CONDIZIONI GENERALI DI SUBAPPALTO Versione n. 1 / 2021
I . E. C. S. r. l .
CONDIZIONI GENERALI DI SUBAPPALTO
Versione n. 1 / 2021
Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 Le presenti condizioni generali annullano e sostituiscono tutte le precedenti: sono reperibili e consultabili alla home page della I.E.C. S.r.l. al seguente indirizzo web xxx.xxxxxxxxxxx.xxx e disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di subappalto tra le parti, salvo eventuali deroghe per il caso specifico puntualmente concordate per iscritto tra le stesse.
1.2 Le eventuali deroghe alla presente disciplina concordate tra I.E.C. S.r.l. ed il proprio Subappaltatore valgono solo per il singolo contratto di subappalto cui esse fanno riferimento e non privano di efficacia l’articolato nel suo complesso che continua dunque a disciplinare i rapporti presenti e futuri tra le parti, eccettuato quanto specificamente concordato per iscritto per il caso specifico.
1.3 Con l’approvazione specifica ex art. 1341/1342 c.c. del presente articolo il Subappaltatore rinuncia ad avvalersi nei confronti di I.E.C. S.r.l. delle proprie condizioni generali di contratto quand’anche successivamente approvate da I.E.C. S.r.l. ed accetta che I.E.C. S.r.l. medesima possa modificare unilateralmente il contenuto delle presenti condizioni generali a valere per tutti i rapporti contrattuali successivi con il medesimo Subappaltatore.
1.4 Le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante del Contratto di subappalto e suoi allegati. Nel caso di comunicative e/o documenti contrattuali redatti sia in lingua italiana che estera, le parti convengono che nel caso di dubbio circa l’esatto significato da attribuirsi secondo una lingua piuttosto che l’altra a determinati termini, locuzioni e/o frasi utilizzate dalle parti medesime, debba farsi esclusivo riferimento al significato da esse ricavabile secondo la lingua italiana, da intendersi, per l’effetto, come lingua prevalente ed elettiva.
ART. 2 - OGGETTO DEL SUBAPPALTO
2.1 Le prestazioni oggetto del contratto di subappalto sono quelle descritte nel preventivo/computo o da altro scritto equipollente inoltrato dal Subappaltatore all’Appaltatore e sottoscritto dal Subappaltatore, così come integrato dalle presenti condizioni generali. Il contenuto normativo dei rapporti tra le parti, salvo deroghe specifiche, sarà disciplinato dalle presenti condizioni generali. Il Subappaltatore dichiara di aver esaminato i luoghi in cui dovrà operare, di essere in possesso della documentazione tecnica ed amministrativa, nonché di tutti gli ulteriori documenti necessari per l’esecuzione del contratto, di averne recepito i contenuti e prescrizioni, nonché di aver elaborato il preventivo sulla base degli stessi. Il Subappaltatore dichiara di esser impresa totalmente autonoma, con propria organizzazione di personale, mezzi ed attrezzature necessari all’esecuzione del contratto. Il preventivo/computo elaborato dal Subappaltatore non è impegnativo per I.E.C. S.r.l. e lo stesso si intende accettato solo dopo conferma scritta della stessa.
A) Xxxxx le fasi lavorative del Subappaltatore dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal Subappaltatore all'Appaltatore che, oltre al PSC e al POS, qualora previsti, dovrà attenersi alle disposizioni ed agli ordini di servizio della eventuale Direzione di cantiere dell'Appaltatore.
B) Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni ed alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia al momento dell'esecuzione delle prestazioni.
C) Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite con la massima diligenza, secondo elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L., in conformità agli elaborati grafici e descrittivi di progetto e secondo le direttive della eventuale Direzione di cantiere dell'Appaltatore, nonché nella piena e incondizionata osservanza di tutti i patti e condizioni espressi
nei documenti contrattuali. Il Subappaltatore si procurerà tutto il materiale e le attrezzature necessarie per l’esecuzione delle prestazioni, fatta eccezione per i soli materiali eventualmente indicati nel singolo preventivo. Qualora il Subappaltatore utilizzi materiale e/o attrezzatura messi a disposizione da I.E.C. S.r.l. o da terzi, egli dovrà farne un utilizzo con diligenza e ne sarà responsabile in caso di deterioramento o danni, anche a terzi, derivanti da un suo impiego improprio, rimanendo a suo carico ogni eventuale costo di riparazione o sostituzione. Delle operazioni di consegna e restituzione di eventuale materiale ed attrezzatture forniti dall’Appaltatore, saranno redatti appositi verbali.
