strada devono farlo lasciando passare, sino a fermarsi a tale scopo, i pedoni che si sono inoltrati nella carreggiata.
Essi devono anche prestare particolare attenzione ai pedoni che attraversano la carreggiata prima di salire su un veicolo di trasporto pubblico o dopo esserne scesi.»
Paragrafi supplementari, da inserire alla fine del presente articolo
Detti paragrafi andranno letti come segue:
«– Se sulle strade riservate ai pedoni la circolazione di alcuni veicoli è autoriz- zata a determinate condizioni, la legislazione nazionale può disciplinare le modalità di coabitazione in modo da evitare qualsiasi conflitto fra i vari u- tenti e fissare una velocità massima tale da permettere ai conducenti di fer- marsi per tempo evitando così di mettere in pericolo i pedoni.
– Xxxxxx conducente deve inoltrarsi in un passaggio pedonale prima di essersi assicurato che può farlo senza essere obbligato a fermarsi.
– I conducenti che da una proprietà confinante si immettono in una strada o che lasciano la strada per inoltrarsi in una proprietà confinante sono obbliga- ti a cedere il passaggio ai pedoni.»
18. Ad articolo 23 della Convenzione (Fermata e sosta)
Paragrafo 2, alinea b)
«I veicoli diversi dai cicli a due ruote, dai ciclomotori a due ruote o dai motocicli a due ruote senza sidecar non debbono sostare in doppia fila sulla carreggiata. I veicoli fermi o in sosta, con riserva dei casi in cui la disposizione dei luoghi permette diver- samente, devono essere disposti parallelamente al bordo della carreggiata.»
Paragrafo 3, alinea a)
Tale alinea sarà redatto come segue:
«La fermata e la sosta di un veicolo sono vietati sulla carreggiata:
i) a meno di 5 m dagli attraversamenti pedonali e dai passaggi ciclabili, sugli attraversamenti pedonali, sui passaggi ciclabili e sui passaggi a livello;
ii) sui binari tramviari o ferroviari che si trovino sulla carreggiata, od in vici- nanza di detti binari, ove questa fermata o sosta dovesse ostacolare la circo- lazione dei trams e dei treni;
Testo addizionale, da inserire immediatamente dopo il punto ii) di questo alinea
Questo testo sarà redatto come segue:
«Presso le intersezioni, a meno di 5 metri (16,5 piedi) dal prolungamento del filo più vicino della carreggiata trasversale, come pure entro le intersezioni stesse, salvo indicazioni contrarie date a mezzo della segnaletica.»
Paragrafo 3, alinea c i)
Tale disposizione sarà redatta come segue:
«In prossimità dei passaggi a livello, per la distanza che sarà stabilita dalla legisla- zione nazionale ed a meno di m 15 (50 piedi) da una parte e dall’altra delle fermate di autobus, filobus e trams, salvo che la legislazione nazionale non preveda distanze minori.»
Paragrafo 5
Questo paragrafo sarà redatto come segue:
«Ogni veicolo a motore diverso da un ciclomotore a due ruote o da un motociclo a due ruote senza carrozzetta, nonché ogni rimorchio, agganciato o no, fermo sulla carreggiata fuori di un centro abitato, deve essere presegnalato agli altri conducenti che sopraggiungono in guisa che questi siano avvertiti in anticipo della presenza del veicolo fermo:
a) i) quando il conducente è stato costretto a fermare il suo veicolo in un luogo in cui la fermata è vietata, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3b)
i) o ii) di questo articolo della Convenzione,
ii) quando le condizioni sono tali che i conducenti che si avvicinano non possono accorgersi in tempo, o lo possono solo con gravi difficoltà, dell’ostacolo costituito dal veicolo fermo.
b) le disposizioni dell’alinea a) del presente paragrafo possono essere rese va- levoli anche nei centri abitati.
c) Per l’applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano l’utilizzazione di uno dei dispositivi di cui al paragrafo 56 dell’Allegato 5 della Convenzione.»