D) Rimane a carico del Subappaltatore ogni altro onere accessorio per l’esecuzione delle lavorazioni, nonché di tutte le attività connesse, anche se non espressamente menzionate, necessarie per rendere complete, finite e collaudabili le opere oggetto del contratto. L'Appaltatore si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, qualora ritenesse ciò utile per una migliore organizzazione generale del lavoro o al fine del mantenimento dei programmi e delle tempistiche previste, di eseguire direttamente o di fare eseguire da terzi le suddette prestazioni, in forma completa o parziale, senza che ciò possa dare luogo a riserve o eccezioni da parte del Subappaltatore. Qualora l’Appaltatore, a causa del ritardo rispetto alle tempistiche convenute imputabile al Subappaltatore, affidi in tutto o in parte l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a terze ditte o assuma altro personale, al Subappaltatore verranno addebitati i relativi costi, comprese le spese di trasferta. In alternativa, in caso di ritardo da parte del Subappaltatore nella consegna dell’opera, l’Appaltatore applicherà la penale di cui al successivo art. 11.2, fatto salvo il diritto dell’Appaltatore al risarcimento del maggior danno. La scelta di affidare l’esecuzione dell’opera a terzi piuttosto che di applicare la penale spetterà insindacabilmente all’Appaltatore. I lavori sono affidati in subappalto a forfait ovvero a misura con o senza tetto massimo di spesa sulla base dei prezzi al netto di IVA indicati nel preventivo: i prezzi si devono intendere comunque completi di qualsiasi elemento tecnico, anche se mancante nella descrizione, atto a garantire la perfetta funzionalità ed idoneità delle opere oggetto del contratto di subappalto. Il Subappaltatore non potrà mai richiedere alcun compenso aggiuntivo per tutte quelle prestazioni che, pur non essendo espressamente elencate, sono essenziali o anche solo opportune per la corretta realizzazione delle opere. Il compenso spettante al Subappaltatore potrà, al contrario, essere diminuito con riferimento ai prezzi dell'offerta riferiti a prestazioni non effettivamente eseguite o eseguite per quantità inferiori. L’Appaltatore si riserva la facoltà di affidare nello stesso cantiere ad altre Ditte l'esecuzione di prestazioni specialistiche dello stesso tipo rispetto a quelle oggetto del contratto, senza che ciò possa costituire in alcun modo un valido motivo di risoluzione dello stesso, di richiesta di danni o di maggiori compensi da parte del Subappaltatore.
ART. 3 – OBBLIGHI, ONERI E DIVIETI DEL SUBAPPALTATORE
3.1 Il Subappaltatore si impegna ad eseguire tutte le attività oggetto del contratto di subappalto con la massima diligenza, in conformità alle norme, ai regolamenti tecnici ed alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione infortuni, con particolare riferimento al D.Lgs 81/08, qualora applicabile.
3.2 Il Subappaltatore si obbliga al rispetto di tutta la normativa vigente, sia civilistica, tributaria che amministrativa applicabile al subappalto privato, ivi compreso, ricorrendone i presupposti di Legge, quanto previsto all’art. 17bis del D.Lgs 241/1997 (“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni “ e succ. modifiche ed integrazioni).
3.3 Il Subappaltatore dovrà comunicare all’Appaltatore eventuali variazioni della propria compagine sociale, nonché della titolarità, anche a titolo di godimento, dell’azienda o di un suo ramo riferibili all’oggetto del contratto di subappalto, pena la risoluzione del contratto di subappalto ex art. 1456 c.c. ad iniziativa dell’Appaltatore.
3.4 Il Subappaltatore designerà all’atto della contrattualizzazione con I.E.C. S.r.l. e, comunque, prima dell’inizio delle lavorazioni un proprio direttore tecnico di cantiere, unico soggetto
legittimato a relazionarsi in cantiere con l’Appaltatore o suo delegato per la verifica della corretta esecuzione delle opere e, comunque, per lo scambio di ogni e qualsivoglia informazione relativa all’andamento del cantiere medesimo.
3.5 A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono a carico del Subappaltatore i seguenti obblighi, oneri e divieti:
A) PER L’OPERATIVITÀ SUL CANTIERE
1) Il Subappaltatore dovrà provvedere alla cura e alla custodia delle attrezzature e di tutti i materiali ed arredi portati in cantiere fino al termine dei lavori, sollevando l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità derivante dalla custodia degli stessi e rimanendo a carico del Subappaltatore ogni eventuale costo di riparazione e/o sostituzione. In caso di furto o danneggiamento del materiale/attrezzature, il Subappaltatore, ferma la sua esclusiva responsabilità, dovrà darne immediata notizia all’Appaltatore, oltre a presentare denuncia alle competenti Autorità.
2) Al termine dei lavori, il Subappaltatore dovrà asportare tutti i propri beni ed attrezzature. A tal fine, il Subappaltatore dovrà prendere contatti con il Responsabile di cantiere dell’Appaltatore, qualora designato, o in difetto di sua designazione, direttamente con l’Appaltatore.
3) Il Subappaltatore nell'esecuzione dei lavori dovrà impiegare esclusivamente personale specializzato, in numero necessario a soddisfare le esigenze dei lavori anche in base alle richieste formulate dall’Appaltatore.
4) II Subappaltatore dovrà approvvigionare il cantiere nei modi e nei termini idonei al rispetto delle tempistiche convenute.
5) Il Subappaltatore dovrà scaricare i materiali e le attrezzature dai mezzi di trasporto, nonché movimentarli e stoccarli all'interno del cantiere lungo i percorsi e nei siti indicati al riguardo dal Piano Operativo di Sicurezza, qualora previsto, ed espressamente individuati dall'Appaltatore o dalla D.L. del Committente principale. I pallet, i materiali di imballo, le rimanenze, nonché l’attrezzatura devono essere accatastati in maniera ordinata. Il Subappaltatore dovrà utilizzare le aree di cantiere assegnate evitando indebite interferenze con quelle di competenza di altri Subappaltatori e/o dell’Appaltatore.
6) II Subappaltatore dovrà provvedere alle spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio per il proprio personale impiegato in cantiere, nonché, salvo quanto previsto al superiore Art. 2 lett. C, alla fornitura dei materiali di consumo occorrenti per la realizzazione delle opere.
7) Al momento dell'ingresso in cantiere, i dipendenti del Subappaltatore, dovranno esibire a chi di competenza copia della propria Carta d'Identità o del permesso di soggiorno nel caso di lavoratori extra-comunitari. Qualora i suddetti documenti non fossero esibiti, l'accesso al cantiere sarà negato. Nell'eventualità in cui venissero scoperti all'interno del cantiere dei lavoranti entrati abusivamente, gli stessi verranno immediatamente allontanati, con l'irrogazione di una sanzione all'impresa subappaltatrice secondo quanto previsto al successivo punto E2).
8) II Subappaltatore dovrà consegnare all'Appaltatore, almeno 5 giorni prima dell’inizio dei lavori, copia della comunicazione obbligatoria di assunzione, la dichiarazione riportante le generalità complete del proprio personale che opera in cantiere, il DURC, nonché, ad esito dei lavori, per ciascun lavoratore l’F24 pagato e il numero di ore lavorative effettivamente prestate sempre in relazione allo specifico cantiere.
9) II Subappaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni con la massima diligenza, con l'utilizzo di manodopera specializzata e di mezzi adeguati, nel pieno rispetto delle prescrizioni progettuali, degli elaborati tecnici e dei particolari esecutivi che il Subappaltatore dichiara di conoscere. Il Subappaltatore si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni, a rispettare le leggi, i regolamenti e più in generale tutte le norme vigenti in materia. Nell'eventualità in cui si dovessero riscontrare delle discordanze tra la descrizione delle opere e quanto riportato negli elaborati grafici, o non fossero stati presi in considerazione dei dettagli necessari alla realizzazione delle stesse, il Subappaltatore dovrà sottoporre il problema all'Appaltatore onde ottenere i chiarimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni. In nessun caso il Subappaltatore potrà eseguire di propria
iniziativa opere non previste o comunque non espressamente approvate dall'Appaltatore, né apportare alcuna modifica o variante agli elaborati progettuali senza la preventiva autorizzazione dell’Appaltatore. Il Subappaltatore, ai fini dell’esecuzione delle proprie prestazioni, non potrà per nessuno motivo prendere di sua iniziativa contatti diretti con il Committente Principale e dovrà dare immediato avviso all’Appaltatore quando il Committente Principale dovesse recarsi in cantiere e comunque dovrà riferire a I.E.C. S.r.l. ogni eventuale comunicazione del Committente Principale.
10) II Subappaltatore dovrà eseguire in contradditorio con il Responsabile di Cantiere dell'Appaltatore, qualora designato, piuttosto che con l’Appaltatore medesimo e/o la D.L. nominata dal Committente Principale, tutte le verifiche, i rilievi, le misurazioni ed i controlli che si rendessero necessari dall'inizio dei lavori fino al superamento del collaudo definitivo. Nell'eventualità in cui tali operazioni fossero eseguite unilateralmente dal Subappaltatore, le stesse non avranno alcun valore, e ciò in particolare ai fini di quanto stabilito dal successivo art. 6 delle presenti condizioni generali di contratto.
11) Il Subappaltatore dovrà adempiere a tutte le prescrizioni della Direzione Lavori per dar modo all'Appaltatore di ottenere, a lavori ultimati, la certificazione attestante la corretta e regolare realizzazione delle opere oggetto dell’appalto.
12) II Subappaltatore dovrà provvedere in via autonoma, qualora detto obbligo non faccia capo al Committente Principale, all’approvvigionamento dell'energia elettrica lui necessaria per la realizzazione delle opere ed a tal fine dovrà provvedere anche alla realizzazione dei collegamenti necessari per l'utilizzo della stessa. II Subappaltatore dovrà provvedere ai collegamenti idrici, necessari al suo approvvigionamento, realizzando i collegamenti dai punti fissi di fornitura ai luoghi finali di utilizzo.
13) Il Subappaltatore è tenuto a fornire il personale, i macchinari e le attrezzature necessari per la verifica delle opere realizzate in fase di collaudo.
14) II Subappaltatore dovrà partecipare alle riunioni tecniche convocate dall'Appaltatore sia prima che durante i lavori e dovrà rispettare il cronoprogramma indicato e consegnato dall’Appaltatore a inizio lavori, così come eventuali variazioni allo stesso decise dall’Appaltatore in corso d’opera.
15) Il Subappaltatore dovrà consegnare all'Appaltatore le campionature, la documentazione tecnica, le dichiarazioni e le certificazioni ecc. relative a tutti i materiali da questi utilizzati per la realizzazione delle opere, prima dell'inizio dei lavori e con l'anticipo necessario alla verifica e all'approvazione delle stesse. L'eventuale inosservanza di tale obbligo sarà comunicata per iscritto e sanzionata come previsto dal successivo punto E4).
16) II Subappaltatore dovrà provvedere alla "manutenzione gratuita" delle opere realizzate fino al superamento del collaudo definitivo. Durante tale periodo e comunque per tutta la durata delle lavorazioni e sino a collaudo definitivo, il Subappaltatore dovrà eliminare, a propria cura e spese, qualunque vizio e/o difformità riscontrati sulle opere realizzate, indennizzando l'Appaltatore per ogni danno o spesa sostenuta in conseguenza a fatti attribuibili a detta difformità e/o vizio.
17) Il Subappaltatore dovrà provvedere alla manutenzione delle opere realizzate anche nei casi in cui i guasti o danneggiamenti alle stesse siano conseguenti a causa di forza maggiore, ad un uso improprio delle medesime e/o comunque derivino da fatti non imputabili all'Appaltatore. Nell'eventualità in cui, per motivi connessi alla logistica di cantiere, il subappaltatore non riesca oggettivamente ad eseguire i suddetti interventi di manutenzione, l'Appaltatore potrà farsi direttamente carico dell’esecuzione degli stessi, deducendo il costo degli interventi effettuati dalle somme dovute al Subappaltatore. Il costo degli interventi eseguiti sarà valutato sulla base dei prezzi esistenti al tempo in cui gli stessi saranno realizzati.
18) Il Subappaltatore non potrà affiggere alcun tipo di cartello che pubblicizzi il proprio marchio e/o comunque i propri segni distintivi in tutta l'area del cantiere compresa la recinzione che lo delimita, salvo espressa autorizzazione dell'Appaltatore, che verrà rilasciata nel rispetto delle norme sulle pubbliche affissioni.