Paragrafo supplementare, da inserire alla fine del presente articolo
Detto paragrafo andrà letto come segue:
«a) Le legislazioni nazionali possono autorizzare le persone che hanno una mo- bilità limitata a parcheggiare il proprio veicolo sulle corsie pubbliche in cui la sosta è vietata o oltre il tempo specificato nei luoghi in cui la durata della sosta è limitata.
b) Gli Stati possono rilasciare agli handicappati che hanno una mobilità limitata un documento che sia provvisto almeno del simbolo internazionale degli handicappati e del nome del titolare. Tale documento sarà esibito, a seconda delle necessità, se l’handicappato fa uso delle agevolazioni di cui al comma
a) succitato. Le Parti contraenti riconosceranno la validità di tali documenti rilasciati da altre Parti contraenti e autorizzeranno i titolari di questi docu- menti ad utilizzare le agevolazioni di cui al comma a) succitato.»
19. Ad articolo 25 della Convenzione (Autostrade e strade affini)
Paragrafo 1
Tale paragrafo sarà redatto come segue:
«Sulle autostrade, nonché sulle strade di raccordo delle autostrade segnalate come autostrade:
a) La circolazione è vietata ai pedoni, agli animali, alle biciclette, ai ciclomoto- ri se non sono assimilati ai motocicli ed a tutti i veicoli diversi dagli autovei- coli e dai loro rimorchi, nonché agli autoveicoli ed ai loro rimorchi che non siano, per costruzione, suscettibili di raggiungere in piano una velocità pre-
stabilita fissata dalla legislazione nazionale, ma che non può comunque esse- re inferiore a 40 km/ora;
b) è vietato ai conducenti:
i) fermare i loro veicoli o sostare se non nei luoghi di sosta autorizzati; in caso di immobilizzazione forzata di un veicolo, il conducente deve sforzarsi di portarlo fuori dalla carreggiata e anche fuori dalle corsie di emergenza e, se non può farlo, deve segnalare immediatamente a di- stanza la presenza del veicolo per avvisare sufficientemente in anticipo gli altri conducenti che si avvicinano; se si tratta di uno dei veicoli a cui si applica il paragrafo 5 dell’articolo 23 della Convenzione, si racco- manda che le legislazioni nazionali prevedano l’utilizzazione di uno dei dispositivi previsti al paragrafo 56 dell’Allegato 5 alla Convenzione;
ii) di fare conversione a U, o retromarcia o invadere lo spartitraffico di ter- reno centrale, compresi i raccordi trasversali colleganti le due carreg- giate tra di loro.»
c) Sono vietati i cortei, le manifestazioni, i raduni e le sfilate a scopo pubblici- tario, le gare sportive nonché le prove tecniche di prototipi di telai e di veico- li a motore, fatte salve eventuali disposizioni previste dalla legislazione na- zionale.»
Paragrafo addizionale, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 1 di questo articolo
Tale paragrafo sarà redatto come segue:
«Quando un’autostrada comporta 3 o più corsie per ogni senso di circolazione è vietato ai conducenti di veicoli da trasporto merci di peso a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (7700 libbre), o di complessi di veicoli lunghi più di 7 metri, di acce- dere ad altre corsie all’infuori della prima e della seconda a partire dal bordo della carreggiata corrispondente al senso di circolazione.»
Paragrafo supplementare, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 3 del presente articolo
Detto paragrafo andrà letto come segue:
«Salvo deroga eccezionale prevista dalla legislazione nazionale, l’accesso alle auto- strade è vietato ai veicoli rimorchiati mediante un dispositivo di fortuna. I veicoli rimasti in panne su un’autostrada e rimorchiati mediante un dispositivo di fortuna devono lasciare l’autostrada alla prima uscita. Per dispositivo di fortuna si intendono in particolare le funi, i cavi, ecc.»
Paragrafo 4
Detto paragrafo andrà letto come segue:
«Per l’applicazione dei paragrafi precedenti del presente articolo, sono assimilate alle autostrade le altre strade riservate alla circolazione automobilistica debitamente segnalate come tali e che non danno accesso alle proprietà confinanti.»
20. Ad articolo 27 della Convenzione (Prescrizioni particolari applicabili ai ciclisti, ai ciclomotoristi, ed ai motociclisti)
Paragrafo 2
Tale paragrafo sarà redatto come segue:
È vietato ai ciclisti circolare senza tenere il manubrio con almeno una mano, farsi trainare da un altro veicolo, o trasportare, trainare o spingere oggetti che disturbino la guida o che siano pericolosi per gli altri utenti della strada. Le stesse disposizioni si applicano ai ciclomotoristi e ai motociclisti ma, in più, questi debbono tenere il manubrio con le due mani, salvo eventualmente per dare una segnalazione prescritta conformemente alla Convenzione.»