B) PER LA SICUREZZA E L’IGIENE DEL CANTIERE
1) II Subappaltatore dovrà attuare quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, qualora previsto, e nei successivi eventuali adeguamenti richiesti durante l'esecuzione dei lavori. Nell'eventualità in cui venissero riscontrate ed accertate da parte del Subappaltatore delle inosservanze alle regole prescritte in tema di prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro, le stesse saranno verbalizzate dal Coordinatore per la Sicurezza, qualora nominato, anche su segnalazione dell'Appaltatore. A seguito di tale segnalazione l'Appaltatore provvederà a diffidare il Subappaltatore a ripristinare la sicurezza in cantiere, riservandosi la facoltà di allontanare lo stesso dal cantiere fino all'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza. Alla terza segnalazione, l'Appaltatore si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 21 delle presenti Condizioni Generali, allontanando definitivamente il Subappaltatore dal cantiere. In tale eventualità il Subappaltatore sarà comunque sanzionato come previsto dal successivo punto E3).
2) II Subappaltatore, sia durante l'esecuzione dei lavori che al loro termine, dovrà provvedere alla pulizia della propria area di lavoro, secondo le indicazioni fornite dall'Appaltatore, provvedendo in particolar modo alla costante raccolta di sfridi, imballi e scarti delle lavorazioni eseguite e al relativo trasporto e smaltimento. Nel caso d'inadempimento, l'Appaltatore inviterà il Subappaltatore ad adempiere con diffida scritta, ed in caso di ulteriore inadempienza potrà sostituirsi allo stesso senza ulteriore avviso con i mezzi che riterrà più opportuni addebitandogli i costi sostenuti come previsto dal successivo punto E1) e sanzionandolo, come previsto dal successivo punto E5).
4) Il Subappaltatore dovrà consegnare con congruo anticipo, e comunque almeno 5 (cinque giorni) prima dell'inizio dei lavori all'Appaltatore copia di tutta la documentazione obbligatoria per la sicurezza e la prevenzione (iscrizione alla camera di commercio, registro visite mediche degli operai, DURC, D.P.I., attestati di formazione ecc.).
5) Il Subappaltatore, per un periodo di 5 anni dall’ultimazione delle lavorazioni, si obbliga a non avviare trattative e/o concludere contratti, direttamente o indirettamente, con il Committente principale, che abbiano ad oggetto l’esecuzione di prestazioni analoghe a quelle oggetto del contratto di subappalto.
C) PER IL TRATTAMENTO DEI LAVORATORI DIPENDENTI
1) Il Subappaltatore dovrà garantire ai propri dipendenti, adibiti all’esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, un trattamento retributivo, contributivo e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di categoria e, nel rispetto delle normative per l'assistenza sanitaria, il versamento dei contributi previdenziali obbligatori secondo la normativa vigente.
2) II Subappaltatore dovrà assicurare i propri lavoratori impiegati in cantiere contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ottemperando a tutto quanto previsto al riguardo dalle norme vigenti. Nell'eventualità in cui l'Appaltatore avesse notizia di un inadempimento in tal senso o gli fosse notificata da qualunque istituto una richiesta di regolarizzazione in tal senso e/o per quanto previsto dal precedente punto 1), l'Appaltatore, ferma restando l'applicabilità del successivo art. 21 delle presenti Condizioni Generali, avrà diritto di sospendere sia i lavori appaltati, sia i pagamenti in corso, per un ammontare pari a quello eventualmente necessario per la regolarizzazione degli oneri assicurativi, previdenziali e retributivi fino al positivo accertamento dell'assolvimento degli obblighi del Subappaltatore ovvero alla definizione della eventuale vertenza insorta. In caso di mancato spontaneo adempimento da parte del Subappaltatore, l'Appaltatore si potrà sostituire allo stesso nell'assoluzione dagli obblighi e nella definizione della vertenza con espressa facoltà di utilizzare a tale scopo ogni credito vantato dal Subappaltatore nei confronti dell'Appaltatore ivi comprese le trattenute di garanzia per le regolarità delle opere.
D) PER LA COPERTURA DEI RISCHI E LA DOCUMENTAZIONE TECNICA OBBLIGATORIA
1) II Subappaltatore, alla firma del contratto di subappalto, dovrà consegnare copia della polizza R.C.T./R.C.O. per l'assicurazione della propria attività e la relativa appendice di vigenza della stessa polizza per tutta la durata del cantiere sottoscritta dall'agenzia che ha rilasciato la polizza medesima.
2) Con l’accettazione delle presenti condizioni generali di contratto il subappaltatore autorizza espressamente, anche ai fini di cui all’art. 1917, comma II, c.c., la propria assicurazione per la R.C.T./R.C.O. a pagare l’indennizzo dovuto direttamente al danneggiato qualora coincidente con l’Appaltatore e, in ogni caso, surroga quest’ultimo nei diritti ed azioni del Subappaltatore verso la propria Assicurazione R.C.T.
E) ONERI
1) sono a carico del Subappaltatore tutti gli oneri sostenuti dall'Appaltatore per adempiere in sua vece a quegli obblighi per i quali il primo risulti inadempiente, nonostante i solleciti effettuati. L'Appaltatore avrà la facoltà di trattenere e compensare tutti i costi sostenuti, le sanzioni e le penali irrogate sui pagamenti dovuti al Subappaltatore.
2) in caso di inosservanza di quanto previsto al punto A7) (ingressi abusivi del personale) il Subappaltatore sarà sanzionato con l'addebito di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni persona entrata abusivamente in cantiere. Tale somma verrà trattenuta secondo le modalità stabilite al punto E1).
3) in caso di inosservanza di quanto previsto al punto B1) (attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, qualora previsto), il Subappaltatore sarà sanzionato con l'addebito di € 5.000,00 (cinquemila/00) in caso di prima inadempienza, di € 7.000,00 (settemila/00) in caso di seconda inadempienza e di € 10.000,00 (diecimila/00) in caso di terza inadempienza da trattenersi con le modalità stabilite dal punto E1).
4) in caso di inosservanza di quanto previsto al punto A15) (consegna documentazione) il Subappaltatore sarà sanzionato con l'addebito di € 2.000,00 (duemila/00) per ogni singola inadempienza, da trattenersi con le modalità stabilite dal punto E1).
5) in caso di inosservanza di quanto previsto al punto B2) (pulizia delle aree di lavoro) il Subappaltatore sarà sanzionato con l'addebito di € 2.000,00 (duemila/00) per la prima diffida inviata a seguito dell'inadempienza e con l'addebito di € 2.000,00 (duemila/00) per ogni singola inadempienza successiva alla diffida inviata. Tali addebiti verranno trattenuti con le modalità stabilite dal punto E1).
ART. 4 – OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE
4.1 Il Subappaltatore accetta incondizionatamente lo studio di fattibilità “preventivo” e “definitivo” eventualmente elaborato dal Committente Principale piuttosto che dall’Appaltatore per la realizzazione di opere che consentano l’ottenimento di agevolazioni fiscali (quali, ad esempio, quelle indicate dalla L. 77/2020), nonché tutti gli altri documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori nel rapporto tra l'Appaltatore ed il Committente Principale, con particolare riferimento agli elaborati di progetto posti a base del contratto d'appalto, incluse tavole grafiche e capitolato d'oneri e si impegna ad osservare le norme dettate da tutti i citati documenti tecnici ed amministrativi e dallo studio di fattibilità che dichiara di ben conoscere, obbligandosi ad assumere nei confronti dell'Appaltatore ogni onere ed incombenza posti a carico di quest'ultimo dalle norme di legge e da quelle del progetto descrittivo delle opere da realizzarsi in forza del contratto di subappalto.
ART. 5 – CORRISPETTIVO
5.1 Il corrispettivo pattuito nel contratto di subappalto è proposto ed accettato dal Subappaltatore nella più completa e approfondita conoscenza della quantità e del tipo di lavoro da svolgere, avendo egli esaminato i dettagli e gli elaborati di progetto ed avendo eseguito un sopralluogo prendendo cognizione diretta delle condizioni dei luoghi nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, quali ubicazione, vie d’accesso, condizioni ambientali, difficoltà, impedimenti, oneri e rischi tutti inerenti i servizi di cui trattasi, ivi compreso, qualora previsto, quanto disposto dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto dal Committente Principale, nonché i costi della sicurezza, il P.O.S. e tutte le circostanze che possano, direttamente od indirettamente, avere influenza sull’esecuzione delle prestazioni e sui relativi costi di cui il Subappaltatore ha tenuto debito conto nella determinazione del corrispettivo convenuto. In ragione di ciò il Subappaltatore rinuncia a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare anche da errata valutazione delle qualità, delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguirsi e dichiara di impegnarsi a rispettare tutto quanto previsto e prescritto nella documentazione sopra menzionata, sollevando l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal mancato rispetto anche parziale delle prescrizioni ivi contenute.
ART. 6 – PAGAMENTI - INTERESSI
6.1 In occasione di ciascun pagamento convenuto, il Subappaltatore dovrà dare prova documentale di aver adempiuto al versamento di quanto dovuto per retribuzioni e relativi contributi in favore degli Enti previdenziali ed assicurativi, con riferimento ai dipendenti impiegati per l'esecuzione delle prestazioni del contratto, garantendo ogni migliore collaborazione al fine di far periodicamente acquisire all'Appaltatore i certificati di adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi. In difetto, il pagamento verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del Subappaltatore e sarà posto a garanzia dell'adempimento medesimo. L'eseguito pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo al Subappaltatore non costituisce accettazione dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati.
6.2 In caso di ritardo nei pagamenti da parte di I.E.C. S.r.l., trascorsi 15 giorni dalla scadenza pattuita, decorreranno a beneficio del Subappaltatore gli interessi al saggio previsto dall’art. 1284, primo comma, c.c. con espressa esclusione del maggior tasso previsto dall’art. 1284, quarto comma,
c.c. e dal D.Lgs 231/2002 per le transazioni commerciali anche in caso di proposizione di domanda giudiziale da parte del Subappaltatore.
ART. 7 RITENUTE A GARANZIA
7.1 A fronte dell’emissione di ogni fattura, l'Appaltatore effettuerà sull’importo da corrispondersi una trattenuta pari al 10% dell’importo imponibile esposto a fattura. La trattenuta, il cui importo è infruttifero, può essere sostituita dal Subappaltatore da polizza fideiussoria di gradimento dell’Appaltatore con escussione a prima richiesta di pari importo rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo e posta a garanzia della buona esecuzione dei lavori e della corretta e completa osservanza delle norme del contratto, nessuna esclusa. L'importo delle ritenute o le eventuali polizze fideiussorie sostitutive saranno svincolati entro 30 (trenta) giorni dal positivo superamento del collaudo finale delle opere di competenza del Subappaltatore. La trattenuta a garanzia operata da I.E.C. sarà svincolata a beneficio del Subappaltatore mediante bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni dal positivo superamento del collaudo finale delle opere di competenza del Subappaltatore. Il Subappaltatore non potrà pretendere il pagamento delle trattenute o lo svincolo delle polizze fideiussorie sostitutive, se non fornirà prova totale e definitiva dell'esatto adempimento degli obblighi retributivi e degli oneri di cui al contratto, ivi compresi quelli contributivi nei confronti dei dipendenti operanti in cantiere posti a suo carico dalle leggi sulle Assicurazioni obbligatorie.