Paragrafo 4
Tale paragrafo sarà redatto come segue:
« I ciclomotoristi possono essere autorizzati a circolare sulle corsie per velocipedi o sulle piste per velocipedi e, all’occorrenza, può anche esser loro vietato di circolare sulla restante carreggiata. La legislazione nazionale deve precisare in quali circo- stanze altri utenti della strada possono utilizzare la corsia per velocipedi o la pista per velocipedi o attraversarle, in maniera tale che la sicurezza dei ciclisti sia sempre garantita.»
Paragrafo supplementare, da inserire alla fine del presente articolo
Detto paragrafo andrà letto come segue:
«I conducenti e i passeggeri di motoveicoli e di ciclomotori devono portare il casco di protezione omologato, salvo eccezioni previste dalla legislazione nazionale.»
20bis. Articoli supplementari, da inserire immediatamente dopo l’articolo 27 della Convenzione
Detti articoli andranno letti come segue:
«Articolo 27bis Norme speciali applicabili nelle zone residenziali segnalate come tali In una zona residenziale segnalata come tale:
a) I pedoni possono utilizzare tutta la larghezza della strada. I giochi sono auto- rizzati;
b) I conducenti devono circolare ad una velocità molto ridotta, stabilita dalla legislazione nazionale e che in ogni caso non può superare i 20 km/h (12 mi- glia);
c) I conducenti non devono mettere in pericolo i pedoni né disturbarli. Se ne- cessario, devono fermarsi;
d) I pedoni non devono ostacolare la circolazione dei conducenti se non vene è la necessità;
e) La sosta è vietata salvo nelle aeree in cui la segnaletica lo consente;
f) Alle intersezioni, gli utenti della strada provenienti da una «zona residenzia- le» devono cedere il passaggio agli altri utenti, salvo disposizioni contrarie previste nella legislazione nazionale.
Articolo 27ter Zone pedonali
Le legislazioni nazionali possono prevedere zone pedonali che comprendono una o più strade riservate alla circolazione pedonale e precisare le condizioni di ammissio- ne eccezionale dei veicoli.
Articolo 27quater Xxxxx speciale applicabile alle persone che lavorano sulla carreggiata o sul bordo della strada
Le persone che effettuano lavori di costruzione o di manutenzione sulle strade devo- no indossare indumenti fluorescenti e rinfrangenti che le rendano visibili di giorno e di notte.»
21. Ad articolo 29 della Convenzione (Veicoli su rotaie)
Paragrafo 2
Tale paragrafo sarà redatto come segue:
«Norme speciali diverse da quelle indicate al Capitolo Il della Convenzione potran- no essere adottate per la circolazione su strada dei veicoli su rotaie. Tuttavia, tali norme non potranno essere contrarie alle disposizioni del paragrafo 7 dell’articolo 18 della Convenzione.»
Paragrafo addizionale, da inserire alla fine del presente articolo
Tale paragrafo sarà redatto come segue:
«Il sorpasso dei veicoli su rotaie, in movimento o in sosta, che circolano sulla car- reggiata, si esegue dalla parte corrispondente al senso di circolazione. Se l’incrocio ed il sorpasso non possono effettuarsi da questa parte, a causa dell’esiguità di spazio, tali manovre possono effettuarsi dalla parte opposta a quella corrispondente al senso di circolazione, a condizione di non intralciare né mettere in pericolo gli utenti circolanti in senso inverso. Sulle carreggiate a senso unico il sorpasso si può effet- tuare dalla parte opposta a quella del senso di circolazione, quando le esigenze della circolazione lo giustificano.»