ART. 8 – REVISIONE DEI PREZZI
8.1 Il corrispettivo convenuto resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dei lavori e non verrà, quindi, assoggettato a revisione alcuna, con espressa rinuncia da parte del Subappaltatore al disposto dell'art. 1664 c.c., in quanto, tra l'altro, il prezzo concordato già compensa eventuali aumenti dei costi sia dei materiali sia della manodopera, anche nella misura superiore al decimo.
ART. 9 – SORVEGLIANZA DEI LAVORI
9.1 Il Subappaltatore deve attenersi alle disposizioni della Direzione Lavori della Committente nonché del Direttore di Cantiere dell'Appaltatore, qualora designato, con ciò non intendendosi limitare le facoltà organizzative del Subappaltatore, né le sue responsabilità. Il Subappaltatore riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore sia in corso d'opera sia a lavori ultimati.
ART. 10 TEMPI DI ESECUZIONE – GARANZIE DEL SUBAPPALTATORE
10.1 La consegna delle opere dovrà avvenire inderogabilmente entro il termine indicato a contratto che deve intendersi sempre perentorio nell’interesse dell’Appaltatore. Sarà a carico del Subappaltatore ogni eventuale onere e spesa derivante dal ritardo nell’esecuzione delle prestazioni. L’Appaltatore si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione scritta con 2 (due) giorni di anticipo, di eseguire direttamente, o di far eseguire a terzi, parte delle lavorazioni al fine del rispetto dei tempi programmati, senza che ciò possa dar luogo a eccezioni da parte del Subappaltatore.
10.2 Sull’eseguito il Subappaltatore riconosce all’appaltatore, oltre alla garanzia ex art. 1669 c.c. ove applicabile, un periodo convenzionale di garanzia pari ad anni 4 da esercitarsi negli stessi contenuti e modi di cui all’art. 1667 e 1668 Cod. Civ.
ART. 11 – PENALITÀ
11.1 Una volta concluso il contratto, se il Subappaltatore recede dallo stesso o comunque rifiuta, per qualsivoglia motivo, di dare inizio ai lavori, verrà applicata a carico del Subappaltatore medesimo una penale di Euro 5.000 (euro cinquemila/00), fatto salvo il diritto dell’Appaltatore al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
11.2 Per ogni giorno solare di ritardo nell’avvio dei lavori, nell’esecuzione delle prestazioni e nella consegna delle opere per causa imputabile al Subappaltatore, salvo che l’Appaltatore intenda affidare in tutto o in parte l’esecuzione delle prestazioni a ditte terze o assuma altro personale con spese a carico del Subappaltatore come previsto al superiore art. 2.1 lett. D), verrà applicata una penale a carico del Subappaltatore di Euro 5.000/00 (euro cinquemila/00), che verrà trattenuta sui pagamenti a scadere. All'Appaltatore competerà, comunque, il maggior danno eventualmente subito e rimarrà salva l'eventuale risoluzione del contratto per colpa del Subappaltatore medesimo.
ART. 12 – VERIFICA DEI LAVORI
12.1 L'Appaltatore si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ. e di fissare un congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo del Subappaltatore, qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nel cronoprogramma.
12.2 La verifica finale dei lavori sarà effettuata dall'Appaltatore, dopo la loro ultimazione, dandone preavviso al Subappaltatore. L'elenco degli eventuali vizi o difetti da eliminare verrà comunicato al Subappaltatore per iscritto con invito ad eliminarli entro il termine indicato dall'Appaltatore. L’accettazione definitiva delle opere avverrà soltanto dopo il collaudo positivo effettuato da parte del Committente Principale. Qualora il Subappaltatore, entro i termini pattuiti, non provveda a sua cura e spese ad eliminare le anomalie esecutive riscontrate, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati, l'Appaltatore, anche senza alcuna diffida e/o avviso, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà facoltà di rivolgersi a terze imprese rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni maggiore danno.
12.3 L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'Appaltatore, rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.
ART. 13 SOSPENSIONE DEI LAVORI
13.1 Il Subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni o successive riprese dei lavori che venissero disposte dall'Appaltatore per sopravvenute esigenze di carattere tecnico produttivo e/o di priorità ovvero di coordinamento con altra impresa cui è affidata la parziale esecuzione delle prestazioni e, soprattutto, in dipendenza dell'esercizio della facoltà di sospensione del Committente Principale. Il Subappaltatore non potrà, quindi, avanzare richieste di compensi per alcun titolo o ragione in dipendenza delle sospensioni anzidette.
ART. 14 DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CREDITO
14.1 Il Subappaltatore non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le prestazioni oggetto del contratto se non previo consenso scritto e previa verifica delle condizioni di legge da parte dell'Appaltatore. È vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, se non autorizzata espressamente per iscritto dall'Appaltatore.
14.2 In caso di inosservanza di tali divieti, il contratto si intenderà risolto ipso iure per fatto e colpa del Subappaltatore, impregiudicato il diritto dell'Appaltatore al risarcimento dei danni.
14.3 Il Subappaltatore non potrà stipulare con terzi e/o imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita la clausola di riservato dominio del materiale fornito, salvo in tal caso, oltre al risarcimento del danno, il diritto dell’Appaltatore a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal Subappaltatore, decurtando quanto versato dalle somme a qualunque titolo dovute a quest’ultimo.
ART. 15 CUSTODIA DEL CANTIERE
15.1 Fino all'effettiva consegna delle opere, il Subappaltatore è tenuto a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere.
ART. 16 DIVIETO DI VARIAZIONI E DI ADDIZIONI DEL SUBAPPALTATORE
16.1 Il Subappaltatore non può introdurre variazioni ovvero addizioni ai lavori: ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate, dall'Appaltatore, in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dal Committente Principale anche se derivanti dagli esiti dello studio di fattibilità “definitivo” o dalle verifiche degli asseveratori previste dalle leggi speciali.
ART. 17 VARIANTI
17.1 È facoltà dell'Appaltatore introdurre qualsiasi modifica al progetto ed alla descrizione delle opere appaltate. Eventuali varianti dovute alla risoluzione di problemi tecnici ed eventuali soluzioni progettuali differenti, sorte a seguito delle progettazioni esecutive e non contemplate negli elaborati tecnici, non sono da intendersi quali varianti.
17.2 Qualora si rendessero necessarie varianti, tali da comportare un aumento del costo dei lavori superiore al 10/20%, il Subappaltatore e I.E.C. S.r.l. concorderanno preventivamente i nuovi prezzi che, in ogni caso, dovranno essere conformi a quelli del contratto e di normale concorrenza.
17.3 I corrispettivi delle eventuali varianti "a forfait" e/o a misura, concordati fra Appaltatore e Subappaltatore saranno contabilizzati e pagati a parte. Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva definizione del relativo corrispettivo, si intenderanno compresi nelle prestazioni già concordate in precedenza e non saranno riconosciuti al Subappaltatore.
17.4 Non sono considerate varianti in corso d'opera le eventuali integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento, qualora previsto, richieste al Subappaltatore, nonché gli eventuali adeguamenti al Piano di Sicurezza e Coordinamento, qualora previsto, predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
ART. 18 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO
18.1 Il Subappaltatore dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le vigenti norme di legge, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa escluso ogni intervento o suggerimento da parte dell'Appaltatore.
18.2 Il Subappaltatore dovrà esaminare, prima del loro impiego, tutti i materiali eventualmente messi a disposizione dall'Appaltatore ed agli apprestamenti antinfortunistici in genere, e, qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito, si assumerà ogni responsabilità circa l'idoneità delle macchine e delle attrezzature e le qualità dei materiali.
18.3 L'Appaltatore resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori concessi in subappalto, che farà capo, quindi, al solo Subappaltatore. Per quanto attiene all'igiene e all'ambiente di lavoro, il Subappaltatore darà attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali.
ART. 19 – OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE
19.1 Nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell'Appaltatore, così come in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, il Subappaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o co-detentore dell’area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente contratto di subappalto.
19.2 Pertanto, in caso di risoluzione o di recesso dal contratto, l’Appaltatore avrà innanzitutto la facoltà di fare sgomberare il cantiere da mezzi d’opera e/o beni del Subappaltatore ed ottenere la libera disponibilità dei luoghi per il proseguimento dei lavori o l’utilizzo dell’opera da parte del Committente Principale, e solo di seguito si esamineranno le poste contenziose tra le parti.
ART. 20 – DANNI
20.1 Il Subappaltatore assume la responsabilità delle opere realizzate e in corso di realizzazione fino al collaudo, restando, in ogni caso, a carico dello stesso la responsabilità prevista dagli artt. 1667 e ss. del codice civile, fermo quanto previsto al superiore art. 10.2 e/o quelle ulteriori previste contrattualmente per il singolo subappalto. II Subappaltatore risponderà di ogni danno arrecato ad attrezzature ed ogni altra cosa. La responsabilità del Subappaltatore per eventuali danni alle opere ultimate o in corso di realizzazione è esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause imputabili al Committente Principale, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni. Il Subappaltatore dovrà essere in grado, in ogni circostanza, di provare di aver adottato ogni cautela necessaria per evitare l'evento dannoso.
20.2 Eventuali irregolarità e difformità rispetto alle prescrizioni del contratto e degli elaborati tecnici e disegni esecutivi che venissero accertate da una delle parti dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'altra parte e da quest'ultima eliminate nei tempi tecnici minimi necessari a propria cura e spese.
ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
21.1 Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453, 1454 e 1662 c.c., è in facoltà dell'Appaltatore risolvere il contratto di subappalto dietro semplice comunicazione al Subappaltatore ai sensi dell’art. 1456 codice civile in tutti i casi specificamente previsti dalle presenti Condizioni Generali, nonché:
a) quando il Subappaltatore si renda colpevole di frode e negligenza grave;
b) quando per negligenza del Subappaltatore o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni pattuite nel contratto di subappalto e/o previste nelle presenti Condizioni Generali, l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato dal cronoprogramma
ovvero per rispettare il cronoprogramma rischi di risultare compromessa la buona riuscita della opera;
c) quando il Subappaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
d) qualora il Committente Principale revochi il gradimento del Subappaltatore al contratto;
e) in caso di inaffidabilità economica, finanziaria e/o tecnica del Subappaltatore all’esecuzione delle prestazioni, desumibile anche a seguito di altri rapporti contestuali o precedenti;
f) gravi violazioni delle disposizioni in materia di lavoro e di sicurezza;
g) cessione del credito;
h) violazione degli obblighi gravanti sul Subappaltatore di cui all’art. 17bis del D.Lgs 241/’97.
21.2 Nel caso di risoluzione spetterà al Subappaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'Appaltatore dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza del Subappaltatore. All'atto della risoluzione, il Subappaltatore è obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei materiali, nonché delle opere nello stato in cui si trovano.