22. Ad articolo 30 della Convenzione (Carico dei veicoli)
Paragrafo 4
Detto paragrafo andrà letto come segue:
«I carichi sporgenti dal veicolo verso l’avanti, verso il dietro o sui lati debbono essere segnalati in maniera chiaramente visibile in tutti i casi in cui i loro contorni rischino di non essere notati dai conducenti degli altri veicoli; fra il tramonto e l’alba, come pure negli altri momenti in cui la visibilità è insufficiente, questa segna- lazione deve essere fatta in avanti con una luce bianca e un dispositivo rifrangente bianco e dietro con una luce rossa e un dispositivo rifrangente rosso. In particolare, sui veicoli a motore e i loro rimorchi:
a) I carichi sporgenti più di un metro dall’estremità del veicolo verso il dietro o verso l’avanti debbono sempre essere segnalati.
b) I carichi sporgenti più di un metro dall’estremità del veicolo verso il dietro debbono essere segnalati mediante un pannello quadrato o triangolare di al- meno 0,40 m di lato, fissato all’estremità del carico in modo da essere co- stantemente in un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale me- diano del veicolo, o mediante un dispositivo tridimensionale (piramidale, prismatico o cilindrico) sospeso all’estremità del carico e provvisto di una superficie di proiezione sufficiente. Il pannello deve essere dipinto a strisce alternate rosse e bianche e il dispositivo tridimensionale deve avere strisce alternate rosse e bianche o un fondo di colore chiaro. Le parti dì colore rosso e bianco devono essere provviste di catadiottri o di un rivestimento rinfran- gente. Il punto più elevato della superficie luminosa o rinfrangente dei mezzi succitati non può superare 1,60 m dal livello del suolo. Il punto più basso non può essere inferiore a 0,40 m dal livello del suolo.
c) Per i trasporti occasionali, su brevi distanze, la legislazione nazionale può prevedere una segnaletica più semplice.»
23. …
24. Ad Articolo 31 della Convenzione (Comportamento in caso di incidente)
Paragrafo 1
Alinea addizionale, da inserire alla fine di questo paragrafo
Tale alinea sarà redatto come segue:
«Se l’incidente ha provocato solo danni materiali e se una delle parti lese non è presente, le persone implicate nell’incidente debbono, per quanto possibile, fornire sul posto le proprie generalità ed indirizzo ed in ogni caso fornire al più presto queste informazioni alla parte lesa tramite la via più diretta o altrimenti per il tramite della polizia.»
25. ...
26. Ad articolo 34 della Convenzione (Deroghe)
Paragrafo 2
Tale paragrafo sarà redatto come segue:
«I conducenti di veicoli prioritari, quando la loro circolazione è indicata dagli spe- ciali dispositivi di segnalazione del veicolo e con riserva di non mettere in pericolo gli altri utenti della strada, non sono tenuti ad osservare in tutto o in parte le norme del Capitolo Il della Convenzione, comprese le modifiche apportatevi dal presente Accordo, eccettuate quelle del paragrafo 2 del suo Articolo 6. I conducenti di questi veicoli possono azionare tali dispositivi speciali di segnalazione solo nei casi giusti- ficati dall’urgenza della loro missione.»
27. Ad articolo 44 della Convenzione (Condizioni per l’ammissione
dei velocipedi e dei ciclomotori alla circolazione internazionale)
Paragrafo 1
Comma supplementare, da inserire alla fine del presente paragrafo
Detto comma andrà letto come segue:
«Sui lati, essere muniti di catadiottri arancioni fissati ai raggi delle ruote o di dispo- sitivi rinfrangenti che formano un cerchio continuo.»
Paragrafo 2, comma d)
Detto comma andrà letto come segue:
«d) essere muniti di un catadiottro rosso verso il dietro, di un dispositivo emet- tente una luce bianca o giallo-selettivo verso l’avanti e di un dispositivo e- mettente una luce rossa verso il dietro;»
Comma supplementare, da inserire alla fine del paragrafo 2
Detto comma andrà letto come segue:
«essere muniti di una segnaletica laterale costituita da catadiottri arancioni o da dispositivi rinfrangenti che formino un cerchio continuo.»
28. Ad Allegato 1 della Convenzione (Deroghe all’obbligo di ammettere
in circolazione internazionale gli autoveicoli ed i rimorchi)
Paragrafo supplementare, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 7 del presente articolo
Detto paragrafo andrà letto come segue:
«7bis. Le Parti contraenti possono subordinare l’ammissione in circolazione interna- zionale, sui loro territori, degli autoveicoli la cui massa massima autorizzata supera 3500 kg alla presenza a bordo di catene per la neve o di altri dispositivi ugualmente efficaci per la guida d’inverno.»