ART. 22 – SOPRALLUOGHI
22.1 Durante l’esecuzione delle prestazioni potranno essere effettuati dei sopralluoghi, a richiesta giustificata di ciascuna delle parti che se ne accollerà le spese, per accertare la natura e la qualità delle opere realizzate o in corso di realizzazione. Al termine del sopralluogo sarà redatto un verbale di constatazione dello stato riscontrato, sottoscritto dal Subappaltatore (o dal suo rappresentante/tecnico responsabile) e dal Responsabile di Cantiere dell’Appaltatore, qualora designato, piuttosto che dall’Appaltatore medesimo e/o dal Direttore dei Lavori nominato dal Committente Principale.
ART. 23 – VERIFICA FINALE DELLE OPERE REALIZZATE
23.1 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1665 Cod. Civ., scopo della verifica finale è accertare, in contraddittorio tra l'Appaltatore e il Subappaltatore per il tramite dei rispettivi delegati, che le opere siano state realizzate a regola d’arte secondo le prescrizioni contrattuali.
23.2 L'inizio delle operazioni di verifica verrà comunicato in forma scritta dall'Appaltatore al Subappaltatore con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio. Osservata detta formalità, le operazioni potranno svolgersi anche in assenza del Subappaltatore. Entro il giorno successivo dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l’esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà la consegna delle opere con contestuale sua accettazione. Qualora risulti necessario porre in essere ulteriori interventi secondo le prescrizioni contrattuali, nel verbale si stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere ultimati nonché le modalità per la loro successiva verifica. Ove il Subappaltatore non provveda agli interventi anzidetti entro i termini concessi, è in facoltà dell’Appaltatore, constatata la circostanza, fare eseguire detti interventi a terzi addebitandone l’onere al Subappaltatore.
ART. 24 – RECESSO DAL CONTRATTO
24.1 È facoltà dell’Appaltatore recedere ad nutum dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. a mezzo di semplice comunicazione con raccomandata A.R. o PEC, con diritto del Subappaltatore, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 Cod. Civ., a pretendere il pagamento dei soli lavori eseguiti e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese per l’acquisto del materiale e del mancato guadagno.
ART. 25 – CLAUSOLA SOSPENSIVA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DEL COMMITTENTE PRINCIPALE
25.1 L'efficacia del contratto di subappalto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte del Committente Principale, con espresso divieto per il Subappaltatore di iniziare l’esecuzione delle prestazioni fino al conseguimento della medesima.
25.2 Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, anche in corso d'opera, il contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia giudiziale, o diffida, dietro semplice comunicazione scritta dell'Appaltatore e senza che il Subappaltatore possa avanzare richiesta di compenso e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo e/o ragione.
25.3 L’efficacia del contratto di subappalto, qualora si tratti di realizzazione di opere che consentono l’ottenimento di agevolazioni fiscali (quali, ad esempio, quelle indicate dalla L. 77/2020), è sospensivamente condizionata all’esito positivo dello studio di fattibilità “definitivo” elaborato dall’Appaltatore, delle asseverazioni tecnico – economiche e dei provvedimenti di competenza della Pubblica Amministrazione.
25.4 Il Subappaltatore riconosce che alcuna responsabilità potrà essere imputata all’Appaltatore in caso di esito negativo delle verifiche di cui al superiore paragrafo 25.3 con conseguente impossibilità per il Committente Principale di ottenere le agevolazioni fiscali. In tal caso, qualora le opere non siano eseguite, il contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia giudiziale, o diffida, dietro semplice comunicazione scritta dell'Appaltatore e senza che il Subappaltatore possa avanzare richiesta di compenso e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo e/o ragione.
ART. 26 – RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE LEGGI IN MATERIA – INTERPRETAZIONE E MODIFICHE
26.1 Per quanto non espressamente previsto o derogato dalle presenti condizioni generali di contratto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili in materia di appalto privato escluso, indipendentemente, dalla qualifica soggettiva e consistenza oggettiva del subappaltatore l’applicabilità delle norme di cui agli art. 2222 e ss. codice civile.
26.2 Ogni richiamo alle condizioni generali o altro materiale informativo di I.E.C. S.r.l. s’intende riferito ai documenti in vigore al momento del richiamo stesso, salvo non sia diversamente specificato.
26.3 Salvi i casi previsti dalle presenti Condizioni Generali, ogni modifica fatta dalle parti ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali, dovrà essere effettuata per iscritto, a pena di nullità. Non è ammessa la prova testimoniale circa eventuali accordi integrativi delle parti, siano essi anteriori, coevi o successivi all’accettazione delle presenti condizioni generali di contratto.
26.4 La deroga ad una o più disposizioni delle presenti condizioni generali non deve interpretarsi estensivamente o per analogia e non implica volontà di disapplicare le condizioni generali nel loro insieme.
ART. 27 GIURISDIZIONE – LEGGE APPLICABILE – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
27.1 Tutte le prestazioni ed i contratti conclusi sotto la vigenza delle presenti condizioni generali, saranno regolate dalla Legge Italiana e devolute alla cognizione esclusiva del Giudice Italiano individuato secondo quanto riportato al successivo paragrafo.
27.2 Per qualsiasi controversia relativa ad interpretazione, esecuzione, risoluzione dei contrati conclusi sotto la vigenza delle presenti condizioni generali, saranno esclusivamente competenti, secondo valore, il Giudice di Xxxx e/o il Tribunale di Pordenone, con espressa esclusione di tutti gli altri Fori alternativi e/o concorrenti previsti dagli artt. 18 e seguenti del c.p.c., anche se il pagamento sia convenuto a mezzo Xx.Xx o cambiale/i domiciliata/e presso il debitore e non potrà essere derogata neppure per chiamata in garanzia e per ragioni di connessione o comunione.