Campo d’applicazione dell’accordo del 25 giugno 2004
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
Austria* | 11 agosto | 1981 | 11 agosto | 1982 |
Belarus* | 17 dicembre | 1974 A | 7 giugno | 0000 |
Xxxxxx | 16 novembre | 1988 | 16 novembre | 1989 |
Bosnia e Erzegovina | 1° settembre | 1993 S | 6 marzo | 1992 |
Bulgaria* | 28 dicembre | 1978 A | 28 dicembre | 1979 |
Ceca, Repubblica | 2 giugno | 0000 X | 0x xxxxxxx | 0000 |
Xxxxxxx | 23 novembre | 1992 S | 8 ottobre | 1991 |
Danimarca* | 3 novembre | 1986 | 3 novembre | 1987 |
Estonia* | 14 marzo | 2003 A | 14 marzo | 2004 |
Finlandia* | 1° aprile | 1985 | 1° aprile | 1986 |
Francia* | 16 gennaio | 1974 | 7 giugno | 1979 |
Germania* | 3 agosto | 1978 | 3 agosto | 1979 |
Grecia | 18 dicembre | 1986 A | 18 dicembre | 1987 |
Italia | 2 ottobre | 1996 A | 2 ottobre | 1997 |
Lettonia | 7 dicembre | 2001 A | 7 dicembre | 2002 |
Lituania | 31 gennaio | 1992 A | 31 gennaio | 0000 |
Xxxxxxxxxxx | 25 novembre | 1975 | 7 giugno | 0000 |
Xxxxxxxxx | 20 dicembre | 1999 S | 17 novembre | 1991 |
Monaco | 6 giugno | 1978 A | 7 giugno | 0000 |
Xxxxxxx | 23 agosto | 1984 A | 23 agosto | 1985 |
Romania* | 9 dicembre | 1980 | 9 dicembre | 1981 |
Russia* | 27 settembre | 1974 A | 7 giugno | 1979 |
Serbia e Montenegro | 12 marzo | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
Slovacchia | 28 maggio | 1993 S | 1° gennaio | 0000 |
Xxxxxxxx | 1 luglio | 1992 S | 25 giugno | 1991 |
Svezia* | 25 luglio | 1985 | 25 luglio | 0000 |
Xxxxxxxx | 11 dicembre | 1991 | 11 dicembre | 1992 |
Ucraina* | 30 dicembre | 1974 A | 7 giugno | 1979 |
Ungheria* | 16 marzo | 1976 | 7 giugno | 1979 |
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: xxxx://xxxxxxxx.xx.xxx/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 0000 Xxxxx.
Comunicazioni delle Parti contraenti6
Germania
La Repubblica federale di Germania accetta gli emendamenti proposti dalla Polonia all’Accordo europeo del 1° maggio 1971 che completa la Convenzione sulla circola- zione stradale dell’8 novembre 1968 con le seguenti riserve:
1. La Repubblica federale di Germania non si considera vincolata, per determi- nate categorie di veicoli, dal punto 10 dell’allegato relativo all’articolo Il della Convenzione (Sorpasso e circolazione in file).
2. La Repubblica federale di Germania non si considera vincolata dal punto 18b) dell’allegato relativo all’articolo 23 della Convenzione (Fermata e so- sta), nella misura in cui la patente deve menzionare il nome del proprietario.
3. La Repubblica federale di Germania non si considera vincolata, per quanto concerne le strade che possono essere assimilate ad autostrade, dal punto 19b) dell’allegato relativo al paragrafo addizionale all’articolo 25, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 3.
Danimarca
Il Governo xxxxxx accetta gli emendamenti proposti, salvo per quanto concerne l’articolo 11 paragrafo 11a) (punto 10), che respinge.
Finlandia
La Finlandia ha espresso le seguenti riserve, conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 11 dell’Accordo:
La Finlandia non si considera vincolata dal primo periodo del comma a) dell’emen- damento proposto nel paragrafo 10 dell’allegato all’Accordo europeo (concernente l’articolo 11 della Convenzione).
La Finlandia non si considera vincolata dal comma f) del nuovo paragrafo 20bis proposto nell’allegato all’Accordo europeo (concernente l’articolo 27bis della Con- venzione).
6 RU 1993 3433. Queste comunicazioni si riferiscono alle modificazioni degli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 28 agosto 1993.